Gazzetta Ufficiale N. 6 del 10 Gennaio 2011
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 235
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 18 giugno
2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile ed in
particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti
legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione
dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale,
e successive modificazioni;
Visto gli articoli 16 e
16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto l'articolo 17 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Visto il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante riorganizzazione del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
febbraio 2010;
Acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell' 8
luglio 2010;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi,
nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) autenticazione del documento informatico: la
validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati
informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;»;
b) alla lettera c) le
parole: «di fotografia» sono sostituite dalle seguenti: «di elementi per
l'identificazione fisica»;
c) dopo la lettera i)
sono inserite le seguenti: 1) «i-bis) copia informatica di documento analogico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui e' tratto;»;
2) «i-ter) copia per
immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;»;
3) «i-quater) copia
informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto
identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;»;
4) «i-quinquies)
duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della
medesima sequenza di valori binari del documento originario;»;
d) dopo la lettera p) e'
inserita la seguente: «p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
e) dopo la lettera q) e'
inserita la seguente: «q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in
forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono
l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione
univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare
un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;»;
f) la lettera r) e'
sostituita dalla seguente: «r) firma elettronica qualificata: un particolare
tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato
e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»;
g) la lettera s) e'
sostituita dalla seguente: «s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;»;
h) dopo la lettera u)
sono inserite le seguenti: 1) «u-bis) gestore di posta elettronica certificata:
il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante
la posta elettronica certificata;»;
2) «u-ter)
identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in
modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione
nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al
fine di garantire la sicurezza dell'accesso;»;
i) dopo la lettera v) e'
inserita la seguente: «v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo
degli articoli 76, 92, 95 e 117 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.».
«Art. 92. - Il Governo
della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di
questo, i Ministri.» .
«Art. 95. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile.
Mantiene la unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l'attivita' dei Ministri.
I Ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».
«Art. 117. - La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica
e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esposivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,
le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.».
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 18 giugno
2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Il decreto
legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, recante «Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, supplemento ordinario.
- Il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali, e successive modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale,
e successive modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, supplemento ordinario.
- Si riportano gli articoli 16 e
16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:«Art. 16 (Riduzione dei
costi amministrativi a carico delle imprese).
- 1. All'art. 21 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9
e' aggiunto il seguente periodo: "La mancata comunicazione del parere da
parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni
dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio
assenso.";
b) il comma 10 e'
soppresso.
2. All'art. 37, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'art. 1, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera
a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo";
b) al comma 1, lettera
b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un
decimo";
c) al comma 1, lettera
c), le parole: "un ottavo",ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "un dodicesimo".
5-bis. La lettera h) del
comma 4 dell'art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate,
relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto
introduzione nel deposito IVA.
6. Le imprese costituite
in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o
analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima
data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di
posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni
sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti
iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente
dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3,
lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo
e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile
per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito
delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito
dall'art. 47, commi 1
e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8
del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono
essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo
di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba
dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per
via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o
analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle
imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo
avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e'
consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative
agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
10-bis. Gli intermediari
abilitati ai sensi dell'art. 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a
richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi
liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di
bollo si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma
1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma
10-bis.
11. Il comma 4 dell'art.
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", sono sostituiti dai seguenti: "4. Le
copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici
originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico,
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la
loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71.
5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva,
la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.".
12-bis. Dopo l'art. 2215
del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2215-bis (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui
tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e
tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni
contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili
in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e
costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare,
su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di
numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture,
ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di
tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far
data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al
documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non
siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono
essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione
decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le
scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal
presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e
2710 del codice civile.".
12-ter. L'obbligo di
bollatura dei documenti di cui all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto
dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti
informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'art. 2470
del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto
nel" sono sostituite dalle seguenti: "del deposito di cui al";
b) al secondo comma, il
secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: "e
l'iscrizione sono effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "e' effettuato";
c) il settimo comma e'
sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni degli amministratori previste
dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni
dall'avvenuta variazione della compagine sociale".
12-quinquies. Al primo
comma dell'art. 2471 del codice civile, le parole: "Gli amministratori
procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma
dell'art. 2472 del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono
sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-septies. All'art. 2478
del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo
comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le
parole: "I primi tre libri" sono sostituite dalle seguenti: "I
libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il
quarto" sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel numero
4) del primo comma deve essere tenuto".
12-octies. Al secondo
comma dell'art. 2478-bis del codice civile, le parole: "devono essere
depositati" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere
depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari
di diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.
12-novies. All'art.
2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole:
"libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle
imprese".
12-decies. Al comma 1-bis
dell'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le
disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a responsabilita'
limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione
per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei
soci.».
«Art. 16-bis (Misure di
semplificazione per le famiglie e per le imprese).
- 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita'
ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e
gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro
ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di
anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art.
1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni
pubbliche.
2. La richiesta al
cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli
indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e
di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della
responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del
comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la
realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'
attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e
della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta
elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente,
ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che
transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza
oneri.
6. Per i medesimi fini di
cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata,
ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della
posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti
della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del
presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante
procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di attuazione di quanto
previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con
decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
9. All'art. 1, comma 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in conformita' a quanto previsto
dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)";
b) dopo la lettera g) e'
aggiunta la seguente: "g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione
della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della
fattura elettronica, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni
fine di legge".
10. In attuazione dei
principi stabiliti dall'art. 18, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'art. 43, comma 5,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati
al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.
11. In deroga alla
normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui
all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), attraverso modalita' semplificate, della comunicazione di assunzione,
cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in
via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti,
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche'
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di
sicurezza, di cui all'art. 71, comma
1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni.».
- Si riporta l'art. 17 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga
di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici:
economie, controlli, Corte dei conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le
parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2009";
b) dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si
intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri
degli schemi dei regolamenti di riordino.".
2. All'art. 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino
a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su
proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione
normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze".
3.
4. Nelle more della
definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile
in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali
di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della
pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei
provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione
del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.
I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi
inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
5.
6. All'art. 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del
numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente
riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il
contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte
delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente
riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.".
7.
8. Le economie conseguite
dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco
adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese
indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con i Ministri interessati.
9.
10. Nel triennio
2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di
personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni
a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1, commi 519
e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere innalzata
fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di
assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali
comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai
sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento
di ventimila abitanti.
11. Nel triennio
2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa
di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a
valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal personale di cui
all'art. 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio
2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il
personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del
presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.
Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie,
previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette
graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio
2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per
cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo
i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per
le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi
10 e 11.
14.
15. Il termine per
procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 526
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato
al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1,
comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e
le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. ù
18. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,
approvate successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31
dicembre 2010.
20. All'art. 4 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: "due
membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tre
membri".
21. All'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in caso di
parita' di voti, prevale quello del presidente".
22. L'art. 2, comma 602,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
22-bis. Ai fini della
riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa' controllate,
direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di
servizi pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e
degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari
finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca
disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di
cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il
diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima
disposizione.
23. All'art. 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e'
sostituito dal seguente: "1-bis.
A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia
di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere
continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego
di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";
b) al comma 2 dopo le
parole: "mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";
c) al comma 3 e'
soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e'
abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia
effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche
interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario
nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere
dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata
agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del
numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli
accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1
milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009,
mediante l'utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 133, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a
9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
25. L'art. 64, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende
perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione
e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i
regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'art. 64, comma 4, del
medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
cui al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo
periodo, dopo le parole "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le
seguenti "ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni
ed integrazioni";
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo
del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di
apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio
di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una
relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo
del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di
risultato.";
c) il comma 4 e'
sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.";
d) dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto". 27. All'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36,
comma 3, del presente decreto.".
28. All'art. 65, comma 1,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) ovvero
quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le
credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata
di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
29. Dopo l'art. 57 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il
seguente:
"Art. 57-bis (Indice
degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la
trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi
delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura
organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro
utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni
e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti
di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e
la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice
e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni
aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno
semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e'
valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione
di risultato ai dirigenti responsabili.".
30. All'art. 3, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le
seguenti: "f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti
concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;".
30-bis. Dopo il comma 1
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito
il seguente:
"1-bis. Per i
controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in
ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'".
30-ter. Le procure della
Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di
danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le
procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo
2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui
al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla
conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale
posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo
che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e
la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi
abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte
dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito
della richiesta.
30-quater. All'art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "In ogni caso e' esclusa la
gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un
atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita',
limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo.";
b) al comma 1-bis, dopo
le parole:
"dall'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra
amministrazione,".
30-quinquies.All'art.
10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura
civile," sono inserite le seguenti: "non puo' disporre la
compensazione delle spese del giudizio e".
31. Al fine di garantire
la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei conti per le
funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica,
anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima
puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di
controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima di
particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano
alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente
comma:
"46-bis. Nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano
eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni
derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente
alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni
finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto
nell'ambito del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia
e delle finanze.".
33. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'
autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti
correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far
fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio
2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse individuate ai sensi del comma 33
relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare
l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli
aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli
investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare
contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia,
introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli
e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei
servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli
investimenti e dei capitali, con modalita' di aggiornamento valide per l'intera
durata del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla
stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto
in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano
economico-finanziario della societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui
ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate,
con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture.
A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti
capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale
delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre
2009.
35-ter. Al fine di
assicurare l'operativita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo,
e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la
manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le
colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati
anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri
derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'art.
1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di
riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico
prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere
dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da
destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso
tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. 35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di risorse
umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e
alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena
operativita' del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli
incendi su tutto il territorio nazionale, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti
delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle
graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 23 del presente decreto e, ove le
stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata
ai sensi dell'art. 1, commi 519
e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. 35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286.
35-octies. Atteso il
progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni
demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti
dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti.
Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono
designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
tra questi ultimi, almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale
indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano
finanziario.
35-novies. Il comma 11
dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni
2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di
quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di
lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un
preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono
definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita'
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei
confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori
universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
35-decies. Restano ferme
tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro a causa del compimento dell'anzianita' massima contributiva di
quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno
disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che
ne derivano.
35-undecies. I contributi
alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima
generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono
fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle
somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie
istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei
beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito
d'imposta di cui al comma 35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla formazione
del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e
successive modificazioni.».
- Il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo
1° dicembre 2009 n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2009, n. 290, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo
dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli
affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia -
ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque
in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta
il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non
e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo
dell'art. 1 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Definizioni). -
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati:
il processo di coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla
verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione del
documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione
di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali,
della redazione;
c) carta d'identita'
elettronica: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione
fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni
comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del
suo titolare;
d) carta nazionale dei
servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire
l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati
elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identita' del titolare
i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;
f) certificato
qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui
all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono
ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il
soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che
fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata:
l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica:
l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico
dal titolare delle chiavi asimmetriche;
i-bis) copia informatica
di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a
quello del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine
su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;
i-quater) copia
informatica di documento informatico:
il documento informatico
avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto
informatico con diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato
informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione,
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di
valori binari del documento originario;
l) dato a conoscibilita'
limitata: il dato la cui conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a specifici
soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche
amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato
conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la
possibilita' di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a
esplicite norme di legge;
p) documento informatico:
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento
analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica:
l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica;
q-bis) firma elettronica
avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un
documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del
documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi
sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai
dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente modificati;
r) firma elettronica
qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per
la creazione della firma;
s) firma digitale: un
particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un
dato: la possibilita' di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi
automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica
dei documenti: l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione e
segnatura di protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione,
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati
o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
u-bis) gestore di posta
elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei
documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter)identificazione
informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo
ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi
informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di
garantire la sicurezza dell'accesso;
v) originali non unici: i
documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in
possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica
certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi;
z) pubbliche amministrazioni
centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti
pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona
fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi
per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione
temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono,
ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 2 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:«2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' alle societa', interamente partecipate da enti
pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli
40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni.»;
d) al comma 6 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura
delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalita', i limiti ed i
tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione economico-finanziaria.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo
dell'art. 2 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Finalita' e
ambito di applicazione).
- 1. Lo Stato, le regioni
e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita'
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita'
piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del
presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione, nonche' alle societa',
interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-bis. (Abrogato).
3. Le disposizioni di cui
al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del Capo III, nonche' al Capo IV, si
applicano ai privati ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui
al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita'
delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici
ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del
presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno,
comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso
di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.
6. Le disposizioni del
presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e
funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e
consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie
particolari funzioni, sono stabiliti le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione
delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' all'Amministrazione economico-finanziaria.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 3 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole
da: «e con» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di
quanto previsto dal presente codice»;
b) il comma 1-bis e'
abrogato.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie).
- 1. I cittadini e le
imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di
quanto previsto dal presente codice.
1-bis. (Abrogato).
1-ter. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 5
(Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).
1. Le pubbliche
amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei
pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le
attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche
amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai
privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte
di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico
disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo
dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito
al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione
dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza
di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le
contabilita' speciali interessate.
3. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri
competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento
interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al
comma 1, le relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte
del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che il prestatore di
servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per
quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui
al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 5 e'
inserito il seguente: «Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
- 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le
amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Con le medesime modalita'
le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti
amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita'
di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e
fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche
avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica
dell'attuazione del comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel
decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove
l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per
l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui al
comma 1.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 6 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma
1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi
della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la
posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il
dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta
elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e
dei provvedimenti che lo riguardano.»;
b) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: «1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta
elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da
parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole
tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;
c) i commi 2 e 2-bis sono
abrogati.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo
dell'art. 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
- 1. Per le comunicazioni
di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche
amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione
dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio,
tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche
amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
1-bis. La consultazione
degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16,
comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche
amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. (Abrogato).
2-bis. (Abrogato)».
Art. 6
Modifica all'articolo 7
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 7 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: «centrali» e'
soppressa.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo
dell'art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 7 (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). - 1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento
dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali
esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione
del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di
ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro
delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie una relazione sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione
dell'utenza.».
Art. 7
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 9 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «Lo Stato
favorisce» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni
favoriscono».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo
dell'art. 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 9 (Partecipazione
democratica elettronica).
- 1. Le pubbliche
amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti
politici e civili sia individuali che collettivi.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 10 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le attivita' produttive»;
b) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di
cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»;
c) i commi 2 e 3 sono
abrogati.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo
dell'art. 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 10 (Sportello unico per le attivita' produttive).
- 1. Lo sportello unico
per le attivita' produttive di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Lo Stato realizza,
nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' di cui al
presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di
quanto previsto all'art. 11.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 12 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' per la garanzia dei diritti dei
cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»;
b) il comma 1-bis e'
sostituito dal seguente: «1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle
direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del
comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni
pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni
per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.»;
c) al comma 1-ter, e'
aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'attuazione delle disposizioni del
presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.»;
d) al comma 3, dopo le
parole: «servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le
reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,»;
e) al comma 5-bis, dopo
le parole: «riguardanti l'erogazione», sono inserite le seguenti: «attraverso
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo
dell'art. 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione
e delle comunicazioni nell'azione amministrativa). - 1. Le pubbliche
amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attivita' utilizzano
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione
degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza,
semplificazione e partecipazione, nonche' per la garanzia dei diritti dei
cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II, del presente decreto.
1-bis. Gli organi di
Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione
delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai
sensi del comma 1 dell'art. 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni
pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni
per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti
rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, civili
e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del
presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche
amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati,
con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all'art. 71.
3. Le pubbliche
amministrazioni operano per assicurare l'uniformita' e la graduale integrazione
delle modalita' di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese
le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni da esse
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e
della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la
realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione
tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche
amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla
consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche'
l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra
le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'art. 71.
5-bis. Le pubbliche
amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in
atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a
cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 14 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti: «2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e
condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli
enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo
dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 14 (Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali).
- 1. In attuazione del
disposto dell'art. 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e
l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la
circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete
dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e
le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la
Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di
digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'art. 71.
2-bis. Le regioni
promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di
digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le
autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli
enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire
servizi migliori ai cittadini e alle imprese.
3. Lo Stato, ai fini di
quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le
regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali,
favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di
progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle
soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto
previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della
medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali con funzioni istruttorie e consultive.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 15 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Le pubbliche
amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di
innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla
razionalizzazione di cui al comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne
derivano.
2-ter. Le pubbliche
amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente
conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali
risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo
per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo
dell'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione).
- 1. La riorganizzazione
strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore
e piu' esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del
processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del
comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali,
i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle
istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformita'
alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'art.
71.
2-bis. Le Pubbliche
amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di
innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla
razionalizzazione di cui al comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne
derivano.
2-ter. Le Pubbliche
amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'art. 27, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi
effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto
dall'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in
misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di
innovazione.
3. La digitalizzazione
dell'azione amministrativa e' attuata dalle pubbliche amministrazioni con
modalita' idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di
reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le
amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 17 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea
e' sostituita dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni centrali
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le
predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo
restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento
funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:»;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo
le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di
telecomunicazione e fonia,»;
2) alla lettera b) dopo
le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di
telecomunicazione e fonia»;
3) la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: «c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e
alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita',
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;»;
4) alla lettera g) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di telecomunicazione e fonia;»;
5) alla lettera j), la
parola: «sicurezza,» e' soppressa;
c) il comma 1-bis e'
sostituito dal seguente: «1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle
capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare
propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti
nei rispettivi assetti organizzativi.»;
d) dopo il comma 1-bis e'
aggiunto il seguente: «1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo
51.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo
dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le
tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo
restando il numero complessivo di tali Uffici, responsabile del coordinamento
funzionale.
Al predetto Ufficio
afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento
strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia,
in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi
comuni;
b) indirizzo e
coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo,
pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al
sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione
di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza
tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la
qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla
revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo,
coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e
coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti
della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la
predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle
iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e
coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei
sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato
informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia
hanno facolta' di individuare propri Uffici senza incrementare il numero
complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura
il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le
modalita' di cui all'art. 51.».
Art. 13
Modifica all'articolo 20
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 20 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola:
«registrazione» e' sostituita dalla seguente: «memorizzazione»;
b) il comma 1-bis e'
sostituito dal seguente: «1-bis. L'idoneita' del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto
disposto dall'articolo 21.»;
c) il comma 2 e'
abrogato;
d) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione temporale dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di
generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica
avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale.»;
e) dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente: «5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli
effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate
sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 20 (Documento informatico).
- 1. Il documento informatico
da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui
all'art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle
disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed
immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'art. 21.
2. (Abrogato).
3. Le regole tecniche per
la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi
tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'art. 71. La
data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi
se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale. 4.
Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative
e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la
riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di
conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente
si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti
informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche
dettate ai sensi dell'art. 71.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 21 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica.»;
b) il comma 2 e'
sostituito dai seguenti:
«2. Il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20,
comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e
l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702
del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto
previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico,
sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con
firma digitale.».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo
dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 21 (Documento
informatico sottoscritto con firma elettronica). - 1. Il documento informatico,
cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile
in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita',
sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma
3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e
l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto
previsto dall'art. 25, le scritture private di cui all'art. 1350, primo comma,
numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono
sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma
digitale.
3. L'apposizione ad un
documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto
o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato
non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) il certificatore
possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed e' accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato
qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in
possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato
qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo
bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
5. Gli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e
le tecnologie.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 22
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 22 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 22
(Copie informatiche di documenti analogici).
- 1. I documenti
informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in
genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte
di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella
dell'originale.
2. Le copie per immagine
su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono
estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71.
3. Le copie per immagine
su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli
obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal
comma 5.
5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita'
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente
ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di
emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici
originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale
deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico.».
Note all'art. 15: - Si
riporta il testo degli articoli 2714 e 2715 del codice civile:
«Art. 2714 (Copie di atti
pubblici). - Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da
depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede
fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari
pubblici di esse, a cio' autorizzati.».
«Art. 2715 (Copie di
scritture private originali depositate). - Le copie delle scritture private
depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati
hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 23 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 23
(Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie su supporto
analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte
le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli
estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti
regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto
conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto
l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
2. Dopo l'articolo 23
sono inseriti i seguenti: a) «Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici).
- 1. I duplicati informatici hanno il medesimo
valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono
tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli
estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle
vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente
disconosciuta.
Resta fermo, ove
previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Art. 23-ter (Documenti
amministrativi informatici).
- 1. Gli atti formati
dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i
documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici
tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti
costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento
amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia
prevista dall'art. 2702 del codice civile.
3. Le copie su supporto
informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico,
ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro
conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito
dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante
l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale
caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con
la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in
materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il
Garante per la protezione dei dati personali.
5. Al fine di assicurare
la provenienza e la conformita' all'originale, sulle copie analogiche di
documenti informatici, e' apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con
linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale
da consentire la verifica automatica della conformita' del documento analogico
a quello informatico.
6. Per quanto non
previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater
(Riproduzioni informatiche).
- 1. All'articolo 2712 del
codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita
la seguente: ", informatiche".».
Note all'art. 16:
- Per il riferimento
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note alle
premesse.
- Per il riferimento
all'art. 2702 del codice civile, vedasi in nota all'art. 14.
- Si riporta il testo
dell'art. 2712 del codice civile:
«Art. 2712 (Riproduzioni
meccaniche). - Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche,
le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformita' ai fatti o alle cose medesime.».
Art. 17
Modifiche alla rubrica
del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Nella rubrica del capo
II, la parola: «pagamenti» e' sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma
autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della
firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione,
da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della
validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della
firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui
all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento
informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in
originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo
23, comma 5.».
Note all'art. 17: - Si
riporta il testo della rubrica del Capo II come modificato dal presente
decreto: «Documento informatico e firme elettroniche;
trasferimenti, libri e
scritture».
Art. 18
Modifica all'articolo 26
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 26, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole:
«all'amministrazione,» sono inserite le seguenti: «qualora emettano certificati
qualificati,».
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo
dell'art. 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 26 (Certificatori).
- 1. L'attivita' dei certificatori
stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e
non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere
i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le banche di cui all'art. 26 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'accertamento
successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1
comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.
3. Ai certificatori
qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri
Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice
e le relative norme tecniche di cui all'art. 71 e si applicano le rispettive
norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.».
Art. 19
Modifica all'articolo 28
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 28 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in
un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in
rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche
amministrazioni e agli ordini professionali.».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo
dell'art. 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 28 (Certificati
qualificati).
- 1. I certificati qualificati
devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il
certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro
codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o
denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo
Stato nel quale e' stabilito;
d) nome, cognome o uno
pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del
certificato;
e) dati per la verifica
della firma, cioe' i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche
pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai
dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del
termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato;
g) firma elettronica del
certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformita' alle regole
tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le
informazioni contenute nel certificato medesimo.
2. In aggiunta alle
informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno
pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice
fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale
del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale
ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato
qualificato puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato,
le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato
e' richiesto:
a) le qualifiche
specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi
professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso
di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
b) i limiti d'uso del
certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai
poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 30, comma 3.
c) limiti del valore
degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere
usato, ove applicabili.
3-bis. Le informazioni di
cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico
e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente
comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.
4. Il titolare, ovvero il
terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente
al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle
informazioni di cui al presente articolo.».
Art. 20
Modifica all'articolo 29
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 29 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme
digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori
accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le
firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati
qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente
articolo.».
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo
dell'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 29
(Accreditamento). - 1. I certificatori che intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini
di qualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve
rispondere ai requisiti di cui all'art. 27, ed allegare alla domanda oltre ai
documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale
responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica
della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati
nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se
soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica
di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario
ai fini dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi dell'art. 14 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso,
oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti
preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al
controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di
accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione
della stessa.
5. Il termine di cui al
comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione
della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita'
del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il
termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito
dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente
in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in
via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore
accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le
pubbliche amministrazioni.
8. Il valore giuridico
delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su
certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati
membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva
1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le firme elettroniche
qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai
certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.
9. Alle attivita'
previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del
CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 21
Modifica all'articolo 31
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 31 e'
sostituito dal seguente: «Art. 31 (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e
dei gestori di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza
e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e dei gestori di posta
elettronica certificata.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 32
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera f) e'
soppressa;
b) dopo la lettera m), e'
inserita la seguente: «m-bis) garantire il corretto funzionamento e la
continuita' del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti
eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione
del servizio stesso.».
2. Dopo l'articolo 32 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente: «Art. 32-bis
(Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica
certificata). - 1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso
fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero
la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o
agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida
il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a
ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi
previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono
reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda
diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi,
fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento
nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o
intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore
qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la
regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se
l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si
applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai
commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la
legislazione vigente in materia di pubblicita' legale.
4. Qualora un
certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non
ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio
delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione
di cui al comma 2.».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo
dell'art. 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 32 (Obblighi del
titolare e del certificatore). –
1. Il titolare del
certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di
forma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo
di firma.
2. Il certificatore e'
tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno a terzi.
3. Il certificatore che
rilascia, ai sensi dell'art. 19, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con
certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della
certificazione;
b) rilasciare e rendere
pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche
di cui all'art. 71, nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel
certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato,
i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale
o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente
che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole
tecniche di cui all'art. 71;
e) informare i
richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui
necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni
d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) (soppressa);
g) procedere alla
tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato
elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale
derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della
compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorita', di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare,
di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche
di cui all'art. 71;
h) garantire un servizio
di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche'
garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei
certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa
determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione
dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione,
anche elettronica, di tutte e informazioni relative al certificato qualificato
dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al ine di fornire
prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne'
conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha
fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi
di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che
richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli satti
termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette
informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere
scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il
richiedente il servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi
affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalita' tali da
garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare nserimenti e
modifiche, che l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i
certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto
di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che
facciano affidamento sul certificato;
m-bis) garantire il
corretto funzionamento e la continuita' del sistema e comunicare immediatamente
a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio,
sospensione o interruzione del servizio stesso.
4. Il certificatore e'
responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato
qualificato di firma anche se tale attivita' e' delegata a terzi.
5. Il certificatore
raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o
previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e
al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono
essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della
persona cui si riferiscono.».
Art. 23
Modifica all'articolo 33
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 33, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «dieci anni dopo
la scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni decorrenti
dall'emissione».
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo
dell'art. 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 33 (Uso di pseudonimi). - 1. In luogo del nome del titolare il
certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo,
qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha
l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del
titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato
stesso.».
Art. 24
Modifica all'articolo 35
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 35 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti: «3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle
firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica e'
valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura
medesima.
4. I dispositivi sicuri
di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello
schema nazionale di cui al comma 5.»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo
le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «dall'Organismo di
certificazione della sicurezza informatica»;
2) il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «L'attuazione dello schema nazionale non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» ;
c) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: «6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre
riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato
membro notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 1999/93/CE.».
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo
dell'art. 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 35 (Dispositivi
sicuri e procedure per la generazione della firma).
- 1. I dispositivi sicuri
e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare
requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere
derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere
sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e
le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrita' dei documenti
informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere
presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza
ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la firma
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71.
3. Il secondo periodo del
comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma
con procedura automatica e' valida se apposta previo consenso del titolare
all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri
di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello
schema nazionale di cui al comma 5.
5. La conformita' dei
requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma
qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' accertata,
in Italia dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica, in base
allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel
settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del residente
del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto
con i Ministri delle
comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o aggiori oneri
per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la
valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore
suddetto.
6. La conformita' di cui
al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato
da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 1999/93/CE.».
Art. 25
Modifica all'articolo 37
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 37 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente: «4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita'
senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si
impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione
prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di
revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione
e la disponibilita'.».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo
dell'art. 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 37 (Cessazione dell'attivita').
- 1. Il certificatore
qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta
giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio
i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati
non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di
cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte
di altro certificatore o l'annullamento della stessa.
L'indicazione di un
certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
3. Il certificatore di
cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della
relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la
data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco
di cui all'art. 29, comma 6.
4-bis. Qualora il
certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi
del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione
e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma
3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito
presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.».
Art. 26
Modifiche al capo II del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. La rubrica del capo II
e' sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche;
trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di
fondi, libri e scritture».
2. All'articolo 38, la
rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimenti di fondi».
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo
dell'art. 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 38 (Trasferimento
di fondi).
- 1. Il trasferimento in
via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati e' effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.
71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e la Banca d'Italia.».
Art. 27
Modifiche all'articolo 40
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 40 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«che dispongono di idonee risorse tecnologiche» sono soppresse;
b) il comma 2 e'
abrogato. 2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: «Art. 40-bis
(Protocollo informatico).
- 1. Formano comunque oggetto
di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che
pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli
articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze
e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche
di cui all'articolo 71.».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo
dell'art. 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente
decreto: «Art. 40 (Formazione di documenti informatici).
- 1. Le pubbliche
amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole
tecniche di cui all'art. 71.
2. (Abrogato).
3. Con apposito
regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per
la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, sono individuate le categorie di documenti
amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo
in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene
riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra
raccolta di dati concernenti stati, qualita' personali e fatti gia' realizzati
dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri
cartacei.».
Art. 28
Modifica all'articolo 41
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 41 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e'
attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto
previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»;
b) al comma 2, le parole:
«puo' raccogliere» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie»;
c) al comma 2-bis, dopo
le parole: «per la costituzione» sono inserite le seguenti: «,
l'identificazione»;
d) al comma 2-ter, dopo
la lettera e) e' aggiunta in fine a seguente: «e-bis) dell'identificativo del
fascicolo medesimo.».
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo
dell'art. 41 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 41 (Procedimento e fascicolo
informatico).
- 1.Le pubbliche
amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti
dalla normativa vigente.
1-bis.La gestione dei
procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante
strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'art. 54, commi 2-ter e
2-quater.
2. La pubblica
amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico
gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati;
all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare
in via telematica i diritti di cui all'art. 10 della citata legge 7 agosto
1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo
informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato
ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole
per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi
ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della
formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico,
ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico
di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e
della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere
dettate ai sensi dell'art. 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo
informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione
titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre
amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del
procedimento;
d) dell'oggetto del
procedimento;
e) dell'elenco dei
documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater; e-bis)
dell'identificativo del fascicolo medesimo.
2-quater. Il fascicolo
informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione
titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da
garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita',
in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre
costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti
previsti dalla citata legge n. 241 del
1990.
3. Ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo
tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e
svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.».
Art. 29
Modifica all'articolo 43
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 43 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«la riproduzione sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «la
riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate» e le parole: «e la
loro conservazione nel tempo» sono soppresse;
b) al comma 3 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 71.».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo
dell'art. 43 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei
documenti).
- 1. I documenti degli
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti
su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,
se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire
la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
2. Restano validi i
documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni
atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico,
su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei
documenti agli originali.
3. I documenti
informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento,
possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee
e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.
4. Sono fatti salvi i
poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli
archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.».
Art. 30
Modifica all'articolo 44
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 44 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea la parola:
«garantisce» e' sostituita dalla seguente: «assicura»;
b) dopo il comma 1 sono
aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. Il sistema di
conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e
gestione delle attivita' di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile
della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o
la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a
quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche'
dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative e tecnologiche.».
2. Dopo l'articolo 44 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«44-bis (Conservatori
accreditati). - 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di
conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi
processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del
possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza,
chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera
a) e 31.
3. I soggetti privati di
cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non
inferiore a euro 200.000.».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo
dell'art. 44 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente dereto:
«Art. 44 (Requisiti per
la conservazione dei documenti informatici). - 1. Il sistema di conservazione
dei documenti informatici assicura:
a) l'identificazione certa
del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa
omogenea di riferimento di cui all'art. 50, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrita' del
documento;
c) la leggibilita' e
l'agevole reperibilita' dei documenti e delle informazioni identificative,
inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle
misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a
36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare
tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
1-bis. Il sistema di
conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art.
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'art. 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e
gestione delle attivita' di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile
della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o
la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a
quanto stabilito dall'art. 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal
comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative
e tecnologiche.».
Art. 31
Modifica all'articolo 45
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 45 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «, ivi compreso
il fax» sono soppresse.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo
dell'art. 45 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 45 (Valore giuridico della
trasmissione).
- 1. I documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale.
2. Il documento
informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso
disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di
posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».
Art. 32
Modifica all'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 47 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«di norma» sono soppresse e dopo le parole: «posta elettronica» sono inserite
le seguenti: «o in cooperazione applicativa»;
b) al comma 2, lettera
b), le parole: «protocollo informatizzato» sono sostituite dalle seguenti:
«segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
c) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice
PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di
protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti
informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione
dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.».
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo
dell'art. 47 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Trasmissione dei documenti
attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni).
- 1. Le comunicazioni di
documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della
posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del
procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica
della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con
firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di
segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque
possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71;
d) ovvero trasmesse
attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono ad
istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica
certificata per ciascun registro di protocollo.
La pubbliche
amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i
propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti
utilizzati.».
Art. 33
Modifica all'articolo 48
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
1. L'articolo 48 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 48
(Posta elettronica certificata).
- 1. La trasmissione telematica
di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre
soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del
documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1,
equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per
mezzo della posta.
3. La data e l'ora di
trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del
comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle
relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».
2. All'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: «preventivamente» sono inserite
le seguenti: «, anche con le modalita' di cui all'articolo
48 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «La diffida e' altresi' comunicata dall'amministrazione
pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione.».
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, come
modificato dal presente decreto: «1. Il ricorrente notifica preventivamente,
anche con le modalita' di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro
il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.
La diffida e' notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del
concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune,
individua il settore in cui si e' verificata la violazione, l'omissione o il
mancato adempimento di cui all'art. 1, comma 1, e cura che il dirigente
competente provveda a rimuoverne le cause.
Tutte le iniziative
assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni
determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da
seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.
L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono
che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresi'
ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la
diffida anche a questi ultimi. La diffida e' altresi' comunicata
dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati
al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».
Art. 34
Modifiche all'articolo 50
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 le parole: «, salvo il
riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione
cedente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive».
2. Dopo l'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente: «Art. 50-bis
(Continuita' operativa).
- 1. In relazione ai
nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale
caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le
pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di
assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il
ritorno alla normale operativita'.
2. Il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni
di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa
con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le
pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di
continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire,
descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche
affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita'
relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure
preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano
di continuita' operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster
recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa
di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per
garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche
rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.
DigitPA, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le
soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle
applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei
piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa
annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. I piani di cui al
comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e
dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
acquisito il parere di DigitPA.».
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo
dell'art. 50 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Disponibilita'
dei dati delle pubbliche amministrazioni).
- 1. I dati delle
pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili
e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i
limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dairegolamenti, le
norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della
normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato
trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni
quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo
per la prestazione di elaborazioni aggiuntive e' fatto comunque salvo il
disposto dell'art. 43, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere
possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione
da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione
titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo
scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al presente decreto.».
Art. 35
Modifiche all'articolo 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 51 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
b) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei
sistemi e delle infrastrutture.»;
c) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: a)
raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza
informatici;
b) promuove intese con le
analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle
regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
d) dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente
i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza
degli stessi.».
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo
dell'art. 51 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e
delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni).
- 1. Con le regole
tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 sono individuate le modalita' che
garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e
la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. DigitPA, ai fini
dell'attuazione del comma 1:
a) raccorda le iniziative
di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b)promuove intese con le
analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle
regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.".
2. I documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e
controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta.
2-bis. Le amministrazioni
hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non
appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi».
Art. 36
Modifica all'articolo 52
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 52 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica, le
parole: «Accesso telematico ai» sono sostituite dalle seguenti: «Accesso
telematico e riutilizzazione dei»;
b) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono
progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di
strumenti di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto
previsto dall'articolo 54, comma 3;
b) la pubblicazione dei
dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzazione
dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni).
- 1.L'accesso telematico
a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto
delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati
personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di
divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto
di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
1-bis. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di
cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli
stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto
previsto dall'art. 54, comma 3;
b) la pubblicazione dei
dati e dei documenti in formati aperti di cui all'art. 68, commi 3 e 4.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 54
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 54 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera
f), le parole: «e di concorso» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la
lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) i bandi di concorso.»;
c) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1,
secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati
con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I
dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del
Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento
dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti.»;
d) i commi 2 e 2-bis sono
abrogati;
e) il comma 2-ter e'
sostituito dal seguente: «2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei
propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui
il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente
codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda
noti al pubblico i tempi di risposta.»;
f) al comma 2-quater le
parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: «che lo riguardano.»;
g) al comma 3, la parola
«: autenticazione» e' sostituita dalla seguente: «identificazione».
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo
dell'art. 54 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).
- 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i
seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma,
l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun
ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici, nonche' il settore dell'ordinamento giuridico riferibile
all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle
tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non
generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro
termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli
articoli 2, 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le
modalita' di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo
delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se
si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di
cui all'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di
informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i
bandi di gara;
g) l'elenco dei servizi
forniti in rete gia' disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g-bis) i bandi di
concorso.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni
centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e
g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento
individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito
istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione
o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della performance individuale dei dirigenti.
2. (Abrogato).
2-bis. (Abrogato).
2-ter. Le amministrazioni
pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta
elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi'
assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.
2-quater. Le
amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare
il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono
essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del
cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.
3. I dati pubblici
contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete
gratuitamente e senza necessita' di identificazione informatica.
4. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano
conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti
amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione
telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento.».
Art. 38
Modifiche all'articolo 56
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 56 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«della rete Internet» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole:
«della rete Internet» sono soppresse.
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo
dell'art. 56 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e
contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione
sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorita'
emananti.
2. Le sentenze e le altre
decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito
in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e
sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in
materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati
identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni
depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni
ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art. 51 del
codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo n. 196 del 2003.».
Art. 39
Modifiche all'articolo 57
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 57 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«rendere disponibili anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti:
«rendere disponibili per via telematica»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso
di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in
assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale
dei dirigenti responsabili.».
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo
dell'art. 57 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 57 (Moduli e
formulari).
- 1. Le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della
documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari
validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'.
2. Le pubbliche amministrazioni
non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati
pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono
essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata
pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili.».
Art. 40
Modifiche all'articolo
57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 57-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole
da: «la struttura» fino a «utilizzo» sono soppresse;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono
affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati
dalle amministrazioni pubbliche.».
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo
dell'art. 57-bis del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni).
- 1. Al fine di
assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice
degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo
scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge
fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. La realizzazione e la
gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine
elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni
aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno
semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e'
valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione
di risultato ai dirigenti responsabili.».
Art. 41
Modifiche all'articolo 58
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 58 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonche' al
fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni
sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita'
personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni
titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla
base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le
amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai
dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione
del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazione pubbliche di
cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»;
c) dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti: «3-bis. In caso di mancata predisposizione delle
convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere.
Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette
convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la
speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo
dell'art. 58 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 58
(Modalita' della fruibilita' del dato).
- 1.Il trasferimento di
un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del
dato.
2. Ai sensi dell'art. 50,
comma 2, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo
sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a
stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari
di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle
linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle
stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni
valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. DigitPA provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con
apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazione pubbliche di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3-bis.In caso di mancata
predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del
Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni
interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre
le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennita' o
rimborsi.
3-ter. Resta ferma la
speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».
Art. 42
Modifiche all'articolo 59
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 59, comma
5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «Ai sensi» fino a
«le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione
e l'innovazione,».
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo
dell'art. 59 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Dati
territoriali).
- 1. Per dato territoriale
si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E' istituito il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la
realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilita'
e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali
in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema
pubblico di connettivita'.
3. Per agevolare la
pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche
amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e' istituito
il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le
modalita' per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato
per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio
1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto
del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la
formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle
singole amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo
dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte
dei privati.
6. La partecipazione al
Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di spese ivi compresi compensi o
gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico
delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari
di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei
dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali
gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la
fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni
stabilite dall'art. 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto
con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con
proprio decreto entro la data del 30
giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema
pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati
catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».
Art. 43
Modifiche all'articolo 60
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 60 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le
parole: «e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, anche per fini statistici,»;
b) al comma 2, secondo
periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico
nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.»;
c) al comma 3, le parole:
«sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle
seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto
nazionale di statistica»;
d) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. In sede di prima
applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono
individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale
dei dati territoriali;
b) indice nazionale delle
anagrafi;
c) banca dati nazionale
dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle
imprese;
f) gli archivi automatizzati
in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo
dell'art. 60 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 60 (Base
di dati di interesse nazionale). - 1. Si definisce base di dati di interesse
nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e'
utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio
delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative
vigenti.
2. Ferme le competenze di
ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono,
per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto
dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento
delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche
amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le
modalita' di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema
pubblico di connettivita' di cui all'art. 73 e secondo le vigenti regole del
Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni.
3. Le basi di dati di
interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di
competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresi' individuate
le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e
le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
3-bis. In sede di prima
applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate
le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale
dei dati territoriali;
b)indice nazionale delle
anagrafi;
c) banca dati nazionale
dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle
imprese;
f) gli archivi
automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'art. 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.
4. Agli oneri finanziari
di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i
progetti strategici del settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
Art. 44
Modifiche all'articolo 62
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo l'articolo 62 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente: «Art. 62-bis
(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
- 1.Per favorire la
riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed
assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori,
servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto
agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si
utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP)
istituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo
7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del
medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».
Art. 45
Modifica all'articolo 63
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 63 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e
realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione
dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla
rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in
conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni
e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono
adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma
3-bis.».
Note all'art. 45:
- Si riporta il testo
dell'art. 63 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 63 (Organizzazione e finalita' dei
servizi in rete). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza
e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la
frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di
categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i
servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli
utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione
dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente, A tal fine,
sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e
sicura del giudizio degli utenti, in conformita' alle regole tecniche da
emanare ai sensi dell'art. 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere
della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e
negli enti locali di cui all'art. 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche
amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva
competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere
piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso
idonei sistemi di cooperazione.».
Art. 46
Modifiche all'articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola:
«autenticazione» e' sostituita con la seguente: «identificazione»;
b) al comma 2, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni possono
consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione
informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla
carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione
del soggetto che richiede il servizio.»;
c) il comma 3 e'
abrogato.
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo
dell'art. 64 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 64
(Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni).
- 1. La carta d'identita'
elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i
quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche
amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati
che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla
carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali
strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
L'accesso con carta
d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente
dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. (Abrogato)».
Art. 47
Modifiche all'articolo 65
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. All'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera c)
le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono
inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) al comma 1, la lettera
c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore
mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione
del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del
sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di
specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;»;
c) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati
i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.»;
d) al comma 2, le parole
da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;
e) il comma 3 e'
abrogato.
2. All'articolo 38 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le
parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a
qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in
albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;
b) al comma 3, terzo
periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite
dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia
del»;
c) dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente: «3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e
la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni
nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e
i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente-conferito ad
altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo».
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo
dell'art. 65 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 65 (Istanze e
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).
- 1. Le istanze e le
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai
sensi dell'art. 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte
mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore
accreditato;
b) ovvero, quando
l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di
quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore
e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'art.
64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai
sensi della normativa vigente, nonche' quando le istanze e le dichiarazioni
sono inviate con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se
trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica
certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita'
definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal
caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art.
6, comma 1, secondo periodo.
Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere
individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.
2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalita' previste dal
comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
3. (Abrogato).
4. Il comma 2 dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal
seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
- Si riporta il testo
dell'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Modalita' di
invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in
tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
3. Le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita
nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia
del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
3-bis.Il potere di
rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti,
dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti
presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.».
Art. 48
Modifiche all'articolo 66
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 66, commi
1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «del
quindicesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'eta' prevista
dalla legge per il rilascio della carta d'identita' elettronica».
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo
dell'art. 66 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 66 (Carta
d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche
e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica e
dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima
del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita'
elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e
le modalita' per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale
dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
a) all'emissione della
carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato,
le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di
produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi e' a carico delle
singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni
di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche
amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai
titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione,
che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei
servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati
e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita'
elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio
della carta d'identita' elettronica, devono contenere:
a) i dati identificativi
della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita'
elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio
della carta d'identita' elettronica, possono contenere, a richiesta
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del
gruppo sanguigno;
b) le opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici
indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati
utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi
resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in
materia di riservatezza;
e) le procedure
informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identita'
elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti
di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le regole
tecniche di cui all'art. 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del
Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per
la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita'
elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego.
7. Nel rispetto della
disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di
riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere
realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della
carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31
dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad
essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identita'
elettronica.».
Art. 49
Modifiche all'articolo 68
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 68 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera
b), dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «,o
parti di essi,»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione
o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche,
quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi
dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu'
formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed
eccezionali esigenze.»;
c) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle
pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione
ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati
ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori
pratiche.».
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo
dell'art. 68 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto: «Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni).
- 1. Le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241, e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure
previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili
sul mercato:
a) sviluppo di programmi
informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi
informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o
di altre amministrazioni;
c) acquisizione di
programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di
programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante
combinazione delle modalita' di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche
amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi
informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che assicurino
l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la
rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di
tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
2-bis. Le amministrazioni
pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche
e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile
informazione ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei
risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione
delle migliori pratiche.
3. Per formato dei dati
di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato
esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed
aggiorna, con periodicita' almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili
nelle pubbliche amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei
formati.».
Art. 50
Modifiche all'articolo 69
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 69 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola:
«applicativi» e' sostituita dalla seguente: «informatici»;
b) al comma 2, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: «e conformi alla definizione e
regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2»;
c) al comma 3, dopo le
parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «o di singoli
moduli»;
d) al comma 4, le parole:
«riuso delle applicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «riuso dei programmi
o dei singoli moduli».
Note all'art. 50:
- Si riporta il testo
dell'art. 69 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Riuso dei
programmi informatici). - 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni
che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo
motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il
riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto
ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione
siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e
regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'art. 68, comma 2.
3. Le pubbliche
amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi
informatici o di singoli moduli, di cui al comma 1, clausole che garantiscano
il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima
o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di
acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni,
le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte
a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di
altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei
singoli moduli. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per
la prestazione dei servizi indicati.».
Art. 51
Modifiche all'articolo 70
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 70 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni
tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da
parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli
moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano
quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.».
Note all'art. 51:
- Si riporta il testo
dell'art. 70 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili).
- 1. DigitPA, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al
riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a
singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si
configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.
2. Le pubbliche
amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano
preventivamente la possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal
CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.».
- Per il riferimento
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note alle
premesse.
Art. 52
Modifiche all'articolo 71
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Le regole tecniche previste nel presente codice
sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione
obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.»;
b) il comma 1-bis e'
abrogato.
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo
dell'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 71 (Regole tecniche).
- .1. Le regole tecniche previste
nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione
dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione
obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.
1-bis. (Abrogato).
1-ter. Le regole tecniche
di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline
risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale
ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche
vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione
delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
Art. 53
Modifica all'articolo 73
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 73 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Le regole
tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi
dell'articolo 71.».
Note all'art. 53:
- Si riporta il testo
dell'art. 73 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto: «Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita').
- 1. Nel rispetto
dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia
dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle
autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico
dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere
l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo
scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei
dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita'
di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi
informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni,
nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna
pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del
SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo
architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata,
policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita'
nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla
cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e
della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
3-bis. Le regole tecniche
del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'art. 71.
Art. 54
Modifica all'articolo 75
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 75 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente: «3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita'
di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi
servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della
Commissione di cui all'articolo 79.».
Note all'art. 54:
- Si riporta il testo
dell'art. 75 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 75 (Partecipazione
al Sistema pubblico di connettivita').
- 1. Al SPC partecipano
tutte le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2.
2. Il comma 1 non si
applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'art. 25 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio
delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e
secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi'
garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative
indipendenti.
3-bis. Il gestore di
servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse
possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi
alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'art.
79.».
Art. 55
Modifica all'articolo 78
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 78 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole:
«all'articolo 71, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
73, comma 3-bis»;
b) al comma 1, in fine,
e' inserito il seguente periodo: «Le stesse pubbliche amministrazioni, ove
venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali
per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime
regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa
potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di
competenza.».
Note all'art. 55:
- Si riporta il testo
dell'art. 78 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 78
(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di
connettivita').
- 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella
progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli
aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione
applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche
di cui all'art. 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga
loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali
per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime
regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa
potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di
competenza.
2. Per le amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di
cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto
legislativo.
2-bis. Le pubbliche
amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z),
del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma
449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti
relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i
servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico
di connettivita' o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua
azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Il mancato
adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione,
nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate
nell'anno in corso per spese di telefonia.».
Art. 56
Abrogazioni
1. Sono abrogati :
a) i commi 2 e 3
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68;
b) l'articolo 2, commi
582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) l'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2005,
recante: «Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e
servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005.
Note all'art. 56:
- Si riporta il testo
dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), come
modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica
certificata).
- 1. La posta elettronica
certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli
effetti di legge.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Le imprese, nei
rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volonta' di
accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione
nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga
solo il dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma.
5. Le modalita'
attraverso le quali il privato comunica la disponibilita' all'utilizzo della
posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita',
nonche' le modalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della
documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'art. 17.
6. La validita' della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e'
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna, di cui all'art. 6.
7. Il mittente o il destinatario
che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono
di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.».
- La legge 24 dicembre
2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008».
- L'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2005
(Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi
ex art. 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 - Finanziaria
2005), abrogato dal presente decreto, recava: «Individuazione di infrastrutture
di competenza statale».
Art. 57
Norme transitorie e
finali
1. Il decreto di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e' adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il decreto di cui
all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 4 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Il decreto di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
introdotto dall'articolo 4, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
4. Le regole tecniche di
cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le pubbliche
amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con propri atti
organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 12, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa
previdente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Restano ferme le specificita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante
regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma
dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le regole tecniche di
cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 13, in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche, salvo quanto gia' disposto in materia di firma digitale,
sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Il decreto di cui all'articolo
22, comma 3-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 15 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
8. Le regole tecniche di
cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
introdotto dall'articolo 16, sono adottate entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. Il decreto di cui
all'articolo 28, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto
dall'articolo 19 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
10. Le pubbliche
amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 34,
entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Le amministrazioni
centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 37 entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. La disposizione di
cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 39, si applica decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
13. Le linee guida di cui
all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 41, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
14. Le convenzioni di cui
all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 41, sono predisposte entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
15. Il decreto di cui
all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 43 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
16. Le regole tecniche di
cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 52, sono adottate entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente
articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto
legislativo, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
18. Nel decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le
parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione»
sono sostituite dalla seguente: «DigitPA».
19. DigitPA e le altre
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente
decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. Le disposizioni
modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole «nonche' alle societa' interamente partecipate da
enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione come individuato dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e), 12, 27, commi 1, lettera
b) e 2, 28, comma 1, lettera b), 34, 37, comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51
sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la
facolta' di avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa,
considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici
provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse
finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero,
per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi
uffici.
21. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di
applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia
e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30
dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la
pubblica
amministrazione e
l'innovazione
Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Romani, Ministro dello
sviluppo
economico
Visto, Il Guardasigilli:
Alfano
Note all'art. 57:
- Si riporta il testo
dell'art. 10 del
citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 10.
- 1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione,
nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di
specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato,
ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica
immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi
automatizzati.
2. Il dirigente
responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di
appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti
nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche,
verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei
risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione
all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi
informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del
piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno
una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente,
con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle
risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.».
- Si riporta il testo del
comma 404 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007): «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare,
entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione
degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione
in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale
generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale
nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo
comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la
possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti
ai sensi dell'art. 28, commi 2,
3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria
del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa
e tecnologica;
c) alla rideterminazione
delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione
di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale
sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione
congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario
delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e
l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione
degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli
organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle
dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per
funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi,
servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e
contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di
formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che
consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della
ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete
diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato
contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione
dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella
stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4
e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Si riporta il testo
dell'art. 74 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria):
«Art. 74 (Riduzione degli
assetti organizzativi).
- 1.Le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non
economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti:
a) a ridimensionare gli
assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'
ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore,
rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni
adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche
del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte,
ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini
previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) a ridurre il
contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento
con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di
quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale.
2. Ai fini
dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono
disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo
congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e
periferiche.
3. Con i medesimi
provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano
la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle
procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
4. Ai fini
dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei
Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai
regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai
Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti
regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti
di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni,
nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali
di compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti
a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione
di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non
generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio
dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30
settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'
avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare
il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale
di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della
provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali
pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni
che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto.
6-bis. Restano escluse
dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando
gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di
ciascuna amministrazione.».
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.
1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, supplemento ordinario.
- Per il riferimento al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi in note alle premesse.
Il testo di questo
provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun
modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato
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