DECRETO
LEGISLATIVO 17 ottobre 2005 n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 257 del 4-11-2005,
Suppl. Ordinario n. 175)
Allegati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53,
recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale”, in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente “Istituzione del servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché
riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo
2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante “Definizione delle norme generali relative
all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l’articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in
particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 maggio 2005;
ACQUISITO, in
data 15 settembre 2005, il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle
Commissioni V (Programmazione economica, Bilancio) e VII (Istruzione pubblica,
Beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della
Repubblica espressi, rispettivamente, l’11 ottobre 2005 e il 28 settembre
2005, e delle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII
(Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati, espressi l’11
ottobre 2005;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
ottobre 2005;
Su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione
Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione)
1. Il secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal
sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. Lo Stato
garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo
ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale,
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
collettività nazionale ed alla civiltà europea.
4. Tutte le
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di
autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi
liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si
realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e
si propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza
civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di
giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle
abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove
tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese,
secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi
assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi
specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi
del secondo ciclo si realizza l’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
7. Le
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed
assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra
i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti,
nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione
professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano
apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La
frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso
formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con
specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le
esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all’estero anche con
periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma
sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul
lavoro, nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
9. Le modalità
di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema
dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.
10. Le
corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei
percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e
formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al
sistema dell’istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite
mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
11. Sono
riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte
dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse
apposite convenzioni.
12. Al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito
del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i
titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza
delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle
istituzioni scolastiche e formative del sistema d’istruzione e formazione
professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai
livelli essenziali di cui al Capo III.
14. La
continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli
di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di
accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo
con i percorsi di cui al Capo II.
15. I percorsi del sistema dei
licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono
essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni
tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi
di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e
curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli
articolati in indirizzi di cui all’articolo 2, comma 8, possono raccordarsi
con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme,
un centro polivalente denominato “Campus” o “Polo formativo”. Le convenzioni
predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che
assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative
interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e
tecnologico di riferimento e degli enti locali. All’attuazione del presente
comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
CAPO II
I percorsi liceali
Articolo 2
(Finalità e durata)
1. I percorsi
liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per
una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla
società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai
suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di
conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i
licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni
previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione
scientifica e professionale coerente con l’indirizzo di riferimento.
2. I percorsi
liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali
e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì la maturazione di competenze mediante l’approfondimento delle
conoscenze e l’acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I percorsi
liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
4. Nell’ambito
dei percorsi liceali, d’intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle
ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
sono stabilite, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi,
specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta
formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del
lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative
di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
5. I percorsi
dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce
titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del
titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti
dall’ordinamento giuridico. L’ammissione al quinto anno dà inoltre accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore.
6. Il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi
approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei
successivi articoli.
7. Nel liceo
economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente
area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il
perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei
licei medesimi.
8. I percorsi
liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
9. Al superamento dell’esame di
Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all’articolo 14 viene rilasciato
il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale
indirizzo e settore.
Articolo
3
(Attività educative e didattiche)
1. Al fine di
garantire l’esercizio del diritto dovere di cui all’articolo 1, comma 1,
l’orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota
riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed
all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo
addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è
articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti,
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli
da 4 a 11.
2. Al fine di
realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati,
attraverso il piano dell’offerta formativa e tenendo conto delle richieste
delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli
articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa
ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti
sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le
relative richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di
ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro
autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia,
possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio,
relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5,
6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di
bilancio.
3. Nel quinto anno sono
organizzati, nell’ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti
disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le
vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo
quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto
inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del
liceo linguistico dall’articolo 7, l’insegnamento, in lingua inglese, di una
disciplina non linguistica compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario
obbligatorio a scelta dello studente.
4. In caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le
attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare
le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni
nazionali.
Articolo 4
(Liceo artistico)
1. Il percorso
del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente
estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere
il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere
la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici
della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il percorso
del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti
indirizzi:
a) arti
figurative;
b)
architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo,
multimedia, scenografia.
3. Gli
indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei
quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel
Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo
studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti
figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel
Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura, design,
ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di
rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del
disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel
Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo, multimedia,
scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei
linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva,
multimediale e dell’allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L’orario
annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel
quinto anno per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel
primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli
indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2,
e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui
alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo
biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.
Articolo 5
(Liceo classico)
1. Il percorso
del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della
civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche,
fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all’interno di un
quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti
necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette
inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la
realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.
2. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto
anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99
ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 6
(Liceo economico)
1. Il percorso
del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle
categorie interpretative dell’azione personale e sociale messe a disposizione
dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le
competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole
economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la
interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le
dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze
sistematiche nel campo dell’economia e della cultura dell’imprenditorialità.
2. Il percorso
del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti
indirizzi:
a)
economico-aziendale;
b)
economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo
economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le
attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze
organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere
orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni
agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in
relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.
4.
Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare,
attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua
scelta, competenze economicogiuridico-istituzionali nelle dimensioni locale,
nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate
sui settori della ricerca e dell’innovazione, internazionale, della finanza
pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello
studente.
5. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di
198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle
attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni
di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli
studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.
Articolo
7
(Liceo linguistico)
1. Il percorso
del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista
della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce
allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità
necessarie per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le strutture e l’uso
delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre
l’italiano, di cui almeno due dell’Unione europea, e per rapportarsi in forma
critica e dialettica alle altre culture.
2. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello
studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel
quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di
33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33
ore nel quinto anno.
3. Dal primo
anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una
disciplina non linguistica, compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario
obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è
previsto inoltre l’insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una
disciplina non linguistica, compresa nell’orario delle attività e
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’orario delle attività
e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.
Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il percorso
del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni,
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico,
alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e
scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce
allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità
necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando,
anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi
musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione,
esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi
formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui
all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al
predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e
coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno. L’orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a
scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 9
(Liceo scientifico)
1. Il percorso
del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del
nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi
propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente
le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per
conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle
competenze relative.
2. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto
anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99
ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 10
(Liceo tecnologico)
1. Il percorso
del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di
vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative,
sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche
scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue
espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva
progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi
tecnologici e delle metodologie di gestione relative.
2. Il liceo
tecnologico assicura, inoltre, l’acquisizione di una perizia applicativa e
pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite
attrezzature 3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a)
meccanico-meccatronico;
b) elettrico ed
elettronico;
c) informatico,
grafico e comunicazione;
d) chimico e
materiali;
e) produzioni
biologiche e biotecnologie alimentari;
f) costruzioni,
ambiente e territorio;
g) logistica e
trasporti;
h) tecnologie
tessili, dell’abbigliamento e della moda.
4. Nei primi
due anni del liceo tecnologico sono attivati l’insegnamento obbligatorio di
una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata
all’orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali
connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.
5. Gli
indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al
raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo
con le imprese del settore di riferimento sul territorio.
6. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto
anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di
indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594
ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque
anni di corso.
Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)
1. Il percorso
del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla
elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le
competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e
la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
2. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto
anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99
ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.
Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)
1. Le attività
educative e didattiche di cui all’articolo 3 sono assicurate con la dotazione
di personale docente assegnato all’istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano una
specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i
quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, gli istituti stipulano
contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Alla stipula
dei contratti di cui al presente comma si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. L’organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità
degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni
sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il
perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo,
è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e
didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre
prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge
funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all’articolo 3,
commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura
della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con
l’apporto degli altri docenti.
3. Il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la
permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo
corrispondente ad un periodo didattico.
4. Nell’ambito
dei percorsi liceali sono definite, d’intesa con le università e con le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con
riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l’incremento delle
capacità e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di istruzione
superiore.
5. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni
di cui agli allegati C,
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D bis, E
ed F, del presente
decreto.
Articolo 13
(Valutazione e scrutini)
1. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da
essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e
delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio
personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli
istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti
necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini
della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo
di cui all’articolo 3.
3. Salva la valutazione
periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni
di cui all’articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini
di verificare l’ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno,
subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione
e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di
esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio,
lo studente non è ammesso alla classe successiva.
La non
ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi
lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine
del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati
positivamente nell’apposito scrutinio.
5 All’esame di
Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti
dall’articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.
6. Coloro che chiedano di
rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l’esame conclusivo del
primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli
studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa
valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute,
comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le
istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai
fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti,
debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali
prove per l’accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità
necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità
di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al
presente comma si provvede dopo l’effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di
frequentare l’istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli
studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle
valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo
dal superamento dell’esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente
quello dell’inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell’anno in
corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì
dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
Articolo 14
(Esame di Stato)
1. L’esame di
Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su
prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle
commissioni d’esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre
2004, n.286, dall’Istituto nazionale di
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici
di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
2. All’esame di
Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva
di cui all’articolo 13, comma 4.
3. Sono altresì ammessi
all’esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del
penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo
periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di
sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una
votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma
restando la particolare disciplina concernente la valutazione
dell’insegnamento di educazione fisica.
4. I candidati
esterni di cui all’articolo 13, comma 5, sostengono l’esame di Stato secondo
le modalità definite dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.323.
5. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i candidati
esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e
paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento
dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i
candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite,
soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite”.
CAPO
III
I
percorsi di istruzione e formazione professionale
Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. L’iscrizione
e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale
rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti
dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea,
rappresentano assolvimento del dirittodovere all’istruzione e formazione,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A.
2.
Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo
servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni
definiti dal presente Capo.
3. I livelli
essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per
l’accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma
1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e,
relativamente alle istituzioni formative, anche per l’attribuzione dell’autonomia
di cui all’articolo 1, comma 4.
4. Le modalità
di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo
sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e
le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai
requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione
e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti
previsti dall’ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche
conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito
corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l’esame di Stato secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia.
7. Le
qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei
percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di
riconoscimento indicate dall’art. 51, comma 2 del predetto decreto
legislativo.
Articolo 16
(Livelli essenziali dell’offerta formativa)
1. Le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali riferiti all’offerta formativa:
a) il
soddisfacimento della domanda di frequenza;
b) l’adozione di interventi di
orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di
apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
nell’università o nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
c) l’adozione
di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la
permanenza dei docenti di cui all’articolo 19 nella stessa sede per l’intera
durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico
qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
d) la realizzazione di tirocini
formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali
caratterizzanti i percorsi formativi.
2. Ai fini del
soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è
considerata anche l’offerta formativa finalizzata al conseguimento di
qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
Articolo 17
(Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e
dell’articolazione dei percorsi formativi)
1. Le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali dell’orario minimo annuale e
dell’articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio
dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano
inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle
seguenti tipologie:
a) percorsi di
durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di
qualifica professionale, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno
del sistema dell’istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di
durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un
titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di
cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di
scelte, le Regioni assicurano l’adozione di misure che consentano l’avvio
contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
Articolo 18
(Livelli essenziali dei percorsi)
1. Allo scopo
di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all’articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei
percorsi:
a) la personalizzazione, per
fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione
sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le
competenze professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo
del lavoro e nelle professioni;
b) l’acquisizione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche,
scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal
fine quote dell’orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento
degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al
livello del titolo cui si riferiscono;
c)
l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’Accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e
delle attività fisiche e motorie;
d) il riferimento
a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite,
sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a
norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure
possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei
fabbisogni del territorio.
2. Gli standard
minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono
definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei
titoli e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi.
Articolo 19
(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
1. Le Regioni assicurano, quali
livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e
formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata
per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Articolo 20
(Livelli essenziali della valutazione e certificazione
delle competenze)
1. Le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e
certificazione delle competenze:
a) che gli
apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione
collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e
degli esperti di cui all’articolo 19;
b) che a tutti
gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e
annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli
obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di
appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale
con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei
percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a
conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini
della continuità dei percorsi, di cui all’articolo 1, comma 13, il titolo
conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
assuma la denominazione di “diploma professionale di tecnico superiore”;
e) che nelle
commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza
dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19;
f) che le
competenze certificate siano registrate sul “libretto formativo del cittadino”
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
2. Ai fini della valutazione
annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre
quarti della durata del percorso.
Articolo 21
(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi
)
1. Le Regioni
assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi
delle istituzioni formative:
a) la
previsione di organi di governo;
b)
l’adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
medesime istituzioni;
d) la
completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui
all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
e) lo
svolgimento del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6;
f)
l’adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche
e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g)
l’adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di
laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali
la sede formativa intende operare;
h)
l’adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle
attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica;
i) la
disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che
individuale;
l) la capacità
di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative,
coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
2. Gli standard
minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con
Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Articolo 22
(Valutazione)
1. Ai fini
della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo
i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni
di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la
documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella
relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento a
norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.
CAPO IV
Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo
Articolo 23
(Insegnamento dello strumento musicale)
1. Al fine di
assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo
musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi
dell’articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l’insegnamento dello strumento musicale per
una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti
corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli
studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie
previste dall’art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta
facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto
articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.
Articolo 24
(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei
talenti)
1. Al fine di
favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei
talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione
con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere,
nell’ambito della programmazione delle proprie attività, l’attivazione di
laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.
Articolo 25
(Insegnamento dell’inglese, della seconda lingua
comunitaria e della tecnologia)
1. Al fine di
raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua
comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da
raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a) la
correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da
C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli
di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di
primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei
licei, è evidenziata nell’allegato D al medesimo decreto;
b) l’orario
annuale obbligatorio di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate
all’insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all’insegnamento
della tecnologia;
conseguentemente, l’orario
annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui
al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di
ore;
c) le
indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per
l’inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di
apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell’allegato E al presente decreto.
2. Al fine di
offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento
della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà,
nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano
richiesta, di utilizzare, per l’apprendimento della predetta lingua, anche il
monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata
al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata
per l’intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i
percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di
apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi
dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta
medesima, secondo l’allegato
D-bis al presente decreto.
3. Resta ferma
la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi
dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell’ambito delle
attività ed insegnamenti facoltativi.
Articolo
26
(Insegnamento delle scienze)
1. Al fine di
raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con
quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni
nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze,
contenute nell’allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono sostituite da quelle contenute nell’allegato F al presente decreto.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Articolo 27
(Passaggio al nuovo ordinamento)
1. Il primo anno dei percorsi
liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la
Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:
a) tabelle di
confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti
dall’ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto,
da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete
scolastica di cui all’articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112;
b) tabelle di
corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado dell’ordinamento previgente con i titoli di
studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;
c) l’incremento
fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni
scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza
con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di
cui all’articolo 2, comma 3.
2. Il primo
anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione
nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione
con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure
di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in
specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard
minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche,
scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica
figura professionale di cui alla lettera a);
c) standard
minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi
servizi.
3. L’attuazione
del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete
scolastica di cui all’articolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, finalizzata a far corrispondere
l’offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di
ciascuna Regione. L’amministrazione scolastica assicura la propria piena
collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell’attuazione
a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di
Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la
programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
4. Le prime
classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e
formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall’anno
scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti
normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi
propedeutici all’avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il medesimo Ministero non
promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando
l’autonomia scolastica.
5. Al fine di
assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a
regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione
dell’organico di diritto del personale docente resta confermata nelle
quantità complessivamente determinate per l’anno scolastico 2005/2006.
6. I corsi
previsti dall’ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei
corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi
avviati prima dell’attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro
completamento.
7. Con
l’attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a
carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e
formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e
delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di
tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive
in materia di istruzione e formazione professionale, l’attuale sistema di
istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti
professionali di Stato, l’offerta formativa nel settore, con lo svolgimento
dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
8. In prima applicazione, i
percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all’articolo 8, possono
essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra
le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
9. Entro un
anno dall’entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto
interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall’articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n.212.
Articolo 28
(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione)
1. A partire
dall’anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione
del presente decreto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza
Unificata 19 giugno 2003.
Per tali
percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l’accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di Conferenza
Unificata 28 ottobre 2004.
2. I percorsi
sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del
Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell’ISFOL.
3.
All’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, da
ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo,
nonché una quota delle risorse di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.
4. Con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da
concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi
per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali
necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle
Regioni e agli Enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e
formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l’attuazione delle
disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità
previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state
attribuite.
Articolo 29
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e
Bolzano)
1. All’attuazione del presente
decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento
e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 30
(Norme finanziarie)
1. All’onere
derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l’anno 2006 e
in 43.021.470 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede con quota parte
della spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell’ambito
delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l’anno 2006, euro
30.257.263 e a decorrere dall’anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazione per
il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per
l’anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall’anno 2007 euro 18.865.060, per
le spese di personale. E’ destinata, altresì, alla copertura del mancato
introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere
dall’anno 2006.
3. Con
periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo
ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze
procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della riforma
di cui al presente decreto, anche ai fini dell’applicazione della procedura
di cui all’articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Articolo 31
(Norme finali e abrogazioni)
1. Sono fatti
salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e
successive modificazioni.
2. Le seguenti
disposizioni del Testo Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti
secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma 7; articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11;
articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.
3. I commi 1 e
2 dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l’obbligo
formativo dal comma 4 del predetto articolo sono destinati all’assolvimento
del diritto-dovere, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.
4. Fatto salvo quanto previsto
al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del
presente decreto.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI: Ndr: gli allegati sono tutti in formato Acrobat,
compresso.
Allegato A: Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione
Allegato B: Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione per il sistema dei licei
Allegato C: Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati dei percorsi liceali
C1
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo artistico
C2
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo classico
C3
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo economico
C4
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo linguistico
C5
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo musicale e coreutico
C6
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo scientifico
C7
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo delle scienze umane
C8
- Piano degli studi e
Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo tecnologico
» Indirizzo Chimico e materiali
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Territorio
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Grafico, Informatico e Comunicazione
- Percorso Informatico e
Comunicazione
- Percorso grafico
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Biotecnologie alimentari
» Indirizzo Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della
moda
Allegato D: Lingua inglese, Lingua comunitaria 2, Terza Lingua
straniera - Orari di insegnamento e livelli di apprendimento in uscita dalla
scuola primaria, dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal
secondo biennio e dal quinto anno dei licei
Allegato D bis: Lingua inglese - Livelli di
apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di I
grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei per
gli alunni che utilizzano, per l'apprendimento della lingua inglese, anche il
monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria
Allegato E: Obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella
scuola primaria - Obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese
e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
Allegato F: Obiettivi specifici di
apprendimento per le Scienze
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