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17-10-2005 n° 226 - Decreti Legislativi

Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Decreto legislativo 17 ottobre 2005 delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del siste

DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005 n. 226

 

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

 

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 257 del 4-11-2005, Suppl. Ordinario n. 175)

 

 

Allegati

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente “Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l’articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

ACQUISITO, in data 15 settembre 2005, il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni V (Programmazione economica, Bilancio) e VII (Istruzione pubblica, Beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, l’11 ottobre 2005 e il 28 settembre 2005, e delle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati, espressi l’11 ottobre 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

E M A N A

 

il seguente decreto legislativo:

 

 

CAPO I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

 

 

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

 

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d’istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all’articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato “Campus” o “Polo formativo”. Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

CAPO II

I percorsi liceali

 

 

Articolo 2

(Finalità e durata)

 

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l’indirizzo di riferimento.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l’approfondimento delle conoscenze e l’acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.

4. Nell’ambito dei percorsi liceali, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall’ordinamento giuridico. L’ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

9. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all’articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale indirizzo e settore.

 

 

Articolo 3

(Attività educative e didattiche)

 

1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di cui all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell’offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell’ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall’articolo 7, l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

 

 

Articolo 4

(Liceo artistico)

 

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) arti figurative;

b) architettura, design, ambiente;

c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) nel Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell’allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L’orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

 

 

Articolo 5

(Liceo classico)

 

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all’interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

 

 

Articolo 6

(Liceo economico)

 

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell’azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell’economia e della cultura dell’imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) economico-aziendale;

b) economico-istituzionale.

3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

4. Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economicogiuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell’innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

5. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.

 

 

Articolo 7

(Liceo linguistico)

 

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le strutture e l’uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, di cui almeno due dell’Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

 

 

Articolo 8

(Liceo musicale e coreutico)

 

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

 

 

Articolo 9

(Liceo scientifico)

 

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

 

 

Articolo 10

(Liceo tecnologico)

 

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l’acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature 3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) meccanico-meccatronico;

b) elettrico ed elettronico;

c) informatico, grafico e comunicazione;

d) chimico e materiali;

e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

f) costruzioni, ambiente e territorio;

g) logistica e trasporti;

h) tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l’insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all’orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

6. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

 

 

Articolo 11

(Liceo delle scienze umane)

 

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

 

 

Articolo 12

(Organizzazione educativa e didattica)

 

1. Le attività educative e didattiche di cui all’articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all’istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l’apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. Nell’ambito dei percorsi liceali sono definite, d’intesa con le università e con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l’incremento delle capacità e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di istruzione superiore.

5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D bis, E ed F, del presente decreto.

 

 

Articolo 13

(Valutazione e scrutini)

 

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all’articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva.

La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.

5 All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l’esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l’accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l’effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l’istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal superamento dell’esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell’inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

 

 

Articolo 14

(Esame di Stato)

 

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d’esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, dall’Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

2. All’esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all’articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all’esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all’articolo 13, comma 5, sostengono l’esame di Stato secondo le modalità definite dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323.

5. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite”.

 

 

CAPO III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

 

 

Articolo 15

(Livelli essenziali delle prestazioni)

 

1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresentano assolvimento del dirittodovere all’istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A.

2. Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l’accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l’attribuzione dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall’art. 51, comma 2 del predetto decreto legislativo.

 

 

Articolo 16

(Livelli essenziali dell’offerta formativa)

 

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all’offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c) l’adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all’articolo 19 nella stessa sede per l’intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l’offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

 

 

Articolo 17

(Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi)

 

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

 

 

Articolo 18

(Livelli essenziali dei percorsi)

 

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell’orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi.

 

 

Articolo 19

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

 

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

 

 

Articolo 20

(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

 

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all’articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di “diploma professionale di tecnico superiore”;

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul “libretto formativo del cittadino” di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

 

 

Articolo 21

(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi )

 

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

a) la previsione di organi di governo;

b) l’adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

d) la completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b);

e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6;

f) l’adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

g) l’adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l’adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

 

 

Articolo 22

(Valutazione)

 

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.

 

 

CAPO IV

Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

 

 

Articolo 23

(Insegnamento dello strumento musicale)

 

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell’articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l’insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall’art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

 

 

Articolo 24

(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)

 

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell’ambito della programmazione delle proprie attività, l’attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

 

 

Articolo 25

(Insegnamento dell’inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia)

 

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell’allegato D al medesimo decreto;

b) l’orario annuale obbligatorio di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all’insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all’insegnamento della tecnologia;

conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l’inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell’allegato E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l’apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l’intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l’allegato D-bis al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell’ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

 

 

Articolo 26

(Insegnamento delle scienze)

 

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell’allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono sostituite da quelle contenute nell’allegato F al presente decreto.

 

 

CAPO V

Norme transitorie e finali

 

 

Articolo 27

(Passaggio al nuovo ordinamento)

 

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall’ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all’articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell’ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

c) l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all’articolo 2, comma 3.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L’attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all’articolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, finalizzata a far corrispondere l’offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L’amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell’attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all’avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l’autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell’organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l’anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall’ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell’attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

7. Con l’attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l’attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l’offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all’articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall’articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n.212.

 

 

Articolo 28

(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)

 

1. A partire dall’anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.

Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell’ISFOL.

3. All’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

 

 

Articolo 29

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

 

1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

 

Articolo 30

(Norme finanziarie)

 

1. All’onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l’anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l’anno 2006, euro 30.257.263 e a decorrere dall’anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l’anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall’anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E’ destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall’anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 31

(Norme finali e abrogazioni)

 

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni.

2. Le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma 7; articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

3. I commi 1 e 2 dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l’obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo sono destinati all’assolvimento del diritto-dovere, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

ALLEGATI:   Ndr: gli allegati sono tutti in formato Acrobat, compresso.

 

 

Allegato A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione  

 

Allegato B: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei

 

Allegato C: Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali

  C1 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo artistico

  C2 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo classico

  C3 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo economico

  C4 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo linguistico

  C5 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo musicale e coreutico

  C6 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo scientifico

  C7 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo delle scienze umane

  C8 - Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo tecnologico

          » Indirizzo Chimico e materiali

          » Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

          » Indirizzo Elettrico Elettronico

          » Indirizzo Grafico, Informatico e Comunicazione

              - Percorso Informatico e Comunicazione

              - Percorso grafico

          » Indirizzo Logistica e Trasporti

          » Indirizzo Meccanico e Meccatronico

          » Indirizzo Produzioni biologiche e Biotecnologie alimentari

          » Indirizzo Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda

 

Allegato D: Lingua inglese, Lingua comunitaria 2, Terza Lingua straniera - Orari di insegnamento e livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei

 

Allegato D bis: Lingua inglese - Livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei per gli alunni che utilizzano, per l'apprendimento della lingua inglese, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria

 

Allegato E: Obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria - Obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado

 

Allegato F: Obiettivi specifici di apprendimento per le Scienze

 

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
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