Decreto Legislativo 19 luglio 2004,
n. 213
"Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di
apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 17 agosto 2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1,
commi 1 e 4, e 22 della legge
1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2001);
Visto il decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante
attuazione della direttiva
93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 marzo 2004;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio
2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche
al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
1. Al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 2 dell'articolo 2
sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza
pubblica, di difesa e»;
b)
al comma 3 dell'articolo 2,
aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresì, al
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonchè agli addetti al
servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività
operative specificamente istituzionali.»;
c)
al comma 5 dell'articolo 4,
le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
d)
il comma 1 dell'articolo 10,
è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile,
il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie
di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive
in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.»;
e)
il comma 1 dell'articolo 14
è sostituito dal seguente: «1. La valutazione dello stato di salute dei
lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per
il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo
11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno
ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro
notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
f)
dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
Sanzioni
1. La violazione
del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le
categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b)
c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno
nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di
lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione
delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione
delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione
della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione
amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione
delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno
solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va
da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta.
7. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla
sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
g)
all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere
sanzionatorio» sono soppresse.