Decreto Legislativo 6 novembre
2007, n. 206
"Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania "
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n.
228
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio
2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
Vista la direttiva n.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista la direttiva 2006/100/CE
del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della
Romania;
Visto il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della
direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni;
Visto il decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante attuazione della
direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto
legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della
direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle
qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il
sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
Visto il decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
Vista la legge 13 giugno 1985, n.
296, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da
parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della
Comunità economica europea;
Visto il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 129, relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n.
85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle
certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;
Vista la legge 24 luglio 1985, n.
409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e
disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;
Vista la legge 18 dicembre 1980,
n. 905, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da
parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della
Comunità economica europea;
Vista la legge 8 novembre 1984, n.
750, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da
parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica
europea;
Visto il decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 258, relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n.
85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento
dei farmacisti a norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le
politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca,
della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello
sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I
AMBITO DI
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina
il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro
esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla
legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente
dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla
professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più
Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche
di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
2. Restano salve le disposizioni
vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.
Art. 2.
Ambito di
applicazione
1. Il presente decreto si applica
ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul
territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i
liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche
professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello
Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
2. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che
rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto
delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei
titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in
vigore con l'Unione europea.
Art. 3.
Effetti del
riconoscimento
1. Il riconoscimento delle
qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo
permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti,
alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle
stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
2. Ai fini dell'articolo 1, comma
1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà
quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le
attività sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli
articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il
prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di
studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato
membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta
denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad
ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio
nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della
qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a
condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla
differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»:
1) l'attività, o l'insieme delle
attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini
o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti
pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche
professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato,
se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attività esercitata con
l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una
qualifica professionale;
4) le attività attinenti al
settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è
condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o
della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai
membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
b) «qualifiche professionali»: le
qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza
professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una
decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in
Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
c) «titolo di formazione»:
diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro
organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso
di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio
della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un
Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento
dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio
dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) «autorità competente»:
qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare
o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a
ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;
e) «formazione regolamentata»: la
formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti
ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845 e della legge 28
febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le
prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una
determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato,
eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o
una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;
f) «esperienza professionale»:
l'esercizio effettivo e legittimo della professione;
g) «tirocinio di adattamento»:
l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione
complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di
una valutazione da parte dell'autorità competente;
h) «prova attitudinale»: un
controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del
richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare
l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.
i) «dirigente d'azienda»:
qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
1) la funzione di direttore
d'azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice
direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente
a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente
responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o
tecniche;
l) «Stato membro di stabilimento»:
lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente
stabilito per esercitarvi una professione;
m) «Stato membro d'origine»: lo
Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali;
n) «piattaforma comune»: l'insieme
dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze
sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei
vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze
sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti
della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli
Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei
contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel
campo di applicazione delle attività professionali.
Art. 5.
Autorità
competente
1. Ai fini del riconoscimento di
cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le
domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per
le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le
attività che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della
vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo
quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in
regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto
previsto alle lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per
le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica
istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell'università
e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di
architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni
architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell'università e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui
all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera
c);
i) il Ministero per i beni e le
attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui
all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attività di cui al
titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento
presentate dai beneficiari.
3. Fino all'individuazione di cui
al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per
le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle
attività afferenti al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le
attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere
c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo
economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III
e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le
attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4),
limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4),
classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per
le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti
ad attività di trasporto.
Art. 6.
Punto di
contatto
1. Il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso
la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per
le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto
legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma
1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del
presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;
b) la circolazione di ogni
informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in
particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni
regolamentate.
3. Le autorità di cui all'articolo
5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le
informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della
relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla
Commissione europea.
4. Il punto di contatto di cui al
comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai
punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini
dell'applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla
legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio
compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;
b) assiste, se del caso, i
cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto
cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea,
entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto
di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata;
c) valuta le questioni di
particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle
regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. L'Autorità competente di cui
all'articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai
riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a)
e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono
comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di
contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini
dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore
nazionale.
Art. 7.
Conoscenze
linguistiche
1. Fermi restando i requisiti di
cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i
beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere
le conoscenze linguistiche necessarie.
Capo II
RAPPORTI
CON AUTORITÀ NON NAZIONALI
Art. 8.
Cooperazione
amministrativa
1. Ogni autorità di cui
all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato
membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla
protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio
di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite
con l'Unione europea.
2. Lo scambio di informazioni di
cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le
sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica
procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III,
qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività
professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli
Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono
sull'esercizio della professione.
4. Nell'ambito della procedura di
riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso
di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro
d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione
da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV,
conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste
dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III,
in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente
dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o
in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di
un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui
all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa
verifica, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che:
a) il programma di formazione del
centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme
prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in
oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato
membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella
propria struttura d'origine;
c) i titoli di formazione di cui
alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della
relativa professione.
Titolo II
LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Capo I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 9.
Libera
prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
1. Fatti salvi gli articoli da 10
a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere
limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente
stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore;
in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è
regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno
due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente
titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la
professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e
occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso
per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della
prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua
continuità.
4. In caso di spostamento, il
prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione
che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei
titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente
alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari
applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la
professione corrispondente.
Capo II
ADEMPIMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEA E OCCASIONALE
Art. 10.
Dichiarazione
preventiva in caso di spostamento del prestatore
1. Il prestatore che ai sensi
dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul
territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima,
salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione
scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende
svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione
ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore
intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato
membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo
di comunicazione.
2. In occasione della prima
prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della
situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve
essere corredata di:
a) un certificato o copia di un
documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una certificazione
dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in
uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è
vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio
dell'attestato;
c) un documento che comprovi il
possesso delle qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci
anni;
e) per le professioni nel settore
della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.
3. Per i cittadini dell'Unione
europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni
accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5.
4. Il prestatore deve informare
della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza,
immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la
professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di
iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo
idoneo.
Art. 11.
Verifica
preliminare
1. Nel caso delle professioni
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo
IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo
5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del
prestatore prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare è
esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza
del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del
prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione
della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui
all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche
preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di
difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale
sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata
entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze
sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione
richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale
da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può
colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto
dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro
il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni
da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi
precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.
Art. 12.
Titolo
professionale
1. Per le professioni di cui al
titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai
sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo
professionale previsto dalla normativa italiana.
2. In tutti gli altri casi la
prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di
stabilimento allorchè un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato
membro per l'attività professionale di cui trattasi.
3. Il titolo di cui al comma 2 è
indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro di stabilimento.
4. Nei casi in cui il suddetto
titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il
prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
Art. 13.
Iscrizione
automatica
1. Copia delle dichiarazioni di
cui all'articolo 10, comma 1, è trasmessa dall'autorità competente di cui
all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che
provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti
e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a
carico dell'Ordine o Collegio stessi.
2. Nel caso di professioni di cui
all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla
dichiarazione è trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10,
comma 2.
3. L'iscrizione di cui al comma
1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui
all'articolo 10, comma 1.
4. L'iscrizione all'ordine non
comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.
Art. 14.
Cooperazione
tra autorità competenti
1. Le informazioni pertinenti
circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché
l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono
richieste e assicurate dalle autorità di cui all'articolo 5.
2. Le autorità di cui all'articolo
5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un
reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga
correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
Art. 15.
Informazioni
al destinatario della prestazione
1. Nei casi in cui la prestazione
è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o
con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al
destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile
dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) se il prestatore è iscritto in
un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è
iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che
appaia in tale registro;
b) se l'attività è sottoposta a un
regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della
competente autorità di vigilanza;
c) l'ordine professionale, o
analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
d) il titolo professionale o,
ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato
membro in cui è stato conseguito;
e) se il prestatore esercita
un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli
articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura
assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la
responsabilità professionale.
Titolo III
LIBERTÀ DI
STABILIMENTO
Capo I
NORME
PROCEDURALI
Art. 16.
Procedura
di riconoscimento in regime di stabilimento
1. Ai fini del riconoscimento
professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui
all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui
all'articolo 5.
2. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza
della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario,
l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti
dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità
indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di
cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano
rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui
all'articolo 5;
b) del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari
esteri.
4. Nella conferenza dei servizi
sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero
della categoria professionale interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la
domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è
stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del
presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede
l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte
dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine è di quattro mesi.
7. Nei casi di cui all'articolo
22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma
dell'articolo 24.
8. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2,
individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro
competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre
autorità interessate. Le autorità di cui all'articolo 5, comma 2, si
pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le
eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Se l'esercizio della
professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad
una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula
appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della
dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del
riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del
titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla
legislazione italiana.
Art. 17.
Domanda per
il riconoscimento
1. La domanda di cui all'articolo
16 è corredata dei seguenti documenti:
a) un certificato o copia di un
documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una copia degli attestati di
competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed
eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
c) nei casi di cui all'articolo
27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato
dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello
Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le autorità competenti di cui
all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto
alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza
di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio
dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali
informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al
punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo
pertinente dello Stato membro di origine.
3. Qualora l'accesso a una
professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della
moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale
professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze
professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti
si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato
membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1.
4. Nei casi in cui l'ordinamento
dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi
possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in
cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione
solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo
qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
l'interessato.
5. Le certificazioni di cui al
comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in
altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati
membri richiedenti entro due mesi.
6. Qualora l'accesso ad una
professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione
fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento
prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene
l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non
prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5
accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati.
7. Qualora l'esercizio di una
professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria
del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità
professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato
rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato
membro.
8. I documenti di cui ai commi 3,
6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a
tre mesi.
9. Nei casi previsti dal titolo
III, capo IV, la domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente
dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i
requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento
dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di
formazione.
Capo II
REGIME
GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE
Art. 18.
Ambito di
applicazione
1. Il presente capo si applica a
tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei
seguenti casi:
a) alle attività elencate
all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli
articoli da 28 a 30;
b) ai medici chirurghi con
formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili
dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i
veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante
non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti
agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.
c) agli architetti, qualora il
migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato
V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31,
comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari,
alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di
formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al
possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente
specializzazione;
e) agli infermieri responsabili
dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli
di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso
dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il
riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività
professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;
f) agli infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro
in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri
responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti
della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da
infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che
seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V,
punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei
requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.
Art. 19.
Livelli di
qualifica
1. Ai soli fini dell'applicazione
delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21, le
qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza:
attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine
designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative di tale Stato membro, sulla base:
1) o di una formazione non facente
parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di
un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo
pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo
parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a
livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare
possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che
attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un
ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla
lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta
a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale,
completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di
cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in
aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il
compimento:
1) o di una formazione a livello
di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e)
di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una
delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi
secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore
ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo
ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o, nel caso di professione
regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato
II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un
analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità
e funzioni;
d) diploma: diploma che attesta il
compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente
a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento
superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello
equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre
al ciclo di studi post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta
che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso
un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto
di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la
formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari.
Art. 20.
Titoli di
formazione assimilati
1. È assimilato a un titolo di
formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto
riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di
formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, se
sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato
membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da
conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale
da preparare al relativo esercizio.
2. È altresì assimilata ad un
titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica
professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative,
regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una
professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in
virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato
membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad
una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una
precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica,
beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali
legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione
precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
corrispondente al livello della nuova formazione.
Art. 21.
Condizioni
per il riconoscimento
1.Al fine dell'applicazione
dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione
regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche
professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla
corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i
titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti
condizioni:
a) essere stati rilasciati da
un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) attestare un livello di
qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente
a quella prevista dalle normative nazionali.
2. L'accesso e l'esercizio della
professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai
richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni,
nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti
e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione
che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da
un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) attestare un livello di
qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente
a quello previsto dalle normative nazionali;
c) attestare la preparazione del
titolare all'esercizio della professione interessata.
3. Non sono necessari i due anni
di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione
posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui all'articolo 19, comma
1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del
livello di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui all'allegato
III.
4. In deroga al comma 2, lettera
b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 è assicurato nel caso in
cui l'accesso a detta professione è subordinato al possesso di un titolo di
formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di
insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se
il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 19, comma
1, lettera c).
Art. 22.
Misure
compensative
1. Il riconoscimento di cui al
presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione
da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un
anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta
riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata
include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se
la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla
normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle
dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del
richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per
l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e
perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del
lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al
superamento di una prova attitudinale.
3. Con decreto dell'autorità
competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o
assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e
costante dell'attività.
4. Nei casi di cui al comma 1 il
riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si
applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per
quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f),
qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali
esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che
porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo
18, comma 1, lettera g);
b) riguarda casi di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la
normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche
disposizioni nazionali.
5. Ai fini dell'applicazione del
comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione
regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse
rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1
comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel
corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo
possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro
interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri
competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva
comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali
in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 è
efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la
stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.
Art. 23.
Tirocinio
di adattamento e prova attitudinale
1. Nei casi di cui all'articolo
22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza
di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale
sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa
vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si
articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito
sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida
giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei
mesi.
3. Ai fini della prova
attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un
elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta
sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate
dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una
condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello
Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova
attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.
Art. 24.
Esecuzione
delle misure compensative
1. Con riferimento all'articolo 5,
comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle
misure di cui agli articoli 23 e 11.
Art. 25.
Disposizioni
finanziarie
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a
carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo
modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26.
Piattaforma
comune
1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea,
convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti
di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità
competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i
collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni
rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non
regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio
nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e
non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale.
2. All'elaborazione di piattaforme
comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di
cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli
ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni
rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non
regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio
nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e
non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo
deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.
3. Al fine della valutazione in
ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non
regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata
registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa
identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e
dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la
rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti
organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura
organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento
delle finalità dell'associazione;
c) della tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia
professionale con possibilità di sanzioni;
e) della previsione dell'obbligo
della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il
territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei
confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attività dell'associazione medesima.
4. Qualora le qualifiche
professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento
comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento
professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di
compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti
di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente
per materia.
5. Se successivamente all'adozione
da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5
ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione
della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle
qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che
cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le
iniziative del caso.
Capo III
RICONOSCIMENTO
SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE
Art. 27.
Requisiti
in materia di esperienza professionale
1. Per le attività elencate
nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze
e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento
professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo
dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28,
29 e 30.
Art. 28.
Condizioni
per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV
1. In caso di attività di cui alla
Lista I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente
esercitata:
a) per sei anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre
anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi
come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di
almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
d) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi in
funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino
la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario
prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una
formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno
Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a)
e d) del comma 1 l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità
competenti di cui all'articolo 5.
3. Il comma 1, lettera e), non si
applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.
Art. 29.
Condizioni
per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV
1. In caso di attività di cui alla
Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata
precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi
come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre
anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi
come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di
almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata
del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
d) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver
esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore
subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi
come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
f) per sei anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a)
e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla
data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle
autorità competenti di cui all'articolo 5.
Art. 30.
Condizioni
per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV
1. In caso di attività di cui
alla Lista III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata
precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per due anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
c) per due anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in
precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per
almeno tre anni; oppure
d) per tre anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente
organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a)
e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla
data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle
autorità competenti di cui all'articolo 5.
Capo IV
RICONOSCIMENTO
SULLA BASE DEL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE
SEZIONE I
Disposizioni
comuni
Art. 31.
Principio
di riconoscimento automatico
1. I titoli di formazione di
medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione
di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale,
odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di
cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di
cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono
riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei
titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di
medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile
dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario,
farmacista e architetto.
2. I titoli di formazione di cui
al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati
membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e
5.7.1.
3. Le disposizioni del primo e
secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui
agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 55.
4. I diplomi e i certificati
rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati
nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei
diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico di medicina
generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti
comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.
5. I titoli di formazione di
ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri
Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni
minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalità di cui
all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorità di cui all'articolo 5, con gli
stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di
ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo
49.
6. I titoli di formazione di
architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano
una formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico indicato
nell'allegato V, punto 5.7.1.
7. L'accesso e l'esercizio delle
attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono
subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2
e 5.6.2.
8. Il Ministero della salute e il
Ministero dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni
sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente
Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di
formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di
formazione nel settore dell'architettura, questa notifica è inviata anche agli
altri Stati membri.
9. Le informazioni notificate di
cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono
indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e,
eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato
che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che
compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.
10. Gli elenchi di cui
all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformità alle relative
modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni
sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca, e, relativamente alla professione di
architetto, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
11. I beneficiari del
riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua
previsti dalla legislazione vigente.
12. Non hanno diritto al
riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo
e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del
titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre
1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di
sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.
Art. 32.
Diritti
acquisiti
1. Fatti salvi i diritti acquisiti
relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che
danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di medico di
base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di
farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 e che non
soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38,
41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una
formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1.,
5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un
attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attività in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato stesso.
2. Il riconoscimento è altresì
assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti
sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i
requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46
e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i
medici con formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza
generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e
farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i
medici specialisti.
3. I titoli di formazione di cui
al comma 2 consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione
rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1.,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.
4. Sono altresì riconosciuti i
titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali
di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista
e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma
1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la
corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia,
anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro
Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul
loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli
menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto
riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico con
formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di
cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui
all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato
rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle
attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti
il rilascio del certificato.
5. Sono altresì riconosciuti ai
sensi dell'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso
alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica,
o per cui la corrispondente formazione è iniziata: a) per l'Estonia,
anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto
1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorità
di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul
loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli
menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto
riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico
con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, e
di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto
attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime
autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per
almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato.
6. Sono altresì ammessi al
riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che
danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di
medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la
corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25
giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che
detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli
che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità
giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto
6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività
professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista,
veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui
all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui
all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato
rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di
questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque
anni precedenti il rilascio del certificato.
7. I titoli di formazione di
medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle
denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se
accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti di
detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il
compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42,
44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a
quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
SEZIONE
II
Medico
chirurgo
Art. 33.
Formazione
dei medici chirurghi
1. L'ammissione alla formazione di
medico chirurgo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.
2. La formazione di medico
chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti
conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle
scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei
metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi
dei dati;
b) adeguate conoscenze della
struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona
salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo
ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei
problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente
della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina:
prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica
acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma l
comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di
5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o
sotto il controllo di una università
4. Per coloro che hanno iniziato i
loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può
comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata
a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.
5. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e
l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per
tutto l'arco della vita professionale.
Art. 34.
Formazione
medica specialistica e denominazione medica specialistica
1. L'ammissione alla formazione
medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni
di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i
quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.
2. La formazione che permette di
ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni
indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e
validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze
nel campo della medicina di base;
b) insegnamento teorico e pratico,
effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche
un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi
competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto
il controllo delle autorità o enti competenti.
3. Il rilascio di un diploma di
medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico
chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
4. Le durate minime della
formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per
ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.
5. I titoli di formazione di
medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorità
od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per
la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati
membri così come riportato all'allegato V, 5.1.3.
Art. 35.
Diritti
acquisiti specifici dei medici specialisti
1. I cittadini di cui all'articolo
2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato
V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione
medico specialistica, svolta secondo le modalità del tempo parziale, era
disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di
specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del
loro titolo di medico specialista, purché detto titolo di specializzazione sia
accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato
membro presso cui è stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e
lecito esercizio da parte degli interessati dell'attività specialistica in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio
dell'attestato.
2. È riconosciuto il titolo di
medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica
prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti
minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un
certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli
interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica
organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al
decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un
livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che
possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all'allegato
V, punti 5.1.2 e 5.1.3.
3. Laddove siano state abrogate
le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei
titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e
5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui
diritti acquisiti, è riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in
possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell'Unione
il diritto di beneficiare delle stesse misure, purchè i titoli di formazione
specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di
provenienza prima della data a partire dalla quale l'Italia ha cessato di
rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date
di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.
Art. 36.
Formazione
specifica in medicina generale
1. L'ammissione alla formazione
specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di
cui all'articolo 33.
2. Il corso di formazione
specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni è riservato ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
3. Al termine del suddetto corso è
rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.
4. Fatto salvo quanto indicato
dall'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso
di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei
partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche
teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province
autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina
generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello
predisposto con decreto del Ministro della salute.
5. La durata del corso di cui al
comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a
quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in
medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione è stata
dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature
e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di
medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici
dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le università
notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della
salute e al Ministero dell'università e della ricerca.
6. Il corso di formazione
specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo
delle regioni e province autonome, è di natura più pratica che teorica.
Art. 37.
Diritti
acquisiti specifici dei medici di medicina generale
1. Hanno altresì diritto ad
esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i
medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre
1994.
2. Detto diritto è esteso ai
medici, cittadini di un altro Stato membro già iscritti all'albo dei medici
chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari,
alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di
medico in medicina generale.
3. Ai cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno
Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33,
titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo
quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto
5.1.4, è riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attività di medico
di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto
5.1.4.
4. I cittadini comunitari di cui
al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento
devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorità competente dello
Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato
l'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di
previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto
5.1.4.
5. I medici di cui ai commi 1 e 2
che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di
medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri
Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in
medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al
competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della
documentazione comprovante i diritti acquisiti.
6. Il Ministero della salute
fornisce a richiesta delle competenti autorità dei Paesi comunitari le
informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad
ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina
generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste,
previa acquisizione della relativa documentazione.
SEZIONE III
Infermiere
responsabile dell'assistenza generale
Art. 38.
Formazione
d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
1. L'ammissione alla formazione
d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento
di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma,
certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno
Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame
d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.
2. La formazione d'infermiere
responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma
che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.
3. La formazione d'infermiere
responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o
4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta
almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della
formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno
acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello
almeno equivalente.
4. L'insegnamento teorico è la
parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere
acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti
professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie
globali. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da
altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi
d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.
5. L'insegnamento clinico è la
parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere
apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o
collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie
cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli
apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un
capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione
alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione
sanitaria o alla collettività. L'istituzione incaricata della formazione
d'infermiere è responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e
quello clinico per tutto il programma di studi. L'attività d'insegnamento ha
luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la
responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di
altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare
anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle
attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono
alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le
responsabilità che le cure infermieristiche implicano.
6. La formazione di infermiere
responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte
dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) un'adeguata conoscenza delle
scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere
generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni
fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché
delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale
dell'essere umano;
b) una sufficiente conoscenza
della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti
la salute e l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica;
tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo,
dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico
qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura
siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacità di partecipare alla
formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale
personale;
e) un'esperienza di collaborazione
con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.
Art. 39.
Esercizio
delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
1. Le attività professionali
d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate
a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.
Art. 40.
Diritti
acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale
1. Se agli infermieri responsabili
dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti,
le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della
programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche
ai pazienti.
2. Per quanto riguarda i titoli
polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si
applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i
cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere
responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente
formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38 vengono
riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di
infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato
il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale
Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere
responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato: a)
titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata
pielêgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il
rilascio del certificato, b) titolo di formazione di grado diploma di
infermiere (dyplom pielêgniarki albo pielêgniarki dyplomowanej) che attesta il
completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola
professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti
il rilascio del certificato. Le suddette attività devono aver incluso
l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione
e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.
3. Vengono riconosciuti, inoltre,
i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato
anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 32, sancita dal titolo di
«licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile
2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio
2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri
e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di
ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170),
allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di
conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso
delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite
nell'allegato V, 5.2.2.
4. Per i cittadini degli Stati
membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono
stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania
anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38, è riconosciuto il titolo
di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (certificat
de competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione
post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se
corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da
parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle
attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di
almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio
dell'attestato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della
piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento
delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.
SEZIONE IV
Odontoiatra
Art. 41.
Formazione
dell'odontoiatra
1. L'ammissione alla formazione di
odontoiatra è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.
2. La formazione dell'odontoiatra
comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque
anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento
del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a
quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso
un'università o sotto il controllo di un'università.
3. La formazione dell'odontoiatra
garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate
conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle
scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei
metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle
funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e
all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della
costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate,
nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di
salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della
struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti,
sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il
benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguata conoscenza delle
discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle
anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei
relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico
e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica
acquisita sotto opportuno controllo.
4. La formazione di odontoiatra
conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti
alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei
denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.
5. Le attività professionali
dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n.
409.
Art. 42.
Formazione
di odontoiatra specialista
1. L'ammissione alle scuole di
specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea
in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione
all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di
cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di
cui all'articolo 41.
2. Accedono alle scuole di
specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in
possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.
3. La formazione dell'odontoiatra
specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso
una università, una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine
dalle università.
4. La formazione di odontoiatra
specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni,
sotto il controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la
partecipazione personale dello specializzando alle attività e responsabilità
proprie della disciplina.
Art. 43.
Diritti
acquisiti specifici degli odontoiatri
1. Ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2,
ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico
rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno
iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei
suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, è riconosciuto il titolo di
formazione di medico purché accompagnato da un attestato rilasciato dalla
autorità competente dello Stato di provenienza.
2. Detto attestato deve
certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) che tali cittadini hanno
esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di
provenienza l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
b) che tali persone sono
autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari
del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V,
punto 5.3.2.
3. È dispensato dal requisito
della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha
portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello
Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione
di cui all'articolo 41.
4. Per quanto riguarda la
Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex
Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e
slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.
5. Il Ministero della salute,
previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in
medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve
certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:
a) che tali persone hanno superato
la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane
per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello
paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per
l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;
b) che tali persone hanno
esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia
l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel
corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) che tali persone sono
autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo
principale le attività professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei
possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto
5.3.2.
6. È dispensato dalla prova
attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine
studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni
accertamenti presso il Ministero dell'università e della ricerca ed in
collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati
ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in
Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra
citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
SEZIONE V
Veterinario
Art. 44.
Formazione
del medico veterinario
1. L'ammissione alla formazione
del medico veterinario è subordinata al possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Università.
2. Il diploma di laurea in
medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari
teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno,
effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università.
3. Il ciclo di formazione per il
conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma
indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.
4. La formazione di medico
veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle
sottoelencate conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle
scienze sulle quali si fondano le attività di medico veterinario;
b) adeguate conoscenze della
struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento,
della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro
alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione
degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;
c) adeguate conoscenze nel settore
del comportamento e della protezione degli animali;
d) adeguate conoscenze delle
cause, della natura, dell'evoluzione,degli effetti, della diagnosi e della
terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che
collettivamente;fra queste, una particolare conoscenza delle malattie
trasmissibili all'uomo;
e) adeguate conoscenze della
medicina preventiva;
f) adeguate conoscenze dell'igiene
e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti
alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;
g) adeguate conoscenze per quanto
riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
alle materie summenzionate;
h) un'adeguata esperienza clinica
e pratica sotto opportuno controllo.
Art. 45.
Diritti
acquisiti specifici dei medici veterinari
1. Fatto salvo l'articolo 32, ai
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di
veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente
formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 è
riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato
rilasciato dall'autorità competente dell'Estonia attestante che detti cittadini
hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attività professionale di medico
veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette
anni precedenti il rilascio di detto certificato.
SEZIONE VI
Ostetrica
Art. 46.
Formazione
di ostetrica
1. La formazione di ostetrica
comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica
a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici
(possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto
5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi
(possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto
5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente
incaricato della formazione delle ostetriche è responsabile del coordinamento
tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.
2. L'accesso alla formazione di
ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:
a) compimento almeno dei primi
dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o b)
possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza
generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilità II.
3. La formazione di ostetrica
garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e
competenze seguenti:
a) un'adeguata conoscenza delle
scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo
dell'ostetricia e della ginecologia;
b) un'adeguata conoscenza della
deontologia e della legislazione professionale;
c) un'approfondita conoscenza
delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori
dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato
di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo
comportamento;
d) un'adeguata esperienza clinica
acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti
autorizzati;
e) la necessaria comprensione
della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con
tale personale.
Art. 47.
Condizioni
per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica
1. I titoli di formazione di
ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento
automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno tre anni:
1) subordinata al possesso di un
diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari
o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello
equivalente di conoscenze, oppure
2) seguita da una pratica
professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai
sensi del comma 2;
b) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo
di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui
all'allegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno
di ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo
di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui
all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la
quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.
2. L'attestato di cui al comma 1 è
rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica
che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha
esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure
sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo
corrispondente.
Art. 48.
Esercizio
delle attività professionali di ostetrica
1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite dalla
legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli
professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.
2. Le ostetriche sono autorizzate
all'esercizio delle seguenti attività:
a) fornire una buona informazione
e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
b) accertare la gravidanza e in
seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto
abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo
dell'evoluzione della gravidanza normale;
c) prescrivere gli esami necessari
per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;
d) predisporre programmi di
preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione
completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
e) assistere la partoriente
durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi
clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale,
quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario,
l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una
presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel
bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e
assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza
che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale
della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
h) esaminare il neonato e averne
cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e,
eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
i) assistere la partoriente,
sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché
possa allevare il neonato nel modo migliore;
l) praticare le cure prescritte da
un medico;
m) redigere i necessari rapporti
scritti.
Art. 49.
Diritti
acquisiti specifici alle ostetriche
1. Viene riconosciuta come prova
sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i cui
titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di
formazione di cui all'articolo 46 ma, ai sensi dell'articolo 47, sono
riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di
cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli
Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto
5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito
esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno
due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
2. Le condizioni di cui al comma 1
si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex
Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di
formazione di cui all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono
riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di
cui all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3
ottobre 1990.
3. Per i cittadini degli Stati
membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui
corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004
e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 41, i
seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova
sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri l'effettivo e
lecito esercizio da parte degli interessati delle attività di ostetrica per il
periodo di seguito specificato:
a) titolo di formazione di grado
licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato;
b) titolo di formazione di grado
diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione
post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej):
almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del
certificato.
4. Vengono riconosciuti i titoli
di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la
corrispondente formazione anteriormente al 1 maggio 2004, che non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 41, sancita dal titolo di
«licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica
la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti
giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n.
92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004
sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di
ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170),
allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di
conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso
delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite
nell'allegato V, 5.5.2.
5. Per i cittadini degli Stati
membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical
obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla
data di adesione all'Unione europea e la cui formazione non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono
riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di
ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle
attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei
sette anni precedenti il rilascio del certificato.
SEZIONE VII
Farmacista
Art. 50.
Formazione
di farmacista
1. L'ammissione alla formazione di
farmacista è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.
2. Il titolo di formazione di
farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui
almeno: a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una
università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto
la sorveglianza di una università; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia
aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio
farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul
programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.
3. La formazione di farmacista
garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate
conoscenze e competenze:
a) un'adeguata conoscenza dei
medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della
tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e
microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del
metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze
tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che
consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da
potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle
norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività
farmaceutiche.
Art. 51.
Esercizio
delle attività professionali di farmacista
1. I titolari del titolo di
formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le
condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e
ad esercitare almeno le sottoelencate attività, fermo restando le disposizioni
che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio
delle stesse:
a) preparazione della forma
farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei
medicinali;
c) controllo dei medicinali in un
laboratorio di controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione
e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
e) preparazione, controllo,
immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al
pubblico;
f) preparazione, controllo,
immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e
consigli nel settore dei medicinali.
SEZIONE
VIII
Architetto
Art. 52.
Formazione
di architetto
1. La formazione di architetto
comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi,
di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento
comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di
livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui
elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli
aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire
l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
a) capacità di creare progetti
architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della
storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze
umane ad essa attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in
quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione
architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia
di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di
pianificazione;
e) capacità di cogliere i rapporti
tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro
ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro
opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura
dell'uomo;
f) capacità di capire l'importanza
della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in
particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi
d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di
concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la
progettazione degli edifici;
i) conoscenza adeguata dei
problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in
modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
l) capacità tecnica che consenta
di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti
imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
m) conoscenza adeguata delle
industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per
realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella
pianificazione generale.
Art. 53.
Deroghe
alle condizioni della formazione di architetto
1. In deroga all'articolo 52, è
riconosciuta soddisfare l'articolo 31 anche la formazione impartita in tre anni
dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5
agosto 1985, che dà accesso alle attività di cui all'articolo 54 in tale Stato
membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia
completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella
Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato
dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare
delle disposizioni della presente sezione.
2. L'ordine professionale deve
preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in
campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le
conoscenze e competenze di cui all'articolo 52, comma 1. Il certificato è
rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine
professionale.
3. In deroga all'articolo 52, è
riconosciuta soddisfare l'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro
della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la
formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi
lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di
un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello
universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 52,
comma 1.
Art. 54.
Esercizio
dell'attività
1. Il riconoscimento attribuisce
ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi
rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore
dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di
architetto.
2. Il riconoscimento attribuisce
il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e
consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione,
secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua
di questi.
Art. 55.
Diritti
acquisiti specifici degli architetti
1. I titoli di formazione di
architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che
sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di
cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui
all'articolo 47, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle
attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei
titoli di formazione di architetto che esso rilascia.
2. Sono riconosciuti gli attestati
delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono
la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire
dell'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica
tedesca e quelli al suddetto allegato.
Art. 56.
Esercizio
della professione di architetto in altri Stati membri
1. Ai fini del riconoscimento in
altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, il Ministero dell'università e della ricerca
certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti
in Italia.
Art. 57.
Servizi di
informazione
1. I Consigli dell'ordine degli
architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli
architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla
legislazione e deontologia professionale.
2. Gli ordini possono attivare
corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze
linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.
Art. 58.
Regolamento
1. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno
emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di
riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di
questo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 59.
Libera
prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore
turistico
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri
per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità
e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida
turistica e di accompagnatore turistico.
Art. 60.
Abrogazioni
1. A fare data dall'entrata in
vigore del presente decreto, è abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà
industriale.
2. A fare data dall'entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto
legislativo 20 settembre 2002, n. 229.
3. Il riferimento ai decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994,
n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo
III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di
cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare
al richiedente.
4. Ogni riferimento contenuto in
vigenti disposizioni di legge ai decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994,
n. 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.
Art. 61.
Clausola di
invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Alle attività previste dal
presente decreto i soggetti interessati provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.
ALLEGATI