Decreto
Legislativo 5 giugno 1998, n. 204
"Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 1998
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 9,
33,
76
e 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 11,
comma 1, lettera d), e 18, comma 1,
lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernenti il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a
promuovere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' gli
organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede di
indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca;
la previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei
risultati sulle attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica; il riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di
ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; nonche' la
programmazione e il coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli
obiettivi generali della politica di ricerca;
Vista la legge 9 maggio
1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 febbraio 1998;
Acquisito il
parere della commissione di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile
1998;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Programmazione
1. Il Governo,
nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli
indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca
scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da
attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base
degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di
approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di
osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto,
approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente
decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il
PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e
tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli
interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro
stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con
le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed
attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e
gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori,
progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato.
3. Specifici
interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi
aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di
seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire
dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le
risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche
amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche
parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle
universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR,
assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la
parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta
giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di
ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata,
sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal
comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e
delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato
alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate
le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello
Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita',
sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel
triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 2.
Competenze
del CIPE
1. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto,
le seguenti funzioni:
a) valuta,
preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri,
lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli
aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e
valuta periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva
apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle
pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai
sensi della legge 27
febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca
delle amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 e' coordinato dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione
per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE
ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera
sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni
partecipanti.
3. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta'
regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche
come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per l'utilizzazione
di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i
limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo
determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle
attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del
comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e
della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare
proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati,
nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle
amministrazioni pubbliche.
Art. 3.
Comitati
di esperti per la politica della ricerca
1. Il Governo si avvale di un
comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il
MURST, composto da non piu' di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo
scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali,
assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la
durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.
2. Le indennita'
spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del
comitato o al comitato nella sua collegialita' compiti di consulenza e di
studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e
internazionale.
4. Il CEPR,
nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere con tutte le
amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonche'
puo' chiedere collaborazione per specifiche attivita'. Le amministrazioni dello
Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e
attivita' di ricerca di propria competenza.
5. Il CEPR si
avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 4.
Consigli scientifici nazionali e assemblea della scienza e della tecnologia
1. I consigli
scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunita'
scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
2. I consigli scientifici
nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del
mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono
l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).
3. Con uno o piu'
regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinati:
a) le aree di
riferimento e il numero dei CSN;
b) il numero dei
componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti
dell'assemblea, la durata del mandato, le modalita' della loro elezione diretta
o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;
c) il numero
complessivo dei componenti l'assemblea;
d) il numero dei
componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del
mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un
terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le
procedure per la loro designazione;
e) la sede e il
supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. I consigli
eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli
e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. E'
esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali
relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle
elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea
sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
5. I consigli e
l'assemblea:
a) formulano
osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla
coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli
enti di ricerca, nonche' circa lo stato e l'organizzazione della ricerca
nazionale;
b) svolgono
attivita' di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche,
degli enti di ricerca.
Art. 5.
Comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca
1. E' istituito,
presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e
disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualita' e alla migliore
utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo
autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le
attivita' di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e
pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di
ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attivita'
di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse
istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata la
durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in
aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il
presidente.
3. Il comitato,
d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne
alle medesime per la definizione e la progettazione di attivita' di valutazione
di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e
programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono
ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni.
4. Le indennita'
spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
5. Il comitato predispone
rapporti periodici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato.
6. Le competenze
di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri
soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 2,
comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente a specifici
adempimenti strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.
Art. 6.
Ambito
di applicazione e norme sugli enti di ricerca
1. Fatto salvo
quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai criteri
direttivi di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti
di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di
ricerca di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove
non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le
energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le
pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte
salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze
delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente
comma.
2. La nomina dei
presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni
parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste
dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli
enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque
computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al
presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il
mandato in corso.
3. Nei casi per i
quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani
o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza e' trasferita
alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici,
fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico
nazionale restano ferme le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. Al fine di
promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le universita' e gli
enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a
provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24
della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22
al 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalita'
in base alle quali sono comunicati o diffusi.
5. Per le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro
delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'articolo 3,
comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalita'
previste dall'articolo 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Competenze
del MURST
1. A partire dal
1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), di cui all'articolo 11
della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI,
di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186,
e all'articolo 5 della
legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16,
comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
gia' concessi ai sensi dell'articolo 11,
terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa
ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i
contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506,
nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge
in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN),
dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma
nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi
dell'articolo 11,
terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e'
ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle
more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare
l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare
acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei
medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel
precedente anno.
3. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio
nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e'
soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto
organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio
1989, n. 168, sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1
dell'articolo 2, la lettera b), e' sostituita dalle seguenti " b)
valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca
libera nelle universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie
previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti,
promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella
del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla
verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni
dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione
del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del
medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; b-ter) approva i
programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico
dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva
statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita
le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con
esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni
di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i
bilanci";
b) nella lettera
c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2,
la lettera d) e' sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento
ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della
ricerca nazionale";
d) nelle lettere
e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
e) nel comma 1
dell'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente " g) coordina
le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi
dell'articolo 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione, ed
esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della
ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle
tecnologie";
f) il comma 3
dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2
dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole
"sentito il CNST" sono soppresse;
h) nel comma 2
dell'articolo 8 le parole da "il quale" fino a "richiesta"
sono soppresse;
i) l'articolo 11
e' soppresso.
5. Nel comma 9,
secondo periodo, dell'articolo 51
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole
da "previo parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata
ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 2 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata
dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data
di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si
applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del
presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo'
essere ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca
di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati
nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa
del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11,
comma 1, lettera d), 14
e 18 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5,
comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal
predetto articolo 5,
comma 4, della legge n. 266.