Decreto Legislativo 30 gennaio 1999,
n. 19
"Riordino
del Consiglio nazionale delle ricerche"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1,
lettera d), l'articolo 14
e
l'articolo 18, comma 1,
lettere b) e g);
Visto l'articolo 1,
comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Visto il parere espresso dalla
commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della
citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
Consiglio
nazionale delle ricerche
1. Il Consiglio nazionale delle
ricerche (C.N.R.) è ente nazionale di ricerca con competenza scientifica
generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività
di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del
Paese.
2. Il C.N.R. ha personalità
giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in
conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchè, per quanto non previsto
dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le
competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 2.
Attività e
finalità del C.N.R.
1. Il C.N.R.:
a) svolge e promuove attività di
ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito
nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione
europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti
pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese;
b) nell'ambito del piano di cui
all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione con le università ed altri
soggetti pubblici e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e
internazionali di ricerca, nonchè sostiene attività scientifiche e di ricerca
di rilevante interesse per il sistema nazionale;
c) cura la valorizzazione, lo
sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della
ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui
all'articolo 3;
d) cura la collaborazione nel
campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni
di altri Paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di
carattere non governativo e fornisce, su richiesta di autorità governative,
competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a
programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo;
e) svolge, anche attraverso propri
programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione
nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4,
comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività
di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e
ricorrente. Può altresì svolgere attività di formazione superiore non
universitaria;
f) svolge attività di vigilanza
sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, di cui
alla legge 21 giugno
1986, n. 317, attività di diffusione di specifiche tecniche
nell'ambito dei compiti istituzionali, nonchè attività di certificazione, prova
e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro richiesta;
g) fornisce supporto
tecnicoscientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;
h) nell'ambito del perseguimento
delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di
diritto privato.
Art. 3.
S t r u m e
n t i
1. Per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso
l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo
criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e
convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la
partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore
a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto
capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel
termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si
intende concessa. Il C.N.R. può altresì partecipare a centri di ricerca
internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri
Paesi.
2. Nella relazione di cui
all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attività svolta dai consorzi,
fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente,
evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.
3. Per le finalità di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), con convenzioni o partecipazioni di cui al
comma 1, il C.N.R. può dare applicazione anche a normative, indirizzi o
programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione
dei risultati della ricerca nel sistema economico e può contribuire a
determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative,
con un'utilizzazione temporanea di personale di ricerca del C.N.R., anche in
costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa o altro
soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni attinenti ai
diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di istituti e
attrezzature del C.N.R.
Art. 4.
Organi e
direttore generale
1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di consulenza
scientifica;
d) il collegio dei revisori dei
conti.
2. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il
consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per
entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta
qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il
presidente dura in carica per quattro anni e può essere confermato una sola
volta.
3. Il consiglio direttivo ha
compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle
attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento,
amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo
6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori
degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio
direttivo è composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione
tecnicoscientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione
aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su
designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della
scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di
fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta.
4. Il comitato di consulenza
scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli
aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività
consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di
cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli
istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), avvalendosi altresì
all'occorrenza di altri esperti. È costituito da ventuno membri, compreso il
presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, nel loro
ambito, assicurando la rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai
consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e assicurando la
rappresentatività delle aree che per essi saranno determinate con il
regolamento di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le
modalità di costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui
all'articolo 7.
5. Il collegio dei revisori dei
conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti,
nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il presidente del collegio è designato dal presidente della Corte
dei conti, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri membri sono designati
dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo
2403 del codice civile, per quanto applicabile. I membri del collegio durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti,
escluso il presidente, è previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei
revisori contabili.
6. Il presidente, i membri del
consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, nonchè il
presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro
mandato, non possono essere nominati direttori di istituti scientifici o di
programmi di ricerca del C.N.R., nè possono far parte di commissioni di
concorso per il reclutamento di personale del C.N.R. Se professore o
ricercatore universitario, il presidente può essere collocato in aspettativa a
domanda ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se
dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo.
7. Al presidente dell'ente, ai
membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del
collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennità di carica determinate
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
8. Il presidente nomina, su
conforme parere del consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto
di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima
quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale sovrintende
alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del
consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del
consiglio direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione
dei professori e dei ricercatori universitari, è collocato fuori ruolo. Se
ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza
assegni.
9. Il presidente e i componenti
del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a
livello nazionale e regionale, nonchè di membro della giunta regionale, di
presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei
comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri del
consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non possono essere
amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca
del C.N.R.
10. Il direttore generale non può
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi
di ricerca del C.N.R. e non può ricoprire gli incarichi elettivi di cui al
comma 9.
Art. 5.
Comitato di
valutazione
1. Il C.N.R., secondo criteri e
modalità stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati
scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e dei suoi
singoli istituti, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando
la valutazione dell'attività amministrativa ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 6.
Piano di
attività e fabbisogno di personale
1. Il C.N.R. opera sulla base di
un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che
stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per
l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
nonchè con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende
altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con
l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche,
della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione
circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e
gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di
rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il
parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza
osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
2. Il C.N.R., previo confronto con
le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici
del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli
vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.
Art. 7.
Regolamenti
1. I regolamenti del C.N.R., di
cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e
integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento
all'organizzazione e al funzionamento:
1) preventiva informazione del
personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
2) costituzione di organi
collegiali degli istituti operanti in attuazione dell'articolo 8;
3) disciplina dell'incarico di
direzione degli istituti di cui all'articolo 8, prevedendone, per
l'attribuzione, procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonchè
definendo la durata dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di
rinnovabilità allo stesso soggetto;
4) selezione dei progetti da
ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delle
attività scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, con
procedure trasparenti di valutazione comparativa;
5) facoltà di chiamare esperti
stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o
di selezione;
b) con riferimento
all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza:
1) redazione di un bilancio di
previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi
finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto
dall'articolo 10 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
2) facoltà per le forniture di
strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con
tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo
contrattuale.
Art. 8.
Riordino
della rete scientifica
1. I regolamenti di cui
all'articolo 7 disciplinano altresì la riorganizzazione del C.N.R. secondo
principi di snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, di
contenimento delle spese generali, di decentramento amministrativo e
gestionale, di razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante
potenziamento dei poli di eccellenza fusioni, trasformazioni e soppressioni,
tenuto anche conto dell'esigenza di equilibrata distribuzione della rete
scientifica sul territorio e della competenza scientifica generale dell'ente,
altresì utilizzando, quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie
finalità, modelli innovativi di organizzazione, al fine di ottenere:
a) qualificati istituti di
ricerca scientifica o tecnologica, di livello internazionale e di dimensioni
adeguate, tenendo anche conto della capacità di autofinanziamento. Le
dimensioni e la capacità di autofinanziamento sono da valutare secondo le
specializzazioni disciplinari. Gli istituti godono di autonomia scientifica,
amministrativa e contabile; le medesime, nei propri ambiti di competenza e nel
rispetto del piano e degli aggiornamenti di cui all'articolo 6, possono anche
operare come promotori di nuove attività di ricerca e di sviluppo tecnologico;
b) partecipazioni qualificate, con
l'apporto di servizi, di risorse umane e finanziarie, a progetti e iniziative
comuni di ricerca di durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui
all'articolo 6 e mediante convenzioni, con atenei, altri enti di ricerca e
istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, nonchè con altri soggetti
pubblici e privati di particolare rilievo scientifico.
Art. 9.
Competenze
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
Corte dei conti
1. Le delibere dell'ente, ad
eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli
aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, nonchè di quelle di adozione dei regolamenti di cui agli
articoli 7 e 8, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi, i conti
consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione
annuale sull'attività svolta, sono inviati al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica (MURST), al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e al Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Il C.N.R. è soggetto al controllo
successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti
consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con
l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli
atti di gestione.
Art. 10.
R i s o r s
e
1. Le risorse del C.N.R. sono
costituite:
a) dal contributo a carico del
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST
di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
determinato sulla base delle attività previste dal piano di cui all'articolo 5,
ove approvato;
b) da eventuali contributi per
singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale di cui
all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da assegnazioni e contributi da
parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o
accordi di programma;
d) da eventuali contributi
dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a
programmi e progetti;
e) da ogni altra eventuale
entrata.
Art. 11.
P e r s o n
a l e
1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, agli articoli 14 e 15
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle
selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei
requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il comitato
di consulenza scientifica e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei
ricercatori, può assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane
o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di
ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza,
attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni
di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. Il C.N.R, con proprio
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 7, disciplina le procedure di
assunzione ai diversi livelli e profili del personale indicando per il
personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o
settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento
è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'ente può stipulare, previa
selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee
connesse ad attività programmate, contratti di lavoro per attività di ricerca
scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei
quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attività svolta, secondo
parametri riconosciuti in ambito internazionale. Le commissioni sono nominate
dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su
terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono
rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta;
b) il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per attività di ricerca scientifica e tecnologica si instaura,
per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi
pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare
competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso
a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti
esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o
dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari
ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione
per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di
ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
triennio attività di ricerca:
1) nell'ambito dei contratti di
cui alla lettera a) ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi
dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
valutazione finale dell'attività ai sensi della lettera a);
2) presso università o qualificati
enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque
valutata preventivamente ai sensi della lettera a);
c) la periodicità dei concorsi è
determinata secondo le necessità indicate nel piano triennale di cui
all'articolo 6.
Art. 12.
Mobilità
con le università
1. Le università possono
attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio
1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al
personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle
università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale
partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla
programmazione delle attività didattiche e scientifiche.
2. Previa convenzione tra
università e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono
svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli istituti del
C.N.R.
3. Previa convenzione tra
università e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. può essere autorizzato
per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti
scientifici delle università. Spetta agli statuti delle università determinare
le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle
attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in
materia di programmazione delle attività scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e
le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei
rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed
i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra
nell'attività prevista dall'articolo 17,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo
svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i
ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai
carichi didattici.
5. I regolamenti di cui all'articolo
7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 13.
Norme
transitorie e finali
1. Il presidente del C.N.R., in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla
scadenza del mandato, così come determinata ai sensi dell'articolo 1 della
legge 22 dicembre 1960, n. 1613.
2. In sede di prima applicazione
del presente decreto:
a) qualora alla data di entrata in
vigore del medesimo non sia stata insediata l'assemblea della scienza e della
tecnologia, i quattro membri del consiglio direttivo di sua designazione, sono
eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. al di
fuori dei propri componenti. I predetti membri decadono all'atto della nomina
dei membri designati da parte dell'A.S.T. I membri del consiglio direttivo, se
professori o ricercatori universitari, possono essere collocati in aspettativa
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero,
se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, possono essere collocati
fuori ruolo;
b) il comitato di consulenza scientifica,
nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 e fino alla
data di insediamento dei componenti di cui all'articolo 4, comma 4, è
presieduto dal presidente dell'ente ed è costituito da ventuno membri, compreso
il presidente, di cui dieci eletti dai comitati nazionali di consulenza di cui
all'articolo 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408, al di fuori dei propri
componenti, dieci eletti dall'assemblea dei direttori degli istituti e dei
centri del C.N.R. al di fuori del proprio ambito e fra i ricercatori e
tecnologi dell'ente. Il presidente del C.N.R. convoca le assemblee ed i
comitati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Ogni comitato nazionale di consulenza vota per un componente;
l'elezione avviene con il sistema della preferenza unica. Risultano eletti i
candidati che nell'ordine ottengono più voti; a parità di voti risultano eletti
i candidati più anziani di età;
c) il riordino di cui all'articolo
8 può avvenire anche attraverso aggregazioni temporanee;
d) gli schemi dei regolamenti di
cui agli articoli 7 e 8, anche concernenti il riordino della rete scientifica,
sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro
centoventi giorni dalla data di insediamento. Le organizzazioni sindacali hanno
trenta giorni per presentare osservazioni al consiglio direttivo. I predetti
schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro centottanta
giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Decorso il predetto
termine senza che il consiglio direttivo abbia sottoposto al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i regolamenti con le
modifiche e le integrazioni ai sensi degli articoli 7 e 8, il consiglio decade
e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede
al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
e) nelle more dell'approvazione
del piano di cui all'articolo 6 e dei regolamenti di cui all'articolo 7,
nell'ambito dell'organico complessivo e nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
C.N.R., previa autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione
di personale di ricerca secondo le esigenze determinate dalle attività
programmate negli anni 1999 e 2000, con priorità per il potenziamento della
ricerca scientifica del Mezzogiorno. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le
spese per il personale non potranno superare il 75 per cento delle risorse di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
a) il decreto legislativo luogotenenziale
1 marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29
e 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la legge 22 dicembre 1960, n.
1613;
c) la legge 2 marzo 1963, n. 283,
e successive modificazioni ed integrazioni;
d) l'articolo 20
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. I comitati nazionali di
consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del C.N.R.
sono prorogati fino alla data di insediamento del consiglio direttivo e non
oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti
organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di
insediamento del consiglio direttivo e fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 sono esercitate dal medesimo consiglio,
avvalendosi del comitato di consulenza scientifica, le funzioni attribuite ai
comitati nazionali di consulenza, al consiglio di presidenza, alla giunta
amministrativa e al consiglio di amministrazione, dai regolamenti dell'ente
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I regolamenti provvederanno ad
identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi
pertanto abrogate.
6. I gruppi nazionali di
matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica
Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 2, comma 2,
premettere alla lettera a) la seguente:
"0 a) costituire gruppi
nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari,
nonchè di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per
l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e
organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio
scientifico e un direttore;";
b) all'articolo 6, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dei direttori dei gruppi
nazionali di ricerca".