DECRETO
LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184.
Attuazione della
delega conferita dall'articolo 1,
comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1,
comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1,
comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 marzo 1997;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile
1997;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni
in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Art. 1.
Cumulo
di periodi
assicurativi
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1,
comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o
più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto
al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il
perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i
periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai
fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilità.
2. Il cumulo di cui al comma 1
opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento
dell'età pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo
spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite
nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme
vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a
carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed
economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione
da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese
successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti
privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi
professionisti, conferiti dall'articolo 3,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti
dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine
del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento
giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di
quest'ultima.
CAPO II
Disposizioni
in materia di riscatto
Art. 2.
Corsi
universitari di studio
1. La facoltà di
riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del
Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono
riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi
previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione
in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi
legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i
diplomi previsti dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di
riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della
pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto
della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del
computo delle anzianità previste dall'articolo 1,
commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del
calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali
trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle
vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
5. Per il calcolo dell'onere dei
periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera
alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è
quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla
data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta
retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi
disciplinato dalla citata legge n. 335 del
1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Art. 3.
Riscatto
di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa
1. La facoltà di riscatto,
prevista dall'articolo 51,
comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato
dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi
sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto
dall'assicurato nella misura intera.
2. Ai lavoratori,
collocati in aspettativa ai sensi della legge 11
febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno
1985, n. 333, è data facoltà di procedere al
riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa
medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o
figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Art. 4.
Modalità
dei riscatti
1. Le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i
casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
CAPO III
Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria
Art. 5.
Estensione
del regime della prosecuzione volontaria INPS
alle altre forme di previdenza
1. Le
disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432,
e alla legge 18
febbraio 1983, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel
quinquennio precedente la domanda può far valere, nella gestione presso la
quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti
di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi
mensili;
b) 156 contributi
settimanali;
c) 279 contributi
giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi
giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane
per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli
40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155.
Resta fermo il
requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2,
comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
3. Ai fini del
computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Presupposti
di ammissione
1. La
contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la
data di presentazione della domanda.
2. La
contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione
ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché
per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata
a carico delle predette forme di previdenza.
Art. 7.
Modalità
di determinazione della contribuzione
1. L'importo del contributo
volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione
obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della
retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data
della domanda.
2. L'importo
minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non
può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. L'importo del contributo
volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può
essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i
lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di
contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma,
se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi
esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di
minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i
prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni
speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3
e 10 della legge 2
agosto 1990, n. 233.
5. Le
retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono
rivalutate annualmente con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla
variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno
precedente.
6. L'assicurato,
il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle
dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo
del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base
della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei
versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli
assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato
alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8. Gli
assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma
7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facoltà di richiedere, entro un
anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a
quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente
la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art. 8.
Modalità
di versamento
1. Il versamento
deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita
la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.
2. La
contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio
dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere
versate entro il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di
cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono
rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a
richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del
pagamento.
CAPO IV
Norme finali
Art. 9.
Norme
transitorie e finali
1. Nelle materie
regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati
in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 10.
Abrogazioni
1. E' abrogata ogni disposizione
legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal
presente decreto legislativo.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick