Testo
coordinato ed aggiornato alle modifiche del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni
(pubblicato
in GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n. 197).
Sommario
TITOLO I - Principi generali (artt. 1-9)
TITOLO II -
Organizzazione (artt. 10-39)
TITOLO III -
Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (artt.
40-50)
TITOLO IV -
Rapporto di lavoro (artt. 51-57)
TITOLO V -
Controllo della spesa (artt. 58-62)
TITOLO VI -
Giurisdizione (artt. 63-66)
TITOLO VII -
Disposizioni diverse e norme transitorie finali (artt.
67-73)
Allegato A
Allegato B
Allegato C
DECRETO
LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della
Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre
1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'articolo 1,
comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica;
Emana il
seguente decreto legislativo:
TITOLO I - Principi generali
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel
rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del
lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari
opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente
decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse
tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi
desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni
a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2. Fonti.
1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e,
sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai
compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque
all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo
adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività
degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e
della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di
apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di
servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione
di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. ([1]) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo ([2]). Eventuali disposizioni di
legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro
la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di
lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi
sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma
3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di
cui all’articolo 47-bis, ([3])
o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di
legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi
retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
3-bis. Nel caso di nullità delle
disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti
fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile. ([4])
Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico.
1. In deroga all'articolo 2, commi
2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990,
n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2,
commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2,
commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei
professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in
modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33
della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità.
1. Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti
normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e
per la gestione;
c) la individuazione delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri
generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle
autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal
presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti
indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. ([5]) Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione,
posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.
Art. 5. Potere di Organizzazione.
1. Le amministrazioni pubbliche
assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione
dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa.
2. ([6]) Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati,
ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare,
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
3. Gli organismi di controllo
interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi
per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis.
([7]) Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Autorità amministrative indipendenti.
Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche.
1. ([8]) Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione
e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico,
situazioni di soprannumerari età di personale, anche temporanea, nell'ambito
dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale
su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.
Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni
organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale
del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-bis. ([9]) Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono
elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti
sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche
che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni ([10])
1. Le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto
dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i
servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia
di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il
personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai
processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla
temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di
riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei
conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo,
dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della
valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
Art. 7. Gestione delle risorse umane.
1. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche
individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale,
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche
curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della
pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche
non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. ([11]) Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
a) l'oggetto della prestazione
deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
conferente;
b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di
natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri
artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni
non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto. ([12])
6-bis. ([13]) Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. ([14]) I regolamenti di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. ([15]) Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non
si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 7-bis. Formazione del personale ([16])
1. Le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di
ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale,
compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei
fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi,
nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie,
nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del
personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il
30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale,
dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli
obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla
comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo
con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Art. 8. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
1. Le amministrazioni pubbliche
adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia
evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie
destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità
economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del
lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono
servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza
pubblica.
Art. 9. Partecipazione sindacale.
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le
modalità e gli istituti della partecipazione. ([17])
TITOLO II - Organizzazione
Capo I - Relazioni con il pubblico
Art. 10. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
1. L'organismo di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini
della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i sistemi informativi utili
alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani
di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli
uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti
finalizzati di cui all'articolo 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 11. Ufficio relazioni con il pubblico.
1. Le amministrazioni pubbliche,
al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con
il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i
diritti di partecipazione di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)all'informazione all'utenza
relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi
finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni
con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con
elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la
conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in
particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento
del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste
dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si
applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla
semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalità di accesso informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della
gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento
della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale
riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici
e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
Art. 12. Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
1. Le amministrazioni pubbliche
provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione
del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da
assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o
parte del contenzioso comune.
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici
dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13. Amministrazioni destinatarie.
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo.
Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo.
1. Il Ministro esercita le
funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità,
piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini
dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione
ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del
presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie
per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi
previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali
uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle
norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità
e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo
stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari
disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate
le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione
e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare,
riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può
fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che
determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta
altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
Art. 15. Dirigenti.
1. ([18]) Nelle amministrazioni pubbliche di cui al
presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti
di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al
sesto comma dell'articolo 33
della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non
si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura
organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente
preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente
cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per
i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura
generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli
organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del
Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza
dei segretari generali dei predetti istituti.
Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali.
1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito
dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono
pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;
a-bis) ([19]) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al
fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e
controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo
21;
f) promuovono e resistono alle
liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri
agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di
organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e
di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici
contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli
uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica,
sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
l-bis) ([20]) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto
da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga
opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei
poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla
attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti
adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti
di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono
suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale,
capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di
coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i
compiti ed i poteri.
Art. 17. Funzioni dei dirigenti.
1. I dirigenti, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti
e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono
pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei
progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi
ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri
compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e
controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) ([21]) concorrono all’individuazione delle risorse e dei
profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui
sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
e-bis) ([22]) effettuano la valutazione del personale assegnato ai
propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della
progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità
e premi incentivanti.
1-bis. ([23]) I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle
lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni
funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si
applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile anche ai sensi di quanto
previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis. ([24])
Art. 17-bis. Vicedirigenza ([25])
1. ([26]) La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella
quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3,
che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni
o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede
di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia
risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo 17.
Art. 18. Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti.
1. Sulla base delle indicazioni di
cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a
consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione
pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica-ISTAT l'elaborazione
di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione-AIPA,
l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
standards.
Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali ([27])
1. ([28]) Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze
organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente
maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103 del codice civile.
1-bis. ([29]) L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti
interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali
possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza
dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente,
è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un
preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
2. ([30]) Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che,
comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque
anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con
il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo
dell’interessato. ([31]) Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È
sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo
conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari
a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di
funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. ([32])
3. Gli incarichi di Segretario
generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al
loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,
a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
e nelle percentuali previste dal comma 6. ([33])
4. ([34]) Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli
di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della
relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all'articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio
di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della
dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento
degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai
sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all'articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi
da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite
del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque,
non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei
ruoli dell’Amministrazione, ([35]) che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e
da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, ([36]) anche presso amministrazioni statali, ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6-bis. ([37]) Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione
delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6 , è arrotondato all'unità
inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se
esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma
6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.
7. ([38])
8. ([39]) Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi
3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra
livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del
presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
Art. 20. Verifica dei risultati.
1. Per la Presidenza del
Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le
operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal
Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello
dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento
di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei
ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con
decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di
tale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Art. 21. Responsabilità dirigenziale.
1. ([40]) Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e
ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione
può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. ([41]) Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente
nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla
legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere
di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici,
degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è
decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2. ([42])
3. Restano ferme le disposizioni
vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 22. Comitato dei garanti. ([43])
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei
garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in
carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è
composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente,
e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della
Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra
soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi
indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato
la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è
reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al
Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei
garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Art. 23. Ruolo dei dirigenti. ([44])
1. ([45]) In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in
modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda
fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo
28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti,
in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un
periodo pari almeno cinque anni ([46])
senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.
2. ([47]) Per i dirigenti ai quali sia stato conferito
l’incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all’articolo 23,
comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n.165 del 2001, rimane fissato
in tre anni.
Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilità tra
pubblico e privato. ([48])
1. In deroga all'articolo 60 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in
aspettativa ([49]) senza
assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la
ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi
della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato
presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo
19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo,
salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative. ([50])
3. Per i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli
organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della
domanda.
4. Nel caso di svolgimento di
attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e
non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo
svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte
del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni
precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi
su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali
intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso
una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
b) il personale intende svolgere
attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro
attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa
cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il
normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei
successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. ([51]) Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche
amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di
assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono
prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a
carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai
dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente
articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1
e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.
Art. 24. Trattamento economico.
1. La retribuzione del personale
con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità e ai risultati
conseguiti. ([52]) La
graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio
è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei
criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
1-bis. ([53]) Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e
degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività'.
1-ter. ([54]) I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a
quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a
quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente
tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La
disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio
sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. ([55]) La parte della retribuzione collegata al raggiungimento
dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente
responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo.
2. ([56]) Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di
base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico
accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione,
ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3. Il trattamento economico
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché
qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione
della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con
qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è
determinata ai sensi dell'articolo 2,
commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché
dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le
relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3,
indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del
trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi
trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1,
comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di
cui all'articolo 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati
per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta
formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle
supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei
programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui
fondi di cui all'articolo 2 della
predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno
aggiuntivo pensionabile.
7. ([57]) I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti del dei ruoli di cui all’articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione
del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai
sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. ([58])
Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
1. Nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base
delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico
assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il
dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze
di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e
innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da
parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni
attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti
da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente
al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace
raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e
della personalità giuridica a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di
servizio.
8. Il Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la
durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi
moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione
e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le
modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
9. La direzione dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli
attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente
all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti
nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i
relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che
rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero
sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli
nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della
formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre
ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma
7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica
autonoma.
Art. 26. Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale.
1. Alla qualifica di dirigente dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale
si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo
a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa
derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve
tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale
all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la
corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti
di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle
piante organiche non può essere disposto alcun incremento dalle dotazioni
organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del
ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Art. 27. Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali.
1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e
le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell'articolo 4 e del presente
capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni,
le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Sezione II - Accesso alla
dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente della seconda
fascia. ([59])
1. L'accesso alla qualifica di
dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle
singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. ([60]) Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, dottorato di ricerca o del ([61]) se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati
a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma
di laurea ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di
ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di
formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di
cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o
altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di
strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno
cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali
all'interno delle strutture stesse.
4. ([62]) Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo
di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa
al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono
definiti:
a) le percentuali, sul complesso
dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in
misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che
possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i
concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e
la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento
delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio
professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di
cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di
studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui
al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere
anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o
organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
7. ([63]) In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui
al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei
posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante
corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
7-bis. ([64]) Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30
giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali
conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle
posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione
della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni
interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 2,
secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al
presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2002.
10. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 28-bis - Accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia. ([65])
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la
cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per
titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri
generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento
dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare
professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non
superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può
provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso
concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e
delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I
contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed
esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio
nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di
equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. A tale fine le
amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del
personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale
appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso
organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui
al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento
dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso
uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre
anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di
formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi,
anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti
dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del
periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di
formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione
del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del
periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70,
comma 13.
8. Le spese sostenute per
l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al
comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici.
1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale
con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli
di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso
il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette
anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo
quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a
concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data
della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25,
ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti
che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo
per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione
dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento,
tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola
in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di
formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che
superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono
ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti
messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero
di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del
predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e
dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di
durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25,
comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i
contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la
formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di
partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del
servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono
dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai
posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il
50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei
requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori
sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono
depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base
dei princìpi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze
professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione
dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla
data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi
di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di
formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di
mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici.
Art. 29-bis Mobilità intercompartimentale ([66])
1. Al fine di favorire i processi
di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni
sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e
accessi
Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse.
1. ([67]) Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso
rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto
previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità,
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2. ([68]) I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. ([69]) Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma
1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale
e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. ([70]) L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli
affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di
studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della
presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. ([71]) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica
professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di
posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della
Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure
concorsuali di cui all'articolo 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. ([72]) Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione
nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione.
Art. 31. Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività.
1. Fatte salve le disposizioni
speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali
soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Art. 32. Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi
e temporaneo servizio all'estero.
1. Anche al fine di favorire lo
scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere
destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di
altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà
essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione
o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta
temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione
di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello
sviluppo professionale degli interessati.
Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
1. Le pubbliche amministrazioni
che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11
e l'articolo 5, commi 1 e
2, e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. ([73]) La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è
valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.
2. Il presente articolo trova
applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di
eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai
commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di
cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene
fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause
che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle
possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua
parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo
sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude
decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate
le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi
degli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi
nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto
conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito
della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non
sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione
e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello
stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai
fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34. Gestione del personale in disponibilità.
1. ([74]) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi
elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di
lavoro.
2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune
forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni,
l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le
leggi regionali previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere
all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi
di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità
iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo
della disponibilità.
5. I contratti collettivi
nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione
professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in
disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali
le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in
disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure
di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento
in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.
Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del
personale ([75])
1. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello
e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. ([76]) La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui
all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla
comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34.
Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate
dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2.
A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente
in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con
l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono
provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. ([77]) Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per
le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di
personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in
violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
5-bis. ([78]) Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva
ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua
ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse
all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio
1995, n. 273.
Art. 35. Reclutamento del personale.
1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive,
conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da
parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di
cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica
della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni,
tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento
nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della
selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità
tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure
di reclutamento;
e) composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. ([79]) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli
enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure
concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. ([80]) L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si
applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e
lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5-bis. ([81]) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. ([82]) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di
condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti,
quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti
non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di
personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni
ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche,
le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.
Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile ([83])
1. Per le esigenze connesse con il
proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. ([84]) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in
coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio
di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni
ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali.
3. ([85]) Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite
istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una
relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo
del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
4. ([86]) Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno
l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai
sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. ([87]) Le disposizioni previste dall'articolo 5,
commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato
secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto.
Art. 37. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000
i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno
una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento
di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le
modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in
relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per
l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i
casi nei quali il comma 1 non si applica.
Art. 38. Accesso dei cittadini degli Stati membri della
Unione europea.
1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli
di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale
procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Art. 39. Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e
tirocinio per portatori di handicap.
1. Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai
sensi dell'articolo 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45,
comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le
decorrenze previste dall'articolo 10,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
TITOLO III - Contrattazione collettiva e rappresentatività
sindacale
Art. 40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
1. ([88]) La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto
di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la
materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché
quelle di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni
ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra
l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli
articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione
collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la
dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda
la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli
effetti di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità
3. La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A
tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con
le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito
territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali
definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla
scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la
continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si
raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie
oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui
all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole
amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le
modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i
diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi
oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione
collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo
45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si
deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le
proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive
alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione
nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito
e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto
dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente
delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono
nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano
applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Art. 40-bis – Controlli in materia di contrattazione
integrativa ([89])
1. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge,
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali
di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i
rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può
essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di
parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso
in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate
dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze,
che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con
la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad
accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa
sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai
contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con
riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle
progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti
che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini
del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche
hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e
accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi
stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni
trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra
l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi
erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il Dipartimento per la funzione
pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di
Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte
dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento
dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse
per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate
dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell'articolo 46,
comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per
via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale
con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con
l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali
sono altresì trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione
pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi
ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
contrattazione integrativa
7. In caso di mancato adempimento
delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a
qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione
delle disposizioni del presente articolo.
Art. 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN ([90])
1. Il potere di indirizzo nei
confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di
contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche
amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le
quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie
modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo
nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo
47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. È costituito un comitato di
settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei
comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per
le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo,
designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per
le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È
costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei
Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40,
comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali,
delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre
amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la
salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie
di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema
scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della
ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori
delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le
istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli
enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai
Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle
trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici
accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali
attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per
assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli
enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli
accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a
più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.
Art. 42. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro.
1. Nelle pubbliche amministrazioni
la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività
sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano
le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione,
ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali
che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni
derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione,
ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito,
con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o
contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la
composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della
prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle
organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un
proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi
che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non
superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti
o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in
quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti
collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o
enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della
rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e
il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui
sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi
aderiscano.
7. I medesimi accordi possono
disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva
integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti
collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto,
diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi
precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o
strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro
funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10. Alle figure professionali per
le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina
distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche
mediante l'istituzione. tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del
numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti
e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto
legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
Art. 43. Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva.
1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei
voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva
nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni
alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti
collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino
nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e
dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti
collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano
istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più
comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della
contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità
all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, ([91]) dai
contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo
42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo
50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione
territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e
sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a
ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per
il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di
rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato
paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla
verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non
siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo,
le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi
sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un
soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata
su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è
trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni,
l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali
vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel
rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze
linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti,
spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi
diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali
considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la
determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Art. 44. Nuove forme di partecipazione alla organizzazione
del lavoro.
1. In attuazione dell'articolo 2, comma
1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale
nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche,
nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale
indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Art. 45. Trattamento economico.
1. Il trattamento economico
fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi
3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1, ([92]) è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti
dai rispettivi contratti collettivi.
3. ([93]) I contratti collettivi definiscono, in coerenza con
le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa
con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;
c) all’effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
3-bis. ([94]) Per premiare il merito e il miglioramento della
performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono
destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse
nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili
dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi
trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero
degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti
normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Art. 46. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni sono
legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti
ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni
sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle
pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno
1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali
sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della
legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni
possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata
anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione
all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed
alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono
essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base
regionale o pluriregionale.
3. ([95]) L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore
dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di
fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione
dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione
di modelli statistici di rilevazione. L’ARAN si avvale, altresì, della
collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze che garantisce
l’accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato,
del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e
relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. L’ARAN effettua il monitoraggio
sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze nonché ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l’effettività e la congruenza della
ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della
contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi
nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell’ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e
controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza
unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in
materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e
strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto
delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola
volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività
professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in
aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e
controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede;
due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e
gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle
Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale
e ne assicura l'omogeneità', assumendo la responsabilità per la contrattazione
collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le
direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni
il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio
dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per
una sola volta.
7-bis. ([96]) Non possono far parte del collegio di indirizzo e
controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano
ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni
sindacali. L’incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di
carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni
sindacali o politiche. L’assenza delle predette cause di incompatibilità
costituisce presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi
dirigenziali nell’agenzia.
8. Per la sua attività, l'ARAN si
avvale:
a) delle risorse derivanti da
contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del
contributo individuale è definita, sentita l’ARAN, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata ed è
riferita a ciascun triennio contrattuale; ([97])
b) di quote per l'assistenza alla
contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste,
poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi
di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello
Stato mediante l’assegnazione di risorse pari all’ammontare dei contributi che
si prevedono dovuti nell’esercizio di riferimento. L’assegnazione è effettuata
annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la
legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale
di base dello stato di previsione del ministero dell’economia e finanze; ([98])
b) per le amministrazioni diverse
dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale,
previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità
giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei
limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i
contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati
d’intesa con la Conferenza unificata ([99]) da
esercitarsi entro quarantacinque giorni ([100]) dal
ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente
dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. ([101]) Alla copertura dei relativi posti si provvede
nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle
norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi
di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori
ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. ([102]) I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione
di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori
ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN
può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente
messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con
oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori
esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi
del comma 10, nel rispetto dell’articolo 7, commi 6 e seguenti. ([103])
13. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di
loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o
provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Art. 47 – Procedimento di contrattazione collettiva ([104])
1. Gli indirizzi per la contrattazione
collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi
comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti
giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato
all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi
atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una
attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il
Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo è
trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime
il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a
carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere
osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per
le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è
espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole
sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo
l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l'attendibilità' dei costi quantificati e la loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei
conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione
dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte
all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva,
il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può
acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo
del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti
viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle
province autonome.
7. In caso di certificazione non
positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il
Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può
dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla
sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali
ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi
precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a
singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente
ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.
8. I contratti e accordi
collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul
sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini
previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonché il sabato.
Art. 47-bis – Tutela retributiva per i dipendenti pubblici ([105])
1. Decorsi sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di
rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi
previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via
provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della
stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal
mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia
stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite
dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge
finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale
Art. 48. Disponibilità destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.
1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria
ai sensi dell'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 –bis. ([106])
2. ([107]) Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma
2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli
enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di
cui all’articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto
dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi
per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni
regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le
rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono
corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale
o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del
bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti
di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di
bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni
autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse
dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti
collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci,
con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai
trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle
entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere
assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se
non con apposita autorizzazione legislativa.
6. ([108])
7. Ferme restando le disposizioni
di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti
della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per
ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la
Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni
ed enti pubblici.
Art. 49 – Interpretazione autentica dei contratti collettivi
([109])
1. Quando insorgano controversie
sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle
clausole controverse.
2. L’eventuale accordo di
interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47,
sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del
contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia
divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del
Consiglio dei ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
Art. 50. Aspettative e permessi sindacali.
1. Al fine del contenimento, della
trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di
cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle
aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento
a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla
contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni
caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la
provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari
dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai
permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica
elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti
elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al
Parlamento ai sensi dell'articolo 16
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Art. 51. Disciplina del rapporto di lavoro.
1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le
disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 52. Disciplina delle mansioni.
1. ([110]) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai
fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con
esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree
funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo
principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali,
dell'attività' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso
pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di
quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per
almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso
all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle
posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una
quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a
concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Per obiettive esigenze di
servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in
organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di
altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di
mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in
modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per
il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento
previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente
è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui
al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza
da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun
caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
1. ([111]) Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e
seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989,
n. 117 e dagli articoli 57 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano
ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. ([112]) Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici
o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e
doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge
o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2,
con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti
di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti
normative.
5. In ogni caso, il conferimento
operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa
da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono
attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi
competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di
diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente
articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione
dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei
docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di
attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica
da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è
corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento
dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori
ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) ([113]) da attività di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai
professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei
casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve
le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il
conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione,
costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In
tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su
fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai
commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;
può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione
di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni
dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta
per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici
per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi
retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno
precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo
previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i
criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento
dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato
incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di
non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui
al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. ([114]) Al fine della verifica dell'applicazione delle norme
di cui all'articolo 1,
commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri
dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono
altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione
della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla
Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare
la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. ([115]) Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al
comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti , adotta le relative misure di pubblicità e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli
incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.
16-bis. ([116]) La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1,
commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo
opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 54. Codice di comportamento.
1. Il Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni
formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo
70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perché i suoi princìpi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in
materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per
l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo
di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna
pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e
consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola
amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di
cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni
organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la
corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.
Art. 55- Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative ([117])
1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia
di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo
quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice
disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della
sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva
non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi
procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione
dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie
diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I
termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura
della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione
con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto
nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai
sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove
non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al
comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
Art. 55 - bis Forme e termini del procedimento disciplinare ([118])
1. Per le infrazioni di minore
gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il
responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le
disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge
secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica
dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione
di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con
taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente
medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di
almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non
intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore
attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento,
con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta
giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a
dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine
per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della
struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare
è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti,
entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi
del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto
ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel
comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma
1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il
termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione
degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale
l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da
parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La
violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al
dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea
casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni
successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare,
altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del
fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di
accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di
termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il
capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti
per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non
determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi
termini.
7. Il lavoratore dipendente o il
dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o
ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio
di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta,
senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità'
disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è
soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del
dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per
la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del
dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le
disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte
ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorità' giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo
55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento.
Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1,
secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione
della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri
strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente
non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non
lo ha commesso, l'autorità' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità' della pronuncia penale,
riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto
conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare
si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'autorità' competente riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio
penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in
sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e
3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di
riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell'addebito da parte dell'autorità' disciplinare competente ed
il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini
delle determinazioni conclusive, l'autorità' procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653,
commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori
ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida
giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a
tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di
lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in
relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede
disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile
ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione
di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una
valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1,
lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
Art. 55-quinquies False attestazioni o certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta
falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi
di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si
applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il
lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la
mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di
condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed
altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato
con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente
documentati.
Art.55-sexies Responsabilità disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della
responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare
1. La condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte
del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità' del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel
comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento
dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento
disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti
le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2,
3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le
mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha
diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la
decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione
alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello
spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti
non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito
dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile
eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di
illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o
colpa grave.
Art. 55- septies Controlli sulle assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per
malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per
malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente,
e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le
risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi
di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione
del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende
sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze,
curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al
fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità
dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le
disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies Permanente inidoneità psicofisica
1. Nel caso di accertata
permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione
può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la
verifica dell'idoneità' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità' del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di
adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento
giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per
l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies Identificazione del personale a
contatto con il pubblico
1. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono
tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1
è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di
categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente
ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
Art. 56. Impugnazione delle sanzioni disciplinari. ([119])
Art. 57. Pari opportunità.
1. Le pubbliche amministrazioni,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35,
comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti
regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione
delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle
amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative
atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di
azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni,
secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare
le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di
quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
TITOLO V - Controllo della spesa
Art. 58. Finalità.
1. Al fine di realizzare il più
efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi,
e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma
1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e
sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni
ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del
sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.
Art. 59. Rilevazione dei costi.
1. Le amministrazioni pubbliche
individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali
procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di
rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le
funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la
gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere
sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle
procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte
alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 60. Controllo del costo del lavoro.
1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un
modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le
entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. ([120]) Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale,
con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per
l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal
presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle
finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità
enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e
le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le
aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce
annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al
personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle
informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce
altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità
riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le
predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2,
comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. ([121]) Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività
con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle
procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri
disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell’ambito delle
proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le
predette finalità l’Ispettorato si avvale di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56,
comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per
l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati
comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per
l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni,
hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le
irregolarità riscontrate.
Art. 61. Interventi correttivi del costo del personale.
1. Fermo restando il disposto
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato
dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo
l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del
bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
1-bis. ([122]) Le pubbliche amministrazioni comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative
ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri
aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente
o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può
intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura
civile.
2. Le pubbliche amministrazioni
che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che
comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove
tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese
autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni
esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento,
impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di
cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre
gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Art. 62. Commissario del Governo.
1. Il Commissario del Governo,
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei
confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti
nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione
del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
TITOLO VI - Giurisdizione
Art. 63. Controversie relative ai rapporti di lavoro.
1. Sono devolute al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro
di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità
dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il
giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è
causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le
sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che
l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a
comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente
decreto.
4. Restano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie
relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti
ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai
commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per
cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Art. 63-bis. Intervento dell'ARAN nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro ([123])
1. L'ARAN può intervenire nei
giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi
ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al
fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui
all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e
retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 64. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità
ed interpretazione dei contratti collettivi.
1. Quando per la definizione di
una controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in
via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o
l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo
nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi
giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza,
del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali
firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione
autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della
clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo
dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice
procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni
prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della
causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando
accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile,
rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni
sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine
previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a
seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle
sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non
intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per
cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura
della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio
davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui
definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la
Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di
cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione
del processo.
7. Quando per la definizione di
altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla
quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice
non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto
del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle
controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte
soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in
assenza di istanza di parte.
Art. 65. Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali.
1. Per le controversie individuali
di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure
previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione
di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa
procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di
conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è
stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta
prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del
tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo
412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il
tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo
può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La
parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo
410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria
depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può
modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali
e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del
codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli
organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel
settore pubblico e privato.
Art. 66. Collegio di conciliazione.
1. Ferma restando la facoltà del
lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65
si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era
addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si
applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso
dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal
direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un
rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso
la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di
appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere
fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio
rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima
ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga
la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte.
Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa
la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al
collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere
anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce,
anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi,
primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo
tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la
bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono
acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da
parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura
civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme transitorie finali
Capo I - Disposizioni diverse
Art. 67. Integrazione funzionale del Dipartimento della
funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato.
1. Il più efficace perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58
a 60 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti
collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente,
al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti
legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del
Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche
richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I
provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella
medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di
servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare.
1. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata
del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità
parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza,
che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è
utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa
ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i
Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri
ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo II - Norme transitorie e finali
Art. 69. Norme transitorie.
1. Salvo che per le materie di cui
all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli
accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base
alla legge 29 marzo
1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione
ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano
in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova
regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di
fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche
ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15
della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente
soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam.
A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché
compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal
dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto
collettivo.
4. La disposizione di cui
all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far
data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio
contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22,
commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724,
continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto
alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di
lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo
del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo
qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore
della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto
scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale
della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi
successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti
riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente
decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo
articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti
anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione
dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e
fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come
modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica
normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per
le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi
professionali. Il personale di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Art. 70. Norme finali.
1. Restano salve per la regione
Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina
sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano,
le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni
di cui al titolo IV, capo
II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo
1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento
della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo
1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito
nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari
comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti
dal presente decreto nonché dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. ([124]) Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26
dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984,
n. 312, 30 maggio 1988,
n. 186, 11 luglio 1988,
n. 266, 31 gennaio 1992,
n. 138, legge 30
dicembre 1986, n. 936, decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di
cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che
li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di
intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure
dell'articolo 47.
5. Le disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che
le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile
1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo
4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998,
le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti
collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente
decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le
procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni
ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera
prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti
della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo
19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori
degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di
mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si
applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se
previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia
finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre
pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di
fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il
personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica
al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a
decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto
dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo
di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento
economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in
posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le
pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto
previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in
coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Art. 71. Disposizioni inapplicabili a seguito della
sottoscrizione di contratti collettivi.
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1,
secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di
riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le
decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente
disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di
quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento
all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla
contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni
ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute
nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata
contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno
aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma
1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale
1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione
espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego,
legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che
risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o
dei contratti quadro.
Art. 72. Abrogazioni di norme.
1. Sono abrogate o rimangono
abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo
I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di
cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale
delle carriere previste dall'articolo 15,
comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto del Presidente delle Repubblica n. 748 del 1972
incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5,
commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi
decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11
luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6
giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21,
22, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo
della legge 29 marzo
1983, n. 93;
g) legge 10 luglio
1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano
l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della
legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28
del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come
integrato dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4,
commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254;
l) articolo 17,
comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della
legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9,
limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti
delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10,
comma 2 della legge 30
dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno
1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno
1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287;
q) articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto
legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67;
t) decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27,
31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3,
comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed
e) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a
decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19
del presente decreto;
y) articolo 22,
comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto
ministeriale 27 febbraio 1995, n. 112 del Ministro per la
funzione pubblica;
aa) decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33
a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli
19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle
procedure già previsti dall'articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le
amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di
riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente
decreto.
4. A far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di
riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli
articoli da 100
a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le
disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in
vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito
di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55
del presente decreto.
6. Contestualmente alla
definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50,
sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Art. 73. Norma di rinvio.
1. Quando leggi, regolamenti,
decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento
a norme del d.lgs. n. 29 del
1993 ovvero del d.lgs. n. 396
del 1997, del d.lgs. n. 80 del
1998 e del d.lgs. n. 387
del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto, come riportate da ciascun articolo.
Allegato A
Norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre
effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69,
comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL
1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da
39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 46, commi 1,
lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 15, legge
11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93; e) art. 8, legge 8
agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17
febbraio 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21,
comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
i) art. 19, comma
8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma
8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32
e 50, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto
1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre
1987, n. 436;
m) articoli da 5 a
7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio
1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
p) legge 22 giugno
1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma
1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1,
lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
s) articoli 2 e 3,
legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a
14; 10, 14, decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7
agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2,
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno
1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25
febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto-legge
4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2 febbraio
1993, n. 23;
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL
integrativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10
a 12, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL
integrativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge
18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio
1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art 7
CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale
dell'amministrazione civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto
salvo il disposto della legge 27 ottobre
1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della
carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL
1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1
e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3, decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3,
per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità;
11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo
1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto
del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
e) articoli 22 e 25, legge 29
marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14,
18, 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7, 7,
da 10 a 16 e 24, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma
1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13, decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96
CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale - sezione II):
a) articoli 9 e 10,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma
1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e
puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo
1975, n. 70;
c) articoli 17 e
18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto
del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
e) articoli 2 e 7, con le
decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale
del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
f) articoli 22 e 25, legge 29
marzo 1983, n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a
21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7;
7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66, ultimo periodo del Contratto
collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale;
da 10 a 16 e 24, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie
locali
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL
1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68,
commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a
34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810;
d) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma
1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11, 14, 15, da 25 a 29, 34, comma
1, lettere a) e b); 56 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6,
legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 maggio
1996;
j) articoli 1, comma 1, 2 comma 1;
da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l) articoli 3, 4 e 5, con effetto
dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43
a 47, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9
e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL
integrativo del 13 maggio 1996):
a) art. 124,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 25, decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
c) art. 18, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
IV. Sanità
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56
CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a
41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a
34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3,
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni
di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27,
comma 1, limitatamente alla parola «doveri»; 27, comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39
a 42, 47, 51, 52 da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e
20, decreto ministeriale 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità;
f) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26,
28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
k) decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l) art. 7, comma 6,
ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) art. 4, decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma
1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi
1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1, relativamente all'indennità di
bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2,
per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da
50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro
per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b) dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; 68, commi da 4 a
7, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2,
e art. 18, comma 1
CCNL del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL
1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36,
37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa
all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130,
131, 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1
e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermità;
11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo
1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e
4; 21, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29
marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20
commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11,
29 e 36, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) art. 7, commi da
2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma
1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma
15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle
assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del Contratto collettivo
nazionale del lavoro; 34 37, 38, comma 3, 39, decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della
legge 24
dicembre 1993, n. 537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL
1994-97):
a) art. 39, regio
decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1,
decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo
con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 8, comma 7;
70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a
123 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a
34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge
15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1
a 10; 88, commi 1 e 3,
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge
11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge
20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma
15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del
Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21,
lett. b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con
esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto
del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5,
8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da
8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a
6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39,
40, 41; 4, comma 20, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9
dell'accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le
istituzioni educative):
a) articoli da 92 a
102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
b) art. 14, comma
16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
VII. Università
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL
1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36,
37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126,
127, da 129 a 131 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge
18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 5, legge 25
ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11
luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
g) articoli 22 e 25, legge 29
marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14,
da 18 a 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3;
24, comma 3, legge 29 gennaio
1986, n. 23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la
decorrenza prevista nello stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 7, commi da
2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi
1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) art. 1, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1
e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3, 27, commi 3 e 4, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL
1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36,
37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e
134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge
18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge
11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
h) art. 53, decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a
16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10
agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 32, commi
da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma
1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38,
39, 40, 4; 4, comma 20, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL
1994-1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2
a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41,
42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre
1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati,
appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al
previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato B
(Art 71, comma 1)
Norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre
effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69,
comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL
1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39
a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71 da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e) articoli da 133
a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869;
g) legge 17 aprile
1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8
agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17
febbraio 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
k) art. 19, comma
8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma
8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto
1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre
1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio
1988, n. 160;
o) legge 22 giugno
1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1,
lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
q) articoli 2 e 3,
legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7
agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2,
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno
1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25
febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto-legge
4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2 febbraio
1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL
integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma
2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50
CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68,
commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20
marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17
aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2,
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo
1985, n. 72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2,
14, 15 e 16, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma
4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio
1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie
locali
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48
CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1
a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a
34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25,
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21,
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34,
comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4, 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
i) art. 51, commi 9
e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che per i limitati casi di
cui all'art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32,
da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
IV. Sanità
1. Per il personale con qualifica
dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14,
comma 6, 72, comma 7 e 75
CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67,
68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo
nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure
vigenti alla data del loro inizio, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a
34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3,
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni
di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento
del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4;
32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto 30
gennaio 1982, del Ministro della sanità;
f) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a
21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da
73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43,
decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86;
102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 9, del Contratto collettivo
nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b)
del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6,
decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 18, commi 1
lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14
del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 9, comma
17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica
dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre
1996 (articoli 14, comma 6 e
72 CCNL
1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67,
68, commi da 1 a 7, da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto
collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le
procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a
34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3,
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi trenta
giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4;
32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto 30
gennaio 1982, del Ministro della sanità;
f) art. 25, legge
29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a
21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26,
28, 29, 38 e 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333:
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei
limiti definiti dall'art. 72 del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16,
34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del
contratto collettivo nazionale del lavoro: 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1
p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma
14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6,
legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma
17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24
dicembre 1993. n. 537.
V. Istituzioni ed enti di
ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da
39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo
indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1,
relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo
1975, n. 70:
d) articoli 52, 53 e 65, decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e
4, 17, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29
marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1,
2 e 4; 21, lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10,
36, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e
da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo
nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del
contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19,
commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
VI. Università
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50
CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da
39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126,
127; 129 e 131, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge
11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17
aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10
luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2,
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo
1985, n. 72;
h) art. 21, decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) art. 1, decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28
febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53
CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39
a 41, 68, commi da 1 a 8, da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le
decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale
del lavoro, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483,
per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del
Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748;
e) decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
f) articoli da 133
a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11,
comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile
1984, n. 79;
j) articoli da 12 a
14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986,
n. 154, convertito con legge 11 luglio
1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto
1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre
1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre
1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio
1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10
agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL
4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2
a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a
39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente
CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e
le appendici ed i Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero
afferenti al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre
effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai
sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28
CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma
4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33,
escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle
1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla
data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro.
____________
[1] Comma
così modificato dall'articolo 1,
comma 1, legge n. 15 del 2009
[2] Norma
inserita dall’art. 33, lett a,
del d.lgs n. 150 del 2009
[3] Norma
inserita dall’art. 33, lett b,
del d.lgs n. 150 del 2009
[4] Norma
inserita dall’art. 33, lett.
c, del d.lgs n. 150 del 2009
[5] Comma
così modificato dall'articolo 2,
comma 632, legge n. 244 del 2007
[6] Comma
così sostituito dall’art. 34, lett.
a, del d.lgs n. 150 del 2009
[7] Comma
inserito dall’art. 34,lett. b,
del d.lgs n. 150 del 2009
[8] Comma
così modificato dall'articolo 11,
comma 1, legge n. 80 del 2006
[9] Comma
inserito dall’art. 35 del
d.lgs n. 150 del 2009
[10]
Articolo introdotto dall'articolo 22,
comma 1, legge n. 69 del 2009
[11] Comma
così sostituito dall'articolo 46,
comma 1, legge n. 133 del 2008
[12]
Capoverso così modificato dall'articolo 22,
comma 2, legge n. 69 del 2009, poi dall'articolo 17,
comma 27, legge n. 102 del 2009
[13] Comma
così sostituito dall'articolo 32,
comma 1, legge n. 248 del 2006
[14] Comma
così sostituito dall'articolo 32,
comma 1, legge n. 248 del 2006
[15] Comma
introdotto dall'articolo 3,
comma 76, legge n. 244 del 2007
[16]
Articolo aggiunto dall'articolo 4,
comma 1, legge n. 3 del 2003
[17]
Articolo così sostituito dall’art. 36 del
d.lgs n. 150 del 2009
[18] Comma
così modificato dall'articolo 3,
comma 8, lettera a), legge n. 145 del 2002
[19] Comma
inserito dall’art. 38, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[20] Comma
inserito dall’art. 38, lett b,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[21] Comma
inserito dall’art. 39, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[22] Comma
inserito dall’art. 39, lett c,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[23] Comma
aggiunto dall'articolo 2 della
legge n. 145 del 2002
[24] Così
inserito dall’art. 39, lett.
b, del d.lgs. n. 150 del 2009
[25]
Articolo introdotto dall'articolo 7,
comma 3, legge n. 145 del 2002
[26] Comma
così modificato dall'articolo
14-octies, legge n. 168 del 2005
[27]
Articolo così modificato dall'articolo 3,
comma 1, legge n. 145 del 2002
[28] Comma
sostituito dall’art. 40, lett a
, del d.lgs. n. 150 del 2009
[29] Commi
1-bis e 1-ter inseriti dall’art. 40, lett.
b, del d.lgs. n. 150 del 2009
[30] Comma
così modificato dall'articolo
14.sexies, comma 1, legge n. 168 del 2005
[31] Così
inserito dall’art. 40, lett.
c-1, del d.lgs. n. 150 del 2009
[32] Così
inserito dall’art. 40, lett.
c-2, del d.lgs n. 150 del 2009
[33] Così
sostituito dall’art. 40, lett.
d, del d.lgs n. 150 del 2009
[34] Comma
così modificato dall'articolo 3,
comma 147, legge n. 350 del 2003
[35] Così
sostituito dall’art. 40, lett
d-1, del d.lgs. n. 150 del 2009
[36] Così
sostituito dall’art. 40, lett
d-2, del d.lgs. n. 150 del 2009
[37] I
commi 6-bis e 6-tre sono stati inseriti dall’art. 40, lett f,
del d.lgs. n.150 del 2009
[38]
Abrogato dall'articolo 3,
comma 1, legge n. 145 del 2002
[39] Comma
modificato dall'art. 2, comma
159, legge n. 286 del 2006 e dall’art. 40, lett. g. del
d.lgs che ha soppresso dopo “al comma 3” il seguente periodo: “al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e
al comma 6”
[40] Comma
sostituito dall’art. 41, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[41] Comma
inserito dall’art. 41, lett b,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[42] Comma
abrogato dall'articolo 3,
comma 2, lettera b), legge n. 145 del 2002
[43]
Articolo così sostituito dall’art. 42, del
d.lgs. n. 150 del 2009
[44]
Articolo così sostituito dall'articolo 3,comma
4, legge n. 145 del 2002
[45] Comma
così modificato dall'articolo
14.sexies, comma 4, legge n. 168 del 2005
[46] Così
sostituito dall’art. 43, co.1,
lett a, del d.lgs. n. 150 del 2009
[47] Comma
inserito dall’art. 43 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[48]
Articolo introdotto dall'articolo 7,comma
1, legge n. 145 del 2002
[49] Così
modificato dall’art. 44, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[50] Così
inserito dall’art. 44, lett b,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[51] Comma
così sostituito dall'articolo 5,
comma 1, legge n. 43 del 2005
[52] Così
inserito dall’art. 45, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[53] Comma
inserito dall’art. 45, lett b,
del d.lgs n. 150 del 2009
[54] Comma
inseritio dall’art. 45, lett b,
del d.lgs n. 150 del 2009
[55] Comma
inserito dall’art. 45, lett b,
del d.lgs n. 150 del 2009
[56] Comma
così modificato dall'articolo 34,
comma 1, legge n. 248 del 2006
[57] Comma
così modificato dall'articolo 1-ter
della legge n. 186 del 2004
[58]
Abrogato dall'articolo 1-ter
della legge n. 186 del 2004
[59]
Articolo così sostituito dall'articolo 3,
comma 5, legge n. 145 del 2002 mentre la rubrica sostituita
dall’art. 46, lett a,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[60] Comma
così modificato dall'articolo 14
della legge n. 229 del 2003 e poi dall'articolo 25, comma
1, legge n. 80 del 2006
[61] Così
sostituito dall’art. 46, lett b,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[62] Comma
così modificato dall'articolo 34,
comma 25, lettera a), legge n. 289 del 2002
[63] Comma
così sostituito dall'articolo 34,
comma 25, lettera b), legge n. 289 del 2002
[64] Comma
inserito dall'articolo 3-bis,
comma 2, legge n. 186 del 2004
[65]
Articolo inserito dall’art.47 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[66]
Articolo inserito dall’art.48 del d.lgs
n. 150 del 2009
[67] Comma
inserito dall’art. 49-2 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[68] Comma
così modificato dall'articolo 16,
comma 1, legge n. 246 del 2005
[69] comma
aggiunto dall'articolo 5,
comma 1-quater, legge n. 43 del 2005
[70] Comma
aggiunto dall'articolo 5,
comma 1-quater, legge n. 43 del 2005
[71] Comma
aggiunto dall'articolo 5,
comma 1-quater, legge n. 43 del 2005
[72] Comma
aggiunto dall'articolo 16,
comma 1, legge n. 246 del 2005
[73] Comma
inserito dall’art. 50 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[74] Comma
così sostituito dall'articolo 5,
comma 1-quinquies, legge n. 43 del 2005
[75]
Articolo aggiunto dall'articolo 7,
comma 1, legge n. 3 del 2003
[76] Comma
così sostituito dall'articolo 5,
comma 1-sexies, legge n. 43 del 2005
[77] Comma
così modificato dall'articolo 5,
comma 1-septiies, legge n. 43 del 2005
[78] Comma
aggiunto dall'articolo 5,
comma 1-octies, legge n. 43 del 2005
[79] Comma
così modificato dall'articolo 1,
comma 104, legge n. 311 del 2004
[80] Comma
introdotto dall'articolo 4,
comma 1, legge n. 80 del 2006
[81] Comma
introdotto dall'articolo 1,
comma 230, legge n. 266 del 2005
[82] Comma
introdotto dall'articolo 3,
comma 87, legge n. 244 del 2007 e modificato nel secondo periodo
dall’art. 51 del
d.lgs n. 150 del 2009
[83]
Articolo così sostituito dall'articolo 49
della legge n. 133 del 2008
[84] Comma
così modificato dall'articolo 17,
comma 26, legge n. 102 del 2009
[85] Comma
così sostituito dall'articolo 17,
comma 26, legge n. 102 del 2009
[86] Comma
così sostituito dall'articolo 17,
comma 26, legge n. 102 del 2009
[87] Comma
aggiunto dall'articolo 17,
comma 26, legge n. 102 del 2009
[88] I
primi tre commi dell’originario art. 40 sono stati sostituti con i commi dall’1
al 3-sexies per effetto dell’art. 54 d. lgs.
n. 150 del 2009
[89]
Articolo sostituito dall’art. 55 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[90]
Articolo sostituito dall’art. 56 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[91] Così
modificato dall’art. 64, del
d.lgs. n. 150 del 2009
[92] Così
inserito dall’art. 57, lett a,
del d.lgs n. 150 del 2009
[93] Comma
sostituito dall’art. 57, lett.
b. del d.lgs. n. 150 del 2009
[94] Comma
inserito dall’art.57, lett.c,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[95] I
commi dal 3 al 7 sono stati così sostituiti dall’art. 58, lett a,
del d.lgs n. 150 del 2009
[96] Comma
inserito dall’art. 58, lett.b,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[97] Così
sostituito dall’art. 58, lett.
c, del d.lgs. n. 150 del 2009
[98] Così
sostituito dall’art. 58, lett d,
del d.lgs. n. 150 del 2009
[99] Così
inserito dall’art. 58, lett.
e, del d.lgs. n. 150 del 2009
[100] Così
modificato dall’art. 58, lett.
e, del d.lgs. n. 150 del 2009
[101] Così
modificato dall’art. 58, lett.
f, del d.lgs. n. 150 del 2009
[102] Così
modificato dall’art. 58, lett.
g-1, del d.lgs. n. 150 del 2009
[103] Così
modificato dall’art. 58, lett.
g-2, del d.lgs n. 150 del 2009
[104]
Articolo sostituito dall’art. 59.1 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[105]
Articolo inserito dall’art. 59.2 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[106] Così
sostituito dall’art. 60-a, del
d.lgs. n. 150 del 2009
[107] Comma
sostituito dall’art. 60-b, del
d.lgs. n. 150 del 2009
[108] Il
comma 6 è stato abrogato dall’art. 60-c, del
d.lgs. n. 150 del 2009
[109]
Articolo così sostituito dall’art. 61 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[110] Il 1°
comma è stato sostituito con il n.1, 1bis e 1-ter dall’art. 62 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[111] Comma
così modificato dall'articolo 3,
comma 8, lettera b), legge n. 145 del 2002
[112] Comma
inserito dall’art. 52, lett a
, del d.lgs. n. 150 del 2009
[113]
Lettera aggiunta dall'articolo
7-novies, legge n. 43 del 2005
[114] Comma
così modificato dall'articolo 34,
comma 2, legge n. 248 del 2006, poi dall'articolo 61,
comma 4, legge n. 133 del 2008
[115] Comma
così modificato dall'articolo 34,
comma 3, legge n. 248 del 2006
[116] Comma
sostituito dall’art. 52, lett.
b, del d.lgs. n. 150 del 2009
[117]
Articolo sostituito dall’art. 68 del
d.lgs n. 150 del 2009
[118] Gli
articoli dal 55-bis al 55-nonies sono stati inseriti dall’art. 69 del
d.lgs n. 150 del 2009
[119]
Articolo abrogato dall’art. 72-c, del
d.lgs. n. 150 del 2009
[120] Comma
così modificato dall'articolo
34-quater, legge n. 248 del 2006
[121] Comma
sostituito dall’art. 71 del
d.lgs. n. 150 del 2009
[122] Comma
introdotto dall'articolo 1,
comma 133, legge n. 311 del 2004
[123]
Articolo introdotto dall'articolo 1,
comma 134, legge n. 311 del 2004
[124] Comma
così modificato dall'articolo 47,
comma 5, legge n. 448 del 2001, poi dall'articolo 5,
comma 1-bis, legge n. 43 del 2005