DECRETO
LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n.164
Riordino
della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma
dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
(GU
n. 101 del 3-5-2006)
testo in vigore
dal: 18-5-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 4 novembre
2005, n. 230, e in particolare l'articolo 1,
comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del
reclutamento dei professori universitari;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio
1998, n. 210;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 gennaio 2006;
Sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI);
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Ritenuto di non
accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati
concernente l'articolo 14, comma 2, ritenendo che le quote da riservare a varie
categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro tornate
dei giudizi di idoneità nazionale per la fascia dei professori associati,
debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla quota di
incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo
2006;
Sulla proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del
presente decreto legislativo si intende:
a) per Ministro o
Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre
2005, n. 230;
c) per settore o
settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori
scientifico-disciplinari;
d) per giudizi
idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica
nazionale;
e) per fascia o
fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
f) per CUN, il
Consiglio universitario nazionale;
g) per CRUI, la
Conferenza dei rettori delle università italiane.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente decreto
legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneità
scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori
universitari.
Art. 3.
Idoneità
scientifica nazionale
1. L'idoneità scientifica
nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro,
per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei
professori associati.
2. L'idoneità
scientifica è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati
che possiedono la piena maturità scientifica per la fascia dei professori
ordinari e la maturità scientifica per la fascia dei professori associati.
3. Il possesso
della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la
partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non
comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.
4. Ai fini della
partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneità
scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento.
Art. 4.
Numero
massimo di idoneità scientifiche
1. Fermo restando
quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero massimo di soggetti
che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneità scientifica nazionale per
ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al numero di posti da coprire
indicato dalle università, per i quali è garantita la relativa copertura
finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore
al 40 per cento.
2. Ai fini di cui
al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università comunicano al
Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire,
attivando le procedure d'idoneità scientifica nazionale e le successive
procedure selettive ai sensi dell'articolo 13, nell'ambito della
programmazione, di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449
e all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN,
definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1, relativamente
a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di
cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già concluse non ancora
chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51,
comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.
4. Per ciascun
settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di
idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.
Art. 5.
Quote
riservate per la fascia dei professori ordinari
1. Nei giudizi di
idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai
quali può essere attribuita l'idoneità scientifica nazionale è incrementato nel
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una
quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del numero risultante
dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 4, comma 1 e 14, comma 1,
riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano
un'anzianità di servizio nella stessa fascia, non inferiore a quindici anni
compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata
nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando di concorso o in settori affini previamente individuati con
decreto del Ministro previo parere del CUN.
Qualora l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo dia luogo alla attribuzione ai
destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità,
quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore.
Art. 6.
Liste
di commissari nazionali
1. Ai fini della formazione delle
commissioni di valutazione di cui all'articolo 7, per ciascun settore e per
ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni due anni una lista di
commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo
quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non
sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle
commissioni di valutazione nel biennio precedente.
2. Le elezioni
sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e
terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.
3. L'elettorato
attivo è attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai
professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e
confermati afferenti allo stesso settore, nonchè ai professori straordinari a
tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge in possesso,
alla data di indizione delle elezioni, dell'idoneità nazionale da non oltre
quattro anni. L'elettorato passivo è attribuito per ciascun settore e per la
corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati
confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Il Ministero
definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la
pubblicità per via telematica almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio
delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al
Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni.
Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione
degli elenchi definitivi.
5. Ogni elettore
esprime due preferenze. Ogni lista è formata da quindici commissari. Risultano
eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti con un minimo di quattro. A parità di voti prevale il più anziano in
ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nel caso che non
venga raggiunto il numero di commissari nazionali richiesto si procede entro
trenta giorni ad una elezione suppletiva.
6. Ove il settore
sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a quindici, la lista è
costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è integrata mediante
elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori
affini, individuati con il decreto di cui all'articolo 5. In sede di
rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto di
immediata rieleggibilità nei confronti di due terzi degli appartenenti al
settore, individuati mediante sorteggio.
7. Lo svolgimento
delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando
l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Le liste
risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi da 1 a 6 sono costituite
con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni
dal termine delle elezioni.
8. L'eventuale
sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle liste è
effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al settore
interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3.
Art. 7.
Commissioni
di valutazione
1. La commissione
di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore è composta da cinque
componenti sorteggiati secondo modalità telematiche dalle corrispondenti liste
di commissari nazionali di cui all'articolo 6. I componenti delle commissioni
della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda
tornata di giudizi del biennio.
2. Per i giudizi
idoneativi a professore ordinario la commissione è composta da cinque
professori ordinari.
3. Per i giudizi
idoneativi a professore associato la commissione è composta da tre professori
ordinari e due professori associati confermati. I professori ordinari sorteggiati
quali componenti di commissione, sia nei giudizi a professore ordinario sia nei
giudizi a professore associato, devono optare per l'una o per l'altra
commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da parte del
Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l'opzione non sia
esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare la commissione
di cui il professore ordinario fa parte con conseguente sostituzione nella
commissione da cui il medesimo è estromesso.
4. La partecipazione alle
commissioni costituisce obbligo d'ufficio, salvi i casi di forza maggiore. La
rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione
giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate
e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro.
5. In ogni caso
in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle commissioni
giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalità di cui
al comma 1.
6. Nelle ipotesi
di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni già compiuti
prima della sostituzione.
7. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni
giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al Ministro,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
8. Le modifiche
dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni
giudicatrici.
Art. 8.
Sedi
delle procedure
1. Le procedure
per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le
università individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante
sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture definita dal
Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del
Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni
tre anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3,
comma 1.
2. Le università
individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di
segreteria per l'espletamento delle procedure. All'attuazione del presente
comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri
relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a
carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si
tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
Art. 9.
Lavori
delle commissioni di valutazione
1. Le commissioni giudicatrici,
insediatesi presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo,
eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per
la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo
riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale.
Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del
procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la
pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
2. Espletate le
procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono per via
telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e
dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate ai
sensi dell'articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati
presentati l'accesso avviene tramite password consegnata al presidente della
commissione dal responsabile del procedimento.
3. Per valutare
la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo
del candidato anche con riferimento all'attività didattica e alle eventuali
esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e
innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i
brevetti e i progetti innovativi, nonchè rigore metodologico;
b) apporto
individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione in quanto individuabile;
c) la direzione e
il coordinamento di gruppi di ricerca;
d) congruenza
dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il
quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
e) rilevanza
scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all'interno della comunità scientifica;
f) continuità
temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore;
g) entità e
caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti
interessati;
h) entità e
caratteristiche delle attività svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni
altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e
competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo
complessivo del candidato.
4. Il giudizio
della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito
complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri
di cui ai commi 1 e 3.
5. Al termine
delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli, nei giudizi
idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una
prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando può
prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto
della valutazione comparativa. Nei giudizi per la fascia di professore
ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli
che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono anche una
prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
6. La prova
didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.
7. Le commissioni
sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di
pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, il
Ministro può concedere per una sola volta una proroga del termine non
superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi
entro i termini su indicati, il Ministro sostituisce l'intera commissione,
ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalità di cui
all'articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non
superiore a sei mesi. Salva la responsabilità disciplinare, i commissari ai quali
è imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici
per i successivi due giudizi idoneativi.
8. Le commissioni
possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni
redigono i verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e
necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato,
nonchè la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9. Al termine dei
lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli
dell'idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.
Art. 10.
Controllo
di legittimità degli atti
1. Gli atti
redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 9, comma 9, sono consegnati
entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento
che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al CUN per il parere di
legittimità, dandone comunicazione al Ministero.
2. Ove il CUN non
si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal
parere.
3. Nel caso in
cui emergano rilievi di legittimità il Ministro riconvoca la commissione per un
riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.
4. Dopo il
riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde
dal parere.
5. Gli atti sono
approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.
Art. 11.
Limite
di ammissibilità ai giudizi idoneativi
1. Coloro che partecipano a tre
procedure idoneative e non conseguono l'idoneità non sono ammessi alla prima
tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai
sensi dell'articolo 5.
Art. 12.
Bandi
di indizione dei giudizi idoneativi
1. Il decreto di cui all'articolo
3, comma 1, è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta
Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le
modalità e i tempi, non inferiori a trenta giorni e comunque non superiori a
cinquanta, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione,
in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione
amministrativa.
2. La
partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione in relazione
alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Ai professori
ordinari e ai possessori dell'idoneità scientifica per le fasce dei professori
ordinari è preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il
conseguimento dell'idoneità scientifica per la fascia dei professori associati
nello stesso settore o in settori affini.
3. La
presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione
scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via
telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di
cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai
candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2
dell'articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della
commissione giudicatrice.
4. Per ciascuna
procedura idoneativa l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, un responsabile del procedimento
che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente,
ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente
decreto legislativo.
Art. 13.
Procedure
per la chiamata dei professori universitari
1. Le università
disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 6,
commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168,
le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai
possessori dell'idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti, nonchè le procedure per i trasferimenti e
per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210.
Art. 14.
Disposizioni
transitorie e finali
1. Nelle prime
due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e
nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, è
pari al cento per cento.
2. Nelle prime
quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati:
a) il quindici
per cento della quota di incremento di cui al comma 1 è riservata ai professori
incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonchè ai
ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno
tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) una ulteriore
quota dell'uno per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con
riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei
professori associati, bandita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
3. Qualora
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione
ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità,
quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore.
4. L'articolo 2,
comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18,
si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore
universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonchè a quelle per posti di
professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre
2005, n. 230, fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
5. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 25, della legge, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
6 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro
per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli