Decreto
Legislativo 30 aprile 1997, n. 157
"Attuazione
della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) , della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attivita' di controllo
sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
inabilita'"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1997
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 3,
comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
Visto l'articolo 1,
comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 marzo 1997;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile
1997;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Commissione
tecnico-amministrativa di coordinamento
1. E' costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnico-amministrativa
allo scopo di:
a) coordinare
l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle
diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
b) definire i
parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili
attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85;
c) monitorare,
d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove
esistenti, l'attivita' valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti
in ambito assistenziale e previdenziale.
Della commissione fanno parte:
tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra
docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero
del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal
Ministero della sanita', dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un
rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonche' del Dipartimento
della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La
commissione e' presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei
dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.
Art. 2.
Unita'
operative integrate
1. In attesa del riordino della
disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidita' e inabilita'
civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti
competenti in materia di prestazioni previdenziali unita' operative integrate
composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed
accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle
relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono dettate modalita' e criteri per l'attuazione del
presente articolo.
Art. 3.
Rappresentanza
in giudizio
1. Presso le
pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi
ad oggetto prestazioni in materia di invalidita' ed inabilita' e di pensioni,
ivi comprese quelle di guerra, e' istituito un ruolo speciale dei funzionari
addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al
predetto ruolo puo' accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica
non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso
dell'idoneita' all'esercizio della professione legale, nonche' personale al
quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino gia' attribuiti compiti
di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di
prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che
abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di
rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.