Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n.151
(in SO n. 93 alla GU 26 aprile
2001, n. 96)
Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità
a norma dell’articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87
della Costituzione;
Visto l’articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo
per l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e
della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le
disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio
2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
emana il seguente decreto legislativo:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO
DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
CAPO I DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Definizioni
Articolo 3
Divieto di discriminazione
Articolo 4
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
Articolo 5 Anticipazione
del trattamento di fine rapporto
CAPO II TUTELA
DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Articolo 6
Tutela della sicurezza e della salute
Articolo 7
Lavori vietati
Articolo 8
Esposizione a radiazioni ionizzanti
Articolo 9
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
Articolo 10
Personale militare femminile
Articolo 11
Valutazione dei rischi
Articolo 12
Conseguenze della valutazione
Articolo 13
Adeguamento alla disciplina comunitaria
Articolo 14
Controlli prenatali
Articolo 15
Disposizioni applicabili
CAPO III CONGEDO
DI MATERNITA’
Articolo 16
Divieto di adibire al lavoro le donne
Articolo 17
Estensione del divieto
Articolo 18
Sanzioni
Articolo 19
Interruzione della gravidanza
Articolo 20
Flessibilità del congedo di maternità
Articolo 21
Documentazione
Articolo 22
Trattamento economico e normativo
Articolo 23
Calcolo dell’indennità
Articolo 24
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
Articolo 25
Trattamento previdenziale
Articolo 26
Adozioni e affidamenti
Articolo 27
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
CAPO IV CONGEDO
DI PATERNITA’
Articolo 28
Congedo di paternità
Articolo 29
Trattamento economico e normativo
Articolo 30
Trattamento previdenziale
Articolo 31
Adozioni e affidamenti
CAPO V CONGEDO
PARENTALE
Articolo 32
Congedo parentale
Articolo 33
Prolungamento del congedo
Articolo 34
Trattamento economico e normativo
Articolo 35
Trattamento previdenziale
Articolo 36
Adozioni e affidamenti
Articolo 37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
Articolo 38
Sanzioni
CAPO VI RIPOSI E
PERMESSI
Articolo 39
Riposi giornalieri della madre
Articolo 40
Riposi giornalieri del padre
Articolo 41
Riposi per parti plurimi
Articolo 42
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
Articolo 43
Trattamento economico e normativo
Articolo 44
Trattamento previdenziale
Articolo 45
Adozioni e affidamenti
Articolo 46
Sanzioni
CAPO VII CONGEDI
PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Articolo 47
Congedo per la malattia del figlio
Articolo 48
Trattamento economico e normativo
Articolo 49
Trattamento previdenziale
Articolo 50
Adozioni e affidamenti
Articolo 51
Documentazione
Articolo 52
Sanzioni
CAPO VIII LAVORO
NOTTURNO
Articolo 53
Lavoro notturno
CAPO IX DIVIETO
DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Articolo 54
Divieto di licenziamento
Articolo 55
Dimissioni
Articolo 56
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
CAPO X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 57
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 58
Personale militare
Articolo 59
Lavoro stagionale
Articolo 60
Lavoro a tempo parziale
Articolo 61
Lavoro a domicilio
Articolo 62
Lavoro domestico
Articolo 63
Lavoro in agricoltura
Articolo 64
Collaborazioni coordinate e continuative
Articolo 65
Attività socialmente utili
CAPO XI
LAVORATRICI AUTONOME
Articolo 66
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
Articolo 67
Modalità di erogazione
Articolo 68
Misura dell’indennità
Articolo 69
Congedo parentale
CAPO XII LIBERE
PROFESSIONISTE
Articolo 70
Indennità di maternità per le libere professioniste
Articolo 71
Termini e modalità della domanda
Articolo 72
Adozioni e affidamenti
Articolo 73
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
CAPO XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’
Articolo 74
Assegno di maternità di base
Articolo 75
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
CAPO XIV
VIGILANZA
Articolo 76
Documentazione
Articolo 77
Vigilanza
CAPO XV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Articolo 78
Riduzione degli oneri di maternità
Articolo 79
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
Articolo 80
Oneri derivanti dall’assegno di maternità di base
Articolo 81
Oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
Articolo 82
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
Articolo 83
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
Articolo 84
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e
continuative
CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 85
Disposizioni in vigore
Articolo 86
Disposizioni abrogate
Articolo 87
Disposizioni regolamentari di attuazione
Articolo 88
Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Ù
CAPO I –
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 –
Oggetto
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i
riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il
sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore
stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra
disposizione.
Art. 2 -
Definizioni
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende
l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende
l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di
maternità;
c) per "congedo parentale", si intende
l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio"
si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o
"lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono
i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori
di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico
corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici
previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle
predette indennità.
Art. 3 -
Divieto di discriminazione
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità
di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i
livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo
stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 1 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia
l’accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,
l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera,
secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4 -
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 11; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori
assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il
datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o
temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230,
e dell’articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese
rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti
dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a
tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è
concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione
avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera
dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa
ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione
fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome
di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno
di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di
personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo
di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5 -
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini
del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale
anticipazione.
Ù
CAPO II -
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6 -
Tutela della sicurezza e della salute
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici
che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e
ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante
la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che
delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, della prestazioni
specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di
prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità
di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7 - Lavori
vietati
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e
31, comma 1; Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. È’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e
al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui
all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed
alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il
periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre
mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio
o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a
quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice
sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui
al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei
commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Art. 8 -
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono
svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero
esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo
della gravidanza.
2. E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al
datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E’ altresì vietato adibire le donne che allattano
ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9 -
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(Legge 7 agosto 1990, n. 232, art.
13; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo,
durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli
accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti
al servizio sanitario dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformità all’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al
personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
Art. 10 –
Personale militare femminile
(Decreto legislativo 31 gennaio
2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al
lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare
femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da
determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di
porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo
della guardia di finanza.
Art. 11 -
Valutazione dei rischi
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7,
commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione
di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto
delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro
rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12 –
Conseguenze della valutazione
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui
all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché
l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di
lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di
lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro
competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto
il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano
applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e
2.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma
1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
Art. 13 -
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi
con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si
provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e
C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art. 14 –
Controlli prenatali
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi
retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le
lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e
l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 15 –
Disposizioni applicabili
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente
Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
Ù
CAPO III -
CONGEDO DI MATERNITA’
Art. 16 -
Divieto di adibire al lavoro le donne
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17 -
Estensione del divieto
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi
6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data
presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale,
l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per uno o più
periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti
motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento
dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della
propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno
luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal
presente articolo sono definitivi.
Art. 18 –
Sanzioni
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19 -
Interruzione della gravidanza
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2. Ai sensi dell’articolo 17
della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per
chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un
parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20 -
Flessibilità del congedo di maternità
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis. Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo
di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite
le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali
non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21 –
Documentazione
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro
di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore
di lavoro e all'istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato
medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato
fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22 -
Trattamento economico e normativo
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 3, comma 2; Decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del
congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
2. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui
all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 ed è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all’articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti
temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della
progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai
sensi dell’articolo 9 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 la lavoratrice che, in periodo
di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o
servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione
professionale.
Art. 23 –
Calcolo dell’indennità
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura
dell’indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e
agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di
malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla
conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o per recente
assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di
paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di
lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro
prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i
primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,
l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero
complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di
paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque
retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24 –
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 17; Decreto legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3,
lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità
previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio
del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità
giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o
della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60
giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si
tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni
sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del
figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito
per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione
lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio
trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice
si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento
dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di
maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di
disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle
dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al
momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180
giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che
precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione
obbligatoria per le indennità di maternità, 26 contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di
maternità iniziato dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si
trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto,
in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25 –
Trattamento previdenziale
(Decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è
richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva
pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto
alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli
articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono
considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far
valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui
si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti
a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo
richiesto nel medesimo comma.
Art. 26 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c),
comma 1, dell’articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a
sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre
mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della
lavoratrice.
Art. 27 -
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma1; Legge 4 maggio
1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n), e 39-quater, lett.
a e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali, disciplinati dal Titolo III della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il
congedo di maternità di cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il
minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della
maggiore età.
2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di
durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto
per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né
retribuzione.
3. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1 dell’articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel
caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Ù
CAPO IV -
CONGEDO DI PATERNITA’
Art. 28 –
Congedo di paternità
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1, 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della
madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del
diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29 –
Trattamento economico e normativo
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo è quello
spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30 -
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale è quello previsto
dall’articolo 25.
Art. 31 –
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27,
comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 27, comma 2, che
non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste
dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all’articolo 28.
Ù
CAPO V -
CONGEDO PARENTALE
Art. 32 -
Congedo parentale
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e
3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a
sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a
tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a
undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare
il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici
giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33 -
Prolungamento del congedo
(Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto
al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo
possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di
cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al
richiedente ai sensi dell’articolo 32.
Art. 34 –
Trattamento economico e normativo
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma
5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di
vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata
secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello
stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di
prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il
reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il
reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti
reddituali per l’integrazione al minimo.
4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui
all’articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi
4, 6 e 7.
Art. 35 –
Trattamento previdenziale
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articolo 15, comma 2, lett. a e b; Decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, artt. 2, commi 2, 3 e
5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto
al trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, sono
coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1
dell’articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all’articolo
34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico,
sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo
per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da
parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento
dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione
volontaria.
3. Per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche e
per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria gestita dall'istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali
viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna
retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la
parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione
mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni
di cui all'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della
contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a
carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti
durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli
che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del
rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque
anni, con le modalità di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto
della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attività lavorativa.
Art. 36 –
Adozioni e affidamenti
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 7; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all’articolo 34, comma 1,
è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei
primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o
dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il
congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare.
Art. 37 -
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; Legge 4 maggio
1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n, e 39-quater, lett.
b)
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali si applicano le disposizioni dell’articolo 36.
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38 –
Sanzioni
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VI -
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39 -
Riposi giornalieri della madre
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna
ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno
quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea,
istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Art. 40 -
Riposi giornalieri del padre
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Art. 41 -
Riposi per parti plurimi
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39,
comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42 -
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(Legge 8 marzo
2000, n. 53, artt. 4, comma 4 bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento
del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativo alle
due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi
sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggior
età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili
anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che
sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza
al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere
cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia
del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e
3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei
predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista
l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente
comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente
comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non
possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al
presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43 –
Trattamento economico e normativo
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 8; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 4; Decreto legge 27 agosto 1993,
n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo
è dovuta un'indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli
apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
34, comma 5.
Art. 44 –
Trattamento previdenziale
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articolo 10, comma 5; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui
all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3, comma 5; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli
articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento
entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap
in situazione di gravità.
Art. 46 –
Sanzioni
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione
a lire cinque milioni.
Ù
CAPO VII –
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47 -
Congedo per la malattia del figlio
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30,
comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48 -
Trattamento economico e normativo
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio
sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi
4, 6 e 7.
Art. 49 -
Trattamento previdenziale
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del
figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino
e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata
con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al
presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1,
è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o
dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il
congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47,
comma 2.
Art. 51 –
Documentazione
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al
presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il
medesimo motivo.
Art. 52 –
Sanzioni
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Ù
CAPO VIII –
LAVORO NOTTURNO
Art. 53 –
Lavoro notturno
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a e b)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore
a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non
sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
Ù
CAPO IX –
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54 -
Divieto di licenziamento
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5, e art. 31,
comma 2; Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; Decreto
legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un
anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione
con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso
del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro
idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel
caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa
è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa
l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto
stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere
collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223 e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. E’ altresì nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino
da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di
cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre
lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di
un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo,
commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si
applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso
di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Art. 55 –
Dimissioni
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 12; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al
padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla
lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta
convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente
articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art. 56 -
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti
dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra
ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di
età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di
riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente
vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì
diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 e
2 si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Ù
CAPO X -
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57 -
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(Decreto legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai
congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori
assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di
cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui
alla legge 24 giugno
1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari
all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di
paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di
migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1
si applica altresì quanto previsto dall’articolo 24, con corresponsione del
trattamento economico a cura dell’amministrazione pubblica presso cui si è
svolto l’ultimo rapporto di lavoro.
Art. 58 -
Personale militare
(Decreto legislativo 31 gennaio
2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo
stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la
posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli
articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di
servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di
carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento
degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti
o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio
per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza
straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto
previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è
computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla
disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la
fine del servizio.
Art. 59 -
Lavoro stagionale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni
che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali
siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell’articolo 54, hanno
diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento,
sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa
dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si
applicano le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564 in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale è riconosciuta l’assicurazione di maternità, ai sensi
della lettera d), comma 1, dell’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Art. 60 -
Lavoro a tempo parziale
(Decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e, in particolare, del
principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo
parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno
comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente
testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione
della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo
parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del
rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte
coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la
base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall’articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1
si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia
contributiva.
Art. 61 -
Lavoro a domicilio
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
artt. 1, 13, 18, 22; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno
diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il
relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità
giornaliera di cui all’articolo 22, a carico dell’INPS, in misura pari all'80
per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia
per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di
industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla
media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella
regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla
media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio
nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali
non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con
apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario
medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi
qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2
è subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato.
Art. 62 -
Lavoro domestico
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 19, 22; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3
e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici
familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63 -
Lavoro in agricoltura
(Decreto legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; Decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
art. 5; Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; Legge 17 maggio
1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui
alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui
all’articolo 1, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri
previsti per i lavoratori dell’industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con
contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all’iscrizione negli
elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,
hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che
risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51
giornate.
3. E’ consentita l’ammissione delle lavoratrici e dei
lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante
certificazione di iscrizione d’urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi
III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il
periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi,
riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata
secondo le modalità di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8
agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui
al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini
della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo
importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da
quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l’articolo 1,
comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli
compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare della retribuzione media è
stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64 -
Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di tutela della maternità, alle
lavoratrici di cui all’articolo 2,
comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad
altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della
maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e
con le modalità previste per il lavoro dipendente.
Art. 65 -
Attività socialmente utili
(Decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16
e 17; Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina
di cui all’articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma
1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi
dell’articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene
corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’80 per cento dell’importo
dell’assegno previsto dall’articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I
conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell’INPS, a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 o del soggetto finanziatore dell’attività
socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili
ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di
paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo
pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L’assegno è erogato anche per i permessi di cui
all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi
di quanto previsto all’articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Ù
CAPO XI -
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66 -
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546,
art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle
leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n.
613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una
indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al
parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
Art. 67 -
Modalità di erogazione
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546,
art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata
dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un
certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del
parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi
della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità
di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età,
secondo quanto previsto all’articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto
previsto all’articolo 27.
3. L’INPS provvede d'ufficio agli accertamenti
amministrativi necessari.
Art. 68 -
Misura dell’indennità
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546,
art. 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e
alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data
del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera
pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai
agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del
decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti
attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una
indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero
stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su
certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei
commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69 -
Congedo parentale
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di
bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo
parentale di cui all’articolo 32, compreso il relativo trattamento economico,
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del
bambino.
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CAPO XII -
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70 -
Indennità di maternità per le libere professioniste
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379,
art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa
di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo
unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in
misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e
denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno
precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può
essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari
all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del
decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Art. 71 -
Termini e modalità della domanda
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379,
art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta,
indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, dalla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita
domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata
da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella
presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza
del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennità di maternità spetta in misura intera
anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per
i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
Art. 72 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379,
art. 3)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì
per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia
superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere
presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni
dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai
sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi
altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia
autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
Art. 73 -
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379,
art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e
6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima
del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta
nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della
retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato
medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria, ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Ù
CAPO XIII -
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’
Art. 74 -
Assegno di maternità di base
(Legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; Legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; Legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per
ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla
stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a
complessive lire 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura
prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso
dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di
appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non
superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50
milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione
detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto
alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui
al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L’importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio
di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti
di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei
quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al
padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di
maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di
concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000
al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12
dell’articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 75 -
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(Legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; Legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o
sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un
assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di
godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della
maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che
va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate
con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento
di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto
di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere
tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato
dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel
termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio
di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati
i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
Ù
CAPO XIV -
VIGILANZA
Art. 76 –
Documentazione
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al
presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati
i medici del servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici
diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il
quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà
di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione
alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del
lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione
del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di
qualsiasi specie e natura.
Art. 77 –
Vigilanza
(Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per
le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere
l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad
eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere
sanitario spetta alle Regioni, e per esse al servizio sanitario nazionale.
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CAPO XV
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI
CONTRIBUTIVI
Art. 78 -
Riduzione degli oneri di maternità
(Legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli
affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il
complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni,
ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo
risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello
Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001,
subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 49 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri
contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti
percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei
datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore
elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
Art. 79 -
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della
riduzione degli oneri di cui all’articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un
contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti
misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il
settore dell'industria, dell’artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il
settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il
settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e
dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per
gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto
legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui
all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri
scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire
32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale
di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto
un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui
al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto
altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai
contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo
può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative
gestioni.
Art. 80 -
Oneri derivanti dall’assegno di maternità di base
(Legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5 bis)
1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di
cui all’articolo 74, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999,
in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello
Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio,
sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 81 -
Oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(Legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 9)
1. L'assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico
dello Stato.
Art. 82 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546,
art. 6, 7 e 8; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire
14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole
gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui
al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive
indennità.
Art. 83 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379,
art. 5; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di
ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti.
Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi
dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità
di cui all’articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede
con i decreti di cui al comma 5 dell’articolo 75, sulla base di un procedimento
che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi
versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli
oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della
contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere
dei consigli di amministrazione delle casse.
Art. 84 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e
continuative
(Legge 27
dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una
ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della
tutela relativa alla maternità.
Ù
CAPO XVI -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85 -
Disposizioni in vigore
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti
collettivi ai sensi dell’articolo 72,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l’articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l’articolo
157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come sostituito dall’articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l’articolo 3 della
legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l’articolo 10
della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l’articolo 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell’articolo 54
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l’articolo 12
della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l’articolo 8-bis del decreto legge 30 aprile 1981,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l’articolo 14 del decreto legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54;
l) l’articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del
decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1 bis dell’articolo 3 del decreto legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58;
o) il comma 8 dell’articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell’articolo 7, il comma 2
dell’articolo 18 e il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell’articolo 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e
8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l’articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell’articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
w) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52;
x) il comma 1 dell’articolo 25 e il comma 3
dell’articolo 34 e il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l’articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell’articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l’articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell’articolo 41
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell’articolo 12
della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla
previsione del termine di sei mesi ivi previsto;
ee) il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 2
dell’articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell’articolo 25,
il comma 3 dell’articolo 32, il comma 6 dell’articolo 41 e il comma 3
dell’articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell’articolo 80
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad
eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell’articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell’articolo 20-quinquies e il comma
2 dell’articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 23 maggio 1991;
g) l’articolo 14 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua
abrogazione così come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell’articolo 8 e il comma 3 dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell’articolo 7 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell’articolo 1 del
decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell’articolo 6 del
decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica 30 aprile
1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell’articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del
Ministro della sanità 24 aprile 2000.
Art. 86 -
Disposizioni abrogate
(Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 3, comma 2; - Legge 29 dicembre 1987, n.
546, art. 9; Legge 8 marzo
2000, n. 53, artt. 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19
della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto
1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2,
lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6,
6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e
l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
nonché le parole "e gli articoli 6 e 7
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli
affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell’articolo 80
della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell’articolo 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall’articolo 3 del decreto
legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l’articolo 8 del decreto legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
l) il comma 2 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, così come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241;
n) l’articolo 2 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l’articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato
dagli articoli 50 e 63
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3
dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4 bis
dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo quanto
previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17
e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e
21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 87 -
Disposizioni regolamentari di attuazione
1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le
disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo
quanto stabilito dall’articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che
fanno riferimento alla disciplina della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle
corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Art. 88 -
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Ù
Allegato A
(Articolo 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI
CUI ALL’ARTICOLO 7.
Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del
testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il
carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati
ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi e
all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4
e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e
successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano l'esposizione alle
radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione in piedi per
più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata
a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole
sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei
sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e
l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e
nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei
treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI
LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 7.
A. Lavoratrici gestanti di cui all’articolo 6 del
testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad
esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi
agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui
all’articolo 6 del testo unico
1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali
agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI
DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come
agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che
comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia
all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri
disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai
sensi dell'art. 75 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o
le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle
gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia
noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai
sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato
II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato
assorbimento cutaneo.
B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I
LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ARTICOLO 70
1) Cassa nazionale del notariato
2) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore degli avvocati e procuratori
3) Ente nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti
4) Ente nazionale di previdenza e assistenza
veterinari
5) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
6) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei geometri
7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi
8) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei dottori commercialisti
9) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
10) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali
11) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
consulenti del lavoro.
Ù