DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139
(GU n. 127 Suppl.Ord. del 02/06/2000)
Disposizioni in materia di rapporto di
impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Materia: IMPIEGO PUBBLICO
URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 28 luglio
1999, n. 266;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo
2000;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 e del
19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo I ORDINAMENTO DELLA
CARRIERA PREFETTIZIA
Art. 1. Funzioni prefettizie
1 .
La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle
specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte.
Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza
generale del Governo sul territorio, di amministrazione
generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla
carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decreto e, in quanto
compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2 .
Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di
responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i
compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A
che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella può essere
modificata, in relazione a sopravvenute esigenze
connesse all'attuazione dei decreti
legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 2. Qualifiche
1 . In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola
nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali
corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta
tabella, limitatamente alla individuazione delle
funzioni proprie di ciascuna qualifica, può essere modificata, in relazione a
sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti
legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2 .
Ai vincitori del concorso di accesso alla
carriera è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione
iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere.
3 .
La dotazione organica del personale della carriera prefettizia è
stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a
quanto previsto dall'articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere dalla
data di inizio della legislatura successiva a quella in cui è entrato in vigore
il suddetto decreto, la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita
dalla allegata tabella B, è incrementata di ottantotto unità.
4 .
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
,
l'aliquota percentuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti
come determinata dalla medesima tabella B.
Art. 3. Espletamento delle attività di studio, consulenza e
ricerca
1 .
Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la
qualifica di prefetto e di viceprefetto che si avvalgono di tale facoltà
possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per
l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di
studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese
quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per
l'amministrazione dell'interno.
2 .
Con il procedimento negoziale di cui al Capo II è stabilito il
trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.
Art. 4. Accesso alla carriera
1 .
Alla carriera prefettizia si accede dalla
qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra
possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la
nomina a prefetto.
2 .
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea
specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico
per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al
concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue
disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento
sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al
concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a
quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria,
e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di
ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3 .
Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età
non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6
dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché
il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 36,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4 .
Nel concorso il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti
dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati
nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici
fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due
anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è
richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati
non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
5 .
I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso
di formazione iniziale di cui all'articolo 5.
Art. 5. Formazione iniziale
1 .
Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due
anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di
tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno
del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del
rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione
della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2 .
Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è
destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del
governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai
fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in
relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di
ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza
nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.
Art. 6. Attività formative
1 . La formazione del personale della carriera prefettizia e assicurata
durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di
formazione iniziale, sono effettuati a cura della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno:
a)
il corso di accesso alla qualifica di
viceprefetto;
b) i
corsi di formazione permanente su tematiche di
interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai funzionari
almeno una volta l'anno;
c)
il corso riservato ai viceprefetti volto al perfezionamento
professionale.
2 .
L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione
presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché
presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso
amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed organizzazioni
internazionali.
Art. 7. Progressione in carriera
1 .
Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti
aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in
carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del
corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, hanno prestato servizio
presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non
inferiore a tre anni.
2 .
I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al
corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a). Il corso di formazione si conclude con un
esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un punteggio
espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i
punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al
corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella
qualifica di viceprefetto.
3 .
Le modalità di svolgimento del corso di
formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno.
4 .
Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti
giuridici ed economici dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale
si sono verificate le vacanze.
5 .
Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione
effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di
anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei
titoli di servizio di cui all'articolo 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i
viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il
consiglio di amministrazione, per i viceprefetti,
provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti
alle attività di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di
funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su
proposta della commissione per la progressione in carriera prevista
dall'articolo 17.
Art. 8. Valutazione comparativa
1 .
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni
relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7,
commi 1 e 5, e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio
ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle
stesse. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità
per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari
interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione.
2 .
Il consiglio di amministrazione, su proposta
del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia, determina con cadenza triennale, i criteri per
l'attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione di cui all'articolo 16
ed alle categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima
obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di
idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura
inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le
categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un
esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro
dell'interno su proposta del capo del dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
3 .
Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni
precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla
qualifica o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 16, comma
3, un punteggio inferiore a sessanta su cento.
4 .
La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17
formula al consiglio di amministrazione, sulla base
dei criteri determinati ai sensi del comma 2, la proposta di graduatoria di
merito relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni
adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.
Art. 9. Nomina a prefetto
1 .
La nomina a prefetto è conferita con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico
e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia
prevista dall'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
2 .
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro
dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una
commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del
dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera
prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di
uno degli uffici territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione è
individuato il componente della commissione chiamato a
svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti,
uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio
territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree
metropolitane.
3 .
La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative
annuali di cui all'articolo 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate
e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la
qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura
non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari
selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di
aggiornamento.
4 .
Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al
Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
5 .
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 42 della legge 1o aprile
1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto
prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di
cui al comma 2 è costituita, su proposta del consiglio
di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di
incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti
dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri
supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un
prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica
sicurezza.
Art. 10. Individuazione dei posti di funzione
1 .
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato,
i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti,
nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli
uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del
titolare in caso di assenza o di impedimento è
assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.
2 . In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative
e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di
cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei
posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.
Art. 11. Criteri generali di conferimento degli incarichi e
rotazione
1 .
Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché
delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario.
2 .
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non
inferiore ad uno e non superiore a cinque anni,
prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono
revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.
3 .
Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto
aggiunto, i responsabili delle strutture centrali di primo livello e i prefetti
in sede predispongono annualmente un piano di rotazione negli incarichi di
funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi
e della vacanza dei posti di funzione è data
comunicazione al competente dipartimento.
4 .
Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si tiene conto
dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso
l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito
della stessa sede o in sedi diverse.
Art. 12. Conferimento dei posti di funzione
1 .
Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio
di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio
territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a
prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del
Consiglio dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti
il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori
ruolo dei prefetti.
2 .
I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente
alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del
conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.
3 .
Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai
viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati,
dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito
degli uffici territoriali del governo, dal prefetto in sede.
4 .
Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli
uffici territoriali del governo e gli incarichi di
diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del
Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento
all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai
commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi
incarichi di funzione.
Art. 13. Assegnazione dei funzionari prefettizi
1 .
Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei
viceprefetti aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli
uffici territoriali del governo è disposta, nell'ambito delle risorse
complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
2 .
Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le
quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di
servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità
ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.
Art. 14. Attribuzioni del funzionario prefettizio
1 .
I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e
di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente
individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i
provvedimenti relativi alla organizzazione interna
degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo
grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative
connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree
funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati;
formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza
del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano
compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di
servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da
disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della
struttura, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e gruppi di
studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero
dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio.
2 .
Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai
titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione
politica e ai titolari degli uffici territoriali del governo la potestà di
stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni
nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di
revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di
grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 15. Mobilità interna
1 .
Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme
d'incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di
convenzioni stipulate dall'amministrazione dell'interno con enti pubblici e
soggetti privati.
Art. 16. Valutazione annuale dei funzionari
1 .
Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera
prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto
presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione
sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze
di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati
conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20,
comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente
ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.
2 .
La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al
prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo, al capo del
dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3 .
Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto
aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda
di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta
dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di
valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo
stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla
commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio
complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di
amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le
decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio
superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del
personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.
4 .
Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle
strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della
relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31
marzo.
5 .
Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati
specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3
e 4.
6 .
Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini
dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della
retribuzione di risultato.
Art. 17. Commissione per la progressione in carriera
1 .
Ai fini della valutazione di cui all'articolo 16 e della progressione in
carriera di cui all'articolo 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno
è istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli
preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre
viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo ed uno
presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso
di parità di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operatività della commissione, alla copertura dei posti
di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalità di
cui all'articolo 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento
della nomina a componente della commissione esercita
le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del governo, si provvede
mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.
2 .
Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di
relatore senza facoltà di voto, il capo del dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.
Art. 18. Consiglio di amministrazione
1 .
Per la trattazione degli affari relativi al
personale della carriera prefettizia, il consiglio di ammmistrazione
di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, è integrato dai prefetti titolari pro tempore
di tre uffici territoriali del governo, rispettivamente dell'Italia
settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con
decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione
biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del
governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti
del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due
prefetti-commissari del governo.
Art. 19. Trattamento economico
1 .
Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il
personale della carriera prefettizia, in una componente
stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle
posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità
esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati.
2 .
Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni
riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario
prefettizio in relazione alla qualifica di
appartenenza.
3 .
Il procedimento negoziale, in relazione alla
specificità ed unitarietà di ruolo della carriera prefettizia, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e
proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale
sede definiti, rapportati alla figura apicale.
Art. 20. Retribuzione di posizione
1 .
La componente del trattamento economico,
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilità esercitati,è attribuita a tutto il personale della carriera
prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione
delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità
e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione
di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto,
è effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2 .
Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai
fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di
particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione
alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.
3 .
Per i funzionari titolari di incarichi
conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli
incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.
Art. 21. Retribuzione di risultato
1 .
La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le
risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è
attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo
conto della efficacia, della tempestività e
dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai
singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è
effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro
dell'interno:
a)
per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per i funzionari preposti agli uffici
individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal capo
dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento
o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.
Art. 22. Copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile
1 .
L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari
prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile
connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e
all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2 .
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione
del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi
corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli
incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario
del governo ai sensi dell'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato
regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti
delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione
presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della
stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.
3 Ai fini dell'applicazione del comma 2,
l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti,sulla base dei criteri
di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il
procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei
compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
4 .
I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono
dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota
percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle
spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile.
5 .
Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di
cui all'articolo 32.
6 .
Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria
amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 23. Verifica dei risultati
1 .
La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera
prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi
dell'articolo 11 viene effettuata sulla base delle
modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20,
comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo
della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico
ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 12.
2 .
Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio,
previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso
forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere
escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo
compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il
trattamento economico stipendiale di base correlato
alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione
è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un
magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte
della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 e
dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi
dell'articolo 8, comma 2.
3 .
Restano ferme per i prefetti le disposizioni di
cui all'articolo 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 24. Collocamento a disposizione
1 .
Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'articolo 237 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti,
previa deliberazione del consiglio di amministrazione,
possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia
richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo
comma del richiamato articolo 237.
2 .
I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il
trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano
destinatari di incarichi speciali.
3 .
I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono
eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli
dei posti del ruolo organico.
Art. 25. Comando e collocamento fuori ruolo
1 .
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da
disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere
collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso
gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di
coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento
resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.
2 .
Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti
incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, entro il
limite massimo di dieci unità, incarichi di direttore generale negli enti
locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la
durata dell'incarico il funzionario è collocato in
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3 .
Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i
requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di
viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 <8l>è equiparato
a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione
politica presso altre amministrazioni è equiparato a quello prestato presso i
corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i
suddetti requisiti minimi di servizio.
Capo II PROCEDIMENTO NEGOZIALE
Art. 26. Ambito di applicazione
1 .
Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego
del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
2 .
Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti,
si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 29, comma 5.
3 .
La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a
decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del
decreto successivo.
4 .
Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano
per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si
verte in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia
da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 27. Delegazioni negoziali
1 .
Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della progammazione
economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del
Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di
rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
Art. 28. Materie di negoziazione
1 . Formano oggetto del procedimento negoziale:
a)
il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri
appositamente definiti in tale sede che ne assicurino,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e
proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b)
l'orario di lavoro;
c)
il congedo ordinario e straordinario;
d)
la reperibilità;
e)
l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
f) i
permessi brevi per esigenze personali;
g)
le aspettative ed i permessi sindacali;
h)
l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede,
aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.
2 .
L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di
vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori
percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole
generali stabilite per il pubblico impiego.
Art. 29. Procedura di negoziazione
1 .
La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini
di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di
cui all'articolo 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2 .
La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei
criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai
sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo
complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3 .
Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la
delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque
giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4 .
L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva
della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura
finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa
eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché
nel bilancio.
5 .
Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi
di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal
parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e
nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6 .
Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate,
possono essere conclusi accordi decentrati a livello
centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli
accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica
presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di
mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato
il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.
Art. 30. Soluzione di questioni interpretative
1 .
Qualora in sede di applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 29, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza
generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, possono formulare
all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione
controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza
generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo.
2 .
L'amministrazione dell'interno, nei trenta giorni successivi alla
ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni
sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle
attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi
nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro
dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 31. Istituti di partecipazione
1 .
Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia individuate ai sensi
dell'articolo 27 trovano applicazione gli istituti di partecipazione sindacale
di cui al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 10, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 32. Fondo di finanziamento
1 .
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, per il finanziamento
della retribuzione accessoria è istituito un apposito
fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive
destinate al personale della carriera prefettizia, diverse da quelle relative
allo stipendio di base e alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e
dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
2 .
Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi
finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera
prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse
compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato
e comunque in misura non inferiore a quelle del
comparto sicurezza.
Capo III Disposizioni transitorie
Art. 33. Regime transitorio per l'accesso alla carriera
1 .
Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2,
l'accesso alla carriera prefettizia, con riguardo ai titoli di studio
richiesti, alle prove di esame ed alle modalità di
espletamento del concorso, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 34. Inquadramenti nelle qualifiche
1 . In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, il
personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella
I allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato come segue:
a) i
prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di
prefetto;
b) i
viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di
viceprefetto;
c) i
viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura
nonché i vice consiglieri di prefettura sono
inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.
2 .
Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei
posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di
provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.
3 . Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della
progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.
4 .
Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche al personale
che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, permane in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
5 .
La rideterminazione del trattamento economico
corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle
qualifiche di provenienza, è rimessa alla prima applicazione del procedimento
negoziale ai sensi dell'articolo 39.
Art. 35. Ricognizione dei posti di funzione
1 .
Entro trenta giorni dalla adozione del
provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione dell'interno
procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto
alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi
incarichi è disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con
le esigenze d'ufficio, delle disponibilità manifestate dagli interessati.
Art. 36. Disposizioni transitorie in materia di valutazione
comparativa e di progressione in carriera
1 .
L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5,
è effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli
inquadramenti di cui all'articolo 34.
2 .
Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione
annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere
dall'anno 2002 in relazione all'attività svolta
nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni
degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione
comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo
antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre
disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio
per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la
progressione in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei
criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di
attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli
scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31
dicembre 1999.
3 .
Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare
ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica
di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso
il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore
aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di
effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con
le stesse modalità si provvede al conferimento dei
posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento
di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva
anzianità di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni
di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 10
luglio 2000 e 10 luglio 2001.
4 .
Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed all'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni
del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare
dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo,
si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al
titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo
di regione.
5 .
Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti
minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per
l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla
qualifica di viceprefetto non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in
servizio alla stessa data. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti
i requisiti minimi di servizio richiesti nei riguardi dello stesso personale, successivamente al predetto quinquennio.
6 .
Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma
1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo
9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo
sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.
Art. 37. Copertura dell'incremento della dotazione organica
dei viceprefetti
1 .
A seguito della rideterminazione della
dotazione organica dei viceprefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, saranno
resi indisponibili nella qualifica un numero di posti pari a quello dei
dirigenti del ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che, alla data di inizio della legislatura
successiva all'entrata in vigore del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, risulteranno in servizio presso i
commissariati del governo e, comunque, in misura non superiore a trentanove
unità. I posti resi indisponibili verranno annualmente
ridotti in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale dei
dirigenti che, nell'anno precedente, saranno cessati dal suddetto ruolo unico
rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all'inizio dell'anno.
Art. 38. Soppressione delle posizioni soprannumerarie
1 .
Le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale
della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e dell'articolo
15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione
nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche
ai sensi dell'articolo 34.
Art. 39. Prima applicazione del procedimento negoziale
1 . Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1999, n. 266
, in sede di prima applicazione del presente decreto, al fine di
garantire il parallelismo temporale della disciplina del personale prefettizio
rispetto a quella del comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia
per gli aspetti economici che per quelli giuridici.
2 . Ai fini dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione
pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il
procedimento negoziale.
Art. 40. Abrogazioni e disapplicazioni
1 . Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con il presente decreto ed, in particolare:
a) gli articoli
13, 14, 15, 16, 18, 19, 28,
29, 32 e 41
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
del presente decreto;
b) l'articolo
51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
2 . Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si
applicano:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340;
b) gli articoli dal 4
al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
c) l'articolo 1-bis del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 19.
3 . Dalla data di cui al comma
2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera
prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981,
n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 2000
CIAMPI
Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco,
Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Annesso A
Tabella A
(art. 1, comma 2)
Individuazione
delle funzioni e dei compiti esercitati dal personale della carriera prefettizzia:
a) attività di rappresentanza
dello Stato sul territorio e di collaborazione a favore degli enti locali;
attività di collaborazione a favore delle regioni e di coordinamento degli
uffici periferici dello Stato nei limiti dell'art.
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; raccordo
delle attività statali in sede locale e promozione in sede locale della
cooperazione tra le pubbliche amministrazioni;
b) espletamento nell'ambito degli uffici
territoriali del governo delle funzioni del commissario
del governo, dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza e delle
attribuzioni in materia di protezione civile, di difesa civile e di
coordinamento delle attività di soccorso;
c) attività finalizzate a garantire la regolare
costituzione degli organi elettivi degli enti locali e la loro funzionalità,
anche nei casi di gestione commissariale, nonché alla
vigilanza sui servizi statali gestiti dagli enti locali; attività dirette ad
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e dei
referendum popolari;
d) espletamento dei compiti di tutela dei
diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e
di minoranze linguistiche, nonché in materia di
immigrazione, di condizione giuridica dello straniero, di asilo e di zone di
confine;
e) esercizio dei compiti connessi alla
responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero
finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia
dei servizi essenziali; esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni
amministrative;
f) coordinamento delle attività di livello
internazionale nei diversi settori di competenza dell'amministrazione
dell'interno, anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, raccordo
sul territorio delle iniziative di rilievo internazionale e cura delle
relazioni con gli organismi dell'Unione europea; rapporti di collaborazione con
gli organi del Governo e le autorità indipendenti; espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura
dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno; attività di
documentazione generale per esigenze di Governo;
g) direzione degli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro, dei dipartimenti e degli uffici
territoriali del governo; direzione degli uffici che, in sede centrale e
periferica, svolgono i compiti di cui alla presente tabella; direzione e
coordinamento dei servizi comuni che richiedono la gestione unitaria dei
compiti dell'amministrazione dell'interno, da individuare ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
rappresentanza dell'amministrazione nelle sedi giurisdizionali; espletamento
delle funzioni complementari rispetto a quelle indicate nelle precedenti
lettere.
Annesso B
Tabella B
(art. 2, comma 1) Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili
Qualifica
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Posti di organico
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Funzioni
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Capo della
polizia-direttore
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generale della pubblica
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sicurezza, capo di gabinetto
del Ministro, capo di
dipartimento, titolare
dell'ufficio territoriale del
governo nelle sedi capoluogo
di regione e nelle altre
sedi, capo dell'ufficio
legislativo, capo
dell'ispettorato generale di
amministrazione,
sovrintendente ai servizi di
sicurezza della Presidenza
della Repubblica, vice capo
della polizia, vice capo di
gabinetto del Ministro, vice
capo dell'ufficio
legislativo, direttore della
scuola superiore
dell'amministrazione
dell'interno, direttore della
scuola di perfezionamento per
le forze di polizia,
direttore dell'Istituto
superiore di polizia,
titolare di ufficio di
livello dirigenziale generale
competente all'esercizio
delle funzioni indicate nella
tabella A, ispettore generale
di amministrazione, titolare
Prefetto 146
di incarico speciale
|
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Vicario del
titolare
dell'ufficio territoriale del
governo, vice commissario del
governo nelle sedi capoluogo
di regione, coordinatore
dell'ufficio territoriale del
governo; capo di gabinetto
nell'ufficio territoriale del
governo; responsabile
nell'ufficio territoriale del
governo delle aree funzionali
in materia di: ordine e
sicurezza pubblica; raccordo
con gli enti locali;! !consultazioni elettorali;
diritti civili, cittadinanza,
condizione giuridica dello
straniero, immigrazione e
diritto di asilo;
responsabile nell'ufficio
territoriale del governo
delle sedi capoluogo di
regione delle aree funzionali
in materia di: protezione
civile, difesa civile e
coordinamento del soccorso
pubblico; applicazione del
sistema sanzionatorio
amministrativo; affari legali
e contenzioso anche ai fini
della rappresentanza in
Giudizio
dell'amministrazione;
responsabile di area
funzionale nell'ambito dei
dipartimenti, degli uffici
centrali di livello
dirigenziale generale e degli
uffici di diretta
collaborazione del Ministro;
Viceprefetto!
535 !ispettore generale
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Capo di
gabinetto e vice capo
di gabinetto nell'ufficio
territoriale del governo;
responsabile di area
funzionale nell'ufficio
territoriale del governo;
responsabile di servizio
nelle aree funzionali dei
dipartimenti, degli uffici di
livello dirigenziale generale
e degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro;
responsabile dell'area degl
affari legali e del
contenzioso anche ai fini
della rappresentanza in
Giudizio
Viceprefetto
aggiunto! 1065 !dell'amministrazione
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Totale 1746
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