Decreto
Legislativo 3 maggio 2000, n. 130
(in
GU 23 maggio 2000, n. 118)
Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in
materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato
della Repubblica;
Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze
della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il
parere di competenza;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 maggio 2000;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle
finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con
i Ministri dell'interno e della sanità;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le
modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo
4".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione
della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima
data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui
all'articolo 4-bis".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Nell'ambito della normativa vigente
in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le
amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del
presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di
accesso ai servizi di rispettiva competenza".
Art. 2.
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109
1.
L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Criteri per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. La
valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con
riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza,
come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può
appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i
soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini
I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a
carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se
risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello
stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a
carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del
genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i
soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i
coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i
minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i
soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla
somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale
indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione
economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente è
calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro
desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento
al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la
disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai
sensi dell'art. 433 del
codice civile e non possono essere interpretate
nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui
all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti
il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Art. 3.
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109
1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: "Integrazione
dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare
da parte degli enti erogatori".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione
dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica
equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto,
criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono
altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate,
di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla
presentazione della dichiarazione medesima.
3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori
possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del
nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2,
commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il
parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio
universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato,
dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle
prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto,
che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima,
sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali
agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di
natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo
diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge,
nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o
psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le
disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il
nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del
solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo
della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
Art. 4.
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109
1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione
sostitutiva unica".
2.
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica
dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per
la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di
cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà
riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di
presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata
ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è
richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per
territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli
enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una
procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti
erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con
le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure
informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"4. I comuni, i centri di assistenza fiscale,
l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto
della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della
situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata,
può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo
familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto".
5. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è soppresso.
6. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i
modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione,
nonché le relative istruzioni per la compilazione".
7. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi
o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali
sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e
segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati".
Art. 5.
Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, in materia di sistema informativo
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. L'ente a
cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le
informazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, e le
trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il
quale è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti
erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione
economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla
base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi
previsto.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione
sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già
presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella
dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle
variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui
all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa
agli utenti delle prestazioni da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione
economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori
della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda".
Art. 6.
Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109
1. La rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: "Coordinamento
istituzionale e monitoraggio".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo le parole: "A tal fine" sono aggiunte le
seguenti: "l'INPS".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della
disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente.
Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle
regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica".
Art. 7.
Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, in materia di trattamento dei dati personali
1.
L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il
trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle
vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle
disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di
sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2.
I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il
trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente
decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6.
Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui
al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di
selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4,
comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento
con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della
disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono
effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente
articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della
dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione
medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza
sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in
formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le
verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la
diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente
pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei
dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza
fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del
presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni
sostitutive per prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti
erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio
in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai
fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono
conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti
erogatori per il periodo da essi stabilito".
Art. 8.
Modificazioni alla tabella 1 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109
1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse.
2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"Dalla
predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un
ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a
dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato".
3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito
dal seguente:
"Dal
valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31
dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i
nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla
detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a
concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel
limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà
dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di
locazione di cui alla parte I della presente tabella".
4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito
dal seguente:
"Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come
sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000.
Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito
complessivo di cui alla parte I della presente tabella".
Art. 9.
Modificazioni alla tabella 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109
1. Alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "in caso di assenza del coniuge e
presenza di figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "in caso
di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore".
Art.
10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione
sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le
disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che
disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente
decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto è
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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