Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127
Riordino
del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003
n.129
ALLEGATI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio
2002, n. 137;
Visto il decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le linee guida per la
politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o.
1. Il presente decreto legislativo
detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i
criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare
realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi
obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di
efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e
consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
a) ottimizzare l'allocazione delle
risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i meccanismi di
programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative;
c) promuovere le attività e le
collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione
dell'attività di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con
le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato
rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di
pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
g) valutare i risultati della
ricerca.
Art. 2.
Finalità dell'ente
1. Il C.N.R. é ente pubblico
nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e
valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle
conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico,
economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e
tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e
programmi integrati.
2. Il C.N.R. ha personalità
giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria,
organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in
conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto
dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze
attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 3.
Attività del C.N.R.
1. Il C.N.R.:
a) svolge, promuove e coordina
attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e
internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali
settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione
europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia
pubblici sia privati;
b) nell'ambito del piano triennale
delle attività di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi
e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività
scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
c) svolge attività di
comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi
risultati economici e sociali all'interno del Paese;
d) svolge attività di
certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
e) svolge attività di sostegno ad
idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
f) promuove e realizza iniziative
che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di
acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
g) assicura la realizzazione e la
gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
h) collabora con le regioni e le
amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca
congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
i) promuove la valorizzazione a
fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della
ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
l) promuove
l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e
tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità,
partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali,
fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche,
garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo
scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
m) effettua la valutazione dei
risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e
dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) promuove la formazione e la
crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso
l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e
realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di
dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
o) svolge, su richiesta, attività
di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre
pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
p) nell'ambito del perseguimento
delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di
diritto privato.
2. Le attività del C.N.R. si
articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere
interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal
consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo
degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito
europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto
legislativo e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica secondo le
modalità sopra indicate, le macro aree sono così individuate:
a) biotecnologie;
b) scienze e tecnologie mediche;
c) scienza e tecnologia dei
materiali;
d) scienze e tecnologie ambientali
e della terra;
e) scienze e tecnologie dell'informazione
e delle comunicazioni;
f) scienze e tecnologie per i
sistemi avanzati di produzione;
g) scienze giuridiche e
socio-economiche;
h) scienze umanistiche e dei beni
culturali.
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio di
amministrazione;
c) il consiglio scientifico
generale;
d) il collegio dei revisori dei
conti.
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. Il C.N.R. definisce la propria
organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base
del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione,
compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione,
prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai
dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attività gestionali agli istituti
e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati
in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.
Art. 6.
Presidente
1. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'ente ed é responsabile delle relazioni
istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio
di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine
del giorno;
b) convoca e presiede il consiglio
dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla
il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
d) attribuisce gli incarichi di
direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai
direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati
dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1,
lettere g) ed h);
e) in caso di urgenza, adotta
provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a
ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente é scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda
conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale
esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel
settore della ricerca. É nominato con le procedure di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in
carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o
impedimento il presidente é sostituito dal vice presidente nominato dal
consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può
operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione
ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale
dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) delibera la programmazione triennale
e annuale del fabbisogno di personale;
c) approva il bilancio preventivo
e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
d) delibera le linee guida per la
elaborazione del piano triennale;
e) delibera i regolamenti
dell'ente;
f) nomina il vice presidente tra i
propri componenti;
g) nomina il consiglio scientifico
generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore
generale ed i responsabili dei servizi generali;
h) delibera l'affidamento degli
incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai
dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;
i) verifica i risultati
dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di
valutazione;
l) affida ai dipartimenti i
compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d);
m) delibera in ordine alla
costituzione degli istituti secondo le modalità definite dal regolamento di
organizzazione e funzionamento;
n) ripartisce le risorse
finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle
proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei
progetti finanziati dall'Unione europea, da università e da imprese, nonché
riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera n);
o) delibera sui grandi
investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri
individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
p) delibera in ordine ad ogni
altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio di amministrazione
é composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalità di alta
qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata
esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre
designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno
dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno
dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
3. I componenti del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono
essere confermati una sola volta.
Art. 8.
Consiglio scientifico generale
1. Il consiglio scientifico
generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca
dell'ente. Il consiglio scientifico generale:
a) esprime al consiglio di
amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale
e sui relativi aggiornamenti;
b) realizza, su richiesta del
presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello
nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del
presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.
2. Il consiglio scientifico
generale é composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da
venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con
particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di
ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e
tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione
e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di
terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei
rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale,
uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio
scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei
conti é l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile
dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per
quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei
conti é composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al
registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due
membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un
membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il
membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge
funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri
del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione
valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in
relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri
di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione é
composto da otto membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche stranieri,
nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il
presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due
dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i
componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione
svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente
ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei
risultati dell'attività di ricerca dell'ente.
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale ha la
responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del
consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente;
dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali
dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza
diritto di voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle
indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta
al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei
regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di
amministrazione;
d) propone, d'intesa con il
presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei
servizi generali;
e) conferisce gli incarichi ai
dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui
rapporto di lavoro é regolato con contratto di diritto privato, con durata
coincidente con la scadenza del mandato del presidente, é scelto tra persone di
alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza
gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti
organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico é attribuito dal
presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione.
Art. 12.
Dipartimenti
1. I dipartimenti sono le unità
organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di
ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con compiti
di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli
istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di
massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono
lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a
livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le
università e le imprese.
2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di
amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attività
complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato
sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per
la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli istituti ad essi
afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro
le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi
istituti;
c) coordinano le attività degli
istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico
incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri
dipartimenti;
e) istituiscono, previa
autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli
progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di
specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di
amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e
tecnologi;
g) coordinano le relazioni
esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;
h) svolgono, su indicazione del
consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della
ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attività di tutela
brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di
amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.
3. Il direttore di dipartimento si
avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica,
definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
4. L'incarico di direzione di
dipartimento é attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di
amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi
dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o
dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica,
professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite
dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di
dipartimento, il cui incarico é a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può
essere confermato una sola volta.
5. Presso ciascun dipartimento é
costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore
del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica
dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove
membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri,
di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di
ricerca di riferimento, secondo modalità definite dal regolamento di
organizzazione e funzionamento.
Art. 13.
Consiglio dei direttori di dipartimento
1. Il consiglio dei direttori di
dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai
direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo
unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione
e il comitato di valutazione. Il consiglio dei direttori di dipartimento:
a) esprime un parere obbligatorio
al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale
dell'ente e dei relativi aggiornamenti;
b) supporta il comitato di
valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con
particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano
triennale e nei relativi aggiornamenti;
c) assicura le necessarie sinergie
interdipartimentali.
Art. 14.
I s t i t u t i
1. Gli istituti sono le unità
organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente,
afferenti ai dipartimenti. Le modalità di costituzione degli istituti e la loro
afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro
articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i
programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo
12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre
istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica,
nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento
di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui
afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie
di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente,
necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e
progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2,
lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente,
intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale
sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui
afferiscono.
4. Gli istituti possono altresì
partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello
di afferenza.
5. Il direttore dell'istituto é
responsabile dell'attività dell'istituto stesso. É nominato dal consiglio di
amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza
scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal
regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il
cui incarico é a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta.
Art. 15.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilità con le
cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del
consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei
revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di
istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di
amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori
o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui é
interessato il C.N.R.
2. Il presidente, se professore o
ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se
dipendente di pubbliche amministrazioni é collocato in aspettativa senza
assegni.
3. Il direttore generale, i
direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o
ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se
ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennità di carica del
presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del
presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di
presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del
presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento,
dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con
riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarità,
di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione
dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal
Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un
numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo
prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, é disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del
collegio dei revisori ed é nominato un commissario straordinario per la durata
massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la
funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo
consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più
sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.
7. Il C.N.R. si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 16.
Piani di attività
1. Il C.N.R. opera sulla base di
un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale
definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici
attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per
la ricerca di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano
comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato.
2. Le proposte di piano triennale
dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di
amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ai sensi del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla
ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende
approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli
ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi
entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Il C.N.R., previo confronto con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina
in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie
contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del
monitoraggio della spesa pubblica.
Art. 17.
Entrate del C.N.R.
1. Le entrate del C.N.R. sono
costituite:
a) dal contributo a carico del
fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui
all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai
relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per singoli
progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della
ricerca, ai sensi del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai
contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per
l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'unione
europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e
progetti;
e) dai contratti stipulati con
terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
f) dalle royalties provenienti
dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) da ogni altra eventuale
entrata.
Art. 18.
Strumenti
1. Il C.N.R. per lo svolgimento
delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi
compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella
commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di
organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e
convenzioni;
b) partecipare o costituire
consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in
assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la
partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a
500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto
capitale sociale é inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e
delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde
dal parere;
c) promuovere la costituzione di
nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel
rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione
ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attività di
ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali,
secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. Il C.N.R. riferisce sui
programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui
al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi
aggiornamenti.
Art. 19.
Regolamenti
1. Il C.N.R. si dota del regolamento
di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione
contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri
regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le
procedure e modalità di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale é
inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si
esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui
regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di
organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, in
ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi
afferenti secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le
sinergie inter e intradipartimentali;
b) definisce le procedure per la
nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce le modalità per la
costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro
dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base
dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area
tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su
dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti
strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata
massa critica;
d) definisce le modalità di
funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad
essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca;
e) definisce le direzioni centrali
dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti;
f) prevede i criteri e le modalità
per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
g) stabilisce le procedure di
selezione per la nomina dei direttori di istituto;
h) definisce le regole per la
partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza:
a) definisce uno schema tipo per
la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo;
b) definisce modalità che
assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse
finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle
funzioni istituzionali;
c) definisce modalità per l'acquisto
di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
d) individua le modalità per
l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalità per la
gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
f) prevede la facoltà di erogare
anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di
strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga
alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalità per la
gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Art. 20.
Personale
1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti del C.N.R. é regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle
selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei
requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il consiglio
scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con
contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale
di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione
scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale.
3. Ferme restando le disposizioni
vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di
ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per
cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo
determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e,
comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata
attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri
o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata
diretta il trattamento economico é rapportato a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale
integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. Il C.N.R, con proprio
regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le
procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore
e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate
all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti
principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli
di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo
tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per
aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e
attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche
commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni
all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o
dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori
universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere
alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di
dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver
svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei
contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai
sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
valutazione finale delle attività;
b) la periodicità dei concorsi é
determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.
Art. 21.
Mobilità con le università e con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico
1. Il personale di ricerca in
servizio presso il C.N.R. é autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a
contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca
svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento
dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il
C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso
le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle
deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori
universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di
ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del
C.N.R. é autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di
centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università,
per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le
modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico
o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici
competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e
le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei
rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed
i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra
nell'attività prevista dall'articolo 17,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo
svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i
ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai
carichi didattici.
5. Il personale dell'area della
ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)
di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi determinati,
attività di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in
servizio presso il C.N.R. é autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a
svolgere attività di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli
statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S.
disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 22.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e
consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del
collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione
sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il C.N.R. é soggetto al
controllo previsto dall'articolo 3,
comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte
della Corte dei conti.
Art. 23.
Aggregazione
di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali
1. I seguenti enti di ricerca
confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3: a) Istituto
di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC); b) Istituto nazionale di
ottica applicata (INOA); c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
d) Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio
direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli
enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed é nominato con la procedura di
cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di
assicurare la funzionalità del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria
fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di
amministrazione nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. I collegi
dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro
funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R.,
nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre
sub-commissari cui può delegare le funzioni per specifici settori di attività e
provvede altresì, entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui
all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I
regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento nel C.N.R. degli
enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il
mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del
C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative
di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti
di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
3. Spetta al commissario straordinario
l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata
alla trasformazione dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli", in
struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la
denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove
risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto "Vitelli" sarà
accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura
scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalità previste dai citati
regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 2:
a) sono soppressi gli enti di
ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;
b) il patrimonio, i beni mobili, i
beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel
patrimonio del C.N.R.;
c) il personale dei predetti enti é
trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico,
compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine
rapporto; d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti
di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato
ed indeterminato.
5. Gli istituti di
radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario
sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.),
secondo modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso
I.N.A.F.
6. In sede di prima attuazione del
presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine
al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le
indennità spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono
stabilite con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
7. Le dotazioni organiche del
C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
8. Le disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e
19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti
ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20,
commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
9. É abrogato il decreto legislativo
30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo
13, nonché l'articolo 4 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
ALLEGATI:
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Tabella 5
Tabella 6