D.Lgs.
21 aprile 1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
.
Attenzione: il presente D.Lgs. 124/93 è stato abrogato dall'
art. 21, comma 8, del D.Lgs. 5.12.2005 n. 252
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto
l'art. 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo
1993;
Acquisito il parere delle
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;
Emana il seguente
decreto legislativo:
ART. 1.
Ambito
di applicazione.
1. Il presente
decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al
fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
ART 2.
Destinatari.
1. Forme pensionistiche
complementari possono essere istituite:
a) per i
lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma
secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente
anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di
lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree
professionali e per territorio.
2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti
di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche
complementari in regime di contribuzione definita, ovvero forme che assicurino
un tasso di rendimento finanziario garantito;
b) per i soggetti
di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in
regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
ART 3.
Istituzione
delle forme pensionistiche complementari.
1. Salvo quanto
previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari sono le seguenti:
a) contratti e
accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra
lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali
di lavoro;
b) accordi fra
lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di
enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o
accordi collettivi, anche aziendali.
2. Per il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i
contratti collettivi di cui al titolo III del
medesimo decreto legislativo. Per il personale
dipendente di cui all'art. 2,
comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero,
in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro
associazioni.
3. Le forme
pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi
dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere
l'indicazione di <<fondo pensione>>, la quale non può essere
utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti
istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione
garantendo la libertà di adesione individuale.
ART 4.
Costituzione
dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
1. Fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti
giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile,
distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti
dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in
tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .
2. Fondi pensione
possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola
società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione
con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed
autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli
effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei
fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno
o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di
presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo
della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il
rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti
formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia
dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili
della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi
collegiali;
c) i requisiti
per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili
del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della
legge 2 gennaio 1991, n. 1 , da graduare
sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione
delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del
protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di
lavoro. 4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi,
devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice
civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle
adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico
risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può
essere concessa: a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di
società per azioni o in accomandita per azioni; b) se il patrimonio di
destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e
contabili separate da quelle della società o dell'ente; c) se la contabilità e
i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a
certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a
quella della richiesta di autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti
in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16. 7. Trascorsi
ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che
il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.
ART. 5.
Partecipazione
negli organi di amministrazione e di controllo.
1. La composizione degli organi
di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da
contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve
rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti
dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo
pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori,
la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di
partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il
disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi
di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo
di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
ART. 6.
Regime
delle prestazioni e modelli gestionali.
1. Il fondo
pensione non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura
assicurativa e gestisce le risorse mediante:
a) convenzione
con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1
(5), ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in
uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
b) convenzione
con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e
VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre
1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
c) convenzione
con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni
emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente
decreto legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione
di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).
2. Per le forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le
forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui
all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse
esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla
gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre
1986, n. 742 (6).
3. Le convenzioni
di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi
regimi, anche congiuntamente tra loro.
4. I criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A
tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono, tra l'altro, individuati: a) le attività nelle quali
i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie
categorie di valori mobiliari; c) i criteri di rendicontazione dell'attività
svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; d) il contenuto dei
contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto
di interessi.
5. I fondi non
possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità
di competenza:
a) in azioni o quote con diritto
di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per
cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un
ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla
società emittente;
b) in azioni o quote emesse da
soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli
stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma
2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , in misura
complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi
di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per
cento.
ART. 7.
Prestazioni.
1. Le fonti
costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto
di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni
pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età
pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di
cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
3. Le prestazioni
pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione
dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel
concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso
e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti
costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la
gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione
dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono
altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione
dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1,
lettera a).
4. L'iscritto al
fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8,
contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può
conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una
anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per
l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con
atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale
corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono
ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c).
5. L'entità delle
prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate
all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di
corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione,
nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a
prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti
costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del
titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un
importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento
delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di
ciascuna forma.
ART. 8.
Finanziamento.
1. Il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente
decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori
subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di
procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo
le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando il limite
complessivo di cui all'art. 13, comma 2, le fonti costitutive fissano il
contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale
della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere
individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le
fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una
quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del
datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano
l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al
fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti
annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima
occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su
base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi
pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei
lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico
del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di
forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari
dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere
definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente
decreto legislativo.
5. Gli enti di
cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni
per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività
istituzionali del medesimo ente.
ART. 9.
Fondi
pensione aperti.
1. I soggetti con
i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma
1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo
1983, n. 77 , e successive modificazioni ed
integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al
pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui
agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi
sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente
decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti
istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di
cui all'art. 10, comma 1, lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione
delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e
all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata
ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la
commissione di cui all'art. 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art. 6,
comma 1, lettera c), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
ART. 10.
Permanenza
nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione.
1. Ove vengano meno i requisiti
di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo
pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e
termini di esercizio:
a) il
trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore
acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento
ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto
della posizione individuale .
2. Gli aderenti
ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale
corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo
cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
3. Gli
adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni
di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi
dall'esercizio dell'opzione.
ART. 11.
Vicende
del fondo pensione.
1. Nel caso di
scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla
contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura
assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10.
2. Nel caso di
cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo
pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un
commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai
commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di
cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
4. Nel caso di
vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo
medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del
fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla
commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia
dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi
pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive modificazioni ed
integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i
cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti
che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16,
nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della
liquidazione del fondo.
ART. 12.
Contributo
di solidarietà.
1. Fermo restando
l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive
modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°. giugno
1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a
carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza
pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo.
Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del
citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a
carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle
disciplinate dal presente decreto legislativo. 1-bis. All'art. 5, comma 1,
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse
le seguenti parole: <<Fino alla data di entrata in vigore di norme in
materia di previdenza complementare>> (12/a).
ART. 13.
Trattamento
tributario di contributi e prestazioni.
1
............................................................
2. L'importo
complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non può
superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo
pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai
fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1,
nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al
fondo medesimo.
3. Ai contributi
versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1,
lettera m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al comma
1. Il limite previsto dal citato art. 10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel
caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato
destinato al fondo pensione .
4. In deroga al comma 4 dell'art.
17 del testo unico di cui al comma 1 non è imponibile la quota di
accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del
TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma
1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista è
diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme
pensionistiche complementari e la quota di accantonamento.
5. Sui
contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa una
imposta del quindici per cento. Il versamento è effettuato entro il giorno
venti del mese successivo a quello di ricezione dei contributi stessi con le
modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonché per il contenzioso, si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni
erogate ai beneficiari in forma di capitale, per la parte consentita, ed i
riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), sono soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico. Si
applica il comma 3 del medesimo art. 16 . 6-bis. Alle prestazioni erogate in
forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del
testo unico indicato nel comma 1. 6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita
corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di
trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6,
lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della
tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per
cento (16).
7. Per le
prestazioni erogate, nonché per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera c), è attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari
ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al
comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi
di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte
sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il
credito di imposta è scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta
per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza,
dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al
comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del
presente comma (14).
8. Le operazioni
di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari di cui agli
articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere fiscale.
ART. 14.
Regime
tributario dei fondi pensione.
1. I fondi
pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a
titolo di imposta.
2. I fondi pensione sono soggetti
ad una imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo
netto del fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato
come media dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo
art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore perché
avviato o cessato in corso di anno.
3. L'imposta
sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'art. 9, comma 4,
della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. Per l'anno
1993 l'attivo netto del fondo è valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla
commissione di cui all'art. 16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva è
eseguito entro il secondo mese successivo a quello di emanazione delle
disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a
titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento
decorrente dal termine previsto dal comma 3.
5. I versamenti
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei fondi pensione si
scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.
6. Nel caso di
fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva
per il fondo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio
il fondo è costituito.
ART. 15.
Responsabilità
degli organi del fondo.
1. Nei confronti dei componenti
degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si
applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti
degli organi di controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art.
2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui
all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità,
dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i
responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste
o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b) forniscono alla predetta
commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni
dell'art. 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai
sensi dell'art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
ART. 16.
Vigilanza
sui fondi pensione.
1. Al fine di
esercitare l'attività di vigilanza sui fondi di cui al presente decreto
legislativo è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, apposita commissione composta:
a) dal direttore
generale della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale;
b) da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del
bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in
posizione di fuori ruolo;
c) da un
rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante della Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da un rappresentante dell'ISVAP;
d) da cinque
esperti, di cui almeno un magistrato, scelti in ragione della specifica
competenza ed esperienza in materia previdenziale.
2. La commissione
è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto è stabilito il
compenso spettante ai componenti della commissione.
3. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del presidente fra i
componenti di cui al comma1. I membri non di diritto durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Per
l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale di apposita
struttura. Essa è posta alle dipendenze della presidenza della commissione ed è
composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e dalle altre amministrazioni ed enti
indicati dal presente articolo ed è diretta da un dirigente generale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine è istituito, ai
sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
un posto di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La composizione della
struttura è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione.
5. La commissione
delibera in ordine al proprio funzionamento ed a quello della struttura di cui
al comma 4.
6. L'ispettorato
del lavoro vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal datore di
lavoro per effetto della costituzione di forme di previdenza pensionistica
complementare.
7. Agli oneri
derivanti dall'istituzione della commissione si provvede a carico dei normali
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.
ART. 17.
Compiti
della commissione di vigilanza.
1. Compete alla commissione di
cui all'art. 16:
a) tenere l'albo
di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la
vigilanza sui fondi pensione e sull'attività dagli stessi svolta, individuando,
tra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su fatti che possano interessare
l'esercizio dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza
complementare ed essere comunque utili per l'adozione di provvedimenti di sua
competenza, tra i quali la revoca delle autorizzazioni di cui al presente
decreto legislativo;
c) proporre gli
schemi di decreto previsti dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 1; d) emanare
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso
dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione;
il prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio del fondo
pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare
disposizioni che garantiscano l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei
rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e
modalità di verifica dell'attività dei soggetti titolari di forme
pensionistiche complementari, nonché in ordine alla comunicazione periodica ai
destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario delle relative
gestioni;
f) definire le
condizioni di esercizio dell'attività di cui all'art. 9, comma 3;
g) svolgere
attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime,
proiezioni e previsioni sull'andamento delle attività previdenziali
complementari nei vari settori e nel loro complesso;
i) riferire
periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulando
proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare;
l) programmare ed
organizzare ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare
anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine i soggetti previdenziali
sia pubblici sia privati comunque titolari di forma pensionistica complementare
sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui
acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e
diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
1-bis. Nell'esercizio della
vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione può, tra l'altro,
disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto
legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa
richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del
fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione da
parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai
fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di
vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione
medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale .
1-ter. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di
collaborazione tra la commissione, l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui
all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni (20).
1-quater. I componenti della
commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono
tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti
nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo (20).
ART. 18.
Norme finali.
1. Alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421 , non si applicano gli articoli 4,
comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal
1deg. luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già
configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente
dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture
gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di
cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art.
6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del
tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della
emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono
essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono
tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme
pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti
pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti,
società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della
funzione creditizia. Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata,
in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza
competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la
forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti
titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per
provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art.5. Agli stessi soggetti,
esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per
l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni
necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5,
sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al
comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma
1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a
formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di
lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli
effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni
di cui all'art. 3, secondo
comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle
forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita
comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I
soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni
speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
7. Per i
destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8.
In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive
di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i
requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura
pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì
l'art. 13, commi l, 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni
di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
8. Per i
destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui
all'art. 2, comma l, lettera a), non possono essere previste prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al
livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
8-bis. Alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri
finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli
articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto
anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi
soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16,
da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla
variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della
gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di
cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma
medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma
8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a
dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e
di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento
alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito,
determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di
cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui
all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di
cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma (24).
9. I dipendenti degli enti di cui
alla legge 20 marzo
1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in
vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo
integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto
dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14
della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi
primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , che non abbiano esercitato il diritto di opzione
entro i termini di cui all'art. 75
del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni
assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti
di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi
titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto
a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali
elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali
facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
ART. 19.
Entrata
in vigore.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.