Decreto Legislativo 23 aprile 2004,
n. 124
"Razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Vista la legge 14
febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Capo I
Organizzazione
Art. 1.
Vigilanza
in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali
1. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate
alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro
sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare
riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla
prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione
sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di
lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del
Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi
di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della
legge 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la
competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2.
Direzione
generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive
1. Presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano
vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti
previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce,
sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della
vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia
di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al
fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali,
nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui
confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attività di
direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca,
almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di
coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di
fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di
conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di
vigilanza.
Art. 3.
Commissione
centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza
1. Qualora si renda opportuno
coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul
territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i
profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo
periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di
cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi
strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di
coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente;
dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore
generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende
sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono
farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione
centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a
partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali
delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione
del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso
l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell'attività di vigilanza possono, su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il
comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia -
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di
coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di
definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui
all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in
materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi
di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo
2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione
di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede
con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.
Art. 4.
Coordinamento
regionale dell'attività di vigilanza
1. Le direzioni regionali del
lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti
previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le
direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del
lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS,
dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno
coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto
del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza
pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni
fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del
lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di
vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma
2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro e'
composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede;
dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal
comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie
locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono
farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione
di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali
degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni
regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro
illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato
designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
ed il comandante regionale dell'Arma del carabinieri.
5. La Commissione regionale di
coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i
presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito
denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni
elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di
attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti
eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi
del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 5.
Coordinamento
provinciale dell'attività di vigilanza
1. La direzione provinciale del
lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina
l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a
razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di
interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni
provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori
provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno
coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati
nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il
Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici
locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il
presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non
regolare di cui all'articolo 78,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale
di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento
dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di
carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
altresì invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il
Questore.
3. Il CLES redige, con periodicità
trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati
della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli
esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali
per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una
relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai
soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli
di bilancio.
Art. 6.
Personale
ispettivo
1. Le funzioni di vigilanza in
materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo
in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui
al comma 1, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni
conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di
Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in
materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di
vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali
sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica
del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale,
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la
qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.
Capo II
Competenze
delle direzioni del lavoro
Art. 7.
Vigilanza
1. Il personale ispettivo ha
compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di
tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque
sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico
o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta
applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che
vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare,
anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento
delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera
compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati,
escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e
dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini
e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso
vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 8.
Prevenzione
e promozione
1. Le direzioni regionali e
provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo,
eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e
provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e
promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale,
con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché
alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività
il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1
e 2.
2. Qualora nel corso della
attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di
non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare
riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua
l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce
indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta
normativa.
3. La direzione generale e le
direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti
previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di
informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi
soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e'
definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. La direzione provinciale del
lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare
l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro
ai sensi degli articoli 75 e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attività di cui ai commi 1,
2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti
previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione
generale.
Art. 9.
Diritto di
interpello
1. Le associazioni di categoria e
gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del
lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine
generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di
cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle
materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per
via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata
direzione generale.
Art. 10.
Razionalizzazione
e coordinamento della attività ispettiva
1. Al fine di razionalizzare gli
interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e'
istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito
delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che
raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché
informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su
tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del
personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata
della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno
accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del
presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento
della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli
strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di
interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate
provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante
strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una
migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito
regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni
regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri
presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria
competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della
direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme
poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e'
adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso
degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2,
esercita un'attività di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento
redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa
vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono
essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori,
amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
Art. 11.
Conciliazione
monocratica
1. Nelle ipotesi di richieste di
intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano
elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio
funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di
conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono
farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da
professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale
sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice
civile.
4. I versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore,
riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo
lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al
lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare
l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni
provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la
relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato
accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da
apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli
accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa
può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore
ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al
comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate,
l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro
ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La
convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del
procedimento conciliativo.
Art. 12.
Diffida
accertativa per crediti patrimoniali
1. Qualora nell'ambito
dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale
da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il
personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a
corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla
notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere
tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso
di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di
diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine
di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato
da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista,
con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore
di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento
di diffida di cui al comma 3 e' ammesso ricorso davanti al Comitato regionale
per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un
rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori
designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla
richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione
ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni
dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di
quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende
l'esecutività della diffida.
Capo III
Poteri del
personale ispettivo delle direzioni del lavoro
Art. 13.
Diffida
1. In caso di constatata
inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora
il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo
termine.
2. In caso di ottemperanza alla
diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle
sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura
pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento
dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento
sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida
interrompe i termini di cui all'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del
termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi
previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche
agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.
Art. 14.
Disposizioni
del personale ispettivo
1. Le disposizioni impartite dal
personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito
dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni
di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui
al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della
direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
Art. 15.
Prescrizione
obbligatoria
1. Con riferimento alle leggi in
materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e' affidata alla
vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale
ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore
una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli
effetti degli articoli 23 e 24
e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova
applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente
articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e' a condotta
esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente
provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente
all'emanazione della prescrizione.
Capo IV
Ricorsi
amministrativi
Art. 16.
Ricorso
alla direzione regionale del lavoro
1. Nei confronti della
ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione
provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui
all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso ricorso in via alternativa
davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la
qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi
dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla
direzione regionale del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di
quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non
sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione
regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all'articolo 22
della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del
provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione
impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
Art. 17.
Ricorso al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro
1. Presso la direzione regionale
del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro,
composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede,
dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità
di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli
atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del
lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e
assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei
rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine
di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso
non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione
regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini
di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i
ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.
Capo V
Disposizioni
finali
Art. 18.
Risorse
umane, finanziare e strumentali
1. L'idoneità allo svolgimento dei
nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita
attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi
telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla
conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza
sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro,
sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi
informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La
direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei
diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio
di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva
del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei
limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione
vigente.
Art. 19.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni
in esso contenute.
Art. 20.
Invarianza
degli oneri e disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.