Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 77
(Rettifica
G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio
1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale
di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
Ù
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunita'
montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle
autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche'
dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione
del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante
disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il
conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita'
connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti,
quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al
credito, di polizia amministrativa, nonche' l'adozione di provvedimenti
contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali
esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni