Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 109
"Definizioni
di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 1998
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5,
76,
87,
117, 118
e 128 della
Costituzione;
Visto l'articolo 59,
commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1998;
Acquisito il parere
delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;
Acquisito il parere
della commissione Finanze del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della
previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanità;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Prestazioni
sociali agevolate
1. Fermo restando il
diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla
Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua,
in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati
nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale
sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle
prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della
integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni,
dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonchè della pensione e assegno di invalidità civile e delle
indennità di accompagnamento e assimilate.
2. Gli enti erogatori,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni
economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità
di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Per
particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti
erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998,
l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle
condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino
al termine della loro efficacia, ove previsto.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro
dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 2.
Criteri
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
1. La valutazione della
situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo
familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e
da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. L'indicatore della
situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella
parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con
l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del
venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda
della tabella 1.
3. L'indicatore della
situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di
cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella
tabella 2.
Art. 3.
Integrazione
dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori
1. Gli enti erogatori,
ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna
prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59,
comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di
valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali
mobiliari ed immobiliari.
2. Per particolari
prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma
52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare
diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il
parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.
3. Restano ferme le
disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle
regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da
parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
Art. 4.
Dichiarazione
sostitutiva del richiedente
1. Il richiedente la
prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente
dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della
prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli
istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di
cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza
fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.
4. I comuni, i centri
di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il
contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il
calcolo della situazione economica.
5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme
dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni,
nonchè ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare
una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la
situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate.
6. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i
modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva
e dell'attestazione provvisoria.
7. Gli enti erogatori
controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la
veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con
i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal
fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente
erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati
dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine
della correzione di errori materiali o di modesta entità.
8. Nell'ambito della direttiva
annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione
dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia
di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni,
secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
Art. 5.
Rapporto
sullo stato d'attuazione della normativa
1. La commissione
tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato
d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di
valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A
tale fine le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle
attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti
comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le
modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle
prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.
Art. 6.
Disposizioni
integrative e correttive
1. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il trattamento dei
dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno dettate ai sensi del
comma 1, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei
controlli.
Tabella
1
CRITERI UNIFICATI DI
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Parte I.
La situazione
economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si
ottiene sommando:
a) il reddito
complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o,
in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti
previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà
essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle
attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri
di seguito elencati.
Dalla predetta somma
si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in
locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo
familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale
nel comune di residenza.
Parte II
- Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio
immobiliare:
fabbricati e terreni
edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il
valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dalla somma dei valori
così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre
dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.
b) Patrimonio
mobiliare:
l'individuazione del
patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo
l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti
dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio
mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le
partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali
individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Dalla somma dei valori
del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino
a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo
familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000
qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.
Tabella
2
LA SCALA DI
EQUIVALENZA
Numero dei
componenti
|
Parametro
|
1
|
1,00
|
2
|
1,57
|
3
|
2,04
|
4
|
2,46
|
5
|
2,85
|
Maggiorazione di 0,35
per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2
in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa.