Decreto
Legislativo 7 aprile 2000, n. 103
"Disciplina del personale assunto localmente dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani
di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n.
266"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Visto l'articolo 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 462;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 25
agosto 1982, n. 604;
Vista la legge 22
dicembre 1990, n. 401;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Acquisiti i pareri delle competenti commissione del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, è sostituito dal seguente:
"Titolo VI
Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.
Art. 152 (Contingente e durata del contratto). -
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli
istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le
proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unità per le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli
istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni
previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale,
sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la
conferma o la risoluzione del contratto.
Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). -
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani
di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei,
per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non
superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle
situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero
possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui
all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi.
Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze
di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono
essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi
almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.
Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati
dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di
diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le
eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente
decreto è il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici
consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze
sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a
carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme
locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente
titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a
garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
Art. 155 (Requisiti e modalità per l'assunzione).
- Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente
residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui
prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di
costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali
debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si
prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere
l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento
delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine
si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale,
o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati
e dei titoli conseguiti, nonchè delle precedenti esperienze lavorative con
mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel
caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito
della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza
della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso
nel Paese, nonchè la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con
apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni
sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano
l'imparzialità e la trasparenza.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare
il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati
con decreto ministeriale.
Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto
sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi:
di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel
disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina;
dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio
al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti
del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e
tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata
alla dignità dell'ufficio; di non esercitare altre attività lavorative.
Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua
base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato
del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni
corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli
dell'Unione europea, nonchè da organizzazioni internazionali. Si terrà
altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente
dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a
garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in
relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente
comma e all'andamento del costo della vita.
La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme
per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale,
nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino
un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta
locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di
particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo
in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un
tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.
Art. 157-bis (Assegno per il nucleo familiare).
- L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa
locale se più favorevole al lavoratore.
Art. 157-ter (Orario di lavoro, orario di
servizio e festività). - La durata normale dell'orario di lavoro è
fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154.
Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie
mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto,
all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio.
L'orario di lavoro non può essere comunque superiore a
quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso
numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività
osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la
concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il
dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'articolo
157-quater viene ridotto in misura corrispondente.
Per
particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio può richiedere anche
agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre
l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi
secondo le modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede.
Art. 157-quater (Ferie). - Il periodo di
ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai
sei giorni di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 937. Sono concessi
periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto
ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di
impiego.
Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze
di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato all'anno
successivo, Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.
Art. 157-quinquies (Permessi). - Agli
impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in
occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con
decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella
prevista per il restante personale.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di
appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto
all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni
nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per
contrarre matrimonio.
Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). -
L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata
dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più
favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia,
all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e,
nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale
periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione.
Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione
del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o
di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non
retribuita per non più di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai
sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non
può superare i dodici mesi in un quinquennio.
Art. 158 (Previdenza e assistenza). - La tutela
previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale,
ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la
normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o
statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto
possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o
stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono
optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene
assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale.
Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria
obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli
impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di
malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei
limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario
nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purchè
convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di età, purchè
conviventi e a carico.
Art. 158-bis (Infortuni sul lavoro e malattie
professionali). - Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli
impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le
convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non
preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli
impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o
stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle
analoghe categorie di impiegati in Italia.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono
in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le
malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata
inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.
Art. 159 (Viaggi di servizio). - In aggiunta alle
spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi
di servizio, un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione
base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base
dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui
la missione è effettuata. Qualora nel Paese non vi siano impiegati a
contratto con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero in
riferimento ai criteri di cui all'articolo 157, primo comma.
Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Nel
caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione
si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle
disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a
contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 166, primo comma, lettera f).
L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a
tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente
regime contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e
documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno
cinque anni presso un ufficio all'estero, può essere autorizzato, tenuto
conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un
altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede
precedente. Anche nei casi di cui al presente comma l'impiegato conserva la
precedente anzianità di servizio.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella
riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non può in ogni
caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi
dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d)ed
e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la
riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio,
anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i
singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a
contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella
misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli
impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del
presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo
giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
È fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti
dalla normativa locale.
Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati
a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso
di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad
esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la
sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma
precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni,
o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
d) svolgimento di attività lavorative in violazione del
divieto di cui all'articolo 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla
risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito.
All'impiegato a contratto e concesso un termine di 10
giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il
contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato
con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo
con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il
contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato
all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacità professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma
dell'articolo 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma
dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un
periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi
fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di
servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai
sensi dell'articolo 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma
precedente, l'ufficio all'estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In
luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del
Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri
dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino,
in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione
ministeriale.
Art. 167 (Riserva di posti per gli impiegati a
contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici). -
In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli
affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato agli
impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in
possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma
precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un
quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto
mesi presso l'Amministrazione centrale.".
Art. 2.
1.
I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad
applicarsi finchè gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa
autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le
disposizioni di cui al decreto stesso.
2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità
italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio
con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano
ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il
personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del
22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione
collettiva applicabile agli impiegati a contratto.
3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego
del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità,
vecchiaia e superstiti, nonchè all'assistenza malattia. I contributi dovuti
dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione
sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente
assicuratore interessato.
4. È fatta comunque salva per il personale di cui al comma
2, la possibilità di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente
alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, come modificato dal presente decreto. In
tale caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono più
applicabili le norme di cui all'accordo successivo e alla successiva
contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga
opzione può essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all'articolo
160 del predetto decreto.
5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con
contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo
contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi
dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla
disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente
alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, come modificato dal presente decreto.
6. Il personale a contratto in possesso di doppia
cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla
legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la
possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la
sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla
legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3,
ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e
pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, come modificato dal presente decreto.
7. È fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto,
nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del
comma 4, sono altresì fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli in
materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.
Art. 3.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 162, 163 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
b) l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 618;
c) l'articolo 1 e l'articolo 3, comma secondo, della legge
13 agosto 1980, n. 462;
d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n.
470;
e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
f) l'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alle parole: "fatti salvi i rapporti
contrattuali in atto", e comma 133.
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