Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100
"Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva
97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio
1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2
e l'allegato A, nonche' l'articolo 1,
comma 4, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e
correttive;
Visto l'articolo 12 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per
la funzione pubblica;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni
al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
1. Al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
1:
1) al comma 2,
dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis)
per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si
svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e
d);";
2) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. I
contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi
sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con
l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo
nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalita' della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti
collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";
b) all'articolo
3:
1) al comma 2, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
d'anno;";
2) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. I
contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta
in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in
proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui
al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata
convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria
sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa
delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare
nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo
comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.";
3) il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
"6. Le ore
di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita
ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui
misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.
In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione
del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresi' stabilire
criteri e modalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta
del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in
parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.";
4) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
"8.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del
lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a
dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi
contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone
forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del lavoratore il
diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella
misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.";
5) il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
"10. Durante
il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore
potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di
carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di attendere ad altra
attivita' lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potra' essere effettuata
quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e
dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favore del
datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al
comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la
corresponsione di una indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i
criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel
caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresi', individuare
ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il
patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta' di rinunciare al
preavviso.";
6) al comma 15 le
parole: "comunque per un periodo non superiore ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2001";
c) all'articolo
5:
1) al comma 2 le
parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" sono sostituite dalle
seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";
d) all'articolo
6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In tutte
le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si
renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a
tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi'
come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento
opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a
tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.";
e) all'articolo
8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi di cui all'articolo 3,
comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi
di cui all'articolo 1, comma 3,".
2. Il presente
decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del
bilancio dello Stato.