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26-02-2001 n° 100 - Decreti Legislativi

Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"
Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n

Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, nonche' l'articolo 1, comma 4, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);";

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;";

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.";

3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri e modalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.";

4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.";

5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potra' essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta' di rinunciare al preavviso.";

6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non superiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2001";

c) all'articolo 5:

1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";

d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.";

e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,".

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

 

Scadenze di: ottobre 2024
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