Senato della
Repubblica
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 585
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
(BRUNETTA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008
Conversione in legge
del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
DISEGNO DI LEGGE
Art.
1.
1.
È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008
Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo
assetto strutturale del Governo, come ridefinito ai sensi dell’articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per
risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi
nel tempo;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2008;
sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
emana
il
seguente decreto-legge:
Articolo
1.
1.
Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo
2 è sostituito dal seguente:
«1.
I Ministeri sono i seguenti:
1)
Ministero degli affari esteri;
2)
Ministero dell’interno;
3)
Ministero della giustizia;
4)
Ministero della difesa;
5)
Ministero dell’economia e delle finanze;
6)
Ministero dello sviluppo economico;
7)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8)
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10)
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11)
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
12)
Ministero per i beni e le attività culturali.».
2.
Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3.
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già
attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto
disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei
lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per
l’integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in
materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente
del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo
e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma
comunitario gioventù di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre
2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte
alle attività del Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del Ministero
dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero
della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero
delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa
delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti,
sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
9. La denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella:
«Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono,
ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle
politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e
forestali».
10. La denominazione:
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto
e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».
11. La denominazione:
«Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica
istruzione».
12. La denominazione:
«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale».
13. La denominazione:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la
famiglia».
14. Sono, in ogni caso,
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a)
le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili,
nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento
delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1, commi 72, 73
e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti
agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività
lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e
imprenditoriali, le funzioni in tema di contrasto e trattamento della
devianza e del disagio giovanile. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla
presente lettera la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale anche
delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi
l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo
Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al
Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le
medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;
b)
le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la
famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle
politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della
maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi
di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla
genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
Consiglio dei ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo
per l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 103, nonché la gestione delle risorse finanziarie relative alle
politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti
di cui all’articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
c)
le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l’espressione del concerto in
sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565;
d)
l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198;
e)
le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività
produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 52,
53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo
decreto.
15.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la semplificazione
normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di
semplificazione normativa, comprese quelle di cui all’articolo 1, comma 22-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e
l’iniziativa di cui al comma 14 dell’articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono
soppresse.
16.
In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente
alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento
delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti
organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo
da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e
mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia
ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti
delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i
Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L’onere relativo ai
contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei
Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano
subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve
essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa
complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto.
18. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse
umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle
competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione
dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si
rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai
Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e,
comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more
dell’approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici
funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di
Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi
vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma
l’unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti,
sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L’articolo 3, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato.
22. Ferma restando
l’applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili,
nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell’articolo 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, a tale
articolo sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei
Ministri»;
b)
al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e
specifiche».
Articolo
2.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 16 maggio 2008.
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