DIRETTIVA
92/51/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che
integra la direttiva 89/48/CEE
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che
istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,
l'articolo 57,
paragrafo 1 e l'articolo 66,
vista la proposta
della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere
del Comitato economico e sociale (3),
(1) considerando
che, a norma dell'articolo 8A del
trattato, il mercato interno comporta uno
spazio senza frontiere interne e che ai sensi dell'articolo 3,
lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla
libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi
della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, tale eliminazione
implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo
autonomo o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi
hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
(2) considerando
che, in relazione alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha
stabilito il livello minimo di qualificazione necessario, gli Stati membri
mantengono la facoltà di definire detto livello allo scopo di garantire la
qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non
possono, senza venire meno agli obblighi loro incombenti ai sensi degli articoli 5,
48,
52
e 59 del trattato,
imporre a un cittadino di uno Stato membro l'acquisizione di qualifiche che
essi generalmente determinano con un mero riferimento a quelle acquisite nel
quadro dei sistemi nazionali di formazione qualora l'interessato abbia già
acquisito, in tutto o in parte, tali qualifiche in un altro Stato membro; che
ogni Stato membro ospitante, nel quale una determinata professione sia
regolamentata, è tenuto pertanto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite
in un altro Stato membro e a verificare se corrispondono a quelle da esso
prescritte;
(3) considerando
che la direttiva
89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni (4), contribuisce a facilitare il rispetto di tali obblighi, ma riguarda
solamente le formazioni di grado superiore;
(4) considerando
che, per agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali, condizionate
nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione di un determinato
grado, occorre istituire un secondo sistema generale, volto a integrare il primo;
(5) considerando
che il sistema generale complementare deve basarsi sugli stessi principi e
contenere, mutatis mutandis, le stesse norme del sistema generale iniziale;
(6) considerando
che la presente direttiva non si applica alle professioni regolamentate
contemplate da direttive specifiche che istituiscono principalmente il
riconoscimento reciproco di cicli di formazione portati a termine prima di
entrare nella vita professionale;
(7) considerando,
inoltre, che essa non si applica neppure alle attività contemplate da direttive
specifiche miranti principalmente ad instaurare un riconoscimento delle
capacità tecniche fondate su un'esperienza acquisita in un altro Stato membro;
che talune di queste direttive si applicano soltanto alle attività esercitate a
titolo autonomo; che, per evitare che l'esercizio di queste attività a titolo
subordinato rientri nel campo di applicazione della presente direttiva,
sottoponendo così l'esercizio di una stessa attività a regimi giuridici di
riconoscimento diversi secondo che essa sia esercitata a titolo subordinato o
autonomo, occorre che tali direttive possano essere applicate alle persone che
esercitano quali lavoratori subordinati le attività in causa;
8) considerando
inoltre che il sistema generale complementare non pregiudica l'applicazione
dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo 55 del trattato;
(9) considerando
che questo sistema complementare deve riguardare i gradi di formazione che non
sono stati previsti dal sistema generale iniziale, ossia quello corrispondente
alle altre formazioni nell'istruzione postsecondaria e alle formazioni
assimilate, nonché quello corrispondente all'istruzione secondaria lunga o
breve, eventualmente completata da una formazione o una pratica professionale;
(10) considerando che, qualora in
uno Stato membro ospitante l'esercizio della professione regolamentata in
questione sia condizionato o ad una formazione brevissima o al possesso di
determinate qualità personali o soltanto di formazione generale, i normali
meccanismi di riconoscimento della presente direttiva rischiano di essere
eccessivamente pesanti; che in questi casi occorre prevedere meccanismi
semplificati;
(11) considerando
che è necessario tener conto anche della specificità del sistema di formazione
professionale del Regno Unito, volto a definire, tramite il «National Framework
of Vocational Qualifications», le norme relative ai livelli di prestazione per
l'insieme delle attività professionali;
(12) considerando
che in taluni Stati membri le professioni regolamentate sono relativamente
poche; che tuttavia le professioni non regolamentate possono essere oggetto di
una formazione specificamente orientata verso l'esercizio della professione, la
cui struttura e il cui livello sono determinati o controllati dalle autorità competenti
dello Stato membro in questione; che ciò dà garanzie equivalenti a quelle
fornite nel quadro di una professione regolamentata;
(13) considerando
che è opportuno affidare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante
il compito di determinare, in conformità delle pertinenti disposizioni del
diritto comunitario, le modalità d'esecuzione necessarie per l'attuazione del
tirocinio e della prova attitudinale;
(14) considerando
che il sistema generale complementare, che si riferisce a due gradi di formazione
mentre il primo sistema generale ne prevede tre, deve quindi stabilire se e
come una persona in possesso di una formazione di un certo grado possa
esercitare, in un altro Stato membro, una professione le cui qualifiche siano
regolamentate ad un livello diverso;
(15) considerando
che per l'esercizio di alcune professioni taluni Stati membri richiedono il
possesso di un diploma ai sensi della direttiva
89/48/CEE, mentre altri Stati membri, per le
stesse professioni, richiedono il completamento di formazioni professionali
diversamente strutturate; che talune formazioni, pur non avendo un carattere
postsecondario di una durata minima ai sensi della presente direttiva,
conferiscono nondimeno un livello professionale equiparabile e preparano a
responsabilità e a funzioni analoghe; che occorre perciò assimilare dette
formazioni a quelle sancite da un diploma; che in considerazione della notevole
diversità, tale assimilazione può essere attuata solo mediante l'enumerazione
in un elenco delle formazioni in questione; che tale assimilazione potrebbe
determinare, se del caso, il riconoscimento tra le suddette formazioni e quelle
disciplinate dalla direttiva
89/48/CEE; che occorre inoltre assimilare al
livello del diploma, mediante un secondo elenco, talune formazioni
regolamentate;
(16) considerando che, data la
costante evoluzione delle strutture per la formazione professionale, è
opportuno prevedere una procedura di modifica di tali elenchi;
(17) considerando
che il sistema generale complementare si riferisce a professioni il cui
esercizio presuppone una formazione professionale di grado secondario, nonché a
qualifiche relative a capacità di tipo prevalentemente manuale e deve quindi
prevedere la possibilità di riconoscere queste qualifiche anche nei casi in cui
siano state acquisite attraverso la sola esperienza professionale in uno Stato
membro in cui le professioni in questione non siano regolamentate;
(18) considerando
che il presente sistema generale, come il primo sistema generale, mira a
sopprimere gli ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate e al loro
esercizio; che i lavori effettuati in applicazione della decisione
85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985,
concernente la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale fra
Stati membri delle Comunità europee (5), pur non mirando alla soppressione
degli ostacoli giuridici alla libertà di circolazione e ricercando un altro
obiettivo, quello del miglioramento della trasparenza del mercato del lavoro,
debbono, se del caso, poter essere utilizzati nell'applicazione della presente direttiva,
in particolare quando possono fornire informazioni utili sulla materia, il
contenuto, la durata di una formazione professionale;
(19) considerando
che gli ordini professionali e gli istituti di istruzione o di formazione
professionale devono essere, se del caso, adeguatamente consultati o associati
all'iter di decisione;
(20) considerando
che questo sistema, al pari del sistema iniziale, non solo promuove il diritto
dei cittadini europei a utilizzare le proprie conoscenze professionali in tutti
gli Stati membri ma completa e nel contempo consolida il diritto degli stessi
di acquisire tali conoscenze nei luoghi in cui lo ritengano opportuno;
(21) considerando
che, dopo un certo periodo di applicazione, i due sistemi dovranno essere
valutati sotto il profilo dell'efficacia del loro funzionamento onde
determinare, in particolare, in che misura entrambi possano essere migliorati,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai sensi della
presente direttiva si intende:
a) per «diploma»,
qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli:
- che sia stato
rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in
conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
quest'ultimo,
- da cui risulti che il titolare
ha seguito con successo:
I) un ciclo di
studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell'articolo 1,
lettera a) della direttiva 89/48/CEE, della
durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il
quale in generale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver
portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento
universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente
richiesta oltre a questo ciclo di studi postsecondari,
II) oppure uno
dei cicli di formazione che figurano all'allegato C
e - dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali
richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o
esercitarla, quando la formazione sancita da tale titolo è stata acquisita in
misura preponderante nella Comunità, o fuori della Comunità in istituti di
istruzione che impartiscono una formazione conforme alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o quando il
titolare del diploma ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata
dallo Stato membro che ha riconosciuto un titolo di formazione rilasciato in un
paese terzo.
È assimilato a un
diploma ai sensi del primo comma qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi
insieme di tali titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in
uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e
riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di
livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e
d'esercizio di una professione regolamentata;
b) per
«certificato», qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali
titoli:
- che sia stato
rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in
conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
quest'ultimo,
- da cui risulti
che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari, ha compiuto:
un ciclo di studi
o di formazione professionale diverso da quelli di cui alla lettera a),
impartito in un istituto d'istruzione o nell'impresa, o in alternanza in un
istituto di istruzione e nell'impresa, e completato, se del caso, dal tirocinio
o dalla pratica professionale richiesti oltre a tale ciclo di formazione,
oppure il tirocinio o il periodo di pratica professionale richiesti oltre a
tale ciclo di studi secondari, oppure
- da cui risulti
che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari a carattere
tecnico o professionale, ha compiuto, se del caso, un ciclo di studi o di
formazione professionale quale contemplato nel secondo trattino, oppure il
tirocinio o il periodo di pratica professionale richiesti oltre a tale ciclo di
studi secondari a carattere tecnico o professionale, e
- dal quale
risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per
accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita da tale titolo è stata acquisita in misura
preponderante nella Comunità, o fuori dalla Comunità in istituti di istruzione
che impartiscano una formazione conforme alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro o quando il titolare ha
un'esperienza professionale di due anni, certificata dallo Stato membro che ha
riconosciuto un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo.
È assimilato a un
certificato ai sensi del primo comma qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi
insieme di tali titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in
uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e
riconosciuta da un'autorità competente in uno Stato membro come formazione di
livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e
d'esercizio di una professione regolamentata;
c) per «attestato
di competenza», qualsiasi titolo:
- che sancisca
una formazione che non faccia parte di un insieme che costituisca un diploma ai
sensi della direttiva
89/48/CEE o un diploma o un certificato ai
sensi della presente direttiva, oppure - rilasciato in seguito ad una
valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del
richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da
un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la
prova di una formazione preliminare;
d) per «Stato
membro ospitante», lo Stato membro nel quale un cittadino di uno Stato membro
chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza avervi ottenuto il
o i titoli di formazione o l'attestato di competenza addotti o avervi
esercitato per la prima volta la professione in questione;
e) per
«professione regolamentata», l'attività o l'insieme delle attività
professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato
membro;
f) per «attività
professionale regolamentata», un'attività professionale, per la quale l'accesso
o l'esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano
subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o
attestato di competenza. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di
un'attività professionale regolamentata:
- l'esercizio di
un'attività a titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi
possieda un dato titolo di formazione o un attestato di competenza previsto da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- l'esercizio di
un'attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il
relativo rimborso siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale
al possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza.
Quando non si
applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata
l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od
organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di
mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia
oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico
da parte di uno Stato membro e:
- rilasci ai suoi
membri un titolo di formazione,
- esiga da parte
loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e -
conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale, di
un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di
formazione.
Ogniqualvolta uno
Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad
un'associazione o organizzazione che soddisfi le condizioni dello stesso comma,
esso ne informa la Commissione;
g) per
«formazione regolamentata», qualsiasi formazione:
- specificamente
orientata all'esercizio di una professione determinata e
- consistente in
un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale,
un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e livello siano
stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
detto Stato membro o siano soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità
designata a tal fine;
h) per
«esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione
in questione in uno Stato membro;
i) per «tirocinio
di adattamento», l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello
Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista
qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il
tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di
adattamento e della sua valutazione sono determinate dalle autorità competenti
dello Stato membro ospitante.
Lo status del
tirocinante nello Stato membro ospitante, segnatamente in materia di diritto di
soggiorno nonché di obblighi, diritti e vantaggi sociali, indennità e
retribuzione, è determinato dalle autorità competenti di tale Stato membro in
conformità con il diritto comunitario applicabile;
j) per «prova
attitudinale», un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali
del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro
ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in
tale Stato una professione regolamentata.
Per permettere
tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che,
in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella
avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del
richiedente. Dette materie possono riguardare sia conoscenze teoriche che
capacità pratiche, necessarie per l'esercizio della professione.
Nella prova
attitudinale si prenderà in considerazione il fatto che il richiedente è un
professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa
verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco di cui al
secondo comma e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter
esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Le modalità della prova
attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro.
Le autorità
competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato
membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova
attitudinale in tale Stato, conformemente al diritto comunitario applicabile.
TITOLO II
Campo
d'applicazione
Articolo 2
La presente direttiva si applica
a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come
lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato
membro ospitante.
La presente
direttiva non si applica né alle professioni contemplate da una direttiva
specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei
diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive enumerate nell'allegato A.
Le direttive
riportate nell'allegato B
sono applicabili all'esercizio, a titolo subordinato, delle attività previste
da tali direttive.
TITOLO III
Sistema di riconoscimento nei
casi in cui lo Stato membro ospitante richiede il possesso di un diploma ai
sensi della presente direttiva o della direttiva 89/48/CEE
Articolo 3
Fatto salva
l'applicazione delle disposizioni della direttiva
89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante
l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al
possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva
89/48/CEE, l'autorità competente non può
rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
l'accesso a tale professione o l'esercizio della stessa, alle stesse condizioni
che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il
richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o
nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per
l'accesso a questa stessa professione o l'esercizio della stessa sul suo territorio,
e che è stato ottenuto in uno Stato membro; oppure
b) se il
richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni o per un
periodo equivalente a tempo parziale, durante i precedenti dieci anni in un
altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata né ai sensi
dell'articolo 1, lettera e) e dell'articolo 1, letter f), primo comma della
presente direttiva, né ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e dell'articolo 1,
lettera d), primo comma della direttiva 89/48/CEE,
ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
- rilasciati da
un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato
membro,
- da cui risulti che il titolare
ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di
cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE,
della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale,
per il quale in generale una delle condizioni di accesso è quella di aver
portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere
all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale formazione
professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari, oppure
- che sanciscono
una formazione regolamentata quale contemplata nell'allegato D, e
- che l'hanno
preparato all'esercizio di tale professione.
Non si possono
tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo
comma della presente lettera se il o i titoli di formazione in possesso del
richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.
È assimilato al
titolo di formazione di cui al primo comma della presente lettera qualsiasi
titolo di formazione o qualsiasi insieme di siffatti titoli che sia stato
rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una
formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da
detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato
agli altri Stati membri e alla Commissione.
In deroga al
primo comma del presente articolo, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad
applicare il presente articolo quando l'accesso a una professione regolamentata
o il suo esercizio sono subordinati nel paese del richiedente al possesso di un
diploma, quale definito nella direttiva
89/48/CEE, per il cui rilascio una delle
condizioni sia il completamento di un ciclo di studi postsecondari di durata
superiore a quattro anni.
Articolo 4
1. L'articolo 3
non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che
possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta
a norma dell'articolo 3, primo comma, lettere a) o b), è inferiore di almeno un
anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata
dell'esperienza professionale richiesta:
- non può oltrepassare il doppio
del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il
ciclo degli studi postsecondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto
la guida di un istruttore e sancito da un esame;
- non può
oltrepassare il periodo di formazione mancante allorché questo riguarda un
periodo di attività professionale pratica svolta sotto la guida di un
professionista qualificato.
Quando si tratti
dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), secondo comma, la durata di
formazione riconosciuta equivalente viene determinata in base alla formazione
definita all'articolo 1, lettera a) primo comma.
Nell'applicazione
della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui
all'articolo 3, primo comma, lettera b).
L'esperienza
professionale richiesta non può comunque superare quattro anni.
L'esperienza
professionale non potrà tuttavia essere richiesta ad un richiedente in possesso
di un diploma che sancisca un ciclo di studi postsecondari quale previsto
dall'articolo 1, lettera a), secondo trattino, o di un diploma quale definito
dall'articolo 1,
lettera a) della direttiva 89/48/CEE, che
desideri esercitare la sua professione in uno Stato membro ospitante dove è
richiesto il possesso di un diploma che sancisca uno dei cicli di formazione di
cui agli allegati C e D;
b) compia un
tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a
una prova attitudinale:
- quando la formazione ricevuta
conformemente all'articolo 3, primo comma, lettere a) o b), verte su materie
teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma
quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE e
prescritto nello Stato membro ospitante oppure
- quando, nel
caso di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), la professione
regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività
professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata
nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza
è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante
e vertente su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle
contemplate dal diploma, quale definito nella presente direttiva o nella
direttiva 89/48/CEE, dichiarato dal richiedente, oppure - quando, nel caso di
cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), la professione regolamentata nello
Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate
che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato
membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una
formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su
materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate
dal/i titolo/i di formazione dichiarato/i dal richiedente.
Lo Stato membro
ospitante, se ricorre alla possibilità prevista al primo comma della presente
lettera, deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento
e la prova attitudinale. Qualora lo Stato membro ospitante che richiede un
diploma, quale definito dalla direttiva 89/48/CEE o dalla presente direttiva,
intenda introdurre deroghe al diritto di scelta del richiedente, si applica la
procedura di cui all'articolo 14.
In deroga al
comma precedente, lo Stato membro ospitante può riservarsi la scelta tra il
tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, qualora - si tratti di una
professione il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto
nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel
fornire consulenze e/o assistenza concernente il diritto nazionale, o
- lo Stato membro
ospitante subordini l'accesso alla professione o il suo esercizio al possesso
di un diploma, quale definito nella direttiva 89/48/CEE, per il cui rilascio
una delle condizioni sia il completamento di un ciclo di studi postsecondari di
durata superiore a tre anni o di una durata equivalente a tempo parziale e il
richiedente possieda un diploma quale definito nella presente direttiva oppure
uno o più titoli di formazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera
b) della presente direttiva e non compresi nell'articolo 3 lettera
b) della direttiva 89/48/CEE.
2. Tuttavia, lo
Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le disposizioni del
paragrafo 1, lettere a) e b).
TITOLO IV
Sistema di riconoscimento nei
casi in cui lo Stato membro ospitante richiede il possesso di un diploma e il
richiedente possiede un certificato o un titolo di formazione corrispondente
Articolo 5
Quando nello
Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata
è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può
rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche
l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che
vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il
richiedente possiede il certificato che è prescritto in un altro Stato membro
per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e
che è stato ottenuto in uno Stato membro,
oppure
b) se il
richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i
precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è
regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera e) e dell'articolo 1, lettera
f), primo comma ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
- rilasciati da
un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di questo Stato
membro, e
- da cui risulti
che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari, ha completato
un ciclo di studi o di formazione professionale diverso da quelli di cui alla
lettera a), impartito in un istituto d'istruzione o nell'impresa, o
alternativamente, in un istituto d'istruzione e nell'impresa e completato, se
del caso, dal tirocinio o dal periodo di pratica professionale integrato a tale
ciclo di formazione, oppure il tirocinio o il periodo di pratica professionale
integrato a tale ciclo di studi secondari, oppure
- da cui risulti
che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari a carattere
tecnico o professionale ha completato, se del caso:
un ciclo di studi
o di formazione professionale quale contemplato al secondo trattino, oppure il
tirocinio o il periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di studi
secondari a carattere tecnico o professionale e
- che l'hanno
preparato all'eserciczio di tale professione.
Non si possono
tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui sopra se il o
i titoli di formazione detenuti dal richiedente e di cui alla presente lettera
sanciscono una formazione regolamentata.
Tuttavia, lo Stato membro
ospitante potrà esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento
di tre anni al massimo o si sottoponga ad una prova attitudinale. Lo Stato
membro ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di
adattamento e la prova attitudinale.
Qualora lo Stato
membro ospitante intenda istituire deroghe alla facoltà di scelta del
richiedente, si applica la procedura prevista all'articolo 14.
TITOLO V
Sistema
di riconoscimento nei casi in cui lo Stato membro ospitante richiede il
possesso di un certificato
Articolo 6
Quando, nello Stato membro
ospitante, l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è
subordinato al possesso di un certificato, l'autorità competente non può
rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che
vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il
richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o
nella direttiva 89/48/CEE o il certificato che è prescritto in un altro Stato
membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo
territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro; oppure b) se il
richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni o per un
periodo equivalente a tempo parziale, durante i precedenti dieci anni in un
altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1,
lettera e) e dell'articolo 1, lettera f), primo comma ed è in possesso di uno o
più titoli di formazione:
- rilasciati da
un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di questo Stato
membro,
- da cui risulti
che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari,
diverso da quello di cui al secondo trattino dell'articolo 1,
lettera a) della direttiva 89/48/CEE, della
durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il
quale in generale una delle condizioni di accesso è quella di aver portato a
termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento
universitario o superiore, nonché l'eventuale formazione professionale
integrata in questo ciclo di studi postsecondari o
- da cui risulti
che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari ha completato:
un ciclo di studi
o di formazione professionale diverso da quelli di cui alla lettera a),
impartito in un istituto d'istruzione o nell'impresa, o alternativamente in un
istituto d'istruzione e nell'impresa e completato, se del caso, dal tirocinio o
dal periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di formazione,
oppure il tirocinio o il periodo di pratica professionale integrato a tale
ciclo di studi secondari, oppure
- da cui risulti
che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari a carattere
tecnico o professionale ha completato, se del caso:
un ciclo di studi
o di formazione professionale quale contemplato al terzo trattino, oppure il
tirocinio o il periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di studi
a carattere tecnico o professionale e
- che l'hanno
preparato all'esercizio di tale professione.
Non si possono
tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui sopra se il o
i titoli di formazione detenuti dal richiedente e di cui alla presente lettera
sanciscono una formazione regolamentata.
c) Se il
richiedente, pur non essendo in possesso di un diploma, certificato o titolo di
formazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b) o della lettera b)
del presente articolo, nel corso dei dieci anni precedenti, ha esercitato a
tempo pieno tale professione per tre anni consecutivi in un altro Stato membro
in cui la professione non sia regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera
e), e dell'articolo 1, lettera f), primo comma, o l'ha esercitata a tempo
parziale per un lasso di tempo equivalente.
È assimilato al
titolo di formazione di cui al primo comma, lettera b), qualsiasi titolo di
formazione o insieme di titoli di formazione che sia stato rilasciato da un
'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione
acquisita nella Comunità e sia riconosciuta come equivalente da detto Stato
membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri
Stati membri e alla Commissione.
Articolo 7
L'articolo 6 non
osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) Compia un tirocinio di
adattamento per un periodo massimo di due anni o si sottoponga ad una prova
attitudinale qualora la formazione da lui ricevuta in conformità dell'articolo
5, primo comma, lettere a) o b), verta su materie teoriche e/o pratiche
sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal certificato prescritto nello
Stato membro ospitante, o qualora nei campi d'attività dello Stato membro
ospitante si riscontrino differenze derivanti da una formazione specifica
vertente su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle
contemplate dal titolo di formazione del richiedente.
Lo Stato membro
ospitante, se ricorre a tale possibilità, deve lasciare al richiedente la
scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. Qualora lo
Stato membro ospitante che richiede un certificato intenda introdurre deroghe
alla facoltà di scelta del richiedente, si applica la procedura di cui
all'articolo 14,
b) svolga un
tirocinio di adattamento per un periodo massimo di due anni o si sottoponga ad
una prova attitudinale qualora, nel caso di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera c), non possieda né diploma, né certificato, né titolo di formazione.
Lo Stato membro ospitante può riservarsi la facoltà di scelta tra un tirocinio
di adattamento ed una prova attitudinale.
TITOLO VI
Sistemi
particolari di riconoscimento di altre qualifiche
Articolo 8
Quando nello Stato
membro ospitante l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio
sono subordinati al possesso di un attestato di competenza, l'autorità
competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per
mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle
stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il
richiedente possiede l'attestato di competenza prescritto in un altro Stato
membro per l'accesso o l'esercizio della stessa professione sul proprio
territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro, oppure
b) se il
richiedente dimostra di essere in possesso di qualifiche ottenute in altri
Stati membri, e che offrono garanzie equivalenti, segnatamente in materia di
sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, a
quelle richieste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
dello Stato membro ospitante.
Qualora il
richiedente non dimostri di possedere un siffatto attestato di competenza o
siffatte qualifiche si applicano le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative dello Stato membro ospitante.
Articolo 9
Quando nello Stato membro
ospitante l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio è
subordinato al solo possesso di un titolo comprovante una formazione generale
di livello di istruzione elementare o secondaria, l'autorità competente non può
negare ai cittadini di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso
a tale professione o l'esercizio della medesima, alle stesse condizioni che
vengono applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede un titolo di
formazione di livello corrispondente, rilasciato in un altro Stato membro.
Siffatto titolo
di formazione deve essere stato rilasciato, in uno Stato membro, da un'autorità
competente designata in conformità delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato.
TITOLO VII
Altre
misure che agevolano l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento, della
libera prestazione di servizi e della libera circolazione dei lavoratori
subordinati
Articolo 10
1. L'autorità competente dello
Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata
alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o
all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio
di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di
infrazioni penali, accetta, quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati
membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio, la
presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato
membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono
soddisfatti.
Se le autorità
competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i
documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una
dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di
dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata
dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente
o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o dinanzi a un organo professionale
qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un
attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
2. Se l'autorità
competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato
membro, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio,
un documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa
accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento
prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.
Quando lo Stato
membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per
l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato
membro ospitante accetta dai cittadini dello Stato membro d'origine o di
provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato
membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.
3. L'autorità
competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati
di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima
della data della loro presentazione.
4. Quando
l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di
tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una
dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il
suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può
essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità
provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed
equivalente.
Articolo 11
1. L'autorità competente dello Stato
membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che
soddisfino le condizioni di accesso e di esercizio di una professione
regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo
professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa
professione.
2. L'autorità
competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati
membri, che soddisfino le condizioni di accesso e di esercizio di una attività
professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del
loro legittimo titolo di formazione ed eventualmente della relativa
abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di
tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito
dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
3. Qualora una
professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o
un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera f), i cittadini degli Stati
membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione
conferiti da detta organizzazione o associazione soltanto se è comprovata la
qualità di membro delle medesime.
Qualora
l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di talune
qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati
membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un
certificato ai sensi dell'articolo 1, lettera b) o di un titolo di formazione
ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), o dell'articolo 5, primo
comma, lettera b), o dell'articolo 9 solo in conformità delle disposizioni
della presente direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 12
1. Lo Stato membro ospitante
accetta, come mezzi di prova che le condizioni di cui agli articoli da 3 a 9
sono soddisfatte, i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati
membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di
esercitare la professione in questione.
2. La procedura
d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve
concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità
competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro
mesi successivi alla presentazione della documentazione completa
dell'interessato. Contro tale decisione o l'assenza di decisione può essere
proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
TITOLO VIII
Procedure
di coordinamento
Articolo 13
1. Entro il
termine previsto all'articolo 17 gli Stati membri designano le autorità
competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui
alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la
Commissione.
2. Ogni Stato membro
designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e
ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo ruolo è di
promuovere l'uniformità di applicazione della presente direttiva a tutte le
professioni interessate. Il coordinatore è membro del gruppo di coordinamento
istituito presso la Commissione dall'articolo 9,
paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE.
Il gruppo di
coordinamento istituito da detta disposizione della direttiva 89/48/CEE ha
anche il compito:
- di facilitare
l'attuazione della presente direttiva;
- di raccogliere
tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri,
in particolare quelle relative alla redazione di un elenco indicativo delle
professioni regolamentate e quelle relative ai divari fra le qualifiche
rilasciate negli Stati membri al fine di facilitare la valutazione di eventuali
differenze sostanziali da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
Il gruppo può
essere consultato dalla Commissione sulle modifiche che potrebbero essere
apportate al sistema vigente.
3. Gli Stati
membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul
riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché sulle altre condizioni di
accesso alle professioni regolamentate nel quadro della presente direttiva. Per
lo svolgimento di questo compito essi possono ricorrere alle reti di
informazione esistenti e all'occorrenza alle associazioni o organizzazioni
professionali appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per
assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle
informazioni necessarie.
TITOLO IX
Procedure
di deroga alla scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale
Articolo 14
1. Qualora uno Stato membro, in
applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,
seconda frase, o dell'articolo 5, terzo comma o dell'articolo 7, lettera a),
secondo comma, seconda frase non intenda lasciare al richiedente la scelta tra
il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, esso comunica
immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione,
informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria l'adozione di
siffatta disposizione.
La Commissione
informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può
anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 13,
paragrafo 2.
2. Fatta salva la
facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni
circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la
Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.
3. Su richiesta
di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza
indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione
del presente articolo.
TITOLO X
Procedure
di modifica degli allegati C e D
Articolo 15
1. Gli elenchi dei cicli di
formazione riportati negli allegati C e D potranno essere modificati su domanda
motivata presentata alla Commissione da qualsiasi Stato membro interessato. A
tale domanda devono essere accluse tutte le informazioni utili, in particolare
il testo delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. Lo Stato membro
richiedente ne informa anche gli altri Stati membri.
2. La Commissione
esamina il ciclo di formazione in questione e quelli richiesti negli altri
Stati membri. Essa verificherà in particolare se il diploma che sancisce il
ciclo di formazione in questione conferisce al titolare:
- un livello di
formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di
studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo
trattino, lettera i), e - un analogo livello di responsabilità e di funzioni.
3. La Commissione
è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e
presieduto dal rappresentante della Commissione.
4. Il
rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure
da adottare.
Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può
fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato
per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della
Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei
rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo
precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
5. La Commissione
adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non
sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica
immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di due mesi
l'applicazione delle misure da essa decise.
6. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro
il termine di cui al paragrafo 5.
7. La Commissione
informa lo Stato membro interessato della decisione e procede, se del caso,
alla pubblicazione dell'elenco così modificato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
TITOLO XI
Altre
disposizioni
Articolo 16
A decorrere dalla
data di cui all'articolo 17, gli Stati membri trasmettono alla Commissione,
ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.
Oltre alle
osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle
decisioni adottate, nonché una descrizione dei principali problemi derivanti
dall'applicazione della presente direttiva.
Articolo 17
Gli Stati membri adottano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 18 giugno 1994. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 18
Al massimo cinque anni dopo la
data prevista dall'articolo 17, la Commissione presenta al Parlamento europeo,
al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sullo stato
d'applicazione della presente direttiva.
Dopo aver
proceduto a tutte le necessarie consultazioni, la Commissione presenta le
proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportare alla presente
direttiva. Al tempo stesso la Commissione presenta, se del caso, proposte
intese a migliorare le regolamentazioni esistenti al fine di facilitare la
libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei
servizi.
Articolo 19
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.
Per il
ConsiglioIl PresidenteVitor MARTINS
(1) GU n. C 263
del 16. 10. 1989, pag. 1 e
GU n. C 217
dell'1. 9. 1990, pag. 4.(2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 149 e
GU n. C 150 del
15. 6. 1992.(3) GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 11.(4) GU n. L 19 del 24. 1.
1989,
pag. 16.(5) GU n.
L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56.
Elenco delle
direttive di cui all'articolo 2, secondo comma
1) 64/429/CEE (1)
Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività
non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed
artigianato) 64/427/CEE (2)Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa
alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate
di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato)
2) 68/365/CEE
(3)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività
non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle
bevande (classi 20 e 21 CITI) 68/366/CEE (4)Direttiva del Consiglio, del 15
ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle
attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di
fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)
3) 64/223/CEE
(5)Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività
attinenti al commercio all'ingrosso 64/224/CEE (6)Direttiva del Consiglio, del
25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio,
dell'industria e dell'artigianato 64/222/CEE (7)Direttiva del Consiglio, del 25
febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore
delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del
commercio,dell'industria e dell'artigianato
4) 68/363/CEE
(8)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività
non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) 68/364/CEE
(9)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle
misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al
commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)
5) 70/522/CEE
(10)Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le
attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le
attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)
70/523/CEE (11)Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alle
modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del
commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli
intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)
6) 74/557/CEE
(12)Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore
delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al
commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici 74/556/CEE (13)Direttiva
del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure
transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla
distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano
l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di
intermediari
7) 68/367/CEE
(14)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività
non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):1. ristoranti
e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)2. alberghi e simili terreni per campeggio
(gruppo 853 CITI) 68/368/CEE (15)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968,
relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non
salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):1. ristoranti e
spacci di bevande (gruppo 852 CITI)2. alberghi e simili terreni per campeggio
(gruppo 853 CITI)
8) 77/92/CEE
(16)Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate
a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di
assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie
per tali attività
9) 82/470/CEE
(17)Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a
favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei
trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei
depositari (gruppo 720 CITI)
10) 82/489/CEE
(18)Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate
ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi per parrucchieri
11) 75/368/CEE
(19)Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a
favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe
85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività
12) 75/369/CEE
(20)Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate
a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e
contenente in particolare misure transitorie per tali attività
Avvertenza
Occorre precisare
che, tra quelle succitate, varie direttive sono state completate dagli atti di
adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (GU L 73 del 27. 3.
1972), della Grecia (GU L 291 del 19. 11. 1979) e della Spagna e del Portogallo
(GU L 302 del 15. 11. 1985).
(1) GU n. 117 del
23. 7. 1964, pag. 1880/64.(2) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1863/64.
Modificata dalla
direttiva 69/77/CEE, (GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 8).(3) GU n. L 260 del
22.10.1968, pag. 9.(4) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 12.(5) GU n. 56 del
4. 4. 1964, pag. 863/64.(6) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 869/64.(7) GU n. 56
del 4. 4. 1964, pag. 857/64.(8) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 1.(9) GU n.
L 260 del 22. 10. 1968, pag. 6.(10) GU n. L 267 del 10. 12.1970, pag. 14.(11)
GU n. L 267 del 10. 12. 1970, pag. 18.(12) GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag.
5.(13) GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag. 1.(14) CU n. L 260 del 22. 10. 1968,
pag. 16.(15) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 19.(16) GU n. L 26 del 31. 1.
1977, pag. 14.(17) GU n. L 213 del 21. 7.1982, pag. 1.(18) GU n. L 218 del 27.
7. 1982, pag. 24.(19) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag.22.(20) GU n. L 167 del
30. 6. 1975, pag. 29.
Elenco delle
direttive di cui all'articolo 2, terzo comma
Si tratta delle
direttive di cui alle rubriche 1)-7) dell'allegato A, ad eccezione della
direttiva 74/556/CEE che figura alla rubrica 6).
ELENCO DEI CICLI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO
1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, LETTERA ii)
1. Settore
paramedico e sociopedagogico
In Germania corsi
di formazione per:- infermiere(a) puericultore(trice)
[«Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»]- esperto(a) di cinesiterapia
[«Krankengymnast(in)»]- ergoterapeuta [«Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)»]-
ortofonista
[«Logopaede/Logopaedin»]-
ortottico(a) [«Orthoptist(in)»]- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato
[«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»]- educatore(trice) terapeuta
riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)»] in
Italia corsi di formazione per:- odontotecnico- ottico- podologo in Lussemburgo
corsi di formazione per: - assistente tecnico medico in radiologia- assistente
tecnico medico di laboratorio- infermiere(a) psichiatrico(a)- assistente tecnico
medico in chirurgia- infermiere(a) puericultore (puericultrice)- infermiere(a)
anestesista- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a)- educatore
(educatrice)qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione
professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:- almeno
tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si
conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione
di uno o due anni, che si conclude con un esame,- almeno due anni e mezzo di
formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un
esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un
tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o- almeno
due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si
conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un
anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto
riconosciuto.
2. Settore dei mastri
artigiani («Mester»/«Meister»/«Maître») che rappresenta formazioni relative
alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato
A.
In Danimarca
Corsi di formazione per:- ottico («optometrist») il cui ciclo di formazione ha
una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione
professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo,
impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica
di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame
riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di
«Mester»; - ortopedico, meccanico ortopedico («ortopaedimekaniker»)il cui ciclo
di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e
mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un
semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una
formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un
esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di
«Mester»; - calzolaio ortopedico («ortopaediskomager»)il cui ciclo di
formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e
mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due
anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione
pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un
esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di
«Mester».
In Germania
corsi di
formazione per:- ottico («Augenoptiker»)- meccanico dentista («Zahntechniker»)-
ortopedico («Bandagist»)- tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici
(«Hoergeraete- Akustiker»)- meccanico ortopedico («Orthopaediemechaniker»)-
calzolaio ortopedico («Orthopaedieschuhmacher»)
In Lussemburgo
corsi di formazione per:- ottico («opticien»)- meccanico dentista («mécanicien
dentaire»)- tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici
(«audioprothésiste»)- meccanico ortopedico («mécanicien
orthopédiste/bandagiste»)- calzolaio ortopedico («orthopédistecordonnier »)il
cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui
almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in
parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di
insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per
poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità
di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.
3. Settore
marittimo
a) Navigazione
marittima
In Danimarca
corsi di formazione per:- comandante della marina mercantile («skibsfoerer»)-
secondo ufficiale («overstymand»)- timoniere, ufficiale di guardia
(«enestyrmand, vagthavende styrmand»)- ufficiale di guardia («vagthavende
styrmand»)- direttore di macchina («maskinchef»)- primo ufficiale di macchina
(«1. maskinmester»)- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di
guardia («1. maskinmester/vagthavende maskinmester»)
In Germania corsi
di formazione per:- comandante «AM» («Kapitaen AM»)- comandante «AK» («Kapitaen
AK»)- ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»)- ufficiale
di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»)- direttore di macchina -
primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von
Maschinenanlagen»)- macchinista «CMa» - primo ufficiale di macchina
(«Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen»)- direttore di macchina
«CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»)- macchinista «CMaW» - ufficiale di
macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer
Alleinoffizier»)
In Italia corsi
di formazione per:- ufficiale di coperta- ufficiale di macchina Nei Paesi Bassi
corsi di formazione per:- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento)
[«stuurman kleine handelsvaart» (met aanvulling)]- motorista diplomato per la
navigazione costiera («diploma motordrijver»)qualifiche ottenute dopo corsi di
formazione:- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti
da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata
variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati- per l'ufficiale di
guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,- per le altre
professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata; - in
Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni,
di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di
servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione
professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica
professionale di navigazione di due anni; - in Italia, della durata complessiva
di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi
con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio; - nei Paesi Bassi,
comportanti un ciclo di studi della durata complessiva di 14 anni, di cui
almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un
periodo di pratica professionale di dodici mesi; e che sono riconosciuti nel
contesto della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle
norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e
alla guardia).
b) Pesca
marittima
in Germania corsi
di formazione per:- comandante «BG»/pesca («Kapitaen BG/Fischerei»)- comandante
«BK»/pesca («Kapitaen BK/Fischerei»)- ufficiale di coperta «BGW»/pesca
(«Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»)- ufficiale di coperta «BKW»/pesca
(«Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei») nei Paesi Bassi corsi di
formazione per:- pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»)
- meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»)- pilota di
IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»)-
pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»)che sono
formazioni- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e
diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni
e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di
formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica
professionale di navigazione di due anni; - nei Paesi Bassi, comportanti un
ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno
due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un
periodo di pratica professionale di dodici mesi; e che sono riconosciuti nel
contesto della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977
sulla sicurezza dei pescherecci).
4. Settore
tecnico
In Italia corsi
di formazione per:- geometra- perito agrario- ragioniere e perito commerciale-
consulente del lavoroche sono cicli di studi tecnici secondari della durata
complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più
cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione,
concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati- nel caso del
geometrao da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio
professionale,ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,- nel caso
dei periti agrari, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro da un tirocinio pratico di almeno due anniseguito dall'esame di Stato.
Nei Paesi Bassi
corsi di formazione per:- ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»),che è
un ciclo di studi di formazione professionale della durata complessiva di
diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di
studi secondari comprendenti quattro anni di istruzione tecnica sancita da un
esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica
concentrata sull'esercizio della professione.
5. Corsi di
formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications»
o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»
Corsi di
formazione per:- funzionario scientifico di laboratorio medico («Medical
laboratory scientific officer»)- ingegnere elettrotecnico minerario («Mine
electrical engineer»)- ingegnere meccanico minerario («Mine mechanical
engineer»)- assistente sociale diplomato - igiene mentale («Approved social
worker - Mental Health»)- funzionario addetto alla sorveglianza di individui in
libertà provvisoria («Probation officer») - odontoterapeuta («Dental
therapist»)- odontoigienista («Dental hygienist»)- ottico diplomato
(«Dispensing optician»)- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («Mine
deputy»)- curatore fallimentare («Insolvency practitioner»)- notaio abilitato
(«Licensed conveyancer»)- protesista («Prosthetist»)- primo ufficiale - navi
mercantili/passeggeri - illimitato («First mate - Freight/Passenger ships -
unrestricted»)- secondo ufficiale – navi mercantili/passeggeri - illimitato
(«Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted»)- terzo ufficiale -
navi mercantili/passeggeri - illimitato («Third mate - Freight/Passenger ships
- unrestricted»)- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri -
illimitato («Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted»)- ufficiale
di macchina – navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata
(«Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited trading area»)-
consulente in materia di marchi («Trade mark agent»)che conferiscono le
qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o
approvate o riconosciute equivalenti dal «National Council for Vocational
Qualifications» o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational
Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational
Qualifications» del Regno Unito.Questi livelli corrispondono alle seguenti
definizioni:- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di
compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere
complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed
autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o
l'inquadramento di altre persone.-
Livello 4:
competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere
tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole
livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a
questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da
altre persone e la ripartizione delle risorse.
Elenco dei corsi
di formazione professionale con struttura particolare di cui all'articolo 3,
lettera b), primo comma, terzo trattino
Nel Regno Unito
I corsi di
formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse
in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ): dal National Council for
Vocational Qualifications, o ammessi in Scozia in quanto «Scottish Vocational
Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational
Qualifications» del Regno Unito.
Questi livelli
corrispondono alle seguenti definizioni:- Livello 3: competenza nell'esecuzione
di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior
parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di
responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la
sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.-
Livello 4:
competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere
tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole
livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a
questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da
altre persone e la ripartizione delle risorse.