Direttiva
89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988
relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni
IL CONSIGLIO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che
instituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,
l'articolo 57,
paragrafo 1 e l'articolo 66,
vista la proposta
della Commissione (1),
in cooperazione
con il Parlamento europeo (2),
visto il parere
del Comitato economico e sociale (3),
considerando che in virtù
dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri
degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce
uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri,
essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo
indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi
hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
considerando che
le disposizioni finora adottate dal Consiglio, in virtù delle quali gli Stati
membri riconoscono reciprocamente, a fini professionali, i diplomi di
istruzione superiore rilasciati sul loro territorio, riguardano un numero
esiguo di professioni; che il livello e la durata della formazione alla quale è
subordinato l'accesso a dette professioni erano disciplinati in modo analogo in
tutti gli Stati membri o hanno costituito oggetto delle armonizzazioni minime
necessarie ad instaurare sistemi settoriali di riconoscimento riciproco dei
diplomi;
considerando che,
onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in possesso di
diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali e sono
rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano
esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di
riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l'esercizio di tutte le
attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al
possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di
siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di
studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro;
considerando che
tale risultato può essere conseguito mediante l'istituzione di un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
considerando che
relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha
stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri
conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la
qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non
possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 5
del trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire
qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi
rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando
l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro
Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è
regolamentata è pertanto tenuto a prendere
in considerazione
le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse
corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;
considerando che
la collaborazione tra gli Stati membri è atta a facilitare loro il rispetto di
detti obblighi; che è quindi opportuno disciplinarne le modalità;
considerando che
è opportuno definire in particolare la nozione di attività professionale
regolamentata per tener conto delle diverse realtà sociologiche nazionali; che
va considerata tale non solo un'attività professionale il cui accesso sia
subordinato in uno Stato membro al possesso di un diploma, ma anche quella alla
quale si possa accedere liberamente, qualora sia esercitata con un titolo
professionale riservato a coloro che soddisfano a talune condizioni necessarie
per la qualifica; che le associazioni od organizzazioni professionali che
rilasciano siffatti titoli ai loro membri e che sono riconosciute dai poteri
pubblici non possono addurre la loro natura privata per sottrarsi
all'applicazione del sistema della presente direttiva;
considerando che
è altresì necessario determinare le caratteristiche dell'esperienza
professionale o del tirocinio di adattamento che lo Stato membro ospitante può
esigere dall'interessato oltre al diploma di istruzione superiore qualora le
qualifiche di quest'ultimo non corrispondano a quelle prescritte dalle
disposizioni nazionali;
considerando che
invece del tirocinio di adattamento può anche essere instituita una prova
attitudinale; che sia l'uno che l'altra avranno l'effetto di migliorare la
situazione esistente in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi tra gli
Stati membri e pertanto di facilitare la libera circolazione delle persone
all'interno della Comunità; che la loro funzione è di valutare l'attitudine del
migrante, che è una persona già formata professionalmente in un altro Stato
membro, ad adattarsi a un nuovo ambiente professionale; che una prova
attitudinale avrà il vantaggio, dal punto di vista del migrante, di ridurre la
durata del periodo di adattamento; che, in linea di massima, la scelta tra il
tirocinio di adattamento e la prova attitudinale deve essere lasciata al
migrante; che la natura di alcune professioni è tuttavia tale che deve essere
consentito agli Stati membri di imporre, a determinate condizioni, il tirocinio
o la prova; che, in particolare, le differenze tra gli ordinamenti giuridici
degli Stati membri, anche se più o meno rilevanti a seconda degli Stati,
giustificano disposizioni particolari in quanto la formazione attestata del
diploma, dai certificati o da altri titoli in una materia del diritto dello
Stato membro di origine non copre in linea generale le conoscenze giuridiche
richieste nello Stato membro ospitante per quanto riguarda il campo giuridico
corrispondente;
considerando
inoltre che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione
superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese
quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno
Stato membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; che tale
sistema si limita a prevedere misure appropriate volte ad assicurare che il
migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante;
considerando che
l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66 del trattato
attribuiscono alla Comunità le competenze per adottare le disposizioni
necessarie all'instaurazione ed al funzionamento di un siffatto sistema;
considerando che
il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore non
pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e
dell'articolo 55 del trattato;
considerando che
tale sistema, rafforzando il diritto dei cittadini europei ad utilizzare le
loro conoscenze professionali in tutti gli Stati membri, perfeziona e al
contempo consolida il loro diritto ad acquisire tali conoscenze dove più lo
ritengano opportuno;
considerando che,
dopo un certo periodo di applicazione, tale sistema deve essere valutato sotto
il profilo dell'efficacia del suo funzionamento, onde determinare, in
particolare, se esso possa essere migliorato o se il suo campo di applicazione
possa essere ampliato,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai
sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi
diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati
o altri titoli;
- che sia stato rilasciato da
un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
- da cui risulti
che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di
durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in
un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto
dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo
la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
- dal quale
risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per
accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la
formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita
in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza
professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto
il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
È assimilato a un
diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo,
o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato
rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una
formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in
tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso
conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione
regolamentata;
b) per Stato
membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato
membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver
ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la
professione in questione;
c) per
professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali
regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;
d) per attività
professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso
alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in
uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un
diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività
professionale regolamentata:
- l'esercizio di
un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo
sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative;
- l'esercizio di
un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il
rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza
sociale al possesso di un diploma.
Quando non si
applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata
l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od
organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e
mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia
oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da
parte di uno Stato membro e:
- rilasci ai suoi
membri un diploma,
- esiga da parte
loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescrite e -
conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare
di uno status corrispondente a tale diploma.
Nell'allegato è
riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al
momento dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del
secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconscimento di cui
al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la
Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee;
e) per esperienza
professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione
in uno Stato membro;
f) per tirocinio
di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato
membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato
eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una
valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione
nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall' autorità
competente dello Stato membro ospitante;
g) per prova
attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali
del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro
ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in
tale Stato una professione regolamentata.
Per consentire il
controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che,
attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e
quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei
titolo/i presentato/i dal richiedente.
La prova attitudinale deve
prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista
qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su materie
da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una
condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro
ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia
applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La
modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di
detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
Le autorità
competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato
membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova
attitudinale in tale Stato.
Articolo 2
La presente
direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda
esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione
regolamentata in uno Stato membro ospitante.
La presente
direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva
specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei
diplomi.
(1) GU n. C 217
del 28. 8. 1985, pag. 3 e GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7.
(2) GU n. C 345
del 31. 12. 1985, pag. 80 e GU n. C 309 del 5. 12. 1988.
(3) GU n. C 75
del 3. 4. 1986, pag. 5.
Articolo 3
Quando nello
Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata
è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può
rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che
vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il
diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio
di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un
altro Stato membro, oppure
b) se il
richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i
precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è
regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e del primo comma
dell'articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di
formazione:
- rilasciati da
un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato
membro,
- da cui risulti
che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di
durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in
un'università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello
stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha
seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di
studi post-secondari, e
- che l'hanno
preparato all'esercizio di tale professione.
È assimilato al
titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli
che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora
sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come
equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato
notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.
Articolo 4
1. L'articolo 3
non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede
un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma
dell'articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella
prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza
professionale richiesta:
- non può
oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo
mancante riguarda il ciclo degli studi post-secondari e/o un tirocinio
professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un
esame;
- non può
oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda un
periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista
qualificato.
Quando si tratti
dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di
formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione
definita all'articolo 1, lettera a), primo comma.
Nell'applicazione
della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui
all'articolo 3, lettera b).
L'esperienza
professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;
b) compia un tirocinio di
adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova
attitudinale:
- quando la
formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) e b) verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello
Stato membro ospitante oppure,
- quando, nel
caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello
Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate
che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine
o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una
formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal
richiedente, oppure
- quando, nel
caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione regolamentata nello
Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate
che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato
membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una
formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su
materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo o dai titoli
dichiarati dal richiedente.
Se lo Stato
membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente
la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a
tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento
o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede
una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o
l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento
essenziale e costante dell'attività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda
introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre
professioni, si applica la procedura di cui all'articolo 10.
2. Tuttavia lo
Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del
paragrafo 1.
Articolo 5
Fatti salvi gli
articoli 3 e 4, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di permettere al
richiedente, per migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente
professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della
formazione professionale costituita da un periodo di attività professionale
pratica sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito
nello Stato membro d'origine o di provenienza.
Articolo 6
1. L'autorità
competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una
professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità,
alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o
vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze
professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente
per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione
sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità
competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che
tali requisiti sono soddisfatti.
Se le autorità
competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i
documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una
dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di
dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata
dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente
o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato
dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato
comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
2. Se l'autorità
competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato
membro, per l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un
documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa accetta
quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto
nello Stato membro di origine o di provenienza.
Quando lo Stato
membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per
l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato
membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di
provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato
membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.
3. L'autorità
competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati
di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima
della data della loro presentazione.
4. Quando
l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di
tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una
dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il
suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può
essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità
provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed
equivalente.
Articolo 7
1. L'autorità
competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri
Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una
professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del
titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa
professione.
2. L'autorità
competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati
membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una
attività professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di
avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa
abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di
tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito
dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
3. Qualora una
professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o
un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli Stati
membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione
conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la
qualità di membro delle medesime.
Qualora
l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di
taluni qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri
Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di
un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità
delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e
4.
Articolo 8
1. Lo Stato membro ospitante
accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono
soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti
degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria
richiesta di poter esercitare la professione in questione.
2. La procedura
d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve
concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità
competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro
mesi successivi alla presentazione della documentazione completa
dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione può essere
proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
Articolo 9
1. Entro il
termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorità
competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui
alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la
Commissione.
2. Ogni Stato
membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al
paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo
compito è promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte
le professioni in questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di
coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o
dai loro supplenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Tale gruppo ha
per compito:
- di facilitare
l'attuazione della presente direttiva;
- di raccogliere
tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri.
Esso può essere
consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate
al sistema in vigore.
3. Gli Stati
membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul
riconoscimento dei diplomi nel quadro della presente direttiva. Essi possono essere
assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul riconoscimento
accademico dei diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri
nell'ambito della risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica
istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976 (1) e
all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali appropriate.
La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il
coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.
Articolo 10
1. Qualora uno
Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo
trattino, terza frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il
tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi
della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il
progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei moviti che
rendono necessaria l'emanazione di tale disposizione.
La Commissione
informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può
anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 9,
paragrafo 2.
2. Fatta salva la
facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni
circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la
Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.
3. Su richiesta
di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza
indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione
del presente articolo.
Articolo 11
A decorrere dalla
scadenza del termine previsto dall'articolo 12, gli Stati membri comunicano
alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema
istituito.
Oltre alle
osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle
decisioni adottate nonché una descrizione dei principali problemi connessi con
l'applicazione della direttiva.
Articolo 12
Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il
termine di due anni a decorrere dalla sua notifica (2). Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Essi comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Al più tardi
entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 12, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo
stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi del
livello di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni.
Dopo aver
proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione
le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al
sistema istituito. Al tempo stesso la Commissione presenta se del caso proposte
intese a migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera
circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi
per la categoria di persone interessate dalla presente direttiva.
Articolo 14
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU
(1) GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.
(2) La presente
direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989.
ALLEGATO
Elenco di
associazioni o organizzazioni professionali che corrispondono alle condizioni
dell'articolo 1, lettera d), secondo comma
IRLANDA (1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
REGNO UNITO
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Cittadini
irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni o organizzazioni del
Regno Unito:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Solo ai fini
dell'attività di revisione dei conti.
DICHIARAZIONE DEL
CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
Articolo 9,
paragrafo 1
Il Consiglio e la
Commissione convengono che gli ordini professionali e gli istituti di insegnamento
superiore devono essere consultati o associati in modo adeguato al processo
decisionale.
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society