DIRETTIVA 93/104/CE DEL
CONSIGLIO del 23 novembre 1993
concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
118 A,vista la proposta della Commissione(1) ,
in
cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,
visto
il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti,
mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere in particolare il
miglioramento dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerando
che, a norma dell'articolo precitato, le direttive in questione evitano di
imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando
che le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(4) , sono pienamente
applicabili ai settori contemplati dalla presente direttiva, fatte salve le
disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella medesima;
considerando che «Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori», adottata nel Consiglio europeo di Strasburgo del
9 dicembre 1989 dai Capi di Stato o di governo di undici Stati membri, in
particolare al punto 7, primo comma, al punto 8 ed al punto 19, primo comma,
statuisce:
«7.
La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale
processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca
un progresso soprattutto per quanto riguarda la durata e l'organizzazione dell'orario
di lavoro e le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come
il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo
e il lavoro stagionale.
8.
Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via ravvicinati, in
modo da ottenere un progresso, conformemente alle prassi nazionali.
19.
Ogni lavoratore deve beneficiare nell'ambiente di lavoro di condizioni di
protezione sanitaria e di sicurezza soddisfacenti. Devono essere adottati
provvedimenti adeguati al fine di progredire nell'armonizzazione delle
condizioni esistenti in tale campo.»;
considerando
che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori
durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da
considerazioni di carattere puramente economico;
considerando
che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della
realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;
considerando
che l'adozione di prescrizioni minime relative all'organizzazione dell'orario
di lavoro può migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori nella Comunità;
considerando
che, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori della
Comunità, questi ultimi devono beneficiare di periodi minimi di riposo -
giornaliero, settimanale e annuale - e di adeguati periodi di pausa; che è
quindi opportuno prevedere anche un limite massimo per la durata settimanale
del lavoro;
considerando
che conviene tener conto dei principi dell'Organizzazione internazionale del
lavoro in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, compresi quelli
relativi al lavoro notturno;
considerando
che, per quanto concerne il periodo di riposo settimanale, è opportuno tenere
debitamente conto della diversità dei fattori culturali, etnici, religiosi ed
altri negli Stati membri; che, in particolare, spetta ad ogni Stato membro
decidere se ed in quale misura la domenica deve essere compresa nel riposo
settimanale;
considerando
che alcuni studi hanno dimostrato che l'organismo umano è più sensibile nei
periodi notturni ai fattori molesti dell'ambiente nonché a determinate forme di
organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di
lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare
la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro;
considerando
che occorre limitare la durata del lavoro notturno, comprese le ore
straordinarie, e prevedere che il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso
a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta;
considerando
che è importante che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione
gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione, e in seguito
a intervalli regolari, e che i lavoratori notturni che hanno problemi di salute
siano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui siano idonei;
considerando
che la situazione dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni esige che essi
beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute
adattato alla natura del lavoro e che i servizi e mezzi di protezione e
prevenzione siano organizzati e funzionino efficacemente;
considerando
che le modalità di lavoro possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza
e la salute dei lavoratori; che l'organizzazione del lavoro secondo un certo
ritmo deve tener conto del principio generale dell'adeguamento del lavoro
all'essere umano;
considerando
che a motivo della specificità del lavoro può essere necessario prendere misure
specifiche per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro in taluni
settori od attività esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva;
considerando
che, in funzione dei problemi che possono essere sollevati dall'organizzazione
dell'orario di lavoro nell'impresa, pare opportuno prevedere una certa
flessibilità nell'applicazione di determinate disposizioni della presente
direttiva, garantendo nel contempo il rispetto dei principi della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerando
che occorre prevedere che talune disposizioni della presente direttiva possano
formare oggetto di deroghe operate, a seconda dei casi, dagli Stati membri o dalle
parti sociali; che, di norma, in caso di deroga devono essere concessi ai
lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo
1 - Oggetto e campo di applicazione
1.
La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute
in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
2.
La presente direttiva si applica:
a)
ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali
nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e
b)
a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
3.
La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati o
pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE,
fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, ad eccezione dei trasporti
aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca
in mare, delle altre attività in mare,
nonché
delle attività dei medici in formazione.
4.
Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano
pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni
più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo
2 - Definizioni
Ai
sensi della presente direttiva si intende per:
1)
«orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle
sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2)
«periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
3)
«periodo notturno»: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla
legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24
e le ore 5;
4)
«lavoratore notturno»:
a)
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del
suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale; e b) qualsiasi
lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una certa parte del
suo orario di lavoro
annuale,
definita a scelta dello Stato membro interessato:
I)
dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali, o
II)
da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali a livello
nazionale o regionale;
5)
«lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in
base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti
di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può
essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i
lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di
giorni o settimane;
6)
«lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito
nel quadro del lavoro a turni.
SEZIONE II
PERIODI
MINIMI DI RIPOSO - ALTRI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Articolo 3 - Riposo
giornaliero
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici,
nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore
consecutive.
Articolo
4 - Pausa
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici,
qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui
modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono
fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in
loro assenza, dalla legislazione nazionale.
Articolo
5 - Riposo settimanale
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici,
per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24
ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3.
Il
periodo minimo di riposo di cui al primo comma comprende in linea di principio
la domenica. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro
lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.
Articolo
6 - Durata massima settimanale del lavoro
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli
imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:
1)
la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi
conclusi fra le parti sociali;
2)
la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi
48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Articolo
7 - Ferie annuali
1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le
condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o
prassi nazionali.
2.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
SEZIONE III
LAVORO
NOTTURNO - LAVORO A TURNI - RITMO DI LAVORO
Articolo
8 - Durata del lavoro notturno
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
1)
l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media
per periodo di 24 ore;
2)
i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di
24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.
Ai
fini del presente punto, il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o
da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto
degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno.
Articolo
9 - Valutazione della salute e trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori
notturni
1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a)
i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di
salute, prima della loro assegnazione e, in seguito, ad intervalli regolari;
b)
i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso riconosciuto
con la loro prestazione di lavoro notturno vengano trasferiti, quando
possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei.
2.
Nella valutazione gratuita dello stato di salute di cui al paragrafo 1, lettera
a) deve essere rispettato il segreto medico.
3.
La valutazione gratuita dello stato di salute di cui al paragrafo 1, lettera a)
può rientrare in un sistema sanitario nazionale.
Articolo
10 - Garanzie per lavoro in periodo notturno
Gli
Stati membri possono subordinare il lavoro di talune categorie di lavoratori
notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate dalle legislazioni e/o
prassi nazionali, per lavoratori esposti a un rischio di sicurezza o di salute
connesso al lavoro durante il periodo notturno.
Articolo
11 - Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori notturni
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché il datore di lavoro che fa
regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti,
su loro richiesta.
Articolo
12 - Protezione in materia di sicurezza e di salute
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
1)
i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di
protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro
lavoro;
2)
i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di
sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano
equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in
qualsiasi momento.
Articolo
13 - Ritmo di lavoro
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché il datore di lavoro che
prevede di organizzare il lavoro secondo un certo ritmo tenga conto del
principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano, segnatamente
per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di
attività e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare
per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro.
SEZIONE
IV
DISPOSIZIONI
VARIE
Articolo 14 - Disposizioni comunitarie più
specifiche
Le
disposizioni della presente direttiva non sono applicabili laddove altri
strumenti comunitari contengano prescrizioni più specifiche in materia per
determinate occupazioni o attività professionali.
Articolo
15 - Disposizioni più favorevoli
La
presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare od
introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più
favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di
favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi
fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
Articolo
16 - Periodi di riferimento
Gli
Stati membri possono prevedere:
1)
per l'applicazione dell'articolo 5 (riposo settimanale), un periodo di
riferimento non superiore a 14 giorni;
2)
per l'applicazione dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un
periodo di riferimento non superiore a quattro mesi.
I
periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di
assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini
del computo della media;
3)
per l'applicazione dell'articolo 8 (durata del lavoro notturno), un periodo di
riferimento definito previa consultazione delle parti sociali o mediante
contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale o regionale fra le
parti sociali.
Il
periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore prescritto a norma dell'articolo
5 non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel
periodo di riferimento in questione.
Articolo
17 - Deroghe
1.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5,
6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a)
di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b)
di manodopera familiare; o
c)
di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.
2.
Si può derogare per via legislativa, regolamentare o amministrativa o mediante
contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che
vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo
compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a
condizione che venga loro concessa una protezione appropriata:
2.1.
agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:
a)
per le attività caratterizzate da una distanza fra il luogo di lavoro e il
luogo di residenza del lavoratore oppure da una distanza fra diversi luoghi di
lavoro dello stesso;
b)
per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla
necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare,
quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c)
per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
I)
di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da
ospedali o stabilimenti analoghi, da case di riposo e da carceri;
II)
del personale operante nei porti o negli aeroporti;
III)
di servizi stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica,
postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, di vigili del fuoco
o di protezione civile;
IV)
di servizi di produzione, di trasmissione e distribuzione del gas, dell'acqua e
dell'elettricità, di servizi di
raccolta
dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
V)
di industrie in cui il processo lavorativo non può essere interrotto per
ragioni tecniche;
VI)
di attività di ricerca e sviluppo;
VII)
dell'agricoltura;
d)
in caso di sovraccarico prevedibile di attività e, in particolare:
I)
nell'agricoltura;
II)
nel turismo;
III)
nei servizi postali;
2.2.
agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:
a)
nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE;
b)
in caso di incidente o di rischio di incidente imminente;
2.3.
agli articoli 3 e 5:
a)
per le attività di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore cambia squadra
e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di
quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero e/o
settimanale;
b)
per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizia.
3.
Si può derogare agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 mediante contratti collettivi o
accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale o,
conformemente alle regole fissate da dette parti sociali, mediante contratti
collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali ad un livello inferiore.
Gli
Stati membri in cui, giuridicamente, non esiste un sistema che garantisca la
conclusione di contratti collettivi o di accordi tra le parti sociali a livello
nazionale o regionale, per i settori contemplati dalla presente direttiva, o
gli Stati membri in cui esiste un quadro legislativo specifico a tal fine, e
nei limiti di tale quadro, possono, conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali, consentire deroghe agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 mediante contratti
collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali ad un livello collettivo
adeguato.
Le
deroghe previste al primo e secondo comma sono ammesse soltanto a condizione
che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
Gli
Stati membri possono prevedere norme:
-
affinché il presente paragrafo sia applicato dalle parti sociali, e
-
affinché le disposizioni dei contratti collettivi o accordi conclusi in
conformità del presente paragrafo siano estese ad altri lavoratori,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
4.
La facoltà di derogare all'articolo 16, punto 2, prevista al paragrafo 2, punti
2.1 e 2.2 e al paragrafo 3 del presente articolo non può avere come conseguenza
la fissazione di un periodo di riferimento superiore a sei mesi.
Tuttavia
gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che,
per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, i
contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali fissino
periodi di riferimento che non superino in alcun caso i dodici mesi.
Prima
della scadenza di un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di cui
all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il Consiglio, in base ad una proposta
della Commissione corredata di una relazione di valutazione, riesamina le
disposizioni del presente paragrafo e decide in merito ai loro sviluppi.
Articolo
18 - Disposizioni finali
1.
a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più
tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, al più tardi entro tale data,
le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo
restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per
poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente
direttiva.
b)
I) Tuttavia, ogni Stato membro ha la facoltà di non applicare l'articolo 6, nel
rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, a condizione che assicuri, mediante le misure necessarie prese
a tale scopo, che:
-
nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel
corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di
riferimento di cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non abbia ottenuto il
consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro;
-
nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad
accettare di effettuare tale lavoro;
-
il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che
effettuano tale lavoro;
-
i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti che possono
vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la
possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;
-
il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro
informazioni sui consensi dati dai lavoratori all'esecuzione di un lavoro che
superi le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del
periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto 2.
Prima
della scadenza di un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di cui alla
lettera a), il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione
corredata di una relazione di valutazione, riesamina le disposizioni del
presente punto i) e decide del seguito da darvi.
II)
Parimenti, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 7, gli Stati membri
hanno la facoltà di ricorrere
ad
un periodo transitorio massimo di 3 anni a decorrere dalla data di cui alla
lettera a), a condizione che durante tale periodo transitorio:
-
ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di 3 settimane, secondo le
condizioni di ottenimento e
concessione
previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, e
-
il periodo di ferie annuali retribuite di 3 settimane non possa essere
sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di
lavoro.
c)
Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
2.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
3.
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare, alla luce dell'evoluzione
della situazione, disposizioni
legislative,
regolamentari, amministrative e convenzionali diverse nel campo dell'orario di
lavoro, a condizione che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva
siano rispettati, l'attuazione di quest'ultima non costituisce una
giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei
lavoratori.
4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
5.
Ogni 5 anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando
i punti di vista delle parti sociali.
La
Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato
economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la
protezione della salute sul luogo di lavoro.
6.
La Commissione presenta con periodicità quinquennale al Parlamento europeo, al
Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione
della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.
Articolo
19
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 23 novembre 1993.
Per
il Consiglio
Il
Presidente
M.
SMET
(1) GU n. C 254 del 9. 10. 1990, pag. 4.
(2)
GU n. C 72 del 18. 3. 1991, pag. 95 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3)
GU n. C 60 dell'8. 3. 1991, pag. 26.
(4)
GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.