DIRETTIVA
1999/70/CE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
ACCORDO
– QUADRO EUROPEO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO
IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139,
paragrafo 2,
vista la proposta
della Commissione,
considerando
quanto segue:
1. con
l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell’accordo
sulla politica sociale annesso al protocollo sulla
politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,sono
state inserite negli articoli 136
a 139 del trattato
che istituisce la Comunità europea;
<le
parti sociali possono, a norma dell’articolo 139
paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli
accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su
proposta della Commissione;
<il
punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
stabilisce tra l’altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad
un miglioramento delle condizioni di vitae di lavoro dei lavoratori nella
Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali
condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le
forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a
tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro
stagionale;
<il
Consiglio non h stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva
relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di
concorrenza, né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di
lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro;
<le
conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di
provvedimenti per "incrementare l’intensità occupazionale della crescita,
in particolare mediante un’organizzazione più flessibile del lavoro, che
risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività;
<la risoluzione del
Consiglio del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in
materia di occupazione per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli
appropriati a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro,
comprese forme flessibile di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e
competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la
sicurezza;
<la
Commissione, in base all’articolo 3,
paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale, ha
consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione comunitaria
relativa alla flessibilità dell’orario di lavoro e alla sicurezza dei
lavoratori;
<la
Commissione, reputando a seguito di tale consultazione, che un’azione
comunitaria era opportuna,ha nuovamente consultato le parti sociali sul
contenuto della proposta in questione, a norma dell’articolo, paragrafo 3 di
detto accordo;
<le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle
confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo
dell’impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei
sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 23
marzo 1998, che intendevano avviare il procedimento previsto dall’articolo 4 di
detto accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione con
lettera congiunta un periodo supplementare di tre mesi; la Commissione h venuta
incontro a questa richiesta prorogando il periodo previsto per le trattative
fino al 30 marzo 1999;
<il 18
marzo 1999 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla
Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale
accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a
norma dell’articolo 4,
paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale;
<il
Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 "relativa ad alcune
prospettive di una politica sociale dell’Unione europea: contributo alla
convergenza economica sociale dell’Unione", ha invitato le parti sociali a
sfruttare le possibilità di concludere accordi, in quanto sono di norma più
vicine alle realtà sociale e ai problemi sociali;
<le
parti contraenti, nel preambolo all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso il 6 giungo 1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità
si simili accordi relativi ad altre forme di lavoro flessibile;
<le
parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo
determinato, pur dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l’esigenza di
accordi analoghi per il lavoro temporaneo;
<le
parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i
contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato;hanno espresso
l’intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo
l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro
per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di
contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato;
<l’atto
appropriato per l’attuazione dell’accordo quadro h costituito da una
direttiva,ai sensi dell’articolo 249 del
trattato: tale atto vincola quindi gli Stati membri per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della
forma e dei mezzi;
<in base
ai principio di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall’articolo 5 del trattato,
gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio perseguiti a
livello comunitario; la presente direttiva non eccede quanto è necessario per
realizzare tali obiettivi;
<per
quanto riguarda i termini utilizzati nell’accordo quadro la presente direttiva,
senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere
alla loro definizione secondo la legislazione e/ola prassi nazionale, come per
altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili,
purché dette definizioni rispettino il contenuto dell’accordo quadro;
<la
Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria
comunicazione del 14 dicembre 1993 concernente l’attuazione del protocollo
sulla politica sociale, e alla propria comunicazione del 20 maggio 1998 che
adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della
rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato e della legittimità di
ciascuna clausola dell’accordo quadro: i firmatari hanno una rappresentatività
cumulativa sufficiente;
<la
Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e
sociale sottoponendo loro il testo dell’accordo corredato della sua proposta di
direttiva e della rispettiva relazione in linea con la sua comunicazione
riguardante l’attuazione dell’accordo sulla politica sociale;
<il
Parlamento europeo ha adottato il 6 maggio 1999 una risoluzione sull’accordo
quadro delle parti sociali;
<l’attuazione
dell’accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo136 del
trattato,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo
della presente direttiva h attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo
determinato,che figura nell’allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE).
Articolo 2
Gli
Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi
entro il 10 luglio 2001 o si assicurino che, entro tale data, le parti sociali
introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri
devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di
garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Gli
Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad una
anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in
considerazione di difficoltà particolari o dell’attuazione mediante contratto
collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali
circostanze.
Quando
gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale
riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 3
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.