CONVENZIONE
TRA
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
SOCIALE
VISTO
- l’articolo 1-quinquies,
del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
- l’articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato
ed integrato dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- l’articolo 64 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
- l’articolo 19 del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
- la legge n. 241
del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
- il decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione
digitale”;
RILEVATO CHE
- ai sensi dell’articolo 19,
comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 «il diritto a
percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di
ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale
(…). In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di
rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro
congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti
di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere
retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi
i diritti già maturati»;
- ai sensi dell’articolo 19,
comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stata
costituita presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale una apposita
banca dati dei percettori di forme di trattamento di sostegno al reddito, alla
quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all’articolo 1,
comma 2, lett. g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
RILEVATO ALTRESÍ CHE
- a seguito della riduzione di personale attuata ai sensi
dell’articolo 64 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, una quota del personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle Istituzioni Scolastiche,
titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle
attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009, non otterrà un analogo
nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010;
- per questo personale viene versata all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, dalle singole Istituzioni Scolastiche, la
contribuzione contro la disoccupazione involontaria;
- ove ne ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla
normativa vigente, a questo personale docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria;
- questo personale docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) è tenuto, al pari degli altri percettori di reddito, ad
accettare una offerta di lavoro congrua ovvero una offerta di
riqualificazione professionale
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale realizza,
nell’ambito dell’apposita banca dati dei percettori di trattamento di
sostegno al reddito ed entro trenta giorni dalla sottoscrizione della
presente Convenzione, una sezione dedicata al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle Istituzioni Scolastiche, che
nell’anno scolastico 2008/2009 sia stato destinatario di un contratto a tempo
determinato annuale o fino al termine delle lezioni e che non abbia ottenuto
il rinnovo della stessa tipologia di contratto per l’ anno successivo.
2. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le
competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e le Istituzioni Scolastiche interessate
avranno accesso alla sezione della banca dati di cui al punto che precede per
il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione attraverso
la ricognizione degli aventi titolo alla inclusione nella sezione della banca
dati destinata al personale dell’amministrazione scolastica e l’aggiornamento
continuo della medesima a seguito delle eventuali variazioni di stato.
3. Le singole Istituzioni Scolastiche, ai fini
dell’aggiornamento della specifica sezione della banca dati di cui al punto
1, devono comunicare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il
conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata, la data di
cessazione delle medesime ed i casi di rifiuto immotivato, ai sensi della normativa
vigente, di offerta di contratti di supplenza temporanea. Il mancato invio
tempestivo di dette informazioni può comportare, per i responsabili delle
amministrazioni coinvolte, responsabilità per danno erariale.
4. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le
competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
definiscono specifiche modalità e procedure per la presentazione delle
domande di disoccupazione degli insegnanti e per la sottoscrizione della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa
congrua al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi.
5. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le
competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
condividono, altresì, i relativi flussi di dati secondo le modalità che
verranno definite in apposito allegato tecnico. In tale allegato saranno
precisate, inoltre, anche le modalità tecnico-operative per l’accesso alla
sezione della banca dati di cui al punto 1.
6. Le parti si attengono alla legislazione vigente in
materia di privacy ed in particolare agli obblighi che scaturiscono
dall’applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alle direttive impartite
dall’Autorità garante.
E’ fatto divieto espresso alle parti di utilizzare le
informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione per fini diversi da
quelli previsti dalla legge, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali
e consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche
dati, nonché di cedere a terzi i dati oggetto di trattamento.
Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i
nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e
avranno cura di designare gli incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed impartire loro
le relative istruzioni.
Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati
deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità,
adeguatezza e pertinenza, ammettendo alla consultazione soltanto il personale
a tal fine autorizzato.
7. Gli oneri sostenuti per la realizzazione della presente
Convenzione sono compensati tra le Parti in considerazione dei reciproci
apporti.
8. La presente Convenzione ha durata di tre anni, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata su conforme
volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto. Le Parti si impegnano
ad adeguare il contenuto della stessa Convenzione alle modifiche del quadro
normativo. La Convenzione, inoltre, si risolve in seguito a modifiche del
quadro normativo che la rendano contrastante con il perseguimento del
pubblico interesse.
Roma, lì 5/8/2009.
Il Capo del Dipartimento
dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dott. Giuseppe Cosentino
Il Presidente dell’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale
Dott. Antonio Mastrapasqua
Il Segretario Generale del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Cons. Francesco Verbaro
|