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05-08-2009 n° - Contratti

Convenzione INPS - MIUR - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2009
CONVENZIONE

CONVENZIONE

 

TRA

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE

 

 

VISTO

 

- l’articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

- l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

- l’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l’articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;

- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;

 

 

RILEVATO CHE

 

- ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 «il diritto a percepire qualsiasi  trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (…). In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati»;

- ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stata costituita presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale una apposita banca dati dei percettori di forme di trattamento di sostegno al reddito, alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297

 

 

RILEVATO ALTRESÍ CHE

 

- a seguito della riduzione di personale attuata ai sensi dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una quota del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle Istituzioni Scolastiche, titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009, non otterrà un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010;

- per questo personale viene versata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dalle singole Istituzioni Scolastiche, la contribuzione contro la disoccupazione involontaria;

- ove ne ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, a questo personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria;

- questo personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) è tenuto, al pari degli altri percettori di reddito, ad accettare una offerta di lavoro congrua ovvero una offerta di riqualificazione professionale

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale realizza, nell’ambito dell’apposita banca dati dei percettori di trattamento di sostegno al reddito ed entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, una sezione dedicata al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle Istituzioni Scolastiche, che nell’anno scolastico 2008/2009 sia stato destinatario di un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle lezioni e che non abbia ottenuto il rinnovo della stessa tipologia di contratto per l’ anno successivo.

2. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Istituzioni Scolastiche interessate avranno accesso alla sezione della banca dati di cui al punto che precede per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione attraverso la ricognizione degli aventi titolo alla inclusione nella sezione della banca dati destinata al personale dell’amministrazione scolastica e l’aggiornamento continuo della medesima a seguito delle eventuali variazioni di stato.

3. Le singole Istituzioni Scolastiche, ai fini dell’aggiornamento della specifica sezione della banca dati di cui al punto 1, devono comunicare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata, la data di cessazione delle medesime ed i casi di rifiuto immotivato, ai sensi della normativa vigente, di offerta di contratti di supplenza temporanea. Il mancato invio tempestivo di dette informazioni può comportare, per i responsabili delle amministrazioni coinvolte, responsabilità per danno erariale.

4. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale definiscono specifiche modalità e procedure per la presentazione delle domande di disoccupazione degli insegnanti e per la sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa congrua al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi.

5. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale condividono, altresì, i relativi flussi di dati secondo le modalità che verranno definite in apposito allegato tecnico. In tale allegato saranno precisate, inoltre, anche le modalità tecnico-operative per l’accesso alla sezione della banca dati di cui al punto 1.

6. Le parti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alle direttive impartite dall’Autorità garante.

E’ fatto divieto espresso alle parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione per fini diversi da quelli previsti dalla legge, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali e consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, nonché di cedere a terzi i dati oggetto di trattamento.

Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i

nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di designare gli incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed impartire loro le relative istruzioni.

Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza, ammettendo alla consultazione soltanto il personale a tal fine autorizzato.

7. Gli oneri sostenuti per la realizzazione della presente Convenzione sono compensati tra le Parti in considerazione dei reciproci apporti.

8. La presente Convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto. Le Parti si impegnano ad adeguare il contenuto della stessa Convenzione alle modifiche del quadro normativo. La Convenzione, inoltre, si risolve in seguito a modifiche del quadro normativo che la rendano contrastante con il perseguimento del pubblico interesse.

 

Roma, lì 5/8/2009.

 

Il Capo del Dipartimento dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dott. Giuseppe Cosentino

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Dott. Antonio Mastrapasqua

Il Segretario Generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Cons. Francesco Verbaro

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
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