CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL Firmato
CISAL Firmato
CISL Firmato
CONFSAL Firmato
RDB CUB Firmato
UGL Firmato
UIL Firmato
USAE Firmato
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti di contrattazione per il
quadriennio 2002 – 2005.
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Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002 - 2005
ART. 1
Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1,
sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale delle Agenzie
fiscali;
B) Comparto del personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo;
C) Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
D) Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
E) Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
F) Comparto del personale dei Ministeri;
G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
H) Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
I) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
L) Comparto del personale della Scuola;
M) Comparto del personale dell'Università.
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ART. 3
Comparto del personale delle Agenzie fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera A), comprende il personale dipendente:
- dall'Agenzia del demanio;
- dall'Agenzia delle dogane;
- dall'Agenzia delle entrate;
- dall'Agenzia del territorio.
ART. 4
Comparto del personale delle Amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera B), comprende il personale dipendente:
- dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- dai Monopoli di Stato.
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ART. 5
Comparto del personale degli Enti pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera C), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi
incluso quello di cui all'art. 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto
dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni e
integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per il commercio con
l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7,
nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a
tutela o vigilanza dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo
(IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi
nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo quanto
previsto dall'art. 14, comma 4.
ART. 6
Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera D) comprende il personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall'Accademia nazionale di danza;
- dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
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ART. 7
Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera
E) comprende il personale dipendente:
- dagli Enti scientifici di ricerca e di
sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dagli
Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri»
(Mariteleradar) di Livorno;
- dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
(AREA Science Park);
- dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
- dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;
- dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori
astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);
- dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT);
- dall'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna (INRM);
- dall'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e già
compreso nella tabella di cui al primo alinea col nome Istituto nazionale di
ottica);
- dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS),
così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381
(già Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste);
- dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel quale è confluito
- a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);
- dal Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale
(già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il
Mezzogiorno);
- dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»
(già Istituto di fisica di via Panisperna);
- dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
rieducativa (INDIRE);
- dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
(INVSI).
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ART. 8
Comparto del personale dei Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera F), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri (ivi
incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- il personale delle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse
quelle ricomprese nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;
- il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari
(CISAM).
ART. 9
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera G), comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
ART. 10
Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto
ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal
Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai
contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dai Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità
montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi
relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti
locali;
- dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro
associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano
disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico
del comparto;
- dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21
ottobre 1994, n. 584;
- dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e
provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei Segretari
comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie
locali.
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ART. 11
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del
Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che
svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge
15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
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ART. 12
Comparto del personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle
scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello
dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.
ART. 13
Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il
personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di
cui all'art. 69, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165):
- università, istituzioni universitarie e le
aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del
decreto legislativo del 21 dicembre
1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.
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ART. 14
Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle
pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica
della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le
procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo
l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una
articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni
secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL.
3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche
e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie
locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti –
fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza – ravvisano
l'opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle
scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo
dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive
trattative.
4. L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con
decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge
per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti
applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati
sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome
dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti.
Con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per
regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale
nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di
cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.
5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in
tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del
presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto
all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi
del comma 1.
6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto Istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre
applicazione il comma 2, per tutelare le specificità professionali
attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo
personale.
7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio
sanitario nazionale e dell'Università, per le aziende ospedaliere di cui alla
lettera b) dell'art. 2 del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme
di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte
pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.
ART. 15
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle
contenute nei Contratti collettivi nazionali quadro di definizione dei
comparti di contrattazione stipulati in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con riferimento
alla collocazione del personale della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello
Stato e del Consiglio di Stato, le parti concordano sulla necessità che,
previa una verifica congiunta, venga valutata l'opportunità della
costituzione di un apposito comparto secondo quanto previsto dall'articolo
14, comma 1 del presente accordo.
Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal – Confsal – Ugl – Usae
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DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'ARAN prende atto che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è in
corso un approfondimento tecnico circa la futura collocazione del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto l'attuale inserimento di detto
personale nel comparto di cui all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN
sottoporrà alle parti le ipotesi di collocazione che deriveranno dal
confronto.
Firmato Aran
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DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Per quanto concerne i Monopoli di Stato, con riferimento all'art. 12 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ARAN sottoporrà alle parti una diversa
ipotesi di collocazione del relativo personale rispetto a quella prevista
dall'art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli stessi saranno
assegnate eventuali diverse funzioni.
Firmato Aran
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DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Con riguardo all'art. 14, comma 2, l'ARAN, relativamente all'articolazione
della normativa nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifici
settori o sezioni, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento,
dichiara la propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti di
cui agli artt. 6 e 12, per individuare (anche confermando quelle esistenti)
distinte sezioni per il personale docente e non docente e, nell'ambito
dell'unico comparto di cui all'art. 10, per il personale delle Regioni e per
il personale delle Aziende pubbliche di servizi alle persone (ex IPAB).
Firmato Aran
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DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine al comparto
Corte dei Conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato sia effettuata
nei tempi più brevi possibili per poter rendere operativa tale decisione nel
corso del I biennio contrattuale 2002 – 2003.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
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DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro più ferma opposizione al
passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a quello dei Ministeri. Le
particolari competenze professionali e le funzioni esistenti nel CISAM ,
rendono immotivata tale trasformazione contrattuale e comunque non in grado
di cogliere le specificità esistenti sia in termini di funzioni che di
qualità professionali.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 14, comma 2, le sottoscritte Confederazioni
affermano il valore irrinunciabile dell'unicità dei comparti e, in
particolare, per quanto attiene il comparto di cui all'art. 12 dichiarano, in
considerazione dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie
scolastiche, di voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti
nell'ultimo CCNL di comparto.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Cisal - Ugl
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, per quanto concerne
il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il
valore dell'unicità del comparto e dichiarano la loro forte contrarietà a
forme di settorializzazione della normativa, lasciando alla contrattazione
collettiva di categoria, ferma restando l'unicità del comparto,
l'introduzione di una parte modulare capace di rappresentare e risolvere gli
specifici problemi delle varie tipologie d'enti e funzioni che compongono il
sistema.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal
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… omissis …
(seguono altre dichiarazioni a verbale)
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