CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA
Indice
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Relazioni sindacali
Capo III - Norme comuni
Capo IV - Norme di area
Sezione I - Capi d'Istituto
Sezione II - Personale docente
Sezione III - Personale ATA
Capo V - Particolari tipologie di corsi
Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
Capo VII - Disposizioni finali ed
integrative
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D1
Tabella D2
Tabella E
Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE
146/90
Ù
Titolo
I
Rapporto
di lavoro
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 1
CAMPO
DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8
del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a)
area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi;
b)
area della funzione docente;
c)
area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte
economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l' erogazione di detta indennità
si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
6. In sede di
rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433
e 434 il presente contratto di lavoro si
applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e
Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione
collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati
provvedimenti.
ART. 2
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione
dell'art. 53, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,
integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve
concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui
al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale
accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
Ù
Capo
II
Relazioni
sindacali
ART.
3
OBIETTIVI
E STRUMENTI
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati,
persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla
collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva: si svolge a
livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di
istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la
contrattazione decentrata di cui all'articolo 4, comma 2;
b)
partecipazione: si articola negli istituti
dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell'articolo 5;
c)
interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui
all'art.2.
ART.
4
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa
è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i
processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti,
definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili,
nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli
specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:
con
cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione
delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell'attività
formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei
risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed
incompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del
personale;
con cadenza quadriennale o inferiore, se
richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle
risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di
attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione
dell'indennità di direzione ai capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione
dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai
responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di
formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di
riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i
criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica
dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la
tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai
progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione
e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione
di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli
formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei
risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) l'articolazione e le modalità di
composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione
dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota di risorse da riservare
al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei
docenti e del personale ATA;
i) le indennità di turno notturno, notturno
– festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel
presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico
provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre
attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato
fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità per lo
svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello
provinciale;
d) le opportunità formative per il
personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo
determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La
contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall'art. 45 del decreto
legislativo n. 29/1993. Entro il primo
mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad
azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà
rivista per adeguarla con il completamento dell'autonomia scolastica. Fino a
tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie
che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la
contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
ART.
5
PARTECIPAZIONE
1.
L'Amministrazione scolastica nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito
della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce
informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o
informatica ai soggetti identificati all'articolo 9
sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto
previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione
del personale a tempo determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio
relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi
o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e
di supporto dell'attività scolastica;
e) dati generali sullo stato
dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del
personale;
g) strumenti e metodologie per la
valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico,
anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per l'informazione si
svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli
atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti
le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con
congruo anticipo. Gli organismi di cui all'articolo 9
possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole
istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al
comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della
organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di
commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al
fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di formulare
raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta l'informazione i soggetti
sindacali di cui all'articolo 9 possono chiedere che si dia
inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a)
criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a
quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
b)
le modalità organizzative per l'assunzione
del personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che
iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le
parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve
concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà
rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia scolastica, in coerenza
con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1999.
Sulle materie che
incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione
deve concludersi entro il 30 giugno.
ART. 6
RELAZIONI
A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione
scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel
rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le
relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione
dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione
integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti
sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva,
consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale
in rapporto al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei
diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2
dell'allegato accordo sull'attuazione
della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il
fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione
del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle
sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
i) modalità relative alla organizzazione
del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale
educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa
nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo
da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi
per l'aggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è
successiva:
a)
nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b)
b) criteri
di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese
o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione
viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31
agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h)
ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9
può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di
istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella
scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito
incontro che può concludersi con un'intesa entro 15 giorni. Contestualmente con
la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della
dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c),
d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle materie
che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le
procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini
stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono
sull'assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per
assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria
informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART.
7
ESAME
DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30
giugno 2000, l'A.RA.N. e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a
livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui
risultati saranno messi a disposizione delle stesse organizzazioni sindacali e
del Ministero della Pubblica Istruzione.
ART.
8
CLAUSOLE
DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo
mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono
iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
ART. 9
COMPOSIZIONE
DELLE DELEGAZIONI
1. Le
delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I
- A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
-
dal Ministro o da un suo delegato;
-
da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati
alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
-
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal
dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio
medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti,
di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
-
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
III -A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal dirigente
scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle
R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli
articoli 47, comma 2, e 47 bis del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni;
-
dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla
costituzione delle RSU.
2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).
Ù
CAPO III
NORME
COMUNI
ART.
10
DOVERI
DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Allo scopo di
realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza
amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime
sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti.
2. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti
a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche
che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.Al medesimo scopo
deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi
collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente
indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in
materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
3. La formazione
continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che
l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per
migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze
connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa
vigente. Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità
formative da parte dei capi d'istituto, del personale docente, educativo e ATA,
inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie
ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di
fruibilità legate a specificità territoriali.
4. La normativa
sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche
relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei
docenti.
5. In relazione alla
semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non
contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito
gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.
ART.
11
MISURE
INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa con le
organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il
necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di interventi integrati,
individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle zone
a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da
abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone
possono elaborare progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico.
Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della Pubblica Istruzione in
base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione
integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi
individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di
cui al precedente comma sarà corrisposta un'indennità mensile accessoria
commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla
realizzazione del progetto stesso.
4. La dichiarazione di disponibilità ad
assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del
progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai
fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In
sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
a) i criteri generali per la selezione dei
progetti da finanziare;
b) i criteri generali di verifica dei
risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
c) i criteri di utilizzo a livello
d'istituto delle risorse destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa
l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per
il personale nell'ambito delle risorse disponibili per la formazione del
personale scolastico.
6. Ai fini di cui
al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune
iniziative per assicurare l'integrazione interistituzionale degli interventi e
delle risorse.
ART. 12
FORMAZIONE
IN SERVIZIO
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di
innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo
delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di
formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione
professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche
esigenze.La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità
professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di
studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili
considerati necessari secondo le norme vigenti. In sede di contrattazione
integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31 ottobre antecedente a
ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della Pubblica Istruzione
emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come
prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione
in atto;
-
al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
-
al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo
alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni,
nonchè all'esigenza di formazione continua degli adulti;
-
ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione
della professionalità ATA in connessione con l'attuazione dell'autonomia
organizzativa e amministrativo – contabile.
2. Per garantire le attività formative di cui
al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili,
nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme
comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio
finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio
successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione integrativa
nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le materie della contrattazione
decentrata. Sono altresì definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In
via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di
formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata
risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli
strumenti di controllo qualitativo della spesa è istituito a livello nazionale
un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di
esperti. Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno
l'opportunità di una revisione dell'organismo ai fini del prossimo rinnovo
contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete
di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento
funzionale dell'Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di
composizione dell'Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione
integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e
snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di
gestione diretta. In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio
individua:
- i fabbisogni formativi;
-
le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno
quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- i
criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti
alle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni – obiettivo
di cui all'articolo 28.
Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce, altresì, alla
progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli
elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli
stessi;
-
le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione
dei progetti di cui all'articolo 11.
L'Osservatorio
attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle funzioni individuate dalle
singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi di cui
all'articolo 28
assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del
monitoraggio stesso.
5. In sede di
contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e
di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati
che intendano svolgere attività formative riconosciute dall'Amministrazione.
ART.
13
FRUIZIONE
DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo
sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative
formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale
docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi
scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la
partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.
4. Il personale
che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello
centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è
considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori
sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di
missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E' abrogato l'articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995,
ad eccezione dei commi 12 e 13.
ART.
14
FORMAZIONE
INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
1. L'avvio
dell'applicazione della legge n.
341/1990 (formazione universitaria per i docenti)
rappresenta un'occasione per:
- un impiego di competenze professionali
della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione non
esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti, nel
rispetto dell'autonomia universitaria, appositi istituti contrattuali
nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998,
n.315;
-
valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri
docenti.
In
apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con
funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con
altre funzioni nelle università; c) le modalità di svolgimento delle attività
di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto
dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione.
2. Per il
personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di
specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione
dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio retribuiti per
consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione si
realizza, in particolare, mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti
di scuola anche sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione.
ART.
15
MOBILITA'
TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1.Sarà
favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per
superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze
acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema
scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la
mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di
cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e
criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti
relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione
nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la
contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione,
che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le
aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la
valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai
fini del riassorbimento delle eccedenze di personale. Ciò si può realizzare
anche attraverso:
-
specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale
mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;
-
rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per l'effettiva
frequenza dei corsi;
-
indennità forfettaria di prima sistemazione;
-
incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei
percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità
professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione
del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle
iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito
provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a
classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in
situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale
per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale
che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo
richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella
procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha
frequentato il corso.
7. La formazione,
la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì
orientata verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia
scolastica, con l'individuazione di specifiche competenze e profili
professionali innovativi connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e
degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e
aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e
formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell'efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini
indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà
effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri
aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni
scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub – provinciali,
dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia
scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall'articolo 36, comma 5.
9. Sulla base di
accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre
Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale
a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di
criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la
contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle
posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle
indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento
sostenute.
10. Nei confronti
del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a
seguito di procedure concorsuali è applicabile l'istituto della restituzione al
ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso
di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono,
comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la
competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la
formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi
dell'art.56 del decreto
legislativo n. 29/1993 come novellato
dall'art.25 del decreto legislativo n. 80/1998, il personale docente
utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha
diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di
titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore
retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura
corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse
ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di
utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale
con l'orario settimanale d'obbligo.
ART.
16
PROGRESSIONE
PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento
economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una
posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi
previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento
di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso
utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione
stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l'articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.
ART.
17
SNELLIMENTO
BUROCRATICO
In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali
volti:
- al monitoraggio ed al recupero degli
arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;
-
alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile,
contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali ed il
trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici.
ART.
18
PARI OPPORTUNITÀ
1. Al
fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il
compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile
1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il
Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal
Ministro della Pubblica Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie
di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad
attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal
Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di
prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
-
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per
l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al
superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
-
azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai
corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni
più qualificate;
-
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
-
flessibilità degli orari di lavoro;
-
fruizione del part-time;
-
processi di mobilità.
4.
L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione
dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387.
In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve
essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato
per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono
essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di
Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti
appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali
deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi.
Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.
Ù
Capo
IV
Norme
di area
Sezione
I
Capi
di istituto
ART. 19
COMPITI
DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di
istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica
che andrà a regime l'1-9-2000. In sede di attualizzazione delle norme
contrattuali saranno unificate e comprese in una distinta disciplina di area
tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza
contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000. Nella attuale fase
transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella
prospettiva dell'ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia
previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al decreto
legislativo n. 59/1998. In previsione
dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge n. 59/97
sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la
piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di
istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la
finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli
strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa.
3. Il capo
d'istituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano
dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria
presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della
flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni
di competenza. Il capo d'istituto assicura comunque una presenza ordinaria di
36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo
d'istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati
sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la
natura fiduciaria dell'incarico correlata alla responsabilità sugli esiti
dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio
scolastico.
5. In relazione agli specifici aspetti di carattere
generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa, il
capo d'istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il
responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione,
informa il personale ATA.
6. In riferimento
al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le
procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di
contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno
oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.
ART.
20
LA
VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. L'attività del
capo d'istituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena
attuazione di quanto previsto dall'art. 25 bis, comma 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
integrato dal decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione
sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla
sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il
1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso
l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato art.
25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le
modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo
della valutazione.
2. In relazione
all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei
capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali
previsti dalla normativa vigente.
ART. 21
L'INDENNITÀ
DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto,
ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il
relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa
nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla
dimensione degli istituti.
2. L'indennità
compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di
educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e
al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si
trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione
direttiva, l'indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche
al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente. Per le
istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario
della stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà
criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per
l'attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi d'istituto che
abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.
ART.
22
LA
MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
Al fine di
agevolare la mobilità dei capi d'istituto sono definite le seguenti modalità:
a) la mobilità dei capi d'istituto,
rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti
comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in
sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze
per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo
professionale dei capi d'istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione
e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità
professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e
secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si
effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
In tale sede
vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel Contratto collettivo decentrato nazionale del 20/1/1999.
Ù
Sezione
II
Personale
docente
ART.
23
AREA
E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi
4, 5 e 6 dell'articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995
sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda
sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
5. In attuazione dell'autonomia scolastica
i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone
l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del
contesto socio - economico di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti è costituito
da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche,
organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che
si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione
professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli
indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola."
2. I commi 7 e 8
dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono
soppressi.
ART.
24
MODALITA'
ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le istituzioni
scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di
autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di
ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei
processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto
della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche
regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo
di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare
le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del
15 marzo 1997 – e, in particolare, dell'articolo
4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Nella fase
attuale, prima della concreta attuazione dell'autonomia, a partire
dall'1/9/2000, e dell'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995,
ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal
1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale
docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al
riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo
in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali
ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che
nell'anno scolastico 1998/1999 e nell'anno scolastico 1999/2000 abbiano in
corso sperimentazioni dell'autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi
di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli obblighi
di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle
attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace
svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il
dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli
organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato
dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa
e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far
fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1
dell'articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995
è così sostituito: "L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da
ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti
scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi."
ART. 25
ATTIVITA'
AGGIUNTIVE
1. Le attività
aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate,
sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
3. Il compenso
orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese
quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione
integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al
10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si possono
prevedere compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso
per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente
prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le
attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto
aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6. I compensi per
le collaborazioni di cui all'art.19,
comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.
ART.
26
AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi
di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i
docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in
relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione
dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel
curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle
responsabilità.
ART.
27
COLLABORAZIONI
PLURIME
I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti
deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari
competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione
scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali
dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal
competente capo d'istituto.
ART. 28
FUNZIONI
STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal
patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l'espletamento di
specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del
piano dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e
servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti
ed istituzioni esterni alla scuola. Tali funzioni sono identificate ed attribuite
dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell'offerta
formativa. Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente,
oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il
perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei
risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L'incarico è rinnovabile. Lo
stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna
funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze
professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di
formazione organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione o
sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da
parte dell'Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la
dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata
dell'incarico.
2.Gli incarichi
aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono
precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali
dall'insegnamento.
3. Le scuole
invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le
trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'articolo 12 - schede informative aggiornate in
ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo
scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare
eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di
contrattazione integrativa.
4. La
contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 42,
comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie
dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi,
nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può
essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il
personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato
non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare
tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano
acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all'istituto contrattuale.
5.L'espletamento delle
funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell'accesso agli
incarichi in altre scuole e, più in generale, nell'Amministrazione scolastica,
nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.
6. L'incarico di
collaboratore vicario del capo d'istituto è equiparato ai fini del trattamento
economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti
numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In sede di
contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure
per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni–obiettivo di cui al
presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo
d'istituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia
delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non
meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono
nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell'anno
scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
ART. 29
TRATTAMENTO ECONOMICO
CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E' offerta l'opportunità di
riconoscimento della crescita professionale nell'esercizio della funzione
docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di
valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento
all'attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun
docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di
acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione
pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del
superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata
ordinariamente nell'ambito della provincia in cui è situata la scuola di
titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali
successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma
3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1
potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e
comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in
sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di
cui all'articolo 42,
comma 3. Subordinatamente all'acquisizione di ulteriori risorse rispetto a
quelle indicate all'art. 42,
comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui
al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo
alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è
fissata al 1° gennaio 2001. Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza
biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le
procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per
raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo
i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella
valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e
in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari,
da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per
la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della
Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
c) la procedura può prevedere momenti
formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l'Università e con
l'impegno dell'Amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul
territorio.
3. La
contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli
ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e
disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare
il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30
giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del
successivo rinnovo contrattuale, l'esperienza applicativa della presente
normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione
su richiesta dell'A.RA.N.
Ù
Sezione
III
Personale
ATA
ART.
30
AREA
E FUNZIONI
1. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione
primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale
di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza
connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di
collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni
sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui
all'articolo 21 della legge n. 59/1997
dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali
riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio
generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di
gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale
di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale
A.T.A.
ART.
31
SISTEMA
DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili
professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A. Le modalità
di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne
che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il nuovo
sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità
correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree
comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni
dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di
appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita,
secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
ART.
32
COMPITI
E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono
costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente
previste dal profilo professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito
dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori,
per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.
2. I passaggi interni al sistema di
classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da
un'area inferiore all'area immediatamente superiore avviene mediante procedure
selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione,
le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale.
Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a
direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina
in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente
all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2,
e 34.
b) Alle predette procedure selettive è
consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di
studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALL'INTERNO
DELL'AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei
dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà mediante
percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il
possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al
profilo professionale cui si chiede il passaggio.
3. I passaggi di
cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e
nella aliquota di posti prevista a tal fine.
ART.
33
ORARIO
DI LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi
istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale
all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
-
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
-
miglioramento della qualità delle prestazioni;
-
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
-
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
-
programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3. L'orario di
lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a
30 minuti.
4. In quanto
autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni
eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura
definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Al personale
adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi
d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali
finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari
gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La
riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di
efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con
proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche
degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
ART.
34
IL
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia
scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000
è definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente
scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla
tabella A.
2. A tale profilo
si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede
il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di
responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni
ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie,
previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con
valutazione finale. E' ammesso, altresì, al corso il personale di cui all'art.
21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all'ammissione opti per il
passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il
personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità
di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere
economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già
dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi
formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. Si applica, in
proposito, la disciplina di cui all'articolo 25 ter, comma 5, del decreto
legislativo n. 29/1993, come integrato
dal decreto legislativo n. 59/1998, per i
lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti,
modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti
attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con
contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione
del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per
incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso
dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
ART.
35
INDENNITA'
DI AMMINISTRAZIONE
Nel primo biennio
contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed
ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di
contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e
della dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta indennità di
amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed
amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni
ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione l'autonomia scolastica e la
operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base
alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne
svolge le funzioni.
Gli oneri
derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui all'articolo 42, comma 4.
ART. 36
VALORIZZAZIONE
DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della scuola
dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze
professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei
servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle esigenze
indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste
dall'articolo 32, comma 1
lettera b), che saranno assegnate a tempo determinato. Possono, pertanto,
prevedersi, a titolo esemplificativo:
a) per gli assistenti amministrativi,
sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del
responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a settori
operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo
informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di
partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature
tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti operanti in
aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di
organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di
coordinamento di più operatori in detti servizi;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni
che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni
portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la
manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo
intervento in caso di necessità;
e) per i restanti profili professionali,
mansioni complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola
dell'autonomia.
3. Per il personale sopra indicato, al
quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno
previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a
compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai
fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione delle
professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni, per la
verifica di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura
della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti
professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le
risorse indicate nel successivo articolo 42,
comma 4.
5. Per corrispondere
adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA
di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal
Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1,
lettera c del decreto
legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche
di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè
senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a
titolo esemplificativo:
- la ridistribuzione del personale fra le
scuole di ogni ordine e grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;
-
la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti di scuole;
-
la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione
integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione delle
procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma. Al fine di
verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei
servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dall'autonomia, le parti
concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro
il 30 gennaio 2000.
ART. 37
NORME
DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I contingenti
del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi
criteri di cui al precedente art.36, comma 5, e alle nuove aree in base
all'allegata tabella C.
2. Sono portate a
compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole
amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già
programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore
del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo
sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si
riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita
nel contratto individuale.
3. Il profilo di
aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa
qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico
sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4. I posti in
organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed
amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti
dall'art. 36, comma 5, del presente contratto.
5. All'assistente di biblioteca spetta la stessa
retribuzione del responsabile amministrativo.
ART.
38
COLLABORAZIONI
PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale ATA,
con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi
generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la
propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che
richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di
servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile
amministrativo o il direttore dei servizi generali ed amministrativi o il
direttore amministrativo.
Ù
Capo
V
Particolari
tipologie di corsi
ART.
39
PERSONALE
IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
ED
IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
Sono destinatari del presente articolo i
docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della
scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari. Considerata la specificità professionale che contraddistingue il
settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza
nelle operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per
chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici
percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di
aggiornamento saranno annualmente definiti le risorse e interventi formativi
mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti;
c) nell'ambito dei compiti
dell'Osservatorio saranno definite le tipologie formative valide ai fini
dell'insegnamento nel settore;
d) secondo cadenze determinate in sede
locale può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la
definizione del piano di formazione in servizio,nonchè di specifiche iniziative
per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
e) l'articolazione dell'orario di rapporto
con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è
definita in base alla programmazione annuale dell'attività e all'articolazione
flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti
all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le
attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei
singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento
si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 25;
f) la contrattazione integrativa nazionale
sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in
corsi ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole
polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di ospedali. Al
personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorità sanitaria promosse
dall'autorità scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è garantita la
tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi
compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base
di intese con le autorità competenti promosse dall'autorità scolastica;
h) la contrattazione integrativa nazionale
riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione
dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
contrattazione integrativa sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione
di risorse per il personale impegnato nel settore;
i) quanto sopra definito si applica anche
al personale operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali
per lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri
territoriali permanenti.
Ù
Capo
VI
Aspetti
economico - retributivi generali
Art.
40
AUMENTI
DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi
tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle
tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto
degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono
rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E.
3. Le misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore
eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995,
sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
4. I benefici economici
risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
Art.
41
DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono
destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e
dell'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23
dicembre 1998, n. 449, nonché le risorse finanziarie
individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti
da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle
derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal
D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto
dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore
specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate
alla contrattazione integrativa:
a. l'importo di lire 198 miliardi
corrispondenti al recupero dell'inflazione programmata sull'accessorio
disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità
dell'anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva dall'art.2, comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dall'art.2, comma 9,
della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la
quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97
miliardi per l'anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l'anno 2000;
c. gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per l'anno 1999 e successivi, relativi al fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui
alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 – Cap. 1051; U.P.B.
4.1.1.2 – Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 – Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 – Cap. 5965;
U.P.B. 7.1.1.2 – Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 – Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 – Cap
5968). Per l'anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli
di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e
successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate in
lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno
2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle
previste dall'art.40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni
di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra
risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del
personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire
900 miliardi e di lire 1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000
e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999 – 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, mediante
parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio dalla
struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. n. 399/1998 a quella
vigente, in coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995,
quantificate in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425
miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che
le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e 2000
possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260 miliardi, nell'anno
successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.
Art 42
FINALIZZAZIONE
DELLE RISORSE
DA
DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione
integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale
scolastico per la efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi
innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita
in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro.
Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo
41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese
spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono
l'utilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli
istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di
dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Per compensare
lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del
processo dell'autonomia scolastica, sarà corrisposto un compenso individuale
accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al
personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile
amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999.
Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi,
di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999,
2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato
di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all'articolo 41,
comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all'articolo 41, comma 2,
lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne
autorizza l'utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all'anno 1999, sono
utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Sarà erogata una maggiorazione
retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e
con le modalità stabilite dall'articolo 29.
All'attivazione di tale istituto contrattuale si provvede per l'anno 2000
mediante l'utilizzazione di quota parte delle risorse indicate all'art. 41,
comma 2, lettera g). A decorrere dall'anno 2001, le predette risorse sono
integrate con quelle indicate all'art. 41, comma 2, lettera d), nonché con
quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41,
comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione
all'istituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite
stabilito al citato articolo 29
(in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate all'art. 41,
comma 2, lettera d).).
4. Nell'ambito delle disponibilità
finanziarie complessive indicate all'art. 41
sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per
ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione d'anno, a
decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per
l'espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al
piano dell'offerta formativa di cui all'art. 28;
-
lire 160 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, per la copertura degli oneri
derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi
quelli relativi al personale delle scuole italiane all'estero. La eventuale
somma non utilizzata per le predette finalità costituisce ulteriore dotazione
del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione d'anno, a
decorrere dal 1 settembre 1999, per rivalutare l'indennità di direzione ai capi
d'istituto e le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai
responsabili amministrativi;
-
lire 100 miliardi, in ragione d'anno a decorrere dall'1/9/1999, per
corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al
personale ATA secondo quanto previsto dall'articolo 36;
-
lire 93 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per
corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di aree
a rischio sociale;
-
lire 322 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da
destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi didattici
educativi.
5. A decorrere
dall'anno 1999, tutte le risorse di cui all'art. 41 non utilizzate per
compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione
finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dell'offerta formativa e
per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa
ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di
attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le
somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate
per le stesse finalità nell'esercizio successivo.
ART.
43
CONTRATTUALIZZAZIONE
DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E' garantita la
piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore
somma destinata dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attività
del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
Ù
Capo
VII
Disposizioni
finali ed integrative
ART.
44
SEQUENZE
CONTRATTUALI
1. Con apposite, successive sequenze
contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti
specifici e le modalità applicativa relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e Conservatori;
-
personale delle scuole italiane all'estero;
-
personale delle istituzioni educative;
-
personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
-
procedure di conciliazione e arbitrato;
-
procedure di cui all'articolo 14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione
degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare, ai sensi dell'art. 72 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non
espressamente abrogate rimangono in vigore.
2.Le parti
firmatarie si impegnano ad adeguare entro il 30. 6. 2000 le norme del presente
CCNL, in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad
ulteriori modifiche legislative eventualmente intervenute.
ART.
45
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
1. Le parti
convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del decreto legislativo n.
124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n.
449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di
garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire l'istituzione
di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri
comparti.
3. La misura
percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di
quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione
delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula
dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito
DPCM.
4. Nello stesso
ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della
buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR,
nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari
del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo
stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del
presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione
complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione;
costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei
soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di
accordo istitutivo.
7. Le parti
procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi
fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il
contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.
ART.
46
INDIVIDUAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla
fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in
servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Nelle sezioni
di scuola materna funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art.
104, 1° comma del decreto legislativo n. 297/94, ha
diritto l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione.
Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole
scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto
al servizio di mensa gratuita l'insegnante assegnato al turno pomeridiano.
3.Nella scuola
elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo
pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche
che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare
l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4.Nella scuola
media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che
prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario
scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di
assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.
5. Ulteriori,
eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione
integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della
Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei
contributi ai comuni.
ART.
47
AREE
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle istituzioni scolastiche con consistente
presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi,
saranno realizzati:
- uno specifico piano di formazione del
personale, nell'ambito e con le risorse destinate alla formazione del personale
della scuola;
-
mediante adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da
utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali.
In sede di
contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di
erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle
scuole interessate.
ART.
48
NORMA
DI SALVAGUARDIA
Le norme
legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o
disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
ART.
49
ASSENZE
PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di
malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite
dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di
sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire
delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale
attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli
riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A.
può fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il mese di
aprile.
B - Il comma 1 dell'art. 21 è così
sostituito:
1.-Al dipendente della scuola con contratto
di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea
documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
-
partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico,
ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di
parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;
I
permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto da parte del
personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi
d'Istituto.
C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre,
concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati, anche al rientro, od
autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili
i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995
indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al
comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi
di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale
trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come
determinato ai sensi dell'art. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett.
a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett.
a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
E - Al comma 8
dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il
seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di
gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui
ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero
o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate
dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione.
F - Il comma 10
dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
10. Il
dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
G - Il comma 11
dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
11. L'istituzione
scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo
della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la
competente Azienda Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal
primo giorno.
Il controllo non
è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1
dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il
seguente comma 1 bis:
1bis.
L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3,
comma 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente
alla durata dell'incarico.
I - Il comma 5
dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
1. Ai fini di cui
ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel
caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale
interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti
stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
L - Il comma 18
dell'art. 25 del CCNL 4/8/95 è così
sostituito:
Il personale di cui
al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al
comma 6.
M - In sede di
contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il
costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto
delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare
l'introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di
cui al presente articolo.
ART.
50
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal personale della scuola in
posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e
collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione della
Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto
dagli articoli 16,
21, 29, 35 e 42,
comma 2.
In sede
di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e
misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente
articolo.
Restano ferme le disposizioni in vigore che
prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre
situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Ù
Tabella A -
Profili professionali
1.I profili professionali del personale ATA
sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
Le modalità di accesso restano disciplinate
dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che
sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo
(per i Conservatori e le Accademie) E' responsabile dell'osservanza delle leggi
e regolamenti. Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal
Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del
Consiglio d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio
d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale
ambito può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi
generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che
assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento delle funzioni sarà volto ad
assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali
della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione
scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.
Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile
amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che
richiede conoscenza della normativa vigente nonchè delle procedure
amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità
scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e
di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione
scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente
al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che non
comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze
degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa,
all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere
esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato.
Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile
del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione
all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla
stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle
Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il
direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi
amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il
direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di
funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed
attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. (Detto profilo rimane
in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca
nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E' addetto ai servizi di biblioteca,
all'inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di
materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale
affidato. E' responsabile dell'integrità del materiale bibliotecario
affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure
anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia
operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione
degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa,
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di
diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza
diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza
ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative
dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle
derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove
tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di
formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca
e al controllo delle relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del
materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti
inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo
alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli
organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente
specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie
anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di
esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto
tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle
connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello
svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e
delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori,
officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità
in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla
conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati
dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle
finalità formative. In questi ambiti provvede:
-
alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche
e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di
lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza
tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
-
al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche,
garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile
alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di
diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi
anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro
collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove
strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative
specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di
coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni
ed aree omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente
specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche
complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione
degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito
delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte
le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al
confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione
scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria
specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
-
alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base
delle tabelle dietetiche;
-
alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del
trattamento alimenti;
-
allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento
della cucina.
Provvede, inoltre:
-
al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la
preparazione dei pasti;
-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e
delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla
pulizia degli utensili;
-
alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
Può svolgere attività di coordinamento di
più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo
1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla
normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività
paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali
del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento
dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla
conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le
misure di prevenzione eventualmente necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico
tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche
istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono
preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e
margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue
procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la
conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
-
alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
-
alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e
al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze
e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è
affidato;
- allo svolgimento di altri servizi,
eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di
più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle
professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario,
forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben
definite.
In particolare, è addetto:
-
alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture,
alla raccolta dei prodotti;
-
al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla
movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
-
alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature,
materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;
-
al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti
dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e
pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra,
stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
-
alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente,
se necessaria;
-
ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione
dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali
della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei
locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
-
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli
spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
-
concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento
dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le
visite guidate e i viaggi di istruzione;
-
sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle
istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per
lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al
funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni,
semiconvittori e convittori;
-
svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali
abitativi;
-
pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative
pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei
convittori:
-
compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento
delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi
alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di
mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle
istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e
della sala bar;
-
servizi esterni inerenti la qualifica;
-
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel
sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere: - attività inerenti
alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
-
attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica
nonchè ai servizi di mensa;
-
assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture
scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
-
compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento
purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e
ascensori.
Ù
Tabella B -
Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.
Direttore amministrativo
nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
-
diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime,
titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi:
-
diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
a) diploma di ragioniere o perito
commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere,
perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici
commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma
di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della
gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
I titoli elencati sono validi purche'
congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
-
diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e
specializzazione (post secondario);
-
corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai
diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed
attinenti alle discipline amministrativo contabili;
-
diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di
cui alle lettere a), b) e c) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza;
economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e
tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o
attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle
lettere a), b) e c), la laurea anche in discipline non specifiche.
Assistente di biblioteca nelle Accademie e
nei Conservatori di musica:
-
diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto
ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente
ai Conservatori, diploma di Conservatorio.
Assistente amministrativo:
a) diploma di qualifica professionale ad
indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica per i servizi del campo
amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del
1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui
alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso
agli studi universitari.
Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo
specifico;
c) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del
1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di
cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di
maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta
l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del
1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
-
diploma di scuola media.
Guardarobiere:
a) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del
1978.
Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di scuola media.
b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale
ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia
titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto
di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie
provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli
medesimi.
Ù
Tabella
C
Tabella
D1
Tabella
D2
Tabella
E
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
In
conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12
marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all'1% della spesa per
il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22
dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sull'opportunità di favorire un
significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche
ai fini dell'attivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Con riferimento all'articolo 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della
professione docente) , a partire dal mese di giugno del
2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornirà una
esauriente informazione sullo stato di attuazione dell'istituto nel corso di un
apposito incontro convocato dall'A.RA.N.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti impegnano il Ministero della
Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad
estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la
normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti
concordano sull'opportunità che il Ministero della Pubblica Istruzione ricerchi
le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli
impegni assunti dal Governo per:
· la defiscalizzazione delle spese
sostenute per l'acquisto di libri e riviste;
· la gratuità dell'ingresso ai musei ed
alle pinacoteche.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
SNALS
– CONFSAL
Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte
nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo
sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente contratto
non può essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche
implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto
avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla
normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con
particolare riferimento all'articolo 6
(relazioni a livello di istituzione scolastica)
e all'articolo 9 (composizione delle delegazioni)
.
Ù
Allegato
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
ART.1
SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi
della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola
sono:
a)l'istruzione scolastica, in particolare
per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno
1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali
a tutela dell'integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla
distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione
dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture
e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con
funzione di sostentamento.
I servizi di cui
alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi
e collegati al servizio di cui alla lettera a).
ART.
2
PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali
di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi
successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per
gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno
1990, n.146, delle seguenti prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'
esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e
degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali,
riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli
esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali,
riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema
scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di
qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione
all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi
di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata
sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle
apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle
persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei
servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento
del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento
dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il
pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede
di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente
necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni
educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare
riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche
nelle ore notturne.
2. In sede di
contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i
criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo
ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al
precedente comma 1.
L'accordo
integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della
sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi
nella stessa materia.
3. In occasione
di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a
rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo
giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il
quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale
termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al
provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì
risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al
medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione
individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di
lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli
studi.
4. I Capi
d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche
della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei
contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime
istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed
esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi
inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto
individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di
adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi
carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal
vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in servizio.
I capi d'istituto
e gli organi dell' Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di
competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo
sciopero dopo la sua effettuazione.
ART.
3
NORME
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di
qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle
strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non
inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto
per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il
preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero
che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto
in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne
tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la
regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero
stesso.
2. La proclamazione e la revoca
degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del
Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di
livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al
Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della
Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli
organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area
interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e
l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si
assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una
informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche
relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi
essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo
indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del
diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni
indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene
compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi,
anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le
attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della
scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali
(equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari
e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico)
negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se
trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per
ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la
successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette
giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono
alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono
essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di
attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale
ATA.
In caso di organizzazione delle attività su
più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o
nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano
gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e
nell'ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve
essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure
l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui
alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali
all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario
predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza
con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento
e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle
date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni
ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti
con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini
trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un
differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5
giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti
con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali
non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami
conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non
devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio
superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere
dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso
di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in
tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei
casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di
protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
ART.
4
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di
prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola,
le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di
azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti
in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di
conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi
devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica
Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli
studi per quelli a livello locale.
2. Durante
l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello
sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare
iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti
nel conflitto.
Ù