CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO
SCUOLA
ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I : Disposizioni generali
Art.3: Obiettivi e strumenti
Art.4: Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato
Art.5: Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione
decentrata
Art.6: Composizione delle delegazioni
CAPO II: Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7: Informazione
Art. 8: Esame
Art. 9: Relazioni a livello di istituzione scolastica
Art. 10: Pari opportunità
Art. 11: Consultazione
Art. 12: Forme di partecipazione
CAPO III: Diritti sindacali
Art. 13: Assemblee
Art. 14: Rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro
Art. 15: Diritti e libertà sindacali
CAPO IV : Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 16: Procedure per la conciliazione
Art. 17: Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I: Norme comuni
Art. 18: Contratto individuale di lavoro
Art. 19: Ferie
Art. 20: Festività
Art. 21: Permessi retribuiti
Art. 22: Permessi brevi
Art. 23: Assenze per malattia
Art. 24: Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
Art. 25: Ferie, permessi ed assenze per il personale a tempodeterminato
Art. 26: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 27: Progressione professionale
Art. 28: Formazione
Art. 29: Termini di preavviso
Art. 30: Personale delle Accademie e dei Conservatori
Art. 31: Personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE,BDP
CAPO II : Norme di area
SEZIONE I: Capi di istituto
Art. 32: Area e funzioni
Art. 33: Incarichi e attività aggiuntive
Art. 34: Orario di lavoro
Art. 35: Norme specifiche per il periodo di prova
Art. 36: Valutazione
Art. 37: Mobilità dei capi di istituto
SEZIONE II : Personale docente
Art. 38: Area e funzione docente
Art. 39: Attività di progettazione a livello di istituto
Art. 40: Obblighi di lavoro
Art. 41: Attività di insegnamento
Art. 42: Attività funzionali all' insegnamento
Art. 43: Attività aggiuntive
Art. 44: Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
Art. 45: Permessi e assenze del personale docente chiamato a ricoprire
cariche pubbliche elettive
Art. 46: Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 47: Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 48: Mobilità del personale docente ed educativo
SEZIONE III : Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 49: Area e funzioni
Art. 50: Orario di lavoro
Art. 51: Profili professionali
Art. 52: Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 53: Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 54: Attività aggiuntive
Art. 55: Mobilità e trasferimenti
CAPO III : Norme disciplinari
SEZIONE I : Capi di istituto e personale docente
Art. 56: Rinvio delle norme disciplinari
SEZIONE II : Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario
Art. 57: Doveri del dipendente
Art. 58: Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 59: Competenze
Art. 60: Codice disciplinare
Art. 61: Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 62: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
PARTE SECONDA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I : La retribuzione
Art. 63: Struttura della retribuzione
Art. 64: Aumenti della retribuzione base
Art. 65: Effetti dei nuovi stipendi
Art. 66: Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in
servizio al 31.12.95
Art. 67: Ratei
Art. 68: Progressione economica per sviluppo professionale
Art. 69: Indennità di funzioni superiori e di reggenza
Art. 70: Ore eccedenti
CAPO II : La retribuzione accessoria
Art. 71: Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive
Art. 72: Fondo di istituto
Art. 73: Indennità
Art. 74: Criteri di determinazione delle indennità
Art. 75: Indennità di direzione
Art. 76: Indennità di amministrazione
Art. 77: Compensi per la qualità della prestazione
CAPO III: Valutazioni e verifiche
Art. 78: Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
PARTE TERZA
TITOLO I : NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 79: Rinvio ad accordo successivo
Art. 80: Norme transitorie
Art. 81: Norme finali
Art. 82: Disapplicazioni
Tabella I
Tabella II
Ù
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
NORME
DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART.
1
SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i
servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della
Scuola sono:
a) l'istruzione
scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge
12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e
attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
c) attività relative
alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia
degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio
scolastico;
d) erogazione di
assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle
lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e
collegati al servizio di cui alla lettera a).
ART. 2
PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali
di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi
successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per
gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12
giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in
caso di sciopero, al fine di contemperare l' esercizio del diritto di sciopero
con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e
strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni
finali;
b) attività, dirette e
strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare
riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e
gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza
media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di
abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di maturità);
c) vigilanza sui
minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d)vigilanza degli
impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività
riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene
alla cura e all'allevamento del bestiame;
f) raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti
necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo
modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle
singole istituzioni scolastiche;
h) servizi
indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti
lettere a), d), e), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed
alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione decentrata a
livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la
determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad
assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.
Successivamente, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell' accordo a livello di
Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di istituto
scolastico presente nella Provincia. Gli accordi decentrati di cui al presente
comma hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in
vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
3. I Capi d'Istituto, in occasione di ogni
sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono
aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha
carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è
successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente
possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi
sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del
servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività
didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all'orario di
inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio
quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del
numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.
4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno
sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del
personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi
del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in
servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno
comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello
sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di
esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo
d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza
saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal
docente più anziano in servizio.
I capi d'istituto e gli organi dell'
Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a
rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua
effettuazione.
ART.
3
NORME
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di
qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle
strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non
inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto
per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il
preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero
che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al
servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e
al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la
PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di
scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve
essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di
sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di
maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione
circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le
Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione
garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello
sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di
trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le
relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno
effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che
l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa,
nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo
se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni,
gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono
superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il
funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40
ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole
materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di
anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di
sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può
superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra
un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non
inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi
- che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata -
possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di
lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il
personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli
scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di
ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi
saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del
turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale.
Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di
lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono
computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal
fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La
durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve
essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione;
e) gli scioperi
effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne
comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre
il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni
relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi
proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni
di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
g) le attività e le
relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi
quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e
le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal
calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali,
l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle
relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni
legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono
ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;
h) gli scioperi di
qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale;
i) le disposizioni del presente articolo
in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei
casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di
protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
ART.
4
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i
conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa
convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero
l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare
rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi
Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto , d'intesa tra le parti
stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello
nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli a livello
provinciale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di
conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le
amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei
confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Ù
PARTE
PRIMA
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO
I
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalla
amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a) area dei servizi
generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione
docente;
c) area della
specifica dirigenza scolastica.
2. Con successivo accordo di cui all'art. 79, le
norme del presente contratto saranno raccordate con le disposizioni dello
Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme
di attuazione.
3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60
giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
a) le specificazioni e
le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale
educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle
funzioni, alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento,
alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo
parziale e a tempo determinato.
b) le specificazioni e
le modalità applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al personale
docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in
relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
4. Nel testo del
presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come D.Lgs. n.29 del
1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato
come D.Lgs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento
al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato
come D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte
normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
2. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
29 del 1993.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 gg
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l' erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo
biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Ù
TITOLO
II
Sistema
delle relazioni sindacali
C
A P O I
Disposizioni
generali
Art.
3
Obiettivi
e strumenti
1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato
in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con
l'esigenza di incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio
scolastico.
2. La
condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla
partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste,
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure
bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di
favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo
e parti sociali.
3. In coerenza
con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti
modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle
materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4
del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La
piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è
garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle
controversie interpretative previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) esame; si svolge
nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo
prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del
presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.
6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista
secondo le procedure indicate nell'art. 8;
c) consultazione; si
svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la
prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione,
acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo
scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a
tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l' amministrazione
scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il
presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo
utile, anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
e) conciliazione,
mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative;
procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le
disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.
Art.
4
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato
1. Le piattaforme per
il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno un mese
prima della scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata a
livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello
periferico.
2. Durante i suddetti
periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti decentrati, le
parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L' Amministrazione
della Pubblica Istruzione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione
del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 6 per l'avvio del negoziato, entro 15
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione
decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello.
5. Il contratto
decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende
avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure
previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I contratti
decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
Art.
5
Livelli
di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di
contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto
collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto
collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le
materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del
presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell' art.
4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia
necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate
sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito
il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
4. La contrattazione decentrata si svolge in
sede nazionale di Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli
obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell' art. 3, comma 1 del D.Lgs. n.
29 del 1993, sulle seguenti materie:
a) i criteri di
utilizzazione delle risorse attribuite a livello di Ministero della Pubblica
Istruzione e relative al Fondo di cui all'art. 71, comma 2 lett.a), nonchè le
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri per
l'attribuzione ai Provveditorati della quota del Fondo di cui all'art. 71 per
interventi compensativi e progettiprovinciali;
c) la mobilità di cui
all' art.480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli accordi di mobilità di cui all'
art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993;
d) la mobilità
interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente CCNL;
e) le linee di
indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi
compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
f) le linee di
indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
g) determinazione dei
compensi relativi agli incarichi ed attività aggiuntive dei capi di istituto,
di cui all'art. 33;
h) determinazione
delle tabelle relative alle indennità di cui agli artt. 74 e 75 del presente
CCNL.
5. Presso ciascun ufficio scolastico periferico,
fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l' individuazione
delle priorità e dei criteri di distribuzione delle risorse del Fondo di cui
all'art. 71, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di
istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili , ai sensi dell'art.
72, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri di
applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative
relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonché l'individuazione delle misure necessarie per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
c) l' utilizzazione
del personale ai sensi dell'art. 48, commi 6 e segg. e art. 55 del presente
contratto;
d) i criteri per l'
attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e
riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali
attività;
e) i criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
f) i criteri generali
relativi all'utilizzazione del personale A.T.A., con riferimento agli istituti
previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall'art. 14,
comma 15 del D.P.R. n. 399 del 1988.
g) i criteri di
attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali previste
dal presente contratto, nonché, in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni
sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
h) i criteri di
utilizzazione dei servizi sociali.
6. I contratti
decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di
esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
Art.
6
Composizione
delle delegazioni
1. Ai sensi
dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in
sede decentrata è costituita:
I
- A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte
pubblica:
-dal Ministro o da un suo delegato;
-da una rappresentanza dei dirigenti
titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
-
per la composizione della delegazione
trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino
alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai
successivi accordi.
II - NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO
DIRIGENZIALE
a) Per la parte
pubblica:
- dal dirigente
titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell' ufficio medesimo, di
qualifica di norma non inferiore all' ottava. L'amministrazione può avvalersi
in qualità di consulenti di capi d'istituto e altro personale scolastico
esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione
della delegazione trattante di parte sindacale relative alle strutture
provinciali di organizzazione si conferma la disciplina attualmente vigente
fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed
ai successivi accordi; - relativamente alle altre strutture sindacali, si
rinvia allo stipulando protocollo d'intesa di cui all'art. 14.
2. L'amministrazione
scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della
attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive è
tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n.
29 del 1993.
Ù
CAPO
II
Informazioni
e forme di partecipazione
Art.
7
Informazione
1. L'amministrazione scolastica, nell'ambito
della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce
informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo precedente sulle misure
inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal
D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce
un'informazione preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione
necessaria:
a) criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
b) criteri generali
per la razionalizzazione della rete scolastica;
c) criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con
riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e
metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs.
n. 297 del 1994;
e) criteri e modalità
organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
f) documenti di
previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
g) interventi di
progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività
scolastica.
h) programmi e
progetti di intervento anche a carattere interistituzionale per la
qualificazione dell' offerta formativa.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è
successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi
risultati, riguardanti:
- utilizzo del
personale e stato dell'occupazione e degli organici;
- parametri e risultati concernenti la
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico;
- distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro per il personale A.T.A.;
- attuazione dei programmi di formazione del
personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del
personale;
- distribuzione complessiva dei fondi per i
compensi accessori;
- iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo sono
previsti specifici incontri in cui l'amministrazione scolastica fornisce
adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
4. Analoghi incontri
sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per assicurare una
adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il sistema
informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della sfera
personale degli addetti.
Art. 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6,
ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta,
un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in
particolare delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs. n. 29
del 1993 :
a) articolazione degli
orari per il personale ATA;
b) criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
c) criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con
riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e
metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs.
n. 297 del 1994.
Sono inoltre oggetto
di consultazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) del presente
contratto, i criteri e le modalità organizzative per l' assunzione del
personale a tempo determinato e indeterminato.
2. Della richiesta di
esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all' art. 6 del
presente contratto.
3. L'esame si svolge
in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla data di
ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
4. L'esame si conclude
nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione
ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito
dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle
materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e
la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo
in cui si svolge l'esame gli organi dell'amministrazione scolastica non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.
ART.
9
Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in
coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle
competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le
modalità d'informazione e di esame previste dal presente articolo.
2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti
sindacali di cui all'art. 14 un'informazione preventiva, consegnando
l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:
a) modalità relative
all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del
personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
decentrata provinciale, nonché i criteri per l'individuazione del personale
A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto.
b) modalità di
applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in
contrattazione decentrata a livello provinciale;
c) attuazione delle
normative relative all'igiene, alla sicurezza e prevenzione dell'ambiente
scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle barriere
architettoniche per facilitare l'accesso dei disabili;
d) utilizzazione dei servizi
sociali;
3. Sulle seguenti materie l'informazione è
successiva:
a) proposte di
formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) attuazione dei
progetti ed attività retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti
da convenzioni ed accordi;
c) nominativi del
personale da utilizzare nei progetti ed attività retribuiti con il fondo di
istituto;
d) criteri di
individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da accordi di programma,
convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
e) applicazione dei
criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale, per la
fruizione dei permessi retribuiti per l'aggiornamento.
L'informazione viene
fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le
informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti sindacali
di cui all'art.6 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione.
Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali
presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare
un apposito incontro, per l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione
delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle
informazioni. Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2,
l'esame previsto dal presente comma si effettua fino alla definizione
contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, per la
relativa intesa.
5. Durante il periodo
in cui si svolge l'esame il capo di istituto non adotta provvedimenti
unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
6. Concluso l'esame, è
fatta salva l'autonoma determinazione del capo di istituto.
7. Le modalità di cui
al comma 2 , lett. b) sono verificate in un apposito incontro con i soggetti
sindacali, di cui all'art.14.
ART.
10
Pari
opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con
la presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle
associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunità, con il compito
di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.125, con particolare
riferimento all'art.1.
2. Il Ministro assicura, mediante specifica
disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato
pari opportunità nazionale.
3. Il Comitato propone piani pluriennali per
l'attuazione delle pari opportunità in campo formativo con particolare
riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti per
l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
4. Il Comitato relaziona almeno una volta
l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto
allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione e
di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alla peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. A livello di Amministrazione scolastica
provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decentrata, possono essere costituiti appositi comitati, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti
analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento
da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
6. In sede di contrattazione decentrata, a
livello nazionale e territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal
Comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n.125, saranno concordati interventi utili a promuovere:
- percorsi di
formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo
formativo;
-
azioni positive con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi
di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più
qualificate;
- iniziative volte ad attuare le direttive
dell' Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti.
7. Gli effetti delle
iniziative assunte dall'amministrazione scolastica a seguito degli accordi
decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella
relazione annuale del comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio
1987, n. 267.
ART.
11
Consultazione
1. Gli organi dell' Amministrazione scolastica,
con le modalità previste dall'art.3, comma 3, lett. c), procedono alla
consultazione:
- delle rappresentanze
di cui all'art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o contrattuali,
nonché nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del
1993, limitatamente al personale A.T.A.
-del rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
ART.
12
Forme
di partecipazione
1. Presso il Ministero della Pubblica Istruzione
e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio
di rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno due volte l'anno
le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell' amministrazione
scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- edilizia scolastica;
- situazione degli organici;
- adeguamento dei medesimi per le nomine in
ruolo del personale docente e A.T.A.,
- mobilità di detto personale;
- formazione delle graduatorie provinciali
per il reclutamento del personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo
determinato e per le procedure di conferimento delle supplenze;
- rilevazione e prevenzione delle malattie
professionali;
- modalità di applicazione della legge del 5
febbraio 1992, n.104;
- sistemi informativi automatizzati;
- modalità di attuazione della legge n. 241
del 1990;
- educazione degli adulti.
2. La composizione
degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di norma
paritetica.
Ù
CAPO
III
Diritti
sindacali
ART.
13
Assemblee
1. Il personale del comparto scuola con rapporto
di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con
i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per
10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve
riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
2. Per il personale docente, in ciascuna scuola
o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più
di due.
3. Le assemblee sono indette singolarmente o
congiuntamente da: - le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali
che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui all'art.6,
comma 1; - i soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee
indette nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di
lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività
didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee
del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con
quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico.
5. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e
- limitatamente al personale educativo - negli Istituti di educazione, le
assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto al comma 4,
secondo modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 9 e con il vincolo
di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata
massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; la
durata massima delle assemblee dei capi di istituto e delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in
modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di
assemblea e sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la
sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note
dai oggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto delle scuole interessate
all'assemblea o, per le assemblee dei capi di istituto, al Provveditore agli
studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è
pervenuta, all'albo del Provveditorato agli studi e in quello dell'istituzione
scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del
giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi
sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o
- nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al
presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto
termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l'assemblea
si considera unica ai fini di cui al comma 2.
8. Contestualmente all'affissione all'albo il
capo d'istituto o il Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.
9. Il capo d'istituto:
a) per le assemblee in
cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche
delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in
cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale,
stabilirà, d'intesa con i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la quota e i
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e
degli scrutini finali.
11. Per il personale
docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all'insegnamento.
12. Per le riunioni di
scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale
si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da
parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei
locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del capo d'istituto e del
Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea.
ART.
14
Rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei
luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali
del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verrà
previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni sindacali
relativo al comparto scuola;
b) i rappresentanti e
le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o
non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il
requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art.6, comma 1.
ART.
15
Diritti
e libertà sindacali
1. Le libertà
sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e
dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei
relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le parti si
impegnano a ridefinire le norme relative alla delega sindacale al fine di
adeguarle alla eventuale evoluzione del quadro normativo. Fino a tale nuova definizione
l' Amministrazione continua ad operare le trattenute per contributo sindacale
previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli
importi corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali destinatarie.
3. Le trattenute per
scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D.Lgs. n. 297 del 1994,
commi 1 e 2.
4. La disciplina dei
permessi sindacali nel comparto scuola, di cui al D.P.C.M. 27 ottobre 1994,
n.770, verrà integrata da un apposito accordo, da stipularsi ai sensi dell'art.
54 del D. Lgs. n. 29 del 1993, al fine di adeguarla alla peculiare
organizzazione del sistema scolastico. In attesa della stipulazione di tale
accordo integrativo, l'Amministrazione scolastica, fermi restando i limiti
complessivi di cui al predetto D.P.C.M. n. 770, autorizza i permessi sindacali
connessi allo svolgimento di assemblee e di trattative sindacali e alle
riunioni degli organi statutari delle OO.SS.
Ù
CAPO IV
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
ART.
16
Procedure
per la conciliazione
1. In caso di
controversia su una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno dei soggetti
sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli
studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia.
La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti.
2. Alla procedura di
conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione decentrata.
3. Le parti vengono
convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di conciliazione deve
concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.
4. Le parti di cui
all'art.14 e le organizzazioni sindacali territoriali non intraprenderanno
alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di
conciliazione.
ART. 17
Interpretazione
autentica dei contratti.
1. In attuazione
dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
2. Al fine di cui al
comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29 del
1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime
modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs
n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di
interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti
previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 29 del 1993.
Ù
TITOLO III
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I
NORME
COMUNI
ART.
18
Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato dei capi di istituto e del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e
regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del
rapporto di lavoro;
b) data di inizio del
rapporto di lavoro;
c) data di cessazione
del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione
automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del
titolare;
d) qualifica di
inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni
corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo
di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima
destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
3. Il contratto
individuale specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del
contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che
il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di
lavoro nel tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le condizioni
risolutive del contratto di lavoro. E' causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'assunzione può
avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro.
5. L'Amministrazione,
all' atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a presentare
entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in
materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative alla
disciplina concernente il reclutamento del personale scolastico. Nello stesso
termine il destinatario , sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo
quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 o dall' art. 508 del D.Lgs.
n. 297 del 1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
6. Quanto previsto dal
comma precedente si applica anche alle assunzioni a tempo determinato; in tali
casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 522 e
all'art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994, la documentazione prescritta deve
essere presentata, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del
primo contratto stipulato.
7. La mancata
presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con le
modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per
i rapporti già instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta
altresì l' immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle
vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio.
8. Il contratto
individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.
ART.19
Ferie
1. Il dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo
assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto
a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2.
4. Dopo 3 anni di
servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano
i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di
distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni, il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i
giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati
in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di
assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore
a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che
ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto
alle ferie.
8. Le ferie sono un
diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed ATA
al Capo di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le
ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono
essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo durante
i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed
educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il
personale docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con
altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che
non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la
fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non
superiore a quindici giorni.
10. In caso di
particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle
ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno
essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei
periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono
fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di
normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di
quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga
situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell' anno
scolastico successivo, non oltre il mese di dicembre se il rinvio è stato
determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio
se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
11. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto
dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie
già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie
medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti.
Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono
sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.
14. Il periodo di
ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse.
ART. 20
Festività
1. A tutti i
dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in
cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate
di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell' anno scolastico cui
si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di
sospensione dell'attività didattica.
ART. 21
Permessi
retribuiti
1. Al dipendente
della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi,
sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per
evento.
I permessi sono
concessi a domanda, da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale
docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
2. A domanda del
dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso
retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante
le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente
dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha,
altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
4. I permessi dei
commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno
scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità
di servizio.
5. Durante i predetti
periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto
previsto dagli artt. 75 e 76.
6. I permessi di cui
all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono retribuiti come
previsto dall'art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie;
essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in
volta diverse.
7. Nell'ambito del
periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma
1 della legge n. 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla
legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di
cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e
fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del
1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse
modalità , gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del
1971 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti.
8. Il dipendente ha
diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti
previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART.
22
Permessi
brevi
1. Compatibilmente con
le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al
personale con contratto a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli
studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda,
brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad
unità orarie.
2. I permessi complessivamente concessi non
possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.;
per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale
di insegnamento.
3. Entro i due mesi
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale docente,
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con
precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in
permesso.
4. Nei casi in cui per
motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante
al dipendente per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale
docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.
ART. 23
Assenze
per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità
sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere,
salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e
professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata
nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste
dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in
mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque
coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità
applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale
trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato
ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. e), f).
b) 90% della
retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della
retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per
malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata
all' istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori
didattici e dai presidi, al Provveditorato agli studi, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente,
salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
11. L'istituzione
scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della
malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di
assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
12. Il dipendente, che
durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
13. Il dipendente
assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
14. La permanenza del
dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite
può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
legge.
15. Qualora il
dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è
tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
16. Nel caso in cui
l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
17. Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il
triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta
data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia
per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto ove più favorevole.
ART.
24
Aspettativa
per motivi di famiglia e di studio
1. L'aspettativa per
motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.
approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale
norma si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al
personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
2. Ai sensi della
predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per
motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
ART.
25
Ferie,
permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale
assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.3, comma 6, del D.P.R.
n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie,
permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del
personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al
termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso dell'anno scolastico.
3. Il personale
docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato
dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di servizio
continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale
limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di
cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai
precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel
caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale
interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
6. Il personale
docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n.
297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma
6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio
scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
7. I periodi di assenza
senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
8. Il personale di cui
al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
retribuiti al 50%.
9. Le assenze per
malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
10. Al personale
docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di
cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per
i motivi previsti dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni,
salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui
al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
12. Nei casi di
assenza dal servizio per malattia del personale docente educativo ed ATA,
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti
di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di
assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono
la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Il personale
docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i
limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
15. Il permesso di cui
al comma precedente è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
16. Al personale di
cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici
madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n.1204 del 1971 e dalla legge n.
903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti
disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la
conservazione del posto senza assegni.
17. Il periodo di
conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
18. Le parti, con il
successivo accordo di cui all'art. 79, verificheranno la coerenza delle norme
di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente articolo, al fine
di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.
ART.
26
Infortunio
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1. In caso di assenza
dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63,
comma 1.
2. Fuori dei casi
previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il
periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
3. Nulla è innovato
per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di
legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
ART.
27
Progressione
professionale
1. In corrispondenza allo sviluppo della
professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare
svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32, 38 e 49, sia alla
partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al
successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e
l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata
tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi
inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di
formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso
utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione
stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla
formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato,
abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore
complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle
qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente
amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a
sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo
delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono
comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I
periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme
contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati
utili ai fini di cui al presente articolo.
3. Il passaggio
alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi
seguenti:
a) due anni di ritardo
in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i
capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro
di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo
in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e
fino a cinque giorni per il personale ATA;
c) in caso di mancato
raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione
stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui
sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata
tabella B.
4. Il passaggio tra
una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della
valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie
professionali, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti
con il profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali
oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle
attività di formazione; c) accertamento di particolari qualità dell'attività
professionale, a richiesta dell'interessato; Tali parametri possono dar luogo
ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di
maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti
parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di
valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30
novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96
ART.
28
Formazione
1. La partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive
professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale
previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di
servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o
promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse
articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema
scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche
all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
3. Con direttiva del Ministro della Pubblica
Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno
finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a
livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
a) gli obiettivi
formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo
a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
b) gli standard
organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento
formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità
degli interventi da realizzare;
c) indicazioni circa
il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi
formativi;
d) indicazioni circa
l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le
modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.
4. I predetti elementi vanno definiti
nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità
finanziarie previste dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve successive
variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge di bilancio.
La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle
ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di
altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una programmazione
integrata delle risorse.
5. La contrattazione decentrata a livello
nazionale di cui all'art. 5 è, altresì, finalizzata alla determinazione dei
criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la formazione e
l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve comunque essere
assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle iniziative
formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva subito
dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle
risorse per le attività da programmarsi e da svolgersi a livello periferico,
nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse, sono
definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di contrattazione
decentrata provinciale, sulle materie di cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da
concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento
sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni
formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito
va data priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole
associate, anche in convenzione con IRRSAE, università, associazioni
professionali o enti culturali e scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le
attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale docente è
deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun
anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei contenuti della
direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della
complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università, dalle associazioni
professionali, dagli enti culturali e scientifici e preventivamente portata a
conoscenza dei Collegi dei docenti. Il Piano di aggiornamento della singola
scuola si articola in:
a) iniziative
prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico;
b) iniziative
progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione
con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e
scientifici;
c) iniziative
progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione,
alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come attività alle
quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
d) iniziative
autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio dei docenti
riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori
della pianificazione di istituto;
e) iniziative
realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla base di progetti
deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle
finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla
produzione di materiale, all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie
didattiche.
8. Per tutte le
attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di
partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le
documentazioni e i materiali prodotti.
9. Il personale che
partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione è considerato
in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione
ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio.
10. La partecipazione
alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7 è valida
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla
progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà
diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.
11. Il personale
docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la
partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate
dall'amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi
della disciplina attualmente vigente.
12. I capi di istituto
possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o
di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da Università,
IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati
dall'amministrazione medesima.
13. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione
del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,
ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate
dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare
prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In
quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
14. Le modalità di
attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di
contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, assicurando in ogni caso il
diritto-dovere del personale alle attività di formazione.
ART. 29
Termini
di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
- 2 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre 10 anni;
ART.
30
Personale
delle accademie e dei conservatori
1. Per il personale
dipendente delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza,
dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica nonché
per i modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo accordo
di cui all'art. 79 del presente CCNL, all' adeguamento delle norme previste dal
contratto medesimo alle peculiarità delle relative prestazioni professionali.
Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme relative
a mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297
del 1994, si applicano con distinti accordi decentrati .
2. Per quanto non
previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia
nazionale di danza e dell' accademia nazionale d'arte drammatica, già
appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all'art.
79 si procede all'adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste
nel presente contratto. Fino alla stipulazione dell' accordo successivo, al
personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di
rapporto di lavoro.
ART.
31
Orario
ed organizzazione del lavoro del personale
del
comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.
1. Gli obblighi di
lavoro del personale del comparto scuola comandato presso gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), il
Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di
documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all'orario di servizio
dell'ente e sono finalizzati allo svolgimento delle attività interne ed
esterne, ivi incluso lo svolgimento di eventuali attività di ricerca,
necessarie all'efficace attuazione della programmazione annuale deliberata dal
Consiglio direttivo.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e
può essere articolato in modo flessibile e modulare anche su base
plurisettimanale, con possibilità di turnazione in relazione anche all'orario
di servizio dell'Ente.
3. L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione
del personale sono oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE,
CEDE, BPD. La delegazione trattante è così costituita:
a) per la parte
pubblica:
- Presidente,
segretario, n.1 rappresentante dei membri del Consiglio direttivo
b) per le
organizzazioni sindacali:
- per la composizione
della delegazione trattante di parte sindacale relativa alle strutture di
organizzazione regionali o
- per il CEDE e la BDP
- nazionali, è confermata la disciplina attualmente vigente fino alla definizione
del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture
sindacali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14.
4. Sono, inoltre,
oggetto di contrattazione le materie di cui all'art. 5 del presente contratto,
per quanto compatibili.
5. Ai sensi dell'art.
13 del presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP ha
diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette nell'ambito di ogni
singolo Istituto secondo modalità attuative definite in sede di contrattazione
decentrata di cui al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche disciplinata
l'eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai
sensi del comma 3 dell'art.13.
6. Il predetto
personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell'art. 19
del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente. Esse devono essere richieste dal dipendente in
posizione di comando al Presidente dell'Ente presso il quale presta servizio.
7. Ai sensi dell'art.
22 del presente contratto, al medesimo personale possono essere concessi, per
particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se
eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art.
22.
8. Al personale
comandato presso gli enti di cui al comma I si applicano le norme di cui agli
artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.
Ù
CAPO II
NORME
DI AREA
SEZIONE
I
CAPI
DI ISTITUTO
ART.
32
Area
e funzioni
1. Il personale
regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella
distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto
scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Rientrano in tale area
i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di istruzione
secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i
vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori
di Musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine
le predette qualifiche vengono indicate con l'unica dizione di dirigente
scolastico.
3. Ciascun dipendente
appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica ed ha la
rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla
legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento,
alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali,
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni
ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto
di istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello
organizzativo e finanziario.
4. Il capo di istituto
assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento
dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche
in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto
può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di
elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale
e tecnico-scientifico, ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti
specifici, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla
verifica dei relativi risultati in termini di effettivo miglioramento del
servizio scolastico e della qualità dell'offerta formativa.
ART.
33
Incarichi
ed attività aggiuntive
1. Il capo di
istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è
preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le
incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza
può:
a) assumere, nel
rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del
1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative
e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in
studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
b) assolvere a
incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o
impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le
norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza
nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova
o al primo anno di incarico;
c) assumere incarichi
retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni
aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di
personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di
istituto;
d) qualora sia preposto
a scuole "polo", svolgere funzioni di coordinamento di progetti
relativi a più scuole tra loro associate;
e) svolgere funzioni
di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di
aggiornamento del personale.
2. Gli incarichi di
cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di
trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità
con l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di
cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della
disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre
amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore
agli Studi.
3. L'Amministrazione
può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata
esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al
superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e
organizzative di singole istituzioni scolastiche.
4. Gli incarichi
conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi ai
sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che
sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi
dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi dell'
amministrazione che conferisce gli incarichi.
ART. 34
Orario
di lavoro
1. Il capo di
istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione
scolastica e alla specificità delle funzioni e esponsabilità assegnategli,
organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio
dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle
esigenze connesse all' esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la
presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle attività affidate
alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza
ordinaria di 36 ore settimanali.
ART.
35
Norme
specifiche per il periodo di prova
1. Durante il periodo
di prova, i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione
e delle altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale
periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto
dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta
esperienza professionale.
ART.
36
Valutazione
1. L'attività del capo
di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è
concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da
appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da
personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel
settore ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di
controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i
criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno definiti entro il
30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'art. 79. Tale accordo stabilirà,
inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno essere valutate
da ciascun nucleo, nonchè le implicazioni sulla progressione professionale di
cui all'art. 27, 4 comma, del presente CCNL .
2. In relazione all'attuazione di quanto
previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i
rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa
vigente.
ART. 37
Mobilità
dei capi di istituto
1. La mobilità dei capi di istituto deve essere
finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle
effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni
scolastiche ed educative.
2.Mediante accordi a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità
territoriale e la mobilità professionale, l'ordine di priorità fra le varie
operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la
formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le
modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi
definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
3. I predetti accordi dovranno tener conto
comunque dei seguenti principi di carattere generale:
a) i passaggi di presidenza sono
subordinati al possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o,
in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi
concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di
scuole;
b) la mobilità
territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli
accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che
favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno
conto dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 770 del 1994;
c) i rapporti tra i
trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da
contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come
soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
4. Con gli stessi accordi saranno definite le
modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che
siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi
conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di
pubblica sicurezza.
5. Le operazioni di utilizzazione dei capi di
istituto sono effettuate secondo criteri e modalità definiti mediante gli
accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di carattere generale:
a) le operazioni di
utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale
individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a
domanda per il personale trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili
per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza.
b) le assegnazioni
provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di ricongiungimento
al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili
ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dall'art. 475
del D.Lgs. n. 297 del 1994.
6. Per eccezionali
motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre
trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra
provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di
utilizzazione di cui al presente contratto.
Ù
SEZIONE
II
PERSONALE
DOCENTE
Art.
38
Area
e funzione docente
1. Il personale
docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell' accademia nazionale d'arte drammatica,
delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è
collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale
area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i
docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore
diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati
femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole
speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei
artistici; i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti
e dell'accademia nazionale di danza.
3. La funzione docente
realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base
delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti
per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri
atti di normazione primaria e secondaria.
4. La funzione docente
si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua
dimensione individuale e collegiale.
5. I docenti, nella
loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio
economico e culturale di riferimento.
6.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed
approfondiscono attraverso il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di
studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica.
7. Per adeguare il
profilo professionale della funzione docente ai processi di affermazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione dell'offerta
formativa, le parti convengono sulla necessità di procedere ad una
articolazione delle competenze e delle responsabilità all'interno di tale
professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma
restando l'unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione,
al suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari profili
di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici,
organizzativi, gestionali e di ricerca.
8. L'individuazione
delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata in una
apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da
rappresentanti delle parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare,
in tempo utile , proposte relative ai contenuti professionali, ai requisiti e
modalità di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle
modalità di attuazione, anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo
sistema professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle modalità di
retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle
suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in sede di
negoziazione dell' accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27,
ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione
professionale del personale interessato.
Art. 39
Attività
di progettazione a livello di istituto
1. Il progetto di
istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di
organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli
aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle
lezioni. Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso
dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
2. Al fine di avanzare
proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto, il collegio
dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro,
individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
3. Sulla base degli
indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberate
dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei
collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo
del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento
che esplicita la pianificazione annuale dell' insieme delle attività formative,
didattiche e pedagogiche e le modalità della loro attuazione e lo sottopone al
collegio dei docenti per la relativa delibera.
4. Per realizzare gli
obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività
didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione
delle attività didattiche, il personale docente è impegnato nell'elaborazione e
predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed in attività di
verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli stessi
periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi,
previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di
formazione e di aggiornamento.
5. Ai fini di quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, in relazione agli specifici aspetti
di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi
scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa
convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.
ART.
40
Obblighi
di lavoro
1.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del
servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento
delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie
all'efficace svolgimento dei processi formativi.
2. A tal fine gli obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono altresì essere previste
eventuali attività aggiuntive.
ART. 41
Attività
di insegnamento
1. L'attività di
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore
settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e
istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali.
2. Alle 22 ore
settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale,
alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di
ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente
eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata,
previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio
dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla
mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti
assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel
plesso di titolarità.
3. Negli istituti e
scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da
realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi
collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in
interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la
scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante
l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione
anche per attività parascolastiche e interscolastiche. Rimane fermo quanto
disposto dal comma 7 ultimo periodo dell'art.14 del D.P.R n. 399 del 1988.
4. Qualora siano state
deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino
la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano
l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre
modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
5. L'orario di
insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo ai
sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione
annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in
maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente
le quattro ore.
6. Per il personale
insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti
gli effetti nell'orario di attività didattica.
ART.
42
Attività
funzionali all'insegnamento
1. L'attività funzionale all'insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento la
partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall'art.
27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui
all'allegata tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento
previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o
provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative:
a) alla preparazione
delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione
degli elaborati;
c) ai rapporti
individuali con le famiglie;
3. Le attività di carattere collegiale
riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle
riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un
totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione
alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli
ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a
sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore
annue.
c) lo svolgimento
degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
4. Per assicurare un
rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto
previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del
servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei
docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio,
pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi.
ART.
43
Attività
aggiuntive
1. Le attività
aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2. Le attività
aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste
dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di
insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa,
fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
3. Le attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:
a) svolgimento di
compiti relativi:
- al coordinamento della progettazione,
dell'attuazione , della verifica e valutazione del progetto di istituto;
- al supporto organizzativo al capo di
istituto;
- a particolari forme di coordinamento del
collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali
dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonchè particolari
forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;
- al coordinamento o referenza o
partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni
scolastiche e non;
- all'assistenza tutoriale;
- alla progettazione di interventi formativi;
- alla produzione di materiali utili per la
didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;
- ogni altra attività regolarmente deliberata
nell'ambito delle risorse esistenti.
b) attività di
aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue,
senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
c) partecipazione a
progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della
produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di
innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero
ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate
nell'ambito delle risorse assegnate;
d) partecipazione ad
attività realizzate sula base di convenzioni con enti locali e con terzi, con
oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o
utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio,
coerenti con le finalità di istituto.
e) attività di
progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e
aggiornamento del personale.
4. Il compenso delle
attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito
di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario
determinato in base alle allegate tabelle.
5. Il compenso delle
attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata
per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base
del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento
di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto
previsto all'art. 72 del presente CCNL.
6. Il compenso per le
attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa convenzione che
disciplina le attività medesime.
ART.
44
Rientro
in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
1. Al fine di
garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente ,
con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a
centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio
dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o
nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri
compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
2. Quando il rientro
in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di
assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a
novanta giorni.
ART.
45
Permessi
ed assenze del personale docente
chiamato
a ricoprire cariche pubbliche elettive
1. Il personale
docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di cui alla legge 27 dicembre
1985, n.816 e che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui
alla legge medesima, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire
dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere
nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il
docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata
a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze
dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non
consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella
classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un
supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al
massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione
a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché
non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a
disposizione.
4. Per tutta la durata
della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato
nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato
nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario
obbligatorio di servizio.
5. La programmazione
delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo
della documentazione espressamente richiesta dall'art.16 della L. n. 816 del
1985, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 46
Rapporti
di lavoro a tempo parziale
1. L'Amministrazione scolastica può costituire
rapporti di lavoro a tempo parziale sia all' atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di
ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per
la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di
lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari
esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi
di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per
ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi
previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di
insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del Ministro della Pubblica
Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica,
sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di
lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative,
che deve essere di norma pari al 50 % di quella a tempo pieno; in particolare,
con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di
concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione
alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 6, comma 1 punto I/b e verificate in un apposito
incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale).
8. Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di
insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste
dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale
interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.
10. Il trattamento
economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale
alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a
tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
ART.
47
Rapporto
di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi previsti
dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento
di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 Al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico
iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del
servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del
personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'apposita ordinanza
prevista dall'art. 522 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
3. Nei casi di
assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi,
qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una
data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato
di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo
determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le
festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento,
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da
computarsi nell'anzianità di servizio.
5. Il rapporto di
lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il rientro
in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Gli insegnanti di
religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309
del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Il rapporto di
lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo
quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751,
possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente
alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore
corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i
docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. L'assunzione degli
insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche con rapporto di
lavoro a tempo parziale.
ART.
48
Mobilità
del personale docente ed educativo
1. La mobilità del personale docente ed
educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale
medesimo, anche attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.
2. Per la realizzazione di tale finalità la
mobilità professionale è equiparata a quella territoriale, secondo modalità da
definire mediante accordi decentrati a livello nazionale ai sensi del
precedente art. 5.
3. Gli accordi di cui al comma precedente
disciplineranno altresì l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità,
i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle
di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio
dei diritti di precedenza.
4. I predetti accordi dovranno tener conto
comunque dei seguenti principi di carattere generale:
a) i passaggi di
cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione;
b) le operazioni di
trasferimento interprovinciale e passaggio relative a personale appartenente a
ruoli che si trovino in situazione di esubero hanno la precedenza sulle
analoghe operazioni concernenti il personale appartenente a ruoli che non
versino nella citata situazione;
c) la mobilità
territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli
accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che
favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno
conto dell'art. 7 del D.P.C.M. 770 del 1994.
d) i posti e le
cattedre che si rendano annualmente disponibili sono destinati prioritariamente
alle operazioni di mobilità finalizzate alla eliminazione delle situazioni di
soprannumero. Le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio
concernenti il personale appartenente ai ruoli non in esubero sono effettuate
su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali;
e) la mobilità
d'ufficio si attua nei confronti di tutto il personale che venga a trovarsi in
posizione di soprannumero;
f) i rapporti tra i
trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da
contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come
soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
5. In sede di contrattazione decentrata
nazionale verranno inoltre definite le modalità di applicazione delle
agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per i docenti
portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap e
dalla legge n.100 del 1987 per i coniugi conviventi dei militari e del
personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.
6. Le operazioni di utilizzazione del personale
docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali,
secondo criteri e modalità definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali
da stipulare a livello provinciale.
7. I predetti accordi dovranno tener conto
comunque dei seguenti principi di carattere generale:
a) le operazioni di
utilizzazione, sia nell'ambito del ruolo di appartenenza sia per altri ruoli,
sono disposte anche su posti di sostegno e sono finalizzate alla sistemazione
del personale delle dotazioni organiche provinciali e del personale individuato
come soprannumerario, nonché dei docenti che operino come specialisti per
l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dei docenti che,
trasferiti d'ufficio da non più di un quinquennio, possono venire utilizzati
nella scuola di precedente titolarità, dei docenti che possono essere impiegati
nelle attività relative alle figure professionali di cui alla legge n. 426 del
1988, o per l'attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare
rilievo organizzativo-didattico e socio-culturale;
b) tutte le operazioni
di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le
operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza
rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria nell'ambito della
provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina;
c) sono consentite le
operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione
provvisoria anche da fuori provincia;
d) le assegnazioni
provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi tassativamente
previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ovvero per il
ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute;
e) le operazioni di
utilizzazione sui posti di sostegno riguardano prioritariamente i docenti in
possesso del titolo di specializzazione; è consentito il ricorso a personale di
ruolo in soprannumero non specializzato solo per la copertura dei posti ai
quali non possa essere assegnato personale, anche non di ruolo, specializzato.
8. Mediante gli
accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello nazionale, di
cui all'art. 5, comma 4, verranno definiti i criteri per la formulazione delle
tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni e alle
assegnazioni provvisorie; verranno inoltre individuate le precedenze a favore
di particolari categorie, nonché, ove necessario, l'adeguamento o
l`integrazione dei principi di cui al comma 7.
9. Per eccezionali
motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre
trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra
provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di
utilizzazione di cui al presente contratto.
Ù
SEZIONE
III
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
ART.
49
Area
e funzioni
1. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici,
dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia
nazionale di danza, dell' accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle
funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di
sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in
rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con il personale docente.
2. Il personale di cui
al comma precedente, è collocato nella distinta area del personale A.T.A., che
si articola nell' area funzionale dei servizi amministrativi, nell' area
funzionale dei servizi tecnici e nell' area funzionale dei servizi generali.
ART.
50
Orario
di lavoro
1.
In attesa della riforma del sistema scolastico resta ferma l'attuale disciplina
dell' orario di lavoro secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37
del D.P.R. n. 209 del 1987 e dall'art. 14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del
1988.
ART.
51
Profili
professionali
1. Le qualifiche funzionali ed i profili
professionali del personale ATA sono individuate dal presente articolo. Le
corrispondenze tra i profili professionali previsti dal D.P.R n. 588 del 1985 e
quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall' allegata Tabella I. I
servizi prestati nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985
sono considerati a tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili di
cui al presente CCNL. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono
individuati dall'allegata Tabella II.
2. In attesa delle norme di attuazione
sull'autonomia scolastica, i profili professionali del personale ATA e le
relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito specificato. Le
dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da
operarsi ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono
provvisoriamente costituite dalle dotazioni dei profili previgenti, sulla base
della Tabella di equiparazione allegata.
I - Qualifica di inquadramento del Direttore
amministrativo
I/1: Profilo: Direttore amministrativo ( per i
Conservatori e le Accademie ) Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi amministrativi e contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal
personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali, posti alle
sue dirette dipendenze. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle
delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma,
congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti
contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; firma tutti gli
atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di
piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere
incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
II - Qualifica di inquadramento del Responsabile
amministrativo
II/1: Profilo: Responsabile amministrativo.
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa
vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi
amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del
funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo
contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti
rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi
generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo
personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di
estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali.
Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione
dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli
organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle
sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la
gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte
inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di
competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura
l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e
convenzioni con soggetti esterni. Nelle accademie e nei conservatori svolge
attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le
funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario
dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione
dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività
di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale
neo assunto.
III - Qualifica di inquadramento della
Assistente amministrativo ed equiparati
III/1: Profilo: Assistente amministrativo.
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e
capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti
di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili
della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle
istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con
il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei
casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con
il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo
delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale
librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è
addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in
giacenza. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in
settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione
e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. In
relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico,
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
III/2: Profilo: Assistente tecnico. Esegue
attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale,
conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di
utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e
informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente
relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli
studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con
margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E'
addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di
lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al
progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla
manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica
per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi
ambiti provvede:
·
alla preparazione del materiale e degli
strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei
laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è
assegnato, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
·
al riordino e alla conservazione del materiale e
delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento
periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il
magazzino
Svolge attività di diretta e immediata
collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione
agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In
relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche
e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e
aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti
in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
III/3: Profilo: Cuoco. Esegue attività
lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di
strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e
capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure
tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e
tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti
alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle
vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari,
strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In
particolare provvede:
·
alla preparazione dei pasti quotidiani e delle
quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
·
alla conservazione dei generi alimentari,
osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
·
allo svolgimento di altri servizi, anche
esterni, connessi al funzionamento della cucina.
Può svolgere attività di coordinamento di più
addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
III/4: Profilo: Infermiere. Nell'ambito di
quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni,
dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività
paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali
del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento
dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
·
provvede con responsabilità diretta alla
conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
·
pratica le terapie prescritte e adotta le misure
di prevenzione eventualmente necessarie;
IV - Qualifica di inquadramento del
Collaboratore scolastico ed equiparati
IV/1: Profilo: Collaboratore scolastico. Esegue,
nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure
ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E'
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di
carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui
locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In particolare svolge le
seguenti mansioni:
·
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei
laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti;
·
concorso in accompagnamento degli alunni in
occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche
non scolastiche;
·
custodia e sorveglianza, anche notturna, con
servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative
con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;
·
pulizia dei locali scolastici, degli spazi
scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici;
·
compiti di carattere materiale inerenti al
servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle
istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di
tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
·
lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni
scolastiche in cui le esercitazioni didattiche comportino l'uso della cucina e
della sala bar;
·
servizi esterni inerenti la qualifica.
·
Può, infine, svolgere:
·
attività inerenti alla piccola manutenzione dei
beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;
·
attività di supporto all'attività amministrativa
e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
·
assistenza agli alunni portatori di handicap,
fornendo ad essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse,
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
·
compiti di centralinista telefonico, di
conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente,
di manovratore di montacarichi e ascensori.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema
formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap
e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche
iniziative di formazione e aggiornamento.
IV/2: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico.
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a
carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica,
con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle
procedure stabilite. Specializzazioni:
a) aiutante cuoco:
collabora con il cuoco nella preparazione dei pasti, nella conservazione delle
derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi. Provvede, inoltre:
o al
trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione
dei pasti;
o alla
conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature,
utilizzando apparecchia anche automatici; - all'ordinaria manutenzione ed alla
pulizia degli utensili;
o alle
attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
b) guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la
conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede, inoltre:
o alla
organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
o alla
custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al
mantenimento in efficienza del materiale;
o alla
rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e
dell'uscita del materiale che gli è affidato;
o allo
svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al
funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività
di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.
c) addetto alle
aziende agrarie: esegue attività di supporto alle professionalità specifiche
dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico,
operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. In particolare,
può essere addetto:
o alla
preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla
raccolta dei prodotti;
o al
supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla
movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
o alla
protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiali
e prodotti, secondo le modalità prescritte;
o al
carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti
dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e
pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio,
serra, stalla o altra struttura tecnico- scientifica;
o alla
conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se
necessaria;
o ad
ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione
dell'azienda.
ART.
52
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. Per il personale di cui all'art. 49, nelle
scuole di ogni ordine e grado possono essere costituiti rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno
su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25 % della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale, con esclusione della qualifica di responsabile amministrativo e,
comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione
organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Con ordinanza del Ministro della Pubblica
Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica,
sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di
lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite
le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo
professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il
limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero
accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 6, comma 1, punto I/b e verificate in un apposito
incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50 % di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare
il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo
parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazionelavorativa di cui al successivo comma 7.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo
parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (
tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata
del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno).
8. Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi
carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale
interessato è consentito, previa motivata autorizzazione degli organi
dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività di istituto della stessa amministrazione.
10. Il trattamento
economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte
le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale
e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
11. I dipendenti a
tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell'art.8 della legge 29 dicembre 1988, n.554 e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
14. Ai sensi dell'art.
1 , le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate nelle scuole di
ogni ordine e grado aventi sede nella provincia di Bolzano, nel rispetto delle
disposizioni previste dal D.P.R 26 luglio 1976, n. 752.
ART.
53
Rapporto
di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi previsti
dal D.Lgs. n.297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di
supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto
per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al
termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del
personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono
stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con l'apposita ordinanza
prevista dall'art. 581 del D.Lgs. 297 del 1994.
3. Nei casi di
assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi,
qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data
anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi
a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche e le festività
infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono
retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
5. Il rapporto di
lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, con il rientro
in servizio del titolare ovvero al termine nel contratto individuale. In nessun
caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
ART.
54
Attività
aggiuntive
1. Costituiscono
attività aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da
tale personale non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti
maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo
professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto. Tali
attività consistono in:
a) elaborazione ed
attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità
organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unità
scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace
inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro,
reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
c) prestazioni aggiuntive che si rendano
necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici
ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese, secondo il tipo e il
livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento
operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento
della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi.
e) prestazioni conseguenti alle assenze del
personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni
vigenti.
2. All'individuazione
delle attività incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a carico
del fondo di cui all'art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base delle
deliberazioni del consiglio di istituto e delle proposte del responsabile
amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto determina
l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che
porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui
all'art. 9.
ART.
55
Mobilità
e trasferimenti
1. La mobilità e i
trasferimenti del personale di cui all'art. 49 sono regolati secondo i principi
contenuti nell'art. 48, relativo alla mobilità del personale docente, in quanto
compatibili.
2. Con specifico
accordo decentrato a livello nazionale saranno definiti le modalità, i criteri
e le relative tabelle di valutazione dei titoli, per la mobilità professionale
e territoriale del personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, anche
verso i ruoli dell'analogo personale appartenente ai ruoli provinciali e
viceversa, ferma restando la qualifica di inquadramento.
3. La mobilità
professionale tra diversi profili della stessa qualifica è disposta nei
confronti del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al
profilo richiesto o, in mancanza, previo superamento di un corso di formazione
di tre mesi (non meno di 200 ore) e comunque di durata corrispondente alle
qualificazioni professionali da conseguire. Possono essere attuati, a prescindere
dalla domanda di passaggio ad altro profilo, anche corsi di riconversione
professionale per il personale appartenente a ruoli con situazioni di
soprannumero. Non si prescinde comunque dal possesso del titolo specifico,
previsto dalla legge, abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie
per il passaggio nel profilo dell'"Infermiere".
4. Le modalità di
attuazione e le condizioni di ammissione ai corsi di formazione di cui al comma
3 sono definite dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, previa
informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma I, punto
1/b ed eventuale esame congiunto.
Ù
CAPO III
NORME
DISCIPLINARI
SEZIONE I
CAPI
DI ISTITUTO E PERSONALE DOCENTE
ART.
56
Rinvio
delle norme disciplinari
1. Per i capi di
istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in
applicazione dell' art. 59, comma 10, del D.Lgs. n. 29 del 1993. come
modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n.144, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs. n.
297 del 1994.
2. Le norme
disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito
accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge
di riordino degli organi collegiali.
Ù
SEZIONE II
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
ART.
57
Doveri
del dipendente.
1. Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente
si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale
contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con
diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del
profilo professionale di titolarità.
b) cooperare al buon
andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente
di lavoro;
c) rispettare il
segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai
fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;
e) nei rapporti con il
cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché agevolare le
procedure ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di
autocertificazione;
f) favorire ogni forma
di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario
di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze
e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del capo di
istituto;
h) durante l'orario di
lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,
all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera
comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad
occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini
inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo,
il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione.
Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato
dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e
le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per
ciascun profilo professionale;
n) assicurare
l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo
professionale.
o) avere cura dei
locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non valersi di quanto
è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiede né
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
r) osservare
scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
s) comunicare
all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di
malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
ART.
58
Sanzioni
e procedure disciplinari
1. Le violazioni
dei doveri disciplinati dall'art. 57 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto
;
c) multa con importo
non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con
preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione,
salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente
che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, è tenuto alla contestazione, è
venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione
scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la
sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 59, comma
4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, il capo di istituto, ai fini del comma 2, segnala
entro 10 giorni all'ufficio competente, a norma del medesimo art. 59, comma 4,
i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su
espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento
disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
7. L'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga
che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di
cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di
altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. Per quanto non
previsto dalla presente disposizione, si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n. 29
del 1993.
ART.
59
Competenze
1. Il rimprovero
verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal capo di istituto.
2. La multa, con
importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sono inflitte dal
Provveditore agli Studi competente.
3. Il licenziamento
con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Provveditore
agli Studi, previa comunicazione al competente ufficio centrale del Ministero
della Pubblica Istruzione.
ART. 60
Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del
comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli
obblighi violati;
c) responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento
del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto
dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella
mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi
4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro
ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non
conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli
obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge
n. 300 del 1970;
f) insufficiente
rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a
favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle
mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo
della multa;
b) particolare gravità
delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato
ritardo, fino a a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di
attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o
di infortunio;
f) testimonianza falsa
o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o del terzi;
h) alterchi con
ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o
terzi;
i) manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di
pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
l) atti, comportamenti
o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
m) violazione di
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai
genitori, agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima,
per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se
di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste
nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 8, lett. a);
b) occultamento, da
parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa
affidati;
c) rifiuto espresso
del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente
insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in
giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attiene in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli
ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti
o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che
l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in
giudicato:
- per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato
dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in
giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
e) violazioni
intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
9. Il procedimento
disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel
caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla
sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga
nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a
conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a
seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è
avviato nei termini previsti dall'art.58, comma 2, dalla data di conoscenza
della sentenza.
10. Il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da
quanto l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
11. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. Il codice di cui al
comma 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di
cui all'art. 2, comma 2, e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
ART.
61
Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare.
1. L'Amministrazione,
laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo
non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Se ricorrano
ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta
dal capo di istituto, salva la ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci
giorni dall'adozione del provvedimento.
3. Quando il
procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione ferma restando la privazione
della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
4. Il periodo
trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione
dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 62
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può
essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in
cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai
sensi dell'art. 60, commi 7 e 8.
3. L'Amministrazione,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può
prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo
l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18
gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti
dai commi precedenti, si applica quanto previsto in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale dall'articolo 60, commi 9 e 10.
6. Al dipendente
sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione
di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza
definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno
alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto
in servizio.
8. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di
diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.
Ù
PARTE SECONDA
TITOLO I
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
LA
RETRIBUZIONE
ART.
63
Struttura
della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei capi di
istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto
della Scuola si compone delle seguenti voci:
-
trattamento fondamentale:
a) stipendio
tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e
dell'indennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale.
- trattamento accessorio:
c) fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 71;
d) compenso per la
qualità della prestazione di cui all'art. 77;
e) indennità di
direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75;
f) indennità di
amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II
individuate dall'art. 51, comma 2;
g) altre indennità
previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge; h) ore
eccedenti di cui all'art. 70.
2. Al personale, ove
spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge
13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di
cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte
congiuntamente, in unica soluzione mensile.
ART.
64
Aumenti
della retribuzione base
1. Gli stipendi lordi
in vigore per il personale di cui all'art. 1, sono incrementati delle misure
mensili lorde individuate, per ciascuna qualifica, dall'allegata Tabella A1,
per il periodo 1° gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e dall'allegata Tabella A2
per il periodo decorrente dal 1° dicembre 1995.
2. Gli incrementi di
cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui alla
Tabella A2 ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa
di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
3. Fino al 31 dicembre
1995, per il conseguimento degli aumenti periodici automatici di stipendio e
indennità di funzione continuano ad applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n.
399 del 1988.
4. Per i direttori amministrativi
dei Conservatori ed Accademie si applicano gli aumenti previsti dalla Tabella
A3.
ART. 65
Effetti
dei nuovi stipendi
1. Le misure degli
stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del presente contratto,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici
economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla
applicazione dell' articolo precedente sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART. 66
Attribuzione
del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95
1. Al personale in
servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto
dall'allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA
l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base
dell'anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l'anzianità riconosciuta
al 31/12/95 e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è
utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva. A tal
fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi,
e non producono effetti se inferiori .
3. La differenza tra
la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva acquisita
ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con
il passaggio alla posizione retributiva superiore.
4. La collocazione dei
capi d'istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il riconoscimento
nella posizione retributiva d'inquadramento dell'anzianità corrispondente alla
temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge
l'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso
tra la data di conseguimento dell'ultimo incremento retributivo previsto dalla
tabella A annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L'anzianità
così determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva successiva
a quella di primo inquadramento e per l'ulteriore progressione di carriera. A
tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei
mesi, e non producono effetti se inferiori .
5. Il periodo di
formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al profilo
professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in misura
corrispondente all'anzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo
inquadramento.
6. Restano confermate,
al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente
prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del
contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19
giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970,
n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative
disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399.
7. Per gli insegnanti di
religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del
1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7.
8. A decorrere dal 1
gennaio 1996 il trattamento economico dei Direttori amministrativi dei conservatori
ed Accademie è determinato dall'allegata tabella B. Ai fini dell'inserimento
della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione in godimento al
31 dicembre 1995, l'eventuale differenza con l'importo della posizione
stipendiale inferiore costituirà assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del
passaggio alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di
anzianità nonchè la temporizzazione degli importi dell'assegno ad personam.
Art.
67
Ratei
1. Al personale che,
nel biennio 96/97, in ragione dell'anzianità riconosciuta al 31 dicembre 1995
ai fini della collocazione nella nuova struttura retributiva, non consegue in
detta struttura il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di
primo inquadramento, è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli
aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
2. Tale rateo è
determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1995,
ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il
conseguimento degli incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
3. Il beneficio
complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto, viene calcolato
ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il rateo
derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà corrisposto
in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1° luglio 1996 a favore di
coloro che avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988
nel corso dell'anno 1996 e dal 1° gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero
conseguito tali aumenti nell'anno 1997.
4. I ratei previsti
dal presente articolo costituiscono parte integrante dell'assegno ad personam,
al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbiti con il passaggio nella posizione
retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.
ART.
68
Progressione
economica per sviluppo professionale
1.
La progressione economica per tutto il personale del comparto si sviluppa
secondo le posizioni stipendiali indicate nell' allegata Tabella B.
2.
La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1.1.1996. L'incidenza
percentuale sui costi complessivi del personale della nuova progressione per
posizioni stipendiali, ivi compresa l'anticipazione della posizione superiore,
sarà corrispondente a quella derivante dalla progressione vigente per effetto
del D.P.R. n. 399 del 1988, per ciascuna delle qualifiche indicate nelle
Tabelle A e B allegate al predetto D.P.R.
Art. 69
Indennità
di funzioni superiori e di reggenza
1. Al personale
docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente
vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo
superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché
all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il
responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera
durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale
dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in
reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è
corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per
gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal
caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.
ART. 70
Ore
eccedenti
1. Per il pagamento
delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle
attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui
finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di
cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente
effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello
stipendio tabellare in godimento dell'interessato.
2. Il compenso per le
ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli
istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed
integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui
all'art. 71, comma 2, lett. c) -, dell'importo necessario a raggiungere il
compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000
per i docenti laureati.
3. Per il pagamento
delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione
dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio
di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno
scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale
o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall'inizio del
biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n.
209 ed all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3
possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti
derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli
insegnanti di scuola materna ed elementare.
Ù
CAPO II
LA
RETRIBUZIONE ACCESSORIA
ART.
71
Fondo
per il miglioramento dell' offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive
1. Allo scopo di
arricchire e qualificare l' offerta formativa del sistema scolastico pubblico è
istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, presso il Ministero della Pubblica
Istruzione, un Fondo alimentato:
- dagli stanziamenti previsti
per il Fondo di incentivazione di cui all' art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987 ;
- dagli stanziamenti per lavoro
straordinario;
- dagli stanziamenti per indennità ai capi di
istituto, ai direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;
- dall' importo di £ 220 miliardi annui,
stabilito dal presente contratto.
2. Le risorse previste nel Fondo sono così
ripartite:
a) a livello di Ministero della Pubblica
Istruzione è attribuito il 2 % del Fondo, per l' attivazione di progetti di
interesse nazionale, per l' assegnazione diretta al Centro europeo
dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE
della quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali risorse e
le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono operate in sede di
contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni aggiuntive
alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali ricorrono le condizioni
per l'attribuzione delle indennità di lavoro notturno e festivo e per l'indennità
di trilinguismo e di bilinguismo, nelle fattispecie non retribuite in base a
disposizioni di legge;
b) a livello dei Provveditorati agli studi è
attribuito complessivamente il 15% del Fondo, da distribuire ai Provveditorati
medesimi sulla base della popolazione scolastica in ciascuna Provincia, per
corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla
attuazione di progetti di interesse anche provinciale. Le maggiorazioni
derivanti da esigenze di riequilibrio devono essere collegate alla
predisposizioni di progetti tendenti a superare o ridurre le condizioni di
svantaggio e vanno confermati in caso di risultati positivi. La distribuzione
delle risorse di cui al presente punto tra i Provveditorati è operata in sede
di contrattazione decentrata nazionale di Ministero; la distribuzione delle
risorse attribuite a ciascun Provveditorato tra gli istituti nella provincia è
operata in sede di contrattazione decentrata a livello locale, assicurando una
valutazione ed una selezione da parte di un apposito Comitato tecnico
scientifico. A carico di tale quota va posta la corresponsione delle indennità
di direzione e di amministrazione di cui ai successivi articoli 75 e 76; la
spesa per l'indennità di direzione non può superare il 5% dello stanziamento
complessivo del fondo di cui al precedente comma 1.
c) a livello dei singoli Istituti è attribuito
complessivamente l'83% del Fondo, destinato al tempestivo finanziamento del
progetto di Istituto e distribuito sulla base dei seguenti parametri:
c1) numero degli
allievi nell' istituto, moltiplicato per il numero di ore settimanali di
lezione previsto dall' ordinamento per le singole classi interessate, in
ragione di L. 1.000 per allievo per ore settimanali;
c2) numero dei
dipendenti statali del comparto scuola in servizio nell' istituzione scolastica
sulla base della dotazione organica di istituto, in ragione di L. 240.000 per
addetto.
La ripartizione delle
risorse a ciascun istituto viene effettuata in ragione del 50 % per ciascuno
dei predetti parametri. Gli importi relativi a ciascuno dei parametri predetti
sono definiti nell' allegata tabella C per l'anno finanziario 1996. Per gli
anni successivi, entro il mese di giugno dell'anno precedente, la tabella verrà
aggiornata sulla base delle variazioni dei dati relativi ai parametri predetti.
L' assegnazione delle risorse è finalizzata a retribuire le prestazioni e gli
incarichi di cui al successivo art. 72.
3. I risultati
raggiunti dall' Amministrazione scolastica in termini di miglioramento quantitativo
e qualitativo dell' offerta formativa, mediante l'impiego del Fondo di cui al
presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del
competente Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
29 del 1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi dell'art. 603 del
D.Lgs. n. 297 del 1994. L'attività di monitoraggio e valutazione si conclude
con un rapporto da trasmettere all' ARAN, in allegato alla Relazione annuale
sullo stato dell'amministrazione scolastica.
4. In via transitoria,
il piano delle attività per l' anno scolastico 1995-1996 viene predisposto dai
singoli istituti utilizzando le disponibilità residue per il 1995, in aggiunta
agli otto dodicesimi delle disponibilità derivanti dal Fondo di cui al presente
articolo per l'anno 1996.
ART.
72
Fondo
di istituto
1. Il Fondo di cui al
precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed
educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per
corrispondere sia le indennità di cui all'art. 73, sia i compensi per il
personale docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attività
aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.
2. Nell' ambito del
progetto di istituto e del relativo piano delle attività del personale, sono individuati
gli incarichi e le attività da finanziare con le risorse di cui al comma 2,
lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative possono essere
realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici finanziamenti
operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma , ovvero
sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi.
L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la
quale, in premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e
del Collegio dei docenti. Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi
compresi gli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale ATA,
sono assoggettati alle norme contrattuali sul diritto di informazione, di cui
agli articoli 7 e 9 del presente contratto. Sulla base dell'informazione,
qualora si verifichino difformità rispetto ai criteri fissati nel progetto e
nel piano, i soggetti sindacali di cui all'art. 6, possono far ricorso alle
procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art.16, al fine di
evitare la formazione di contenzioso.
3. Le misure dei
compensi relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui al
comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa verifica dell' effettivo
svolgimento delle medesime, sono determinate dalle allegate Tabelle D, D1, D2.
4.
L'erogazione dei compensi dovrà essere collegata all'indicazione degli elementi
necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al precedente art. 71,
comma 3.
ART.
73
Indennità
1. Sul fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive vengono
corrisposte le seguenti indennità:
a) indennità di
direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a
carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
b) indennità di
amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili
amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di
cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
c) indennità di lavoro
notturno/festivo - di cui alla tabella E1 - per il personale dei Convitti
nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui
all'art. 71, comma 2, lett. a);
d) indennità di
bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabelle E2 - nelle fattispecie non
retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui
all'art. 71, comma 2, lett. a).
2. La misura delle
singole indennità è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall'
allegata Tabella E , ed è corrisposta in relazione all'effettiva presenza in
servizio.
3. All'atto della
utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate alle diverse
attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta l'esigenza di
finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lett. c) e d).
4. In aggiunta ai
compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al personale
docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennità, previste da
disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in
particolare: le indennità per la partecipazione a Commissioni per esami di
Stato; per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di
iniziative di formazione.
ART.
74
Criteri
di determinazione delle indennità
1. L'indennità di
direzione viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione
sia con la complessità dell'istituzione scolastica cui il personale direttivo è
preposto.
2. La dimensione viene
valutata, prescindendo dall'ordine scolastco e dalla tipologia, in relazione al
numero delle unità di personale statale, direttivo, docente, educativo ed
A.T.A., addetto all'istituzione scolastica, quale risulta dall'organico. A tal
fine le unità di personale docente che prestino servizio in più scuole vanno
conteggiate nell'organico della sola scuola di titolarità.
3. Negli istituti in
cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o province il criterio
di cui al comma precedente viene integrato aumentando l'organico relativo al
personale statale, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione del
numero delle unità di personale statale, sempre con arrotondamento all'unità
inferiore:
istituti
nautici più 35%
istituti
tecnici commerciali e per geometri più 30%
licei
scientifici più 20%
istituti
magistrali più 15%
circoli
didattici più 10%
4. Per le istituzioni
scolastiche di cui al precedente comma 3, site nelle regioni Basilicata e
Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il
correttivo di cui al comma stesso.
5. Per le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e Bolzano, il
cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene
valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo
addetto alla istituzione scolastica, quale risulta dall'organico di fatto,
maggiorato del 30%.
6. La valutabilità
della dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche con un
numero di unità di personale inferiori a 31.
7.
La complessità viene valutata in relazione alle caratteristiche, alla struttura
ed alle attività presenti in ciascuna istituzione scolastica, la valutabilità
della complessità è parimenti esclusa per le istituzioni scolastiche con un
numero di unità di personale inferiori a 31.
8. Identici criteri
vengono applicati per la determinazione dell'indennità di amministrazione ai
direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e al
personale responsabile amministrativo.
9. Entro il 30
novembre 1995, con separato accordo nazionale decentrato, verranno individuati
i criteri di determinazione dell'indennità di direzione e di quella di
amministrazione per il personale direttivo e responsabile amministrativo in
servizio presso gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
ART. 75
Indennità
di direzione
1. A decorrere dal 1°
gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori
carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità
dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai capi di istituto, a carico
della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di
direzione. Le misure dell'indennità di direzione sono determinate in relazione
alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione
decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL
.
2. L'indennità di cui
al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle vice direttrici degli
istituti di educazione, nonché ai Direttori dei Conservatori di musica e delle
Accademie.
3. Nel caso in cui i
capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato
esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni,
l'indennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato
esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta
al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo
di istituto. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità
di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al
docente vicario della stessa istituzione scolastica.
ART.
76
Indennità
di amministrazione
1. A decorrere dal 1°
gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori
carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità
dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai direttori amministrativi ed ai
responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71,
comma 2, lett. b), un'indennità di amministrazione. Le misure dell'indennità di
amministrazione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla
complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai
sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. Nel caso in cui il
personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato implicante il
mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a
quindici giorni, l'indennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo
di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene
corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa
vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.
ART.
77
Compensi
per la qualità della prestazione
1. Allo scopo di valorizzare le capacità
professionali del personale appartenente alle diverse categorie del comparto
scuola, a decorrere dall'anno scolastico 1996 - 1997 verranno corrisposti
compensi annuali individuali legati a specifiche competenze professionali
previste per il profilo ed alla qualità della prestazione.
2. Con successivo accordo, da definire
contestualmente all'accordo economico per il biennio 1996 - 1997, saranno
disciplinati:
a) quantità e
tipologie dei destinatari;
b) ammontare dei
compensi.
c) organi, procedure,
criteri e parametri della valutazione, tenendo conto di quanto previsto dalla
Carta dei servizi della scuola.
Le attività svolte e i
parametri della valutazione potranno costituire elementi per l'attribuzione
dell'anticipazione della posizione stipendiale superiore.
Ù
CAPO III
ART.
78
Verifica
delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di
accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto
rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo
e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs. n.
29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego,
istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art.10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano
certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si
incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello
stesso.
Ù
PARTE TERZA
TITOLO I
NORME
TRANSITORIE E FINALI
ART.
79
Rinvio
ad accordo successivo
1. Con successivo
accordo, da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno definiti
gli istituti e le modalità applicative rinviate a tale sede dalle norme del
presente CCNL.
2. L' accordo di cui
al presente articolo non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto
a quelli contemplati dal presente CCNL.
ART. 80
Norme
transitorie
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni
disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 58, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78
del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 1O
gennaio 1957, n. 3.
3. Nel primo e secondo
anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento
degli istituti di cui agli articoli previsti dal Capo II della Parte II del
presente CCNL non siano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono
riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
4. Ai fini della
determinazione dei compensi alle attività previste dagli artt. 71 e 72 e delle
indennità previste dagli artt. 74 e 75, da corrispondere fino al 31/12/95, sono
confermati le misure e i criteri definiti dal DM n. 6 del 4.1.1995.
ART. 81
Norme finali
1. Per tutte le
materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi
dell'art. 72 delD.Lgs. n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e
contrattuali vigenti.
2. Le parti si
impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30 novembre
1995.
3. Le integrazioni al
presente contratto derivanti dal precedente comma 2, nonché dall' accordo di
cui al precedente art. 79, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri
oneri a carico delle parti.
ART. 82
Disapplicazioni
1. In attuazione
di quanto stabilito dall'art. 72 del D. Lgs. n. 29 del 1993, comma I, a seguito
della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono
inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di
legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti
medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme:
- con riferimento
all'art. 1 (Campo di applicazione): art. 2, comma unico, del D.P.R. n. 399 del
1988;
- con riferimento all'articolo 4 (Procedure
per la contrattazione decentrata): artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 209 del 1987;
art. 23 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 5 ( Livelli di
contrattazione): artt. 13, 15 e 20 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento all'articolo 6 (
Composizione delle delegazioni): art. 14 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento all'articolo 7 (
Informazione ): artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 20 del D.P.R.
n. 209 del 1987; art. 597, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 8 (Esame):
art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del
D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 10 ( Pari
opportunità ): art. 16 del D.P.R. n. 395 del 1988;
- con riferimento all'art. 12 ( Forme di
partecipazione): art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597, commi 1,2,3,4,6
e 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 13 (
Assemblee): art. 60, commi dall'1 al 10, del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 30
D.P.R. n. 209 del 1987; art. 29 D.P.R. n. 399 del 1988; art. 11 del D.P.R. n.
395 del 1988;
- con riferimento all'articolo 14 (
Rappresentanze sindacali ): art. 25 della legge n. 93 del 1983;
- con riferimento all'art. 15 ( Diritti e
libertà sindacali): artt. 590, 591, 592, 593, del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 17 (
Interpretazione dei contratti ): art. 21, lettera `b', del D.P.R. n.13 del
1986; art.21 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento all'articolo 18 ( Contratto
individuale ): art. 12 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 17 del D.P.R. n. 487 del
1994;
- con riferimento all'articolo 19 ( Ferie):
art. 4 del D.P.R. n. 395 del 1988; art. 25 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 449
del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 20 (
Festività): art. 7, comma 15 della Legge n. 887 del 1984; art. 4 del D.P.R. n.
395 del 1988; art. 24 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 449 del D.Lgs. n. 297
del 1994; art. 562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 21 (Permessi
retribuiti): artt. 37, 39 e 40, comma I, del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 3,
commi 37, 38, 39, 40, 41 della Legge n. 537 del 1993; artt. 450 e 451 del
D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 563 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 22, commi 22,
23, 24 e 25 della Legge n. 724 del 1994;
- con riferimento all'articolo 22 (Permessi
brevi): art. 18 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento all'articolo 23 ( Assenze
per malattia): art. 70 e 71 del D.P.R. n. 3 del 1957; artt. 30, 31, 32, 33, 34
del D.P.R. n. 686 del 1957; artt. 19 e 23 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 4,
comma 20, della Legge n. 537 del 1993; artt. 450, 451, 452, del D.Lgs. n. 297 del
1994; art. 458, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; artt. 514, 563, 564, 579
del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 25 (Ferie,
permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato): art. 3, commi 8
e 9 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 526, comma 3, artt. 529, 530, 532, 533,
588 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 26 (Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio): art. 68, comma 7, del D.P.R.
n. 3 del 1957;
- con riferimento all'art. 27 (Progressione
professionale): art. 28 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 28 (
Formazione): art. 26 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. n. 573 del D. Lgs. n.297
del 1994;
- con riferimento all'articolo 32 (Area e
funzioni dei capi di istituto): art. 2, comma unico, lett. c) del D.P.R. n. 399
del 1988;
- con riferimento all'articolo 34 (Orario di
lavoro): art. 14, comma 14 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 37 (Mobilità
dei capi di istituto): art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R.
n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e
7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5, del D. Lgs. n. 297 del 1994; artt.
470, 471, 472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 39 ( Progetto
di istituto): art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 40 (Obblighi
di lavoro): art. 14, commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21 del D.P.R.
n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 41 (Attività
di insegnamento): art. 88, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 14,
commi 4 e 6, del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 131 e 491 del D.Lgs. n. 297 del
1994;
- con riferimento
all'articolo 41, comma 3 (Completamento orario di insegnamento): art. 14, comma
7 - I° periodo - del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 41, comma 6
(Mensa): art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento all'articolo 42, comma 1
(Attività funzionali all'insegnamento): art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 399
del 1988;
- con riferimento all'articolo 42, comma 3
(Monte ore): art. 12, commi 5, 6, 8, del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 16 del
D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'art. 42, comma 5 (
Vigilanza): art. 350 del R.D. n. 1297 del 1928; art. 39 del R.D. n. 965 del
1924;
- con riferimento all'articolo 44 (Rientro in
servizio dei docenti dopo il 30 aprile): art. 450, comma 4, del D.Lgs.n. 297
del 1994;
- con riferimento agli articoli 46 e 52 (
Rapporto di lavoro a tempo parziale ): art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986; art.
15 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 1, commi 1 e 3, artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del
D.P.C.M. n. 117 del 1989;
- con riferimento all'articolo 48 ( Mobilità
del personale docente): art. 2, comma 1, del D.L. n. 576 del 1948; art. 19
della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del
D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi
2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471, 472, 476, 479 del
D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 49 ( Area e
funzioni del personale ATA): art. 2, lett. a), del D.P.R. n. 399 del 1988; art.
543 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'art. 50 ( Orario di
lavoro): art. 571 del D. Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 51, comma 2 (
Profili professionali del personale ATA): D.P.R. n. 588 del 1985; art. 67 del
D.P.R. n. 494 del 1987; artt. 545, 546, 547 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 4,
comma 12, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 55 (Mobilità e
trasferimenti del personale ATA): art. 20 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt.
566, 567, comma I, del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento
all'art. 57 ( Doveri del dipendente): artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 del D.P.R.
n. 3 del 1957;
- con riferimento agli
articoli 58, 59, 60, 61, 62 ( Disciplina ): artt. da 78 a 87 compreso del
D.P.R. n. 3 del 1957; artt. da 91 a 99 del D.P.R.n.3 del 1957; artt. da 100 a
123 compreso del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 134 del D.P.R. n. 3 del 1957; art.
61 del D.P.R. n. 686 del 1957; art. 50 della Legge n. 312 del 1980; artt. 576 e
578 D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 63 ( Struttura
della retribuzione): art. 2 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 5 del D.P.R. n.
209 del 1987 con esclusione del comma 2; artt. 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del
D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 66
(Attribuzione del nuovo trattamento economico): art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R.
n. 399 del 1988; art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 68
(Progressione economica): art. 3, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 69 ( Indennità
di funzioni superiori e reggenza): art. 28 della Legge n. 734 del 1973; art. 2,
comma 7, del D.P.R. n. 207 del 1987; art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 399 del
1988;
- con riferimento agli
articoli 71 e 72 ( Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e Fondo di
istituto): art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento
all'articolo 75 (Indennità di direzione ): art. 7 del D.P.R. n. 209 del 1987 e
art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento
all'articolo 76 ( Indennità di amministrazione): art. 10, comma 2 del D.P.R.
399 del 1988.
2. Le disposizioni non indicate nel precedente
comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o
incompatibili con il presente contratto.
Ù
TABELLA
I
(
art. 51, comma 1)
REQUISITI
CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.
Direttore
amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie):
a)diploma di laurea in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o in scienze coloniali e marittime; titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
a)diploma di
ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero);
diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli
istituti tecnici commerciali; -b)diploma di analista contabile; diploma di
operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali. I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei
corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi
statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionale
di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi
svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-
contabili e di durata non inferiore a 600 ore.
- diploma universitario relativo a corsi
specifici.
In caso di mancato
possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valida la laurea specifica
(giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle
scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o
finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o
attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del diploma di cui alle
lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.
Assistente amministrativo:
a) diploma di
qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria
d'azienda; addetto alla contabilità di aziende);
b) diploma di scuola
media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo
amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata
non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui
alle lettera a) e b) è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso
agli studi universitari.
Assistente tecnico:
a) diploma di
qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
b) diploma di maestro
d'arte a indirizzo specifico;
c) diploma di scuola
media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di
corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della
L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui
alle precedenti lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli
studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di
qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di
durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del
1978.
Infermiere:
a) diploma di
infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
a) diploma di scuola
media.
Aiutante cuoco:
a) diploma di
qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola
media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di
corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della
L. 845 del 1978.
Guardarobiere:
a) diploma di
qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di
durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L.845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di scuola
media.
b) attestato di
qualifica specifica
Per il personale ATA che, in ragione dei titoli
previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore
del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia
comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze,
rimangono comunque validi i titoli medesimi.
Ù
TABELLA
II
(art.
51, comma 1)
TABELLA DI
CORRISPONDENZA TRA I PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL D.P.R. 7 MARZO 1985, N.
588 E I PROFILI PROFESSIONALI COSI' COME MODIFICATI, ISTITUITI, SOSTITUITI O
SOPPRESSI DAL PRESENTE CONTRATTO.
PROFILI DI CUI
AL D.P.R. 588/85 PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL
A) AREA FUNZIONALE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
1. Direttore Amm.vo
dei Conservatori Accademie modificato in I/1. Direttore Amm.vo presso Accademie
Conservatori
2. Coordinatore Amm.vo
sostituito con II/1. Responsabile Amministrativo
3. Coordinatore Amm.vo
dei Conservatori Accademie soppresso con II/1. Responsabile Amministrativo
4. Collaboratore
Amm.vo sostituito con III/1. Assistente Amministrativo
B) AREA FUNZIONALE DEI
SERVIZI TECNICI
5. Collaboratore
Tecnico sostituito con III/2. Assistente tecnico
6. Cuoco modificato in
III/3. Cuoco
7. Infermiere
Modificato in III/4. Infermiere
C) AREA FUNZIONALE DEI
SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI
8. Ausiliario
sostituito con IV/1. Collaboratore scolastico
9. Aiuto Cuoco
(aiutante cuoco) modificato in IV/2. Collaboratore Scolastico Tecnico
10. Guardarobiere
Scolastico Tecnico Modificato in IV/3. Collaboratore (guardarobiere)
11. Nuova Figura
Tecnico (addetto Aziende Agrarie) Istituito IV/4. Collaboratore Scolastico
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
L'ARAN e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
riconoscono il principio della gratuità della fruizione dei pasti per il
personale docente in servizio durante la mensa degli alunni, confermato dal
D.L. n. 8 del 1993, convertito dalla Legge n. 68 del 19 marzo 1993, e dalla
costante giurisprudenza.
Le parti sollecitano il governo ad adottare le
iniziative necessarie a rendere effettivo, sul piano normativo e finanziario, l'esercizio
di tale diritto, a decorrere dall'anno 1995.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
L'ARAN e le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL ravvisano l'esigenza che, anche in relazione alla
attuazione della normativa di delega sull'autonomia scolastica, si pervenga ad
un raccordo delle norme contenute nel contratto degli Enti Locali e della
Scuola in ordine alla dipendenza funzionale del personale inserito nel primo
comparto ed operante nelle istituzioni scolastiche.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Ai fini di quanto
convenuto nelle dichiarazioni congiunte n.1 e n. 2, l'ARAN si impegna a
chiedere al Governo l'indizione di una Conferenza di servizio tra i Ministeri
competenti e le Associazioni delle autonomie locali.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA CGIL - S.N.S CGIL
La CGIL e il
S.N.S. CGIL, mentre sottoscrivono la disciplina contrattuale sulle modalità di
delega e riscossione dei contributi sindacali, ribadiscono l'opportunità di una
norma legislativa sulla materia che stabilisca i principi fondamentali:
- dell'obbligo delle
amministrazioni di dare effetto alle deleghe sui contributi sottoscritte dai
lavoratori;
- della verifica periodica e del rinnovo
delle deleghe
- dell'immediata
operatività delle revoche delle deleghe stesse.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA CGIL SCUOLA E CGIL CONFEDERALE
La firma della CGIL al contratto è posta
apprezzando le innovazioni che sono state introdotte nel testo attuale che
pertanto riteniamo conclusivo, dopo le richieste di modifica venute dalla
consultazione dei lavoratori. Tuttavia la CGIL ritiene che il contratto nel suo
insieme, compresi i punti rinviati ad un accordo da concludere entro il
30/11/95, debba essere sottoposto al voto dei lavoratori interessati. In ogni
caso la CGIL lo farà, per quanto la riguarda, tra i propri iscritti per la conferma
dell'accordo. Il rinvio del voto all'autunno si impone sia per l'assenza in
questomomento del personale nelle scuole, sia per consentire un giudizio
complessivo sull'intero contratto.
L'auspicio delle CGIL, coerentemente con la
firma, è che i lavoratori della Scuola confermino la firma del contratto, che è
apposta anche per non ritardarne ulteriormente l'iter. in ogni caso, la CGIL
rispetterà l'esito della consultazione traendone le dovute conseguenze.
DICHIARAZIONE
A VERBALE CISL E UIL
La CISL e la UIL
confederali insieme ai sindacati di categoria SINASCEL- CISL, SISM- CISL e UIL
- Scuola dichiarano quanto segue:
a) per quanto riguarda
la tutela dei diritti sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori della
scuola, i firmatari della presente nota a verbale considerano conclusiva la
clausola contrattuale per la riscossione delle deleghe da parte
dell'amministrazione. Ogni intervento legislativo viene pertanto considerato
limitativo della libera contrattazione tra le parti e poco rispettoso del voto
dei cittadini sul referendum indetto su tale materia;
b) sui contenuti
contrattuali la CISL e la UIL e i rispettivi sindacati di categoria esprimono
il loro consenso definitivo, in quanto è stato assolto il mandato ricevuto
dalle lavoratrici e dai lavoratori sui diversi punti oggi recepiti nel
contratto.
La consultazione che sarà effettuata dalla CISL
e dalla UIL e dai sindacati del comparto scuola avrà pertanto uno scopo
informativo e di convalida del mandato ricevuto dagli iscritti, anche in
relazione alle esigenze di integrazioni normative e salariali, espresse dal
mondo della scuola e recepite in contratto.
La CISL e la UIL sottolineano la necessità che
il Governo acceleri le procedure per consentire nei tempi più rapidi possibili
l'erogazione dei benefici retributivi previsti dal presente contratto.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Questa organizzazione
sindacale (UNAMS) dichiara che per la parte relativa alle Accademie ed i
Conservatori di musica, la trattativa non è stata condotta nell'ambito di una
specifica area come previsto dalla normativa vigente.
Questa situazione è
stata da noi specificata nell'atto di diffida ritualmente notificato all'ARAN e
al Ministro della Funzione Pubblica.
Questa organizzazione,
pur giudicando penalizzante l'inquadramento e il trattamento economico
riservato ai direttori artistici ed a tutto il personale docente e non docente
di queste istituzioni di alta cultura, si vede indotta a firmare per poter
accedere a quanto previsto dall'art. 30 che contempla entro 60 giorni una contrattazione
specifica di tutta la normativa inerente Accademie e Conservatori.
L' UNAMS deplora in
particolare il trattamento che è stato riservato ai direttori amministrativi,
ritenendo non confacente alle disposizioni legislative e al livello della loro
funzione.
Questa organizzazione,
infine, dichiara che, qualora questi impegni non avessero l'attuazione
prevista, ne trarrà le dovute conseguenze.
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