CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO
SCUOLA
ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I : Disposizioni generali
Art.3: Obiettivi e strumenti
Art.4: Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato
Art.5: Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione
decentrata
Art.6: Composizione delle delegazioni
CAPO II: Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7: Informazione
Art. 8: Esame
Art. 9: Relazioni a livello di istituzione scolastica
Art. 10: Pari opportunità
Art. 11: Consultazione
Art. 12: Forme di partecipazione
CAPO III: Diritti sindacali
Art. 13: Assemblee
Art. 14: Rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro
Art. 15: Diritti e libertà sindacali
CAPO IV : Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 16: Procedure per la conciliazione
Art. 17: Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I: Norme comuni
Art. 18: Contratto individuale di lavoro
Art. 19: Ferie
Art. 20: Festività
Art. 21: Permessi retribuiti
Art. 22: Permessi brevi
Art. 23: Assenze per malattia
Art. 24: Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
Art. 25: Ferie, permessi ed assenze per il personale a tempodeterminato
Art. 26: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 27: Progressione professionale
Art. 28: Formazione
Art. 29: Termini di preavviso
Art. 30: Personale delle Accademie e dei Conservatori
Art. 31: Personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE,BDP
CAPO II : Norme di area
SEZIONE I: Capi di istituto
Art. 32: Area e funzioni
Art. 33: Incarichi e attività aggiuntive
Art. 34: Orario di lavoro
Art. 35: Norme specifiche per il periodo di prova
Art. 36: Valutazione
Art. 37: Mobilità dei capi di istituto
SEZIONE II : Personale docente
Art. 38: Area e funzione docente
Art. 39: Attività di progettazione a livello di istituto
Art. 40: Obblighi di lavoro
Art. 41: Attività di insegnamento
Art. 42: Attività funzionali all' insegnamento
Art. 43: Attività aggiuntive
Art. 44: Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
Art. 45: Permessi e assenze del personale docente chiamato a ricoprire
cariche pubbliche elettive
Art. 46: Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 47: Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 48: Mobilità del personale docente ed educativo
SEZIONE III : Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 49: Area e funzioni
Art. 50: Orario di lavoro
Art. 51: Profili professionali
Art. 52: Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 53: Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 54: Attività aggiuntive
Art. 55: Mobilità e trasferimenti
CAPO III : Norme disciplinari
SEZIONE I : Capi di istituto e personale docente
Art. 56: Rinvio delle norme disciplinari
SEZIONE II : Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario
Art. 57: Doveri del dipendente
Art. 58: Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 59: Competenze
Art. 60: Codice disciplinare
Art. 61: Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 62: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
PARTE SECONDA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I : La retribuzione
Art. 63: Struttura della retribuzione
Art. 64: Aumenti della retribuzione base
Art. 65: Effetti dei nuovi stipendi
Art. 66: Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in
servizio al 31.12.95
Art. 67: Ratei
Art. 68: Progressione economica per sviluppo professionale
Art. 69: Indennità di funzioni superiori e di reggenza
Art. 70: Ore eccedenti
CAPO II : La retribuzione accessoria
Art. 71: Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive
Art. 72: Fondo di istituto
Art. 73: Indennità
Art. 74: Criteri di determinazione delle indennità
Art. 75: Indennità di direzione
Art. 76: Indennità di amministrazione
Art. 77: Compensi per la qualità della prestazione
CAPO III: Valutazioni e verifiche
Art. 78: Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
PARTE TERZA
TITOLO I : NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 79: Rinvio ad accordo successivo
Art. 80: Norme transitorie
Art. 81: Norme finali
Art. 82: Disapplicazioni
Tabella I
Tabella II
Ù
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
NORME
DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART.
1
SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i
servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della
Scuola sono:
a) l'istruzione
scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge
12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e
attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
c) attività relative
alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia
degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio
scolastico;
d) erogazione di
assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle
lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e
collegati al servizio di cui alla lettera a).
ART. 2
PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali
di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi
successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per
gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12
giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in
caso di sciopero, al fine di contemperare l' esercizio del diritto di sciopero
con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e
strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni
finali;
b) attività, dirette e
strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare
riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e
gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza
media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di
abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di maturità);
c) vigilanza sui
minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d)vigilanza degli
impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività
riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene
alla cura e all'allevamento del bestiame;
f) raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti
necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo
modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle
singole istituzioni scolastiche;
h) servizi
indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti
lettere a), d), e), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed
alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione decentrata a
livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la
determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad
assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.
Successivamente, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell' accordo a livello di
Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di istituto
scolastico presente nella Provincia. Gli accordi decentrati di cui al presente
comma hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in
vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
3. I Capi d'Istituto, in occasione di ogni
sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono
aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha
carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è
successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente
possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi
sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del
servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività
didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all'orario di
inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio
quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del
numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.
4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno
sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del
personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi
del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in
servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno
comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello
sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di
esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo
d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza
saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal
docente più anziano in servizio.
I capi d'istituto e gli organi dell'
Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a
rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua
effettuazione.
ART.
3
NORME
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di
qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle
strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non
inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto
per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il
preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero
che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al
servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e
al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la
PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di
scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve
essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di
sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di
maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione
circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le
Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione
garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello
sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di
trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le
relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno
effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che
l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa,
nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo
se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni,
gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono
superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il
funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40
ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole
materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di
anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di
sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può
superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra
un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non
inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi
- che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata -
possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di
lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il
personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli
scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di
ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi
saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del
turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale.
Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di
lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono
computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal
fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La
durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve
essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione;
e) gli scioperi
effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne
comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre
il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni
relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi
proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni
di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
g) le attività e le
relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi
quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e
le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal
calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali,
l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle
relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni
legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono
ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;
h) gli scioperi di
qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale;
i) le disposizioni del presente articolo
in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei
casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di
protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
ART.
4
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i
conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa
convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero
l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare
rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi
Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto , d'intesa tra le parti
stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello
nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli a livello
provinciale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di
conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le
amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei
confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Ù
PARTE
PRIMA
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO
I
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalla
amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a) area dei servizi
generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione
docente;
c) area della
specifica dirigenza scolastica.
2. Con successivo accordo di cui all'art. 79, le
norme del presente contratto saranno raccordate con le disposizioni dello
Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme
di attuazione.
3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60
giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
a) le specificazioni e
le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale
educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle
funzioni, alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento,
alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo
parziale e a tempo determinato.
b) le specificazioni e
le modalità applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al personale
docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in
relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
4. Nel testo del
presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come D.Lgs. n.29 del
1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato
come D.Lgs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento
al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato
come D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte
normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
2. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
29 del 1993.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 gg
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l' erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo
biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Ù
TITOLO
II
Sistema
delle relazioni sindacali
C
A P O I
Disposizioni
generali
Art.
3
Obiettivi
e strumenti
1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato
in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con
l'esigenza di incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio
scolastico.
2. La
condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla
partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste,
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure
bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di
favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo
e parti sociali.
3. In coerenza
con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti
modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle
materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4
del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La
piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è
garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle
controversie interpretative previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) esame; si svolge
nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo
prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del
presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.
6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista
secondo le procedure indicate nell'art. 8;
c) consultazione; si
svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la
prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione,
acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo
scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a
tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l' amministrazione
scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il
presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo
utile, anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
e) conciliazione,
mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative;
procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le
disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.
Art.
4
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato
1. Le piattaforme per
il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno un mese
prima della scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata a
livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello
periferico.
2. Durante i suddetti
periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti decentrati, le
parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L' Amministrazione
della Pubblica Istruzione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione
del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 6 per l'avvio del negoziato, entro 15
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione
decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello.
5. Il contratto
decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende
avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure
previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I contratti
decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
Art.
5
Livelli
di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di
contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto
collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto
collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le
materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del
presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell' art.
4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia
necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate
sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito
il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
4. La contrattazione decentrata si svolge in
sede nazionale di Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli
obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell' art. 3, comma 1 del D.Lgs. n.
29 del 1993, sulle seguenti materie:
a) i criteri di
utilizzazione delle risorse attribuite a livello di Ministero della Pubblica
Istruzione e relative al Fondo di cui all'art. 71, comma 2 lett.a), nonchè le
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri per
l'attribuzione ai Provveditorati della quota del Fondo di cui all'art. 71 per
interventi compensativi e progettiprovinciali;
c) la mobilità di cui
all' art.480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli accordi di mobilità di cui all'
art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993;
d) la mobilità
interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente CCNL;
e) le linee di
indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi
compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
f) le linee di
indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
g) determinazione dei
compensi relativi agli incarichi ed attività aggiuntive dei capi di istituto,
di cui all'art. 33;
h) determinazione
delle tabelle relative alle indennità di cui agli artt. 74 e 75 del presente
CCNL.
5. Presso ciascun ufficio scolastico periferico,
fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l' individuazione
delle priorità e dei criteri di distribuzione delle risorse del Fondo di cui
all'art. 71, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di
istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili , ai sensi dell'art.
72, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri di
applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative
relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonché l'individuazione delle misure necessarie per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
c) l' utilizzazione
del personale ai sensi dell'art. 48, commi 6 e segg. e art. 55 del presente
contratto;
d) i criteri per l'
attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e
riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali
attività;
e) i criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
f) i criteri generali
relativi all'utilizzazione del personale A.T.A., con riferimento agli istituti
previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall'art. 14,
comma 15 del D.P.R. n. 399 del 1988.
g) i criteri di
attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali previste
dal presente contratto, nonché, in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni
sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
h) i criteri di
utilizzazione dei servizi sociali.
6. I contratti
decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di
esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
Art.
6
Composizione
delle delegazioni
1. Ai sensi
dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in
sede decentrata è costituita:
I
- A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte
pubblica:
-dal Ministro o da un suo delegato;
-da una rappresentanza dei dirigenti
titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
-
per la composizione della delegazione
trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino
alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai
successivi accordi.
II - NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO
DIRIGENZIALE
a) Per la parte
pubblica:
- dal dirigente
titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell' ufficio medesimo, di
qualifica di norma non inferiore all' ottava. L'amministrazione può avvalersi
in qualità di consulenti di capi d'istituto e altro personale scolastico
esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione
della delegazione trattante di parte sindacale relative alle strutture
provinciali di organizzazione si conferma la disciplina attualmente vigente
fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed
ai successivi accordi; - relativamente alle altre strutture sindacali, si
rinvia allo stipulando protocollo d'intesa di cui all'art. 14.
2. L'amministrazione
scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della
attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive è
tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n.
29 del 1993.
Ù
CAPO
II
Informazioni
e forme di partecipazione
Art.
7
Informazione
1. L'amministrazione scolastica, nell'ambito
della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce
informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo precedente sulle misure
inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal
D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce
un'informazione preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione
necessaria:
a) criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
b) criteri generali
per la razionalizzazione della rete scolastica;
c) criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con
riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e
metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs.
n. 297 del 1994;
e) criteri e modalità
organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
f) documenti di
previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
g) interventi di
progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività
scolastica.
h) programmi e
progetti di intervento anche a carattere interistituzionale per la
qualificazione dell' offerta formativa.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è
successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi
risultati, riguardanti:
- utilizzo del
personale e stato dell'occupazione e degli organici;
- parametri e risultati concernenti la
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico;
- distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro per il personale A.T.A.;
- attuazione dei programmi di formazione del
personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del
personale;
- distribuzione complessiva dei fondi per i
compensi accessori;
- iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo sono
previsti specifici incontri in cui l'amministrazione scolastica fornisce
adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
4. Analoghi incontri
sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per assicurare una
adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il sistema
informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della sfera
personale degli addetti.
Art. 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6,
ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta,
un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in
particolare delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs. n. 29
del 1993 :
a) articolazione degli
orari per il personale ATA;
b) criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
c) criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con
riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e
metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs.
n. 297 del 1994.
Sono inoltre oggetto
di consultazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) del presente
contratto, i criteri e le modalità organizzative per l' assunzione del
personale a tempo determinato e indeterminato.
2. Della richiesta di
esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all' art. 6 del
presente contratto.
3. L'esame si svolge
in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla data di
ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
4. L'esame si conclude
nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione
ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito
dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle
materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e
la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo
in cui si svolge l'esame gli organi dell'amministrazione scolastica non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.
ART.
9
Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in
coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle
competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le
modalità d'informazione e di esame previste dal presente articolo.
2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti
sindacali di cui all'art. 14 un'informazione preventiva, consegnando
l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:
a) modalità relative
all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del
personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
decentrata provinciale, nonché i criteri per l'individuazione del personale
A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto.
b) modalità di
applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in
contrattazione decentrata a livello provinciale;
c) attuazione delle
normative relative all'igiene, alla sicurezza e prevenzione dell'ambiente
scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle barriere
architettoniche per facilitare l'accesso dei disabili;
d) utilizzazione dei servizi
sociali;
3. Sulle seguenti materie l'informazione è
successiva:
a) proposte di
formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) attuazione dei
progetti ed attività retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti
da convenzioni ed accordi;
c) nominativi del
personale da utilizzare nei progetti ed attività retribuiti con il fondo di
istituto;
d) criteri di
individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da accordi di programma,
convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
e) applicazione dei
criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale, per la
fruizione dei permessi retribuiti per l'aggiornamento.
L'informazione viene
fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le
informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti sindacali
di cui all'art.6 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione.
Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali
presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare
un apposito incontro, per l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione
delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle
informazioni. Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2,
l'esame previsto dal presente comma si effettua fino alla definizione
contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, per la
relativa intesa.
5. Durante il periodo
in cui si svolge l'esame il capo di istituto non adotta provvedimenti
unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
6. Concluso l'esame, è
fatta salva l'autonoma determinazione del capo di istituto.
7. Le modalità di cui
al comma 2 , lett. b) sono verificate in un apposito incontro con i soggetti
sindacali, di cui all'art.14.
ART.
10
Pari
opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con
la presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle
associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunità, con il compito
di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.125, con particolare
riferimento all'art.1.
2. Il Ministro assicura, mediante specifica
disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato
pari opportunità nazionale.
3. Il Comitato propone piani pluriennali per
l'attuazione delle pari opportunità in campo formativo con particolare
riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti per
l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
4. Il Comitato relaziona almeno una volta
l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto
allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione e
di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alla peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. A livello di Amministrazione scolastica
provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decentrata, possono essere costituiti appositi comitati, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti
analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento
da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
6. In sede di contrattazione decentrata, a
livello nazionale e territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal
Comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n.125, saranno concordati interventi utili a promuovere:
- percorsi di
formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo
formativo;
-
azioni positive con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi
di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più
qualificate;
- iniziative volte ad attuare le direttive
dell' Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti.
7. Gli effetti delle
iniziative assunte dall'amministrazione scolastica a seguito degli accordi
decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella
relazione annuale del comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio
1987, n. 267.
ART.
11
Consultazione
1. Gli organi dell' Amministrazione scolastica,
con le modalità previste dall'art.3, comma 3, lett. c), procedono alla
consultazione:
- delle rappresentanze
di cui all'art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o contrattuali,
nonché nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del
1993, limitatamente al personale A.T.A.
-del rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
ART.
12
Forme
di partecipazione
1. Presso il Ministero della Pubblica Istruzione
e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio
di rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno due volte l'anno
le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell' amministrazione
scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- edilizia scolastica;
- situazione degli organici;
- adeguamento dei medesimi per le nomine in
ruolo del personale docente e A.T.A.,
- mobilità di detto personale;
- formazione delle graduatorie provinciali
per il reclutamento del personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo
determinato e per le procedure di conferimento delle supplenze;
- rilevazione e prevenzione delle malattie
professionali;
- modalità di applicazione della legge del 5
febbraio 1992, n.104;
- sistemi informativi automatizzati;
- modalità di attuazione della legge n. 241
del 1990;
- educazione degli adulti.
2. La composizione
degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di norma
paritetica.
Ù
CAPO
III
Diritti
sindacali
ART.
13
Assemblee
1. Il personale del comparto scuola con rapporto
di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con
i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per
10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve
riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
2. Per il personale docente, in ciascuna scuola
o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più
di due.
3. Le assemblee sono indette singolarmente o
congiuntamente da: - le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali
che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui all'art.6,
comma 1; - i soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee
indette nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di
lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività
didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee
del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con
quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico.
5. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e
- limitatamente al personale educativo - negli Istituti di educazione, le
assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto al comma 4,
secondo modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 9 e con il vincolo
di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata
massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; la
durata massima delle assemblee dei capi di istituto e delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in
modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di
assemblea e sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la
sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note
dai oggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto delle scuole interessate
all'assemblea o, per le assemblee dei capi di istituto, al Provveditore agli
studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è
pervenuta, all'albo del Provveditorato agli studi e in quello dell'istituzione
scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del
giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi
sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o
- nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al
presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto
termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l'assemblea
si considera unica ai fini di cui al comma 2.
8. Contestualmente all'affissione all'albo il
capo d'istituto o il Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.
9. Il capo d'istituto:
a) per le assemblee in
cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche
delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in
cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale,
stabilirà, d'intesa con i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la quota e i
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e
degli scrutini finali.
11. Per il personale
docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all'insegnamento.
12. Per le riunioni di
scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale
si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da
parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei
locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del capo d'istituto e del
Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea.
ART.
14
Rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei
luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali
del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verrà
previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni sindacali
relativo al comparto scuola;
b) i rappresentanti e
le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o
non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il
requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art.6, comma 1.
ART.
15
Diritti
e libertà sindacali
1. Le libertà
sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e
dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei
relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le parti si
impegnano a ridefinire le norme relative alla delega sindacale al fine di
adeguarle alla eventuale evoluzione del quadro normativo. Fino a tale nuova definizione
l' Amministrazione continua ad operare le trattenute per contributo sindacale
previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli
importi corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali destinatarie.
3. Le trattenute per
scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D.Lgs. n. 297 del 1994,
commi 1 e 2.
4. La disciplina dei
permessi sindacali nel comparto scuola, di cui al D.P.C.M. 27 ottobre 1994,
n.770, verrà integrata da un apposito accordo, da stipularsi ai sensi dell'art.
54 del D. Lgs. n. 29 del 1993, al fine di adeguarla alla peculiare
organizzazione del sistema scolastico. In attesa della stipulazione di tale
accordo integrativo, l'Amministrazione scolastica, fermi restando i limiti
complessivi di cui al predetto D.P.C.M. n. 770, autorizza i permessi sindacali
connessi allo svolgimento di assemblee e di trattative sindacali e alle
riunioni degli organi statutari delle OO.SS.
Ù
CAPO IV
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
ART.
16
Procedure
per la conciliazione
1. In caso di
controversia su una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno dei soggetti
sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli
studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia.
La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti.
2. Alla procedura di
conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione decentrata.
3. Le parti vengono
convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di conciliazione deve
concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.
4. Le parti di cui
all'art.14 e le organizzazioni sindacali territoriali non intraprenderanno
alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di
conciliazione.
ART. 17
Interpretazione
autentica dei contratti.
1. In attuazione
dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
2. Al fine di cui al
comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29 del
1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime
modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs
n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di
interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti
previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 29 del 1993.
Ù
TITOLO III
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I
NORME
COMUNI
ART.
18
Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato dei capi di istituto e del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e
regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del
rapporto di lavoro;
b) data di inizio del
rapporto di lavoro;
c) data di cessazione
del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione
automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del
titolare;
d) qualifica di
inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni
corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo
di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima
destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
3. Il contratto
individuale specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del
contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che
il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di
lavoro nel tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le condizioni
risolutive del contratto di lavoro. E' causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'assunzione può
avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro.
5. L'Amministrazione,
all' atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a presentare
entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in
materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative alla
disciplina concernente il reclutamento del personale scolastico. Nello stesso
termine il destinatario , sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo
quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 o dall' art. 508 del D.Lgs.
n. 297 del 1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
6. Quanto previsto dal
comma precedente si applica anche alle assunzioni a tempo determinato; in tali
casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 522 e
all'art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994, la documentazione prescritta deve
essere presentata, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del
primo contratto stipulato.
7. La mancata
presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con le
modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per
i rapporti già instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta
altresì l' immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle
vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio.
8. Il contratto
individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.
ART.19
Ferie
1. Il dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo
assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto
a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2.
4. Dopo 3 anni di
servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano
i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di
distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni, il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i
giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati
in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di
assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore
a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che
ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto
alle ferie.
8. Le ferie sono un
diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed ATA
al Capo di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le
ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono
essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo durante
i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed
educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il
personale docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con
altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che
non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la
fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non
superiore a quindici giorni.
10. In caso di
particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle
ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno
essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei
periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono
fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di
normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di
quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga
situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell' anno
scolastico successivo, non oltre il mese di dicembre se il rinvio è stato
determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio
se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
11. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto
dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie
già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie
medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti.
Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono
sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.
14. Il periodo di
ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse.
ART. 20
Festività
1. A tutti i
dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in
cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate
di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell' anno scolastico cui
si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di
sospensione dell'attività didattica.
ART. 21
Permessi
retribuiti
1. Al dipendente
della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi,
sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per
evento.
I permessi sono
concessi a domanda, da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale
docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
2. A domanda del
dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso
retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante
le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente
dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha,
altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
4. I permessi dei
commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno
scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità
di servizio.
5. Durante i predetti
periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto
previsto dagli artt. 75 e 76.
6. I permessi di cui
all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono retribuiti come
previsto dall'art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie;
essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in
volta diverse.
7. Nell'ambito del
periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma
1 della legge n. 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla
legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di
cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e
fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del
1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse
modalità , gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del
1971 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti.
8. Il dipendente ha
diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti
previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART.
22
Permessi
brevi
1. Compatibilmente con
le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al
personale con contratto a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli
studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda,
brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad
unità orarie.
2. I permessi complessivamente concessi non
possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.;
per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale
di insegnamento.
3. Entro i due mesi
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale docente,
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con
precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in
permesso.
4. Nei casi in cui per
motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante
al dipendente per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale
docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.
ART. 23
Assenze
per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità
sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere,
salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e
professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata
nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste
dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in
mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque
coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità
applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale
trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato
ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. e), f).
b) 90% della
retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della
retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per
malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata
all' istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori
didattici e dai presidi, al Provveditorato agli studi, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente,
salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
11. L'istituzione
scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della
malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di
assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
12. Il dipendente, che
durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
13. Il dipendente
assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
14. La permanenza del
dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite
può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
legge.
15. Qualora il
dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è
tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
16. Nel caso in cui
l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
17. Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il
triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta
data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia
per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto ove più favorevole.
ART.
24
Aspettativa
per motivi di famiglia e di studio
1. L'aspettativa per
motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.
approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale
norma si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al
personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
2. Ai sensi della
predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per
motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
ART.
25
Ferie,
permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale
assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.3, comma 6, del D.P.R.
n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie,
permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del
personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al
termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso dell'anno scolastico.
3. Il personale
docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato
dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di servizio
continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale
limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di
cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai
precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel
caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale
interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
6. Il personale
docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n.
297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma
6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio
scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
7. I periodi di assenza
senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
8. Il personale di cui
al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
retribuiti al 50%.
9. Le assenze per
malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
10. Al personale
docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di
cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per
i motivi previsti dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni,
salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui
al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
12. Nei casi di
assenza dal servizio per malattia del personale docente educativo ed ATA,
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti
di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di
assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono
la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Il personale
docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i
limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
15. Il permesso di cui
al comma precedente è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
16. Al personale di
cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici
madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n.1204 del 1971 e dalla legge n.
903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti
disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la
conservazione del posto senza assegni.
17. Il periodo di
conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
18. Le parti, con il
successivo accordo di cui all'art. 79, verificheranno la coerenza delle norme
di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente articolo, al fine
di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.
ART.
26
Infortunio
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1. In caso di assenza
dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63,
comma 1.
2. Fuori dei casi
previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il
periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
3. Nulla è innovato
per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di
legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
ART.
27
Progressione
professionale
1. In corrispondenza allo sviluppo della
professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare
svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32, 38 e 49, sia alla
partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al
successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e
l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata
tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi
inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di
formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso
utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione
stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla
formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato,
abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore
complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle
qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente
amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a
sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo
delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono
comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I
periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme
contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati
utili ai fini di cui al presente articolo.
3. Il passaggio
alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi
seguenti:
a) due anni di ritardo
in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i
capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro
di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo
in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e
fino a cinque giorni per il personale ATA;
c) in caso di mancato
raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione
stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui
sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata
tabella B.
4. Il passaggio tra
una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della
valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie
professionali, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti
con il profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali
oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle
attività di formazione; c) accertamento di particolari qualità dell'attività
professionale, a richiesta dell'interessato; Tali parametri possono dar luogo
ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di
maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti
parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di
valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30
novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96
ART.
28
Formazione
1. La partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive
professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale
previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di
servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o
promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse
articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema
scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche
all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
3. Con direttiva del Ministro della Pubblica
Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno
finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a
livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
a) gli obiettivi
formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo
a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
b) gli standard
organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento
formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità
degli interventi da realizzare;
c) indicazioni circa
il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi
formativi;
d) indicazioni circa
l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le
modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.
4. I predetti elementi vanno definiti
nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità
finanziarie previste dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve successive
variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge di bilancio.
La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle
ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di
altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una programmazione
integrata delle risorse.
5. La contrattazione decentrata a livello
nazionale di cui all'art. 5 è, altresì, finalizzata alla determinazione dei
criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la formazione e
l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve comunque essere
assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle iniziative
formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva subito
dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle
risorse per le attività da programmarsi e da svolgersi a livello periferico,
nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse, sono
definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di contrattazione
decentrata provinciale, sulle materie di cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da
concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento
sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni
formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito
va data priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole
associate, anche in convenzione con IRRSAE, università, associazioni
professionali o enti culturali e scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le
attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale docente è
deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun
anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei contenuti della
direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della
complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università, dalle associazioni
professionali, dagli enti culturali e scientifici e preventivamente portata a
conoscenza dei Collegi dei docenti. Il Piano di aggiornamento della singola
scuola si articola in:
a) iniziative
prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico;
b) iniziative
progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione
con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e
scientifici;
c) iniziative
progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione,
alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come attività alle
quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
d) iniziative
autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio dei docenti
riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori
della pianificazione di istituto;
e) iniziative
realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla base di progetti
deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle
finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla
produzione di materiale, all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie
didattiche.
8. Per tutte le
attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di
partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le
documentazioni e i materiali prodotti.
9. Il personale che
partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione è considerato
in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione
ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio.
10. La partecipazione
alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7 è valida
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla
progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà
diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.
11. Il personale
docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la
partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate
dall'amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi
della disciplina attualmente vigente.
12. I capi di istituto
possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o
di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da Università,
IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati
dall'amministrazione medesima.
13. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione
del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,
ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate
dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare
prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In
quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
14. Le modalità di
attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di
contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, assicurando in ogni caso il
diritto-dovere del personale alle attività di formazione.
ART. 29
Termini
di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
- 2 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre 10 anni;
ART.
30
Personale
delle accademie e dei conservatori
1. Per il personale
dipendente delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza,
dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica nonché
per i modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo accordo
di cui all'art. 79 del presente CCNL, all' adeguamento delle norme previste dal
contratto medesimo alle peculiarità delle relative prestazioni professionali.
Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme relative
a mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297
del 1994, si applicano con distinti accordi decentrati .
2. Per quanto non
previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia
nazionale di danza e dell' accademia nazionale d'arte drammatica, già
appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all'art.
79 si procede all'adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste
nel presente contratto. Fino alla stipulazione dell' accordo successivo, al
personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di
rapporto di lavoro.
ART.
31
Orario
ed organizzazione del lavoro del personale
del
comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.
1. Gli obblighi di
lavoro del personale del comparto scuola comandato presso gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), il
Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di
documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all'orario di servizio
dell'ente e sono finalizzati allo svolgimento delle attività interne ed
esterne, ivi incluso lo svolgimento di eventuali attività di ricerca,
necessarie all'efficace attuazione della programmazione annuale deliberata dal
Consiglio direttivo.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e
può essere articolato in modo flessibile e modulare anche su base
plurisettimanale, con possibilità di turnazione in relazione anche all'orario
di servizio dell'Ente.
3. L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione
del personale sono oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE,
CEDE, BPD. La delegazione trattante è così costituita:
a) per la parte
pubblica:
- Presidente,
segretario, n.1 rappresentante dei membri del Consiglio direttivo
b) per le
organizzazioni sindacali:
- per la composizione
della delegazione trattante di parte sindacale relativa alle strutture di
organizzazione regionali o
- per il CEDE e la BDP
- nazionali, è confermata la disciplina attualmente vigente fino alla definizione
del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture
sindacali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14.
4. Sono, inoltre,
oggetto di contrattazione le materie di cui all'art. 5 del presente contratto,
per quanto compatibili.
5. Ai sensi dell'art.
13 del presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP ha
diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette nell'ambito di ogni
singolo Istituto secondo modalità attuative definite in sede di contrattazione
decentrata di cui al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche disciplinata
l'eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai
sensi del comma 3 dell'art.13.
6. Il predetto
personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell'art. 19
del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente. Esse devono essere richieste dal dipendente in
posizione di comando al Presidente dell'Ente presso il quale presta servizio.
7. Ai sensi dell'art.
22 del presente contratto, al medesimo personale possono essere concessi, per
particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se
eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art.
22.
8. Al personale
comandato presso gli enti di cui al comma I si applicano le norme di cui agli
artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.
Ù
CAPO II
NORME
DI AREA
SEZIONE
I
CAPI
DI ISTITUTO
ART.
32
Area
e funzioni
1. Il personale
regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella
distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto
scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Rientrano in tale area
i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di istruzione
secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i
vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori
di Musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine
le predette qualifiche vengono indicate con l'unica dizione di dirigente
scolastico.
3. Ciascun dipendente
appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica ed ha la
rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla
legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento,
alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali,
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni
ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto
di istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello
organizzativo e finanziario.
4. Il capo di istituto
assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento
dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche
in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto
può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di
elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale
e tecnico-scientifico, ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti
specifici, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla
verifica dei relativi risultati in termini di effettivo miglioramento del
servizio scolastico e della qualità dell'offerta formativa.
ART.
33
Incarichi
ed attività aggiuntive
1. Il capo di
istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è
preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le
incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza
può:
a) assumere, nel
rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del
1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative
e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in
studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
b) assolvere a
incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o
impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le
norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza
nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova
o al primo anno di incarico;
c) assumere incarichi
retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni
aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di
personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di
istituto;
d) qualora sia preposto
a scuole "polo", svolgere funzioni di coordinamento di progetti
relativi a più scuole tra loro associate;
e) svolgere funzioni
di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di
aggiornamento del personale.
2. Gli incarichi di
cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di
trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità
con l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di
cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della
disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre
amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore
agli Studi.
3. L'Amministrazione
può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata
esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al
superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e
organizzative di singole istituzioni scolastiche.
4. Gli incarichi
conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi ai
sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che
sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi
dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi dell'
amministrazione che conferisce gli incarichi.
ART. 34
Orario
di lavoro
1. Il capo di
istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione
scolastica e alla specificità delle funzioni e esponsabilità assegnategli,
organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio
dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle
esigenze connesse all' esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la
presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle attività affidate
alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza
ordinaria di 36 ore settimanali.
ART.
35
Norme
specifiche per il periodo di prova
1. Durante il periodo
di prova, i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione
e delle altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale
periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto
dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta
esperienza professionale.
ART.
36