Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
COMPARTO SCUOLA
Anni 1998 - 2001
(firmato il 31 agosto 1999, pubblicato in G.U. 9.09.1999, N.212,
S.O. n. 171)
Testo del contratto
Rapporto di lavoro
Art. 1 Finalità del contratto integrativo
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenze e durata
Particolari tipologie di situazione
Art. 4 Scuole situate nelle zone a rischio
Art. 5 Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
Formazione
Art. 6 La contrattazione
Art. 7 La formazione per il personale della scuola
Art. 8 Livelli di attività
Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Art. 11 Standard organizzativi e di costo
Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e le
condizioni di partecipazione
Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
Art. 14 I soggetti che offrono formazione
Art. 15 Formazione in ingresso
Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Art. 17 Formazione per le funzioni- obiettivo
Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree
a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità
professionale
Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA
Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
Art. 24 Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999
Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25 Compenso individuale accessorio
Art. 26 Il fondo dell’istituzione scolastica
Art. 27 Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
Art. 28 Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di
istituzioni scolastiche
Art. 29 Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a
forte processo immigratorio
Art. 30 Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione
scolastica
Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione
scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
Art. 32 Attività complementare di educazione fisica
Art. 33 Indennità di direzione
Art. 34 Indennità di amministrazione
Progetti Speciali
Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale
informatizzato
Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico
Norme di area
Docenti
Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa
Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione
docente
Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa gratuita
Capi d'Istituto
Art. 40 Conferimento di incarichi ai capi
d'istituto
Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto
Art. 42 Mobilità dei capi d’istituto
Art. 43 Sviluppo professionale
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art. 44 Sistema della formazione
Art. 45 Aggiornamento
Art. 46 Formazione Specialistica
Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno
dell’area
Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
Art. 49 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della professionalità del
personale Ata
Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA
Art. 53 Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario
Mobilità
Art. 54 Mobilita’ territoriale e professionale del Personale
docente, educativo ed ata
Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ata
Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art. 57 Finalità
Art. 58 Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali
Art. 60 Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
Art. 61 Norme di rinvio
Allegati
Allegato n. 1 Intesa
Allegato n. 2 Province e aree metropolitane
Allegato n. 3 Aree di individuazione delle funzioni strumentali al
piano dell’offerta formativa
Allegato n. 4 Tematiche per l’aggiornamento del personale Ata
Allegato n. 5 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Allegato n. 6 Profili delle funzioni aggiuntive di cui all’art.50
Allegato n. 7 Graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale
a cui attribuire le funzioni aggiuntive
Tabelle
TABELLA "A" Misure del compenso individuale accessorio
a decorrere dal 1° luglio 1999
TABELLA "A1" Misure del compenso individuale accessorio a decorrere
dal 1° luglio 1999
TABELLA "B" Misure economiche dei parametri per il calcolo
dell’indennità’ di direzione
TABELLA "C" Misure economiche dei parametri per il calcolo
dell’indennità’ di amministrazione
TABELLA "D" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al
personale docente
TABELLA "D1" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante
al personale ATA
TABELLA "D2" Misure lorde tabellari dell’indennità di lavoro
notturno e/o festivo al personale educativo ed ATA
TABELLA "E" Misura annua lorda tabellare dell’indennità di
bilinguismo e trilinguismo
TABELLA "F" Risorse per la formazione
TABELLA "G" Risorse del fondo dell’istituzione scolastica
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Rapporto di lavoro
Art.1
Finalità del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri
di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei
risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando
l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con le
esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno
professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie,
è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola
attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L.
del 26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .
Art. 2
Campo di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato
C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il
personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali
secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.
Art. 3
Decorrenze e durata
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle
scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla
data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi
prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono
comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di
legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi
entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che
non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel
rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei
controlli di legge.
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Particolari tipologie di situazione
Art. 4
Scuole situate nelle zone a rischio
1. Le norme contenute nel presente articolo intendono
incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale
disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza
sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica
sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata
prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di
sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in
relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla
prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate
nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il
Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle
risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli
studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali
delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole
appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a
presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a
sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la
socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il
successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi
disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000
più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei
progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici
dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri
soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati
entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per
l’anno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per
l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed
integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di
cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate
dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere
superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è
possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di
indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò
consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree
individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di
interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri
soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità
manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere
accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di
ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono
perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere
in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di
funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario
antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con
specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli
enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme
concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e
l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano
deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate agli
alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il
coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti
devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a.
chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le
attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in
servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività
formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di
previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le
modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto il
personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o
al primo anno di trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero
sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare
previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel
precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse
assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è
destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di
cui all’art.3 dell’Intesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione
scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione
dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche
risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole
della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano
il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale
in servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve
dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito
di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità
territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e,
comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione
decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno
disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel
progetto e per la durata del progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività
del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla
base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli
insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente
contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se
parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di
una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione
entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti
alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero
degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel
settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di
personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al
normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione
degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di
istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da
questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione
che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al
fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno
e, comunque, non oltre il 31 agosto.
15. Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio
annuo al personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato
effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno
scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:
·
£. 5.000.000 per i capi d’istituto;
·
£. 4.500.000 per i docenti impegnati nel
progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;
·
£. 2.500.000 per il responsabile
amministrativo
·
£. 1.200.000 per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale
impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del
fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici,
purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto
dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della
certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle
quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche
essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso
della sua applicazione.
Art. 5
Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
1. Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola,
impegnato a favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e
degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni,
alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle
aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati
nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette
scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità
disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e
promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e
della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una
sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.
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Formazione
Art. 6
La contrattazione
1. Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale
si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle
risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del
personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori
di Musica e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si
definiscono, con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse
disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si
individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento
dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto integrativo annuale in
materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del
contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31
ottobre dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del
personale.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da
definire entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti
definiscono le priorità e i criteri per le iniziative territoriali di
formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari
di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.
5. Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali
nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde
un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico e per
il livello centrale.
Art. 7
La formazione per il personale della scuola
1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie
annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un
sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una
risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un
diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di
istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il
miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche
alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e
riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché
all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La
formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del
profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la
formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ata la
formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita
professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi,
tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di
informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di
arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola
dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la
riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in
particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica, all’innovazione
metodologico - didattica, all’espansione dell’istruzione (obbligo scolastico,
obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di
formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e alla formazione continua.
Al personale della scuola viene data la possibilità di definire percorsi di
crescita professionale, anche con opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di
Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito
dell’aggiornamento disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di
ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno
delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in
collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e internazionali
che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi
del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di
formatori.
Art. 8
Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate,
compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai
contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.o.f, individuate
sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi
professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative
e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di
interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le
innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione,
per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione
professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici
istituti contrattuali nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
Art. 9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
1. L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di
monitoraggio della formazione in relazione all’arricchimento professionale
legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla
riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è
sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto
da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del
C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. In sede
di primo incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione e di
funzionamento.
3. L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del C.C.N.L..
5. L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del
Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto
integrativo nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente
decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche
risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio.
Art. 10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole
disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;
dal 10% al 15% all’amministrazione periferica;
per non più del 35% all’amministrazione centrale.
2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse
per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica,
previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate
per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all’amministrazione
centrale.
Art. 11
Standard organizzativi e di costo
1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di
costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per
le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard
sono:
·
distinzione tra ruoli di committenza e ruoli
di gestione diretta;
·
impostazione degli interventi per progetti;
·
organizzazione modulare dei progetti e loro
integrazione in percorsi finalizzati;
·
individuazione dei formatori sulla base del
loro curriculum professionale;
·
certificazione delle competenze raggiunte;
·
valutazione di impatto, socializzazione degli
esiti e disseminazione dei risultati.
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario
assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso
ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti
standard di costo:
·
finanziamento di tutte le voci di spesa delle
varie fasi dei progetti di formazione (inclusa la valutazione di impatto e la
disponibilità di tecnologie nella formazione a distanza);
·
adozione di criteri di economicità con
confronto comparativo dei costi tra diverse soluzioni organizzative;
·
sinergia con le azioni già in corso o
progettate anche da altri soggetti;
·
previsione di costo per tipologia di corsi
(corsi in rete, partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e
per singoli profili professionali.
·
controllo di gestione dei progetti di
formazione.
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini
operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li
adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.
ñ
Art. 12
Il diritto alla formazione del personale docente e le
condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile
garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei
diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura
compatibile con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a
iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta
a quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o
adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente
che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di
fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione
come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della
laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle
scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza
anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle
modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la
Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire
l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei
crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti
nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici
provinciali.
8. All’interno delle singole scuole per il personale in
servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole
di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità
professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei
termini compatibili con la qualità del servizio, garantisce che siano
previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che
rientrano nei programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative
organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e
il rimborso delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le
iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento
in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica
di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione
della professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli
specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla
certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla
formazione l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno
1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi
di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce
un’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per
l’aggiornamento ai soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del
C.C.N.L..
Art. 13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle
attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal
Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione
dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del
Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati
qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
·
promosse prioritariamente
dall’amministrazione;
·
progettate dalla scuola autonomamente o
consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università
(anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i
soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
·
proposte da soggetti esterni e riconosciute
dall’amministrazione.
ñ
Art. 14
I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema
dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre
il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione
del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’amministrazione
delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del
personale della scuola le università, i consorzi universitari,
interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo
conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che
favoriscono la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, il Ministero può
riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e
associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base
dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva
consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di
ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al
monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite
le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti
– i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé
accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I
criteri di riferimento sono:
·
la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo
conto delle finalità contenute nello statuto;
·
l’attività svolta per lo sviluppo
professionale del personale della scuola;
·
l’esperienza accumulata nel campo della
formazione;
·
le capacità logistiche e la stabilità
economica e finanziaria;
·
l’attività di ricerca condotta e le iniziative
di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
·
il livello di professionalizzazione raggiunto,
anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti
e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
·
la padronanza di approcci innovativi, anche in
relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di
formazione;
·
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione;
·
la documentata conoscenza della natura e delle
caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della
scuola;
·
la specifica competenza di campo in relazione
alle aree progettuali di lavoro;
·
la disponibilità a consentire il monitoraggio,
l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti
accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a
progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o
in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate
infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri
con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a
livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti
qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute
dall’amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre,
dall’amministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni,
congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti,
diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli
obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le
priorità definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard
organizzativi il Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei
corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi
riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12,
comma 12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti,
relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.
Art. 15
Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione
l’anno di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di
costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti
contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di
personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il
sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari
opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e
della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva
dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
Art. 16
Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede,
per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi
finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse
dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art. 17
Formazione per le funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le
funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L.,
l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti
formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi
corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di
certificazione. L’amministrazione predispone un piano di azione con le
seguenti caratteristiche:
·
in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L.
si organizzano i corsi di formazione, di almeno 30 ore, con un’impostazione
modulare e, ove possibile, in parte a distanza;
·
l’amministrazione periferica assicura, con
un’adeguata programmazione, che siano garantite l’offerta e la fruizione dei
corsi, coordinando gli interventi;
·
i corsi saranno realizzati
dall’amministrazione periferica, da reti di scuole, dalle Accademie e Conservatori
di musica o da soggetti qualificati e/o accreditati.
2. In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000
parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle
scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale
delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
Art. 18
Formazione per il personale delle scuole in aree a
rischio
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione
agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la
cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di
successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di
formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai
progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di
istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni dell’Osservatorio,
sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della
collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della
cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
ñ
Art. 19
Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte
processo immigratorio o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte
processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate
l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:
·
pronto intervento linguistico,
·
corsi specifici sull’insegnamento della lingua
italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
·
approfondimento delle tematiche
dell’educazione interculturale,
·
produzione e diffusione di materiali
didattici.
2. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento
della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa
dall’italiano, possono anche essere offerti dall’Università come corsi di
perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento
linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso
alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le
scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in
corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle
comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
associazioni di volontariato riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione
l’amministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso alle
risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le
politiche dell’immigrazione.
Art. 20
Formazione degli insegnanti che operano in settori
particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono
l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che
operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola
secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle
politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con
l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti
che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi
contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le
metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle
strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e
professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle
competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in
relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della
formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la
formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti
penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie
intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la
programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
Art. 21
Formazione per la riqualificazione, riconversione e
mobilità professionale
1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla
riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità
professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa annuale
in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla mobilità. Le
iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità professionale
del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le situazioni di
esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni
l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi
strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione e anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui
fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione dell’Osservatorio
nazionale.
Art. 22
Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a costituisce elemento
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle
innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai
sensi dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di
sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è
definito dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo
integrativo.
Art. 23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a
decorrere dal 1° settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di
cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola
sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art. 24
Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario
1999
1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma
2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato
dall’allegata tabella F.
2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse
disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo
quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6,
rispetterà le seguenti priorità:
·
arricchimento professionale richiesto dalle modifiche
di ordinamento e in relazione a specifiche tematiche disciplinari e
trasversali ;
·
riconversione e riqualificazione
professionale;
·
promozione di percorsi formativi mirati alla
cultura delle pari opportunità;
·
progettazione e avvio della formazione del
personale docente in relazione agli specifici istituti contrattuali;
·
progettazione e avvio del nuovo sistema di
formazione del personale ATA;
·
realizzazione della formazione dei capi di
istituto;
3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà
con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la
formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo delle
risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della
stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste e in
corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti
in termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla
qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i
seguenti criteri:
·
previsione, nella Direttiva annuale, di un
piano di monitoraggio, a livello nazionale e a livello regionale da
progettare in collaborazione con l’Osservatorio e da realizzare anche con il
coinvolgimento del servizio ispettivo tecnico;
·
inserimento di specifiche attività di
monitoraggio e di valutazione nei progetti di interesse generale.
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro
della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma
del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.
ñ
Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25
Compenso individuale accessorio
1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al
sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna
categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure
lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a)
dal 1° luglio 1999, a tutto il personale
docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al
personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b)
dalla data di assunzione del servizio, per
ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto
di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera
durata dell’anno scolastico;
c)
dalla data di assunzione del servizio, e per
un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente,
educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione
cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del
personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione
durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di
cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori
amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene
corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e
viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui
agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al
personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello
indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione
di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi
è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995,
come integrati dall’art.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che
comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella
stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo
determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con
contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto
all’orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute
previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono
le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale
accessorio nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente
istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali
economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001
costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L,
risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.
Art. 26
Il fondo dell’istituzione scolastica.
1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali
statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le
accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo
dell’istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le
prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale
docente, educativo ed ata per sostenere il processo di autonomia scolastica,
con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione
del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro
nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla
qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione
anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono
fissate nelle tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto.
ñ
Art. 27
risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici
capitoli dei centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate
nell’allegata tabella G;
2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti
dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione
scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale,
ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti
pubblici o soggetti privati;
3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dall’art.42, comma 5, del
C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste dall’art.41 dello
stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei
commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio
derivante da disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo
art. 42 - comma 4 - 2° linea - non utilizzate in sede ARAN per la sequenza
contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime risorse sono riservate
per il finanziamento dei compensi da corrispondere al personale docente a
fronte della flessibilità didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di
applicazione del presente contratto:
a)
la quota già utilizzata per finanziare le
indennità di direzione e di amministrazione;
b)
la quota degli interventi didattici educativi
integrativi (IDEI), finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette
risorse, del fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di
secondo grado.
5. Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è
pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12
per i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione
decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12 dell’anzidetto
stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 sono stati attribuiti
per finanziare il fondo di cui all’art.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto
1995, ora disapplicato.
6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente
comma 1 sono riservate:
A) per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l’erogazione
di una maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti nel
successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle scuole
sedi di centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e alle
scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari;
B) per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica
istruzione:
a)
per l’assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e
agli IRRSAE di una quota di 1 miliardo, al fine di compensare le attività
aggiuntive prestate dal personale del comparto scuola in servizio presso tali
enti;
b)
per le esigenze di cui ai successivi art.33,
comma 5 e art. 34, comma 3;
c)
per una quota, pari a 500 milioni per
l’erogazione al personale docente ed educativo dell’indennità di bilinguismo
e trilinguismo, nei casi in cui essa non sia già prevista a carico di
soggetti diversi dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla
normativa vigente;
d)
per una quota pari a 2 miliardi per
l’erogazione del compenso per l’effettuazione di turni notturni, festivi e
notturno-festivi al personale educativo ed ata dei convitti nazionali, degli
educandati femminili statali e delle scuole speciali statali;
e)
per una quota di 10 miliardi per sostenere il
maggior impegno del personale operante nelle istituzioni scolastiche con
consistente presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura
e i criteri di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo
art.29.
7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a
livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario
confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni
scolastiche alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le
stesse finalità nell’esercizio successivo.
9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace
attribuzione delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione
degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia livello
di Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al
numero dei posti previsti nell’organico di diritto per il personale docente,
quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo della
scuola.
Art. 28
Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello
di istituzioni scolastiche
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il
tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo
dell’istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo
dipendente:
a)
£. 693.000 per ciascun posto previsto
nell’organico di diritto per il personale docente ed educativo delle
istituzioni di ogni ordine e grado, compresi i posti in organico di diritto
di personale docente delle accademie e conservatori;
b)
£. 693.000 per ciascun posto di personale
docente previsto nell’organico di fatto degli istituti superiori per le
industrie artistiche;
c)
£. 900.000 per ciascun posto previsto
nell’organico di diritto per il personale docente per la scuola secondaria
superiore, in aggiunta al parametro di cui alla precedente lett. a). Tale
quota aggiuntiva è comprensiva del finanziamento per le attività correlate
agli interventi didattici educativi ed integrativi.
2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le
seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono
assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a
fianco di ciascuna tipologia:
a)
£. 3.000.000, in presenza di sezioni
funzionanti presso istituti di detenzione e pena;
b)
£. 3.000.000, in presenza di sezioni
funzionanti presso i presidi ospedalieri;
c)
£. 2.000.000, per l’istituzione scolastica
individuata come sede di riferimento didattico e organizzativo per l’attività
dei centri territoriali permanenti per l’educazione per gli adulti;
d)
£. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche
presso cui funzionino corsi serali curriculari;
3. I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere
rideterminati a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del
personale ata (art.8 L.124/99) nonché per la
distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui al precedente art.27. A
tal fine le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma
6 lett. A) del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in
relazione all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso le
singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al
comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero della
pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai provveditorati agli
studi.
Art. 29
Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in
aree a forte processo immigratorio
1. Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole
di cui all’art.47 del C.C.N.L. è destinata al
fondo dell’istituzione scolastica una somma pari a £.10 miliardi.
2. Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà un
numero di scuole tale da consentire l’erogazione di una significativa
maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le strategie
necessarie all’accoglienza e all’integrazione di alunni provenienti da
famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
3. In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le
informazioni necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà, d’intesa con le
OO.SS firmatarie del C.C.N.L. , a definire i criteri e le misure di
erogazione di detta somma.
4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in
parola avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.
Art. 30
Attività da retribuire con il fondo a livello di
istituzione scolastica
1. L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse del
fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e
gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola,
eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione
con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a
tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
a)
la flessibilità organizzativa e didattica di
cui al successivo art.31;
b)
le attività aggiuntive di insegnamento, le
quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di
insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici
volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995,
e di quelle previste dal successivo art. 32;
c)
le attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi
alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con
particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.42, comma 3 - lettera a) del
CCNL–Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
d)
le prestazioni aggiuntive del personale ATA,
che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari
forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia;
e)
attività aggiuntive effettivamente prestate
dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d’istituto, di cui
all’art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del
compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D.
Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo
art.37.
f)
ogni altra attività deliberata dal consiglio
di circolo o d’istituto nell’ambito del POF.
Art. 31
Criteri di retribuzione a carico del fondo
dell’istituzione scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle
prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità
dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione
dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività
scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti
ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni
scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica
può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura
forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde
tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell’istituzione
scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27,
comma 3.
ñ
Art. 32
Attività complementare di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un
massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica
nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate
nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può
riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico,
il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata
del 10%, prevista dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995
ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica,
impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel
limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le
ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente articolo.
Art. 33
Indennità di direzione
1. Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi d’istituto, ivi
compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli
istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle
accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità
accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori
degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. L’indennità compete, nella misura del 50% al personale
educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di
convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel caso di
assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in
parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al
sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo
d’istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della
istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale
accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.
5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle
ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i
sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella
B, allegata al presente contratto:
a)
da un importo base determinato in misura
fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
b)
dai parametri relativi a particolari tipologie
di istituzioni scolastiche;
c)
limitatamente alle istituzioni scolastiche con
organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro
connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto
numero di posti.
6. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni
di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta
indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun
giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati
in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità
stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le
direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli
interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e,
ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle
precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste
dall’art.50 del C.C.N.L. l’indennità di
direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in
relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero,
per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione
esistente presso la scuola di ultima titolarità:
I - relativamente all’importo base
determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla
direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli
emolumenti fissi e continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi
alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle
lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione
scolastica della sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità.
9. L’indennità in questione compete, relativamente all’importo
in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi
d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione
dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo d’istituto
nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di
Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato
all’indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte
dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano
ad applicarsi i criteri di determinazione dell’indennità di direzione
stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al
presente istituto contrattuale e a quello relativo all’indennità di
amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri
riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1°
settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel
decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell’indennità di
direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai
diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e
una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai
centri di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che
amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e
magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento
degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di
cui all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. ,
pari a lire 15 miliardi per l’anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo
stanziamento previsto dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L.
destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti
contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo lordo tabellare
dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per
l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede
di contrattazione integrativa.
14. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del
presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione
scolastica.
Art. 34
Indennità di amministrazione
1. Il C.C.N.L., all’art.35, prevede che ai direttori
amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili
amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due
direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità
di amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al
direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile
amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è
corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore
amministrativo senza responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in
posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione,
l’indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo,
anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente,
detratto l’importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto
nella sua qualità di personale non docente.
4. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i
medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione a
favore dei capi d’istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate
nella tabella C allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a
decorrere dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota
parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del
presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione
scolastica.
ñ
Progetti speciali
Art. 35
Snellimento burocratico - Libretto personale
informatizzato
1. In attuazione dell’art.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti
concordano i criteri per l’attivazione di un progetto nazionale volto alla
istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.
2. L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro
compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di
aggiornamento, dei percorsi professionali e di disporre degli elementi
necessari per una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico
ed economico, al fine di eliminare l’arretrato esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
·
i dati anagrafici, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio, il recapito telefonico, il tipo di contratto di
assunzione;
·
i titoli di studio e professionali;
·
i servizi militari o equiparati, con
indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
·
i servizi di ruolo e non di ruolo presso
istituzioni scolastiche, con indicazione della data iniziale e finale della
prestazione;
·
i servizi prestati presso altre
Amministrazioni statali, Enti di diritto pubblico, Azienda autonome, Libere
Università, con l’indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
·
i periodi e servizi resi in qualità di
lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, con
l'indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
·
l’anzianità ai fini giuridici ed economici e
soltanto ai fini economici posseduta alla data di istituzione del libretto.
Il libretto informatizzato può essere utilizzato come
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4
gennaio 1968, n.15, come modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n.127.
Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al
personale faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto.
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene
compilato e consegnato al momento della stipula del contratto individuale.
3. L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla
base dei seguenti elementi:
·
qualifica;
·
professionalità;
·
esperienza;
·
capacità di proposta di soluzione.
4. L’avvio della procedura è prevista con l’inizio dell’anno
2000, compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In
relazione alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti
richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze temporanee
precise che saranno monitorate e valutate dall’amministrazione dandone
informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una
modellistica da definire entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il
confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa
sull’entità, frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione
di un metro di misura di ampiezza variabile a seconda della complessità
dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato nei tempi
stabiliti.
Art. 36
Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico
1. Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 da parte
dell’Amministrazione Centrale sarà avviata un’attività di rilevazione delle
pratiche di stato giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda
che prevederà una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione dovrà
concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa la fase della
rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le modalità di
attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei
operativi costituiti con priorità da personale in soprannumero, tenendo conto
anche degli elementi specificati nel punto 3 del precedente art.35. Per la
complessità della natura dei provvedimenti da produrre, saranno organizzati
specifici corsi di formazione.
3. Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle
unità di personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione
dei provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in esercizio.
ñ
Norme di area
Docenti
Art. 37
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della
scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno
aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata
secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono
assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni
obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da
retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da
corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque,
non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o
autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere
assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire,
ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene predisposto
dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le OO.SS. firmatarie del
presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà
dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale
per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo
assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la
funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e
modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni
vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto
della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni
obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate
risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli
insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato
raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed
Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare
al personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia
fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai
docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole
medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette
istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le
scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media o
includano anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione
scolastica italiana all’estero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo
modalità da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso
il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo
periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con
ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le
funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in
servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni,
delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati,
delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi
di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le
carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima
dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le
funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo,
altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari
per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti,
ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una
commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno
interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le
decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli
didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate
dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a
coordinamento dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono prese
congiuntamente con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono
entro la fine del mese di novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di
cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma
decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire
per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle
lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le
funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano
dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di
formazione in servizio di cui all’art.17 del presente contratto. La
dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera durata
dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini
su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e
valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le
esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica
realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze
coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione
delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di
formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione
ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di
formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte
dell'Osservatorio di cui all’art.14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti
non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con
la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata
motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica
delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio
dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante
incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento
dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini
dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici
successivi.
Art. 38
Trattamento economico connesso allo sviluppo della
professione docente
1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di
introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla
progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una
dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la
professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento,
stabiliscono:
·
i criteri di ripartizione delle risorse
previste dall'art.42, comma 3, del citato
C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti con contratto a
tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola in esse funzionanti
e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra individuati per aree
disciplinari omogenee;
·
i criteri per lo svolgimento della procedura
di selezione:
·
i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;
·
le modalità delle valutazioni periodiche
finalizzate alla conservazione della maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina la prima applicazione
dell'art.29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la
maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica
selettiva - a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti
requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima
applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute
nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29,
comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei candidati che si
affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti
finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali
e della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di
prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento
economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a £.6.000.000
annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato con
10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i
prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad
aree disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed
elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata dal
Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di essi le
almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con
contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre
1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore
agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote
rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola elementare,
della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo
grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo
indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola
secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e
proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:
1)
linguistico storico filosofico
artistico-espressiva;
2)
scientifico-tecnica.
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all’estero
partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di
appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel
limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente
articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva che sarà
indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero della pubblica
istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate.
Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su domanda
presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali
di ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo
le modalità di cui ai commi successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle
varie fasi e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale
contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata
dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima
fase riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito
della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda fase
consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta
dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche
nel campo della valutazione. Essa è volta all’accertamento delle competenze
metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di
innovazione, e dell’aggiornamento professionale relativo alle discipline di
insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione
alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su
richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in situazione la
commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una unità didattica
destinata agli alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno
definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15
ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del
candidato deve mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze
professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare
riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito
e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in
modo omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro
della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà
fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del candidato,
l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo
svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri
docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli
alunni, le attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è
validato dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti di cui
all'art.11 del T.U. approvato col
decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova
strutturata predisposta dal Ministro e le risultanze della verifica in
situazione o della trattazione alternativa dell’unità didattica destinata
agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il
50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio
complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei
quali alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i
punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla
procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di
selezione ciascuna commissione sulla base dei punteggi assegnati redige
l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di
retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al
territorio di competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato
all'albo della sede scolastica o ufficio indicato dal provveditore agli
studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni
provincia sono costituite secondo criteri definiti dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna
commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento
della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo
contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle
commissioni per assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri
di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di
assumere le funzioni, devono frequentare un corso organizzato dal Ministero
della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione
dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria,
disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente contratto
integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei
Conservatori di musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in
possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le
maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo
modalità di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno
stabiliti particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che
terranno conto della specificità del profilo professionale di detto
personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche
necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni
stipendiali successive saranno stabilite con apposito accordo tra le parti
firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di
applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle
procedure di selezione e per l’erogazione di compensi destinati ai componenti
delle commissioni costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico
delle disponibilità finanziarie destinate nell’anno 1999 dal C.C.N.L.
all’istituto previsto dall’art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo
quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione
accessoria di cui al comma 2.
Art. 39
Personale docente avente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L. l'amministrazione
si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della
mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza
delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa
rispetto allo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4,
viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di
rideterminare le categorie di personale docente a cui riconoscere la gratuità
della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della
pubblica istruzione comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità
ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative provvidenze economiche
di spettanza.
ñ
Capi d'Istituto
Art. 40
Conferimento di incarichi ai capi d'istituto
1. L’Amministrazione scolastica può conferire
ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di
razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
1)
coordinamento di iniziative e progetti a
livello provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche;
2)
reggenza di altra scuola in caso di assenza o
impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le
norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza
nelle scuole secondarie;
3)
tutorato di capi di istituto in prova o al
primo anno di incarico;
4)
coordinamento di progetti relativi a più
scuole tra loro associate ove sia preposto a scuole "polo";
5)
progettazione e direzione di corsi di
formazione, riconversione e di riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto:
a)
dell’esito positivo della valutazione di cui
agli artt.20 C.C.N.L. e 41 del presente
contratto integrativo.
b)
della competenza professionale, valutata sulla
base dei titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti;
c)
della congruità di tale competenza rispetto
all’incarico da affidare;
d)
della compatibilità dell’incarico con il pieno
assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli
obblighi di servizio;
e)
della disponibilità degli interessati.
2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo
d'istituto affidatario dell’incarico in applicazione dei criteri di cui al
precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione
dell’oggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del
compenso, che è a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà
l’Amministrazione nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
5. Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue
articolazioni territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese
precedente, di tutti gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica.
L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma
1 è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento
stesso all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede di
servizio del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono prendere
visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza,
fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel
rispetto della L. 31 dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente
disposizione gli incarichi conferiti ai capi d’istituto da soggetti diversi
dall’amministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in
riferimento al regime autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ñ
Art. 41
Valutazione dei Capi d'Istituto
1. E’ istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un
nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal
Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è
composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche
di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente
nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente
scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore
alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità
di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il
coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo
originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la
partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale
rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla
firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i
criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e
punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le
forme e le modalità per l’attivazione di iniziative di formazione dei
componenti i nuclei di valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei
dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo
d’istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli
obiettivi definiti dalla scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa.
I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d’istituto in
ordine a:
·
direzione e organizzazione dell’istituzione
scolastica;
·
relazioni interne ed esterne;
·
innovazione e sviluppo;
·
valorizzazione delle risorse umane e gestione
delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività
lavorativa nell’Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano
i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti
organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei
processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e
all’attuazione dell’autonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno
richiedere al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per
iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente
primo comma, che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno
scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non
positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le
deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere
assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli
aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei
individuano tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di
istituto ai quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva,
secondo le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici
attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000 annui a 2.000
capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a
tempo indeterminato. L’indennità è attribuita in una unica soluzione al
termine dell’anno scolastico di riferimento.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale
azione giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’art.69 del D.Lgs.n.29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i
rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.
Art. 42
Mobilità dei capi d’istituto
1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i
procedimenti per l’inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi
d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede
la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di
primo grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola secondaria di
secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare
in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi
rimaste eventualmente da assegnare dopo l’applicazione dei criteri
precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una all’altra fascia
riconoscendo come requisito di precedenza l’abilitazione per uno degli insegnamenti
dell’istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato,
aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che dà
accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari
superiori. Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio
dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria
di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà
improntata ai seguenti principi e criteri generali :
a)
semplificazione e snellimento delle procedure;
b)
adeguamento del sistema delle precedenze
stabilite da norme di legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle
verifica del funzionamento del sistema stesso;
c)
ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità
annuale e dell’assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro
efficacia;
d)
disciplina dell’ordine di priorità tra le
varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione
dei titoli, delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle
precedenze nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla
mobilità o al reclutamento.
3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale
verranno definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a
conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai fini della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre
trasferimenti o utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in altra
provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e
utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza
personale su richiesta delle competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo
sono confermate le disposizioni relative alla mobilità d’ufficio del contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.
Art.43
Sviluppo professionale
1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo
2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a
conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
ñ
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art. 44
Sistema della formazione
1. Il sistema della formazione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
a)
aggiornamento;
b)
formazione specialistica;
c)
formazione finalizzata alla mobilità
all’interno dell’area;
d)
formazione finalizzata al passaggio ad area
superiore.
2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile
ed integrato di formazione che prevede l’acquisizione di crediti formativi da
parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione
individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può essere speso
come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori percorsi
formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per il personale
della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai
corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti le
tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di
persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.
3. L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie
annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:
a)
nell’a.s.1999/2000 i corsi di formazione per
il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi;
b)
a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati
corsi di formazione per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il
personale incaricato delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà
suddiviso in due scaglioni, rispettivamente nell’anno 2000 e nell’anno 2001,
secondo l’ordine delle graduatoria previste dall’allegato 7 all’art.50.
Inoltre a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi
finalizzati alla mobilità professionale all’interno della stessa area per il
riassorbimento dell’eventuale soprannumero
c)
a partire dall’a.s.2000/2001, in relazione ai
posti disponibili, i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio
alle aree superiori;
d)
a partire dall’a.s.1999/2000 corsi di
aggiornamento.
4. Ai sensi dell’art.13, comma 4, del C.C.N.L. il
personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni
scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di
formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa
per garantire l’assolvimento della frequenza dei corsi..
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base
provinciale. L’organizzazione è affidata all’Amministrazione centrale della
Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici
periferici e delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai
Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell’Amministrazione Centrale
e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dall’Ispettorato per
l’Istruzione Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro
volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico
flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione
e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali
multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto
previsto in materia di formazione dal presente contratto.
ñ
Art. 45
Aggiornamento
1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità
professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime
dell’autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente.
L’Osservatorio di cui all’art.12 del C.C.N.L. individua,
eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le
tematiche di cui all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di
aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi
profili professionali.
Art. 46
Formazione Specialistica
1. Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al
successivo art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale
volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di
specifiche responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in
relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione
di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica
per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 in base ad un ordine di
priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7.
Art. 47
Formazione finalizzata alla mobilità professionale
all’interno dell’area
1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all’interno
della medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate
iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far
fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili
professionali emergenti dall’attuazione dall’autonomia scolastica. Analoghe
iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del personale
appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione
delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno
una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle
aree previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente
con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi
il personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è ammesso
in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo professionale con
soprannumero.
Art. 48
Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993
e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal
C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il
passaggio dal profilo di un’area a un profilo di area superiore.
2. Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio
dall’area A) all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente
integrato nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124 del
3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall’area A) all’area B)
- e del 30% - per il passaggio dall’area B) all’area C) - dei posti
disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo
scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all’art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della
legge n.124/99.
3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità
quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente
disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in
conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione
sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente
direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in
possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per
l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha
dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno cinque anni di
effettivo servizio nell’area di appartenenza.
5. L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente
articolo avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare
tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e
professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B
(distinte per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la
durata di almeno 60 ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C)
(distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi
consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di
test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato
nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di
servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione.
7. L’accesso all’area D, è riservato per il del 30% dei posti
disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo
dell’area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso dei
rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura
selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta strutturata in
serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio
riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di
studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della
preselezione.
8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al
passaggio all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette
procedure di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o
regionale.
9. Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate
a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la
copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle
vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000.
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti
dal presente articolo i posti disponibili annualmente dell’area B e dell’area
C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite lo
scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in
permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della
legge n. 124/99.
Art. 49
Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui
all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. .
2. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire
l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle professionalità
necessarie per garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole
complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore
dei servizi generali ed amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e
attività in situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione
a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con
tecnologie di rete e di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i
relativi contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno
decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative
già dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile,
in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o
segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo.
Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli
culturali e professionali. I criteri per l’individuazione degli anzidetti
crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del
presente articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in
itinere attraverso la somministrazione di test . Al termine viene effettuata
una valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con i
corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi partecipano
i responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in
quiescenza dal 1° settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti
locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni
corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di
entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle
posizioni indicate dall’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo
n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite
nell’allegato 5 del presente contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella
provincia nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio dei
responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace
organizzazione dell’attività corsuale il personale in argomento presenta
all’Ufficio scolastico provinciale competente apposita domanda nei termini
stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo
provvedimento.
11. L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi
al corso di formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle
presenze rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della
attività formativa prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente
motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite
sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta,
partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà essere
organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
13. L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione
centrale del Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto
previsto in materia di formazione dal presente contratto. Per l’attuazione e
la gestione finanziaria dei corsi l’Amministrazione centrale del Ministero può
avvalersi delle strutture degli Uffici Scolastici periferici e delle
Istituzioni scolastiche.
14. E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione
nazionale paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del
presente contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la
progettazione e il monitoraggio dei corsi in argomento.
ñ
Art. 50
Funzioni per la valorizzazione della professionalità del
personale Ata
1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni
aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nell’allegato 6
al presente contratto.
2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato
secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e
funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di
valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica
istruzione, sentite le OO.SS. determina in numero delle funzioni aggiuntive
da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni
organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle
funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed
educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione
aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
·
assistente amministrativo;
·
assistente tecnico;
·
collaboratore scolastico;
·
cuoco.
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate
funzioni aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due collaboratori
scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per
l’esercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al
dipendente è così definita:
a)
assistente amministrativo: £. 2.000.000;
b)
assistente tecnico: £. 2.000.000;
c)
cuoco: £. 2.000.000;
d)
collaboratore scolastico: £. 1.200.000.
6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si
provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art. 51
Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi
generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di
durata superiore ai 20 giorni , dall’assistente amministrativo a cui è stato
assegnato l’incarico di cui all’art.50. e che, a sua volta, è sostituito
secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
2. Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del
responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed
amministrativi all’assistente amministrativo risultato primo in base alla
graduatoria di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli
assistenti amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica
assistenti amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette funzioni, la
sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita
domanda secondo l’ordine di una graduatoria formata in base al punteggio che
ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di
aspiranti l’incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli Studi
ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi
amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria
di istituto di cui all’art.50, è sostituito da uno degli assistenti
amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o
dall’assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella
qualifica di appartenenza.
ñ
Art. 52
Orario di lavoro del personale ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro
del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di
servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative
antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese
le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del comparto Scuola
del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario
dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore
consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di
servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede
di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo
di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di
lavoro.
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L. possono essere adottate
le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di
loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo
istituto:
a)
orario di lavoro flessibile;
b)
orario plurisettimanale;
c)
turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e
di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio
dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di
lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e
l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative
secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna
Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi
da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze
di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall’Istituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni
di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età
scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia
richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e
tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1- La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro
ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si
rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze
di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con
particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie,
tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale
di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per
non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie
settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario
devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma,
rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro
ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima
dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su
cinque o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di
attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario
ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione
dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo
da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire
sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20
potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche
connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione
scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni
effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma,
essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno
da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei
giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano
presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate
esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità
del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e
dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3- Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi
definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2
può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno
diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta
l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in
cui si è verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza
del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione
cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non
inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario
di servizio sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa
disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero
può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente
con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno
essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo
primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione
scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono
essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel
quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di
funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle
predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del
dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato
nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno
24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle
attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è
addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2 - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli
assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti
di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali
8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione,
destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in
sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei
servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti
Istituzioni scolastiche:
a)
Istituzioni scolastiche educative;
b)
Istituti con annessi aziende agrarie;
c)
Scuole strutturate con orario di servizio
giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica
il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale
che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati
al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai
precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del
C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1- All’inizio dell’anno scolastico il responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una
proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF
ed espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano
delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2- Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di
lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3- L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un
quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Art. 53
Ridefinizione dotazioni organiche di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
1. La consistenza degli organici provinciali del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura stabilita
dall’art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e
successive modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
a)
dotazioni di base d’istituto in relazione ai
carichi di lavoro, (ad esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di
ciascuna istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e
scuole coordinate, durata del tempo - scuola, attività di educazione permanente
e corsi di istruzione degli adulti);
b)
dotazioni integrative alle istituzioni di
riferimento di reti o consorzi di scuole per lo svolgimento di servizi
amministrativi e tecnici a favore delle scuole collegate o consorziate;
c)
assegnazioni di ulteriori posti alle singole
istituzioni scolastiche con particolare riguardo specifici progetti di
istituto, particolari situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate
in aree a rischio, laboratori anche non previsti in ordinamento, attività
integrative extracurricolari, scuole con elevata frequenza di immigrati,
iniziative promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui al D.P.R. 567/1996.
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall’art.5, comma 4, lett.a) del
C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere
l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.
ñ
Mobilità
Art. 54
Mobilita’ territoriale e professionale del Personale
docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all’art.15, comma 2, del C.C.N.L. è
improntata ai seguenti principi e criteri generali:
a) Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la
revisione delle operazioni all’interno delle fasi, anche mediante il
riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o
contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità
annuale e dell’assegnazione provvisoria, alla luce della verifica della loro
efficacia.
b) La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare
l’equilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la
necessità di conferire stabilità al servizio e continuità all’offerta
formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al
funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel
sistema dell’istruzione. A conclusione del processo di dimensionamento delle
scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle
istituzioni scolastiche, previsti dal D.P.R. 233/98, e comunque a partire dall’anno scolastico 2001/2002, tale
quadro di stabilità troverà una più compiuta realizzazione con riguardo sia
alla mobilità volontaria sia alla mobilità d’ufficio.
Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei ad
assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle titolarità
sono:
·
mantenimento della titolarità , per 1 anno, a
richiesta dell’interessato, per i perdenti posto da trasferire d’ufficio, che
verranno utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con il
titolo di studio posseduto – ove non sia possibile nella stessa scuola di
appartenenza – in scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale;
·
limitazione per un biennio della possibilità
di presentare domanda di mobilità per coloro che siano stati soddisfatti
relativamente alla prima preferenza del modulo domanda (ad eccezione della
richiesta, come prima preferenza del codice sintetico di un’intera provincia
o di un distretto comprendente più comuni);
·
promozione della stabilità del servizio e
della continuità dell’offerta formativa, attraverso la garanzia di
significative maggiorazioni di punteggio al personale che volontariamente
assicuri la permanenza nell’istituto per un adeguato numero di anni.
c) Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e
mobilità professionale, dopo aver assicurato la mobilità professionale per
gli appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero,
individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione equilibrata delle
opportunità tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità
professionale.
d) Attivazione della programmazione delle iniziative di
formazione, riconversione e riqualificazione di cui all’art.15, commi. 4 e 5 del C.C.N.L., sulla base
dell’anagrafe professionale da istituire e aggiornare periodicamente e dell’individuazione
del presumibile fabbisogno di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6
del medesimo art.15, il personale che ha acquisito il titolo professionale
mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di
riconversione, deve essere assegnato, anche d’ufficio, nell’insegnamento o al
profilo coerente con il corso frequentato.
e) Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di
tutti i titoli professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le
abilitazioni all’insegnamento relative alle classi di concorso confluite in
ambiti disciplinari.
f) Attuazione dell’art.1, comma 3, della L.124/99,
che esclude la possibilità, per i docenti neo assunti, di chiedere il
trasferimento in altra sede nella stessa provincia prima di due anni
scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici.
g) Disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di
mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle
condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché
determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o
al reclutamento.
h) Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del
personale transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.
2. La contrattazione decentrata relativa alla mobilità
territoriale e professionale del personale della scuola per l’anno scolastico
2000/2001 viene avviata non oltre l’ultima decade del prossimo mese di
settembre1999. Per dar corso agli accordi decentrati annuali
l’Amministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le
informazioni e utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi alla
mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la
Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e
criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione
specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti e dei titoli
artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti titoli
sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive, un’apposita
commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa
contrattazione stabilisce modalità, procedure e termini per la composizione e
la durata delle commissioni e ridefinisce i criteri per dar corso alla
mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza
personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica
Istruzione può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale
interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al
presente contratto.
Art. 55
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
a)
in relazione al piano delle disponibilità,
qualificato impiego del personale, in funzione delle professionalità
possedute e del contenimento delle situazioni di esubero;
b)
tutela del personale che ha perduto posto per
il rientro nella sede di precedente titolarità ovvero in sedi ad essa
viciniori;
c)
priorità delle utilizzazioni a domanda,
rispetto a quelle d’ufficio, nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale
rispetto a quelle, soltanto a domanda, da fuori provincia;
d)
garanzia di attribuzione del miglior trattamento
economico eventualmente spettante al personale utilizzato in diverso ruolo,
classe di concorso , profilo;
e)
individuazione dei criteri e delle modalità
per la determinazione del piano delle disponibilità;
f)
criteri per l’assegnazione del personale nell’ambito
dell’organico funzionale di istituto;
g)
coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati
dalla contrattazione decentrata nazionale da parte degli accordi
territoriali;
h)
ridefinizione dei criteri di utilizzazione del
personale inidoneo, per motivi di salute, ai compiti di istituto.
Art. 56
Mobilità intercompartimentale volontaria
1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di
mobilità intercompartimentale, previste nell’intesa Governo-OO.SS. del 1997,
e ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive
modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i
criteri e le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del
personale scolastico, come previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste
opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la
mobilità intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale
utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità
intercompartimentale è garantita al personale scolastico appartenente a
classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33 comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive
modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi
con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in
profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il
personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le più ampie
occasioni di mobilità intercompartimentale del personale scolastico.
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
·
la determinazione numerica dei posti da
ricoprire e le sedi di servizio;
·
le funzioni e le mansioni da svolgere;
·
i titoli di studio richiesti ovvero la
posizione ricoperta con riguardo alla corrispondenza delle qualifiche o
profili su cui transitare;
·
l’inquadramento giuridico ed economico del
personale all’atto del trasferimento, nonché, ove previste, le indennità di
prima sistemazione e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;
·
eventuali specifiche professionalità e/o
esperienze particolari acquisite.
6. A seguito degli accordi, l’Amministrazione scolastica adotta
il necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità del personale
che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze
di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione relative
ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilità
interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L., verrà data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al
termine dell’anno scolastico, non è consentita mobilità verso altra
Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno scolastico.
9. E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente
appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto e comunque
in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le operazioni di
mobilità interna, solo in casi di esigenze particolari, debitamente
documentate.
ñ
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art. 57
Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di
partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di
prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto
sancito dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono
sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno
delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità
previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme
legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
nel comparto pubblico.
Art. 58
Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati
nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle
istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle
istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa
della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i
rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati
nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di
tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di
RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo
titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a)
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le
visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono
svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un
addetto da questi incaricato;
b)
laddove il D.Lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di
istituto di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e
tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare
proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,
devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l’avvenuta consultazione
apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile
e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei
rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito
all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.Lgs.626/94;
c)
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa
alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
d)
il capo di istituto su istanza del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta
un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e)
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del
D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti
della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro
del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari
esigenze;
f)
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
g)
per l’espletamento dei compiti di cui
all’art.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai
permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi
permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per
l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l)
dell’art.19 del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore
e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
ñ
Art. 59
Degli organismi paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale,
in attesa di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e
sicurezza, integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo nazionale
quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i compiti e i
ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del D.Lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle
iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera
subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro
rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il
processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la
realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione
di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via
giurisdizionale.
Art. 60
Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia
di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio
Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione
della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali,
di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle
sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad
attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.
Art. 61
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito
riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C.N.Q. del 7 maggio 1996 e alla
legislazione in materia di igiene e sicurezza.
ñ
* * * * * * * * *
ALLEGATI
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