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31-08-1999 n° - Contratti

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Scuola 1998-2001 sottoscritto il 31 ag.1999
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo


Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

COMPARTO SCUOLA

Anni 1998 - 2001

(firmato il 31 agosto 1999, pubblicato in G.U. 9.09.1999, N.212, S.O. n. 171)

 

 

 

Testo del contratto

 

Rapporto di lavoro

Art. 1 Finalità del contratto integrativo
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenze e durata

 

Particolari tipologie di situazione

Art. 4 Scuole situate nelle zone a rischio
Art. 5 Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio

 

Formazione

Art. 6 La contrattazione
Art. 7 La formazione per il personale della scuola
Art. 8 Livelli di attività
Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Art. 11 Standard organizzativi e di costo
Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione
Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
Art. 14 I soggetti che offrono formazione
Art. 15 Formazione in ingresso
Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Art. 17 Formazione per le funzioni- obiettivo
Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale
Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA
Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
Art. 24 Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999

 

Distribuzione delle risorse economiche

Art. 25 Compenso individuale accessorio
Art. 26 Il fondo dell’istituzione scolastica
Art. 27 Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
Art. 28 Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
Art. 29 Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
Art. 30 Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica
Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
Art. 32 Attività complementare di educazione fisica
Art. 33 Indennità di direzione
Art. 34 Indennità di amministrazione

 

Progetti Speciali

Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale informatizzato
Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico

 

Norme di area

 

Docenti

Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente
Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa gratuita

 

Capi d'Istituto

Art. 40 Conferimento di incarichi ai capi d'istituto
Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto
Art. 42 Mobilità dei capi d’istituto
Art. 43 Sviluppo professionale

 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Art. 44 Sistema della formazione
Art. 45 Aggiornamento
Art. 46 Formazione Specialistica
Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno dell’area
Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
Art. 49 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale Ata
Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA
Art. 53 Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario

 

Mobilità

Art. 54 Mobilita’ territoriale e professionale del Personale docente, educativo ed ata
Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata
Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria

 

Tutela della salute nell’ambiente di lavoro

Art. 57 Finalità
Art. 58 Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali
Art. 60 Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
Art. 61 Norme di rinvio

 

 

 

Allegati

Allegato n. 1 Intesa
Allegato n. 2 Province e aree metropolitane
Allegato n. 3 Aree di individuazione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
Allegato n. 4 Tematiche per l’aggiornamento del personale Ata
Allegato n. 5 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
Allegato n. 6 Profili delle funzioni aggiuntive di cui all’art.50
Allegato n. 7 Graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive

 

 

 

Tabelle

TABELLA "A" Misure del compenso individuale accessorio a decorrere dal 1° luglio 1999
TABELLA "A1" Misure del compenso individuale accessorio a decorrere dal 1° luglio 1999
TABELLA "B" Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità’ di direzione
TABELLA "C" Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità’ di amministrazione
TABELLA "D" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente
TABELLA "D1" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA
TABELLA "D2" Misure lorde tabellari dell’indennità di lavoro notturno e/o festivo al personale educativo ed ATA
TABELLA "E" Misura annua lorda tabellare dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo
TABELLA "F" Risorse per la formazione
TABELLA "G" Risorse del fondo dell’istituzione scolastica

 

 

 

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Rapporto di lavoro

 

 

Art.1
Finalità del contratto integrativo

1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.

2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .

 

 

Art. 2
Campo di applicazione

1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.

 

 

Art. 3
Decorrenze e durata

1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.

2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.

3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.

4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.

 

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Particolari tipologie di situazione

 

 

Art. 4
Scuole situate nelle zone a rischio

1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art.3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.

15. Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

·                          £. 5.000.000 per i capi d’istituto;

·                          £. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

·                          £. 2.500.000 per il responsabile amministrativo

·                          £. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione.

 

 

Art. 5
Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio

1. Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.

2. Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

 

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Formazione

 

 

Art. 6
La contrattazione

1. Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.

2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.

3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del personale.

4. Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti definiscono le priorità e i criteri per le iniziative territoriali di formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.

5. Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico e per il livello centrale.

 

 

Art. 7
La formazione per il personale della scuola

1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di istituto.

2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ata la formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola dell’autonomia.

3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica, all’innovazione metodologico - didattica, all’espansione dell’istruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con opportunità di carattere individuale.

4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito dell’aggiornamento disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di ricerca e di ricerca-azione.

Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.

5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.

 

 

Art. 8
Livelli di attività

1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.o.f, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio.

2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.

3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

 

 

Art. 9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio

1. L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio della formazione in relazione all’arricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.

2. L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. In sede di primo incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento.

3. L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.

4. I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del C.C.N.L..

5. L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio.

 

 

Art. 10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie

1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:

per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;

dal 10% al 15% all’amministrazione periferica;

per non più del 35% all’amministrazione centrale.

2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all’amministrazione centrale.

 

 

Art. 11
Standard organizzativi e di costo

1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le azioni di interesse generale.

2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:

·                          distinzione tra ruoli di committenza e ruoli di gestione diretta;

·                          impostazione degli interventi per progetti;

·                          organizzazione modulare dei progetti e loro integrazione in percorsi finalizzati;

·                          individuazione dei formatori sulla base del loro curriculum professionale;

·                          certificazione delle competenze raggiunte;

·                          valutazione di impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione dei risultati.

3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:

·                          finanziamento di tutte le voci di spesa delle varie fasi dei progetti di formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità di tecnologie nella formazione a distanza);

·                          adozione di criteri di economicità con confronto comparativo dei costi tra diverse soluzioni organizzative;

·                          sinergia con le azioni già in corso o progettate anche da altri soggetti;

·                          previsione di costo per tipologia di corsi (corsi in rete, partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e per singoli profili professionali.

·                          controllo di gestione dei progetti di formazione.

4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.

 

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Art. 12
Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione

1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.

2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 2.

4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.

5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.

6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.

7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici provinciali.

8. All’interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.

9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze.

11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla certificazione.

12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno 1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce un’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento ai soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..

 

 

Art. 13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche

1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.

Il Piano si articola in iniziative:

·                          promosse prioritariamente dall’amministrazione;

·                          progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;

·                          proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.

 

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Art. 14
I soggetti che offrono formazione

1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.

2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.

3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:

·                          la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;

·                          l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;

·                          l’esperienza accumulata nel campo della formazione;

·                          le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;

·                          l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;

·                          il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;

·                          la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;

·                          il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

·                          la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;

·                          la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;

·                          la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.

4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.

5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.

7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre, dall’amministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12, comma 12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.

 

 

Art. 15
Formazione in ingresso

1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.

2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento teorico.

3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

 

 

Art. 16
Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali

Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.

 

 

Art. 17
Formazione per le funzioni-obiettivo

1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L., l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. L’amministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:

·                          in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L. si organizzano i corsi di formazione, di almeno 30 ore, con un’impostazione modulare e, ove possibile, in parte a distanza;

·                          l’amministrazione periferica assicura, con un’adeguata programmazione, che siano garantite l’offerta e la fruizione dei corsi, coordinando gli interventi;

·                          i corsi saranno realizzati dall’amministrazione periferica, da reti di scuole, dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti qualificati e/o accreditati.

2. In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.

 

 

Art. 18
Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio

1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni dell’Osservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.

 

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Art. 19
Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi

1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:

·                          pronto intervento linguistico,

·                          corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,

·                          approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,

·                          produzione e diffusione di materiali didattici.

2. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dall’Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.

4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’amministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione.

 

 

Art. 20
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari

1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.

2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).

3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.

4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.

 

 

Art. 21
Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale

1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.

2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e anche in collaborazione con le Università.

3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione dell’Osservatorio nazionale.

 

 

Art. 22
Il sistema di formazione del personale ATA

La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.

 

 

Art. 23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici

La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1° settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.

 

 

Art. 24
Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999

1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato dall’allegata tabella F.

2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti priorità:

·                          arricchimento professionale richiesto dalle modifiche di ordinamento e in relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;

·                          riconversione e riqualificazione professionale;

·                          promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle pari opportunità;

·                          progettazione e avvio della formazione del personale docente in relazione agli specifici istituti contrattuali;

·                          progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA;

·                          realizzazione della formazione dei capi di istituto;

3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste e in corso di completamento.

4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:

·                          previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio, a livello nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione con l’Osservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento del servizio ispettivo tecnico;

·                          inserimento di specifiche attività di monitoraggio e di valutazione nei progetti di interesse generale.

Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.

 

 

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Distribuzione delle risorse economiche

 

 

Art. 25
Compenso individuale accessorio

1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:

a)                       dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;

b)                       dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;

c)                       dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.

2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.

3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.

4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;

5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferio