Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
COMPARTO SCUOLA
Anni 1998 - 2001
(firmato il 31 agosto 1999, pubblicato in G.U. 9.09.1999, N.212,
S.O. n. 171)
Testo del contratto
Rapporto di lavoro
Art. 1 Finalità del contratto integrativo
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenze e durata
Particolari tipologie di situazione
Art. 4 Scuole situate nelle zone a rischio
Art. 5 Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
Formazione
Art. 6 La contrattazione
Art. 7 La formazione per il personale della scuola
Art. 8 Livelli di attività
Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Art. 11 Standard organizzativi e di costo
Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e le
condizioni di partecipazione
Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
Art. 14 I soggetti che offrono formazione
Art. 15 Formazione in ingresso
Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Art. 17 Formazione per le funzioni- obiettivo
Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree
a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità
professionale
Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA
Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
Art. 24 Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999
Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25 Compenso individuale accessorio
Art. 26 Il fondo dell’istituzione scolastica
Art. 27 Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
Art. 28 Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di
istituzioni scolastiche
Art. 29 Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a
forte processo immigratorio
Art. 30 Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione
scolastica
Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione
scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
Art. 32 Attività complementare di educazione fisica
Art. 33 Indennità di direzione
Art. 34 Indennità di amministrazione
Progetti Speciali
Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale
informatizzato
Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico
Norme di area
Docenti
Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa
Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione
docente
Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa gratuita
Capi d'Istituto
Art. 40 Conferimento di incarichi ai capi
d'istituto
Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto
Art. 42 Mobilità dei capi d’istituto
Art. 43 Sviluppo professionale
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art. 44 Sistema della formazione
Art. 45 Aggiornamento
Art. 46 Formazione Specialistica
Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno
dell’area
Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
Art. 49 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della professionalità del
personale Ata
Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA
Art. 53 Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario
Mobilità
Art. 54 Mobilita’ territoriale e professionale del Personale
docente, educativo ed ata
Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ata
Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art. 57 Finalità
Art. 58 Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali
Art. 60 Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
Art. 61 Norme di rinvio
Allegati
Allegato n. 1 Intesa
Allegato n. 2 Province e aree metropolitane
Allegato n. 3 Aree di individuazione delle funzioni strumentali al
piano dell’offerta formativa
Allegato n. 4 Tematiche per l’aggiornamento del personale Ata
Allegato n. 5 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Allegato n. 6 Profili delle funzioni aggiuntive di cui all’art.50
Allegato n. 7 Graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale
a cui attribuire le funzioni aggiuntive
Tabelle
TABELLA "A" Misure del compenso individuale accessorio
a decorrere dal 1° luglio 1999
TABELLA "A1" Misure del compenso individuale accessorio a decorrere
dal 1° luglio 1999
TABELLA "B" Misure economiche dei parametri per il calcolo
dell’indennità’ di direzione
TABELLA "C" Misure economiche dei parametri per il calcolo
dell’indennità’ di amministrazione
TABELLA "D" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al
personale docente
TABELLA "D1" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante
al personale ATA
TABELLA "D2" Misure lorde tabellari dell’indennità di lavoro
notturno e/o festivo al personale educativo ed ATA
TABELLA "E" Misura annua lorda tabellare dell’indennità di
bilinguismo e trilinguismo
TABELLA "F" Risorse per la formazione
TABELLA "G" Risorse del fondo dell’istituzione scolastica
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Rapporto di lavoro
Art.1
Finalità del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri
di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei
risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando
l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con le
esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno
professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie,
è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola
attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L.
del 26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .
Art. 2
Campo di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato
C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il
personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali
secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.
Art. 3
Decorrenze e durata
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle
scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla
data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi
prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono
comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di
legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi
entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che
non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel
rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei
controlli di legge.
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Particolari tipologie di situazione
Art. 4
Scuole situate nelle zone a rischio
1. Le norme contenute nel presente articolo intendono
incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale
disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza
sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica
sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata
prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di
sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in
relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla
prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate
nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il
Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle
risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli
studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali
delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole
appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a
presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a
sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la
socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il
successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi
disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000
più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei
progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici
dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri
soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati
entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per
l’anno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per
l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed
integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di
cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate
dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere
superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è
possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di
indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò
consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree
individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di
interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri
soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità
manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere
accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di
ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono
perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere
in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di
funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario
antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con
specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli
enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme
concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e
l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano
deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate agli
alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il
coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti
devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a.
chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le
attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in
servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività
formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di
previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le
modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto il
personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o
al primo anno di trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero
sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare
previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel
precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse
assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è
destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di
cui all’art.3 dell’Intesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione
scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione
dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche
risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole
della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano
il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale
in servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve
dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito
di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità
territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e,
comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione
decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno
disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel
progetto e per la durata del progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività
del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla
base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli
insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente
contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se
parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di
una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione
entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti
alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero
degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel
settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di
personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al
normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione
degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di
istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da
questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione
che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al
fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno
e, comunque, non oltre il 31 agosto.
15. Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio
annuo al personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato
effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno
scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:
·
£. 5.000.000 per i capi d’istituto;
·
£. 4.500.000 per i docenti impegnati nel
progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;
·
£. 2.500.000 per il responsabile
amministrativo
·
£. 1.200.000 per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale
impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del
fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici,
purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto
dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della
certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle
quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche
essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso
della sua applicazione.
Art. 5
Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
1. Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola,
impegnato a favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e
degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni,
alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle
aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati
nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette
scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità
disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e
promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e
della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una
sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.
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Formazione
Art. 6
La contrattazione
1. Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale
si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle
risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del
personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori
di Musica e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si
definiscono, con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse
disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si
individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento
dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto integrativo annuale in
materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del
contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31
ottobre dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del
personale.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da
definire entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti
definiscono le priorità e i criteri per le iniziative territoriali di
formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari
di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.
5. Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali
nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde
un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico e per
il livello centrale.
Art. 7
La formazione per il personale della scuola
1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie
annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un
sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una
risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un
diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di
istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il
miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche
alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e
riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché
all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La
formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del
profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la
formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ata la
formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita
professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi,
tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di
informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di
arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola
dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la
riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in
particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica, all’innovazione
metodologico - didattica, all’espansione dell’istruzione (obbligo scolastico,
obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di
formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e alla formazione continua.
Al personale della scuola viene data la possibilità di definire percorsi di
crescita professionale, anche con opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di
Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito
dell’aggiornamento disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di
ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno
delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in
collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e internazionali
che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi
del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di
formatori.
Art. 8
Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate,
compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai
contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.o.f, individuate
sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi
professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative
e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di
interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le
innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione,
per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione
professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici
istituti contrattuali nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
Art. 9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
1. L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di
monitoraggio della formazione in relazione all’arricchimento professionale
legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla
riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è
sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto
da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del
C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. In sede
di primo incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione e di
funzionamento.
3. L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del C.C.N.L..
5. L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del
Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto
integrativo nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente
decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche
risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio.
Art. 10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole
disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;
dal 10% al 15% all’amministrazione periferica;
per non più del 35% all’amministrazione centrale.
2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse
per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica,
previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate
per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all’amministrazione
centrale.
Art. 11
Standard organizzativi e di costo
1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di
costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per
le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard
sono:
·
distinzione tra ruoli di committenza e ruoli
di gestione diretta;
·
impostazione degli interventi per progetti;
·
organizzazione modulare dei progetti e loro
integrazione in percorsi finalizzati;
·
individuazione dei formatori sulla base del
loro curriculum professionale;
·
certificazione delle competenze raggiunte;
·
valutazione di impatto, socializzazione degli
esiti e disseminazione dei risultati.
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario
assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso
ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti
standard di costo:
·
finanziamento di tutte le voci di spesa delle
varie fasi dei progetti di formazione (inclusa la valutazione di impatto e la
disponibilità di tecnologie nella formazione a distanza);
·
adozione di criteri di economicità con
confronto comparativo dei costi tra diverse soluzioni organizzative;
·
sinergia con le azioni già in corso o
progettate anche da altri soggetti;
·
previsione di costo per tipologia di corsi
(corsi in rete, partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e
per singoli profili professionali.
·
controllo di gestione dei progetti di
formazione.
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini
operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li
adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.
ñ
Art. 12
Il diritto alla formazione del personale docente e le
condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile
garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei
diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura
compatibile con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a
iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta
a quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o
adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente
che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di
fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione
come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della
laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle
scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza
anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle
modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la
Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire
l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei
crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti
nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici
provinciali.
8. All’interno delle singole scuole per il personale in
servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole
di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità
professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei
termini compatibili con la qualità del servizio, garantisce che siano
previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che
rientrano nei programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative
organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e
il rimborso delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le
iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento
in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica
di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione
della professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli
specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla
certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla
formazione l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno
1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi
di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce
un’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per
l’aggiornamento ai soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del
C.C.N.L..
Art. 13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle
attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal
Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione
dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del
Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati
qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
·
promosse prioritariamente
dall’amministrazione;
·
progettate dalla scuola autonomamente o
consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università
(anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i
soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
·
proposte da soggetti esterni e riconosciute
dall’amministrazione.
ñ
Art. 14
I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema
dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre
il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione
del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’amministrazione
delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del
personale della scuola le università, i consorzi universitari,
interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo
conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che
favoriscono la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, il Ministero può
riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e
associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base
dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva
consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di
ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al
monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite
le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti
– i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé
accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I
criteri di riferimento sono:
·
la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo
conto delle finalità contenute nello statuto;
·
l’attività svolta per lo sviluppo
professionale del personale della scuola;
·
l’esperienza accumulata nel campo della
formazione;
·
le capacità logistiche e la stabilità
economica e finanziaria;
·
l’attività di ricerca condotta e le iniziative
di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
·
il livello di professionalizzazione raggiunto,
anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti
e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
·
la padronanza di approcci innovativi, anche in
relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di
formazione;
·
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione;
·
la documentata conoscenza della natura e delle
caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della
scuola;
·
la specifica competenza di campo in relazione
alle aree progettuali di lavoro;
·
la disponibilità a consentire il monitoraggio,
l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti
accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a
progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o
in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate
infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri
con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a
livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti
qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute
dall’amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre,
dall’amministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni,
congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti,
diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli
obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le
priorità definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard
organizzativi il Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei
corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi
riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12,
comma 12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti,
relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.
Art. 15
Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione
l’anno di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di
costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti
contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di
personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il
sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari
opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e
della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva
dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
Art. 16
Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede,
per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi
finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse
dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art. 17
Formazione per le funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le
funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L.,
l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti
formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi
corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di
certificazione. L’amministrazione predispone un piano di azione con le
seguenti caratteristiche:
·
in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L.
si organizzano i corsi di formazione, di almeno 30 ore, con un’impostazione
modulare e, ove possibile, in parte a distanza;
·
l’amministrazione periferica assicura, con
un’adeguata programmazione, che siano garantite l’offerta e la fruizione dei
corsi, coordinando gli interventi;
·
i corsi saranno realizzati
dall’amministrazione periferica, da reti di scuole, dalle Accademie e Conservatori
di musica o da soggetti qualificati e/o accreditati.
2. In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000
parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle
scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale
delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
Art. 18
Formazione per il personale delle scuole in aree a
rischio
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione
agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la
cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di
successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di
formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai
progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di
istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni dell’Osservatorio,
sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della
collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della
cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
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Art. 19
Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte
processo immigratorio o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte
processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate
l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:
·
pronto intervento linguistico,
·
corsi specifici sull’insegnamento della lingua
italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
·
approfondimento delle tematiche
dell’educazione interculturale,
·
produzione e diffusione di materiali
didattici.
2. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento
della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa
dall’italiano, possono anche essere offerti dall’Università come corsi di
perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento
linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso
alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le
scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in
corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle
comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
associazioni di volontariato riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione
l’amministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso alle
risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le
politiche dell’immigrazione.
Art. 20
Formazione degli insegnanti che operano in settori
particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono
l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che
operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola
secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle
politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con
l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti
che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi
contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le
metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle
strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e
professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle
competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in
relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della
formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la
formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti
penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie
intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la
programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
Art. 21
Formazione per la riqualificazione, riconversione e
mobilità professionale
1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla
riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità
professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa annuale
in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla mobilità. Le
iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità professionale
del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le situazioni di
esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni
l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi
strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione e anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui
fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione dell’Osservatorio
nazionale.
Art. 22
Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a costituisce elemento
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle
innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai
sensi dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di
sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è
definito dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo
integrativo.
Art. 23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a
decorrere dal 1° settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di
cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola
sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art. 24
Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario
1999
1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma
2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato
dall’allegata tabella F.
2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse
disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo
quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6,
rispetterà le seguenti priorità:
·
arricchimento professionale richiesto dalle modifiche
di ordinamento e in relazione a specifiche tematiche disciplinari e
trasversali ;
·
riconversione e riqualificazione
professionale;
·
promozione di percorsi formativi mirati alla
cultura delle pari opportunità;
·
progettazione e avvio della formazione del
personale docente in relazione agli specifici istituti contrattuali;
·
progettazione e avvio del nuovo sistema di
formazione del personale ATA;
·
realizzazione della formazione dei capi di
istituto;
3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà
con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la
formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo delle
risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della
stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste e in
corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti
in termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla
qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i
seguenti criteri:
·
previsione, nella Direttiva annuale, di un
piano di monitoraggio, a livello nazionale e a livello regionale da
progettare in collaborazione con l’Osservatorio e da realizzare anche con il
coinvolgimento del servizio ispettivo tecnico;
·
inserimento di specifiche attività di
monitoraggio e di valutazione nei progetti di interesse generale.
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro
della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma
del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.
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Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25
Compenso individuale accessorio
1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al
sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna
categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure
lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a)
dal 1° luglio 1999, a tutto il personale
docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al
personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b)
dalla data di assunzione del servizio, per
ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto
di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera
durata dell’anno scolastico;
c)
dalla data di assunzione del servizio, e per
un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente,
educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione
cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del
personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione
durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di
cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori
amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene
corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e
viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui
agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al
personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello
indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio;
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