AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte
della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno
1996, con il quale l'ARAN e' stata autorizzata
a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo quadro in merito agli
aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza"
stipulato il 7 maggio 1996, il giorno 10 luglio alle ore 10 presso la sede
dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del
comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni:
CGIL,
CISL,
UIL,
CONFSAL,
CISAL,
CISNAL,
CONFEDIR,
USPPI,
UNIONQUADRI.
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la
sicurezza", sottoscritto il 10 luglio 1996.
PREMESSA.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione
in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione
collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
Considerato che le parti intendono dare
attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli
orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie e il decreto legislativo n. 626/94 di
recepimento;
Ravvisata l'opportunita' di prendere in
esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza,
le sue modalita' di esercizio o di designazione, la formazione di detta
rappresentanza con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94;
Ritenuto che la logica che fonda i
rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di
conflittualita' ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge
una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale
della RSU o della RSA;
Considerato che l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nei
confronti delle pubbliche amministrazioni implica distinte responsabilita'
tra indirizzo e gestione;
Convengono quanto segue:
PARTE PRIMA
art I.
Il rappresentante per la sicurezza.
L'art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il cui comma 1 contiene l'enunciazione del principio
generale secondo il quale in tutte le amministrazioni o unita' lavorative e'
eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, e' dedicato ai criteri
di individuazione di tale soggetto unico per tutti i lavoratori e prevede il
rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri,
in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'espletamento
degli incarichi.
A partire dal perfezionamento del
presente accordo, in tutte le amministrazioni o unita' lavorative saranno
promosse dalle stesse e dalle organizzazioni sindacali le iniziative con le
modalita' di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza
dei lavoratori per la sicurezza.
art. II.
Amministrazioni o
unita' lavorative fino a quindici dipendenti.
Le parti concordano che per le amministrazioni
o unita' lavorative aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio
universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risultera' eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano
tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello
spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il
verbale e' comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica
nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione nonche' nel funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti
e possono essere eletti tutti i lavoratori - non in prova con contratto a
tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purche' la durata del
medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria
attivita' nelle amministrazioni o unita' lavorative.
La durata dell'incarico e' di tre anni.
Al rappresentante spettano, per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle
amministrazioni o unita' lavorative che occupano fino a 6 dipendenti nonche'
pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano da
7 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato
il predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
art. III.
Amministrazioni o unita' lavorative con piu' di quindici
dipendenti.
Amministrazioni o unita' lavorative da 16 a 200 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si
individua nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Amministrazioni o unita' lavorative da 201 a 1000
dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono
3 nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
Amministrazioni o unita' lavorative con piu' di 1000
dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano piu' di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la
sicurezza è pari a 6.
I rappresentanti per la sicurezza sono
eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
art. IV.
Permessi retribuiti orari.
Nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano piu' di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti
dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia'
previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi
retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato
il predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
art. V.
Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante
per la sicurezza.
a) All'atto della costituzione della RSU
il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente
tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
La procedura di elezione e' quella
applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia gia' costituita la
RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la
procedura che segue:
- entro trenta giorni dalla data del
presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono designato/i
dai componenti della RSU al loro interno;
- tale designazione verra' ratificata in
occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa
indicazione da parte dell'assemblea, si procedera' a una nuova designazione
sempre all'interno della R.S.U;
- nel caso di dimissioni della RSU, il
rappresentante per la
sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova
elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso
competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in
relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) Nei casi in cui la RSU non sia stata
ancora costituita - e fino a tale evento - e nelle amministrazioni o nelle
unita' lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del
vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i
rappresentante/i per la sicurezza e'/sono eletto/i dai lavoratori al loro
interno secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o unita'
lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
d) Nelle amministrazioni o unita'
lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del
rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste
separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L'elettorato passivo e' riservato ai
componenti della RSU e delle RSA.
e) In assenza di rappresentanze
sindacali, il rappresentante per la sicurezza e' eletto dai lavoratori al
loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle
amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
In questa fattispecie, ai rappresentanti
per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei
rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per
un triennio.
art. VI.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale e' contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
art. VII.
Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro
sara' esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni
previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza
segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare
agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad
un addetto da questi incaricato.
art. VIII.
Modalita' di consultazione.
Laddove il decreto legislativo n. 626/94 prevede
a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la
sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettivita' e
tempestivita'.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta
il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la
disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della
consultazione ha facolta' di formulare proprie proposte e opinioni, sulle
tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale
della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate
dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta
consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nelle
realta' in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la
sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze
sindacali costituite ai sensi del vigente art.19 della legge n. 300/70.
A tal fine, la rappresentanza sindacale
in azienda puo' designare uno o piu' soggetti, al proprio interno, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626/94.
art. IX.
Informazioni e documentazione aziendale.
Il rappresentante per la sicurezza ha
diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere
e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di
consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2,
custodito presso le amministrazioni o unita' lavorative ai sensi dell'art. 4,
comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del
rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto
previsto dalla legge e da eventuali accordi.
Per informazioni inerenti
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti
l'unita' produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, ed alla
sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e
la documentazione, e' tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua
funzione in conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 626/94.
art. X.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto
alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 626/94, anche avendo riguardo alle indicazioni contenute nella circolare
della Funzione pubblica del 24 aprile 1995, n. 14, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1995.
La formazione dei rappresentanti per la
sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgera'
mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli gia' previsti per
la loro attivita'.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma
base di 32 ore che, nelle amministrazioni o unita' lavorative con un numero
di dipendenti inferiore a 16, si svolgera' in due moduli; tale programma deve
comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e
diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi
dell'attivita' e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del
rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta
vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della
formazione.
art. XI.
Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono
convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del
giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza puo'
richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate
situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di
prevenzione nelle amministrazioni o unita' lavorative.
Della riunione viene redatto verbale.
art. XII.
Strumenti per l'espletamento delle funzioni.
In conformita' a quanto previsto al punto
4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il rappresentante alla sicurezza puo' essere autorizzato
all'utilizzo di strumenti in disponibilita' della struttura.
In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo
del locale a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione
delle pubblicazioni nella specifica materia.
art. XIII.
Contrattazione di comparto.
E' rimessa alla contrattazione di comparto, da avviare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, in
particolare la possibilita' di:
- individuare, in relazione a peculiari
specificita', diverse modalita' di rappresentanza tra piu' amministrazioni
dello stesso comparto o tra piu' uffici della stessa amministrazione,
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94;
- definire in relazione alla
individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e/o protezione dai
rischi connessi all'attivita' di lavoro, un numero di rappresentanti per la
sicurezza superiore a quello previsto dall'art. 18, dianzi citato che sara'
ricompreso nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti;
- evitare la sovrapposizione tra i
componenti delle RSU ed i rappresentanti per la sicurezza nelle unita'
lavorative che occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due
rappresentanti per la sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi
un ulteriore rappresentante per la sicurezza;
- individuare ulteriori contenuti
specifici della formazione con riferimento a specificita' dei propri
comparti.
In ogni caso, in sede di contrattazione di comparto o
decentrata le parti procederanno all'assorbimento delle ore di permesso
spettanti - in base al presente accordo - ai rappresentanti per la sicurezza,
fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso titolo.
PARTE SECONDA
Organismi paritetici.
art. I.
La contrattazione di comparto, da avviare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo,
determinera' le modalita' operative per la costituzione degli organismi
paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del comparto,
assegnando le funzioni ivi previste.
In ogni caso, la funzione di prima
istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via
giurisdizionale.
art. II.
Fino a che non interviene la predetta
disciplina, gli organismi paritetici previsti dai contratti di comparto
svolgeranno anche le funzioni di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 626/94.
A tale scopo gli organismi predetti si
raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti
istituzionali di livello regionale o provinciale, operanti in materia di
salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalita' anzidette.
Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento
conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non
esclude il ricorso alla via giurisdizionale.
Dichiarazione congiunta
Nel sottoscrivere l'ipotesi di accordo
per un contratto quadro sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 626/94 le parti auspicano una sollecita applicazione del decreto
legislativo in tutte le pubbliche amministrazioni. A tal fine, in parallelo
alle iniziative gia' programmate dalle confederazioni e dalle organizzazioni
sindacali di categoria, le parti ritengono opportuna da parte delle singole
amministrazioni un'adeguata campagna di informazione sui contenuti del
decreto legislativo, nei confronti dei responsabili delle articolazioni
orgaanizzative e, in generale di tutti i lavoratori interessati.
Dichiarazione CGIL CISL UIL
CGIL CISL UIL evidenziano come eventuali
norme correttive al decreto legislativo n. 626/94, che
rimandino ad ulteriori decreti ministeriali l'individuazione di particolari
esigenze connesse ai servizi espletati, non sospendono comunque
l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e
pertanto ribadiscono l'immediata applicabilita' in tutte le pubbliche
amministrazioni del presente accordo.
Sottolineano inoltre che questo non
preclude la possibilita' di una sua rimodulazione, appropriata alle
specifiche realta' delle diverse amministrazioni.
Dichiarazione a verbale CONFSAL accordo
quadro decreto legislativo n. 626/94
L'accordo quadro sul decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 viene firmato condividendo l'impostazione generale ma con
le seguenti riserve, espresse ampiamente nel corso della lunga trattativa e
non recepite dall'ARAN nonostante chiare indicazioni della normativa di
riferimento:
a) il numero dei rappresentanti per la sicurezza indicato
nell'accordo e' pari al minimo indicato dal decreto legislativo n. 626/94 spesso
insufficiente a garantire l'adempimento delle attribuzioni;
b) il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento
dell'incarico di R.S.L. e' estremamente restrittivo in riferimento alle
attribuzioni di cui al punto 1, lettere a), e), f), h), m), n), o), dell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 e quindi in contrasto con il punto 2 dello stesso articolo
che dispone che "il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione
...".
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