RACCOMANDAZIONE
DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1991
sulla
tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (92/131/CEE)
(Gazzetta
ufficiale n. L 049 del 24/02/1992)
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che
istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,
secondo trattino,
considerando che ogni
comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di
comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che
offenda la dignità degli uomini e delle donne sul lavoro è inammissibile e in
determinate circostanze può essere contrario al principio della parità di
trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e
5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra le donne
e gli uomini per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la
promozione professionali e le condizioni di lavoro; che tale assunto è
confortato dalla giurisprudenza di alcuni Stati membri;
considerando che,
in conformità della raccomandazione del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla
promozione di azioni positive a favore delle donne, molti Stati membri hanno
adottato una serie di provvedimenti tesi ad azioni positive e hanno svolto
azioni riguardanti segnatamente il rispetto della dignità delle donne sul
lavoro;
considerando che
il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla violenza
contro le donne, ha invitato i governi degli Stati, le commissioni per
l'uguaglianza delle opportunità e i sindacati a svolgere campagne
d'informazione concertate volte a creare un'adeguata consapevolezza dei diritti
individuali di tutti i lavoratori;
considerando che il comitato
consultivo per l'uguaglianza delle opportunità tra donne e uomini ha
raccomandato unanimemente, nel parere espresso il 20 giugno 1988, che siano
adottati una raccomandazione e un codice di condotta concernenti le molestie
sessuali sul lavoro nei confronti di entrambi i sessi;
considerando che
la Commissione nel suo programma d'azione per l'attuazione della Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ha affrontato il
problema della tutela di lavoratori/lavoratrici e della loro dignità nel mondo
del lavoro sulla base delle relazioni e delle raccomandazioni elaborate in
ordine a molteplici aspetti dell'attuazione del diritto comunitario;
considerando che
il Consiglio, nella risoluzione del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità
delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, afferma che ogni comportamento
a connotazione sessuale, compreso quello di superiori e colleghi, costituisce
un'intollerabile violazione della dignità di lavoratori/lavoratrici e
tirocinanti ed invita gli Stati membri e le istituzioni e gli organi delle
Comunità europee a perseguire una politica positiva intesa a creare un ambiente
di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della
loro persona;
considerando che
la Commissione, nel terzo programma d'azione sulla parità di opportunità tra
donne e uomini 1991-1995, e conformemente al paragrafo 3, punto 2 della
risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990, ha deciso di elaborare un codice
di condotta sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro,
che fornisca orientamenti basati su esempi e sulle prassi più appropriate
esistenti negli Stati membri per avviare e perseguire una politica positiva
intesa a creare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della loro persona;
considerando che il Parlamento
europeo ha adottato, il 22 ottobre 1991, una Risoluzione sulla protezione della
dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro;
considerando che
il Comitato economico e sociale ha emesso, il 30 ottobre 1991, un parere sulla
protezione della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro,
RACCOMANDA QUANTO
SEGUE:
Articolo 1
Si raccomanda che
gli Stati membri si adoperino per promuovere la consapevolezza che qualsiasi
comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di comportamento basato sul
sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità delle
donne e degli uomini sul lavoro è inammissibile se:
a) è
indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce;
b) il suo rigetto
o la sua accettazione vengano assunti esplicitamente o implicitamente dai
datori di lavoro o dai dipendenti (compresi i superiori e i colleghi) a motivo
di decisioni inerenti all'accesso alla formazione professionale, all'assunzione
di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione
o di qualsiasi altra decisione attinente all'impiego;
c) o crea un
ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante,
e che siffatti
comportamenti possano, in determinate circostanze, costituire una violazione
del principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e
5 della direttiva 76/207/CEE.
Articolo 2
Si raccomanda che
gli Stati membri si adoperino affinché nel settore pubblico sia attuato il
codice di condotta della Commissione, relativo alla tutela della dignità delle
donne e degli uomini sul lavoro, riportato in allegato. L'iniziativa assunta dagli Stati
membri nell'avviare e proseguire una politica positiva intesa a creare un
ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilità della loro persona è destinato a fungere da esempio per il
settore privato.
Articolo 3
Si raccomanda che gli Stati
membri incoraggino i datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori a
definire provvedimenti volti ad attuare il codice di condotta della Commissione
relativo alla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Articolo 4
Gli Stati membri
comunicano alla Commissione, entro i tre anni susseguenti l'adozione della
presente raccomandazione, i provvedimenti adottati per la sua esecuzione
affinché possa redigere una relazione su tali provvedimenti. La Commissione,
entro questo termine, assicura che il codice di condotta abbia la maggior
diffusione possibile. La relazione deve esaminare in quale misura il codice sia
conosciuto, sia considerato efficace e sia applicato, nonché in quale misura
venga impiegato nelle contrattazioni collettive tra le parti sociali.
Articolo 5
Gli Stati membri
sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a
Bruxelles, il 27 novembre 1991.
Per la
Commissione
Vasso PAPANDREOU
Membro della
Commissione
ALLEGATO
TUTELA
DELLA DIGNITÀ DEGLI UOMINI E DELLE DONNE NEL MONDO DEL LAVORO
Codice
di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le
molestie sessuali
1. INTRODUZIONE
Il presente
codice di condotta è stato messo a punto in conformità alla risoluzione del
Consiglio dei ministri sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne
nel mondo del lavoro e allegato alla raccomandazione della Commissione sullo
stesso argomento.
Scopo del
documento è di fornire orientamenti pratici a datori di lavoro, sindacati e
lavoratori/lavoratrici sul problema della tutela della dignità degli uomini e
delle donne sul posto di lavoro. È prevista l'applicazione del codice nel
settore sia pubblico che privato e i datori di lavoro vengono incoraggiati a
seguire le raccomandazioni in esso contenute secondo le prassi più conformi
alla dimensione e alla struttura della loro organizzazione. Può essere
particolarmente significativo per piccole e medie imprese adeguare una parte
delle azioni sul piano pratico alle proprie esigenze specifiche.
Il codice si
prefigge la prevenzione di molestie a sfondo sessuale e, nel caso in cui esse
si verifichino, la garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure
adeguate per affrontare il problema e prevenirne il ripetersi. Con il codice
s'intende pertanto incoraggiare lo sviluppo e l'attuazione di politiche e
prassi intese a creare un ambiente di lavoro scevro da ricatti a connotazione
sessuale e un clima di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilità della loro persona.
Il resoconto
redatto dagli esperti su incarico della Commissione ha rilevato che le molestie
sessuali rappresentano un problema grave per un gran numero di lavoratrici
nell'ambito della Comunità europea e una ricerca condotta negli Stati membri ha
confermato, senza possibilità di dubbio, che i ricatti sessuali sul posto di
lavoro non rappresentano un fenomeno isolato. È risaputo invece che, per
milioni di donne nella Comunità europea, le molestie sessuali rappresentano un
lato sgradevole ed inevitabile della loro vita attiva. Anche gli uomini possono
essere vittime di molestie sessuali e di conseguenza dovrebbero poter
beneficiare degli stessi diritti delle donne per quanto riguarda la tutela
della loro dignità.
Vi sono categorie
che sono particolarmente vulnerabili alle molestie sessuali. Uno studio
condotto in diversi Stati membri, che documenta il nesso esistente tra il
rischio di molestia a sfondo sessuale e la vulnerabilità di colui che la
subisce, rivela che le categorie più esposte sono le donne in stato di divorzio
e di separazione, le più giovani e le nuove assunte, le donne che non sono
tutelate da un contratto di lavoro regolare e fisso, le lavoratrici che
svolgono professioni non specificamente femminili, quelle affette da
menomazioni, lesbiche o appartenenti a minoranze razziali. Anche gli
omosessuali e gli uomini in giovane età sono facilmente esposti a molestie di
questo tipo. È innegabile che le molestie a sfondo sessuale insidiano la
dignità di coloro che le subiscono ed è assolutamente impossibile giudicare
tali molestie un comportamento consono al luogo di lavoro.
Le molestie
sessuali guastano l'ambiente di lavoro e possono compromettere con effetti
devastanti la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le
subiscono. L'ansia e lo stress provocati da abusi di questo genere causano
assenze per malattia, una minore efficienza o un allontanamento dal posto di
lavoro e la ricerca di un nuovo impiego. I lavoratori subiscono spesso le
conseguenze negative di una siffatta situazione e danni a breve e lungo termine
per quanto concerne le prospettive professionali quando si trovano costretti a
cambiare lavoro. Le molestie sessuali possono inoltre coinvolgere negativamente
anche quei lavoratori che non sono fatti segno a comportamenti indesiderati, ma
che si trovano ad essere testimoni o che vengono a conoscenza del verificarsi
di un comportamento di questo tipo.
Anche i datori di
lavoro si trovano a subire le conseguenze avverse di abusi a sfondo sessuale.
Vi è infatti un impatto diretto sulla redditività dell'impresa nel caso in cui
il personale si assenti per malattia o si licenzi perché esposto a molestie
sessuali. Ne risente inoltre anche l'efficienza economica dell'impresa in cui
si registra un calo di produttività dei lavoratori costretti ad operare in un
clima in cui non viene rispettata l'integrità personale.
In generale, la
molestia a sfondo sessuale rappresenta un ostacolo alla legittima integrazione
delle donne nel mercato del lavoro e la Commissione si propone pertanto di
incoraggiare la messa a punto di misure di vasta portata al fine di perseguire
al meglio tale integrazione.
2. DEFINIZIONI
Per molestia
sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o
qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità
degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti
malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale.
Pertanto, per
definire la molestia sessuale va presa in considerazione tutta una serie di
atteggiamenti diversi. Essa diventa inaccettabile qualora siffatti
comportamenti siano indesiderati, sconvenienti e offensivi per coloro che li
subiscono; qualora il rifiuto o l'accettazione della persona interessata di
siffatti comportamenti vengano assunti esplicitamente o implicitamente dai
datori di lavoro o lavoratori (superiori e colleghi inclusi) a motivo di
decisioni inerenti all'accesso alla formazione professionale, all'assunzione di
un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla
retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente all'occupazione e/o
siffatti comportamenti creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o
umiliante.
La caratteristica
essenziale dell'abuso a sfondo sessuale sta nel fatto che si tratta di un atto
indesiderato da parte di chi lo subisce e che spetta al singolo individuo
stabilire quale comportamento egli possa tollerare e quale sia da considerarsi
offensivo. Una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia quando si
persiste in un comportamento ritenuto da chi è oggetto di tali attenzioni
palesemente offensivo. È la natura indesiderata della molestia sessuale che la
distingue dal comportamento amichevole, che invece è benaccetto e reciproco.
3. LA
LEGISLAZIONE IN MATERIA E LE RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO
Ogni
comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di
comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle
donne nel mondo del lavoro possono essere contrari al principio della parità di
trattamento dei sessi ai sensi degli articoli 3, 4 e
5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Tale principio implica
l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o
indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o
di famiglia.
In talune
circostanze e a seconda delle legislazioni nazionali, la molestia sessuale può
essere considerata anche un reato punibile dalla legge o contravvenire ad altri
obblighi da essa imposti, segnatamente nel campo della salute e della
sicurezza, oppure a quelli che, a livello contrattuale o altro, incombono ad un
datore di lavoro coscienzioso. Il datore di lavoro è tenuto ad intervenire in
caso di molestia sessuale perpetrata da un dipendente come nel caso di
qualsiasi altra forma di comportamento scorretto, nonché ad astenersi
personalmente dal molestare i dipendenti. Poiché l'abuso sessuale rappresenta
un rischio per la salute e la sicurezza spetta ai datori di lavoro adottare i provvedimenti
adeguati al fine di ridurre al minimo il rischio come nel caso di altri tipi di
rischio. Dal momento che l'abuso sessuale rappresenta spesso un abuso di
potere, i datori di lavoro possono essere considerati responsabili dell'uso
improprio dell'autorità da essi conferita.
Il presente
codice mette in risalto l'abuso sessuale visto come manifestazione di
discriminazione tra i sessi. Molestia sessuale equivale a discriminazione
sessuale, poiché il fattore determinante è rappresentato dal sesso di colui che
ne è fatto segno. Un comportamento a connotazione sessuale o qualsiasi altro
comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle
donne sul lavoro sono già stati definiti in taluni Stati membri come violazioni
delle legislazioni nazionali in materia di parità di trattamento e i datori di
lavoro sono tenuti a farsi garanti di un ambiente di lavoro esente da siffatti
comportamenti.
Poiché le
molestie sessuali rappresentano spesso uno degli aspetti della situazione
femminile nella gerarchia occupazionale, le politiche che affrontano questo
problema sono suscettibili di raggiungere risultati concreti qualora rientrino
nel quadro di una strategia politica più ampia volta a promuovere la parità di
opportunità e a migliorare la posizione delle donne. La Guida delle azioni
positive elaborata dalla Commissione fornisce gli orientamenti da seguire ai
fini dell'attuazione di una politica sulla parità di opportunità.
Analogamente, la
prassi attinente alle denunce delle molestie sessuali rappresenta solo una
delle componenti di una strategia più ampia che faccia fronte al problema.
L'obiettivo primario dovrebbe consistere nella modifica dei comportamenti e
delle abitudini a garanzia della prevenzione degli abusi di questo tipo.
4. CONTRATTAZIONI
COLLETTIVE
La maggior parte
delle raccomandazioni formulate nel presente codice sono rivolte ai datori di
lavoro in quanto spetta a questi ultimi garantire la protezione della dignità
degli uomini e delle donne sul lavoro.
Anche i sindacati
hanno delle responsabilità nei confronti dei loro iscritti e non solo possono,
ma devono svolgere un ruolo importante nella prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro. Si raccomanda loro di prendere in considerazione
in sede di contrattazioni collettive l'inserimento negli accordi di clausole
adeguate allo scopo di creare un ambiente di lavoro in cui non vi sia posto per
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale o di altri comportamenti
basati sul sesso che offendano la dignità degli uomini e delle donne sul posto
di lavoro, nonché atti di ritorsione nei confronti del querelante o di chiunque
altro desideri rendere, o renda, testimonianza in caso di protesta.
5.
RACCOMANDAZIONI AI DATORI DI LAVORO
Le politiche e
prassi sottoelencate vanno adottate, se del caso, previa consultazione o
negoziazione con i sindacati o i rappresentanti dei lavoratori. L'esperienza
dimostra che le strategie più efficaci ai fini della creazione e del
mantenimento di un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità dei
lavoratori sono quelle stabilite sulla base di accordi comuni.
Va sottolineato
che una caratteristica che contraddistingue la molestia sessuale è
rappresentata dal fatto che il lavoratore che la subisce è spesso riluttante a
denunciarla. Pertanto, l'assenza di proteste e di denunce di questo tipo in una
data organizzazione, non significa necessariamente che non si verifichino
molestie sessuali. Può significare infatti che colui che ne è oggetto pensi che
non valga la pena di protestare poiché non sarà comunque intrapreso nulla o
perché il fatto verrà sottovalutato o egli stesso esposto al ridicolo, oppure
perché teme ritorsioni. L'attuazione delle raccomandazioni preventive e
procedurali sottocitate dovrebbe facilitare l'instaurazione di un clima di
lavoro in cui tali preoccupazioni non abbiano ragione d'esistere.
A. Prevenzione
I) Dichiarazione
di principio
Come prima misura
a testimonianza dell'interesse da parte dei quadri dirigenti e del loro impegno
nell'affrontare il problema del ricatto sessuale, i datori di lavoro dovrebbero
fare una dichiarazione di principio che sancisca il diritto di tutti i
lavoratori ad essere trattati con dignità, l'illiecità e l'inammissibilità
della molestia sessuale sul luogo di lavoro e il diritto dei lavoratori a
protestare nel caso in cui siano fatti oggetto di ricatto sessuale.
Si raccomanda che
venga messo chiaramente in luce in tale dichiarazione ciò che si intende per
comportamento inadeguato sul posto di lavoro e precisare che, in talune
circostanze, un siffatto comportamento può essere considerato illecito. Nella
suddetta dichiarazione va inoltre messo in luce l'impegno positivo da parte di
dirigenti e quadri nell'attuare una politica adeguata e nell'adottare i
necessari provvedimenti correttivi per garantire il rispetto delle procedure.
In virtù di tale dichiarazione i dipendenti dovrebbero inoltre impegnarsi ad
aderire alla politica suddetta e a garantire ai colleghi un trattamento che
rispetti la dignità della loro persona.
Si raccomanda
inoltre che tale dichiarazione specifichi la procedura di denuncia in caso di
molestie sessuali sul posto di lavoro per ottenere un'adeguata assistenza e per
sapere esattamente presso chi sporgere querela; si raccomanda inoltre che ogni
denuncia di molestie sessuali venga affrontata seriamente, rapidamente e in via
confidenziale, che i dipendenti vengano protetti contro un processo di
vittimizzazione o di rappresaglia per aver protestato contro abusi di questo
genere e che si garantisca l'applicazione di misure disciplinari adeguate nei
confronti di dipendenti riconosciuti colpevoli di molestie sessuali.
II) Comunicazione
della dichiarazione di principio
Una volta messa a
punto tale politica è importante garantirne un'efficace comunicazione a tutti i
dipendenti perché essi possano acquisire consapevolezza del proprio diritto di
protestare e di sporgere querela presso le persone competenti. Essi devono
sapere che il loro reclamo sarà esaminato rapidamente e correttamente ed essere
informati delle probabili conseguenze di un'accettazione di un simile
comportamento. In tale comunicazione la direzione dovrà inoltre mostrarsi
decisa a por fine ad atti del genere, contribuendo così a creare un ambiente di
lavoro nel quale non vi sia posto per questo tipo di atteggiamenti.
III)
Responsabilità
Tutti i
lavoratori devono contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro in cui venga
rispettata la loro dignità e in cui i dirigenti (quadri compresi) abbiano il
dovere particolare di prevenire il verificarsi di abusi sessuali in quei
settori di lavoro dei quali essi sono responsabili. Si raccomanda che i
dirigenti informino il loro personale circa gli orientamenti politici della
gestione e adottino adeguate misure intese a promuovere tale politica. I
dirigenti dovrebbero inoltre prestare attenzione e sostenere ogni membro del
personale che sporga denuncia di molestia sessuale, fornire chiare ed
esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenere la riservatezza
in caso di molestia sessuale e prevenire ogni ulteriore problema analogo e ogni
eventuale ritorsione successiva alla soluzione del caso.
IV) Formazione
Un mezzo
importante per prevenire il verificarsi di comportamenti a connotazione
sessuale e per risolvere efficacemente i problemi, qualora la molestia sessuale
abbia luogo, è rappresentato da una giusta formazione in materia dei dirigenti
e dei quadri. L'obiettivo di tale formazione dovrebbe consistere
nell'individuare i fattori che contribuiscono a rendere un ambiente di lavoro
esente da siffatti comportamenti e a sensibilizzare i partecipanti alle proprie
responsabilità nell'ambito della politica del datore di lavoro e di qualsiasi
problema essi possano incontrare.
Inoltre, a coloro
che svolgono un ruolo ufficiale nell'ambito delle procedure formali di denuncia
delle molestie sessuali andrebbe impartita la formazione specialistica di cui
sopra.
È inoltre
consigliabile includere nei programmi di avviamento e di formazione
informazioni circa gli orientamenti della gestione in merito alle molestie
sessuali e alle procedure adottate.
B. Procedure
Determinante è
inoltre la messa a punto di chiare e precise procedure da adottare in caso di
molestie sessuali. Tali procedure dovrebbero garantire una soluzione dei
problemi in modo efficiente ed efficace. Una guida pratica destinata ai
lavoratori sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali e di
eventuali conseguenze consentirà loro di affrontare il problema adeguatamente
fin dall'inizio, nonché di attirare l'attenzione sui diritti legittimi dei
lavoratori e sui limiti di tempo entro cui essi debbano essere esercitati.
I) Soluzione dei
problemi per via informale
La maggior parte
di coloro che sono oggetto di attenzioni moleste desiderano semplicemente la
fine di questi comportamenti. Si dovrebbe poter disporre di metodi sia
informali che formali per risolvere problemi di questo tipo.
In un primo
momento bisognerebbe consigliare i dipendenti di risolvere, ove possibile, il
problema per via informale. In taluni casi potrebbe risultare sufficiente
cercare di spiegare alla persona che si comporta scorrettamente che il
comportamento da essa assunto non è benaccetto, che offende o crea disagio e
che interferisce con lo svolgimento del lavoro.
In circostanze in
cui sia troppo difficile o imbarazzante affrontare il problema per proprio
conto, un'alternativa potrebbe consistere nell'aiuto sollecitato o nell'opera
di mediazione di un amico comprensivo o di un consulente di fiducia.
Se il
comportamento indesiderato permane o non si è in grado di risolvere il problema
con mezzi informali, il problema va sollevato tramite una denuncia ufficiale.
II) Pareri ed
assistenza
Si raccomanda che
i datori di lavoro designino una persona competente incaricata di fornire
consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste e che si
assuma la responsabilità di contribuire alla soluzione di qualsiasi problema,
sia con mezzi informali che formali. Può essere positivo il fatto che tale
funzionario venga designato con l'accordo dei sindacati o dei dipendenti in
quanto ciò aumenterà il consenso nei suoi confronti. Tali consiglieri
potrebbero ad esempio essere membri del servizio del personale o del servizio
che si occupa della parità di opportunità. In talune organizzazioni essi
vengono designati come «consiglieri di fiducia» o «colleghi comprensivi».
Spesso un tale ruolo può essere svolto dal sindacato dei lavoratori o dai
gruppi di sostegno delle donne.
Qualunque sia il
responsabile designato, si raccomanda che egli riceva la formazione più
adeguata per risolvere nel migliore dei modi i problemi specifici e venga
informato in maniera particolareggiata circa la politica e le prassi interne
per poter svolgere efficacemente il compito assegnatogli. È importante inoltre
che gli vengano fornite adeguate risorse per ottemperare alle proprie mansioni
e ogni protezione contro eventuali ritorsioni nei suoi confronti.
III) Procedura
applicabile alla denuncia formale
Si raccomanda che
laddove il querelante ritenga inadeguati i tentativi di soluzione del problema
sul piano informale, ove questi ultimi siano stati respinti o i risultati siano
insoddisfacenti, si applichi una procedura formale intesa a fornire un'adeguata
soluzione. Tale procedura dovrà garantire ai lavoratori una seria presa di
posizione da parte dell'organizzazione nei confronti di tali denunce.
Data la natura
stessa della molestia sessuale, può risultare talvolta alquanto difficile
ricorrere ai normali canali di protesta per motivi di imbarazzo, per il timore
di non essere presi sul serio, di vedere compromessa la propria reputazione, di
rappresaglia o nella prospettiva di pregiudicare l'ambiente di lavoro.
Pertanto, la suddetta procedura dovrebbe specificare quale sia la persona
competente presso la quale inoltrare il reclamo e fornire inoltre
un'alternativa qualora, in circostanze particolari, la prassi normale risulti
inadeguata, ad esempio, nel caso specifico in cui il presunto persecutore sia
proprio il direttore del personale. Si raccomanda inoltre di fornire ai
dipendenti la possibilità, qualora essi lo desiderino, di denunciare in prima
istanza un eventuale abuso presso la persona competente in materia che sia del
loro stesso sesso.
È buona norma che
i datori di lavoro controllino e riesaminino le denunce di molestie sessuali e
la maniera in cui esse sono state risolte, per assicurarsi che le procedure
applicate siano efficaci.
IV) Indagini
È importante
assicurarsi che le indagini interne sollecitate in seguito ad un eventuale
reclamo siano svolte con sensibilità e con il dovuto rispetto per i diritti sia
del querelante che del presunto molestatore. Esse devono risultare autonome e
obiettive. Gli incaricati di tali indagini non dovranno essere coinvolti in
alcun modo nella testimonianza e dovranno fare il possibile per risolvere al
più presto la questione; le querele dovranno essere esaminate in via
prioritaria e la procedura dovrebbe fissare una scadenza di notifica della
denuncia nel rispetto dei limiti di tempo imposti dalla legislazione nazionale
in materia di procedure analoghe.
Si raccomanda il
rispetto della prassi che prevede che sia il querelante che il presunto
molestatore godano dello stesso diritto ad essere assistiti e/o essere
rappresentati o da un rappresentante del loro sindacato o da un amico o un
collega. Al presunto molestatore devono essere forniti i dettagli esatti circa
la natura della denuncia presentata e deve essergli concessa l'opportunità di
rispondere. Va inoltre garantita assoluta riservatezza in merito a qualsivoglia
indagine nel corso della denuncia. Ove si richieda l'intervento di testimoni,
va sottolineata l'importanza della riservatezza.
Riferire ad altri
le proprie esperienze negative in materia di molestie sessuali è senz'altro
sgradevole e penoso, nonché lesivo della propria dignità. Va pertanto
risparmiata alla vittima di tali molestie, qualora non sia necessaria,
un'esposizione ripetitiva dei fatti.
L'indagine
dovrebbe essere incentrata sui fatti e si raccomanda pertanto al datore di
lavoro di conservare un resoconto completo di tutte le riunioni e di tutte le
indagini effettuate.
V) Azione
disciplinare
Si raccomanda che
ogni violazione della politica interna a tutela della dignità dei dipendenti
sul posto di lavoro venga trattata come un reato disciplinare e le norme
disciplinari specifichino esattamente che cosa si intenda per comportamento
inopportuno sul posto di lavoro. È inoltre buona norma assicurare una chiara
definizione delle pene previste per la violazione di tali norme e specificare
che sarà considerato reato disciplinare il perseguitare o il vendicarsi di un
dipendente che, in buona fede, ha sporto denuncia di molestia sessuale.
Qualora la
denuncia venga accolta e si determini la necessità di spostare o trasferire una
delle parti, bisognerebbe tenere in considerazione la possibilità di consentire
al querelante di scegliere se egli desideri rimanere al suo posto o essere
trasferito altrove. Il querelante non dovrà essere sottoposto ad alcun
provvedimento disciplinare nel caso in cui il reclamo venga accolto ed inoltre,
nel caso in cui una denuncia venga riconosciuta valida, il datore di lavoro
dovrà controllare la situazione per garantire la cessazione immediata di un
siffatto abuso.
Anche nel caso in
cui la denuncia non sia accolta, ad esempio, nel caso in cui le prove addotte
non siano ritenute decisive, andrebbe presa in considerazione la possibilità di
trasferire o di ristrutturare il lavoro di uno degli interessati piuttosto che
pretendere da essi la permanenza nello stesso ambiente di lavoro contrariamente
ai desideri dell'una o dell'altra parte.
6. RACCOMANDAZIONI
AI SINDACATI
La molestia
sessuale è un problema che riguarda sia i datori di lavoro che i sindacati. Si
raccomanda come buona norma che i sindacati formulino ed emettano chiare
dichiarazioni di principio in materia e adottino le necessarie misure per
creare la consapevolezza del problema della molestia sessuale sul posto di
lavoro al fine di contribuire ad instaurare un clima di lavoro in cui siffatti
abusi non vengano né consentiti né ignorati. I sindacati dovrebbero cercare di
fornire ai funzionari e ai rappresentanti una formazione adeguata in materia di
parità, nonché sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. Tali
informazioni, unitamente a quelle sulla politica adottata dai sindacati in
materia, dovrebbero essere impartite in corsi di formazione specifici promossi
e/o approvati dai sindacati stessi. I sindacati dovrebbero considerare la
prospettiva di dichiarare la molestia sessuale un comportamento inadeguato e di
istruire membri e funzionari circa le sue implicazioni.
I sindacati
dovrebbero inoltre sollevare la questione con i datori di lavoro e promuovere
l'adozione nell'ambito interno di politiche e prassi adeguate intese a tutelare
la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. Si raccomanda ai
sindacati di informare gli iscritti del diritto di ciascuno a non sottostare a
molestie sessuali sul posto di lavoro e fornire loro orientamenti precisi circa
le misure da adottare in caso di abusi sessuali perpetrati nei loro confronti,
nonché circa i loro diritti dal punto di vista giuridico.
Laddove si
verifichino casi di denunce, è importante che i sindacati li affrontino con la
dovuta serietà e comprensione e garantiscano al querelante la possibilità di
essere rappresentato nel caso in cui la denuncia abbia un seguito. È importante
creare un ambiente in cui i diretti interessati siano motivati a sporgere
querela consapevoli di ottenere una risposta comprensiva ed il sostegno dei
rappresentanti locali delle unioni sindacali. I sindacati devono prendere in
considerazione la prospettiva di designare funzionari con formazione speciale
col compito di consigliare ed informare i membri in merito ad eventuali denunce
di molestia sessuale e di intervenire a loro nome in caso di necessità. Essi
svolgeranno pertanto un'attività di sostegno determinante. Un'idea positiva
sarebbe garantire una sufficiente rappresentanza femminile a sostegno delle
lavoratrici oggetto di molestia sessuale.
Si raccomanda
inoltre, qualora il sindacato rappresenti sia il querelante che il presunto
molestatore al fine della procedura di presentazione della denuncia, di
chiarire che il ruolo di rappresentanza dell'unione sindacale non implica da
parte di quest'ultima un atteggiamento conciliante nei confronti di un
comportamento offensivo. In ogni caso, non è consentito allo stesso funzionario
rappresentare entrambe le parti.
Si raccomanda
agli interessati di conservare la documentazione dell'incidente in cui sia
incorso il lavoratore molestato per garantire la massima efficacia ad ogni
eventuale azione formale o informale intrapresa in proposito. Il sindacato
auspica inoltre che gli vengano trasmessi e tutelati dal segreto tutti i dati
relativi ad eventuali incidenti di questo tipo. Le organizzazioni sindacali
dovrebbero controllare e verificare i documenti a loro disposizione in risposta
ai reclami e in rappresentanza dei presunti molestatori e molestati al fine di
garantire l'efficacia delle loro risposte.
7. RESPONSABILITÀ
DEI LAVORATORI
I lavoratori svolgono un ruolo
decisivo nel contribuire a creare un clima di lavoro in cui la molestia
sessuale sia inaccettabile. Possono infatti contribuire a prevenire il
verificarsi di tali molestie creando la consapevolezza e sensibilità nei
confronti del problema e assicurandosi che le norme comportamentali per quanto
riguarda se stessi e i colleghi non causino alcuna violazione della loro
dignità.
I dipendenti
possono contribuire notevolmente a scoraggiare atti di questo genere mettendo
in chiaro l'inaccettabilità di siffatti comportamenti e sostenendo quei
colleghi che ne sono vittime e che intendono sporgere denuncia.
I lavoratori che
sono a loro volta oggetto di molestie, laddove possibile, dovrebbero convincere
il loro persecutore che il suo comportamento è indesiderato ed inammissibile.
Alle volte può bastare a por fine a un tale comportamento la presa di coscienza
del molestatore dell'insostenibilità del suo atteggiamento. Qualora egli
persista, i dipendenti dovranno informarne la gestione e/o il loro
rappresentante attraverso i giusti canali e richiedere un'adeguata assistenza
per por fine a tali abusi, per via informale o formale.