CONFERENZA
DEI
RAPPRESENTANTI
DEI
GOVERNI
DEGLI
STATI MEMBRI
Bruxelles, 13 ottobre 2004
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
ALLEGATI
PROTOCOLLI E ALLEGATI I E II ALLEGATI AL TRATTATO CHE
ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA
DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA
INTERGOVERNATIVA E ATTO FINALE
SOMMARIO
PREAMBOLO
PARTE I
TITOLO I - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
DELL'UNIONE
TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE
TITOLO IV - ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I - QUADRO ISTITUZIONALE
CAPO II - LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI
CONSULTIVI DELL'UNIONE
TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE
TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE
PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
TITOLO I - DIGNITÀ
TITOLO II - LIBERTÀ
TITOLO III - UGUAGLIANZA
TITOLO IV - SOLIDARIETÀ
TITOLO V - CITTADINANZA
TITOLO VI - GIUSTIZIA
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO
L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I - MERCATO INTERNO
Sezione 1 - Instaurazione e funzionamento
del mercato interno
Sezione 2 - Libera circolazione delle
persone e dei servizi
Sottosezione 1 - Lavoratori
Sottosezione 2 - Libertà di
stabilimento
Sottosezione 3 - Libera
prestazione di servizi
Sezione 3 - Libera circolazione delle
merci
Sottosezione 1 - Unione doganale
Sottosezione 2 - Cooperazione
doganale
Sottosezione 3 - Divieto delle
restrizioni quantitative
Sezione 4 - Capitali e pagamenti
Sezione 5 - Regole di concorrenza
Sottosezione 1 - Regole
applicabili alle imprese
Sottosezione 2 - Aiuti concessi
dagli Stati membri
Sezione 6 - Disposizioni fiscali
Sezione 7 - Disposizioni comuni
CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Sezione 1 - Politica economica
Sezione 2 - Politica monetaria
Sezione 3 - Disposizioni
istituzionali
Sezione 4 - Disposizioni specifiche
agli Stati membri la cui moneta è l'euro
Sezione 5 - Disposizioni transitorie
CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI
Sezione 1 - Occupazione
Sezione 2 - Politica sociale
Sezione 3 - Coesione economica,
sociale e territoriale
Sezione 4 - Agricoltura e pesca
Sezione 5 - Ambiente
Sezione 6 - Protezione dei
consumatori
Sezione 7 - Trasporti
Sezione 8 - Reti transeuropee
Sezione 9 - Ricerca e sviluppo
tecnologico e spazio
Sezione 10 - Energia
CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Sezione 1 - Disposizioni generali
Sezione 2 - Politiche relative ai
controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in
materia civile
Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria
in materia penale
Sezione 5 - Cooperazione di polizia
CAPO V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI
SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
Sezione 1 - Sanità pubblica
Sezione 2 - Industria
Sezione 3 - Cultura
Sezione 4 - Turismo
Sezione 5 - Istruzione‚ gioventù,
sport e formazione professionale
Sezione 6 - Protezione civile
Sezione 7 - Cooperazione
amministrativa
TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Sezione 1 - Disposizioni comuni
Sezione 2 - Politica di sicurezza e
di difesa comune
Sezione 3 - Disposizioni finanziarie
CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE
CAPO IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO
UMANITARIO
Sezione 1 - Cooperazione allo
sviluppo
Sezione 2 - Cooperazione economica,
finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Sezione 3 - Aiuto umanitario
CAPO V - MISURE RESTRITTIVE
CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI
CAPO VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Sezione 1 - Le istituzioni
Sottosezione 1 - Il Parlamento
europeo
Sottosezione 2 - Il Consiglio
europeo
Sottosezione 3 - Il Consiglio
dei ministri
Sottosezione 4 - La Commissione
europea
Sottosezione 5 - La Corte di
giustizia dell'Unione europea
Sottosezione 5 bis - La Banca
centrale europea
Sottosezione 6 - La Corte dei
conti
Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione
Sottosezione 1 - Il Comitato
delle regioni
Sottosezione 2 - Il Comitato
economico e sociale
Sezione 3 - La Banca europea per gli
investimenti
Sezione 4 - Disposizioni comuni alle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione
CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione 1 - Quadro finanziario
pluriennale
Sezione 2 - Bilancio annuale
dell'Unione
Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e
scarico
Sezione 4 - Disposizioni comuni
Sezione 5 - Lotta contro la frode
CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI
PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
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TRATTATO CHE ADOTTA UNA
COSTITUZIONE PER L'EUROPA
PREAMBOLO
SUA
MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA
REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL
GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL
PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE
FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
ISPIRANDOSI
alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono
sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della
persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di
diritto;
CONVINTI
che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare
sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti
i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un
continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera
approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e
operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;
PERSUASI
che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro
storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo
sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;
CERTI
che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi popoli le
migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e
nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni
future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio
privilegiato della speranza umana;
RISOLUTI
a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le
Comunità europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità
dell'acquis comunitario;
RICONOSCENTI
ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della
presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,
HANNO
DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:
SUA
MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Guy VERHOFSTADT
Primo Ministro
Karel DE GUCHT
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
Stanislav
GROSS
Primo
Ministro
Cyril
SVOBODA
Ministro
degli Affari esteri
SUA
MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
Anders
Fogh RASMUSSEN
Primo
Ministro
Per
Stig MØLLER
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Gerhard
SCHRÖDER
Cancelliere
federale
Joseph
FISCHER
Ministro
federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere federale
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
Juhan
PARTS
Primo
Ministro
Kristiina
OJULAND
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Kostas
KARAMANLIS
Primo
Ministro
Petros
G. MOLYVIATIS
Ministro
degli Affari esteri
SUA
MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
Presidente
del Governo
Miguel
Angel MORATINOS CUYAUBÉ
Ministro
degli Affari esteri e della cooperazione
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Jacques CHIRAC
Presidente
Jean-Pierre RAFFARIN
Primo
Ministro
Michel
BARNIER
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Bertie
AHERN
Primo
Ministro (Taoiseach)
Dermot
AHERN
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Silvio
BERLUSCONI
Presidente
del Consiglio dei Ministri
Franco
FRATTINI
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
Tassos
PAPADOPOULOS
Presidente
George
IACOVOU
Ministro
degli Affari esteri
LA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
Vaira
VIKE FREIBERGA
Presidente
Indulis
EMSIS
Primo
Ministro
Artis
PABRIKS
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
Valdas
ADAMKUS
Presidente
Algirdas
Mykolas BRAZAUSKAS
Primo
Ministro
Antanas
VALIONIS
Ministro
degli Affari esteri
SUA
ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
Jean-Claude
JUNCKER
Primo
Ministro, Ministre d'Etat
Jean
ASSELBORN
Vice
Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
Ferenc
GYURCSÁNY
Primo
Ministro
László
KOVÁCS
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DI MALTA,
The Hon Lawrence GONZI
Primo
Ministro
The
Hon Michael FRENDO
Ministro
degli Affari esteri
SUA
MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Dr. J. P. BALKENENDE
Primo
Ministro
Dr.
B. R. BOT
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Dr. Wolfgang SCHÜSSEL
Cancelliere federale
Dr.
Ursula PLASSNIK
Ministro
federale degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
Marek
BELKA
Primo
Ministro
W³odzimierz
CIMOSZEWICZ
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Pedro
Miguel DE SANTANA LOPES
Primo
Ministro
António
Victor MARTINS MONTEIRO
Ministro
degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
Anton
ROP
Presidente
del Governo
Ivo
VAJGL
Ministro
degli Affari esteri
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
Mikuláš
DZURINDA
Primo
Ministro
Eduard
KUKAN
Ministro
degli Affari esteri
LA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Matti
VANHANEN
Primo
Ministro
Erkki
TUOMIOJA
Ministro
degli Affari esteri
IL
GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
Göran
PERSSON
Primo
Ministro
Laila
FREIVALDS
Ministro
degli Affari esteri
SUA
MAESTÀ DELLA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
The Rt. Hon Tony BLAIR
Primo
Ministro
The
Rt. Hon Jack STRAW
Ministro
degli Affari esteri e del Commonwealth
I
QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita
forma, hanno
convenuto
le disposizioni che seguono:
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PARTE I
TITOLO I
DEFINIZIONE
E OBIETTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO
I-1
Istituzione
dell'Unione
1.
Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un
futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale
gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi
comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al
conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario
le competenze che essi le attribuiscono.
2.
L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si
impegnano a promuoverli congiuntamente.
ARTICOLO I-2
Valori
dell'Unione
L'Unione
si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
ARTICOLO I-3
Obiettivi
dell'Unione
1.
L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei
suoi popoli.
2.
L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera
e non è falsata.
3.
L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia
sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della
qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione
combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la
protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le
generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa
promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra
gli Stati membri.
Essa
rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila
sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4.
Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi
valori e interessi.
Contribuisce
alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla
solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo,
all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare
dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle
Nazioni Unite.
5.
L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle
competenze che le sono attribuite nella Costituzione.
ARTICOLO I-4
Libertà
fondamentali e non discriminazione
1.
La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e
la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in
conformità della Costituzione.
2.
Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni
particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
ARTICOLO I-5
Relazioni
tra l'Unione e gli Stati membri
1.
L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e
la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e
costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.
Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di
salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico
e di tutela della sicurezza nazionale.
2.
Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si
rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti
dalla Costituzione.
Gli
Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o
conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
Gli
Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si
astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
ARTICOLO I-6
Diritto
dell'Unione
La
Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio
delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.
ARTICOLO
I-7
Personalità
giuridica
L'Unione
ha personalità giuridica.
ARTICOLO I-8
I
simboli dell'Unione
La
bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo
blu.
L'inno
dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di
Ludwig van Beethoven.
Il
motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".
La
moneta dell'Unione è l'euro.
La
giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.
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TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E
CITTADINANZA DELL'UNIONE
ARTICOLO I-9
Diritti
fondamentali
1.
L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei
diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2.
L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le
competenze dell'Unione definite nella Costituzione.
3.
I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in
quanto principi generali.
ARTICOLO I-10
Cittadinanza
dell'Unione
1.
È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la
sostituisce.
2.
I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti
nella Costituzione.
Essi
hanno:
a)
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri;
b)
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato;
c)
il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato;
d)
il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al
mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi
dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta
nella stessa lingua.
Tali
diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla
Costituzione e dalle misure adottate in sua applicazione.
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TITOLO III
COMPETENZE
DELL'UNIONE
ARTICOLO I-11
Principi
fondamentali
1.
La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di
sussidiarietà e proporzionalità.
2.
In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per
realizzare gli obiettivi da questa stabiliti.
Qualsiasi
competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati
membri.
3.
In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua
competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti
dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione,
essere meglio raggiunti a livello di Unione.
Le
istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente
al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio
secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4.
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione
dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi della Costituzione.
Le
istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente
al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità.
ARTICOLO I-12
Categorie
di competenze
1.
Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un
determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se
autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
2.
Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con
quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati
membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale
settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione
non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.
3.
Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali
secondo le modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di
competenza dell'Unione.
4.
L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di
sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa
comune.
5.
In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha
competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in
tali settori.
Gli
atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni
della parte III relative a tali settori non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
6.
La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono
determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun settore.
ARTICOLO I-13
Settori
di competenza esclusiva
1.
L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a)
unione doganale;
b)
definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato
interno;
c)
politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d)
conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca;
e)
politica commerciale comune.
2.
L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali
allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è
necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o
nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.
ARTICOLO I-14
Settori
di competenza concorrente
1.
L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la
Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui
agli articoli I-13 e I-17.
2.
L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei
principali seguenti settori:
a)
mercato interno,
b)
politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,
c)
coesione economica, sociale e territoriale,
d)
agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
e)
ambiente,
f)
protezione dei consumatori,
g)
trasporti,
h)
reti transeuropee,
i)
energia,
j)
spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
k)
problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda
gli aspetti definiti nella parte III.
3.
Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione
ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione
di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto
di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4.
Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione
ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio
di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di
esercitare la loro.
ARTICOLO I-15
Coordinamento
delle politiche economiche e occupazionali
1.
Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito
dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in
particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.
Agli
Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2.
L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali
degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette
politiche.
3.
L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle
politiche sociali degli Stati membri.
ARTICOLO I-16
Politica
estera e di sicurezza comune
1.
La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune
riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative
alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica
di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
2.
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà
reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da
qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla
sua efficacia.
ARTICOLO I-17
Settori
delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento
L'Unione
ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i
seguenti:
a)
tutela e miglioramento della salute umana,
b)
industria,
c)
cultura,
d)
turismo,
e)
istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f)
protezione civile,
g)
cooperazione amministrativa.
ARTICOLO I-18
Clausola
di flessibilità
1.
Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite
nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione,
senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine,
il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le
misure appropriate.
2.
La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio
di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione
dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3.
Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.
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TITOLO IV
ISTITUZIONI
E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I
QUADRO
ISTITUZIONALE
ARTICOLO I-19
Le
istituzioni dell'Unione
1.
L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:
-
promuoverne i valori,
-
perseguirne gli obiettivi,
-
servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati
membri,
-
garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle
sue azioni.
Tale
quadro istituzionale comprende:
-
il Parlamento europeo,
-
il Consiglio europeo,
-
il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
-
la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
-
la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite
dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le
istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
ARTICOLO I-20
Il Parlamento europeo
1.
Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico
e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente
della Commissione.
2.
Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione.
Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale,
con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro
sono assegnati più di novantasei seggi.
Il
Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e
con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la
composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo
comma.
3.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4.
Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di
presidenza.
ARTICOLO I-21
Il
Consiglio europeo
1.
Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita
funzioni legislative.
2.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati
membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro
degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3.
Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente.
Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può
decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da
un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente
convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4.
Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la
Costituzione disponga diversamente.
ARTICOLO I-22
Il
presidente del Consiglio europeo
1.
Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un
periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di
impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato
secondo la medesima procedura.
2.
Il presidente del Consiglio europeo:
a)
presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b)
assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in
cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del
Consiglio "Affari generali";
c)
si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio
europeo;
d)
presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del
Consiglio europeo.
Il
presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la
rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera
e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari
esteri dell'Unione.
3.
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.
ARTICOLO I-23
Il
Consiglio dei ministri
1.
Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle
politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.
2.
Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello
ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che
rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la
Costituzione disponga diversamente.
ARTICOLO I-24
Le
formazioni del Consiglio dei ministri
1.
Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2.
Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle
varie formazioni del Consiglio.
Esso
prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in
collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
3.
Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione
secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la
coerenza dell'azione dell'Unione.
4.
Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che
stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
5.
Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
6.
Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un
progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è
suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti
legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
7.
La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione
"Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri
nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle
condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo.
Il
Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-25
Definizione della maggioranza
qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
1.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio,
con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno
il 65% della popolazione dell'Unione.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
2.
In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della
Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza
qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti
Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a
maggioranza qualificata.
4.
Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non
partecipano al voto.
ARTICOLO I-26
La Commissione europea
1.
La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative
appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle
misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione
del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione
europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di
coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica
estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione.
Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per
giungere ad accordi interistituzionali.
2.
Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della
Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri
atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.
3.
Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e
al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di
indipendenza.
5.
La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da
un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro
degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6.
A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la
Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il
ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del
numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando
all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I
membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base
ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è
stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio europeo
secondo i principi seguenti:
a)
gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto
concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei
loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero
totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere
superiore a uno;
b)
fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita
in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e
geografica degli Stati membri.
7.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto
salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano
né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi
si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione
dei loro compiti.
8.
La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il
Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo
le modalità di cui all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri
della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il
ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita
in seno alla Commissione.
ARTICOLO I-27
Il
presidente della Commissione europea
1.
Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le
consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di
presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a
maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la
maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo
secondo la stessa procedura.
2.
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle
altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono
selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente
ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.
Il
presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri
della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione
del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è
nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
3.
Il presidente della Commissione:
a)
definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi
compiti;
b)
decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza,
l'efficacia e la collegialità della sua azione;
c)
nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri
dell'Unione, tra i membri della Commissione.
Un
membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni
conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1, se il
presidente glielo chiede.
ARTICOLO I-28
Il
ministro degli affari esteri dell'Unione
1.
Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del
presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri
dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la
medesima procedura.
2.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione
di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli
agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di
difesa comune.
3.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari
esteri".
4.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della
Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno
alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale
istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri
aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste
responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il
ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano
il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e
3.
ARTICOLO I-29
La
Corte di giustizia dell'Unione europea
1.
La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il
Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.
Gli
Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell'Unione.
2.
La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da
avvocati generali.
Il
Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I
giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del
Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-355 e
III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei
anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
3.
La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte
III:
a)
sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona
fisica o giuridica;
b)
in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali,
sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti
adottati dalle istituzioni;
c)
negli altri casi previsti dalla Costituzione.
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CAPO II
LE
ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO I-30
La
Banca centrale europea
1.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il
Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono
l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2.
Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della
Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche
centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale
obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni
altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3.
La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha
il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le
istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri
rispettano tale indipendenza.
4.
La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi
compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo
III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea. In conformità di questi stessi
articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche
centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
5.
Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è
consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto
normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
6.
Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le
loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e
nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea.
ARTICOLO I-31
La
Corte dei conti
1.
La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti
dell'Unione.
2.
Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la
sana gestione finanziaria.
3.
Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale
dell'Unione.
ARTICOLO I-32
Gli
organi consultivi dell'Unione
1.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un
Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano
funzioni consultive.
2.
Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività
regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di
una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea
eletta.
3.
Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle
organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori
rappresentativi della società civile, in particolare nei settori
socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4.
I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono
vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5.
Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei
loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli
articoli da III-386 a III-392.
Le
regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione
sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto
dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.
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TITOLO V
ESERCIZIO
DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI
COMUNI
ARTICOLO
I-33
Atti
giuridici dell'Unione
1.
Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come
strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la legge
quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le
raccomandazioni e i pareri.
La
legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
La
legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri
destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei
mezzi.
Il
regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto
all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della
Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro
destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei
mezzi.
La
decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi
elementi. Se designa dei
destinatari,
essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le
raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.
2.
In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il
Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura
legislativa applicabile al settore interessato.
ARTICOLO I-34
Atti
legislativi
1.
Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo
e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa
ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono
un accordo, l'atto non è adottato.
2.
Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee
sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da
quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure
legislative speciali.
3.
Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee
possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del
Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su
richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.
ARTICOLO I-35
Atti
non legislativi
1.
Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla
Costituzione.
2.
Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli
I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla
Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
3.
Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in
tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della
Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta
l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca
centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano
raccomandazioni.
ARTICOLO
I-36
Regolamenti
europei delegati
1.
Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di
adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati
elementi non essenziali della legge o legge quadro.
Le
leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il
contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi
essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non
possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2.
Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è
soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
a)
il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;
b)
il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il
termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il
Consiglio non solleva obiezioni.
Ai
fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei
membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-37
Atti
esecutivi
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per
l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
2.
Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di
esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle
circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.
3.
Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e
i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione.
4.
Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei
d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.
ARTICOLO I-38
Principi
comuni agli atti giuridici dell'Unione
1.
Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni
lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del
principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.
2.
Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative,
raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
ARTICOLO I-39
Pubblicazione
ed entrata in vigore
1.
Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa
ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente
del Consiglio.
Negli
altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.
Le
leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in
mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2.
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati
dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
I
regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da
essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
3.
Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate
ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
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CAPO II
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
ARTICOLO I-40
Disposizioni
particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune
1.
L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata
sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri,
sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione
di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.
2.
Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli
obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora
tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo
e conformemente alla parte III.
3.
Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.
4.
La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari
esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a
quelli dell'Unione.
5.
Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su
qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per
definire un approccio comune.
Prima
di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere
qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato
membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli
Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che
l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena
internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6.
In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il
Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti
nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su proposta
del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con
l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse.
7.
Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che
preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da
quelli previsti nella parte III.
8.
Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle
scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto
informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-41
Disposizioni
particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune
1.
La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della
politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di
una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può
avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il
mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della
sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni
Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati
membri.
2.
La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione
di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa
comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso.
In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare
una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La
politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,
rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni
Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite
l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la
politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.
3.
Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della
politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire
al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che
costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a
disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Gli
Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità
militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di
difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per
la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure
per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in
atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del
settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea
delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione
del miglioramento delle capacità militari.
4.
Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune,
comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo,
sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro
degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il
ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali
sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.
5.
Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito
dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori
dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è
disciplinato dall'articolo III-310.
6.
Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità
militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini
delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata
permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata
dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-309.
7.
Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli
altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i
mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza
e di difesa di taluni Stati membri.
Gli
impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni
assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che
resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa
collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
8.
Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle
scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è
tenuto informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-42
Disposizioni
particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
1.
L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
a)
attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a
ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei
settori di cui alla parte III;
b)
favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri,
in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie ed extragiudiziali;
c)
attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati
membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi
specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati.
2.
I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti
all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e
alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli
III-276 e III-273.
3.
Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente
all'articolo III-264.
ARTICOLO I-43
Clausola
di solidarietà
1.
L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o
sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita
tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua
disposizione dagli Stati membri, per:
a)
- prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
-
proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale
attacco terroristico;
-
prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle
sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
b)
prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle
sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
2.
Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo
III-329.
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CAPO III
COOPERAZIONI
RAFFORZATE
ARTICOLO I-44
Cooperazioni
rafforzate
1.
Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle
sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni
della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo
e negli articoli da III-416 a III-423.
Le
cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo
processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati
membri ai sensi dell'articolo III-418.
2.
La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal
Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi
ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine
ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi almeno
un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui
all'articolo III-419.
3.
Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma
solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad
una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità
è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri
partecipanti.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65%
della popolazione di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In
deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta
della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per
maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno
il 65% della popolazione di tali Stati.
4.
Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli
Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere
accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
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TITOLO VI
LA VITA DEMOCRATICA
DELL'UNIONE
ARTICOLO I-45
Principio
dell'uguaglianza democratica
L'Unione
rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei
cittadini, che beneficiano
di
uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.
ARTICOLO I-46
Principio
della democrazia rappresentativa
1.
Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2.
I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel
Parlamento europeo.
Gli
Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di
Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente
responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3.
Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione.
Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.
4.
I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza
politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
ARTICOLO I-47
Principio
della democrazia partecipativa
1.
Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare
pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
2.
Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le
associazioni rappresentative e la società civile.
3.
Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la
Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4.
Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la
cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere
l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a
presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini
ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione
della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle
procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa
dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono
provenire.
ARTICOLO I-48
Le
parti sociali e il dialogo sociale autonomo
L'Unione
riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto
della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti,
nel rispetto della loro autonomia.
Il
vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al
dialogo sociale.
ARTICOLO I-49
Il mediatore europeo
Un
mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti
casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o
organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli
istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita
le sue funzioni in piena indipendenza.
ARTICOLO I-50
Trasparenza
dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
1.
Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della
società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo
più trasparente possibile.
2.
Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio
allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.
3.
Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle
condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
La
legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di
interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali
documenti.
4.
Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno
disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente
alla legge europea di cui al paragrafo 3.
ARTICOLO I-51
Protezione
dei dati di carattere personale
1.
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da
parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di
applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera
circolazione di tali dati.
Il
rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
ARTICOLO I-52
Status
delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
1.
L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri,
in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità
religiose.
2.
L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto
nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3.
Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un
dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.
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TITOLO VII
FINANZE
DELL'UNIONE
ARTICOLO I-53
Principi
finanziari e di bilancio
1.
Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni
per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione,
conformemente alla parte III.
2.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3.
Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio
finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.
4.
L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di
un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla
sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità della
legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le eccezioni previste da
quest'ultima.
5.
Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che
possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese
derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse
proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui
all'articolo I-55.
6.
Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione
finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti
iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
7.
L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la
frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione.
ARTICOLO I-54
Risorse
proprie dell'Unione
1.
L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per
portare a compimento le sue politiche.
2.
Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie,
fatte salve le altre entrate.
3.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema
delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove
categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge
entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri,
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
4.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema
delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella
legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa
approvazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO I-55
Quadro
finanziario pluriennale
1.
Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle
spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria
di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni,
conformemente all'articolo III-402.
2.
Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo,
che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
3.
Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario
pluriennale.
4.
Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che
consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la
legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO I-56
Bilancio dell'Unione
La
legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente
all'articolo III-404.
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TITOLO VIII
L'UNIONE
E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
ARTICOLO I-57
L'Unione e l'ambiente
circostante
1.
L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di
creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione
e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
2.
Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi
interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e
la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di
una concertazione periodica.
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TITOLO IX
APPARTENENZA
ALL'UNIONE
ARTICOLO
I-58
Criteri
di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione
1.
L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui
all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
2.
Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette
domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati
di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione della
Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità
dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato
candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO I-59
Sospensione
di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione
1.
Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su
iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio
di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo
I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri
previa approvazione del Parlamento europeo.
Prima
di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in
questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa
procedura.
Il
Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale
constatazione permangono validi.
2.
Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su
proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata
l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro
dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato a presentare
le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo.
3.
Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione
europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in
questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del
membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle
persone fisiche e giuridiche.
In
ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli
derivano dalla Costituzione.
4.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione
europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
5.
Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio
che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel
calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1
e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione.
L'astensione
di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni
europee di cui al paragrafo 2.
Per
l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza
qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di
tali Stati.
Qualora,
a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma
del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di
una delle disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata
s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su
proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione,
almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In
quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione
degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
6.
Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza
dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che
lo compongono.
ARTICOLO I-60
Recesso
dall'Unione
1.
Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di recedere dall'Unione.
2.
Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio
europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione
negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del
recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso è
concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3.
La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere
dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale
accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il
Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida
all'unanimità di prorogare tale termine.
4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio
che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni
né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo
riguardano.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65%
della popolazione di tali Stati.
5.
Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale
richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.
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PARTE II
CARTA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I
popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso
di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole
del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori
indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza
e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul
principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione
istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
L'Unione
contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel
rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa,
nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la
libertà di stabilimento.
A
tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce
dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La
presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in
particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti
dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione
e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto
l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e
aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il
godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti
degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto,
l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
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TITOLO I
DIGNITÀ
ARTICOLO II-61
Dignità
umana
La
dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
ARTICOLO II-62
Diritto
alla vita
1.
Ogni persona ha diritto alla vita.
2.
Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
ARTICOLO II-63
Diritto
all’integrità della persona
1.
Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2.
Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
a)
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge,
b)
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone,
c)
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro,
d)
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
ARTICOLO II-64
Proibizione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
ARTICOLO II-65
Proibizione
della schiavitù e del lavoro forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3.
È proibita la tratta degli esseri umani.
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TITOLO II
LIBERTÀ
ARTICOLO II-66
Diritto
alla libertà e alla sicurezza
Ogni
persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
ARTICOLO II-67
Rispetto
della vita privata e della vita familiare
Ogni
persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
ARTICOLO II-68
Protezione
dei dati di carattere personale
1.
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano.
2.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
ARTICOLO II-69
Diritto
di sposarsi e di costituire una famiglia
Il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali
che
ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-70
Libertà
di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come
la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2.
Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-71
Libertà di espressione e
d'informazione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la
libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
ARTICOLO II-72
Libertà
di riunione e di associazione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di
associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e
civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme
con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2.
I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà
politica dei cittadini dell’Unione.
ARTICOLO II-73
Libertà
delle arti e delle scienze
Le
arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
ARTICOLO II-74
Diritto
all'istruzione
1.
Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2.
Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-75
Libertà
professionale e diritto di lavorare
1.
Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o
accettata.
2.
Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di
stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3.
I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di
cui godono i cittadini dell'Unione.
ARTICOLO II-76
Libertà
d'impresa
È
riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle
legislazioni e prassi
nazionali.
ARTICOLO II-77
Diritto
di proprietà
1.
Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona
può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei
casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di
una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere
regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2.
La proprietà intellettuale è protetta.
ARTICOLO
II-78
Diritto
di asilo
Il
diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
ARTICOLO II-79
Protezione in caso di
allontanamento, di espulsione e di estradizione
1.
Le espulsioni collettive sono vietate.
2.
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio
serio
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o
degradanti.
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TITOLO III
UGUAGLIANZA
ARTICOLO II-80
Uguaglianza
davanti alla legge
Tutte
le persone sono uguali davanti alla legge.
ARTICOLO II-81
Non
discriminazione
1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
2.
Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni
specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
ARTICOLO II-82
Diversità
culturale, religiosa e linguistica
L'Unione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
ARTICOLO II-83
Parità
tra donne e uomini
La
parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in
materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il
principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
ARTICOLO II-84
Diritti
del minore
1.
I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della
loro età e della loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche
o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere
considerato preminente.
3.
Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.
ARTICOLO II-85
Diritti degli anziani
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
ARTICOLO II-86
Inserimento
delle persone con disabilità
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di
misure intese a
garantirne
l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla
vita della
comunità.
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TITOLO
IV
SOLIDARIETÀ
ARTICOLO II-87
Diritto
dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle
condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi
nazionali.
ARTICOLO II-88
Diritto
di negoziazione e di azioni collettive
I
lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il
diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
ARTICOLO II-89
Diritto
di accesso ai servizi di collocamento
Ogni
persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
ARTICOLO II-90
Tutela
in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-91
Condizioni
di lavoro giuste ed eque
1.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
ARTICOLO II-92
Divieto
del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il
lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può
essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le
norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I
giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate
alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni
lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale,
morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
ARTICOLO II-93
Vita
familiare e vita professionale
1.
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.
2.
Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona
ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato
alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo
parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
ARTICOLO II-94
Sicurezza
sociale e assistenza sociale
1.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali
la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2.
Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3.
Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce
e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a
garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse
sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le
legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-95
Protezione
della salute
Ogni
persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure
mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella
definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è
garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
ARTICOLO II-96
Accesso
ai servizi d'interesse economico generale
Al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla
Costituzione.
ARTICOLO II-97
Tutela
dell'ambiente
Un
livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità
devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente
al principio dello sviluppo sostenibile.
ARTICOLO II-98
Protezione
dei consumatori
Nelle
politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei
consumatori.
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TITOLO V
CITTADINANZA
ARTICOLO II-99
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
2.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
ARTICOLO II-100
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
ARTICOLO II-101
Diritto
ad una buona amministrazione
1.
Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in
modo imparziale, ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni,
organi e organismi dell'Unione.
2.
Tale diritto comprende in particolare:
a)
il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b)
il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
c)
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.
Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
membri.
4.
Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue
della Costituzione
e
deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
ARTICOLO II-102
Diritto
d'accesso ai documenti
Ogni
cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai
documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal
loro supporto.
ARTICOLO II-103
Mediatore
europeo
Ogni
cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore
europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o
organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea
nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
ARTICOLO II-104
Diritto
di petizione
Ogni
cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una
petizione al Parlamento europeo.
ARTICOLO II-105
Libertà di circolazione e di
soggiorno
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente
alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel
territorio di uno Stato membro.
ARTICOLO II-106
Tutela
diplomatica e consolare
Ogni
cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
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TITOLO VI
GIUSTIZIA
ARTICOLO II-107
Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni
persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano
stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e
entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare,
difendere e rappresentare.
A
coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese
dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo
alla giustizia.
ARTICOLO II-108
Presunzione
di innocenza e diritti della difesa
1.
Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata.
2.
Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
ARTICOLO II-109
Principi
della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1.
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il
diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave
di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se,
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di
una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2.
Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.
3.
Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
ARTICOLO
II-110
Diritto
di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno
può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI
GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
ARTICOLO II-111
Ambito
di applicazione
1.
Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure
agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle
competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.
2.
La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione
al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti
nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre
parti della Costituzione.
ARTICOLO II-112
Portata
e interpretazione dei diritti e dei principi
1.
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della
Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti
ivi definiti.
3.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli
conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che
il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4.
Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono
interpretati in armonia con dette tradizioni.
5.
Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere
attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e
organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione
al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.
Esse
possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione
e del controllo della legalità di detti atti.
6.
Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come
specificato nella presente Carta.
7.
I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le
spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione
della Carta dei diritti fondamentali.
ARTICOLO II-113
Livello
di protezione
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel
rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti
gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
ARTICOLO II-114
Divieto
dell'abuso di diritto
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a
distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a
tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
Carta.
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PARTE III
LE
POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO III-115
L'Unione
assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte,
tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di
attribuzione delle competenze.
ARTICOLO III-116
Nelle
azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e
a promuovere la parità tra donne e uomini.
ARTICOLO
III-117
Nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente
parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un
livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata,
la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione,
formazione e tutela della salute umana.
ARTICOLO III-118
Nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente
parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
ARTICOLO III-119
Le
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente
parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
ARTICOLO III-120
Nella
definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono
prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
ARTICOLO III-121
Nella
formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca
e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri
tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali
in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni
legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto
riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i
patrimoni regionali.
ARTICOLO III-122
Fatti
salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione
dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi
ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella
promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri,
secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della
Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e
condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di
assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa
tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto
della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
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TITOLO II
NON
DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
ARTICOLO III-123
La
legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni
in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.
ARTICOLO III-124
1.
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle
competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del
Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
2.
In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i
principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali
misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO III-125
1.
Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del
diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera
circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che
la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o
legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.
2.
Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia
previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del
Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identità,
ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla
sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-126
Una
legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio
del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per
ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere
cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni
derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si
esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in
sua applicazione.
ARTICOLO III-127
Gli
Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela
diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista
all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).
Gli
Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale
tutela.
Una
legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare
tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-128
Le
lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle
istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e
ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-448, paragrafo 1.
Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono
quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli
I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.
ARTICOLO III-129
La
Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo‚ al
Consiglio e al Comitato economico e sociale‚ in merito all'applicazione
dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello
sviluppo dell'Unione.
Sulla
base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione,
i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o
legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in
vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.
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TITOLO III
POLITICHE
E AZIONI INTERNE
CAPO I
MERCATO
INTERNO
SEZIONE 1
INSTAURAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
ARTICOLO III-130
1.
L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del
mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.
2.
Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata
la libera circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali
conformemente alla Costituzione.
3.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni
europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per
garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
4.
Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui
ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che
dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato interno‚ da talune
economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure
appropriate.
Se
queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere
temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del
mercato interno.
ARTICOLO III-131
Gli
Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le
disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno
abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a
prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine
pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca
una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai
fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO III-132
Quando
delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano
per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la
Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali
tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.
In
deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o
qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove
ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati
dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte
chiuse.
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SEZIONE 2
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione
1
Lavoratori
ARTICOLO III-133
1.
I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.
2.
È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori
degli Stati membri‚ per quanto riguarda l'impiego‚ la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro.
3.
I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da
motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità pubblica:
a)
di rispondere a offerte di lavoro effettive‚
b)
di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri‚
c)
di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività
di lavoro‚ conformemente alle disposizioni legislative‚ regolamentari e
amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali‚
d)
di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati
dalla Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un
impiego.
4.
Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
ARTICOLO III-134
La
legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la
libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita dall'articolo III-133. È
adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La
legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a)
assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del
lavoro;
b)
eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini per
l'accesso agli impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna
ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei
lavoratori;
c)
abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni
interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che
impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine alla libera scelta
di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori
nazionali;
d)
istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di
lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere
gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse
regioni e industrie.
ARTICOLO III-135
Gli
Stati membri favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli scambi di
giovani
lavoratori.
ARTICOLO III-136
1.
In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le
misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚
attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori
migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a)
il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni
nazionali‚ sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni
sia per il calcolo di queste‚
b)
il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati
membri.
2.
Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro
europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di
sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione,
i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario,
può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal
caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa
discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a)
rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
procedura di cui all’articolo III-396, oppure b) chiede alla Commissione di
presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si
considera non adottato.
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Sottosezione
2
Libertà
di stabilimento
ARTICOLO III-137
Nel
quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento
dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono
vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura
di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro.
I
cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di
un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di
costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo
III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato
membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta salva la
sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
ARTICOLO
III-138
1.
La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di
stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale.
2.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni
loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare:
a)
trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali la libertà di
stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento
della produzione e degli scambi‚
b)
assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali
competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno
dell'Unione delle diverse attività interessate‚
c)
sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla
legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati
membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento‚
d)
vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri‚ occupati nel
territorio di un altro Stato membro‚ possano rimanervi per intraprendere
un'attività autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro
richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere
all'attività di cui trattasi‚
e)
rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate
nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato
membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227‚
paragrafo 2‚
f)
applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di
stabilimento in ogni ramo di attività considerato‚ da una parte, alle
condizioni per l'apertura di agenzie‚ succursali o filiali sul territorio di
uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della
sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime‚
g)
coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti‚ le
garanzie che sono richieste‚ negli Stati membri‚ alle società ai sensi
dell'articolo III-142‚ secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci
sia dei terzi‚
h)
accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante
aiuti concessi dagli Stati membri.
ARTICOLO III-139
La
presente sottosezione non si applica‚ per quanto riguarda lo Stato membro
interessato‚ alle attività che in tale Stato partecipino‚ sia pure
occasionalmente‚ all'esercizio dei pubblici poteri.
La
legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione
delle disposizioni della presente sottosezione.
ARTICOLO
III-140
1.
La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano
impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative‚ regolamentari e
amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i
cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico‚ di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2.
La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo
1.
ARTICOLO III-141
1.
La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio
di queste. È intesa:
a)
al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli,
b)
al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio
di queste.
2.
Per quanto riguarda le professioni mediche‚ paramediche e farmaceutiche‚ la
graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle
condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.
ARTICOLO III-142
Le
società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi
la sede sociale‚ l'amministrazione centrale o il centro di attività principale
all'interno dell'Unione sono equiparate‚ ai fini dell'applicazione della
presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati
membri.
Per
"società" si intendono le società di diritto civile o di diritto
commerciale‚ comprese le società cooperative‚ e le altre persone giuridiche
contemplate dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione delle società che non
si prefiggono scopi di lucro.
ARTICOLO III-143
Fatta
salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati
membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione
finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai
sensi dell'articolo III-142, secondo comma.
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Sottosezione
3
Libera
prestazione di servizi
ARTICOLO III-144
Nel
quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli
Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario
della prestazione.
La
legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente
sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti
all'interno dell'Unione.
ARTICOLO III-145
Ai
fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni fornite di
norma dietro retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle disposizioni
relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
I
servizi comprendono in particolare:
a)
attività di carattere industriale‚
b)
attività di carattere commerciale‚
c)
attività artigiane‚
d)
attività delle libere professioni.
Senza
pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il
prestatore può‚ per l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo
temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita‚
alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
ARTICOLO III-146
1.
La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal
capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.
2.
La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono
legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la
liberalizzazione della circolazione dei capitali.
ARTICOLO
III-147
1.
La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione
di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato
economico e sociale.
2.
Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati
con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di
produzione‚ ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi
di merci.
ARTICOLO III-148
Gli
Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in
misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea
adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia
loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del
settore interessato.
La
Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
ARTICOLO III-149
Fino
a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di
residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144‚
primo comma.
ARTICOLO III-150
Gli
articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla
presente sottosezione.
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SEZIONE 3
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Sottosezione
1
Unione
doganale
ARTICOLO
III-151
1.
L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi
di merci e comporta il divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi doganali all'importazione
e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente‚ come pure
l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed
i paesi terzi.
2.
Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative
si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti
da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
3.
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti
da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di
importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente
esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di
tali dazi e tasse.
4.
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto
equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai
dazi doganali di carattere fiscale.
5.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni
europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.
6.
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente
articolo, la Commissione s'ispira:
a)
alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i
paesi terzi‚
b)
all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione‚ nella
misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività
delle imprese‚
c)
alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti‚
pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di
concorrenza per i prodotti finiti;
d)
alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati
membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione
del consumo nell'Unione.
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Sottosezione
2
Cooperazione
doganale
ARTICOLO III-152
Nei
limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro
europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati
membri e tra questi ultimi e la Commissione.
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Sottosezione
3
Divieto
delle restrizioni quantitative
ARTICOLO III-153
Sono
vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione
sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
ARTICOLO III-154
L'articolo
III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di
ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela della salute e della vita
delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di protezione
del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della
proprietà industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non
devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
ARTICOLO III-155
1.
Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che
presentano carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi
discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le
condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Il
presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno
Stato membro‚ de jure o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza
sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le esportazioni
fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.
2.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi
di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al
divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati
membri.
3.
Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una
regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di
prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚ nell'applicazione del presente
articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei
produttori interessati.
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SEZIONE 4
CAPITALI
E PAGAMENTI
ARTICOLO III-156
Nell'ambito
della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali
sia ai pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e paesi terzi.
ARTICOLO III-157
1.
L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di
qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle
legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i
movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che
implichino investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o
l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le
restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria,
la pertinente data è il 31 dicembre 1999.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di
capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino
investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo
stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori
mobiliari nei mercati finanziari.
Il
Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire‚ nella maggior misura
possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚
l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi
terzi.
3.
In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio
può stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per
quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi
terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-158
1.
L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:
a)
di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni
tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si
trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o
il luogo di collocamento del loro capitale;
b)
di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro
disposizioni legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e
in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚ o di
stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di
informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare misure giustificate da
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2.
La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di
diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.
3.
Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera
circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156.
4.
In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157,
paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della
Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro
interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che conferma che
le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o
più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella
misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e
compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio
delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.
ARTICOLO III-159
Qualora‚
in circostanze eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi
o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il
funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che
istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un
periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie.
Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-160
Qualora
sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per
quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività
connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative
concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei
capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti
o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni
europei per attuare la legge europea di cui al primo comma.
Gli
atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle
garanzie giuridiche.
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SEZIONE 5
REGOLE
DI CONCORRENZA
Sottosezione
1
Regole
applicabili alle imprese
ARTICOLO III-161
1.
Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra
imprese‚ tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco della
concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a)
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione,
b)
limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo sviluppo tecnico o gli
investimenti‚
c)
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento‚
d)
applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri contraenti‚ condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti‚ così da determinare per questi ultimi
uno svantaggio nella concorrenza‚
e)
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚
non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2.
Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di
pieno diritto.
3.
Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:
-
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese‚
-
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese‚ e
-
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori
una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di a) imporre alle
imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere
tali obiettivi‚
b)
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
ARTICOLO III-162
È
incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo
da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o
su una parte sostanziale di questo.
Tali
pratiche abusive possono consistere in particolare:
a)
nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto‚ di vendita ovvero
altre condizioni di transazione non eque;
b)
nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei
consumatori;
c)
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
d)
nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo
gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti
stessi.
ARTICOLO III-163
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per
l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera
previa consultazione del Parlamento europeo.
Tali
regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di:
a)
garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161‚ paragrafo 1 e
all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora‚
b)
determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161‚ paragrafo 3‚
avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel
contempo‚ semplificare‚ per quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚
c)
precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo di
applicazione degli articoli III-161 e III-162,
d)
definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia
dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal
presente comma‚
e)
definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la
presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del
presente articolo‚ dall'altra.
ARTICOLO III-164
Fino
all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione
dell'articolo III-163‚ le autorità degli Stati membri decidono in merito
all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione
dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e
dell'articolo III-161‚ in particolare il paragrafo 3‚ e dell'articolo III-162.
ARTICOLO III-165
1.
Fatto salvo l'articolo III-164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i
principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce‚ a richiesta di
uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli
Stati membri che le prestano assistenza‚ i casi di presunta infrazione ai
principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione‚ propone i
mezzi atti a porvi termine.
2.
Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚ la
Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione
ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad
adottare le necessarie misure‚ di cui definisce le condizioni e modalità‚ per
rimediare alla situazione.
3.
La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di
accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo
conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).
ARTICOLO III-166
1.
Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna
misura contraria alla Costituzione‚ in particolare all'articolo I-4, paragrafo
2 e agli articoli da III-161 a III-169.
2.
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della
Costituzione‚ in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui
l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento‚ in linea di
diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli
scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi
dell'Unione.
3.
La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta‚ ove
occorra‚ gli opportuni regolamenti o decisioni europei.
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Sottosezione
2
Aiuti concessi dagli Stati
membri
ARTICOLO III-167
1.
Salvo deroghe previste dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato
interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti
concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi
forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚ falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2.
Sono compatibili con il mercato interno:
a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che
siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure
da altri eventi eccezionali‚
c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚ nella misura
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale
divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea che abroga la presente lettera.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424,
tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche‚ quando non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria all'interesse comune;
d)
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚
quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione
in misura contraria all'interesse comune;
e)
le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati
dal Consiglio su proposta della Commissione.
ARTICOLO III-168
1.
La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di
aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal
graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2.
Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli interessati di presentare le
loro osservazioni‚ constati che un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero
mediante risorse statali‚ non è compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo III-167‚ oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo‚ adotta
una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi
nel termine da essa fissato.
Qualora
lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il
termine stabilito‚ la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato
può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea‚ in deroga
agli articoli III-360 e III-361.
A
richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può adottare all'unanimità una
decisione europea in base alla quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da
parte di questo Stato‚ deve considerarsi compatibile con il mercato interno‚ in
deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo
III-169‚ quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora
la Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di tale aiuto‚ la procedura prevista
dal presente paragrafo‚ primo comma‚ la richiesta dello Stato membro
interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura
fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.
Tuttavia‚
se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta‚
la Commissione delibera.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in tempo utile perché presenti le
sue osservazioni‚ i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene
che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo III-167‚ la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non
può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale.
4.
La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di
aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente
all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al
paragrafo 3 del presente articolo.
ARTICOLO III-169
Il
Consiglio‚ su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per
l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le
condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168‚ paragrafo 3 e le categorie
di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
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SEZIONE 6
DISPOSIZIONI
FISCALI
ARTICOLO III-170
1.
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli
altri Stati membri imposizioni interne‚ di qualsivoglia natura‚ superiori a
quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre‚
nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
2.
I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia
superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
3.
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari‚
dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette‚ si possono operare
esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, e introdurre
tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati
membri‚ soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente
approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal
Consiglio su proposta della Commissione.
ARTICOLO III-171
Una
legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti
l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari‚
alle imposte di consumo ed altre imposte indirette‚ sempre che detta
armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il funzionamento
del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale.
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SEZIONE 7
DISPOSIZIONI
COMUNI
ARTICOLO III-172
1.
Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente
articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o
legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle
disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri
che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È
adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla
libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi
dei lavoratori dipendenti.
3.
La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia
di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si
basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli
eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
Anche
il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.
4.
Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o
legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno
Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate
da esigenze importanti di cui all'articolo III–154 o relative alla protezione
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla
Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5.
Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di
armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un
regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario
introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti
alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un
problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di
armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione
precisandone la motivazione.
6.
La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5,
adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni
nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno
strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel
commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al
funzionamento del mercato interno.
In
mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni
nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se
giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la
salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che
il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo
di massimo sei mesi.
7.
Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a
introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione,
la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento
di detta misura.
8.
Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un
settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo
sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre
misure appropriate.
9.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione
o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia
dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo
dei poteri contemplati dal presente articolo.
10.
Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi
opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad
adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui
all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo
dell'Unione.
ARTICOLO III-173
Fatto
salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le
misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-174
Qualora
la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative‚
regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di
concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere
eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati.
Se
attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in
questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere
adottata.
ARTICOLO III-175
1.
Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni
legislative‚ regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una
distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole
procedervi consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo aver consultato gli
Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle
misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2.
Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si
conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si potrà
richiedere agli altri Stati membri‚ in applicazione dell'articolo III-174‚ di
modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo
Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una
distorsione unicamente a suo detrimento‚ non è applicabile l'articolo III-174.
ARTICOLO III-176
Nell'ambito
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge
quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine
di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale
nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e
di controllo centralizzati a livello di Unione.
Una
legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
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CAPO II
POLITICA
ECONOMICA E MONETARIA
ARTICOLO III-177
Ai
fini dell'articolo I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende‚
alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica
economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche
degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi
comuni‚ condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e
in libera concorrenza.
Parallelamente‚
alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa
azione comprende una moneta unica‚ l'euro, e la definizione e conduzione di una
politica monetaria e di una politica del cambio uniche‚ che abbiano l'obiettivo
principale di mantenere la stabilità dei prezzi e‚ fatto salvo questo
obiettivo‚ di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione,
conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza.
Questa
azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti
principi direttivi:
prezzi
stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti
sostenibile.
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SEZIONE 1
POLITICA
ECONOMICA
ARTICOLO III-178
Gli
Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel
contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179‚ paragrafo 2.
Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione
delle risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.
ARTICOLO III-179
1.
Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione
di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio‚ conformemente
all'articolo III-178.
2.
Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ elabora un progetto di
indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e
dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.
Il
Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del Consiglio‚ dibatte delle
conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche
degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni‚ il Consiglio
adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso
ne informa il Parlamento europeo.
3.
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e
una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri‚ il
Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione‚ sorveglia
l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la
coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al
paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.
Ai
fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati membri trasmettono alla
Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate
nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni
che ritengono necessarie.
4.
Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le
politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di
massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon
funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere
un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su
raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione
le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può
decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel
contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del
voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del
Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
5.
Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo
i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche
le proprie raccomandazioni‚ il presidente del Consiglio può essere invitato a
comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6.
La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza
multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
ARTICOLO III-180
1.
Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca
misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi
difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2.
Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da
gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che
sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può
adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni,
un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il
presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.
ARTICOLO III-181
1.
È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di
facilitazione creditizia‚ da parte della Banca centrale europea o da parte
delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche
centrali nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle
amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad
altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È
altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte
della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2.
Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che‚
nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono
dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso
trattamento degli enti creditizi privati.
ARTICOLO III-182
Sono
vietate le misure e le disposizioni‚ non basate su considerazioni prudenziali‚
che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni
statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi
di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso
privilegiato alle istituzioni finanziarie.
ARTICOLO III-183
1.
L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle
amministrazioni statali‚ dagli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ da
altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato
membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in
comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno
carico degli impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti regionali‚ locali
o altri enti pubblici‚ di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche
di un altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la
realizzazione in comune di un progetto specifico.
2.
Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare i regolamenti o
decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione
dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo.
Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-184
1.
Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2.
La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e
dell'entità del debito pubblico negli Stati membri‚ al fine di individuare
errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di
bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a)
se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e il prodotto
interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che:
i)
il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto
un livello che si avvicina al valore di riferimento, o ii) il superamento del
valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti
vicino al valore di riferimento;
b)
se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di
riferimento‚ a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura
sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I
valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i
disavanzi eccessivi.
3.
Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i
criteri menzionati‚ la Commissione prepara una relazione. La relazione della
Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo
pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli
altri fattori significativi‚ compresa la posizione economica e di bilancio a
medio termine dello Stato membro.
La
Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un
determinato Stato membro‚ malgrado i criteri siano rispettati‚ sussista il
rischio di un disavanzo eccessivo.
4.
Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo
III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5.
La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi
in futuro un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro
interessato e ne informa il Consiglio.
6.
Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che
lo Stato membro interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una valutazione
globale‚ se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza
indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo
Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un
determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono
rese pubbliche.
Nel
contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del
voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del
Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
7.
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee
e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.
Esso
delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo
Stato membro in questione.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del
Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
8.
Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea con la quale constata che
nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue
raccomandazioni‚ può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9.
Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del
Consiglio‚ quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo
Stato membro di intraprendere‚ entro un termine stabilito‚ misure volte alla
riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la
situazione.
In
tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di
presentare relazioni secondo un calendario preciso‚ al fine di esaminare gli
sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10.
Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in
conformità del paragrafo 9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda
dei casi‚ di rafforzare una o più delle seguenti misure:
a)
esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari‚
che saranno specificate dal Consiglio‚ prima dell'emissione di obbligazioni o
altri titoli;
b)
invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica
di prestiti verso lo Stato membro in questione;
c)
esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero
di importo adeguato presso l'Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il
disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d)
infliggere ammende di entità adeguata.
Il
presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.
11.
Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e
10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue
raccomandazioni‚ il Consiglio dichiara pubblicamente‚ non appena sia stata
abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste più un
disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
12.
I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non
possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13.
Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel
presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi.
Una
legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono
detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Fatte
salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il Consiglio‚ su proposta
della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le
modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera
previa consultazione del Parlamento europeo.
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SEZIONE 2
POLITICA
MONETARIA
ARTICOLO III-185
1.
L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento
della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il Sistema europeo di
banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti
nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità
del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo
un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui
all'articolo III-177.
2.
I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche
centrali sono i seguenti:
a)
definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b)
svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;
c)
detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
d)
promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
3.
Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte
dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4.
La Banca centrale europea è consultata:
a)
in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue
attribuzioni;
b)
dalle autorità nazionali‚ sui progetti di disposizioni legislative che
rientrino nelle sue attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti
dal Consiglio‚ secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4.
La
Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni,
organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che
rientrano nelle sue attribuzioni.
5.
Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle
politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6.
Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse
le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-186
1.
La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di
banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali
nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca
centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche
banconote aventi corso legale nell'Unione.
2.
Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione
della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei
che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni
tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione‚ nella misura
necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera
previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
ARTICOLO
III-187
1.
Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della
Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato
esecutivo.
2.
Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo
sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea.
3.
L'articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e 18‚ l'articolo 19,
paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24 e 26‚ l'articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e
6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono
essere emendati con legge europea:
a)
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea;
b)
o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della
Commissione.
4.
Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le
misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19,
paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29,
paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
a)
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea;
b)
o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della
Commissione.
ARTICOLO
III-188
Nell'esercizio
dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla
Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale
nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o
accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ dai governi
degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o
organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a
rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli
organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
ARTICOLO III-189
Ciascuno
Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso lo statuto
della banca centrale nazionale‚ sia compatibile con la Costituzione e con lo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-190
1.
Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle
condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea, adotta:
a)
regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti
nell'articolo 3, paragrafo 1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19, paragrafo 1‚
nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti
nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187‚ paragrafo 4;
b)
le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema
europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
c)
raccomandazioni e pareri.
2.
La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee‚
raccomandazioni e pareri da essa adottati.
3.
Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187,
paragrafo 4‚ i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro
cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o
penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti
e decisioni europei da essa adottati.
ARTICOLO III-191
Fatte
salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta
unica. Essa è adottata previa consultazione
della
Banca centrale europea.
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SEZIONE 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO III-192
1.
Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la
misura necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato
economico e finanziario.
2.
Il comitato svolge i seguenti compiti:
a)
formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o della Commissione‚ sia di
propria iniziativa‚ destinati a tali istituzioni;
b)
seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione
e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚ in
particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni
internazionali;
c)
fatto salvo l'articolo III-344‚ contribuire alla preparazione dei lavori del
Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4
e 6, agli articoli III-180, III-183 e III-184, all'articolo III-185, paragrafo
6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4,
agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3,
all'articolo III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli
III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad
esso affidati dal Consiglio;
d)
esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione riguardante i movimenti di
capitali e la libertà dei pagamenti‚ quali risultano dall'applicazione della
Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure
riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla
Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli
Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non
più di due membri del comitato.
3.
Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che fissa
le modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario.
Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto
comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a
tale decisione.
4.
Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono Stati
membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197‚ il comitato tiene sotto
controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei
pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al
Consiglio e alla Commissione.
ARTICOLO III-193
Per
questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179‚
paragrafo 4‚ dell'articolo III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚ degli articoli
III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326‚
il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di
presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una proposta. La Commissione
esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al
Consiglio.
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SEZIONE 4
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO
ARTICOLO III-194
1.
Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in
conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio
adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179
e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184,
paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al
fine di:
a)
rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
b)
elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica
vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme
dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2.
Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è
l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
degli Stati membri partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata
si considera raggiunta.
ARTICOLO III-195
Le
modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è
l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.
ARTICOLO III-196
1.
Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che
definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse
particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera
previa consultazione della Banca centrale europea.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune
per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e
conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa
consultazione della Banca centrale europea.
3.
Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è
l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
degli Stati membri partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata
si considera raggiunta.
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SEZIONE 5
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
ARTICOLO III-197
1.
Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano
alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati
"Stati membri con deroga".
2.
Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri
con deroga:
a)
adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che
riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),
b)
mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184,
paragrafi 9 e 10),
c)
obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185,
paragrafi 1, 2, 3 e 5),
d)
emissione dell'euro (articolo III-186),
e)
atti della Banca centrale europea (articolo III-190),
f)
misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),
g)
accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo
III-326),
h)
designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
(articolo III-382, paragrafo 2),
i)
decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che
rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria
nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),
j)
misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni
e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).
Pertanto,
negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si
intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
3.
Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi
dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche
centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea.
4.
I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri
con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle
misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi
seguenti:
a)
raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro
della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di
stabilità e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4);
b)
misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui
moneta è l'euro (articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del
Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri
membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli
Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
ARTICOLO III-198
1.
Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la
Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi
compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi
alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni
comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di
ciascuno di tali Stati membri‚ incluso lo statuto della banca centrale
nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro.
Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza
sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di
ciascuno di tali Stati membri:
a)
raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un
tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che
hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
b)
sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal
conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo
eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184‚ paragrafo 6;
c)
rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio
del sistema monetario europeo per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei
confronti dell'euro;
d)
livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità
della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua
partecipazione al meccanismo di cambio.
I
quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i
quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui
criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale
europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati‚
della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti‚
di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di
prezzo.
2.
Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al
Consiglio europeo, il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una
decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle
condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1‚ e abolisce
le deroghe degli Stati membri in questione.
Il
Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla
maggioranza qualificata dei membri che, all'interno del Consiglio,
rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Questi
membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della
Commissione da parte del Consiglio.
Per
maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55% di tali
membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65%
della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.
3.
Se si decide‚ conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2‚ di abolire
una deroga‚ il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o
decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'euro
subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre
misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato
membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli
Stati membri la cui moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa
consultazione della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-199
1.
Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo
III-187‚ paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui
all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della
Banca centrale europea.
2.
Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea,
per quanto concerne detti Stati membri:
a)
rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
b)
rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo
scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
c)
sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
d)
procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle
banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati
finanziari;
e)
esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria,
precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.
ARTICOLO III-200
Ogni
Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di
interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie
alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.
ARTICOLO III-201
1.
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei
pagamenti di uno Stato membro con deroga‚ provocate sia da uno squilibrio
globale della sua bilancia dei pagamenti‚ sia dal tipo di valuta di cui esso
dispone‚ e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato
interno o l'attuazione della politica commerciale comune‚ la Commissione
procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e
dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla
Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La
Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato
membro interessato.
Se
l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate
dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce
di difficoltà incontrate‚ la Commissione raccomanda al Consiglio‚ previa
consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i
metodi del caso.
La
Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della
sua evoluzione.
2.
Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso
reciproco e ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può
assumere in particolare la forma di:
a)
un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali‚ alle quali gli
Stati membri con deroga possono ricorrere;
b)
misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con
deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni
quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c)
concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri‚ con riserva del
consenso di questi.
3.
Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato
accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure
adottate risultino insufficienti‚ la Commissione autorizza lo Stato membro con
deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di
cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale
autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal
Consiglio.
ARTICOLO III-202
1.
In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non
intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201‚
paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare‚ a titolo conservativo‚
le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre
la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise
manifestatesi.
2.
La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di
salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in
vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco
conformemente all'articolo III-201.
3.
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del
comitato economico e finanziario‚ può adottare una decisione europea che
stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare‚ sospendere o
abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.
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CAPO III
POLITICHE
IN ALTRI SETTORI
SEZIONE 1
OCCUPAZIONE
ARTICOLO III-203
L'Unione
e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare
una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore
della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di
mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di
realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.
ARTICOLO III-204
1.
Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in
modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli
Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.
2.
Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di
responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione
una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni
al riguardo, in base all'articolo III-206.
ARTICOLO III-205
1.
L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la
cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario,
completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli
Stati membri.
2.
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si
tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
ARTICOLO III-206
1.
In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio
europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta
le conclusioni del caso.
2.
Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener
conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione.
Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle
regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione.
Tali
orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma
dell'articolo III-179, paragrafo 2.
3.
Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione
annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria
politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di
occupazione di cui al paragrafo 2.
4.
Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del
comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione
delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della
Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.
5.
Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione
trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla
situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in
materia di occupazione.
ARTICOLO III-207
La
legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a
promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel
settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di
informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e
indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze
realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata
previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
La
legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
ARTICOLO III-208
Il
Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un
comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il
coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia
di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo.
Il
comitato è incaricato di:
a)
seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in
materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri;
b)
fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o
della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei
lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206.
Nell'esercizio
delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni
Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
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SEZIONE 2
POLITICA
SOCIALE
ARTICOLO III-209
L'Unione
e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali
quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961
e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del
1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,
una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse
umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta
contro l'emarginazione.
A
tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità
delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della
necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.
Essi
ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato
interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure
previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.
ARTICOLO III-210
1.
Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e
completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a)
miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la
salute e la sicurezza dei lavoratori,
b)
condizioni di lavoro,
c)
sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
d)
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
e)
informazione e consultazione dei lavoratori,
f)
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori
di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
g)
condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente
nel territorio dell'Unione,
h)
integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo
l'articolo III-283,
i)
parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del
lavoro ed il trattamento sul lavoro,
j)
lotta contro l'esclusione sociale,
k)
modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).
2.
Ai fini del paragrafo 1:
a)
la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare
la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la
conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a
promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri;
b)
nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea
può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo
conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di
natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese.
In
tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3.
In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f)
e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera
all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
Il
Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea
per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1,
lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.
4.
Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta,
il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei
paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati
conformemente all'articolo III-212.
In
tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro
europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la
decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito
mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro
interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di
garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto
regolamento o detta decisione.
5.
Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:
a)
non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i
principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare
sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso,
b)
non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con
la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.
6.
Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di
associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.
ARTICOLO III-211
1.
La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di
Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un
sostegno equilibrato delle parti.
2.
Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel
settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile
orientamento di un'azione dell'Unione.
3.
Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione
dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della
proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o,
se opportuno, una raccomandazione.
4.
In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali
possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto
all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove
mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla
Commissione.
ARTICOLO
III-212
1.
Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo
desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi.
2.
Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le
prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei
settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti
firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su
proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.
Allorché
l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei
settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210,
paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.
ARTICOLO III-213
Per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra
gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i
settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in
particolare per le materie riguardanti:
a)
l'occupazione;
b)
il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
c)
la formazione e il perfezionamento professionale;
d)
la sicurezza sociale;
e)
la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
f)
l'igiene del lavoro;
g)
il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro
e lavoratori.
A
tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante
studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si
presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le
organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate
alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di
migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e
la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Prima
di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta
il Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-214
1.
Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di
retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore.
2.
Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il
salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi
pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La
parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a)
che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia
fissata in base a una stessa unità di misura,
b)
che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno
stesso posto di lavoro.
3.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino
l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il
principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4.
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella
vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno
Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti
a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere
professionali.
ARTICOLO III-215
Gli
Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di
congedo retribuito.
ARTICOLO III-216
La
Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica
nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-217
Il
Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce
un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di
promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati
membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
Il
comitato è incaricato:
a)
di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione
sociale negli Stati membri e nell'Unione;
b)
di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli
Stati membri e con la Commissione;
c)
fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o
intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta
del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell'esercizio
delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti
sociali.
Ogni
Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
ARTICOLO III-218
La
Commissione dedica‚ nella relazione annuale al Parlamento europeo‚ un capitolo
speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.
Il
Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su
problemi particolari concernenti la situazione sociale.
ARTICOLO
III-219
1.
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del
mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita‚ è
istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno
dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale
dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e
ai cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la
formazione e la riconversione professionale.
2.
La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato‚
presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli
Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
3.
La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
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SEZIONE 3
COESIONE
ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
ARTICOLO III-220
Per
promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa sviluppa e
prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione
economica, sociale e territoriale.
In
particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.
Tra
le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali,
alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano
gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più
settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari,
transfrontaliere e di montagna.
ARTICOLO III-221
Gli
Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine
di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e
l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato
interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione.
L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso
fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia‚ sezione "orientamento"‚
Fondo
sociale europeo‚ Fondo europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli
investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La
Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo‚ al Consiglio‚ al
Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui
progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale
e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno
contribuito. Tale relazione è corredata‚ se del caso‚ di appropriate proposte.
La
legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di
fuori dei fondi‚ fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre
politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-222
Il
Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione
dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione‚ partecipando allo
sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e
alla riconversione delle regioni industriali in declino.
ARTICOLO III-223
1.
Fatto salvo l'articolo III-224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli
obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il
che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili
ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il
coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari
esistenti.
Un
Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di
contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee
nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
In
tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale.
2.
Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di
coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma
del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stabilite da una
legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-224
La
legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di
sviluppo regionale.
È
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
Per
quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚
sezione "orientamento"‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili
rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III–219, paragrafo 3.
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SEZIONE 4
AGRICOLTURA
E PESCA
ARTICOLO III-225
L'Unione
definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.
Per
"prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione
direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola
comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono
applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di
questo settore.
ARTICOLO III-226
1.
Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti
agricoli.
2.
Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232‚ le norme
relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono
applicabili ai prodotti agricoli.
3.
Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a
III-232.
4.
Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli
devono essere accompagnati da una politica agricola comune.
ARTICOLO III-227
1.
Le finalità della politica agricola comune sono:
a)
incrementare la produttività dell'agricoltura‚ sviluppando il progresso tecnico
e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un
impiego migliore dei fattori di produzione‚ in particolare della manodopera‚
b)
assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola‚ grazie in
particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano
nell'agricoltura‚
c)
stabilizzare i mercati‚
d)
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti‚
e)
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2.
Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che
questa può implicare‚ si considera:
a)
il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura
sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le
diverse regioni agricole‚
b)
la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti‚
c)
il fatto che‚ negli Stati membri‚ l'agricoltura costituisce un settore
intimamente connesso all'insieme dell'economia.
ARTICOLO III-228
1.
Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata
un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
A
seconda dei prodotti‚ tale organizzazione assume una delle forme qui sotto
specificate:
a)
regole comuni in materia di concorrenza‚
b)
un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del
mercato‚
c)
un'organizzazione europea del mercato.
2.
L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può
comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi
previsti all'articolo III-227‚ e in particolare regolamentazioni dei prezzi‚
sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti‚
sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di
stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa
deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve
escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.
Un'eventuale
politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di
calcolo uniformi.
3.
Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i
suoi obiettivi‚ potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento
e di garanzia.
ARTICOLO III-229
Per
consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ può
essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a)
un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione
professionale‚ della ricerca e della divulgazione dell'agronomia‚ che possono
comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
b)
azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
ARTICOLO III-230
1.
La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e
al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla
legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2‚
tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento
europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:
a)
per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali‚
b)
nel quadro di programmi di sviluppo economico.
ARTICOLO III-231
1.
La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e
all'attuazione della politica agricola comune‚ compresa la sostituzione alle
organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste
all'articolo III-228‚ paragrafo 1‚ come pure l'attuazione delle misure di cui
alla presente sezione.
Tali
proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui
alla presente sezione.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati
agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni
necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune
dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale.
3.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni
europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle
limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di
pesca.
4.
L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228‚ paragrafo 1 può essere
sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato‚ alle condizioni previste
al paragrafo 2:
a)
quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla
decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la
produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore
di vita dei produttori interessati‚ avuto riguardo al ritmo degli adattamenti
possibili e delle specializzazioni necessarie‚ e b) quando tale organizzazione
assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle
esistenti in un mercato nazionale.
5.
Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza
che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione
corrispondenti‚ le materie prime di cui trattasi‚ utilizzate per i prodotti di
trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi‚ possono essere
importate dall'esterno dell'Unione.
ARTICOLO III-232
Quando
in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale
del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che
sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in
un altro Stato membro‚ gli Stati membri applicano al prodotto in questione in
provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la
regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata‚ salvo che
tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.
La
Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di
tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può
ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le
condizioni e modalità.
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SEZIONE 5
AMBIENTE
ARTICOLO III-233
1.
La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i
seguenti obiettivi:
a)
salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
b)
protezione della salute umana;
c)
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
d)
promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
2.
La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela‚ tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni
dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei
danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".
In
tale contesto‚ le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di
protezione dell'ambiente comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere‚ per motivi ambientali
di natura non economica‚ disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di
controllo dell'Unione.
3.
Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
a)
dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b)
delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;
c)
dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di
azione;
d)
dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo
equilibrato delle singole regioni.
4.
Nel quadro delle rispettive competenze‚ l'Unione e gli Stati membri cooperano
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità
della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e
i terzi interessati.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle
sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
ARTICOLO III-234
1.
La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere
intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata
previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
2.
In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172‚ il Consiglio adotta
all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:
a)
disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b)
misure aventi incidenza:
i)
sull'assetto territoriale;
ii)
sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o
indiretto con la disponibilità delle stesse;
iii)
sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c)
misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra
diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento
energetico del medesimo.
Il
Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione
europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie
di cui al primo comma.
In
ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo,
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3.
La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli
obiettivi prioritari da raggiungere. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Le
misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente
alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
4.
Fatte salve talune misure adottate dall'Unione‚ gli Stati membri provvedono al
finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
5.
Fatto salvo il principio "chi inquina paga"‚ qualora una misura
basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche
autorità di uno Stato membro‚ tale misura prevede in forma appropriata:
a)
deroghe temporanee e/o
b)
un sostegno finanziario del Fondo di coesione.
6.
Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono
ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione
ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione.
Esse sono notificate alla Commissione.
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SEZIONE 6
PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
ARTICOLO III-235
1.
Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello
elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la
salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto
all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei
propri interessi.
2.
L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1
mediante:
a)
misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o
del funzionamento del mercato interno,
b)
misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli
Stati membri.
3.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2,
lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4.
Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati
membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose.
Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono
notificate alla Commissione.
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SEZIONE 7
TRASPORTI
ARTICOLO III-236
1.
Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la
materia disciplinata dalla presente sezione‚ nel quadro di una politica comune
dei trasporti.
2.
La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli
aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale.
La
legge o legge quadro europea stabilisce:
a)
norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio
di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di
uno o più Stati membri;
b)
le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali
in uno Stato membro;
c)
le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d)
ogni altra misura utile.
3.
All’atto dell’adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo
2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare
gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni‚ come pure l'uso
delle attrezzature relative ai trasporti.
ARTICOLO III-237
Fino
a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo
III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una
decisione europea che conceda una deroga‚ nessuno Stato membro può rendere meno
favorevoli‚ negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli
altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali‚ le varie disposizioni che
disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data
dell'adesione.
ARTICOLO III-238
Sono
compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del
coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù
inerenti alla nozione di pubblico servizio.
ARTICOLO III-239
Qualsiasi
misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto‚ adottata nell'ambito
della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
ARTICOLO
III-240
1.
Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti
nell'applicazione‚ da parte di un vettore‚ di prezzi e condizioni di trasporto
differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate
sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2.
Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano
essere adottate in applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2.
3.
Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni
europei intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
Esso
può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a
permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al
paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.
4.
La Commissione‚ di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚
esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e‚ dopo aver
consultato ogni Stato membro interessato‚ adotta‚ nel quadro dei regolamenti e
decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.
ARTICOLO III-241
1.
È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati
all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino
qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più
imprese o industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione sia autorizzata
da una decisione europea della Commissione.
2.
La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i
prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da
una parte‚ alle esigenze di una politica economica regionale adeguata‚ alle
necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano
gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza
di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo
aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le
necessarie decisioni europee.
3.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.
ARTICOLO III-242
Le
tasse o canoni che‚ a prescindere dai prezzi di trasporto‚ sono percepiti da un
vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello
ragionevole‚ avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal
passaggio stesso.
Gli
Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.
La
Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini
dell'applicazione del presente articolo.
ARTICOLO III-243
Le
disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella
Repubblica federale di Germania‚ sempre che tali misure siano necessarie a
compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania
all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale
divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea che abroga il presente articolo.
ARTICOLO III-244
Presso
la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo‚ composto di
esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in
materia di trasporti‚ ogniqualvolta lo ritenga utile.
ARTICOLO III-245
1.
La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari‚ su strada e per vie
navigabili.
2.
La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la
navigazione marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale.
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SEZIONE 8
RETI
TRANSEUROPEE
ARTICOLO III-246
1.
Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130
e III-220 e consentire ai cittadini dell'Unione‚ agli operatori economici e
alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi
derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l'Unione
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori
delle infrastrutture dei trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell'energia.
2.
Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ l'azione dell'Unione
mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e
l'accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare
alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari‚ intercluse e
periferiche.
ARTICOLO III-247
1.
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246‚ l'Unione:
a)
stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi‚ le
priorità e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti
transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse
comune;
b)
intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire
l'interoperabilità delle reti‚ in particolare nel campo dell'armonizzazione
delle norme tecniche;
c)
può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri,
individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a)‚ in
particolare mediante studi di fattibilità‚
garanzie
di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al
finanziamento negli Stati membri‚ mediante il Fondo di coesione, di progetti
specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L'azione
dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure
di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
Gli
orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di
uno Stato membro esigono l'accordo dello Stato membro interessato.
3.
Gli Stati membri coordinano tra loro‚ in collegamento con la Commissione‚ le
politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante
sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-246. La Commissione
può prendere‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚ qualsiasi
iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
4.
L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse
comune e
garantire
l'interoperabilità delle reti.
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SEZIONE 9
RICERCA
E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO
ARTICOLO III-248
1.
L’azione dell’Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche
con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i
ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente,
a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua
industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di
altri capi della Costituzione.
2.
Ai fini di cui al paragrafo 1, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le
imprese‚ comprese le piccole e medie imprese‚ i centri di ricerca e le
università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità.
Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione‚ mirando soprattutto a permettere
ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di
sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare‚
all'apertura degli appalti pubblici nazionali‚ alla definizione di norme comuni
ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3.
Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico, comprese le azioni dimostrative‚ sono decise e realizzate
conformemente alla presente sezione.
ARTICOLO III-249
Nel
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248‚ l'Unione svolge le azioni
seguenti‚ che completano quelle intraprese dagli Stati membri:
a)
attuazione di programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione‚
promuovendo la cooperazione con e tra le imprese‚ i centri di ricerca e le
università,
b)
promozione della cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
c)
diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca‚
sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione, d) impulso alla formazione e
alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.
ARTICOLO III-250
1.
L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e
sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche
nazionali e della politica dell'Unione.
2.
La Commissione‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚ può prendere
ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in
particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e
indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
ARTICOLO
III-251
1.
La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende
l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione
del Comitato economico e sociale.
Il
programma quadro:
a)
fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni
di cui all'articolo III-249 e le relative priorità;
b)
indica le grandi linee di dette azioni;
c)
stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione
finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna
delle azioni previste.
2.
Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione
della situazione.
3.
Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in
atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni
programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo‚ ne fissa
la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti
necessari‚ fissati dai programmi specifici‚ non può superare l'importo globale
massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è
adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale.
4.
A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge
europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo
della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.
ARTICOLO III-252
1.
Per l'attuazione del programma quadro pluriennale‚ la legge o legge quadro
europea stabilisce:
a)
le norme per la partecipazione delle imprese‚ dei centri di ricerca e delle
università;
b)
le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
La
legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato
economico e sociale.
2.
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può
stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri
che ne assicurano il finanziamento‚ fatta salva un'eventuale partecipazione
dell'Unione.
La
legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari‚ in
particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri
Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale
e con l'accordo degli Stati membri interessati.
3.
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può
prevedere‚ d'intesa con gli Stati membri interessati‚ la partecipazione a
programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri‚ compresa la
partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.
La
legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4.
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere una
cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione
dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Le
modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione
e i terzi interessati.
ARTICOLO III-253
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni
europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria
alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento
europeo e del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-254
1.
Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e
l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale
europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo
sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e
l'utilizzo dello spazio.
2.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o
legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la
forma di un programma spaziale europeo.
3.
L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.
ARTICOLO III-255
All'inizio
di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio.
Detta
relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente
e sul programma di lavoro dell'anno in corso.
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SEZIONE 10
ENERGIA
ARTICOLO III-256
1.
Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo
conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica
dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:
a)
garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
b)
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e c)
promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di
energie nuove e rinnovabili.
2.
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al
paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e
del Comitato economico e sociale.
La
legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di
determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta
tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento
energetico, fatto salvo l'articolo III-234, paragrafo 2, lettera c).
3.
In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio
stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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CAPO IV
SPAZIO
DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO III-257
1.
L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei
diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici
degli Stati membri .
2.
Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne
e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo
delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei
confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi
sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3.
L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso
misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della
xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di
polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso
il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se
necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4.
L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il
principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali
in materia civile.
ARTICOLO III-258
Il
Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione
legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
ARTICOLO III-259
Per
quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro
delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio
di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità.
ARTICOLO III-260
Fatti
salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le
modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale
dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche
dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la
piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento
europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati
di tale valutazione.
ARTICOLO III-261
È
istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare
all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione
operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo III-344, esso
favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati
membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione
possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i
parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.
ARTICOLO III-262
Il
presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati
membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
ARTICOLO III-263
Il
Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione
amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui
al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta
della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa consultazione del
Parlamento europeo.
ARTICOLO
III-264
Gli
atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo
III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali
sezioni sono adottati:
a)
su proposta della Commissione, oppure
b)
su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
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SEZIONE 2
POLITICHE
RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE
ARTICOLO III-265
1.
L'Unione sviluppa una politica volta a:
a)
garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla
cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
b)
garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace
dell'attraversamento delle frontiere esterne;
c)
instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere
esterne.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure
riguardanti:
a)
la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
b)
i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere
esterne;
c)
le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare
liberamente nell'Unione per un breve periodo;
d)
qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema
integrato di gestione delle frontiere esterne;
e)
l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza,
all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
3.
Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri
riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente
al diritto internazionale.
ARTICOLO III-266
1.
L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione
sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato
a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione
internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento.
Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e
agli altri trattati pertinenti.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure
relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a)
uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido
in tutta l'Unione;
b)
uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di
paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di
protezione internazionale;
c)
un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di
afflusso massiccio;
d)
procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in
materia di asilo o di protezione sussidiaria;
e)
criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
f)
norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o
protezione sussidiaria;
g)
il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di
richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3.
Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni
europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri
interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-267
1.
L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare,
in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei
cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e la
prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina e della
tratta degli esseri umani.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure
nei seguenti settori :
a)
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati
membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli
rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b)
definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente
in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di
circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
c)
immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio
delle persone in soggiorno irregolare;
d)
lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3.
L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione,
nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non
soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il
soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4.
La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e
sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
5.
Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare
il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi,
provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o
autonomo.
ARTICOLO III-268
Le
politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono
governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della
responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta
necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente sezione
contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
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SEZIONE 3
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
ARTICOLO III-269
1.
L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con
implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco
delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere
l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in
particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure
volte a garantire:
a)
il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali e la loro esecuzione;
b)
la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c)
la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di
leggi e di giurisdizione;
d)
la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
e)
un accesso effettivo alla giustizia;
f)
l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili,
se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile
applicabili negli Stati membri;
g)
lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
h)
un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3.
In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi
implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea
del Consiglio. Questo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea
che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni
transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la
procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.
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SEZIONE 4
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
ARTICOLO III-270
1.
La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul
principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e
all'articolo III-271.
La
legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:
a)
definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione
di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;
b)
prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c)
sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d)
facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe
degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle
decisioni.
2.
Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle
materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può
stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni
e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Esse
riguardano:
a)
l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b)
i diritti della persona nella procedura penale;
c)
i diritti delle vittime della criminalità;
d)
altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in
via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il
Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
L'adozione
delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri
di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.
3.
Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea
di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento
giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della
questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa.
Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio
europeo:
a)
rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
procedura di cui all'articolo III-396 oppure
b)
chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di
presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si
considera non adottato.
4.
Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha
agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi
del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed
almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione
rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
In
tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera
concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
ARTICOLO III-271
1.
La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione
dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che
presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle
implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su
basi comuni.
Dette
sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e
sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti,
traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione
di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
In
funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una
decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai
criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo.
2.
Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire
l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato
oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire
norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore
in questione. Essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per
l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo
III-264.
3.
Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea
di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento
giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della
questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo
III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione,
il Consiglio europeo:
a)
rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
procedura di cui all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure
b)
chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di
presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si
considera non adottato.
4.
Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha
agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi
del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed
almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione
rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
In
tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera
concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
ARTICOLO III-272
La
legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere
l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
ARTICOLO III-273
1.
Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e
dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati
membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle
operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati
membri e da Europol.
In
questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la
sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
a)
l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali
esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative
a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
b)
il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
c)
il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la
composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con
la Rete giudiziaria europea.
La
legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i
parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
2.
Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo
l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti
dai funzionari nazionali competenti.
ARTICOLO III-274
1.
Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una
legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire da
Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del
Parlamento europeo.
2.
La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a
giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che
ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea
prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per
tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3.
La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura
europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali
applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole
applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta
nell'esercizio delle sue funzioni.
4.
Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una
decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le
attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che
presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il
paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in
più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della
Commissione.
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SEZIONE 5
COOPERAZIONE DI POLIZIA
ARTICOLO III-275
1.
L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità
competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle
dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati
nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative
indagini.
2.
Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure
riguardanti:
a)
la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle
pertinenti informazioni;
b)
un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo
scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c)
le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di
criminalità organizzata.
3.
Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti
la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-276
1.
Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di
polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli
Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della
criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle
forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica
dell'Unione.
2.
La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e
i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
a)
la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle
informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di
paesi o organismi terzi;
b)
il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni
operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati
membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in
collegamento con Eurojust.
La
legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol
da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti
nazionali.
3.
Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e
d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il
territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle
pertinenti autorità nazionali.
ARTICOLO
III-277
Una
legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti
entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli
III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in
collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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CAPO V
SETTORI
NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI
COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
SEZIONE 1
SANITÀ
PUBBLICA
ARTICOLO III-278
1.
Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione
è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione
dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento
della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e
all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale
azione comprende inoltre:
a)
la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione
e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;
b)
la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero.
L'Unione
completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione,
volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di
stupefacenti.
2.
L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al
presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in
particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la
complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
Gli
Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le
rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo
1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni
iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative
finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione
di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il
controllo e la valutazione periodici.
Il
Parlamento europeo è pienamente informato.
3.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con
le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4.
In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in
conformità dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro
europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente
articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di
sicurezza:
a)
misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e
sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non
ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più
rigorose;
b)
misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la
protezione della sanità pubblica;
c)
misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e
dei dispositivi di impiego medico;
d)
misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce
per la salute a carattere transfrontaliero.
La
legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
5.
La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione
per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro
i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo
diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e
all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata
previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
6.
Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può
altresì adottare raccomandazioni.
7.
L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la
definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura
di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri
includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e
l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4,
lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e
l'impiego medico di organi e sangue.
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SEZIONE 2
INDUSTRIA
ARTICOLO III-279
1.
L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni
necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.
A
tal fine‚ nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ la loro
azione è intesa:
a)
ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
b)
a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle
imprese di tutta l'Unione‚ in particolare delle piccole e medie imprese;
c)
a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
d)
a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche
d'innovazione‚ di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2.
Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la
Commissione e‚ per quanto è necessario‚ coordinano le loro azioni. La
Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto
coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti
e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3.
L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1
attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni
della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure
specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di
realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La
presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte
dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di
concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai
diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.
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SEZIONE 3
CULTURA
ARTICOLO III-280
1.
L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel
rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il
patrimonio culturale comune.
2.
L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri
e‚ se necessario‚ a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei
seguenti settori:
a)
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia
dei popoli europei;
b)
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
c)
scambi culturali non commerciali;
d)
creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.
3.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare
con il Consiglio d'Europa.
4.
L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di
altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e
promuovere la diversità delle culture.
5.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a)
la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni;
b)
il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
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SEZIONE 4
TURISMO
ARTICOLO III-281
1.
L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in
particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale
settore.
A
tal fine l'azione dell'Unione intende:
a)
incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese
in detto settore;
b)
favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio
delle buone pratiche.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a
completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli
obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
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SEZIONE 5
ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO III-282
1.
L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la
cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone
l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto
riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di
istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.
L'Unione
contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua
funzione sociale e educativa.
L'azione
dell'Unione è intesa:
a)
a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante
l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
b)
a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra
l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
c)
a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d)
a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei
sistemi di istruzione degli Stati membri;
e)
a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività
socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita
democratica dell'Europa;
f)
a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
g)
a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e
l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi
responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli
sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
2.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport,
in particolare con il Consiglio d'Europa.
3.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a)
la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b)
il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
ARTICOLO III-283
1.
L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa
le azioni degli Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi
ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione
professionale.
L'azione
dell'Unione è intesa:
a)
a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali‚ in particolare
attraverso la formazione e la riconversione professionale;
b)
a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente‚
per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del
lavoro;
c)
a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità
degli istruttori e delle persone in formazione‚ in particolare dei giovani;
d)
a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di
insegnamento o di formazione professionale e imprese;
e)
a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei
sistemi di formazione degli Stati membri.
2.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione
professionale.
3.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo
a)
la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni
e del Comitato economico e sociale;
b)
il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
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SEZIONE 6
PROTEZIONE
CIVILE
ARTICOLO III-284
1.
L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare
l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali
o provocate dall'uomo.
L'azione
dell'Unione è intesa a:
a)
sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale,
regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli
attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di
calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
b)
promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno
dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
c)
favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in
materia di protezione civile.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire
alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri.
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SEZIONE 7
COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA
ARTICOLO III-285
1.
L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri,
essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione
di interesse comune.
2.
L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro
capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può
consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di
funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro
è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure
necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
3.
Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il
diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non
pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la
cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e
l'Unione.
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TITOLO IV
ASSOCIAZIONE
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
ARTICOLO III-286
1.
I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca‚ la Francia‚ i
Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati
all'Unione. Questi paesi e territori‚ qui di seguito chiamati "paesi e
territori"‚ sono enumerati nell'allegato II.
Il
presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni
specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla
Groenlandia.
2.
Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi
e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.
L'associazione
deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di
questi paesi e territori e la loro prosperità‚ in modo da condurli allo
sviluppo economico‚ sociale e culturale che attendono.
ARTICOLO III-287
L'associazione
persegue gli obiettivi seguenti:
a)
gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il
regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione;
b)
ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri
e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il
quale mantiene relazioni particolari;
c)
gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo
progressivo dei paesi e territori;
d)
per gli investimenti finanziati dall'Unione‚ la partecipazione alle
aggiudicazioni e alle forniture è aperta‚ a parità di condizioni‚ a tutte le
persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e
territori;
e)
nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori‚ il diritto di
stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle
disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla
libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale
sottosezione, nonché su una base non discriminatoria‚ fatti salvi gli atti
adottati in virtù dell'articolo III-291.
ARTICOLO III-288
1.
Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano‚ all'entrata negli
Stati membri‚ del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
2.
All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle
importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati
conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.
3.
Tuttavia‚ i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che
rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro
industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di
alimentare il loro bilancio.
I
dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle
importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale
ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4.
Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali‚ a causa degli
obblighi internazionali particolari cui sono soggetti‚ applicano già una
tariffa doganale non discriminatoria.
5.
L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate
nei paesi e territori non deve provocare‚ in linea di diritto o di fatto‚ una
discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai
diversi Stati membri.
ARTICOLO III-289
Se
il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo
all'entrata in un paese o territorio‚ avuto riguardo all'articolo III-288,
paragrafo 1‚ è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno
degli Stati membri‚ questo può domandare alla Commissione di proporre agli
altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa
situazione.
ARTICOLO III-290
Fatte
salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e
l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e
territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e
territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.
ARTICOLO III-291
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle
realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e
l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle
modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione.
Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento
europeo.
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TITOLO V
AZIONE
ESTERNA DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO III-292
1.
L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne
hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si
prefigge di promuovere nel resto del mondo:
democrazia,
Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e
di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del
diritto internazionale.
L'Unione
si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi
e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i
principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai
problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.
2.
L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un
elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni
internazionali al fine di:
a)
salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza,
la sua indipendenza e la sua integrità;
b)
consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo
e i principi del diritto internazionale;
c)
preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza
internazionale,
conformemente
agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai
principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi,
compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
d)
favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano
economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
e)
incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche
attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi
internazionali;
f)
contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e
migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse
naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
g)
aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o
provocate dall'uomo;
h)
promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale
rafforzata e il buon governo mondiale.
3.
Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi
nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione
rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
L'Unione
assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le
altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli
affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo
fine.
ARTICOLO III-293
1.
Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione
sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292.
Le
decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi
strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e
altri settori dell'azione esterna dell'Unione.
Possono
riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere
improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i
mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Il
Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio
adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le
decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure
previste dalla Costituzione.
2.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica
estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori
dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.
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CAPO II
POLITICA
ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI
COMUNI
ARTICOLO III-294
1.
Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione
stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i
settori della politica estera e di sicurezza.
2.
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli
Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca
solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi
dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione
nelle relazioni internazionali.
Il
Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché
detti principi siano rispettati.
3.
L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
a)
definendo gli orientamenti generali,
b)
adottando decisioni europee che definiscono:
I)
le azioni che l'Unione deve intraprendere,
II)
le posizioni che l'Unione deve adottare,
III)
le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),
c)
rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione
della loro politica.
ARTICOLO III-295
1.
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera
e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia
di difesa.
Qualora
lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca
una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della
politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.
2.
Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e
l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli
orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
ARTICOLO III-296
1.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio
"Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della
politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni
europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2.
Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che
rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome
dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione
dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze
internazionali.
3.
Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione
si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in
collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da
funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e
della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
L'organizzazione
e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da
una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del
ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento
europeo e previa approvazione della Commissione.
ARTICOLO
III-297
1.
Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo
dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali
decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve
disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.
Se
si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una
questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e
gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie.
2.
Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle
loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
3.
Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una
decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte
dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una
concertazione preliminare in sede di Consiglio.
L'obbligo
dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice
recepimento di detta decisione sul piano nazionale.
4.
In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in
mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli
Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto
degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali
misure ne informa immediatamente il Consiglio.
5.
In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di
cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il
Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste
non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla
sua efficacia.
ARTICOLO III-298
Il
Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su
una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri
provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni
dell'Unione.
ARTICOLO III-299
1.
Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo
con l'appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative
alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente
iniziative o proposte.
2.
Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri
dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione
straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di
emergenza, entro un termine più breve.
ARTICOLO III-300
1.
Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che
delibera all'unanimità.
In
caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la
propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato
ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In
uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da
azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale
decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i
membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno
un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione
dell'Unione, la decisione non è adottata.
2.
In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
a)
quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa
agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293,
paragrafo 1;
b)
quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione
presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal
Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;
c)
quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che
definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
d)
quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante
speciale ai sensi dell'articolo III-302.
Se
un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di
politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che
richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro
degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato
membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di
un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere
che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una
decisione europea all'unanimità.
3.
Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può adottare
all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2
del presente articolo.
4.
I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
ARTICOLO III-301
1.
Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune
dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari
esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri
coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.
2.
Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei
paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e
contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui
al paragrafo 1.
ARTICOLO III-302
Il
Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri
dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per
questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato
sotto l'autorità del ministro.
ARTICOLO III-303
L'Unione
può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei
settori di pertinenza del presente capo.
ARTICOLO III-304
1.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento
europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41,
paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano
debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere
associati all'informazione del Parlamento europeo.
2.
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al
Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte
all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica
estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa
comune.
ARTICOLO III-305
1.
Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi
difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione
assicura l'organizzazione di tale coordinamento.
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle
quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano
difendono le posizioni dell'Unione.
2.
Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati
nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle
quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e
il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di
interesse comune.
Gli
Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il
ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del
Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le
posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che
incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.
Allorché
l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano
chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a
presentare la posizione dell'Unione.
ARTICOLO III-306
Le
missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni
dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro
rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di
garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono
posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. Esse
intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a
valutazioni comuni.
Esse
contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel
territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e
delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.
ARTICOLO III-307
1.
Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila
sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera
e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri
per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione
o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche
concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri
dell'Unione.
2.
Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita,
sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari esteri
dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni
di gestione delle crisi previste all'articolo III-309.
Ai
fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa,
quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato
a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla
direzione strategica dell'operazione.
ARTICOLO III-308
L'attuazione
della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata
l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle
istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze
dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17.
L'attuazione
delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata
l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle
istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze
dell'Unione a titolo del presente capo.
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SEZIONE 2
POLITICA
DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
ARTICOLO III-309
1.
Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può
ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia
di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e
assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di
mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione
delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le
operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni
possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno
a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
2.
Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al
paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di
realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorità
del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di
sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali
missioni.
ARTICOLO III-310
1.
Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo
III-309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo
di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per
tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari
esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.
2.
Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano
periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria
iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri
partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la
realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone
una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione
stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il
Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
ARTICOLO III-311
1.
L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca,
dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita
dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il
compito di:
a)
contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri
e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli
Stati membri;
b)
promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di
acquisizione efficienti e compatibili;
c)
proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini
di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli
Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
d)
sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e
pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni
tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
e)
contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per
potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per
migliorare l'efficacia delle spese militari.
2.
L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che
desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di
funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di
partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia
sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in
progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la
Commissione, se necessario.
ARTICOLO III-312
1.
Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata
permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e
sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel
protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro
intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.
2.
Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una
decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa
l'elenco degli Stati membri partecipanti.
Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro
degli affari esteri dell'Unione.
3.
Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla
cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e
al ministro degli affari esteri dell'Unione.
Il
Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello
Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di
cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata
permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa
consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del
Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al
voto.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65%
della popolazione di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata
si considera raggiunta.
4.
Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più
assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione
europea che sospende la partecipazione di questo Stato.
Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in
questione, prendono parte al voto.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata
si considera raggiunta.
5.
Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione
strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto
del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.
6.
Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della
cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da
2 a 5, sono adottate all'unanimità.
Ai
fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli
rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
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SEZIONE 3
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
ARTICOLO III-313
1.
Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del
presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.
2.
Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a
carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che
hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il
Consiglio decida altrimenti.
Se
non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati
membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale
lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti.
Per
quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel
settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al
Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-300,
paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento.
3.
Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure
specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio
dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della
politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una
missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
I
preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo
III-309 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante
un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.
Il
Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli
affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano:
a)
le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare
le dotazioni finanziarie assegnategli;
b)
le modalità di gestione del fondo iniziale;
c)
le modalità di controllo finanziario.
Quando
la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e
all'articolo III-309 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il
Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a
detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio
sull'esecuzione di tale mandato.
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CAPO III
POLITICA
COMMERCIALE COMUNE
ARTICOLO III-314
L'Unione,
tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo
III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del
commercio mondiale‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi
internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle
barriere doganali e di altro tipo.
ARTICOLO III-315
1.
La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare
per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi
tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti
commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti,
l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e
le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di
dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro
dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2.
La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione
della politica commerciale comune.
3.
Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o
organizzazioni internazionali, si applica l'articolo III-325, fatte salve le
disposizioni particolari del presente articolo.
La
Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i
negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché
gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne
dell'Unione.
Tali
negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato
speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro
delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce
periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei
negoziati.
4.
Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Per
la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di
servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli
investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali
accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per
l'adozione di norme interne.
Il
Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di
accordi:
a)
nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali
accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica
dell'Unione;
b)
nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e
della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente
l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla
responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
5.
La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei
trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo
III-325.
6.
L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della
politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra
l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni
legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale
armonizzazione.
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CAPO IV
COOPERAZIONE
CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
SEZIONE 1
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
ARTICOLO III-316
1.
La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta
nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La
politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri
si completano e si rafforzano reciprocamente.
L'obiettivo
principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a
termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi
della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono
avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.
2.
L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli
obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre
organizzazioni internazionali competenti.
ARTICOLO III-317
1.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono
riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o
programmi tematici.
2.
L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui
agli articoli III-292 e III-316.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle
sedi internazionali e a concludere accordi.
3.
La Banca europea per gli investimenti contribuisce‚ alle condizioni previste
dal suo statuto‚ all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO III-318
1.
Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli
Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo
sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto‚ anche nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi
possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono‚ se necessario‚
all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2.
La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento di cui al paragrafo 1.
3.
Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con
i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
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SEZIONE 2
COOPERAZIONE
ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
ARTICOLO III-319
1.
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli
articoli da III-316 a III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione
economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in
campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.
Tali
azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte
nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione
e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'attuazione del paragrafo 1.
3.
Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano
con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le
modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra
questa e i terzi interessati.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle
sedi internazionali e a concludere accordi.
ARTICOLO
III-320
Allorché
la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da
parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le
decisioni europee necessarie.
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SEZIONE 3
AIUTO
UMANITARIO
ARTICOLO III-321
1.
Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel
quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a
fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni
dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far
fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni
dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2.
Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del
diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non
discriminazione.
3.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro
di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.
4.
L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al
paragrafo 1 e all'articolo III-292.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle
sedi internazionali e a concludere accordi.
5.
È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare
contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario
dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalità di
funzionamento.
6.
La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo
di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e
dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7.
L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e
coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
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CAPO V
MISURE
RESTRITTIVE
ARTICOLO III-322
1.
Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede
l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e
finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione
e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso
ne informa il Parlamento europeo.
2.
Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il
Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure
restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di
entità non statali.
3.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni
sulle garanzie giuridiche.
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CAPO VI
ACCORDI INTERNAZIONALI
ARTICOLO III-323
1.
L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni
internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di
un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche
dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in
un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni
o alterarne la portata.
2.
Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli
Stati membri.
ARTICOLO III-324
L'Unione
può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un
accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da
diritti e obblighi reciproci, da azioni
in
comune e da procedure particolari.
ARTICOLO III-325
1.
Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra
l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e
conclusi secondo la procedura seguente.
2.
Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di
negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.
3.
La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo
previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di
sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una
decisione europea che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione
della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di
negoziato dell'Unione.
4.
Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato
speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
5.
Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che
autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria
prima dell'entrata in vigore.
6.
Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea
relativa alla conclusione dell'accordo.
Tranne
quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza
comune, il Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo:
a)
previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
I)
accordi di associazione;
II)
adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
III)
accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di
cooperazione;
IV)
accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;
V)
accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa
ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria
l'approvazione del Parlamento europeo.
In
caso d'urgenza‚ il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un
termine per l'approvazione;
b)
previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento
europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione
dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può
deliberare.
7.
All'atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi
5, 6 e 9‚ può
abilitare
il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se
quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di
un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente
questa abilitazione di condizioni specifiche.
8.
Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Tuttavia
esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è
richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi
di associazione e gli accordi di cui all'articolo III-319 con gli Stati
candidati all'adesione.
9.
Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri
dell'Unione, adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione
di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in
un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno
effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il
quadro istituzionale dell'accordo.
10.
Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi
della procedura.
11.
Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono
domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un
accordo previsto con la Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di
giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello
stesso o revisione della Costituzione.
ARTICOLO III-326
1.
In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca
centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione
della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso
compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi
formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute
di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
Il
Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione
della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea,
nell'intento di pervenire ad un consenso compatibile con l'obiettivo della
stabilità dei prezzi‚ può adottare‚ adeguare o abbandonare i tassi centrali
dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del
Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione‚ dell'adeguamento o dell'abbandono
dei tassi centrali dell'euro.
2.
In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di
Stati terzi come indicato al paragrafo 1‚ il Consiglio‚ su raccomandazione
della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea‚ può formulare gli orientamenti
generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi
orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema
europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.
3.
In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario
o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o
organizzazioni internazionali‚ il Consiglio‚ su raccomandazione della
Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea‚ decide le
modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità
devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è
associata a pieno titolo ai negoziati.
4.
Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione
economica e monetaria‚ gli Stati membri possono condurre negoziati nelle
istanze internazionali e concludere accordi.
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CAPO VII
RELAZIONI
DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI
DELL'UNIONE
ARTICOLO III-327
1.
L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni
Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio
d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
L'Unione
assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni
internazionali.
2.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati
dell'attuazione del presente articolo.
ARTICOLO III-328
1.
Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni
internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2.
Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità del ministro degli
affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le
missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
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CAPO VIII
ATTUAZIONE
DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
ARTICOLO III-329
1.
Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità
naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue
autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si
coordinano in sede di Consiglio.
2.
Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo
I-43 da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal
Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari
esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della
difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1.
Il Parlamento europeo è informato.
Ai
fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio è
assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture
sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal
comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso,
pareri congiunti.
3.
Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il
Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.
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TITOLO VI
FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI
SEZIONE 1
LE
ISTITUZIONI
Sottosezione
1
Il
Parlamento europeo
ARTICOLO III-330
1.
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie
per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio
universale diretto‚ secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o
secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il
Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo‚ previa
approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che
lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da
parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
2.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo
delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa
approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme o
condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
ARTICOLO III-331
La
legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui
all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro
finanziamento.
ARTICOLO III-332
A
maggioranza dei membri che lo compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere
alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali
reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione
della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne
comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
ARTICOLO III-333
Nell'ambito
delle sue funzioni‚ il Parlamento europeo‚ su richiesta di un quarto dei membri
che lo compongono‚ può costituire una commissione temporanea d'inchiesta
incaricata di esaminare‚ fatte salve le attribuzioni conferite dalla
Costituzione ad altre istituzioni o organi‚ le denunce di infrazione o di
cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione‚ salvo quando
i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino
all'espletamento della procedura giudiziaria.
La
commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua
relazione.
Una
legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del
diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa
previa approvazione del Consiglio e della Commissione.
ARTICOLO III-334
In
conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino
dell'Unione‚ nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro‚ ha il diritto di presentare‚ individualmente o in
associazione con altre persone‚ una petizione al Parlamento europeo su una
materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne
direttamente.
ARTICOLO III-335
1.
Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo
I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a
ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,
organi o organismi dell'Unione‚ ad esclusione della Corte di giustizia
dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Conformemente
alla sua missione‚ il mediatore‚ di sua iniziativa o in base alle denunce che
gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento
europeo‚ procede alle indagini che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti
in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.
Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione‚ investe della
questione l'istituzione, organo o organismo interessato‚ che dispone di tre
mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione
al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La
persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni
anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati
delle indagini.
2.
Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata
della legislatura.
Il
mandato è rinnovabile.
Il
mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su
richiesta del Parlamento europeo‚ qualora non risponda più alle condizioni
necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3.
Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento
dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione,
organo o organismo. Per tutta la durata del mandato‚ il mediatore non può
esercitare alcuna altra attività professionale‚ remunerata o no.
4.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo
delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del
Consiglio.
ARTICOLO III-336
Il
Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il
secondo martedì del mese di marzo.
Il
Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della
maggioranza dei membri che lo compongono‚ del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO III-337
1.
Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚
secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da
quello del Consiglio.
2.
La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere
ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle
interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di
questo.
3.
Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione
generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.
ARTICOLO III-338
Salvo
disposizioni contrarie della Costituzione‚ il Parlamento europeo delibera a
maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero
legale.
ARTICOLO
III-339
Il
Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei
membri che lo compongono.
Gli
atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni
previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.
ARTICOLO III-340
Il
Parlamento europeo‚ cui sia presentata una mozione di censura sull'operato
della Commissione‚ non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano
trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se
la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi
e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della
Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro
degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno
alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di
ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli
articoli I-26 e I-27. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione
nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei
membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro
funzioni.
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Sottosezione
2
Il
Consiglio europeo
ARTICOLO III-341
1.
In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega
da uno solo degli altri membri.
L'astensione
di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni
del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
2.
Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato
dal Consiglio europeo.
3.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4.
Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
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Sottosezione
3
Il
Consiglio dei ministri
ARTICOLO III-342
Il
Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo,
di uno dei membri o della Commissione.
ARTICOLO III-343
1.
In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno
solo degli altri membri.
2.
Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio
delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
3.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle
deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
ARTICOLO III-344
1.
Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati
membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e
dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può
adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del
Consiglio.
2.
Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di
un segretario generale nominato dal Consiglio.
Il
Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del
segretariato generale.
3.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
ARTICOLO III-345
Il
Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a
tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli
obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione
non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.
ARTICOLO III-346
Il
Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti
dalla Costituzione.
Delibera
a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.
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Sottosezione
4
La
Commissione europea
ARTICOLO III-347
I
membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro
funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di
influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
I
membri della Commissione non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚
esercitare alcun'altra attività professionale‚ rimunerata o meno. Fin dal loro
insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle loro
funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro
carica‚ e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda
l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi. In
caso di violazione degli obblighi stessi‚ la Corte di giustizia‚ su istanza del
Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione‚ può‚ a
seconda dei casi‚ pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste
all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione
dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
ARTICOLO III-348
1.
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della
Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
2.
Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di
decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo
membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col
presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in
conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della
Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere
coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.
3.
In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è
sostituito per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27,
paragrafo 1.
4.
In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli
affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato,
in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.
5.
In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi
rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria
amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del
mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.
ARTICOLO III-349
Qualsiasi
membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può
essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del
Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
ARTICOLO III-350
Fatto
salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione
sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità
dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione
delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano
le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
ARTICOLO III-351
La
Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno
fissa il numero legale.
ARTICOLO III-352
1.
La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il
proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione
del regolamento.
2.
La Commissione pubblica ogni anno‚ almeno un mese prima dell'apertura della
sessione del Parlamento europeo‚ una relazione generale sull'attività
dell'Unione.
Ù torna su
Sottosezione
5
La
Corte di giustizia dell'Unione europea
ARTICOLO III-353
La
Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta
plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione
europea.
ARTICOLO III-354
La
Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto
dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare
una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato
generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente‚ con assoluta imparzialità e
in piena indipendenza‚ conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo
intervento.
ARTICOLO III-355
I
giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le
condizioni richieste per l'esercizio‚ nei rispettivi paesi‚ delle più alte
funzioni giurisdizionali‚ ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza,
sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa
consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.
Ogni
tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati
generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea.
I
giudici designano tra loro‚ per tre anni‚ il presidente della Corte di
giustizia. Il mandato è rinnovabile.
La
Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è
sottoposto all'approvazione del Consiglio.
ARTICOLO III-356
Il
numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia
assistito da avvocati generali.
I
membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni
giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati
membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.
Ogni
tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.
I
giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il
mandato è rinnovabile.
Il
Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Salvo
quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione
relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.
ARTICOLO III-357
È
istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei
candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della
Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri
procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.
Il
comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di
giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali
e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento
europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di
funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i
membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.
ARTICOLO III-358
1.
Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli
articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli
attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo
III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia
competente per altre categorie di ricorsi.
Le
decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere
oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di
diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2.
Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni
dei tribunali specializzati.
Le
decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono
eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia,
alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la
coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.
3.
Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte
ai sensi dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il
Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che
potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può
rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le
decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono
eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia,
alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi
rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.
ARTICOLO III-359
1.
La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale,
e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi
proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e
previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di
giustizia e previa consultazione della Commissione.
2.
La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole
relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle
competenze ad esso conferite.
3.
Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione
dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea
sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di
fatto.
4.
I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte
le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di
funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.
5.
I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto
con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del
Consiglio.
6.
Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un
tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte
di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il
titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso
ai tribunali specializzati.
ARTICOLO III-360
La
Commissione‚ quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ emette un parere
motivato al riguardo‚ dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare
osservazioni.
Qualora
lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione‚ questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
ARTICOLO III-361
Ciascuno
degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando
reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso
incombenti in virtù della Costituzione.
Uno
Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato
su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù
della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.
La
Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano
stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte
e orali.
Qualora
la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla
domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.
ARTICOLO III-362
1.
Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro
ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della
Costituzione‚ tale Stato è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della
sentenza della Corte comporta.
2.
Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che
l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta‚ la Commissione,
dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire
la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa l'importo della somma
forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in
questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.
La
Corte‚ qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato
alla sentenza da essa pronunciata‚ può comminargli il pagamento di una somma
forfettaria o di una penalità.
Questa
procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361.
3.
La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
dell'Unione europea in virtù dell'articolo III-360 reputando che lo Stato
membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di
recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare
l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale
Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.
Se
la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione
il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti
dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data
fissata dalla Corte nella sentenza.
ARTICOLO III-363
Le
leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di
giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito
per le sanzioni che prevedono.
ARTICOLO III-364
Fatte
salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire
alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la
competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli
atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà
intellettuale.
ARTICOLO III-365
1.
La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità
sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione
e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché
sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre
effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di
legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a
produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente
a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto
concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da
uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
3.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui
ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca
centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le
proprie prerogative.
4.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2‚ un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che
la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari
che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.
5.
Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere
condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone
fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a
produrre effetti giuridici nei loro confronti.
6.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di
due mesi a decorrere‚ secondo i casi‚ dalla pubblicazione dell'atto‚ dalla
notificazione al ricorrente ovvero‚ in mancanza‚ dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza.
ARTICOLO III-366
Se
il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo
e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia
essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che
devono essere considerati definitivi.
ARTICOLO III-367
Qualora,
in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo,
il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal
pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire
la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione.
Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e
organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.
Il
ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa
sia stato preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di
due mesi da tale invito, l'istituzione, organo o organismo non ha preso
posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni
persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al
primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo
dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia
una raccomandazione o un parere.
ARTICOLO III-368
L'istituzione,
organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata
dichiarata contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
comporta.
Tale
obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione
dell'articolo III-431, secondo comma.
ARTICOLO III-369
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale:
a)
sull'interpretazione della Costituzione,
b)
sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione.
Quando
una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli
Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la
sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di
pronunciarsi sulla questione.
Quando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi
alla Corte.
Quando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la
Corte statuisce il più rapidamente possibile.
ARTICOLO III-370
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle
controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo III-431,
secondo e terzo comma.
ARTICOLO III-371
La
Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto
adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59
unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio
europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole
prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.
La
domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta
constatazione.
La
Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della
domanda.
ARTICOLO III-372
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi
controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni
determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile
agli altri agenti dell'Unione.
ARTICOLO III-373
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto
specificati, a conoscere delle controversie in materia di:
a)
esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della
Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca
dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo
III-360;
b)
deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli
investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di
amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle
condizioni previste all'articolo III-365;
c)
deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli
investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti,
alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o
dalla Commissione e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo
19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;
d)
esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti
dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale
europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei
poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti degli
Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che
una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa
incombenti in virtù della Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le
disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
ARTICOLO III-374
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una
clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di
diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.
ARTICOLO III-375
1.
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione
europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non
sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
2.
Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa
all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di
composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.
3.
La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra
Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale
controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
ARTICOLO III-376
La
Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo agli articoli
I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica
estera e di sicurezza comune e all'articolo III—293 per quanto riguarda la
politica estera e di sicurezza comune.
Tuttavia,
la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a
pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo
III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimità delle
decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche
o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.
ARTICOLO III-377
Nell'esercizio
delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo
III, capo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte
di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la
proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi
incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio
delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
ARTICOLO III-378
Nell'eventualità
di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da
un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo
lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei
motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla
Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.
ARTICOLO III-379
1.
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno
effetto sospensivo.
Tuttavia,
la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
2.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle cause che le sono proposte,
può ordinare le misure provvisorie necessarie.
ARTICOLO III-380
Le
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva
alle condizioni fissate all'articolo III-401.
ARTICOLO III-381
Lo
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un
protocollo.
La
legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del
titolo I e dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di
giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della
Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.
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Sottosezione
6
La
Banca centrale europea
ARTICOLO III-382
1.
Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del
comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche
centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo
III-197.
2.
Il comitato esecutivo è composto dal presidente‚ dal vicepresidente e da altri
quattro membri.
Il
presidente‚ il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono
nominati‚ tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel
settore monetario o bancario‚ dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza
qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del
Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il
loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
ARTICOLO III-383
1.
Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare‚
senza diritto di voto‚ alle riunioni del consiglio direttivo della Banca
centrale europea.
Il
presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio
direttivo della Banca centrale europea.
2.
Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle
riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli
obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.
3.
La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo‚ al Consiglio
europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attività
del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno
precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea
presenta tale relazione al Parlamento europeo‚ che può procedere su questa base
a un dibattito generale, e al Consiglio.
Il
presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato
esecutivo possono‚ a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa‚
essere ascoltati dagli organi competenti del Parlamento europeo.
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Sottosezione
7
La Corte dei conti
ARTICOLO III-384
1.
La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione.
Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o
organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto che istituisce
l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.
La
Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la
regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni
specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.
2.
La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e
delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale
controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.
Il
controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti
delle entrate all'Unione.
Il
controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali
controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti
dell'esercizio di bilancio considerato.
3.
Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul
posto presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo
che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi
i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del
bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le
istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito
di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o
servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le
altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per
conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a
carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non
hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla
Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari
all'espletamento delle sue funzioni.
Per
quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito
alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte
dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato
da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione.
In
mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle
informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione
gestite dalla Banca.
4.
Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione
annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle
istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La
Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi
specifici sotto forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su
richiesta di una delle altre istituzioni.
Essa
adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei
membri che la compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo
ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri,
alle condizioni previste nel regolamento interno.
Essa
assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di
controllo dell'esecuzione del bilancio.
Essa
adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
ARTICOLO III-385
1.
I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno
fatto parte‚ nei rispettivi Stati‚ delle istituzioni di controllo esterno o che
posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte
le garanzie d'indipendenza.
2.
I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro
mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce
l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno
Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
I
membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente.
Il suo mandato è rinnovabile.
3.
Nell'adempimento dei loro doveri‚ i membri della Corte dei conti non
sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.
Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni.
4.
I membri della Corte dei conti non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚
esercitare alcun'altra attività professionale‚ retribuita o no. Fin
dall'insediamento‚ assumono l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata
delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti
dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto
riguarda l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o
vantaggi.
5.
A parte i rinnovi regolari e i decessi‚ le funzioni di membro della Corte dei
conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni
d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6.
L'interessato
è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo
il caso di dimissioni d'ufficio‚ i membri della Corte dei conti restano in
carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
6.
I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni
oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi
sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata‚ su richiesta della
Corte dei conti‚ che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non
soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
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SEZIONE 2
GLI
ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
Sottosezione
1
Il
Comitato delle regioni
ARTICOLO III-386
Il
numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a
trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del
Comitato.
I
membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque
anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo
membri del Parlamento europeo.
Il
Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei
supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato
membro.
Alla
scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale
sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente
e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la
medesima procedura.
ARTICOLO III-387
Il
Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di
presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso
è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o
della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso
adotta il suo regolamento interno.
ARTICOLO III-388
Il
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle
regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui
una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi
concernenti la cooperazione transfrontaliera.
Qualora
lo reputino necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione
fissano al Comitato‚ per la presentazione del suo parere‚ un termine che non
può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione
inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non
tener conto dell'assenza di parere.
Quando
il Comitato economico e sociale è consultato‚ il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda
di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi
regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre
formulare un parere di sua iniziativa.
Il
parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
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Sottosezione
2
Il Comitato economico e
sociale
ARTICOLO III-389
Il
numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a
trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del
Comitato.
ARTICOLO III-390
I
membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro
mandato è rinnovabile.
Il
Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri,
redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il
Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il
parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori
economici e sociali e della società civile interessati dall'attività
dell'Unione.
ARTICOLO III-391
Il
Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di
presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso
è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o
della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso
adotta il suo regolamento interno.
ARTICOLO III-392
Il
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato
economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni
possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano
opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.
Qualora
lo reputino necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione
fissano al Comitato‚ per la presentazione del suo parere‚ un termine che non
può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione
inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non
tener conto dell'assenza di parere.
Il
parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione‚
unitamente
a un resoconto delle sue deliberazioni.
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SEZIONE 3
LA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
ARTICOLO III-393
La
Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.
I
suoi membri sono gli Stati membri.
Lo
statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un
protocollo.
Una
legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per
gli investimenti.
Il
Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli
investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione
o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
della Banca europea per gli investimenti.
ARTICOLO III-394
La
Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire‚ facendo
appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse‚ allo sviluppo
equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine
facilita‚ in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie‚ senza
perseguire scopi di lucro‚ il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i
settori dell'economia:
a)
progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b)
progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla
creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del
mercato interno che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere interamente
assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
c)
progetti di interesse comune per più Stati membri che‚ per ampiezza o natura‚
non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento
esistenti nei singoli Stati membri.
Nello
svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il
finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi
dei fondi a finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari
dell'Unione.
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SEZIONE 4
DISPOSIZIONI
COMUNI ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE
ARTICOLO III-395
1.
Quando‚ in virtù della Costituzione‚ delibera su proposta della Commissione‚ il
Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei
casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396‚ paragrafi 10 e 13,
all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.
2.
Fintantoché il Consiglio non ha deliberato‚ la Commissione può modificare la
sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto
dell'Unione.
ARTICOLO III-396
1.
Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono
adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le
disposizioni che seguono.
2.
La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima
lettura
3.
Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette
al Consiglio.
4.
Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in
questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del
Parlamento europeo.
5.
Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la
sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6.
Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che
l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione
informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Seconda
lettura
7.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a)
approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato,
l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde
alla posizione del Consiglio;
b)
respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri
che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
c)
propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza
dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio
e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
8.
Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del
Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
a)
approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
b)
non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il
presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di
conciliazione.
9.
Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha
dato parere negativo.
Conciliazione
10.
Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha
il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza
dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei
settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo
e del Consiglio in seconda lettura.
11.
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni
iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del
Parlamento europeo e quella del Consiglio.
12.
Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di
conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera
non adottato.
Terza
lettura
13.
Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto
comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine
di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione
in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei
voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una
decisione, l'atto in questione si considera non adottato.
14.
I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono
prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Disposizioni
particolari
15.
Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea
è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di
Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta
della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il
paragrafo 9 non sono applicabili.
In
tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il
progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il
Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante
tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua
iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di
conciliazione conformemente al paragrafo 11.
ARTICOLO III-397
Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche
consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A
tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi
interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
ARTICOLO III-398
1.
Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione
si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
2.
La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del
regime adottati sulla base dell'articolo III-427.
ARTICOLO III-399
1.
Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei
loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione
dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del
pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca
centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette
all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché
esercitano funzioni amministrative.
2.
Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti
relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste
dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.
ARTICOLO III-400
1.
Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:
a)
gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del
presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei
membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della
Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del
Consiglio;
b)
le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del
presidente e dei membri della Corte dei conti;
c)
tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle
lettere a) e b).
2.
Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità
dei membri del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-401
Gli
atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che
comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo
pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione
forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro
sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta‚ con la
sola verificazione dell'autenticità del titolo‚ dall'autorità nazionale che il
governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine‚ informandone la
Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Assolte
tali formalità a richiesta dell'interessato‚ quest'ultimo può ottenere
l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorità competente,
secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione
forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di
giustizia dell'Unione europea. Tuttavia‚ il controllo della regolarità delle
disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
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CAPO II
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
SEZIONE 1
QUADRO
FINANZIARIO PLURIENNALE
ARTICOLO III-402
1.
Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque
anni conformemente all'articolo I-55.
2.
Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti
per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per
pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi
settori di attività dell'Unione.
3.
Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto
svolgimento della procedura annuale di bilancio.
4.
Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario
non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i
massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono
prorogati fino all'adozione di detta legge.
5.
Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a
facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.
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SEZIONE 2
BILANCIO
ANNUALE DELL'UNIONE
ARTICOLO
III-403
L'esercizio
finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
ARTICOLO III-404
La
legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle
disposizioni in appresso.
1.
Ciascuna istituzione elabora‚ anteriormente al 1° luglio‚ uno stato di
previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione
raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio‚ che può
comportare previsioni divergenti.
Tale
progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.
2.
La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al
Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1º settembre dell'anno che
precede quello dell'esecuzione del bilancio.
La
Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura,
fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.
3.
Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al
Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello
dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento
europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.
4.
Se‚ entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento
europeo:
a)
approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio
è adottata;
b)
non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera
adottata;
c)
adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il
progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente
del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza
indugio il comitato di conciliazione.
Tuttavia,
il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci
giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che
approva tutti gli emendamenti.
5.
Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il
compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del
Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei
membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei
rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla
convocazione.
La
Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni
iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del
Parlamento europeo e quella del Consiglio.
6.
Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di
conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo
e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a
decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.
7.
Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
a)
sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non
riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto
comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce
il bilancio si considera definitivamente adottata in conformità del progetto
comune, o b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri
che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una
delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a
deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
c)
il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la
Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o d) il Parlamento europeo
approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo
può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del
respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri
che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare
tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un
emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione
concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto
di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera
definitivamente adottata su questa base.
8.
Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di
conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione
sottopone un nuovo progetto di bilancio.
9.
Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del
Parlamento europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio è
definitivamente adottata.
10.
Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo
nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in
particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle
entrate e delle spese.
ARTICOLO III-405
1.
Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il
bilancio non è stata definitivamente adottata‚ le spese possono essere
effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui
all'articolo III-412‚ nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti
nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente‚ senza poter
superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del
progetto di bilancio.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni
fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese
superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui
all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.
Tale
decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini
dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di
cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.
Essa
entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il
Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non
decide di ridurre dette spese.
ARTICOLO III-406
Alle
condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412‚ gli
stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti
inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati
all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
Gli
stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le
spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in
conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.
Le
spese
-
del Parlamento europeo‚
-
del Consiglio europeo e del Consiglio ‚
-
della Commissione,
-
della Corte di giustizia dell'Unione europea
sono
iscritte in sezioni distinte del bilancio‚ senza pregiudizio di un regime
speciale per determinate spese comuni.
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SEZIONE 3
ESECUZIONE
DEL BILANCIO E SCARICO
ARTICOLO III-407
La
Commissione dà esecuzione al bilancio‚ in cooperazione con gli Stati membri, in
base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua
responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformità del
principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la
Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità
di detto principio.
La
legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo
e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le
responsabilità che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità
particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle
proprie spese.
All'interno
del bilancio, la Commissione può procedere‚ nei limiti e alle condizioni
fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412‚ a storni di
stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.
ARTICOLO III-408
Ogni
anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti
dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre‚
comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo
dell'Unione.
La
Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in
particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal
Consiglio a norma dell'articolo III-409.
ARTICOLO III-409
1.
Il Parlamento europeo‚ su raccomandazione del Consiglio‚ dà atto alla
Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina‚ successivamente
al Consiglio‚ i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di
cui all'articolo III-408‚ la relazione annuale della Corte dei conti‚ corredata
delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della
Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384,
paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei
conti.
2.
Prima di dare atto alla Commissione‚ o per qualsiasi altro fine nel quadro
dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del
bilancio‚ il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione
sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo
finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo‚ su richiesta di
quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3.
La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle
osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre
osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese‚
nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal
Consiglio.
4.
La Commissione‚ su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio‚ presenta
relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e
commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai servizi incaricati
dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte
dei conti.
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SEZIONE 4
DISPOSIZIONI
COMUNI
ARTICOLO III-410
Il
quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.
ARTICOLO III-411
La
Commissione può‚ con debita informazione alle autorità competenti degli Stati
membri interessati‚ trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi
che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro‚ nella misura necessaria
alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione.
La
Commissione evita‚ per quanto possibile‚ di procedere a tali trasferimenti
quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La
Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite
dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie,
ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro
istituto finanziario da questo autorizzato.
ARTICOLO III-412
1.
La legge europea stabilisce:
a)
le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla
formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei
conti;
b)
le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti
finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
La
legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.
2.
Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che
fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste
dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della
Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali
esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo e della Corte dei conti.
3.
Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi
contemplati dal presente articolo.
ARTICOLO III-413
Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità
dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli
obblighi giuridici nei confronti dei terzi.
ARTICOLO III-414
Sono
convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i
presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito
delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono
tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento
fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare
l'attuazione del presente capo.
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SEZIONE 5
LOTTA
CONTRO LA FRODE
ARTICOLO III-415
1.
L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma
del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione
efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione.
2.
Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli
Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che
lede i loro interessi finanziari.
3.
Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano
l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la
frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare
cooperazione tra le autorità competenti.
4.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori
della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti
gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È
adottata previa consultazione della Corte dei conti.
5.
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
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CAPO III
COOPERAZIONI
RAFFORZATE
ARTICOLO III-416
Le
cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.
Esse
non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione
economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una
discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare
distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
ARTICOLO III-417
Le
cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi
degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano
l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.
ARTICOLO III-418
1.
Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti
gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di
partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La
partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in
qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali
condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.
La
Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si
adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di
Stati membri.
2.
La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione,
informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo
sviluppo delle cooperazioni rafforzate.
ARTICOLO III-419
1.
Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza
esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta
alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti
dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al
Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una
proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.
L'autorizzazione
a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea
del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione
del Parlamento europeo.
2.
La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune
è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al ministro degli affari esteri
dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata
prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione,
che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione
rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre
trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.
L'autorizzazione
a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea
del Consiglio, che delibera all'unanimità.
ARTICOLO III-420
1.
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in
corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale
intenzione al Consiglio e alla Commissione.
La
Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della
notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa
constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e
adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già
adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
Tuttavia,
se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano
soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un
termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa
riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma.
Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non
essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al
Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera
conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta
della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.
2.
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in
corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale
intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla
Commissione.
Il
Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa
consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver
constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.
Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, può
inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti
già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio
ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le
disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame
della richiesta di partecipazione.
Ai
fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e
conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.
ARTICOLO III-421
Le
spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle
spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli
Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità
dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga
altrimenti.
ARTICOLO III-422
1.
Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro
di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità,
il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui
all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede
che delibererà a maggioranza qualificata.
2.
Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro
di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi
quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il
Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui
all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede
che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
ARTICOLO III-423
Il
Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel
quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le
politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI
COMUNI
ARTICOLO III-424
Tenuto
conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della
Guayana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e
delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla
superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza
economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano
grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione,
adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in
particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a
tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione
del Parlamento europeo.
Gli
atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e
commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di
agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di
beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi
a finalità strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione.
Il
Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle
caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza
compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione,
compresi il mercato interno e le politiche comuni.
ARTICOLO III-425
La
Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente
negli Stati membri.
ARTICOLO III-426
In
ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica
riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in
particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A
tale fine è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata
da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per
le questioni connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.
ARTICOLO III-427
La
legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime
applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione
delle istituzioni interessate.
ARTICOLO III-428
Per
l'esecuzione dei compiti affidatile‚ la Commissione può raccogliere tutte le
informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche‚ nei limiti e alle
condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal
Consiglio a maggioranza semplice.
ARTICOLO III-429
1.
Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea
fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo
svolgimento delle attività dell'Unione.
2.
L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità,
dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica,
dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta
oneri eccessivi per gli operatori economici.
ARTICOLO III-430
I
membri delle istituzioni dell'Unione‚ i membri dei comitati e i funzionari e
agenti dell'Unione sono tenuti‚ anche dopo la cessazione delle loro funzioni‚ a
non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto
professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i
rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.
ARTICOLO III-431
La
responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al
contratto in causa.
In
materia di responsabilità extracontrattuale‚ l'Unione deve risarcire‚
conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri‚ i
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle
loro funzioni.
In
deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire,
conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i
danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni.
La
responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata
dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro
applicabile.
ARTICOLO III-432
La
sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli
Stati membri.
ARTICOLO III-433
Il
Consiglio adotta all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime
linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte
di giustizia dell'Unione europea.
ARTICOLO III-434
L'Unione
gode, sul territorio degli Stati membri‚ dei privilegi e delle immunità
necessari all'assolvimento dei suoi compiti‚ alle condizioni definite dal
protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
ARTICOLO III-435
La
Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni
concluse‚ anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti,
anteriormente alla data dell'adesione, tra uno o più Stati membri, da una
parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.
Nella
misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione‚ lo Stato
o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le
incompatibilità constatate. Ove occorra‚ gli Stati membri si forniscono
reciproca assistenza per raggiungere tale scopo‚ assumendo eventualmente una
comune linea di condotta.
Nell'applicazione
delle convenzioni di cui al primo comma‚ gli Stati membri tengono conto del
fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati
membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono‚ per ciò stesso‚
indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni
dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti
gli altri Stati membri.
ARTICOLO III-436
1.
La Costituzione non osta alle norme seguenti:
a)
nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia
dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria
sicurezza,
b)
ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla
produzione o al commercio di armi‚ munizioni e materiale bellico; tali misure
non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto
riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una
decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai
prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
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PARTE IV
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
ARTICOLO IV-437
Abrogazione
dei precedenti trattati
1.
Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il
trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea
e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che
hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e
il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o
modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2.
I trattati relativi all'adesione:
a)
del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord,
b)
della Repubblica ellenica,
c)
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
d)
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di
Svezia,
e)
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca sono abrogati.
Tuttavia:
-
le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate
o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di
adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici
sono mantenuti conformemente a detto protocollo;
-
le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è
fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro
effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.
ARTICOLO IV-438
Successione
e continuità giuridica
1.
L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea
istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità europea.
2.
Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti
alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro
composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente
trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione
dello stesso o fino al termine del loro mandato.
3.
Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati
e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti
giuridici sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati
o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le
convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati
dall'articolo IV-437.
Gli
altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento
dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi
interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi
dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o
connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle
effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre
posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle
relative all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati
membri, sono anch'essi mantenuti finché non saranno stati soppressi o
modificati.
4.
La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del
Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei
trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni
adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte
d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni
analoghe della Costituzione.
5.
La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima
della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto
della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili
di tali procedure prendono le misure appropriate.
ARTICOLO IV-439
Disposizioni
transitorie relative a talune istituzioni
Le
disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo,
alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e
di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o
del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della
Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel
protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi
dell'Unione.
ARTICOLO IV-440
Campo
di applicazione territoriale
1.
Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al
Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di
Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica
francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla
Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del
Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno
dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla
Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca,
alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord.
2.
Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guayana francese, alla
Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie
conformemente all'articolo III-424.
3.
I paesi e territori d'oltremare‚ il cui elenco figura nell'allegato II‚
costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella
parte III, titolo IV.
Il
presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che
mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord non menzionati nel suddetto elenco.
4.
Il presente trattato si applica ai territori europei di cui uno Stato membro
assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5.
Il presente trattato si applica alle isole Åland con le deroghe contenute
originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera
d) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti
di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia.
6.
In deroga ai paragrafi da 1 a 5:
a)
il presente trattato non si applica alle Faeröer;
b)
il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto
necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente definito nel
protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di adesione, che costituisce parte
integrante del trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) e
ripreso nella parte II, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto
di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca;
c)
il presente trattato si applica alle isole Normanne e all'isola di Man solo per
quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito
originariamente dal trattato di cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera
a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti
di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia.
7.
Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può
adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti
dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai
paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa
consultazione della Commissione.
ARTICOLO IV-441
Unioni
regionali
Il
presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni
regionali tra il Belgio e il Lussemburgo‚ come pure tra il Belgio‚ il
Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni
regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.
ARTICOLO IV-442
Protocolli
e allegati
I
protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte
integrante.
ARTICOLO IV-443
Procedura
di revisione ordinaria
1.
Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione
può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato.
Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai
parlamenti nazionali.
2.
Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e
della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole
all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca
una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di
Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della
Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è
consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti
di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3.
Il
Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del
Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle
modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il
mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.
3.
Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata
dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le
modifiche da apportare al presente trattato.
Le
modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
4.
Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del
trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri
abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato
difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio
europeo.
ARTICOLO IV-444
Procedura
di revisione semplificata
1.
Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un
settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una
decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza
qualificata in detto settore o caso.
Il
presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
2.
Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro
europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può
adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi
quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.
3.
Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è
trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento
nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la
decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di
opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per
l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio
europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che
si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
ARTICOLO IV-445
Procedura
di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione
può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in
parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e
azioni interne dell'Unione.
2.
Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o
in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della
Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca
centrale europea.
Tale
decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3.
La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze
attribuite all’Unione nel presente trattato.
ARTICOLO IV-446
Durata
Il
presente trattato è concluso per una durata illimitata.
ARTICOLO IV-447
Ratifica
e entrata in vigore
1.
Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente
alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati
presso il governo della Repubblica italiana.
2.
Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli
strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del
secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da
parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
ARTICOLO IV-448
Testi
autentici e traduzioni
1.
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese,
estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone,
lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente
fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che
provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi
degli altri Stati firmatari.
2.
Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua
determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale
dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in
parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme
di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.
IN
FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in
calce al presente trattato.
Fatto
a ..., addì ...
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