Principi
fondamentali
Parte I
Parte II
Disposizioni Transitorie
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta
del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La
Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPÎ FONDAMENTALI
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale. (1)
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze. (2)
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,
ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. (3)
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e
la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Ù
P A R T E I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi
e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per
la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e
di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o
di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (4)
Art. 27.
La responsabilità penale è
personale.
L’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. (5)
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Ù
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
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TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano. (6)
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima
e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. (7)
Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e
di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
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P A R T E II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
(8)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57 (9)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. (10)
La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide
se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate
a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. (11)
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità
stabilita dalla legge.
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Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art.
75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando
lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (12)
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari.
Art. 79.
(13)
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Ù
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura. (14)
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Ù
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
(15)
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.
Ù
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero.
Ù
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
Ù
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni (16) se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Ù
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
(17)
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa
e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o
del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
Ù
TITOLO V (18)
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
(19)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato. (20)
Art. 116 (21)
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia,
il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata.
Art. 117.
(22)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
(23)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119. (24)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi contratti.
Art. 120.
(25)
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
(26)
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
(27)
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della
Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
(28)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e
la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato. (29)
Art. 125. (30)
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
(31)
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
(32)
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell’atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato.
(33)
Art. 129.
Abrogato. (34)
Art. 130.
Abrogato. (35)
Art. 131.
(36)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132. (37)
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con
un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e
la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
Ù
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione. (38)
Art. 135. (39)
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice. (40)
L’ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge. (41)
Nei giudizi d’accusa
contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari. (42)
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali. (43)
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i
termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. (44)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte. (45)
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Ù
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti. (46)
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.
Ù
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni
in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla
sua popolazione. (47)
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne
i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
(48)
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme
e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro
uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità
con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. (49)
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre
un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII (50)
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona
nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato. (51)
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n.
98. (52)
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
Ù
NOTE
* Il testo della Costituzione italiana con le successive modifiche
costituzionali, qui riprodotto, è in tutto conforme a quello pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (del 1947 e degli anni successivi). Questa edizione con le
note che seguono è stata curata dal Servizio Studi.
1 (Nota all’art. 7, secondo comma).
I Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario
del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo
1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
2 (Nota all’art. 8, terzo
comma).
A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre
1988, n. 517 e 8 marzo 1989,
n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n.
283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese» intercorse,
rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee
di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5
ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n.
286), 20 dicembre
1996, nn. 637 e 638
(G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con
altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.
3 (Nota all’art. 10,
quarto comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno
1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l’ultimo comma dell’art. 10 della
Costituzione non si applica ai delitti di genocidio».
4 (Nota all’art. 26,
secondo comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno
1967, n. 1 «l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applica ai
delitti di genocidio». Cfr. art. 10.
5 (Nota all’art. 27,
quarto comma).
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di
morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2
gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge
13 ottobre 1994, n. 589 sull’«Abolizione della pena di morte nel codice
penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
6 (Nota all’art. 40).
V. legge 12
giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (G.U. 14 giugno 1990, n.
137).
7 (Nota all’art. 48, terzo
comma).
Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio
2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).
8 (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56,
57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modificato,
nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza
degli italiani all’estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). Si vedano, inoltre,
le disposizioni transitorie nell’art. 3 della legge n. 1 del 2001.
L’art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del
1963 cosí dettava:
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione
superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
***
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
9 (Nota all’art. 57).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente, modificato nel
terzo comma dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva
della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3) nonché nel primo, secondo e
quarto comma con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il
numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero»
(G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). V., altresì, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1 per l’assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione
Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1° aprile 1961, n. 82).
Il testo dell’art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori
alla legge costituzionale del 2001, disponeva:
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila
abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d’Aosta ha un solo senatore».
***
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
***
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
10 (Nota all’art. 60,
primo comma).
Comma così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della
Costituzione».
Il testo originario dell’art. 60 recitava:
Art. 60
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra».
11 (Nota all’art. 68).
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 29 ottobre
1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256).
Il testo anteriore dell’art. 68 recitava:
Art. 68
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può
essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una
sentenza anche irrevocabile».
Per l’immunità dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3
della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1.
12 (Nota all’art. 75,
quinto comma).
V. art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
13 (Nota all’art. 79).
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 6 marzo 1992,
n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
Il testo originario dell’art. 79 disponeva:
Art. 79
«L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
proposta di delegazione».
14 (Nota all’art. 88,
secondo comma).
Comma così sostituito con la legge costituzionale 4 novembre 1991,
n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88
recitava:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato».
15 (Nota all’art. 96).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1. V., altresì, legge 5 giugno 1989, n. 219.
Il testo originario dell’art. 96 disponeva:
Art. 96
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti
in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni».
16 (Nota all’art. 107,
primo comma).
Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27
dicembre 1947, per errore tipografico, in luogo di «funzioni» compariva la
parola «funzionari»: cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.
17 (Nota all’art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300).
All’art. 2, la stessa legge costituzionale così dispone:
«1. La legge regola l’applicazione dei principî contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della
sua entrata in vigore».
18
(Nota al Titolo V).
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. Di seguito, vengono riportate
le disposizioni incise dalle modifiche e, in nota, i testi previgenti. Di
tale legge si riproducono qui anche le disposizioni finali contenute negli
artt. 10 e 11.
«Art. 10.
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni
della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
«Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si
sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
19 (Nota all’art. 114).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata
con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(G.U. 24 ottobre 2001, n. 248). Il testo originario era il seguente:
Art. 114
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
20 (Nota all’art. 115).
Con l’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001,
supra cit.
Il testo abrogato così recitava:
Art. 115
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione».
21 (Nota all’art. 116).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata
con l’art. 2 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 116
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali».
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto
siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della
Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle
d’Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1
(per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio
1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello Statuto della Sardegna
(G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante
modifiche ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1,
concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei
consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n.
87), nonché legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante modifiche e
integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per
il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (G.U. 25 settembre
1993, n. 226).
22
(Nota all’art. 117).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata
con l’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 117
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché
le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione».
23
(Nota all’art. 118).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata
con l’art. 4 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 118
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre
funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici».
24
(Nota all’art. 119).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata
con l’art. 5 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 119
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica».
25
(Nota all’art. 120).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata
con l’art. 6 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 120
«La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione
o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro».
26 (Nota all’art. 121).
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con la legge
cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava:
Art. 121
«Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e
il suo presidente».
«Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».
«La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni».
«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le
leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
centrale».
27
(Nota all’art. 122).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
All’art. 5, recante «disposizioni transitorie», la stessa legge
costituzionale ha così disposto:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122
della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale,
l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista
delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale
il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3
della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con
il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in
sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa
in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si
procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte
del Presidente».
Nella formulazione originaria, l’art. 122 così recitava:
Art. 122.
«Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio
regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti».
28
(Nota all’art. 123).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata
dall’art. 3 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U.
22 dicembre 1999, n. 299) e dall’aggiunta dell’ultimo comma disposta con l’art. 7 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Nella precedente formulazione, l’articolo 123 recitava:
Art. 123
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l’esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».
Ai sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali
sono stati approvati con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio
1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate in G.U. 14 giugno
1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195)
e, successivamente, modificati con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21
novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno
1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U. 1° febbraio 1992, n. 26, suppl.
ord.).
29
(Nota all’art. 124).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il testo abrogato così disponeva:
Art. 124
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e
le coordina con quelle esercitate dalla Regione».
30
(Nota all’art. 125).
Il primo comma dell’art. 125 è stato abrogato con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit. Il comma abrogato era il seguente:
Art. 125
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi
e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio
regionale».
31 (Nota all’art. 126).
Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata
con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella formulazione originaria, l’art. 126 così recitava:
Art. 126
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di
formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre
mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e
agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».
32 (Nota all’art. 127).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell’articolo nella formulazione originaria era il
seguente:
Art. 127
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e
il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in
vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la
rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del
visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza».
33 (Nota all’art. 128).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit. Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 128
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».
34 (Nota all’art. 129).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit. Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 129
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento».
35 (Nota all’art. 130).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit. Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 130
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti
di riesaminare la loro deliberazione».
36 (Nota all’art. 131).
Articolo così modificato con l’art. 1 della legge cost. 27 dicembre
1963, n. 3, che ha istituito la Regione «Molise». Cfr. art. 57 e XI delle
disposizioni transitorie e finali.
Nella formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione «Abruzzi
e Molise» individuava un’unica regione.
37
(Nota all’art. 132).
Il secondo comma di questo articolo è stato così modificato dall’art. 9, comma 1, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit. Nella formulazione originaria esso così recitava:
Art. 132
«Si può, con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».
Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo,
v. Titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352.
38
(Nota all’art. 134).
L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2 della legge
cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso recitava:
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri, a norma della Costituzione».
Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica
apportata con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.
39
(Nota all’art. 135).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell’ultimo cpv., dalla
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
V. l’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
(abrogato dalla legge n. 2 del 1967).
Il precedente testo dell’art. 135 recitava:
Art. 135
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d’esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano
parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e
contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta
comune tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore».
40 (Nota all’art. 135, quinto
comma).
V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del
regolamento generale della Corte costituzionale.
41
(Nota all’art. 135,
sesto comma).
Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art.
4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. L’articolo 11 della legge 11 aprile
1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della
magistratura l’incompatibilità con l’ufficio di Giudice costituzionale.
42
(Nota all’art. 135,
settimo comma).
Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi
cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo
1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e
Norme integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.
43
(Nota all’art. 136,
secondo comma).
Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
44
(Nota all’art. 137,
primo comma).
Cfr. legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.
45
(Nota all’art. 137,
secondo comma).
Vedi legge 11 marzo
1953, n. 87.
46
(Nota all’art. 138).
Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo
articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
47
(Nota alla IV delle
disposizioni transitorie e finali).
Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost.
27 dicembre 1963, n. 3.
48
(Nota alla VII delle
disposizioni transitorie e finali).
Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l’art. 7
della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva:
«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima
composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione
e durano in carica dodici anni».
49
(Nota alla XI delle
disposizioni transitorie e finali).
Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31
dicembre 1963, con legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. 1° aprile
1958, n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise
(cfr. art. 131).
50
(Nota alla XIII delle
disposizioni transitorie e finali).
<in corso di aggiornamento>
51
(Nota alla XV delle
disposizioni transitorie e finali).
Il decreto, emanato come «decreto legge luogotenenziale», del 25
giugno 1944, n. 151 intitolato «Assemblea per la nuova Costituzione dello
Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare
norme giuridiche» (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le
seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151
Art. 1 - «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme
istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a
suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per
deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo
provvedimento».
Art. 2 - «E’ abrogata la disposizione concernente la elezione di una
nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla
cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo
dell’articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne
dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e
delle corporazioni».
Art. 3 - «I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro
onore di esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e
di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che
comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale».
Art. 4 - «Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i
provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei
Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono
sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di ...
«Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...».
Art. 5 - «Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2,
comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi
alle materie indicate nell’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono
emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Sentito il Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di ...
«Abbiamo decretato e decretiamo...».
Art. 6 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e
sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato».
52 (Nota alla XVII delle disposizioni transitorie
e finali).
Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.
98, recante «Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione
dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo
di emanare norme giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le
seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98
Art. 1 - «Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea
Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante 0 sulla forma
istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)».
Art. 2 - «Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci
in favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo
primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue
funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della
Costituzione deliberata dall’Assemblea.
Per l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la
maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio
non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l’elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in
carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato
darà l’incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della
proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del
Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore
della Monarchia, continuerà l’attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata
in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova Costituzione e sul
Capo dello Stato».
Art. 3 - «Durante il periodo della Costituente e fino alla
convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere
legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad
eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati
internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea.
Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro
argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non
porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie
soltanto in seguito alla votazione di un’apposita mozione di sfiducia,
intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a
maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea».
Art. 4 - «L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in
Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello
in cui si saranno svolte le elezioni.
L’Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore
della nuova Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima
riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno
l’Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei
deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922».
Art. 5 - «Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova
Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme
finora vigenti, in quanto applicabili».
Art. 6 - «I provvedimenti legislativi che non siano di competenza
dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell’art. 3, deliberati
nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo
Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione».
Art. 7 - «Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto
Luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assemblea Costituente i
dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a
rispettare e far rispettare nell’adempimento dei doveri del loro stato il
risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni
dell’Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con
giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e
militari dello Stato».
Art. 8 - « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo
svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e
al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi
alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a
tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo
1946, n. 74, per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente e di
disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano
apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due
distinti contrassegni».
Art. 9 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato».
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