Contratto integrativo annuale
Concernente la formazione e l’aggiornamento del personale
docente e ATA per l’esercizio finanziario 2003
L’anno 2003, il giorno 18 del mese di marzo, presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito indicato
Ministero), in sede di contrattazione integrativa nazionale tra le delegazioni
di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. 26.11.2001,
prot. n. 3743, e la delegazione sindacale composta ai sensi
dell’art. 9 del
C.C.N.L. del 26 maggio 1999
premesso
che:
1.
l’autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma
in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del
personale docente ed ATA con azioni di
formazione in servizio mirate e differenziate per tipologie, strategie ed
obiettivi specifici;
2.
la promozione e lo sviluppo della professionalità del
personale docente ed ATA deve muovere dalla consapevolezza della capacità della
scuola di essere fonte di conoscenza e
di acquisizione di competenze nonché di
riflessione su se stessa: vanno
pertanto privilegiati interventi formativi che
non si risolvano unicamente in opportunità trasmissive ma siano articolati
secondo i bisogni reali del personale;
3.
la programmazione e la concreta gestione dell’attività di
formazione, nell’ambito degli obiettivi formativi definiti come prioritari
dall’ annuale direttiva ministeriale (art. 12 CCNL del
26 maggio 1999), avviene a livello regionale lasciando all’Amministrazione Centrale,
oltre ai compiti di indirizzo, la competenza in materia di promozione, ricerca
e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale
della scuola;
4.
l’art. 2 del CCNL
del 15/3/2001, individua il livello regionale
dell’Amministrazione scolastica come livello di contrattazione integrativa
decentrata;
5.
il decreto 31 dicembre 2002 (ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2003), pubblicato nella G.U. del 31.12.2002 n. 243, prevede,
conseguentemente, l’assegnazione negli appositi capitoli degli Uffici
Scolastici Regionali degli stanziamenti per la formazione per un ammontare complessivamente corrispondente a quello
dello scorso anno;
6.
appare pertanto urgente consentire, attraverso l’emanazione della direttiva
nazionale di cui all’art. 12 del CCNL
del 26 maggio 1999, l’avvio delle contrattazioni regionali e
delle conseguenti attività di
formazione, considerati a tal fine anche i
vincoli previsti dall’art. 10 del CCNI
del 31 agosto 1999 - secondo cui le risorse da destinare alle
scuole in rapporto al numero degli addetti, non possono comunque essere
inferiori al 50% delle disponibilità finanziarie- e dell’art. 12 , comma
2 del CCNL 1999, che vincola alla medesima destinazione le
risorse per la formazione non spese nell’esercizio finanziario precedente.
7.
ai sensi dell’art. 21 comma 17
della legge 15.3.1997 n. 59, rientrano tra i finanziamenti
del personale della scuola anche le
iniziative destinate alla formazione
dei Dirigenti scolastici, confermando le risorse finanziarie definite dalla Direttiva
87/2002;
8.
al fine di consentire con una prospettiva pluriennale
l’effettivo svolgimento, monitoraggio e
verifica delle azioni intraprese, appare opportuno confermare gli obiettivi formativi prioritari già fissati dalla direttiva n. 74
del 27/6/2002, accentuando, tuttavia, tra le priorità
quelle relative al processo di riforma ordinamentale in atto.
Le parti
concordano
Art. 1
Disponibilità
delle risorse
Le risorse
complessive allo stato disponibili per la formazione, secondo i dati desunti
dal bilancio, e tenendo conto dell’accantonamento di € 1.500.000 per i
dirigenti scolastici, corrispondono a €
32.
556.519,00 di cui :
a)
€ 28.239.519,00 già iscritti nei rispettivi capitoli degli
Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.749,00 destinati ai docenti di
sostegno;
b)
€ 2.454.000,00
iscritti nel cap. 1227 del Dipartimento
per lo Sviluppo dell’Istruzione quale
fondo per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola;
c)
€ 1.863.000,00 di cui al cap. 1751 del Servizio Affari
Economici quale fondo per l’integrazione per le spese di formazione e
aggiornamento del personale.
Le risorse disponibili saranno successivamente integrate
dagli eventuali stanziamenti per la formazione previsti dalla legge n. 440/97
secondo le modalità di cui alla relativa direttiva in corso di elaborazione.
Art. 2
Ripartizione
delle risorse
Le risorse sono così ripartite:
€ 28.239.519,00 già iscritti nei
capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.749,00,
destinati ai docenti di sostegno,
vengono attribuiti globalmente alle iniziative di formazione decise dalle
istituzioni scolastiche, anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici
regionali secondo i criteri di ripartizione fissati con la contrattazione
regionale. Va altresì prevista la
destinazione di finanziamenti specifici per il personale della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria impegnato nella fase di avvio della
riforma.
La disponibilità di cui al
capitolo 1751 (fondo per l’integrazione delle spese di formazione e
aggiornamento del personale) va ad aggiungersi ai finanziamenti già assegnati
agli Uffici scolastici regionali.
Art. 3
Interventi al livello territoriale
La quota del fondo destinata alle istituzioni scolastiche è
finalizzata, tenendo conto del quadro delle riforme in atto, ai bisogni
individuati nel piano dell’offerta formativa e costituisce uno strumento essenziale
per la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente ed ATA, da
inserire nel piano annuale, previsto dall’art. 13 del CCNI
31 agosto 1999, sotteso a sostenere la specifica identità di
ciascuna scuola dell’autonomia. I
finanziamenti assegnati alle istituzioni scolastiche possono essere
utilizzati per finanziare attività di
autoaggiornamento già deliberate, secondo quanto definito dalla Direttiva n. 70
del 17.6.2002.
La quota del fondo destinata agli Uffici scolastici
regionali è finalizzata, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste
dall’art. 4 del presente contratto,
nonché a consentire lo svolgimento di autonome azioni, secondo l’ambito
di competenza, in relazione alle medesime finalità .
In sede di contrattazione integrativa regionale saranno
definite le priorità d’intervento a livello territoriale e la ripartizione
delle risorse da destinare al personale ATA.
Art. 4
Interventi
finalizzati a livello nazionale
Le risorse a livello centrale, di
cui al capitolo 1227, saranno destinate prioritariamente all’attuazione degli
obblighi contrattuali, alle priorità definite dall’art. 3 del CCNI
sulla formazione del 9 maggio 2002, di cui alla Direttiva 74/2002,.
Art.5
Collaborazioni
Gli interventi formativi saranno
realizzati sulla base delle nuove relazioni tra i diversi soggetti
istituzionali nell’ottica del decentramento istituzionale, con la
collaborazione di Università, Enti di Ricerca, IRRE, INDIRE, INVALSI, Soggetti
e Associazioni accreditati e qualificati , singole scuole o reti di scuole.
Art. 6
Confronto
L’Amministrazione si impegna a realizzare momenti successivi
di confronto su modalità e tempi di attuazione delle azioni formative, di
livello nazionale, del presente contratto.
Art. 7
Impegno
all’emanazione della Direttiva
Sulla base dei contenuti degli articoli precedenti il
Ministero si impegna ad emanare, entro 60 giorni dalla firma della presente
contrattazione, la relativa Direttiva.
Le parti firmatarie
Delegazione di parte pubblica
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Delegazione sindacale
CGIL -----------------------------------------------------
CISL -----------------------------------------------------
UIL -----------------------------------------------------
SNALS -----------------------------------------------------
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le OO.SS.
firmatarie pur in presenza della dichiarazione di sciopero generale del personale della scuola per il giorno 24
p.v., procedono alla sottoscrizione del presente CCNI per rendere possibile il
rapido utilizzo delle risorse, avviare immediatamente la contrattazione
regionale e consentire alle istituzioni scolastiche di programmare in tempi
congrui le attività di aggiornamento.
Le OO.SS.
rivendicano lo stanziamento di ulteriori specifici finanziamenti per l’attività
di formazione del personale in conseguenza della approvazione della legge di
riforma degli ordinamenti scolastici.
CGIL
CISL .
UIL
SNALS