CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
IN
MATERIA DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO AI SENSI
DEGLI
ARTT.59-BIS, 69 E 69 BIS DEL D.LGS.N.29/1993
NONCHÉ
DELL'ART.412-TER C.P.C.
A seguito del parere favorevole espresso
dall'Organismo di Coordinamento Intersettoriale sul testo di accordo relativo
al Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di
conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt. 59-bis,
69 e 69-bis del
D.Lgs. n. 29/1993 nonché dell'art. 412-ter c.p.c.,
nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente f.f., Avv.
Guido Fantoni
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni
sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
RDB/CUB non firmato
CIDA firmato
CONFEDIR non firmato
COSMED firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il
Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione
ed arbitrato nel testo allegato. I
Art.
1
Principi e norme di organizzazione
Il presente accordo è attuativo dei
principi di delega previsti dall'art. 11 comma 4
lettera g) della legge n. 59/1997 e di quanto
previsto dagli artt.412 ter e quater
c.p.c , come modificati dai Dd.Lgs.n.80/1998
e 387/1998.
In relazione a tali principi e disposizioni, il presente accordo introduce e
disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato quale fattore
di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì,di
garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere
ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia
realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici
delle controversie stesse.
Le pubbliche amministrazioni e le
organizzazioni sindacali promuovono l'utilizzo dell'arbitrato ed agevolano il
ricorso alle procedure previste dal presente accordo. Le pubbliche
amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le ragioni sopra esposte
e in considerazione della sperimentalità dell'accordo , privilegiare tale
strumento .
Allo scopo di assecondare e sviluppare
l'attitudine dell'esperienza innovativa avviata dal presente accordo a
consolidare l'intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore
pubblico, le parti istituiscono presso l'Aran un gruppo di lavoro permanente in
funzione di cabina di regìa e così convengono di denominarlo.
La cabina di regia dovrà sostenere l'avvio
degli istituti definiti nel presente accordo nonché monitorare tutte le fasi
attuative del medesimo.
Per la particolare rilevanza e novità della funzione
arbitrale nell'ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche
dell'affidamento che le parti interessate ripongono in essa, la cabina di regia
dovrà sollecitamente progettare percorsi formativi che garantiscano una
adeguata preparazione degli arbitri . In via provvisoria, in attesa
dell'attivazione e dello svolgimento dei predetti percorsi formativi, la cabina
provvederà alla compilazione di una lista di arbitri per l'utilizzo immediato
delle procedure di cui al presente accordo.
In ogni caso le liste regionali di arbitri,
di cui all'art. 5, hanno carattere di residualità, nel senso che le parti vi
ricorreranno nei casi previsti nell'art. 5 comma 4 in caso di mancato accordo
fra le stesse sulla scelta dell'arbitro.
Lo statuto della cabina di regìa
costituisce parte integrante del presente accordo.
Art.2.
Facoltatività
dell'arbitrato
1. Restando fermo il ricorso all'autorità giudiziaria
ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la
controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere
ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4. Per l'impugnazione del lodo
arbitrale si applica l'art. 412 quater c.p.c., e il comma
12 dell'art. 4 del presente accordo
Art.
3.
Designazione
dell'arbitro
1. La richiesta di compromettere in arbitri la
controversia deve essere comunicata con raccomandata con a. r. contenente una
sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.
La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro
10 giorni, con raccomandata con a. r. Entro i successivi 10 giorni l'arbitro
sarà designato dalle parti.
2. Entro lo stesso termine, in caso di
mancato accordo l'arbitro sarà designato mediante estrazione a sorte, alla
presenza delle parti, nell'ambito della lista dei designabili nell'ambito della
Regione di cui all'art. 5, comma 2, a cura dell'ufficio di segreteria della
camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della facoltà
di revocare il consenso ad attivare la procedura.
3. Ciascuna delle parti può rifiutare
l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o
affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia
all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
4. L'atto di accettazione dell'incarico da
parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera
arbitrale stabile entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto
pena di nullità del procedimento.
5. Le parti possono concordare che il
procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale di cui all'art. 5,
comma 1, oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso
l'amministrazione a cui appartiene il dipendente.
Art.
4.
Procedure
di conciliazione e arbitrato.
1. Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di
conciliazione e arbitrato disciplinate dal presente contratto, l'arbitro è
obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che
sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall'art. 69 bis
D.lgs. 29/93, salvo che questo non sia già stato espletato ai
sensi del citato articolo.
2. Qualora il tentativo obbligatorio di
conciliazione sia stato espletato anteriormente al ricorso all'arbitrato ai
sensi dell'art. 69 bis del
d. lgs. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7
del presente articolo e la prima udienza deve svolgersi entro 30 giorni dalla
data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro. La parte istante deve
depositare presso la sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa
esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la
parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende
posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte
le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono
effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il
decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato
la designazione.
3. Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede
dell'arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti
e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva
con la quale l'amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti
affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto.
Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito della
documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il
ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. La
comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avrà luogo non oltre il
trentesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione.Il
tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di
comparizione.
4. L'arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della
procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per una
soluzione concordata e negoziata della controversia.
5. Se la conciliazione riesce, si redige
processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3,
c.p.c. L'atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale
stabile, a cura dell'arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del
contenuto dell'atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di
cui all'art. 4 comma 14.
6. Se la conciliazione non riesce
l'arbitro, in funzione di conciliatore formula una proposta, comprensiva di
ogni costo, con gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 69-bis del
D.lgs.n.29/1993.
7. Se la proposta non viene accettata,
l'arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa. La procedura
conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell'atto
transattivo.
8. L'arbitro può dichiarare inammissibile
la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del
processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività
dell'atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente
documentabili.
9. Qualora l'arbitro ritenga che la
definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale
di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione della
clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e
sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10
giorni l'intenzione di rimettere la questione all'arbitro e di accettarne la
decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L'estinzione del
procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura
dell'arbitro.
10. Nel corso della procedura di
conciliazione e arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da
esperti di fiducia. L'arbitro può sentire testi e disporre l'esibizione di
documenti .
11. Il lodo deve essere sottoscritto
dall'arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione,
salvo proroga non superiore a 30 giorni consentita dalle parti, e deve essere
comunicato alle parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Esaurito il procedimento, i relativi
atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a
cura dell'arbitro.
12. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti
all'osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo.
13. La parte soccombente è tenuta alla
corresponsione delle indennità spettanti all'arbitro.La cabina di regìa di cui
all'art. 1 determina la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche
per il caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 9 .
14. Tutte le attività di segreteria sono di
competenza dalla camera arbitrale stabile o dell'amministrazione presso la
quale si svolge il procedimento.
15. Nulla è dovuto all'arbitro in caso di
inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonché in caso
di inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile
stabiliti nel presente accordo.
Art.5
Camere
arbitrali stabili.
1. Presso ogni Direzione regionale del lavoro è costituita
una camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il
direttore della Direzione stessa o ad un suo delegato.
2. Presso ogni camera arbitrale stabile è
depositata la lista dei designabili in ciascuna Regione come arbitri unici in
caso di mancato accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per
comparti o aree.
3. Gli arbitri da includere nella lista
sono scelti dalla cabina di regìa di cui all'art. 1 in base a criteri che ne
garantiscano l'assoluta imparzialità ed indipendenza.
4. Nella lista possono essere inclusi
a) docenti universitari e ricercatori
confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali;
b) liberi professionisti con un'esperienza
di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni;
c) esperti di metodi di composizione
stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove
conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regìa di cui
all'art. 1;
d) ex magistrati con esperienza almeno
quinquennale come giudici del lavoro.
Le liste possono essere aggiornate in
qualsiasi momento con le procedure di cui all'art. 4 dello statuto della cabina
di regìa.
5. Ogni camera arbitrale dispone di un
ufficio di segreteria incaricato di provvedere alla tenuta delle liste,
ricevere le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare
il sorteggio dell'arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi
concernenti arbitrati che si costituiscano presso camere stabili e conservare
anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si costituiscano in sedi
diverse.
Art.
6.
Sanzioni
disciplinari.
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate
mediante richiesta di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 2 e
seguenti. Durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi
previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti
di cui all'art. 59, commi 8
e 9 del d.lgs. 29/93. Nel caso in cui il lavoratore si
rivolga ai predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere all'arbitro
unico del presente accordo
2. In via sperimentale e fino alla scadenza
del presente accordo, la richiesta di ricorso all'arbitro unico è vincolante
per la p.a., salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva
del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla
designazione dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della
procedura.
3. Le sanzioni disciplinari restano sospese
fino alla definizione della controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al
comma precedente.
Art.7.
Norma
transitoria
1. In considerazione del carattere
sperimentale del presente accordo, i contratti collettivi di comparto e di area
potranno individuare particolari tipologie di controversie non deferibili ad
arbitri.
Art.
8.
Durata
dell'accordo
1. Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore
a far data dal 31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regìa di cui
all'art. 1 del presente contratto procederà agli adempimenti propedeutici
all'applicazione della normativa.
All. 1
Statuto della cabina di regìa per
l'orientamento dell'esperienza arbitrale
e la formazione del relativo ceto
professionale
1. Compiti
In considerazione del carattere
sperimentale del presente contratto e della conseguente necessità di acquisire
una collaborazione quanto più possibile ampia nella fase di avvio delle nuove
regole la cabina di regia è composta dall'Aran e dalle confederazioni
rappresentative. Gli stessi soggetti si riservano di ridefinire natura e
funzione della predetta cabina sulla base delle indicazioni dell'esperienza nel
frattempo maturata. Sono compiti prioritari della cabina di regia
- organizzare una rete di canali di
comunicazione estesa a tutte le camere arbitrali stabili istituite a livello
regionale per il monitoraggio del flusso delle conciliazioni e delle decisioni
arbitrali;
- effettuare la selezione degli arbitri ai
sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- predisporre uno studio di fattibilità
concernente l'istituzione, al termine del biennio sperimentale, di camere
arbitrali stabili a livello provinciale;
- definire la misura dell'indennità
spettante agli arbitri, in relazione al valore, alla rilevanza e complessità
della controversia nonché alla durata dell'opera prestata;
- progettare e programmare corsi-pilota
interdisciplinari di formazione per l'esercizio dell'attività di arbitro,
definendo i requisiti di accesso. Il finanziamento dei predetti corsi sarà a
carico dei fondi per la formazione gestiti dal Dipartimento della Funzione
Pubblica direttamente o per il tramite della Sspa o del Formez;
- elaborare uno studio di fattibilità in
ordine alla costituzione di un Centro permanente per la formazione della
professione arbitrale;
- predisporre entro il 30 ottobre 2002 una
relazione di sintesi sugli esiti della sperimentazione formulando proposte per
la revisione della normativa.
2. Composizione
Fanno parte della cabina di regìa una
rappresentanza dell'Aran e un rappresentante di ciascuna delle confederazioni
sindacali rappresentative. L'incarico di coordinatore è affidato all'Aran.
3. Funzionamento
L'interazione tra i membri della cabina di
regia si svolge in un contesto cooperativo che valorizza la qualità del
contributo di sostegno all'avvio dell'esperienza a cui sono tenute le parti
firmatarie. Le modalità di funzionamento della cabina di regia saranno
stabilite con apposito regolamento.
4. Selezione degli arbitri
Per ciascuna Regione, il numero degli
arbitri da includere nella rispettiva lista sarà determinato tenendo conto del
livello occupazionale complessivo delle amministrazioni insediate nel
territorio e dell'andamento della vertenzialità locale risultante dalle più
recenti indagini statistiche disponibili.
Gli appartenenti alle categorie di cui alle
lettera a), b), d) del comma 3 dell'art. 5 del presente accordo interessati
all'inserimento nelle liste arbitrali potranno presentare richiesta alla cabina
di regia. In ogni caso l'inserimento nelle suddette liste è subordinato ad una
dichiarazione scritta dell'interessato sulla propria imparzialità ed
indipendenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si impegnano a rappresentare e
sostenere con forza , presso il Governo, l'esigenza che nella finanziaria 2000,
anche in considerazione dei risparmi conseguibili attraverso la diffusione
delle procedure di conciliazione e arbitrato previsti dal presente accordo,
nonché dei risultati di deflazione del contenzioso giudiziario che questo
accordo si prefigge, siano destinate adeguate risorse per il miglior
funzionamento delle procedure stesse.