CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO
AL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
A seguito del parere favorevole
espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2001
sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al secondo biennio economico
2000-2001 del personale del comparto Scuola, stipulata in data 15 febbraio
2001, nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 9 marzo 2001,
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 15
marzo alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra :
L'Aran
rappresentata dall'Avv. Guido Fantoni, Presidente f.f………
e i rappresentanti
delle seguenti Confederazioni Sindacali:
CGIL……………………
CISL……………………
UIL………………………
CONFSAL……………...
e i rappresentati
delle seguenti Organizzazioni Sindacali:
CGIL SNS………… …
CISL Scuola…………
UIL Scuola……………
CONFSAL/SNALS…..
GILDA-UNAMS…… …
Al termine
dell'incontro le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
Scuola.
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
ART. 1
Durata
e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente
contratto di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre
2001.
ART. 2
Sistema
di relazioni sindacali a livello regionale
1. La
contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli
nazionali o provinciali dell'Amministrazione scolastica si svolge comunque al
livello regionale contestualmente con l'attribuzione delle stesse materie al
predetto livello regionale.
2. Del pari, le
forme di partecipazione sindacale di cui all'art. 3, c. 2,
del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
ART. 3
Relazioni
sindacali a livello d'istituto
1. In attuazione di quanto
previsto dall'art. 6, commi 2,
3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono
oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando
quelle oggetto di informazione:
a) modalità di
utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
b) utilizzazione
dei servizi sociali;
c) modalità e
criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990;
d) attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri
riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle
sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
f) modalità relative alla
organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA,
nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale,
nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo d'istituto.
2. Costituiscono,
inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto
al comma 6 del citato art. 6 del CCNL
26.5.1999 ed in riferimento al piano
dell'offerta formativa, le seguenti materie:
a) criteri
generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del
CCNL 26.5.1999, del fondo in relazione alle diverse
professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella
stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
b) la misura dei
compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità
didattica di cui all'art. 31, comma
1, del Contratto collettivo nazionale integrativo
sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione
fisica di cui all'art. 32 dello
stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL
26.5.1999;
c) la misura dei
compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL
26.5.1999, nonché per le funzioni miste
derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
d) la misura dei
compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due
unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in
modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, comma
4, del CCNL 26.5.1999, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando
quanto previsto dall'art. 28, comma
6, del medesimo CCNL.
3. Al comma 4 del
citato art. 6 del CCNL
26.5.1999, relativo alle materie oggetto di
informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
"c) verifica
dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto
sull'utilizzo delle risorse."
4. All'art. 6, comma 4,
ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono
soppresse le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4
Soggetti
della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.
1. I soggetti
sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica sono:
-la RSU;
-i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.
ART. 5
Aumenti
della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari
previsti dall'art. 40 del CCNL
26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
2. Per effetto
degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono
rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale
educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola
materna ed elementare.
4. Al personale
transitato dagli Enti locali allo Stato l'incremento stipendiale corrispondente
alla posizione economica riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro
inquadramento.
ART. 6
Effetti
dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di
cui all'art. 5 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi
per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo
indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici
economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART. 7
Retribuzione
professionale docenti
1. Con l'obiettivo della
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei
processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo
determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico
sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati
in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di
cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente
al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione
complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla
somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale
accessorio.
3. La
retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il
compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera
D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25
del CCNL 4.8.1995.
ART. 8
Direttori
dei servizi generali ed amministrativi
1. A decorrere dall'1.9.2000, in
aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei
servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL
26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70%
del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione
iniziale del Responsabile amministrativo.
2. In aggiunta
all'importo definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, è
riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la
posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad
personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio
iniziale del profilo di provenienza.
3. La retribuzione determinata ai
sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione,
al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni
economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e
conservatori.
4. L'indennità integrativa
speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3
competono per intero.
ART. 9
Qualifiche
del personale ATA
1. I profili
professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con
l'obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell'autonomia,
sono modificati come previsto nell'allegata tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale
ATA
1. Per garantire
l'erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento
del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell'art. 8 della
legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall'art. 42, comma
4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata
dalle risorse di cui all'art. 50, comma
3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi),
nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali
e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi.
2. In sede di
contrattazione integrativa provinciale l'erogazione dei fondi alle singole
scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via
prioritaria:
a) assicurare a
tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive già
assegnate per il 2000;
b) riequilibrare
la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle
scuole materne ed elementari.
3. La
distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente effettuata in
base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il
Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della Scuola.
Art.11
Congedi parentali
1. Al personale
dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nella legge
n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.
903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente
articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n.
1204/1971 e della legge n.
903/1977 si intendono riferiti al testo degli
articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e
sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. Nel periodo di
astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge n. 1204/1971, alla
lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis
della legge n. 903/1977, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi
o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL
4.8.1995.
4. In caso di
parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di
degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la
facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in
tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica
dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i
periodi di riposo di cui all'art. 10 della
legge n. 1204/1971.
5. Nell'ambito
del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1,
lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento
del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4
della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai
precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della
fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1,
della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal
padre.
11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più
favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
1. Alla
formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la
crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo del sistema
scolastico sono destinate le risorse previste dall'accordo sul lavoro pubblico
del 12 marzo 1997, nella misura dell'1% del monte salari.
2. Nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19, saranno
definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di
cui all'art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
1. I
dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per n. 10
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti
o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli
componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla
elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ
del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista
dall'art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente
articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo d'istituto
1. In
aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo integrativo del
31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo
d'istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a) le risorse non spese previste dall'art. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL
26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere
utilizzati una sola volta per l'anno 2001 poiché costituiscono economie riferite
ad anni precedenti;
b) le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite
all'anno 2001;
c) lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale
quota parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione
dell'art. 29 del CCNL 26.5.1999;
d) un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per
tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in
servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo
corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione
integrativa nonché alla quota parte di incremento che deriva dall'applicazione
dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle
posizioni stipendiali e dall'indennità integrativa speciale;
2. Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere
alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale
- dalle somme di cui all'art. 50, comma 3, della legge n.
388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un
apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione nell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di 600
miliardi a decorrere dall'anno 2003.
3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni
scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica
rispettiva, per le finalizzazioni di cui all'art. 15. Le risorse così
distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell'art. 26 del CCNI 31.8.1999.
4. Le risorse residue anche già iscritte nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento
dell'offerta formativa sono riutilizzabili nell'esercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di
istituto
1. Le somme
di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) saranno impegnate nelle istituzioni
scolastiche per riconoscere l'impegno professionale dei docenti, realizzabile
come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico rispetto a quello
normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f)
dell'art. 30 del CCNI 31.8.1999.
2. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e le
risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all'art 36 del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si aggiungono
alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle
attività indicate dall'art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI
31.8.1999.
3. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b)
sono finalizzate a retribuire l'impegno dei docenti per l'attuazione delle forme
di flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 31, comma 1, del CCNI
31.8.1999.
4. Le somme assegnate agli istituti in base all'art. 14 del
presente accordo e non utilizzate nell'anno finanziario e in quello successivo,
saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo
criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio
scolastico regionale.
ART. 16
Attuazione dell'art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
1. In
considerazione della necessità di tener conto del completamento della riforma
dell'amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del CCNL, si
procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale che opererà
su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in
attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999.
In previsione di tale scadenza sarà costituita presso il Ministero della
pubblica istruzione un'apposita commissione, composta da rappresentanti dello
stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da esperti, con il
compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con
le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di
supporto alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e
competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
2. Nell'attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del
personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con
comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione
collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
1. Le
disposizioni di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla
generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con
contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
1. Le parti
concordano sull'esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non
ancora definite relativamente all'attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla
entro il 30 giugno 2001, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione degli istituti del rapporto di
lavoro.
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
2.
Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie e dei
Conservatori, si aprirà un'apposita sequenza contrattuale da concludere il
3.3.2001.
3. In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al
precedente comma 1 saranno:
a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli
attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello
organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti
dall'autonomia;
b) definiti nell'ambito delle risorse già disponibili,
anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con
l'obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l'efficacia dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli
articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
4. In sede di contrattazione collettiva nazionale
integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di
compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente,
educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici
o comandato nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di
tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi,
in aggiunta a quanto previsto dall'art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI
31.8.1999.
ART. 19
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano
in vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI
DAL 1.7.2000
|
|
|
|
Collab.
scol. |
Guarda-
robieri |
Assistenti
amm.vi ed
equiparati |
Resp.
amm.vi |
Doc. sc.
materna
ed
elem. |
Doc. dipl.
istituti sec.
II grado (1) |
Doc.
sc.
media |
Doc.
laureato
istituti sec.
II grado (2) |
Doc.
Conser-
vatorio |
Dir. amm.
Cons. ed
Accademia |
Capi Ist.
ed
equiparati |
da |
0 |
a |
2 |
23.000 |
24.000 |
26.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
32.000 |
32.000 |
38.000 |
35.000 |
45.000 |
da |
3 |
a |
8 |
24.000 |
24.000 |
27.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
33.000 |
34.000 |
40.000 |
36.000 |
47.000 |
da |
9 |
a |
14 |
25.000 |
26.000 |
29.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
36.000 |
37.000 |
44.000 |
39.000 |
51.000 |
da |
15 |
a |
20 |
27.000 |
27.000 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
40.000 |
41.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
da |
21 |
a |
27 |
28.000 |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
39.000 |
40.000 |
43.000 |
45.000 |
51.000 |
46.000 |
60.000 |
da |
28 |
a |
34 |
30.000 |
30.000 |
34.000 |
42.000 |
42.000 |
43.000 |
46.000 |
48.000 |
54.000 |
50.000 |
66.000 |
da |
35 |
|
|
30.000 |
31.000 |
35.000 |
44.000 |
44.000 |
45.000 |
48.000 |
51.000 |
57.000 |
54.000 |
70.000 |
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI
DAL 1.1.2001
|
|
|
|
Collab.
scol. |
Guarda-
robieri |
Assistenti
amm.vi ed
equiparati |
Resp.
amm.vi |
Doc. sc.
materna ed
elementare |
Doc. dipl.
istituti sec.
II grado (1) |
Doc.
sc. media |
Doc. laureato
istituti sec.
II grado (2) |
Doc.
Conser-
vatorio |
Dir. amm.
Cons. ed
Accademia |
da |
0 |
a |
2 |
39.000 |
40.000 |
44.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
54.000 |
54.000 |
64.000 |
58.000 |
da |
3 |
a |
8 |
40.000 |
41.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
56.000 |
58.000 |
67.000 |
60.000 |
da |
9 |
a |
14 |
43.000 |
44.000 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
61.000 |
62.000 |
74.000 |
65.000 |
da |
15 |
a |
20 |
45.000 |
46.000 |
52.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
67.000 |
69.000 |
81.000 |
71.000 |
da |
21 |
a |
27 |
48.000 |
49.000 |
55.000 |
65.000 |
65.000 |
68.000 |
72.000 |
76.000 |
86.000 |
78.000 |
da |
28 |
a |
34 |
50.000 |
51.000 |
57.000 |
70.000 |
70.000 |
72.000 |
77.000 |
81.000 |
91.000 |
84.000 |
da |
35 |
a |
|
51.000 |
52.000 |
59.000 |
73.000 |
73.000 |
76.000 |
81.000 |
85.000 |
97.000 |
91.000 |
(1)Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti
accompagnatori. |
(2)Anche assistenti delle Accademie di belle
arti. |
Tabella B
POSIZIONI STIPENDIALI
DAL
1.1.2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAL 1.7.2000 |
|
|
|
|
Collab. scolastico |
Guardarob. |
Assistenti
amm.vi
ed equiparati |
Resp.
amm.vi |
Doc. sc.
materna
ed
elementare |
Doc.
diplomato
istituti sec.
II grado (1) |
Doc.
scuola
media |
Doc. laur.
istituti sec.
II grado (2) |
Doc.
Conservat-
orio |
Dir.
amm. Cons.
ed Accad. |
Capi Istituto
ed equiparati
(3) |
da |
0 |
a |
2 |
11.984.000 |
12.599.000 |
14.729.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
20.885.000 |
20.885.000 |
27.868.000 |
22.683.000 |
32.687.000 |
da |
3 |
a |
8 |
12.450.000 |
13.053.000 |
15.333.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
21.807.000 |
22.777.000 |
29.356.000 |
23.718.000 |
34.189.000 |
da |
9 |
a |
14 |
14.140.000 |
14.731.000 |
17.491.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
24.820.000 |
25.804.000 |
33.796.000 |
26.925.000 |
38.634.000 |
da |
15 |
a |
20 |
15.717.000 |
16.308.000 |
19.535.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
28.289.000 |
29.538.000 |
38.224.000 |
30.668.000 |
43.067.000 |
da |
21 |
a |
27 |
17.270.000 |
17.909.000 |
21.591.000 |
27.689.000 |
27.689.000 |
29.114.000 |
31.657.000 |
34.294.000 |
41.416.000 |
34.672.000 |
47.548.000 |
da |
28 |
a |
34 |
18.441.000 |
19.043.000 |
23.055.000 |
30.552.000 |
30.552.000 |
31.953.000 |
34.961.000 |
37.410.000 |
44.872.000 |
38.786.000 |
53.470.000 |
da |
35 |
|
|
19.262.000 |
19.890.000 |
24.177.000 |
32.684.000 |
32.684.000 |
34.110.000 |
37.410.000 |
39.894.000 |
48.316.000 |
42.788.000 |
57.939.000 |
(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti
accompagnatori. |
(2) Anche assistenti delle Accademie di belle
arti. |
(3) Il valore comprende esclusivamente l'aumento
stipendiale al 1.7.2000. |
Tabella C
|
INCREMENTO
CCNL
BIENNIO
2000 -2001 |
|
COMPENSO
INDIVIDUALE
ACCESSORIO
CCNL 1999 |
|
RETRIBUZIONE
PROFESSIONALE
DOCENTI (1) |
|
(art.7 comma1) |
|
|
|
Dal 1.1.2001 |
da 0 a 14 (2) |
120.000 |
+ |
96.000 |
= |
216.000 |
da 15 a 27 |
173.000 |
+ |
96.000 |
= |
269.000 |
da 28 |
205.000 |
+ |
96.000 |
= |
301.000 |
(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale
accessorio
(2) Incluso il personale a tempo determinato
Tabella D
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue,
nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite
che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai
servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale
inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
§
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle
officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti;
§
concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del
loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche
ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
§
sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria,
degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle
altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di
presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
§
svolgimento delle mansioni di custode con concessione
gratuita di idonei locali abitativi;
§
pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli
arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
§
riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
§
compiti di carattere materiale inerenti al servizio,
compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le
attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
§
lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in
cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
§
servizi esterni inerenti la qualifica;
§
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da
esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo,
con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla
prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di
formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari
forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o
l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di
cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull'opportunità che in sede di
prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i
Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile
amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti
dichiarano che la locuzione "contrattazione integrativa provinciale" riportata
alla prima riga del comma 2 dell'art.10 del presente CCNL deve intendersi, ai
sensi del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, come
"contrattazione decentrata provinciale".