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09-09-2004 n° - Contratti

CCNI Scuola 9 settembre 2004
Art. 18, comma 4, attività svolte nell'a.s. 2001/2002
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NAZIONALE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NAZIONALE

 

 

 

COMPARTO SCUOLA

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

 

Il Direttore Generale per il personale della scuola, dr. Giuseppe Cosentino, per l’Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale legittimata alla contrattazione integrativa per il personale del comparto Scuola si sono incontrati il giorno 9 settembre 2004, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e,

 

VISTO l’art. 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l’art. 40, comma IV, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la nota n. 48454/04/7.515 del 6 settembre 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio relazioni sindacali – Servizio contrattazione collettiva, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha riscontrato la compatibilità economico-finanziaria dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 16 luglio 2004, in applicazione dell’art. 18, comma 4, del CCNL secondo biennio economico 2000/2001 del comparto Scuola, riferito alle attività svolte nell’anno scolastico 2001/2002 con le disponibilità finanziarie dell’anno 2002, per l’erogazione dei compensi per il trattamento accessorio da corrispondere, con esclusione del personale dirigente scolastico, - al personale docente, educativo ed ATA, in servizio presso l’INVALSI, l’INDIRE, gli IRRE, - al personale docente, educativo ed ATA in servizio nei Distretti scolastici o in servizio o comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, - nonché al personale docente con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio,

 

procedono alla definitiva sottoscrizione del contratto collettivo nazionale integrativo, già siglato come ipotesi il 16 luglio 2004, nel testo allegato al presente verbale.

 

 

Per l’Amministrazione

_________________________

 

 

Per le organizzazioni sindacali

FLC-CGIL                     ________________

CISL-SCUOLA            ________________

UIL-SCUOLA                ________________

SNALS-CONFSAL     ________________

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 4, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

 

 

PREMESSO CHE:

 

 

                   - ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola relativo al secondo biennio economico, sottoscritto il 15 marzo 2001, occorre definire i requisiti, le modalità ed i criteri di erogazione dei compensi per il trattamento accessorio da corrispondere, con esclusione del personale dirigente scolastico, al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso l’INVALSI, l’INDIRE, gli IRRE, al personale docente, educativo ed ATA in servizio nei Distretti scolastici o in servizio o comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché al personale docente con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio;

 

                   - in data 18 febbraio 2003 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con allegato il piano di ripartizione delle risorse finanziarie per l’anno 2001, riferito all’attività svolta nell’anno scolastico 2000/2001;

 

                   - con dichiarazione congiunta allegata al predetto contratto del 18 febbraio 2003, è stato stabilito di confermare l’accordo stesso anche per l’anno 2002, riferito alle attività svolte nell’anno scolastico 2001/2002, una volta definite le procedure di erogazione delle disponibilità finanziarie per l’anno 2002 predetto;

 

                   - con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 131795 del 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2003, reg. 1 fg. 221, sono state disposte le variazioni compensative, mediante riduzione, tra gli altri, del capitolo 1727 “Fondo da ripartire per la retribuzione accessoria del personale della scuola in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola” e il corrispondente aumento dei capitoli presenti sotto ciascun Centro di responsabilità amministrativa a livello regionale e che tali variazioni riguardano, altresì, le spese da sostenere per il personale della scuola comandato presso gli Uffici dell’Amministrazione, presso gli IRRE , l’INVALSI di Frascati e l’INDIRE di Firenze e che variazione in aumento è, altresì, prevista, come da legge di bilancio 24 dicembre 2003 n. 351, transitoriamente per il corrente anno 2004, sotto il Centro di Responsabilità n. 3 - Servizi nel Territorio, per l’importo di € 63.827,00, da attribuire al personale docente, educativo ed ATA in servizio o comandato nell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

 

                   - l’impegno derivante dalla predetta dichiarazione congiunta, allegata al CCNI del 18 febbraio 2003 sopracitato, non trova, per l’anno 2002, modificazione o limitazione nell’art. 84 del CCNL, sottoscritto in data 24 luglio 2003, che è applicabile a partire dall’anno 2003;

 

                   - l’attuazione del Contratto del 18 febbraio 2003 per l’a.s. 2000/2001 ha comportato una riduzione dei compensi previsti a livello nazionale, per il personale di cui all’art. 2, lettera b), da parte di alcune Direzioni Scolastiche Regionali, in quanto si è registrato uno scarto riguardo alla platea degli aventi diritto tra le comunicazioni inviate a suo tempo da parte dei suddetti Uffici ed il numero effettivo all’atto della corresponsione delle somme previste ai sensi dell’art. 3, comma 2, e che, quindi, si rendono necessarie - per la definizione dell’accordo per l’anno 2002 - alcune modifiche e integrazioni al Contratto del 18 febbraio 2003 (riferito all’anno 2001), pur mantenendo l’impianto complessivo di ripartizione e distribuzione delle stesse a livello regionale.

 

 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

 

 

Art. 1

Destinatari

 

 

Le somme di cui all’art. 18, comma 4, del CCNL del 15 marzo 2001, per l’anno 2002 e con riferimento all’attività svolta nell’a.s. 2001/2002 (1° settembre 2001/31 agosto 2002), sono destinate, con esclusione del personale dirigente scolastico, al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso l’INVALSI, l’INDIRE e gli IRRE, al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso i Distretti scolastici, al personale docente, educativo ed ATA comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché al personale docente con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio.

 

 

Art. 2

Piano di ripartizione delle risorse e costituzione del fondo a livello regionale e centrale

 

 

La somma complessiva, di cui all’art.18, comma 4, del CCNL del 15 marzo 2001, di lire cinque miliardi è pari a € 2.582.285 “lordo Stato” e € 1.945.957 “lordo dipendente”, ed è così ripartita:

- € 2.497.587 “lordo Stato”, pari a € 1.882.130 “lordo dipendente”, a livello regionale;

- € 84.698 “lordo Stato”, pari a € 63.827 “lordo dipendente”, a livello dell’Amministrazione centrale.

 

A livello regionale, il fondo è costituito dalla somma delle quote indicate alle seguenti lettere:

 

la somma di € 361.520 è destinata al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso l’INVALSI, l’INDIRE e gli IRRE, ed è distribuita proporzionalmente al numero delle unità di personale comunicato dai medesimi Istituti;

 

la somma di € 973.108, così come ripartita a livello regionale, è destinata al personale docente ed educativo impegnato nelle attività di formazione e di tirocinio. Essa viene assegnata in misura uguale per tutti nell’ambito regionale, atteso che le funzioni correlate a tale incarico rivestono, per loro natura, carattere fondamentalmente omogeneo; il compenso per il personale con esonero parziale deve essere superiore del 10% rispetto a quanto previsto per il personale con esonero totale;

 

c) la somma di € 547.502 è destinata al personale docente ed educativo impegnato nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia scolastica nonché al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso i Distretti o comandato presso gli Uffici periferici dell’Amministrazione.

 

A livello centrale il fondo è costituito dalla somma di € 63.827, che è destinata al personale docente ed educativo impegnato nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia scolastica nonché al personale docente, educativo ed ATA in servizio o comandato presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale.

 

Il piano di ripartizione sopra indicato è riportato nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente contratto.

 

 

Art. 3

Criteri di erogazione

 

 

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono a mettere a disposizione dell’INVALSI, dell’INDIRE e degli IRRE le quote indicate nell’allegato prospetto rispettivamente assegnate ai medesimi Istituti, ai fini della relativa contrattazione integrativa d’Istituto per la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione.

 

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono a corrispondere al personale interessato di cui al precedente punto b) le somme spettanti, che derivano dal relativo stanziamento indicato nell’allegato prospetto, sentite le Organizzazioni sindacali regionali.

 

Sulla somma di cui al precedente punto c) i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono a definire in sede di contrattazione integrativa a livello regionale i criteri e le modalità di erogazione al personale destinatario in relazione alle specifiche attività svolte.

 

L’Amministrazione centrale provvede a definire in sede di contrattazione integrativa nazionale del personale del comparto scuola i criteri e le modalità di erogazione al personale destinatario in relazione alle specifiche attività svolte.

 

Nell’individuazione dei criteri di ripartizione la contrattazione di cui ai commi 3 e 4 terrà in debita considerazione l’effettiva attività svolta, sia in termini qualitativi e quantitativi, sia in termini di svolgimento di compiti connessi a particolari finalità.

 

 

Roma, 9 settembre 2004

 

 

ALLEGATO

 

Prospetto

Scadenze di: settembre 2024
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