CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI AMMINISTRAZIONE
PERSONALE
COMPARTO MINISTERI
CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO
MINISTERO
PUBBLICA ISTRUZIONE
A NORMA DEL
CCNL DEL 16 FEBBRAIO 1999
QUADRIENNIO
NORMATIVO 1998-2001
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 21 settembre 2000, alle
ore 15,30, presso la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali
ed Amministrativi, il dr. Michele PARADISI, presidente della delegazione di
parte pubblica, di cui all’art. 10, comma 1
- I, del CCNL del comparto dei “Ministeri” 1998/2001, e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del
citato CCNL, sottoscrivono, in sede di contrattazione integrativa di
amministrazione, l’allegata ipotesi di accordo sul contratto collettivo
integrativo per il quadriennio 1998-2001.
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IL PRESIDENTE
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LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
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TITOLO I
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI AMMINISTRAZIONE
Art. 1
Premessa
1. Il nuovo modello organizzativo
del sistema pubblico dell’istruzione, in cui si inserisce il presente
contratto, è delineato dal decreto
legislativo n. 300/1999 e successivamente dettagliato con i
relativi regolamenti attuativi, in funzione del processo di conferimento agli
istituti scolastici di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e
finanziaria, avviato con l’art. 21 della
legge n. 59/1997.
2. L’attribuzione alle istituzioni
scolastiche di compiti implicanti una forte capacità di autoregolazione ed
autogoverno richiede un parallelo e profondo mutamento dell’organizzazione
centrale e periferica dell’istruzione pubblica, per porla in grado di sostenere
e diffondere la cultura dell’autonomia, garantendo al contempo un ruolo di
regia, monitoraggio e stabilizzazione nel tempo di detti processi.
3. In particolare, nel prossimo
futuro, si pone un doppio ordine di esigenze da collocare nel sistema generale
di ristrutturazione:
quelle delle istituzioni
scolastiche di ricevere il supporto, l’assistenza, le conoscenze, la consulenza
specialistica ed il coordinamento necessarie ad esercitare con efficienza ed
efficacia le proprie funzioni autonome;
quelle, concorrenti, degli uffici
amministrativi di svolgere, con pari efficienza ed efficacia, le funzioni di
indirizzo, pianificazione e controllo, organizzazione generale, gestione,
verifica e comunicazione indispensabili alla funzionalità del sistema.
4. Le risorse umane coinvolte nei
processi riorganizzativi assumono, pertanto, un ruolo fondamentale che richiede
un parallelo processo di trasformazione anche dal lato delle esigenze
professionali, tramite l’avvio di una adeguata e complessiva valutazione delle
competenze necessarie e coerenti con il nuovo assetto organizzativo -
istituzionale, dando un forte impulso alle attività di formazione e
riqualificazione.
5. Nel contesto sopra descritto,
il contratto integrativo si pone come strumento per uno stabile sistema di
relazioni sindacali fondato sul confronto istituzionale e sul riconoscimento
delle legittime aspettative dei lavoratori contrattualmente tutelate.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei
Ministeri, per il quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto il 16 febbraio
1999, è entrato in vigore il 17 febbraio 1999.
2. Il presente contratto
collettivo integrativo di amministrazione dà attuazione alla globalità degli
istituti contrattuali rinviati a tale livello di contrattazione dall’art. 4
del citato CCNL e definisce espressamente le clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica dell’attuazione del medesimo.
3. La corrente sessione negoziale
non esaurisce comunque le materie che, pur previste dal citato art. 4 del CCNL,
per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi da quelli delle
materie considerate nel presente contratto integrativo, essendo legate a
fattori organizzativi contingenti.
4. A norma dell’art. 1, comma 1,
del CCNL, il presente contratto integrativo di
amministrazione si applica a tutto il personale del comparto Ministeri, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli
dell’Amministrazione della pubblica istruzione, in servizio presso le sedi
centrale e periferiche, nonché al personale appartenente ad altre amministrazioni
nei limiti individuati nei successivi articoli e in quanto compatibili con la
posizione di comando, destinatario dei diversi istituti contrattuali, secondo
l’appartenenza alle diverse aree di inquadramento del nuovo sistema di
classificazione.
5. Il presente contratto si
applica, altresì, al medesimo personale del precedente comma 4, in posizione di
comando presso gli IRRSAE, il CEDE, la BDP.
6. Qualora, durante la vigenza
contrattuale, l’Amministrazione assuma personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, il presente contratto viene integrato con l’individuazione degli
istituti contrattuali applicabili alla predetta categoria.
7. Nel testo del presente
contratto integrativo il riferimento al Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 febbraio 1999 è
riportato come CCNL.
Art. 3
Gli effetti del presente contratto
integrativo, nel rispetto delle scadenze definite nel CCNL e salvo diversa
precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti
negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.
La durata del contratto
integrativo è quadriennale e coincide con il periodo di vigenza del CCNL.
L’individuazione e l’utilizzo
delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con
cadenza annuale, come previsto dall’art. 5, comma 1,
del CCNL. La relativa sessione negoziale è convocata entro 30
giorni dalla comunicazione della consistenza del fondo unico da parte del
Ministero del Tesoro.
Le disposizioni contrattuali
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto
collettivo integrativo; qualora il presente contratto sia tacitamente
rinnovato, esso viene a comprendere gli aumenti contrattuali derivanti da un
eventuale incremento del fondo da verificare come previsto dal successivo art.
4, comma 1.
Del contratto integrativo viene
data pubblicità, mediante trasmissione a tutti i capi degli uffici centrali e
periferici, entro 15 giorni dalla data della sua sottoscrizione e
successivamente viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero.
Le materie e gli istituti regolati
dal contratto collettivo integrativo di amministrazione potranno essere
integrati da contrattazioni successive, anche in relazione alle materie che il
CCNL disciplinerà nel corso della sua vigenza (artt.25
e dal 35
al 38 del CCNL),
in presenza di condizioni di miglior favore, nonché a seguito di verifiche
annuali derivanti dai processi di riorganizzazione del Ministero della pubblica
istruzione.
Art. 4
Oneri, copertura e controllo dei costi
1. Si conviene che la parte
economica venga verificata annualmente in sede contrattuale in relazione alle
risorse disponibili e, conseguentemente, alla destinazione delle medesime. In
quella sede si provvede alla quantificazione degli oneri nonché all’indicazione
della relativa copertura finanziaria.
2. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato a norma di legge (d. lgv. 286/99,
artt. 2 e 10,
comma 2) e con le modalità fissate dal CCNL, art. 5,
comma 3.
TITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 5
Obiettivi, strumenti e livelli
di articolazione
1. Il sistema di relazioni sindacali tra Amministrazione
della pubblica istruzione e organizzazioni sindacali, nel rispetto dei
reciproci ruoli e responsabilità, è ordinato in modo coerente con l’obiettivo
di contemperare, nell’ambito dei processi di integrale riorganizzazione dei
servizi e di rimodulazione dei fini istituzionali dell’amministrazione,
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale con l’esigenza dell’amministrazione di perseguire
un’elevata efficacia ed efficienza del servizio scolastico da erogare alla
collettività. Pertanto, le parti si danno reciproco impegno a favorire la
correntezza e l’agibilità dei rapporti assicurando la reciproca disponibilità
al confronto nella generalità delle materie oggetto di relazioni sindacali.
2. In coerenza con le innovazioni
legislative e contrattuali in tema di rappresentatività sindacale ed al ruolo attribuito agli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, il nuovo sistema delle relazioni
sindacali, così come è previsto nel CCNL, è caratterizzato da comportamenti uniformi
presso le sedi centrali e quelle territoriali.
3. Nell’ambito del sistema di relazioni sindacali, definito dal CCNL, art. 3,
comma 2, le stesse si sviluppano secondo le seguenti forme:
contrattazione collettiva
integrativa;
partecipazione da realizzare per
mezzo degli istituti della concertazione, della consultazione e
dell’informazione
Strumenti applicativi: comitati,
conferenze, commissioni od osservatori bilaterali.
interpretazione autentica dei
contratti collettivi integrativi da parte dei contraenti.
4. Il sistema di relazioni
sindacali, disciplinato dal CCNL e dal presente contratto integrativo, ha
riguardo, a seconda delle materie, all’Amministrazione nel suo complesso o alle
diverse sedi.
5. Fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 75 del
decreto legislativo n.300/99, si intende come sede: per
l’Amministrazione centrale, l’ufficio identificato quale centro di costo e per
l’Amministrazione periferica, nelle regioni non interessate alla
sperimentazione, le Sovrintendenze scolastiche e i Provveditorati agli
studi.
6. Il sistema di relazioni
sindacali, nelle strutture interessate dalla sperimentazione di nuovi moduli
organizzativi, prevista dall’art. 75, comma
5, del citato decreto legislativo n. 300/1999, viene definito
con specifica intesa.
7. L’entrata a regime del citato
regolamento di riforma comporta una conseguente revisione dell’articolazione
del sistema di relazioni sindacali.
Art. 6
1. Le organizzazioni sindacali, sia nazionali (art. 8, comma 1,
del CCNL) che territoriali (art. 8, comma 2,
del CCNL) - controparti dell’Amministrazione nelle relazioni
sindacali - accreditano i propri rappresentanti.
2. Al fine di rendere più agevole
il rapporto delle organizzazioni sindacali di categoria, abilitate alla
contrattazione integrativa di amministrazione, con le strutture periferiche del
Ministero, l’Amministrazione riserva alle medesime uno spazio sulla rete
Intranet da gestire sotto la propria responsabilità e da utilizzare, come
bacheca elettronica, per la diffusione di informazioni riguardanti
l’applicazione del presente contratto integrativo di Amministrazione secondo
condizioni da definire in apposita sede tecnica.
3. Nella sede centrale, in Roma,
viale Trastevere, e in ciascuna sede periferica, laddove previsto e nei limiti
della vigente normativa, l’Amministrazione mette a disposizione delle organizzazioni
sindacali, nazionali e territoriali, abilitate alla contrattazione integrativa,
e delle R.S.U., un idoneo locale per lo svolgimento delle attività connesse al
mandato di rappresentanza.
Art. 7
1. Hanno la titolarità della contrattazione integrativa a
livello di amministrazione:
per la parte pubblica, la
delegazione costituita con D.M. 17.3.1999, n. 66 e successive modificazioni;
per la parte sindacale, le
organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del CCNL (art. 8, comma 1,
del CCNL).
2. Hanno la titolarità della
contrattazione integrativa a livello di sede:
per la parte pubblica, la
delegazione costituita dal responsabile dell’ufficio con proprio provvedimento;
per la parte sindacale, le RSU e
le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL (art. 8, comma 2,
del CCNL).
3. Gli incontri tra le due delegazioni, convocati almeno
cinque giorni prima, sono presieduti dal presidente della delegazione di parte
pubblica o dal suo vicario.
Art. 8
Contrattazione collettiva integrativa: materie
1. Il contratto integrativo dà
puntuale e coerente applicazione a quanto previsto dal CCNL con l’obiettivo di
rendere concretamente agibili e funzionali gli istituti ivi previsti nelle
diverse materie oggetto, rispettivamente, di contrattazione, di concertazione,
informativa, consultazione.
2. Per quanto concerne, in
particolare, le materie oggetto di contrattazione, si riprendono per reciproco
impegno, quelle individuate, a livello di amministrazione e di sede, dal CCNL.
A livello di amministrazione:
Sistemi di incentivazione del
personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività
e di miglioramento della qualità del servizio (art. 4 del CCNL,
comma 2) con l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dal fondo unico di
amministrazione (art.31 del CCNL).
Criteri generali delle metodologie
di valutazione basate su indici e standard di valutazione (art. 4 del CCNL,
comma 2).
Criteri di ripartizione delle
risorse del fondo unico di amministrazione
(art. 4 del CCNL,
comma 2), sia fra gli uffici centrali e periferici, sia fra le finalità di
utilizzo (art. 32 del CCNL).
Linee di indirizzo generale per
l’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del
personale per adeguarlo ai processi di innovazione (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. A).
Riflessi delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione
dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei
dipendenti in base alle esigenze dell’utenza (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. A).
Accordi di mobilità (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. A).
Linee di indirizzo e criteri per
la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. A).
Pari opportunità per le finalità
indicate nell’art. 7 del CCNL
nonché per quelle della legge n.
125/1991 (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. A).
Articolazione delle tipologie
dell’orario di lavoro - art. 19 del CCNL
16.5.1995 - (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. A).
Determinazione dei criteri
generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 15 del CCNL,
comma 1, lett. B - passaggi all’interno dell’area - (art. 20 del CCNL,
comma 1, lett. A):
Determinazione dei criteri per
l’attribuzione degli sviluppi economici super (art. 17 del CCNL,
comma 2).
Individuazione dei nuovi profili
ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle
aree, in relazione alle esigenze organizzative (art. 13 del CCNL,
comma 5).
Individuazione delle particolari
situazioni organizzative o delle gravi e documentate situazioni familiari che
consentano di elevare il contingente massimo del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale, fissato dall’art. 21 - comma 8 - del CCNL (art. 21 del CCNL,
comma 10).
Eventuale riduzione dell’orario di
lavoro sino a raggiungere le 35 ore settimanali (art. 25 del CCNL,
comma 1).
A livello di sede:
Applicazione e gestione delle
materie oggetto di contrattazione a livello di amministrazione riguardanti i
sistemi di incentivazione del personale (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. B).
Criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene,
all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure
necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. B).
Modalità attuative dei criteri in
materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. B).
Articolazione delle tipologie
dell’orario di lavoro di cui all’art.19 del CCNL
16.5.1995 (art. 4 del CCNL,
comma 3, lett. B).
3. Sulle materie oggetto di contratto integrativo, è
sentito preventivamente il Comitato pari opportunità (art. 7 del CCNL).
Art. 9
Sistema di partecipazione
1. Il sistema di partecipazione,
cui il presente contratto dà attuazione, integra la contrattazione nel sistema
complessivo delle relazioni sindacali.
2. Il sistema di partecipazione,
definito dall’art. 6 del CCNL,
si sviluppa secondo le seguenti forme:
informazione preventiva;
concertazione;
consultazione;
informazione successiva.
3. La partecipazione delle
organizzazioni sindacali trova, in particolare, concreta attuazione mediante
strumenti applicativi articolati in:
comitati;
conferenze;
commissioni;
osservatori bilaterali.
Art. 10
Concertazione: finalità, soggetti sindacali, materie, tempi
1. La concertazione costituisce un
istituto originale e innovativo nell’intero sistema delle relazioni sindacali,
instaurando una cultura del confronto continuo tra Amministrazione e
organizzazioni sindacali sui temi e sugli obiettivi particolarmente
significativi nello sviluppo dell’organizzazione del lavoro, nonché per la
positiva attuazione del processo di riordino e di razionalizzazione delle
attività del Ministero.
2. Su tale presupposto
metodologico, in sede di attuazione le parti, pubblica e sindacale, riconoscono
nella concertazione uno strumento essenziale di partecipazione e coinvolgimento
del personale nei processi organizzativi ed alla loro evoluzione nel contesto
della riforma dell’Amministrazione della pubblica istruzione. Per tale motivo
si impegnano a favorirne la diffusione e la pratica presso tutte le sedi di lavoro per tutte le materie previste
dal CCNL, assumendo il reciproco obbligo a comportamenti negoziali costruttivi,
trasparenti e volti alla soluzione delle problematiche affrontate, con la
manifesta intenzione di verificare la possibilità di pervenire all’accordo.
3. La concertazione è attivata,
mediante richiesta scritta, entro 3 giorni dal ricevimento dell’informazione
preventiva, fornita dall’Amministrazione nei termini contrattuali, dai soggetti
sindacali titolari della contrattazione integrativa, nazionali o territoriali,
e/o dalle RSU, in relazione al livello di amministrazione o di sede.
4. Per quanto concerne le materie
oggetto di concertazione e per le relative modalità attuative si riprendono,
per reciproco impegno, quelle individuate, a livello di amministrazione e di
sede, dal CCNL (Art. 6,
lett. B).
A livello di amministrazione:
Individuazione di criteri omogenei
per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro e la verifica
periodica della produttività, fermo restando quanto previsto in materia di
controllo di gestione dalle norme vigenti (decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286).
Individuazione delle implicazioni dei processi generali
di riorganizzazione del Ministero sulle condizioni, sull’organizzazione e sul
rapporto di lavoro e delle misure da adottare per un’equa soluzione degli
aspetti problematici nel reciproco contemperamento dell’interesse
dell’Amministrazione e del personale.
Individuazione dei contingenti
destinati alle selezioni ai fini dei passaggi interni, ai sensi dell’art. 15 del CCNL,
tra le aree e all’interno delle aree (art. 20 del CCNL,
comma 1, lett. B, a).
Determinazione dei criteri
generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui
all’art. 15, lett. A del CCNL - passaggi tra le aree - (art. 20 del CCNL,
comma 1, lett. B, b).
Posizioni organizzative (art. 20 del CCNL,
comma 1, lett. B, c):
criteri generali per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
graduazione delle posizioni
organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
criteri e procedure di valutazione
periodica delle attività svolte dai dipendenti cui è stata conferita la
posizione organizzativa, nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
A livello di sede:
Individuazione di misure omogenee
per l’applicazione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro e per verifica periodica della produttività dell’ufficio nel
contesto del controllo di gestione previsto dalla normativa vigente (decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286).
Art. 11
Consultazione: soggetti sindacali, materie, tempi, finalità
La consultazione (art. 6 del CCNL,
lett. C) si svolge con i soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa, nazionali o territoriali, e con le RSU, in relazione al livello di
amministrazione o di sede. Essa si svolge, obbligatoriamente, sulle materie di
seguito indicate:
A livello di amministrazione:
Organizzazione e disciplina degli uffici, nonché
consistenza e variazione delle dotazioni organiche.
Modalità per la periodica
designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale
delle procedure disciplinari sino all’entrata in vigore della disciplina
inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all’art. 35 del CCNL.
Elevazione del contingente massimo
dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all’art. 21, comma
10, del CCNL.
Criteri per il conferimento delle
mansioni superiori (art. 24 CCNL,
comma 4).
A livello di sede:
Organizzazione e disciplina
dell’ufficio, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche.
B. La consultazione del
rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 19 del
decreto legislativo n. 626/1994.
La consultazione facoltativa (art. 6 del CCNL,
lett. C) è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Essa si svolge con i soggetti sindacali
indicati al precedente comma 1.
Art. 12
Informazione: soggetti sindacali, modalità, materie e tempi
1. L’Amministrazione fornisce, anche a seguito di
richiesta, alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione
integrativa, nazionali o territoriali e alle RSU, in relazione al livello di
amministrazione o di sede, tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul
rapporto di lavoro.
2. L’informazione, sia in forma
preventiva che successiva, si concreta nel trasmettere documentazione scritta,
o eventualmente verbale nel corso di incontri, in ordine alle linee essenziali
delle attività che l’Amministrazione intende intraprendere o in ordine ai
risultati conseguiti.
L’informazione preventiva, salvo eccezionali e
comprovabili casi di necessità ed urgenza, nei quali l’informazione è comunque
preventivamente assicurata, deve essere fornita almeno 15 giorni prima
dell’attivazione di ogni iniziativa sulla singola materia per consentire
l’esame della documentazione e l’eventuale richiesta di una sessione di
concertazione - laddove ne ricorrano le condizioni - o comunque di ulteriore
sede di approfondimento e confronto. E’ fatta salva la facoltà delle
organizzazioni sindacali, di cui al precedente comma 1, di ottenere le
informazioni entro 5 giorni dalla presentazione di formale richiesta.
L’informazione preventiva (art. 6 del CCNL,
lett.A, comma 2) è fornita, ai soggetti sindacali di cui al precedente comma 1,
nelle materie individuate, a livello di amministrazione e di sede, dal CCNL che
si riprendono per reciproca memoria e impegno.
A livello di amministrazione:
Definizione dei criteri per la determinazione e la
distribuzione dei carichi di lavoro.
Verifica periodica della
produttività degli uffici.
Definizione delle dotazioni
organiche e loro variazioni.
Criteri generali per
l’organizzazione e la disciplina degli uffici.
Criteri di massima riguardanti l’organizzazione
del lavoro.
Implicazioni dei processi generali
di riorganizzazione del Ministero, con particolare riguardo alla fase di
sperimentazione prevista dal decreto legislativo
n. 300/99, art. 75, comma 5.
Eventuale elevazione del
contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale (art.21, comma
10).
Introduzione di nuove tecnologie e
processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull’organizzazione del
lavoro.
Concessione in appalto di attività
proprie dell’Amministrazione nell’ambito della disciplina fissata dalla legge.
Iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali
in favore del personale.
Programmi di formazione del
personale.
Misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Individuazione dei contingenti
destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 15 del CCNL
(art. 20 del CCNL,
comma 1, lett. B, a).
Determinazione dei criteri
generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui
all’art. 15, lett. A del CCNL - passaggi tra le aree - (art. 20 del CCNL,
comma 1, lett. B, b).
Posizioni organizzative (art. 20 del
CCNL, comma 1, lett. B, c):
criteri generali per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
graduazione delle posizioni
organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
criteri e procedure di valutazione
periodica delle attività svolte dai dipendenti cui è stata conferita la
posizione organizzativa, nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
A livello di sede:
Definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro.
Verifica periodica della
produttività dell’ufficio.
Criteri generali per
l’organizzazione e la disciplina dell’ufficio.
Criteri di massima riguardanti
l’organizzazione del lavoro dell’ufficio.
Introduzione di nuove tecnologie e
processi di riorganizzazione dell’Amministrazione aventi effetti generali
sull’organizzazione del lavoro.
Programmi di formazione del
personale.
Misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
5. L’informazione successiva (art. 6 del CCNL,
lett. A, comma 3) è fornita entro 3 giorni lavorativi dall’emanazione di un
provvedimento dell’Amministrazione.
6. L’informazione successiva è
fornita, ai soggetti sindacali di cui al precedente comma 1, anche a loro
richiesta, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la
verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla
contrattazione. Al riguardo sono previsti almeno due incontri annuali sulle
materie di seguito elencate:
A livello di amministrazione:
A. Stato dell’occupazione e
politiche degli organici.
B. Parametri e risultati
concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati.
C. Distribuzione complessiva dei
carichi di lavoro.
D. Attuazione dei programmi di
formazione del personale.
E. Misure adottate in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
F. Andamento generale della
mobilità del personale.
G. Qualità del servizio e rapporti
con l’utenza.
H. Distribuzione complessiva del
fondo unico di amministrazione (art.31 del CCNL).
I. Distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e relative prestazioni.
A livello di sede:
A. Stato dell’occupazione e
politiche dell’organico dell’ufficio.
B. Parametri e risultati
concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell’ufficio.
C. Distribuzione complessiva dei
carichi di lavoro nell’ufficio.
D. Attuazione dei programmi di formazione del personale
dell’ufficio.
E. Misure in materia di igiene e
sicurezza nel luogo di lavoro.
F. Distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficio.
G. Andamento della mobilità del
personale.
7. L’informazione, sia a livello di Amministrazione che
di sede, riguarda anche i provvedimenti di mobilità collettiva del personale,
attuati in applicazione delle relative norme contrattuali in conseguenza di
ristrutturazioni e/o riorganizzazioni del lavoro. L’informazione va fornita,
infine, a livello di sede, per significativi spostamenti nell’attribuzione
delle competenze del personale stesso.
8. L’Amministrazione fornisce la
documentazione relativa ai lavori del Consiglio di Amministrazione.
9. Nella contrattazione di sede vengono individuate, ove
necessario, in rapporto a specifiche situazioni locali, eventuali modalità
integrative di informazione.
Art. 13
Forme di partecipazione: organismi bilaterali
1. Nel contesto dei processi di riforma e di riordino
dell’Amministrazione della pubblica istruzione sono costituiti, al fine di
favorire occasioni di partecipazione nella fase propositiva delle attività e
alla verifica dei risultati, gli organismi bilaterali indicati nel successivo
comma 4 con le funzioni definite dagli artt. 6, lett.
D, e 7 del CCNL.
2. Gli organismi bilaterali previsti nel presente
articolo sono composti su base paritetica e su designazione, rispettivamente,
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dell’Amministrazione, e
non sono sede negoziale. La loro composizione - che deve comprendere
un’adeguata rappresentanza femminile - è formalmente definita con apposito
provvedimento e, dall’entrata in vigore del presente accordo, i medesimi si
riuniscono almeno semestralmente.
3. L’Amministrazione fornisce gli
strumenti - ivi compresa la documentazione - le risorse e le agibilità
necessarie per lo svolgimento delle attività degli organismi bilaterali.
4. Si conviene di individuare i
seguenti organismi bilaterali:
A. Conferenza di amministrazione
B. Comitato per le problematiche
connesse alla riforma, alla riorganizzazione ed al riordino del Ministero, con
particolare riferimento alle piante organiche, alla mobilità del personale,
alla formazione e l’aggiornamento e all’organizzazione del lavoro.
C. Comitato per le pari
opportunità
D. Commissione per la revisione,
rideterminazione e individuazione dei nuovi profili professionali. La
Commissione, cui partecipa un rappresentante designato da ognuna delle
organizzazioni sindacali legittimate alla contrattazione, si attiva in
immediata successione alla sottoscrizione del presente contratto integrativo con
l’obiettivo di concordare, nel termine di 30 giorni, un documento da proporre
nella sede di contrattazione collettiva nazionale ad integrazione del presente
contratto.
E. Commissione
per l’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro e i servizi sociali.
F. Negli uffici scolastici periferici, sedi di
contrattazione integrativa, commissioni bilaterali con il compito di esprimere
valutazioni riguardanti i processi di riorganizzazione dei servizi e del
lavoro, anche in relazione ai processi di riforma in atto.
5. La Conferenza di Amministrazione esamina, due volte
l’anno, le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e
gestione dell’Amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica
dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi
istituzionali.
6. Nei comitati sopra previsti le parti esaminano e
verificano i risultati dell’azione dell’Amministrazione, anche nei suoi
riflessi sul personale, e registrano le convergenze sulle linee di indirizzo
per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’Amministrazione. Di tale
attività, correlata ai dati raccolti sulle predette materie, viene data la
comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica.
7. Il Comitato per le pari
opportunità, già istituito con apposito provvedimento, verrà potenziato con
riserve strumentali definite che consentiranno allo stesso attività di
indagine, ricerca e consultazione. In sede di contrattazione per la stipula del
presente contratto integrativo, il Comitato sarà formalmente invitato a
presentare una relazione sulle materie previste dall’art. 7 del CCNL.
L’Amministrazione si impegna a favorire, con idonei strumenti, le esigenze di
informazione e coordinamento a livello territoriale.
8. Le commissioni hanno il compito
di approfondire specifiche problematiche, formulare pareri preliminari,
esprimere valutazioni tecniche e fare proposte alle parti firmatarie del
presente contratto.
9. In tutti gli uffici periferici
territoriali, sede di contrattazione integrativa, viene istituito un apposito
servizio per le relazioni sindacali.
10. La funzionalità e l’operatività delle commissioni è
garantita dalla struttura dell’amministrazione centrale preposta alla
contrattazione.
Art. 14
Interpretazione autentica del contratto integrativo
1. Qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 12 del CCNL,
le parti si impegnano, prima di dare attuazione a qualsiasi iniziativa, a
comunicare per iscritto le motivazioni che danno luogo al contenzioso e a
promuovere gli incontri previsti dal citato art. 12 entro quarantotto ore
lavorative. Nel frattempo rimangono
sospesi tutti gli atti e le iniziative delle parti.
TITOLO III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 15
Nuovo sistema di
classificazione
Le parti si danno atto che il
Contratto nazionale introduce un nuovo sistema di classificazione basato sul
superamento della parcellizzazione e della frammentazione del lavoro che,
nell’ordinamento precedente, si sostanziava nelle nove qualifiche funzionali e
nella individuazione di profili dettagliatamente caratterizzati sotto l’aspetto
mansionistico più che sulla sostanza delle competenze e delle capacità.
Si conferma, in conseguenza, una
dinamica evolutiva orientata alla effettività, essenzialità, flessibilità,
funzionalità del profilo professionale che si coniuga, nell’attuale fase di
riorganizzazione dell’Amministrazione, con la contestuale evoluzione verso
modelli di organizzazione del lavoro orientati al risultato più che
all’adempimento formale e coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione,
efficienza ed efficacia dei processi di lavoro.
Art. 16
Nuovo
sistema professionale
Nell’ambito del nuovo sistema di
classificazione, funzionale alla riorganizzazione del lavoro, le parti
concordano sull’obiettivo di valorizzare le caratteristiche professionali del
personale e sull’esigenza di:
implementazione e
razionalizzazione dei processi specialistico-istituzionali che attengono
all’area C;
razionalizzazione e unificazione
dei processi lavorativi che attengono all’area B, area del supporto
tecnico-amministrativo ed informativo-documentale;
riqualificazione del personale
appartenente all’area A, nella prospettiva di un graduale superamento
dell’utilizzo di prestazioni attinenti l’area stessa;
ridefinizione degli attuali
profili professionali, anche provvedendo ai necessari accorpamenti, al fine di individuare
professionalità coerenti con le innovazioni istituzionali di processo e
tecnologiche e con quelle di flessibilità organizzativo - funzionale;
individuazione di nuovi profili
professionali caratterizzanti le attività specialistico-progettuali funzionali ai processi di riforma.
In base ai criteri enunciati viene
rideterminato il nuovo sistema professionale del Ministero della pubblica
istruzione, articolato per aree funzionali e posizioni economiche secondo le
risultanze da concordare come previsto dall’art.13, comma 4, lettera D, del
presente contratto integrativo. Vengono a tal fine individuate le seguenti aree
di competenza professionale entro le quali collocare i profili professionali:
Area dell’assistenza
amministrativo-contabile per le attività connesse alla gestione dei processi
amministrativi, contabili e di auditing contabile;
Area dell’assistenza
informativo-documentale per le attività connesse al trattamento statistico
dei dati; alla gestione documentalistica di dati e banche dati; alla gestione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); all’assistenza
specialistica per la traduzione e l’interpretariato; alla gestione specialistica del patrimonio
documentale e librario;
Area della consulenza
specialistico-progettuale, per la
gestione dei processi connessi:
allo sviluppo organizzativo e
delle risorse umane;
allo sviluppo organizzativo per il
supporto dell’attività didattico-formativa e per i servizi scolastici sul
territorio;
al sistema della comunicazione;
all’orientamento ed auditing
gestionale delle spese ed investimenti;
all’assistenza giuridico-legale;
allo sviluppo del sistema
informativo e del relativo auditing;
Area del supporto tecnico e
strumentale, per le attività di intervento tecnico e\o di ispezione e supervisione
e per le attività di lavorazione ed ausiliare.
I profili professionali descriveranno l’ampiezza ed il
contenuto professionale, le competenze richieste, il livelli di responsabilità
connessi al ruolo, i requisiti di accesso e, a titolo esemplificativo, i
compiti.
TITOLO IV
Art. 17
Aspetti
generali
1. I percorsi professionali di cui
all’art. 16 e la relativa programmazione dei passaggi all’interno delle aree e
tra le aree, sono definiti nell’ambito della nuova dotazione organica allegata
al Regolamento di cui all’art 75 del
decreto legislativo n. 300/99, e nel rispetto delle
disposizioni contenute nel CCNL del comparto Ministeri, fatta salva l’esigenza
di riservarne una quota a concorsi per l’accesso dall’esterno.
2. La partecipazione ai percorsi
di riqualificazione professionale è riservata al personale in possesso dei
requisiti di cui all’allegato A del CCNL, nei limiti dei contingenti
individuati in sede di concertazione ai sensi dell’art. 20, comma
1/B), lett. a) dello stesso CCNL.
3. Nell’ambito della rilevazione delle vacanze di
organico, i bandi di concorso riguarderanno i posti disponibili nelle posizioni
economiche B2, B3, C2 e C3. Le parti convengono che il 35% dei posti
individuati per ogni posizione economica saranno messi a concorso nell’anno
2000; il restante - integrato dei posti resisi disponibili nell’arco dell’anno
a seguito di eventuali pensionamenti - sarà messo a concorso nell’anno 2001.
Art. 18
Passaggi
tra le aree
1. I passaggi dei dipendenti da
un’area alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore avviene a
norma dell’art. 15 del CCNL,
mediante le procedure selettive previste previo superamento di apposito corso -
concorso.
Art. 19
Passaggi
interni alle aree: criteri e procedure di selezione, ammissione, percorsi
formativi, esami finali
L’ammissione ai percorsi
professionali avviene a domanda mediante graduatorie su base regionale, a
seguito del bando di cui al precedente art. 17, comma 2. Nell’ambito di quanto
previsto all’art. 15, lett.
B) del CCNL, le parti convengono che i percorsi professionali
perseguono prioritariamente l’obiettivo di diffondere conoscenze e capacità tra
il personale, al fine di assicurare, nella misura massima, gli strumenti
conoscitivi necessari ad affrontare le novità che scaturiscono dai nuovi
assetti organizzativi dell’Amministrazione in coerenza e a sostegno della riforma
più generale del sistema scolastico. In tale ottica, le parti convengono di
attivare i processi di qualificazione rivolti a tutto il personale,
differenziati nell’ambito sia delle aree funzionali che professionali alle
quali gli stessi processi si rivolgono, da i quali dovrà scaturire - attraverso
test inerenti le materie oggetto del corso - un “credito formativo” che
si aggiunge agli elementi che costituiscono il curriculum di ogni
dipendente. Tale curriculum si compone, con diversa graduazione, della
posizioni economica, dell’esperienza professionale acquisita e del possesso di
titoli di studio e professionali/formativi, cui è attribuito il valore di cui
all’allegata tabella A.
Il punteggio complessivo derivante
dalla sommatoria degli elementi sopra descritti determina, nell’ambito delle
disponibilità delle vacanze di organico su base regionale, risultanti dalla
ridefinizione della nuova pianta organica, un sistema programmato di
partecipazione - aumentato di una quota pari al 25% - ai processi di riqualificazione
per i passaggi interni alle aree.
L’esame finale si intende superato
con un punteggio minimo di 18 trentesimi. Alla conclusione del percorso di
riqualificazione con il relativo esame finale sono formate graduatorie
regionali con la sommatoria dei punteggi relativi al “credito formativo”, al curriculum
e al risultato dell’esame finale.
Il percorso di qualificazione e
riqualificazione è di massima articolato in moduli da trenta ore ciascuno:
- per l’area B, per il passaggio
dalle posizioni B1 e B2 alla B3, in 3 moduli di cui 2 in presenza e 1 in
autoformazione;
- per l’area C: ai fini del
passaggio dalla posizione C1 al C2, in 5 moduli, di cui 3 in presenza e 2 in
autoformazione; ai fini del passaggio dalle posizione C1 e C2 alla C3, in 7
moduli, di cui 4 in presenza e 3 in autoformazione.
La decorrenza giuridica ed
economica per il personale riqualificato è da considerarsi la data di
pubblicazione del bando.
Nell’eventualità che il numero di
coloro che abbiano superato l’esame finale sia superiore al numero dei posti
disponibili, la graduatoria viene utilizzata, per eventuali ulteriori
disponibilità di posti, fino alla conclusione del successivo percorso di
riqualificazione.
I posti eventualmente non coperti
su base regionale costituiscono una disponibilità cui potranno accedere gli
idonei di altre regioni confluiti in una graduatoria nazionale appositamente
costituita.
TITOLO V
LA
FORMAZIONE
Art. 20
Il modello
della formazione
La formazione è realizzata
attraverso percorsi formativi, progettati ed organizzati in funzione
degli obiettivi e dei piani formativi risultanti dall’analisi periodica delle
esigenze funzionali e dei relativi fabbisogni formativo-professionali. In
particolare, per il periodo di valenza del presente contratto integrativo, le
attività di formazione perseguono primariamente l’obiettivo di omogeneizzare
tra loro le conoscenze e le capacità del personale interessato, coerentemente
alle esigenze funzionali determinate dalla riforma del sistema della pubblica
istruzione e al nuovo ruolo dell’Amministrazione. Tali esigenze comportano
l’orientamento del personale - nell’immediato e prioritariamente - verso le
funzioni di assistenza amministrativa alle istituzioni scolastiche nella fase
di avvio dell’autonomia, e, contestualmente, lo sviluppo di specifiche
professionalità orientate agli aspetti innovativi peculiari della diversa
configurazione strutturale - articolazione a rete - che l’amministrazione deve
assumere nel suo complesso.
La formazione prevede due tipi di
percorsi formativi e cioè:
qualificazione che viene
estesa a tutto il personale. Tale attività, attuata in forma organizzata e
sistematica nel tempo, sarà strutturata su moduli adeguati alle materie di
contenuto generale di cui al successivo art. 21 e sarà finalizzata ad
accrescere cognizioni e capacità connesse ai processi di cambiamento.
L’attività di qualificazione termina con una certificazione che costituisce
credito formativo;
riqualificazione, attuata
in forma organizzata per il soddisfacimento di bisogni contingenti e mirata
alla creazione di professionalità nell’ambito delle nuove aree di competenza
indotte dal processo di riforma ed al successivo passaggio di posizione
economica, secondo le procedure di cui al precedente articolo 19 e con i
contenuti di cui al successivo art. 22.
Le organizzazioni sindacali hanno
titolo a presentare proposte nell’ambito delle procedure finalizzate
all’emanazione della direttiva ministeriale annuale sulla formazione.
Art. 21
Linee -
guida e contenuti dell’attività di qualificazione
Le linee di indirizzo generale per
l’attività formativa di qualificazione, in coerenza con le linee-guida per la formazione professionale di cui all’art. 26 del CCNL
e con i processi di revisione strutturale dell’Amministrazione centrale e periferica, costituiscono il
punto di riferimento per il periodo di valenza del contratto integrativo. Le
predette attività, programmate a cura della struttura dell’Amministrazione
centrale deputata al coordinamento e gestione complessiva delle iniziative
formative, in considerazione della loro specificità, terranno conto
dell’evoluzione organizzativa e delle nuove funzioni e saranno estese a tutto
il personale.
L’attività di qualificazione è
funzionale al miglioramento delle competenze generali e professionali del
personale e comprende, secondo quanto previsto dall’art. 17, anche
l’organizzazione sia di percorsi formativi per il passaggio interno alle aree,
sia di corsi-concorsi per il passaggio tra le aree. In particolare, nella
fase iniziale di applicazione del
presente contratto, la partecipazione alla qualificazione costituirà credito
formativo per i percorsi di riqualificazione di cui al successivo art. 22, in
relazione alle procedure di cui al precedente art. 19.
L’attività di qualificazione,
tenendo presente le diversificate esigenze del personale dell’Amministrazione
centrale e di quello dell’Amministrazione periferica, è pertanto attuata
mantenendo l’integrazione delle varie iniziative sia per una sinergia delle
risorse, sia per una crescita omogenea delle professionalità. L’integrazione è
assicurata dalla struttura di cui al comma 1.
I contenuti sono scelti in
funzione del generale processo di ristrutturazione e di riconversione e
comunque in base alle esigenze derivanti dalle necessità di nuove
professionalità e competenze.
Al fine di integrare
sinergicamente l’attività formativa interna con le diverse tipologie formative,
è riconosciuta anche la possibilità di partecipazione del personale a corsi
organizzati e gestiti dall’Amministrazione ma con certificazione esterna, quali
quelli di tipo comunitario (es. patente europea per l’informatica o le
lingue straniere).
La ricerca di obiettivi di qualità nella formazione
richiede una azione continua e, in relazione ai costi, una erogazione
prioritaria sul luogo di lavoro.
Con cadenza annuale,
l’Amministrazione fornirà un rapporto sull’attività svolta e sui risultati
conseguiti.
Art. 22
Linee - guida e contenuti
dell’attività di riqualificazione
I percorsi di riqualificazione
sono strutturati con l’obiettivo di
coinvolgere il personale in
vari settori di attività formativa, finalizzata, con riguardo alle aree professionali
di competenze individuate in base al precedente art. 16, all’acquisizione di
conoscenze e capacità sui seguenti obiettivi:
1.1 aggiornamento delle competenze
amministrativo-contabili ed informativo-documentali, con
l’obiettivo di adeguare il livello e la tipologia delle capacità operative al ruolo
indotto dal processo di riforma del sistema scolastico, con particolare
attenzione:
ai temi generali delle tematiche
organizzative ed istituzionali della pubblica amministrazione;
ai problemi di: innovazione
tecnologica (uso dell’informatica e della telematica); di innovazione culturale
(cooperazione e flessibilità) legati allo sviluppo di un’amministrazione a rete
(organizzazione, funzionamento, monitoraggio e valutazione dell’organizzazione
del servizio scolastico e dell’offerta didattico-formativa di base ed
integrata), innovazione contabile,
gestionale ed amministrativa (gestione contabile avanzata, auditing contabile,
innovazioni dei processi amministrativi).
Si pone particolare accento sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT), sulle tecniche di comunicazione
istituzionale ed all’utenza, con particolare attenzione allo sviluppo di
capacità autonome di analisi,
integrazione e gestione di
elementi informativi di varia natura, con accento determinante sui ruoli di
gestione complessa di dati e banche dati ai fini della definizione di
professionalità “documentalistiche” caratterizzate anche da alto livello di
conoscenze multimediali.
Il livello dei moduli formativi
sarà adeguatamente differenziato in relazione all’area professionale di inquadramento (B e C) e
basato sulle caratteristiche generali dei profili individuati in base alle aree
di competenza professionale di cui all’art. 16 del presente contratto
integrativo.
1.2 creazione di competenze per la
consulenza specialistico-progettuale a supporto dell’autonomia scolastica.
1.3 sviluppo di competenze di
carattere informatico. L’ambito delle competenze informatiche andrà
sviluppato in coerenza con le professionalità richieste dall’assetto del
sistema informativo in outsourcing e con le direttive in tal senso
fornite dall’AIPA. Il percorso formativo destinato al personale in questione
andrà modulato in funzione dei predetti obiettivi.
2. Per consentire una reale
opportunità di crescita professionale adeguata alle esigenze del sistema
scolastico riformato, i percorsi di riqualificazione, in relazione alle
competenze funzionali e professionali di riferimento, si articolano, oltre che
in moduli formativi di aula secondo quanto previsto nel precedente art. 19,
comma 4, anche in significativi periodi di attività in stretto affiancamento
alle esistenti strutture di supporto all’autonomia nonché a eventuali periodi
di stage presso istituzioni scolastiche-pilota che abbiano in corso
progetti significativi in rete nel campo dell’autonomia e dell’innovazione
didattica.
3. Gli stage di cui al
precedente comma sono organizzati anche in modo da integrare polifunzionalmente
le esigenze di assistenza alle istituzioni scolastiche - ai fini della
stabilizzazione dei processi di autonomia amministrativa - con le esigenze
formative del personale dell’amministrazione.
TITOLO VI
PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE
Art. 23
Sviluppi economici
all’interno delle aree
Il personale con posizione
economica A1 - B3 - C1 e C3 accede alle posizioni economiche rispettivamente
A1S - B3S - C1S e C3S, sulla base di contingenti che sono definiti nell’ambito
della dotazione organica di cui al Regolamento previsto dall’art. 75 del
decreto legislativo 300/99. L’accesso ad ogni posizione
economica super avviene sulla base di graduatorie, a livello provinciale
costituite dal punteggio attribuito ai dipendenti in applicazione dei criteri
di cui alla tabella B.
Le posizioni economiche di cui al
comma 1, aventi decorrenza 1° gennaio 2000, per l’anno 2000 sono assegnate come
segue:
|
POSIZIONI
|
A1 S
|
50%
|
dei presenti in servizio al 31
dicembre 1999;
|
|
POSIZIONI
|
B3 S
|
40%
|
dei presenti in servizio al 31
dicembre 1999;
|
|
POSIZIONI
|
C1 S
|
60%
|
dei presenti in servizio al 31
dicembre 1999;
|
|
POSIZIONI
|
C3 S
|
90%
|
dei presenti in servizio al 31
dicembre 1999
|
Le parti convengono che, in via transitoria e in prima
applicazione fino all’entrata in vigore del D.P.R. di riordino del Ministero
della pubblica istruzione, i contingenti vengano dimensionati per singolo
ufficio sulla base degli organici di fatto esistenti e, comunque, solo per
l’anno 2000. Gli interessati produrranno apposita domanda con modalità da
convenirsi.
Le parti convengono di riaprire, entro
il mese di gennaio 2001, la sessione contrattuale per la definizione dei
contingenti per l’accesso alle posizioni super ad organico definito.
Le quantità economiche impegnate
per finanziare le posizioni super che dovessero essere liberate per effetto di
cessazione, trasferimento ad altra Amministrazione, passaggio ad altra
posizione economica da parte dei dipendenti, rientrano a far parte del fondo
unico di Amministrazione nell’anno successivo a quello nel quale si è
determinata la suddetta situazione.
La graduatoria per l’accesso alle
posizioni super viene determinata, per l’anno 2001, sull’organico di diritto e
a livello nazionale.
Le graduatorie sono aggiornate con
cadenza annuale e sono utilizzate all’inizio di ogni anno per i posto resisi
disponibili nelle diverse posizioni super.
Art. 24
Posizioni
organizzative
Ai sensi dell’art. 20, comma
1, lett. b), del CCNL, in sede di concertazione sono definiti
i:
criteri generali per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
graduazione delle posizioni
organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
criteri e procedure di valutazione
periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati, nonché le
necessarie garanzie di contraddittorio.
La concertazione si attiva entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Integrativo Nazionale, in
relazione anche ai processi di ristrutturazione dell’Amministrazione della
pubblica istruzione.
TITOLO VII
MANSIONI SUPERIORI
Art. 25
Attribuzione
delle mansioni superiori
1.La nuova organizzazione del
lavoro, basata su funzioni relative alla posizione del dipendente nell’ambito
dell’area professionale, consente un’assegnazione puntuale delle responsabilità
e delle stesse funzioni, rendendo possibile l’applicazione della normativa
prevista dall’art. 24 del CCNL.
2. Per ogni sede l’attribuzione di
mansioni superiori può avvenire esclusivamente in caso di vacanza di organico o
in caso di sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto.
3. L’Amministrazione, alla firma del presente CCNI,
attiva la consultazione nei termini e
con le modalità di cui all’art. 24 del
CCNL.
TITOLO VIII
RAPPORTO DI LAVORO: ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE
DELL’ORARIO DI LAVORO
Art. 26
Orario di
lavoro
L’orario ordinario di lavoro è di
36 ore settimanali. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma
3/A del CCNL, l’orario di lavoro è articolato secondo i
criteri generali e nelle tipologie che rispettivamente si elencano nei
successivi artt. 26 e 27.
L’orario di lavoro è funzionale
all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
Si conviene, di massima, su un
orario di servizio così articolato:
- per l’Amministrazione Centrale,
dalle ore 7.30 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì;
- per gli Uffici Territoriali,
dalle ore 7.30 alle ore 18.30, dal lunedì al giovedì. Dalle ore 7.30 alle ore
14.30 il venerdì.
L’orario lavorativo si svolge di norma su 5 giorni, fatte
salve le esigenze dei servizi, compresi quelli di diretta collaborazione del
Ministro, da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino
particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
Tali esigenze vanno motivate da parte del dirigente dell’ufficio. La struttura
dell’orario di lavoro è definita con il criterio di armonizzare gli orari di
servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea. È altresì
garantita l’omogeneità necessaria al funzionalità dell’ufficio.
Come previsto dalla citata L. n. 724/1994
la rilevazione delle presenze va effettuata con procedure e modalità
automatizzate. Tali procedure devono consentire la flessibilità dell’orario in
entrata e in uscita nella misura da stabilirsi a livello di sede, fermi
restando l’obbligo di garantire comunque una fascia oraria comune minima non
inferiore a 4 ore giornaliere e la rilevazione della avvenuta prestazione
lavorativa d’obbligo pari a 36 ore settimanali.
Le modalità applicative, ferma
restando l’autonoma contrattazione a livello di sede, vengono gestite mediante
il software applicativo già operativo presso l’Amministrazione centrale,
che viene progressivamente esteso a tutti gli uffici periferici anche al fine
di consentire la conoscenza aggiornata di dati ed elementi statistici omogenei
da mettere periodicamente a disposizione dell’Amministrazione della pubblica
istruzione e di altre Amministrazioni statali che hanno titolo ad acquisirli ai
sensi delle normative vigenti.
Art. 27
Tipologie di orario
Per la realizzazione dei suddetti
criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di
orario:
orario ordinario: l’articolazione
su 5 giorni settimanali, con la previsione di fasce temporali entro le quali
sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa
giornaliera, si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle
ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane sono di norma articolate su due
rientri settimanali di 3 ore ciascuno, con l’obiettivo di assicurare nel
prolungamento dell’orario di servizio un’opportuna omogeneità funzionale
nell’attuale assetto organizzativo. Eventuali articolazioni alternative su 3, 4
o 5 giorni vanno puntualmente motivate dal dirigente responsabile, perseguendo
comunque, all’interno della struttura, una sostanziale omogeneità degli orari
per garantire un trattamento uniforme ai lavoratori ed assicurare la
funzionalità dell’ufficio.
turnazioni: si attivano ai sensi
dell’accordo ARAN -
organizzazioni sindacali del 14.11.1995,
art. 1 - G.U. 5.2.1996, n. 29, nel caso di attività i cui
risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie
d’orario di lavoro;
orario plurisettimanale: si attua,
ove necessario, con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo;
part - time: si attua secondo la
disciplina definita dalla norma contrattuale.
Per una verifica della
funzionalità dell’articolazione dell’orario di lavoro possono essere attivati
appositi monitoraggi d’intesa con le organizzazioni sindacali.
Nelle apposite contrattazioni di
sede si terrà, comunque, in opportuno conto la specificità delle aree
metropolitane, le oggettive esigenze familiari dei dipendenti con particolare
attenzione alla situazione femminile o a quella dei nuclei familiari con
bambini di età inferiore agli anni 12 e si terrà conto delle problematiche
derivanti dal pendolarismo. Per il personale sottoposto ad essenziali
particolari terapie mediche (oncologiche, dialisi, riabilitazioni post traumi e
post interventi chirurgici, ecc.) che impegnano una parte dell’orario
giornaliero di lavoro, si conviene che le modalità di effettuazione delle
prestazioni siano concordate con il dirigente, tenuto riguardo delle esigenze
del lavoratore e favorendo la massima flessibilità nel rispetto dell’orario di
lavoro settimanale.
Art. 28
Durata del lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero, ai
sensi della normativa comunitaria, non può superare le nove ore.
Dopo un massimo di sei ore
continuative di lavoro, sempre ai sensi della normativa comunitaria, deve
essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai trenta
minuti.
Detto intervallo, per dar luogo al
conferimento di buoni - pasto non può essere superiore ai sessanta minuti.
È demandata alla contrattazione
integrativa e decentrata di sede (art. 4, comma
3/B del CCNL), l’articolazione delle tipologie in rapporto
alle situazioni ed alle esigenze locali, con i necessari raccordi a livello
centrale e a livello territoriale e ovunque se ne rilevi l’esigenza. Tali
esigenze vanno espressamente motivate e non possono comunque risultare
incompatibili con le norme che disciplinano la prestazione lavorativa dei
dipendenti del comparto Ministeri.
L’Amministrazione si impegna ad
esaminare la possibilità di procedere ad una progressiva riduzione di
prestazioni lavorative extra orario, mediante l’adozione di percorsi
organizzativi più razionali, che terranno conto delle varie articolazioni
dell’orario di lavoro.
Le parti convengono
sull’opportunità di ulteriori approfondimenti sulla materia.
TITOLO IX
RAPPORTO DI LAVORO: LINEE DI INDIRIZZO E
CRITERI PER LA GARANZIA ED IL MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Art. 29
Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
Nelle sedi centrali e periferiche
dell’Amministrazione viene eletto - secondo quanto previsto dal CCNQ del 10
luglio 1996 e con le modalità dallo stesso fissato - il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
L’Amministrazione garantisce la
formazione dei rappresentanti per la sicurezza e mette a disposizione dei
medesimi le informazioni, le agibilità e gli strumenti necessari per lo
svolgimento delle loro funzioni.
Tempi e modalità sono definiti nel
quadro delle attività di formazione.
TITOLO X
RAPPORTO DI LAVORO: PARI OPPORTUNITA’
Art. 30
Misure per
favorire le pari opportunità
Nell’ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari
opportunità già in funzione presso il Ministero della pubblica istruzione,
l’Amministrazione adotta le misure più idonee per favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e in
particolare (art. 7, comma 3,
del CCNL):
nell’accesso e nelle modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
nella flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei
servizi sociali nella fruizione del part - time;
nel perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel
sistema classificatorio;
nei processi di
mobilità.
L’Amministrazione informa il
Comitato per le pari opportunità sulle materie di propria competenza di cui
all’art. 4, comma 3,
lett. A del CCNL. In sede di contrattazione integrativa, le
parti tengono conto delle proposte formulate dal Comitato nelle materie di
pertinenza.
TITOLO XI
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE DEI PROCESSI DI
DISATTIVAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI
Art. 31
Riflessi
sul rapporto di lavoro
Al verificarsi di eventi di
carattere organizzativo, tecnologico o di riqualificazione dei servizi che
comunque abbiano riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei
dipendenti, l’Amministrazione provvede ad informarne le organizzazioni
sindacali. Tale informativa va fornita tempestivamente - e comunque con congruo
anticipo rispetto al verificarsi dell’evento - completa degli elementi
conoscitivi necessari a valutarne correttamente la portata e gli eventuali
aspetti problematici.
Successivamente, e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione,
si apre la contrattazione per definire effettivi contenuti e portata delle
innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi, individuare le possibili
iniziative da promuovere, le misure da adottare e le procedure da seguire a
miglior tutela del rapporto di lavoro e della professionalità dei lavoratori,
in relazione anche alle esigenze dell’utenza.
La trattativa deve concludersi
entro il termine di 30 giorni durante il quale le parti non assumono iniziative
unilaterali (artt. 11
e 5, comma 4, del
CCNL). Decorso tale termine le parti riassumono piena libertà
di iniziativa.
TITOLO XII
Art. 32
Mobilità
1. In relazione alla particolare
fase, che vede in corso il riassetto organizzativo dell’Amministrazione e la
rideterminazione del nuovo organico del personale, la contrattazione integrativa
di Amministrazione viene riconfermata quale sede per regolare i processi di
mobilità del personale nella piena trasparenza delle procedure e dei criteri
adottati.
2. Entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente Contratto Integrativo saranno definiti i criteri e
le procedure per la mobilità all’interno dell’Amministrazione.
3. Nelle more della definizione
dei provvedimenti attuativi del nuovo assetto organizzativo
dell’amministrazione centrale e periferica, le procedure di mobilità verso
questa Amministrazione vanno riferite prioritariamente alle quote destinate
all’accesso dall’esterno.
4. Resta salva la possibilità per il personale
amministrativo di avanzare domanda di mobilità volontaria, ai sensi del comma
1, dell’art. 33 del
sopracitato decreto legislativo n. 29/93.
TITOLO XIII
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Art. 33
Fondo unico di amministrazione: campo di applicazione,
obiettivi
1. Campo di applicazione. Il fondo
unico di Amministrazione ha per destinatario esclusivamente il personale
appartenente al comparto Ministeri, in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica centrale e periferica.
Obiettivi. Le parti convengono
che, in linea con le previsioni del CCNL, le risorse finanziarie a carico del
fondo unico di Amministrazione (art. 31 del CCNL)
siano finalizzate alla promozione di reali e significativi miglioramenti
dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la
realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. A tali fini
l’individuazione e l’utilizzo delle disponibilità finanziarie sono determinati
annualmente, come stabilito dall’art. 5, comma 1,
del CCNL, unitamente alle modalità di verifica previste dal
comma 4 dello stesso art. 5. Per l’anno 2000, i criteri di distribuzione delle
risorse sono finalizzati al complessivo coinvolgimento del personale
nell’insieme dei processi gestionali e riorganizzativi in atto, in particolare
a seguito dell’attivazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Art. 34
Disponibilità finanziaria per l’anno
2000: risorse finanziarie, criteri di
utilizzo
Lo stanziamento complessivo, per
l’anno finanziario 2000, a carico del fondo unico di amministrazione, è stato
quantificato in £. 41.314.550.418, al lordo di tutte le ritenute, a carico sia
dell’Amministrazione, sia del dipendente. A detto importo saranno aggiunte le
eventuali somme ulteriori derivanti dagli accertamenti svolti dalla competente
struttura. La somma sopra citata è composta dalla disponibilità stimata per
l’anno 2000 in £. 35.081.087.000 (di cui £. 25.162.768.000 relativi allo
stanziamento iniziale e £. 9.918.319.000 relativi a risparmi di gestione
disponibili dopo l’approvazione dell’assestamento) e da £. 6.233.463.418, somma
accantonata dal fondo unico dell’anno 1999 e destinata ad incrementare le
risorse dell’anno successivo.
Le somme occorrenti per le
retribuzioni da riconoscere ai centralinisti non vedenti e agli addetti alle
turnazioni sono preventivamente accantonate nelle misure fissate nel contratto
integrativo nazionale relativo all’anno 1999.
Il fondo unico di Amministrazione
per l’anno 2000 viene utilizzato per:
progressioni economiche del personale per le aree B e C;
posizioni super;
posizioni organizzative;
produttività.
Le quote di riferimento sono
indicate nella tabella di cui all’allegato C e nei precedenti titoli IV e VI.
Art. 35
Fondo di
sede
1. La quota del fondo unico di
Amministrazione, destinata alla contrattazione integrativa di sede, decurtata
dalle indennità previste da leggi, per turni e reperibilità, è attribuita agli
uffici in base all’organico di diritto.
2. Nell’erogazione delle risorse la contrattazione
integrativa di sede, relativamente agli obiettivi assegnati al singolo ufficio
ed ai processi connessi alla riorganizzazione dello stesso, si terrà conto, con
particolare attenzione, dei compiti che comportino specifiche responsabilità e
disagi da individuare nell’area di supporto ai processi operativi; dei rapporti
con l’utenza, con particolare riferimento alle disposizioni applicative delle L. 124/99;
delle responsabilità dei procedimenti amministrativi; del supporto diretto allo
sviluppo dei processi di realizzazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, ecc.
Art. 36
Indennità
Le parti convengono che per
l’individuazione dei destinatari delle indennità relative a turni e
reperibilità si applica l’accordo ARAN -
Organizzazioni sindacali del 14.11.1995, pubblicato sulla
G.U. 5.2.1996, n. 29.
In particolare, l’individuazione
delle unità di personale da collocare in reperibilità sarà effettuata mediante
l’adozione di un ordine di servizio con decorrenza 1°.1.2000 di cui sarà data
preventiva informazione alle RSU ed alle Organizzazioni sindacali
territoriali.
Titolo XIV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 37
Le parti si danno atto che
eventuali modifiche e/o integrazioni verranno apportate ove rese necessarie dai
processi strutturali in corso di attuazione.
C O N C
E R T A Z I O N E
Sulla base del Contratto
Integrativo Nazionale per il personale del Ministero della Pubblica Istruzione
le parti si sono riunite in sede di concertazione per definire le materie inerenti
allo stesso Contratto Integrativo rimesse al suddetto istituto contrattuale e
che di seguito si elencano.
Contingenti da destinare alle
selezioni interne.
Criteri generali per le procedure
di passaggio tra le aree.
Criteri generali per il conferimento
e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa.
Graduazione delle posizioni
organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità.
Criteri e procedure di valutazione
periodica e relative garanzie di contraddittorio.
CONTINGENTI
DESTINATI ALLE SELEZIONI INTERNE
Al fine di garantire un adeguato
accesso dall’esterno, i contingenti da destinarsi alle selezioni interne sono
determinati nella misura dell’85% dei posti disponibili in ciascuna posizione
economica dell’area B e nel 75% dei posti disponibili nelle posizioni
economiche C1 e C2. Resta riservata ai passaggi interni l’intera disponibilità
nella posizione C3 come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
Per la determinazione della
consistenza numerica dei contingenti si fa riferimento alla situazione rilevata
al 1° gennaio 2000 di cui all’allegata tabella.
La consistenza numerica dei
successivi contingenti è oggetto di verifica periodica, nel contesto generale
della programmazione delle assunzioni.
Le assunzioni dall’esterno
effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, ivi compresi i passaggi da altre
Amministrazioni del Comparto, o da diverso Comparto, fanno carico ai
contingenti riservati all’accesso dall’esterno.
PROCEDURE DI PASSAGGIO TRA LE
AREE. CRITERI GENERALI.
Le domande di partecipazione al
corso-concorso sono aperte ad ogni dipendente interessato che ne abbia i
requisiti.
La selezione per l’ammissione al
corso-concorso avviene in base a tests variamente articolati in relazione ai
livelli delle funzioni (a risposte multipla per i passaggi dall’area A all’area
B; a risposta sintetica per il passaggio all’area C) tendenti a valutare la
preparazione oggettiva del candidato e le capacità logico-sistematiche e di
sintesi.
I corsi, di norma su base
regionale, sono articolati su due moduli, di trenta ore ciascuno, per il
passaggio all’area B e su cinque moduli, di trenta ore ciascuno, per il
passaggio all’area C.
La prova selettiva finale dà
titolo all’avanzamento alla posizione iniziale dell’area immediatamente successiva
per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
I titoli che concorrono alla valutazione finale sono esposti nelle apposite tabelle allegate al Contratto
Integrativo Nazionale.
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
1. I criteri generali per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, per la
graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità e le procedure di valutazione periodica e relative garanzie
di contraddittorio, saranno fissati in una successiva fase di concertazione
come previsto dall’art. 20 del CCNL.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
La parti convengono, in
riferimento all’attuazione dell’art. 23 della presente ipotesi di accordo, di
concordare la formulazione di una scheda relativa ai requisiti ed ai titoli per
l’attribuzione per l’anno 2000 delle posizioni super, entro il 15 settembre.
I requisiti ed i titoli descritti
nella tabella B allegata alla presente ipotesi debbono essere posseduti alla
data del 30 settembre 2000.
Ciò vale anche per i requisiti ed
i titoli utili per la formazione delle graduatorie per i passaggi interni alle
aree ed esterni ad esse.
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L’Amministrazione
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Le Organizzazioni sindacali
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DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono una sequenza
contrattuale che disciplini tutti gli istituti che nella presente ipotesi di
accordo sono oggetto di rinvio alla sottoscrizione definitiva.
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L’Amministrazione
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Le Organizzazioni sindacali
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DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono sull’esigenza
di dare sollecita attuazione alle procedure di qualificazione e
riqualificazione, avviando le stesse entro il mese di ottobre.
Nello stesso termine si provvederà all’emanazione del
bando in base al nuovo sistema professionale ed alla rilevazione delle vacanze
d’organico.
Convengono, inoltre, che la durata
e i programmi dei corsi di formazione e dei corsi di riqualificazione previsti
nel presente titolo siano definiti entro 40 giorni dall’entrata in vigore del
presente Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Le parti convengono sull’esigenza
di :
attivare entro l’anno le procedure concorsuali di cui all’art. 18
del presente Contratto Integrativo Nazionale, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno del personale e secondo le regole di cui all’art. 6 del
decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;
attivare, in particolare, nel mese di ottobre 2000 il corso -
concorso per l’accesso all’area B e rinviare alla definizione della fase di
riqualificazione all’interno delle aree le procedure previste per l’attivazione
del corso - concorso per l’area C, definendo preliminarmente in sede di
concertazione i contingenti da utilizzare per tali procedure.
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L’Amministrazione
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Le Organizzazioni sindacali
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