CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Preambolo
Gli Stati Parte di questa
Convenzione,
(a) Richiamando i principi
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità inerente
ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia
umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
(b) Riconoscendo che le Nazioni
Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti
Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno/a è
titolare di tutti i diritti e delle libertà indicate di seguito, senza
distinzioni di alcun tipo,
(c) Riaffermando l’universalità,
l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità
di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni,
(d) Richiamando il Patto
Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto
Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale
sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione
Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le
Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli,
Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino e
la Convenzione Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori
migranti e dei minori e dei membri delle loro Famiglie,
(e) Riconoscendo che la disabilità
è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione
tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che
impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di
parità con gli altri,
(f) Riconoscendo l’importanza dei
principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di
Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la
Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell’influenzare la
promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei
programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al
fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità,
(g) Enfatizzando l’importanza di
includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte
integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile,
(h) Riconoscendo altresì che la
discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce
una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana, (i)
Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
(j) Riconoscendo la necessità di
promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità,
incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,
(k) Consapevoli del fatto che,
nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità
continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali
della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
(l) Riconoscendo l’importanza
della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita
delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di
sviluppo,
(m) Riconoscendo i preziosi
contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in
favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del
fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà
fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone
con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a
significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della
società e nello sradicamento della povertà,
(n) Riconoscendo l’importanza per
le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale,
compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
(o) Considerando che le persone
con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente
nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli
che li riguardano direttamente,
(p) Consapevoli delle difficili
condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a
molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore
della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura,
origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra
condizione, (q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono
spesso maggiori rischi, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, di
violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza,
maltrattate e sfruttate,
(r) Riconoscendo che i bambini con
disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle
libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e
richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla
Convenzione dei Diritti del Fanciullo;
(s) Enfatizzando la necessità di
incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il
pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle
persone con disabilità,
(t) Sottolineando il fatto che la
maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a
questo proposito riconoscendo l’urgente necessità di affrontare l’impatto
negativo della povertà sulle persone con disabilità,
(u) Tenendo in mente che le
condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei
principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli
strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena
protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti
armati e le occupazioni straniere,
(v) Riconoscendo l’importanza
dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla
salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per permettere
alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali,
(w) Comprendendo che l’individuo,
avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di
appartenenza, ha una propria responsabilità nell’adoperarsi per la promozione e
l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti
Umani,
(x) Convinti che la famiglia, è il
naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte
della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle
loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per
permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei
diritti delle persone con disabilità,
(y) Convinti che una convenzione
internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei
diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo
significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con
disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica,
economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati
che in quelli in via di sviluppo,
Convengono quanto segue:
Articolo 1
Scopo
1. Scopo della presente
Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento
di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle
persone con
disabilità, e promuovere il
rispetto per la loro inerente dignità.
2. Le persone con disabilità
includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali
a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro
piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con
gli altri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente
Convenzione:
“Comunicazione” comprende lingue,
visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi
caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio,
linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati
comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili
della comunicazione e dell’informazione;
“Il linguaggio” comprende le
lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione
non verbale;
“Discriminazione sulla base della
disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla
base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o
annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza
con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.
Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un
accomodamento ragionevole;
“Accomodamento ragionevole” indica
le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un
carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari,
per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base
di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;
“Progettazione universale” indica la progettazione (e realizzazione) di
prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella
misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni
specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio
per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.
Articolo 3
Principi
generali
I principi della presente
Convenzione sono:
(a) Il rispetto per la dignità
intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le
proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva
partecipazione e inclusione all’interno della società;
(d) Il rispetto per la differenza
e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana
e dell’umanità stessa;
(e) La parità di opportunità;
(f) L’accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo
delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei
bambini con disabilità a preservare la propria identità.
Articolo 4
Obblighi
generali
1. Gli Stati Parte si impegnano
ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza
discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati
Parti si impegnano:
(a) Ad adottare tutte le misure
appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti
riconosciuti dalla presente Convenzione;
(b) A prendere tutte le misure
appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge
esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei
confronti di persone con disabilità;
(c) A tener conto della protezione
e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le
politiche e in tutti i programmi;
(d) Ad astenersi
dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente
Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano
in conformità con la presente Convenzione;
(e) A prendere tutte le misure appropriate
per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni
persona, organizzazione o impresa privata;
(f) Ad intraprendere o promuovere
la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature
progettati universalmente, come definito nell’articolo 2 della presente
Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed
il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone
con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la
progettazione universale nell’elaborazione degli standard e delle linee guida;
(g) Ad intraprendere o promuovere
ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l’uso di nuove
tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili
alla mobilità , dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con
disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
(h) A fornire alle persone con
disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità,
dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure
altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;
(h) A promuovere la formazione di
professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti
riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l’assistenza e i
servizi garantiti da quegli stessi diritti.
2. In merito ai diritti economici,
sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo
delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della
cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena
realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti
nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il
diritto internazionale.
3. Nello sviluppo e
nell’applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la
presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a
temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno
con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi
i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
4. Nulla nella presente Convenzione
inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei
diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione
di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello
Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e
delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la
presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali
diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.
5. Le disposizioni della presente
Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza
limitazione ed eccezione alcuna.
Articolo 5
Eguaglianza
e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono
che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della
legge.
2. Gli Stati Parti devono proibire
ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone
con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione
qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere
l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno
tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti
accomodamenti ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero
necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con
disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente
Convenzione.
Articolo 6
Donne con
disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono
che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni
multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed
uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte
di donne e ragazze con disabilità.
2. Gli Stati Parti prenderanno
ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e
rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio e il
godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella
presente Convenzione.
Articolo 7
Bambini con
disabilità
1. Gli Stati Parti prenderanno
ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base
di eguaglianza con gli altri bambini.
2. In tutte le azioni concernenti
i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto
prioritariamente in considerazione.
3. Gli Stati Parti garantiranno
che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie
opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni
saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità,
su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata
assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale
diritto.
Articolo 8
Accrescimento
della consapevolezza
1. Gli Stati Parti si impegnano
ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:
(a) Sensibilizzare l’insieme della
società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con
disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone
con disabilità;
(b) Combattere gli stereotipi, i
pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi
quelli basati sul sesso e l’età, in tutti i campi;
(c) Promuovere la consapevolezza sulle
capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Nel quadro delle misure che
prendono a questo fine, gli Stati Parti:
(a) Avviano e danno continuità ad
efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di:
(I) favorire un atteggiamento
recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
(II) promuovere una percezione
positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con
disabilità;
(III) promuovere il riconoscimento
delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed
il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;
(b) rafforzare in tutti i livelli
del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più
tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con
disabilità;
(c) incoraggiare tutti i mezzi di
comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli
obiettivi della presente Convenzione;
(d) promuovere programmi di
formazione per l’aumento della consapevolezza riguardo alle persone con
disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
Articolo 9
Accessibilità
1. Al fine di consentire alle
persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare
pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere
misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di
eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti,
all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di
informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o
offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste
misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere
all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a:
(a) Edifici, strade, trasporti e
altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi,
strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) Ai servizi di informazione,
comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parte inoltre
dovranno prendere appropriate misure per:
(a) Sviluppare, promulgare e
monitorare l’applicazione degli standard minimi e delle linee guida per
l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
(b) Assicurare che gli enti
privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al
pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone
con disabilità;
(c) Fornire a tutti coloro che
siano interessati alle questioni dell’accessibilità una formazione concernente
i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
(d) Dotare le strutture e gli
edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati
facilmente leggibili e comprensibili;
(e) Mettere a disposizione forme
di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione,
specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel
linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre
strutture aperte al pubblico;
(f) Promuovere altre appropriate
forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il
loro accesso alle informazioni;
(g) Promuovere l’accesso per le
persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e
comunicazione, compreso Internet;
(h) Promuovere la progettazione,
lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi
accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo
che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Articolo 10
Diritto
alla vita
Gli Stati Parte riaffermano che
il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le
misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimento di tale diritto da parte
delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 11
Situazioni
di rischio ed emergenze umanitarie
Gli Stati Parti prenderanno, in
accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il
diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani,
tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle
persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo i conflitti armati,
le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.
Articolo 12
Eguale
riconoscimento di fronte alla legge
1. Gli Stati Parti riaffermano
che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque
quali persone di fronte alla legge.
2. Gli Stati Parti dovranno
riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base
di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.
3 Gli Stati Parti prenderanno
appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle persone con
disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell’esercizio della
propria capacità legale.
4 Gli Stati Parti assicureranno
che tutte le misure relative all’esercizio della capacità legale forniscano
appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della
legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che
le misure relative all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la
volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di
interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle
condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile
e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente,
indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.
Queste garanzie dovranno essere
proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli
interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto previsto
nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate
ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla
propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad
avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito
finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano
arbitrariamente private della loro proprietà.
Articolo 13
Accesso
alla giustizia
1. Gli Stati Parti assicureranno
l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di
eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati
accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di
rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa
la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la
fase investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare ad
assicurare l’effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con
disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una appropriata formazione per coloro
che lavorano nel campo dell’amministrazione della giustizia, comprese le forze
di polizia e il personale penitenziario.
Articolo 14
Libertà e
sicurezza della persona
1. Gli Stati Parti devono
garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:
(a) Godano del diritto alla
libertà e alla sicurezza della persona;
(b) Non siano private della loro
libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà
sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità in nessun caso
dovrà giustificare la privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicureranno
che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi
processo, esse restino, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle
garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e
siano trattate in conformità degli scopi e dei principi della presente
Convenzione, ivi compresi quelli di ricevere un accomodamento ragionevole.
Articolo 15
Diritto di
non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o
degradanti
1. Nessuna persona sarà
sottoposta a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In
particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a
sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati Parti prenderanno
ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura
per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri,
subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.
Articolo 16
Diritto di
non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
1. Gli Stati Parti prenderanno
tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra
natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all’interno e
all’esterno dell’ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di
violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere.
2. Gli Stati Parti prenderanno
altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, di
violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l’altro, appropriate forme di
assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età a beneficio delle persone con
disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compresa la
messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i modi di
evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati
Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del
genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il
verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti
assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle
persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità
indipendenti.
4. Gli Stati Parti prenderanno
tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e
psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con
disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o
maltrattamenti, in particolare attraverso l’offerta di servizi di protezione.
Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che
promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e
l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche
legate al genere, al sesso ed all’età.
5. Gli Stati Parti dovranno porre
in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le legislazioni e le
politiche specifiche per le donne ed i bambini, per assicurare che i casi di
sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano
identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.
Articolo 17
Protezione
dell’integrità della persona
Ogni persona con disabilità ha il
diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base
dell’eguaglianza con gli altri.
Articolo 18
Libertà di
movimento e cittadinanza
1. Gli Stati Parti dovranno
riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento,
alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di
eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:
(a) abbiano il diritto di
acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza
arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
(b) non siano privati a causa
della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e
utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra
documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli
atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l’esercizio del
diritto alla libertà di movimento;
(c) siano liberi di lasciare
qualunque Paese, incluso il proprio;
(d) non siano privati,
arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel
proprio Paese.
2. I bambini con disabilità
dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto
dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per
quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da
questi curati.
Articolo 19
Vita
indipendente ed inclusione nella comunità
Gli Stati Parti di questa
Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e
prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento
da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione
e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità
abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri,
il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a
vivere in una particolare sistemazione abitativa;
(b) le persone con disabilità
abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o
di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di
vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano
isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture
comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su
base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti
ai loro bisogni.
Articolo 20
Mobilità
personale
Gli Stati Parti devono prendere
misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale
con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:
(a) Facilitare la mobilità
personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a
costi sostenibili;
(b) Agevolare l’accesso da parte
delle persone con disabilità ad ausilii per una mobilità di qualità, a
strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone
o d’animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a
costi sostenibili;
(c) Fornire alle persone con disabilità
e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche
di mobilità;
(d) Incoraggiare gli organismi (i
soggetti) che producono ausilii alla mobilità, strumenti e accessori e
tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della
mobilità delle persone con disabilità.
Articolo 21
Libertà di
espressione e opinione e accesso all’informazione
Gli Stati Parti prenderanno tutte
le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano
esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la
libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di
eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta,
come definito dall’articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli
Stati Parti:
(a) Mettono a disposizione delle
persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie
appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi
aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;
(b) Accettano e facilitano il
ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità,
all’uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative
ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di
comunicazione di loro scelta;
(c) Invitano gli enti privati che
forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire
informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con
disabilità;
(d) Incoraggiano i mass media,
inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro
servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) Riconoscono e promuovono l’uso
del linguaggio dei segni.
Articolo 22
Rispetto
della vita privata
1. Nessuna persona con
disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di
alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita
privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza
o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla
propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere
protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.
2. Gli Stati Parti devono tutelare
il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative
alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base di
eguaglianza con gli altri.
Articolo 23
Rispetto
del domicilio e della famiglia
1. Gli Stati Parti dovranno
prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro
le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio,
la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza
con gli altri, in modo da assicurare che:
(a) sia riconosciuto il diritto di
ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e
fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;
(b) siano riconosciuti i diritti
delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente
riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra la natalità di un figlio e
l’altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età alle informazioni,
in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi
necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;
(c) le persone con disabilità,
inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con
gli altri.
2. Gli Stati Parti devono assicurare
i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di
tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili,
ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi
casi avrà priorità assoluta l’interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti
devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio
delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati Parti devono
assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto
riguarda la vita in famiglia. Nell’ottica della realizzazione di tali diritti e
per prevenire l’occultamento, l’abbandono, il maltrattamento e la segregazione
di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni,
servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro
famiglie.
4. Gli Stati Parti dovranno
assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua
volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo
giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure
applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del
bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base
della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parti si impegnano,
qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di
un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure
alternative all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile,
all’interno della comunità in un ambiente familiare.
Articolo 24
Istruzione
1. Gli Stati Parti riconoscono il
diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare
questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di
opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda
la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso
dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:
(a) al pieno sviluppo del
potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
(b) allo sviluppo, da parte delle
persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della
creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro
massimo potenziale;
(c) a mettere in grado le persone
con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.
2. Nel realizzare tale diritto,
gli Stati Parti dovranno assicurare che:
(a) le persone con disabilità non
vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità
e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria
istruzione primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla base della
disabilità;
(b) le persone con disabilità
possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e
libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in
cui vivono;
(c) un accomodamento ragionevole
venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;
(d) le persone con disabilità
ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al
fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) efficaci misure di supporto
individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma
scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena
integrazione.
3. Gli Stati Parti devono mettere
le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e
sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione
all’istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte
adotteranno misure appropriate, e specialmente:
(a) Agevolare l’apprendimento del
Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di
comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all’orientamento e alla
mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;
(b) Agevolare l’apprendimento del
linguaggio dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità
dei non udenti;
(c) Assicurare che l’istruzione
delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia
erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più
appropriati per l’individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso
scolastico e lo sviluppo sociale.
4. Allo scopo di aiutare ad
assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno misure
appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità,
che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare
professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell’istruzione. Tale
formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di
appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e
alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parti assicureranno
che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione
post-secondaria generale, alla formazione professionale, all’istruzione per
adulti e alla formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza
discriminazioni e sulla base dell’eguaglianza con gli altri.
A questo scopo, gli Stati Parti
assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con
disabilità.
Articolo 25
Salute
Gli Stati Parti riconoscono che
le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard
conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli
Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle
persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle
specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati
alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:
(a) Fornire alle persone con
disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari,
gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi
sanitari nell’area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute
pubblica inerenti alla popolazione;
(b) Fornire specificamente servizi
sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro
disabilità, compresi la diagnosi precoce e l’intervento appropriato, e i
servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità,
anche tra i bambini e le persone anziane;
(c) Fornire questi servizi
sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone,
comprese le aree rurali;
(d) Richiedere ai professionisti
sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità
rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e
informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l’altro, la
conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia e dei bisogni delle
persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard
etici per l’assistenza sanitaria pubblica e privata;
(e) Proibire nel settore delle
assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali
devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per
malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale,
un’assicurazione sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto
discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e
fluidi sulla base della disabilità.
Articolo 26
Adattamento
e riabilitazione
1. Gli Stati Parti prenderanno
misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere
alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la
piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla
piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo
scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e
programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare
nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi
sociali, in modo che questi servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più
precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei
bisogni e dei punti di forza dell’individuo;
(b) facilitino la partecipazione e
l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano
liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei
luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le
aree rurali.
2. Gli Stati Parti promuoveranno
lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per
il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuoveranno
la disponibilità, la conoscenza e l’uso di tecnologie e strumenti di supporto,
progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino
l’adattamento e la riabilitazione.
Articolo 27
Lavoro e
occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il
diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli
altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il
lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in
un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità
alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire
l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una
disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche
attraverso misure legislative – in particolare al fine di:
(a) Proibire la discriminazione
fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni
forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e
impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le
condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) Proteggere i diritti delle
persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni
lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la
parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro
sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione
delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con
disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali
su base di eguaglianza con gli altri;
(d) Permettere alle persone con
disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e
professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e
continua offerti a tutti;
(e) Promuovere le opportunità di
impiego e l’avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel
mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e
reintegrarsi nel lavoro;
(f) Promuovere la possibilità di
esercitare un’attività indipendente, l’imprenditorialità, l’organizzazione di
cooperative e l’avvio di un’attività in proprio;
(g) Assumere persone con
disabilità nel settore pubblico;
(h) Favorire l’impiego di persone
con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate
che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti
ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;
(j) Promuovere l’acquisizione, da
parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto
del lavoro;
(k) Promuovere programmi di
orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di
lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicureranno
che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile
e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.
Articolo 28
Adeguati
livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il
diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e
per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario
e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono
prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo
diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il
diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di
questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno
misure appropriate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto,
includendo misure per:
(a) Assicurare alle persone con
disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro
l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni
legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;
(b) Assicurare l’accesso delle
persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità
e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a
quelli di riduzione della povertà;
(c) Assicurare alle persone con
disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà,
l’accesso all’aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità,
includendo una formazione adeguata, il sostegno psicologico, l’assistenza
finanziaria e le terapie respiratorie;
(d) Assicurare l’accesso delle
persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;
(e) Assicurare pari accesso alle
persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.
Articolo 29
Partecipazione
alla vita politica e pubblica
Gli Stati Parti devono garantire
alle persone con disabilità diritti politici e l’opportunità di goderne su base
di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
(a) Assicurare che le persone con
disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e
pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso
rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l’opportunità per le
persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l’altro :
(I) Assicurando che le procedure,
le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di
facile comprensione e utilizzo;
(II) Proteggendo il diritto delle
persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in
referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di
ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni
pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove
tecnologie ed ad ausilii appropriati;
(III) Garantendo la libera
espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo
scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da
parte di una persona a loro scelta per votare.
(b) Promuovere attivamente un
ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente
partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su
base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli
affari pubblici, includendo:
(I) la partecipazione ad associazioni
e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese
e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;
(II) la formazione di
organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di
rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale,
regionale e locale.
Articolo 30
Partecipazione
alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il
diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza
con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure
appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
(a) Godano dell’accesso ai
materiali culturali in formati accessibili;
(b) Abbiano accesso a programmi
televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;
(c) Abbiano accesso a luoghi di
attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi
turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti
importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti prenderanno
misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di
sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,
non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti prenderanno
tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per
assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale
non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da
parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.
4. Le persone con disabilità
dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del
riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica,
ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.
5. Al fine di permettere alle
persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle
attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno
misure appropriate per:
(a) Incoraggiare e promuovere la
partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle
attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) Assicurare che le persone con
disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad
attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a
questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza
con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) Assicurare che le persone con
disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
(d) Assicurare che i bambini con
disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla
partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive,
incluse le attività comprese nel sistema scolastico;
(e) Assicurare che le persone con
disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti
nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e
sportive.
Articolo 31
Statistiche
e raccolta dei dati
1. Gli Stati Parti si impegnano a
raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di
ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo
di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di
conservazione di queste informazioni dovrà:
(a) Essere coerente con le
garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei
dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della
famiglia delle persone con disabilità;
(b) Essere coerente con le norme
accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l’uso
delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in
accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera
appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l’adempimento
degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per
identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità
nell’esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la
responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro
accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.
Articolo 32
Cooperazione
internazionale
1. Gli Stati Parti riconoscono
l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a
sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli
scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate
ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno
e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e
regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni
di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l‘altro:
(a) Fare in modo che la
cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali,
sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;
(b) Facilitare e sostenere la
formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione
di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di
riferimento;
(c) Agevolare la cooperazione
nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
(d) Fornire, ove esista,
assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all’acquisto ed
alla messa in comune di tecnologie d’accesso e di assistenza e operando
trasferimenti di tecnologie.
2. Quanto previsto da questo
articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù
della presente Convenzione.
Articolo 33
Applicazione
a livello nazionale e monitoraggio
1. Gli Stati Parti, in conformità
con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto
per le questioni relative all’applicazione della presente Convenzione, e si
propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro
amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le
azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti
livelli.
2. Gli Stati Parti, in accordo con
i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare,
designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi
indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare
l’applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura,
gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo
status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la
promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in
particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative,
dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.
Articolo 34
Comitato
sui diritti delle persone con disabilità
1. Sarà istituito un Comitato sui
Diritti delle Persone con Disabilità (d’ora in poi chiamato “il Comitato”), che
svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato sarà costituito,
dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, da 12 esperti.
Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri
al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.
3. I membri del Comitato siedono a
titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta
competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione.
Quando designano i loro candidati,
gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni
stabilite nell’articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato saranno
eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa ripartizione
geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali
sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione
di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato saranno
eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati Parti
tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati
Parti convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni,
il cui “quorum” è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti
membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti
e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte
presenti e votanti.
6. La prima elezione si terrà non
oltre sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno
quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle
Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri
candidati entro due mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario
Generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati,
indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati
Parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato saranno
eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta.
Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla
fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi dei sei membri saranno
tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del
presente articolo.
8. L’elezione dei sei membri
addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in
conformità con le disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di
dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi
dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne
aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possegga le
qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo
articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato
corrispondente.
10. Il Comitato stabilirà le
proprie regole di procedura.
11. Il Segretario Generale delle
Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari
ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della
presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.
12. I membri del Comitato
riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, gli emolumenti
prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed
alle condizioni fissate dall’Assemblea, tenendo in considerazione l’importanza
delle funzioni del Comitato.
13. I membri del Comitato beneficeranno
delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione
per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della
Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 35
I rapporti
degli Stati Parti
1. Ogni Stato Parte presenterà al
Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto
dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù
della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due
anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte
interessato.
2. Successivamente, gli Stati
Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri
rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.
3. Il Comitato deciderà le
linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.
4. Uno Stato Parte che ha
presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti
successivi, ripetere l’informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione
dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base
di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le
disposizioni stabilite nell’articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i
fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli
obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 36
Esame dei
rapporti
1. Ogni rapporto è esaminato dal
Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul
rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte interessato.
Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga
utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in
relazione all’esecuzione della presente Convenzione.
2. Se uno Stato Parte è
significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato
può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare
l’applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di
informazioni non ufficiali di cui possa disporre, a meno ché il rapporto atteso
non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato
inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato
Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni
del paragrafo 1 di questo articolo.
3. Il Segretario Generale delle
Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.
4. Gli Stati Parti renderanno i
loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l’accesso
ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.
5. Se lo ritiene necessario, il
Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle
Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti
che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di
assistenza tecnica, accompagnati all’occorrenza da osservazioni e suggerimenti,
concernenti la domanda perché possano darvi risposta.
Articolo 37
Cooperazione
tra gli Stati Parti ed il Comitato
1. Gli Stati Parti collaboreranno
con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell’adempimento del loro mandato.
2. Nella sua relazione con gli
Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di
incrementare le capacità nazionali per l’applicazione della presente
Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.
Articolo 38
La
relazione del Comitato con altri organismi
Per promuovere l’applicazione
effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione
internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.
(a) Le Agenzie specializzate e gli
altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al
momento dell’esame dell’applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può
invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire
consigli specialistici sull’applicazione della Convenzione in aree che
rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le
Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare
rapporti sull’applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo
delle loro attività.
(b) Il Comitato, come prevede il
suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti
dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella
stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i
suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare la
duplicazione e sovrapposizione nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 39
Rapporto
del Comitato
Il Comitato riferisce sulle
proprie attività ogni due anni all’Assemblea Generale e al Consiglio Economico
e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati
sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali
suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato
insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati Parti.
Articolo 40
Conferenza
degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti
s’incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da
prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l’applicazione
della presente Convenzione.
2. Non oltre sei mesi dall’entrate
in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parti sarà
convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive
saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su
decisione della Conferenza degli Stati Parti.
Articolo 41
Depositario
Il Segretario Generale delle
Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.
Articolo 42
Firma
La presente Convenzione sarà
aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni
d’integrazione regionale alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a
New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 43
Consenso ad
essere impegnato
La presente Convenzione sarà
sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle
Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie. Sarà aperta per l’adesione
a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali d’integrazione che non abbiano
firmato la Convenzione.
Articolo 44
Organizzazioni
Regionali d’Integrazione
1. Per “Organizzazione regionale
d’integrazione” si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani
di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per
quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro
strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno
l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato da questa
Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica
sostanziale dell’estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti agli “Stati
Parti” nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei
limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1
dell’articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 47, qualsiasi strumento
depositato da un’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuta in
conto.
4. Le Organizzazione regionali
d’integrazione, relativamente a questioni rientranti nell’ambito delle loro
competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli
Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che
sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il
diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e
viceversa.
Articolo 45
Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento
di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione
regionale d’integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo
formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello
stesso strumento.
Articolo 46
Riserve
1. Le riserve incompatibili con
l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse.
2. Le riserve possono essere ritirate
in qualsiasi momento.
Articolo 47
Emendamenti
1. Qualunque Stato Parte può
proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottometterlo al Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale
comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di fare
sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti
in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro
quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati
Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il
Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza
dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti e’ sottoposto per
approvazione all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed
a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.
2. Un emendamento adottato ed
approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il
trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di accettazione
depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente,
l’emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno
seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà
vincolante solo per quegli Stati Parti che l’hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati
Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e
approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante
esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli
Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di
strumenti di accettazione depositati raggiungano i due terzi del numero degli
Stati Parti.
Articolo 48
Denuncia
Ogni Stato Parte può denunciare
la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno
dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.
Articolo 49
Formati
accessibili
Il testo della presente
Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.
Articolo 50
Testi
Autentici
I testi in Arabo, Cinese,
Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno
egualmente autentici.
In fede di che i sottoscritti
Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato la presente Convenzione.
Protocollo
Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità
Gli Stati Parte del presente
Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
1. Uno Stato Parte del presente
Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato per i Diritti
delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare
comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui
soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di
violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Nessuna comunicazione sarà
ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è
parte contraente del presente Protocollo.
Articolo 2
Il Comitato dichiara irricevibile
una comunicazione quando:
(a) la comunicazione è anonima;
(b) la comunicazione costituisce
un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le
disposizioni della presente Convenzione;
(c) la stessa questione è stata
già esaminata dal Comitato o è stata o e’ in corso di esame davanti ad istanza
internazionale o di regolamento;
(d) tutti i mezzi di tutela
nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di
ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il richiedente ottenga una
riparazione effettiva con tali mezzi;
(e) è manifestamente infondata o
insufficientemente motivata; o quando (f) i fatti che sono oggetto della
comunicazione siano accaduti prima dell’entrata in vigore del presente
Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo
quella data.
Articolo 3
Sotto riserva delle disposizioni
dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via
confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all’attenzione dello
Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel
termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano
la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla
situazione.
Articolo 4
1. Dopo la ricezione di una
comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in
qualsiasi momento sottopone all’urgente attenzione dello Stato Parte
interessato ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure
conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano
causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.
2. Il Comitato non pregiudica la
sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo
fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente
articolo.
Articolo 5
Il Comitato esamina a porte
chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente
Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi
suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al
postulante.
Articolo 6
1. Se il Comitato riceve
informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte di
uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà
quello Stato Parte a cooperare nell’esaminare l’informazione e a tal fine a
presentare osservazioni riguardanti l’informazione in questione.
2. Fondandosi sulla osservazione
eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra
informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei
suoi membri a condurre un’inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al
Comitato.
Ove ciò sia giustificato e con il
consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita sul territorio
di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati
dell’inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali
commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.
4. Lo Stato Parte censurato
presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei
risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. Tale inchiesta sarà condotta
confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti
gli stadi delle procedure.
Articolo 7
1. Il Comitato può invitare lo
Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell’articolo 35
della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un’inchiesta
condotta ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può, se necessario,
dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6 comma 4, invitare lo
Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale
inchiesta.
Articolo 8
Ogni Stato Parte può, al momento
della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare di
non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.
Articolo 9
Il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.
Articolo 10
Il presente Protocollo sarà
aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali
d’integrazione della Convenzione nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 11
Il presente Protocollo sarà
soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che
abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma
formale da parte delle Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie di
questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione.
Sarà aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale
di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla
Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.
Articolo 12
1. “Organizzazione regionale
d’integrazione” designa un’organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una
data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per
quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo
Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o
formale adesione, l’ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le
materie disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo.
Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale
sull’estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti a “Stati Parti”
nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti
delle loro competenze.
3. Ai fini dell’articolo 13,
paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato
dall’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuto in conto.
4. Le Organizzazioni regionali
d’integrazione, in questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze,
possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti,
con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte
di questo Protocollo.
Tale organizzazione non eserciterà
il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio
diritto, e viceversa.
Articolo 13
1. Riguardo all’entrata in vigore
della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.
2. Per ogni Stato o Organizzazione
regionale d’integrazione che ratifica, confermando o aderendo formalmente al
Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in
vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.
Articolo 14
1. Le riserve incompatibili con
l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse.
2. Le riserve possono essere
ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 15
1. Ogni Stato Parte può proporre
un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà
ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se
sono in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e
decidere sulle proposte.
Nel caso in cui, entro quattro
mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a
favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli
auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento,
adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti,
sarà presentato dal Segretario Generale all’Assemblea Generale per
l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l’accettazione.
2. Un emendamento adottato ed
approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il
trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati
raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua
adozione.
Successivamente, l’emendamento
entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito
del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per
quegli Stati Parti che lo hanno accettato.
Articolo 16
Uno Stato Parte può denunciare il
presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni
Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 17
Il testo del presente Protocollo
sarà reso disponibile in formati accessibili.
Articolo 18
I testi in Arabo, Cinese,
Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno
egualmente autentici.
In fede di che i sottoscritti
Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato il presente Protocollo.
02/03/2007