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11-12-2009 n° - Contratti

CCNI 11/12/09
per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006
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Contratto integrativo nazionale per il personale dell’area V della Dirigenza

scolastica in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. sottoscritto in

data 11 aprile 2006

 

 

L’anno 2009, il giorno 11 del mese di dicembre 2009 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale

 

Tra

 

la delegazione di parte pubblica trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale

e

 

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006

PREMESSO

 

§          che in data 11 aprile 2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2002/2005;

§          che detto C.C.N.L., all’art. 4, demanda alla contrattazione integrativa nazionale, con cadenza annuale, la disciplina dei criteri generali in ordine ad alcuni istituti contrattuali;

§          che in particolare, il comma 1, lett. e), del citato articolo 4, demanda alla contrattazione nazionale integrativa annuale i “criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi”;

 

 

A seguito della compatibilità economico-finanziaria espressa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con nota del 19.10.2009 viene sottoscritto, tra le parti sopraindicate, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera e) del C.C.N.L. 11 aprile 2006, il presente Contratto Integrativo Nazionale relativo al personale dell’area V della dirigenza scolastica per l’a.s. 2009/2010.

 

 

Art. 1

(Vigenza contrattuale)

 

1. La presente disciplina contrattuale ha validità per l’a.s. 2009/2010 ed integra coerentemente quella vigente ai sensi degli artt. 11, 13, 17, 18 e 20 del C.C.N.L. per il personale dirigente dell’area V, sottoscritto in data 11 aprile 2006, che si intende integralmente richiamato.

 

Art. 2

(Conferma dell’incarico)

 

1. La conferma della nomina nella sede di incarico in continuità di servizio è effettuata senza specifica domanda da parte dell’interessato, salva diversa richiesta dello stesso o diverso provvedimento, da parte del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, adeguatamente motivato.

 

 

Art. 3

(Attribuzione e mutamento dell’incarico)

 

1. L’attribuzione e il mutamento dell’incarico, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 11 - comma 5 e dall’art. 13 - comma 4 - del C.C.N.L., seguono i sottoindicati criteri, la cui applicazione deve conformarsi a principi di legalità, imparzialità e trasparenza e deve essere adeguatamente motivata:

 

a) vanno valutate le esperienze e le competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del C.C.N.L.;

 

b) va riconosciuta un’ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17 - commi 2 e 3 del C.C.N.L.

 

 

Art. 4

(Mutamento dell’incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione)

 

1. Il conferimento del nuovo incarico, nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all’art. 11, comma 5 - lettera b), del C.C.N.L., è effettuato, senza distinzione di settori formativi, nell’ordine di cui allo stesso articolo, comma 5 e tiene conto di norma:

 

a) dell’accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;

 

b) delle preferenze espresse dai dirigenti;

 

c) dell’esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;

 

d) della corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di posizione non inferiore a quella ricoperta;

 

e) del numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola;

 

f) dell’impegno del dirigente a permanere, per almeno due incarichi consecutivi, nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17 - commi 2 e 3 del C.C.N.L..

 

2. Il conferimento di nuovo incarico al dirigente scolastico, individuato come soprannumerario, qualora non sia possibile per mancanza di sedi vacanti e disponibili nell’ambito della regione di appartenenza, è attribuito anche in altra regione a domanda del dirigente scolastico. L’incarico è conferito per un periodo limitato di un anno rinnovabile, con diritto di precedenza al rientro nella regione di provenienza in presenza di disponibilità di sedi e al di fuori dell’aliquota del 15% di cui all’Art. 6,comma 1 (Mobilità interregionale), del presente C.I.N..

 

3. Qualora il dirigente scolastico, individuato come soprannumerario, non presenti domanda, ai sensi del succitato comma 2., l’Amministrazione può attribuire altro incarico ai sensi dell’art. 11, comma 4, del C.C.N.L. 11.4.2006 - area V – dirigenza scolastica nell’ambito della regione di appartenenza.

 

 

Art. 5

(Mobilità professionale)

 

1. I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono quelli indicati all’art. 29 del D.Lgs. 165/2001.

 

2. Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti che abbiano superato il periodo di prova.

 

3. Alla mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti pari al 30% della disponibilità annualmente vacante in ciascun settore formativo.

 

4. In applicazione del comma precedente, per l’a.s 2009/2010, la mobilità professionale è effettuata in ciascun settore formativo sui posti che risultano vacanti al 1° settembre 2009.

 

5. La mobilità professionale si effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3, lettere a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore richiesto.

 

6. L’Amministrazione, sulla base della programmazione operata dall’Ente bilaterale di cui all’art. 21 - comma 11, del C.C.N.L., predispone specifiche azioni di formazione per i dirigenti che hanno ottenuto la mobilità professionale.

 

 

Art. 6

(Mobilità interregionale)

 

1. Per motivate esigenze, previo assenso del Direttore dell’Ufficio scolastico della regione  di provenienza e con il consenso del Direttore dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile attuare la mobilità interregionale per un’aliquota pari al 15% dei posti annualmente vacanti in ciascun settore formativo.

 

2. In applicazione del comma precedente, per l’a.s. 2009/2010, la mobilità interregionale è effettuata in ciascun settore formativo sui posti che risultano vacanti al 1° settembre 2009.

 

3. La mobilità interregionale si effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3, lettere a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore richiesto.

 

 

Art. 7

(Norma finale)

 

1. Nelle ipotesi di attribuzione degli incarichi di cui al presente contratto su una scuola diversa da quelle indicate dal dirigente, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, su richiesta dell’interessato, motiverà il diniego.

 

2. Per quanto riguarda il mutamento di incarico per effetto di situazioni eccezionali, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 4 del C.C.N.L.

 

3. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale fornisce annualmente informazione preventiva e, ove necessario, la relativa documentazione sul conferimento e mutamento degli incarichi.

 

 

 

PARTE PUBBLICA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 

F.to Giuseppe COSENTINO

 

F.to FLCCGIL-SCUOLA

F.to Luciano CHIAPPETTA

 

F.to CISL-SCUOLA

F.to Fabio IODICE

 

F.to SNALS-SCUOLA

 

F.to CIDA-ANP

 

Scadenze di: marzo 2023
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