Contratto
integrativo nazionale per il personale dell’area V della Dirigenza
scolastica
in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. sottoscritto in
data 11
aprile 2006
L’anno 2009, il giorno 11 del mese
di dicembre 2009 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale
Tra
la delegazione di parte pubblica
trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale
e
i rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.
relativo al personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in
data 11 aprile 2006
PREMESSO
§
che in data 11 aprile 2006 è
stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il
quadriennio 2002/2005;
§
che detto C.C.N.L.,
all’art. 4, demanda alla contrattazione integrativa nazionale,
con cadenza annuale, la disciplina dei criteri generali in ordine ad alcuni
istituti contrattuali;
§
che in particolare, il comma 1, lett. e), del citato
articolo 4, demanda alla contrattazione nazionale integrativa annuale i
“criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi”;
A seguito della compatibilità
economico-finanziaria espressa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - con nota del 19.10.2009 viene
sottoscritto, tra le parti sopraindicate, in attuazione dell’art. 4, comma 1,
lettera e) del C.C.N.L. 11 aprile 2006, il
presente Contratto Integrativo Nazionale relativo al personale dell’area V
della dirigenza scolastica per l’a.s. 2009/2010.
Art. 1
(Vigenza
contrattuale)
1. La presente disciplina
contrattuale ha validità per l’a.s. 2009/2010 ed integra coerentemente quella
vigente ai sensi degli artt. 11, 13, 17, 18 e 20 del C.C.N.L.
per il personale dirigente dell’area V, sottoscritto in data 11 aprile 2006, che si
intende integralmente richiamato.
Art. 2
(Conferma
dell’incarico)
1. La conferma della nomina nella
sede di incarico in continuità di servizio è effettuata senza specifica domanda
da parte dell’interessato, salva diversa richiesta dello stesso o diverso
provvedimento, da parte del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale,
adeguatamente motivato.
Art. 3
(Attribuzione
e mutamento dell’incarico)
1. L’attribuzione e il mutamento
dell’incarico, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs n.
165/2001 e dall’art. 11 - comma 5
e dall’art. 13 - comma
4 - del C.C.N.L., seguono i sottoindicati criteri, la cui applicazione
deve conformarsi a principi di legalità, imparzialità e trasparenza e deve
essere adeguatamente motivata:
a) vanno valutate le esperienze e
le competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di
cui all’art. 20 del
C.C.N.L.;
b) va riconosciuta un’ulteriore
priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di
servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due
incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi
della facoltà prevista dall’art. 17 - commi 2
e 3 del C.C.N.L.
Art. 4
(Mutamento
dell’incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione)
1. Il conferimento del nuovo
incarico, nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all’art. 11, comma 5
- lettera b), del C.C.N.L., è effettuato, senza distinzione
di settori formativi, nell’ordine di cui allo stesso articolo, comma 5 e tiene
conto di norma:
a) dell’accordo tra i dirigenti
definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) delle preferenze espresse dai
dirigenti;
c) dell’esperienza dirigenziale e
professionale complessivamente maturata;
d) della corrispondenza del nuovo
incarico alla fascia di posizione non inferiore a quella ricoperta;
e) del numero di classi della
scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola;
f) dell’impegno del dirigente a
permanere, per almeno due incarichi consecutivi, nella sede richiesta con espressa
rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17 - commi 2
e 3 del C.C.N.L..
2. Il conferimento di nuovo
incarico al dirigente scolastico, individuato come soprannumerario, qualora non
sia possibile per mancanza di sedi vacanti e disponibili nell’ambito della
regione di appartenenza, è attribuito anche in altra regione a domanda del
dirigente scolastico. L’incarico è conferito per un periodo limitato di un anno
rinnovabile, con diritto di precedenza al rientro nella regione di provenienza
in presenza di disponibilità di sedi e al di fuori dell’aliquota del 15% di cui
all’Art. 6,comma 1 (Mobilità interregionale), del presente C.I.N..
3. Qualora il dirigente
scolastico, individuato come soprannumerario, non presenti domanda, ai sensi
del succitato comma 2., l’Amministrazione può attribuire altro incarico ai
sensi dell’art. 11, comma
4, del C.C.N.L. 11.4.2006 - area V – dirigenza scolastica
nell’ambito della regione di appartenenza.
Art. 5
(Mobilità
professionale)
1. I settori formativi ai fini
della mobilità professionale sono quelli indicati all’art. 29 del
D.Lgs. 165/2001.
2. Possono presentare domanda di
mobilità professionale i dirigenti che abbiano superato il periodo di prova.
3. Alla mobilità professionale è
destinata un’aliquota di posti pari al 30% della disponibilità annualmente
vacante in ciascun settore formativo.
4. In applicazione del comma
precedente, per l’a.s 2009/2010, la mobilità professionale è effettuata in
ciascun settore formativo sui posti che risultano vacanti al 1° settembre 2009.
5. La mobilità professionale si
effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3,
lettere a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore
richiesto.
6. L’Amministrazione, sulla base
della programmazione operata dall’Ente bilaterale di cui all’art. 21 - comma
11, del C.C.N.L., predispone specifiche azioni di formazione
per i dirigenti che hanno ottenuto la mobilità professionale.
Art. 6
(Mobilità
interregionale)
1. Per motivate esigenze, previo
assenso del Direttore dell’Ufficio scolastico della regione di provenienza e con il consenso del
Direttore dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile attuare
la mobilità interregionale per un’aliquota pari al 15% dei posti annualmente
vacanti in ciascun settore formativo.
2. In applicazione del comma
precedente, per l’a.s. 2009/2010, la mobilità interregionale è effettuata in
ciascun settore formativo sui posti che risultano vacanti al 1° settembre 2009.
3. La mobilità interregionale si
effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3,
lettere a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore
richiesto.
Art. 7
(Norma
finale)
1. Nelle ipotesi di attribuzione
degli incarichi di cui al presente contratto su una scuola diversa da quelle
indicate dal dirigente, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, su
richiesta dell’interessato, motiverà il diniego.
2. Per quanto riguarda il
mutamento di incarico per effetto di situazioni eccezionali, si rinvia alle
disposizioni di cui all’art. 17, comma 4
del C.C.N.L.
3. Il Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale fornisce annualmente informazione preventiva e, ove
necessario, la relativa documentazione sul conferimento e mutamento degli
incarichi.
PARTE PUBBLICA
|
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
|
F.to Giuseppe COSENTINO
|
F.to FLCCGIL-SCUOLA
|
F.to Luciano CHIAPPETTA
|
F.to CISL-SCUOLA
|
F.to Fabio IODICE
|
F.to SNALS-SCUOLA
|
|
F.to CIDA-ANP
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