TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITA EUROPEA
I - Testo del trattato
Preambolo
Parte prima - Principi
Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione
Parte terza - Politiche della Comunità
Parte quarta - Associazione dei paesi e territori
d'oltremare
Parte quinta - Le istituzioni della Comunità
Parte sesta - Disposizioni generali e finali
Allegati
II - Protocolli
III - Dichiarazioni
IV - Convenzione d'applicazione relativa
all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità
V - Atto finale
5
I - Testo del trattato (*)
(*) NOTA DEGLI
EDITORI
Il lettore
troverà in appresso la versione modificata completa del trattato che
istituisce la Comunità europea, quale risulta
dal titolo II
del TUE «Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità
economica europea per creare la Comunità europea» (articolo G, punti da 1 a
86).
SUA MAESTA IL
RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA LA
REGINA DEI PAESI BASSI,
DETERMINATI a
porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad
assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei
loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,
ASSEGNANDO ai
loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni
di vita e di occupazione dei loro popoli,
RICONOSCENDO
che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata
intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e
la lealtà nella concorrenza,
SOLLECITI di
rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso
riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno
favorite,
DESIDEROSI di
contribuite, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione
progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,
NELL'INTENTO di
confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e
desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai
principi dello statuto delle Nazioni Unite,
RISOLUTI a
rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le
difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli
d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,
HANNO DECISO di
creare una COMUNITA EUROPEA e a questo effetto hanno designato come
plenipotenziari:
SUA MAESTA IL
RE DEI BELGI:
S. E.
Paul-Henri SPAAK, ministro degli Affari esteri,
S. E. Barone J.
Ch. SNOY ET D'OPPUERS, segretario generale del ministero degli Affari
economici, presidente della delegazione belga presso la conferenza
intergovernativa,
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
S. E. Konrad
ADENAUER, cancelliere federale;
S. E. Walter
HALLSTEIN, segretario di Stato agli Affari esteri,
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
S. E. Christian
PINEAU, ministro degli Affari esteri,
S. E. Maurice
FAURE, segretario di Stato agli Affari esteri,
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. Antonio
SEGNI, presidente del Consiglio dei ministri,
S. E. Gaetano
MARTINO, ministro degli Affari esteri,
SUA ALTEZZA
REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
S. E. Joseph
BECH, presidente del governo, ministro degli Affari esteri,
S. E. Lambert
SCHAUS, ambasciatore, presidente della delegazione lussemburghese presso la
conferenza intergovernativa,
SUA MAESTA LA
REGINA DEI PAESI BASSI:
S. E. Joseph
LUNS, ministro degli Affari esteri,
S. E. J.
LINTHORST HOMAN, presidente della delegazione olandese presso la conferenza
intergovernativa,
I QUALI, dopo
avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono.
5
PARTE PRIMA
PRINCIPI
Articolo
1
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono
tra loro una COMUNITA EUROPEA.
Articolo 2 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 2, del TUE.
La Comunità ha il compito di
promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione
economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni
comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato
delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita
sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado
di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e
di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della
vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
Articolo 3 (**)
(**) Così modificato dall'articolo G, punto
3, del TUE.
Ai fini
enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e
secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
l'abolizione,
tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative
all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di
effetto equivalente;
una politica
commerciale comune;
un mercato
interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli
ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e
dei capitali;
misure relative
all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come
previsto dall'articolo 100 C;
una politica
comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
una politica comune
nel settore dei trasporti;
un regime
inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
il
ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento
del mercato comune;
una politica
nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
il
rafforzamento della coesione economica e sociale;
una politica
nel settore dell'ambiente;
il
rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
la promozione
della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
l'incentivazione
della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
un contributo
al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
un contributo
ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle
culture degli Stati membri;
una politica
nel settore della cooperazione allo sviluppo;
l'associazione
dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e
proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
un contributo
al rafforzamento della protezione dei consumatori;
misure in
materia di energia, protezione civile e turismo.
Articolo 3 A (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 4, del TUE.
1. Ai fini enunciati
all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle
condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di
una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle
politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di
obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle
condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato,
questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che
comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonché la definizione e
la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche,
che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e,
fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali
nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e
in libera concorrenza.
3. Queste
azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti
principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie
sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
Articolo 3 B (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 5, del TUE.
La Comunità
agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi
che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che
non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il
principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati
dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli
effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario.
L'azione della
Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi del presente trattato.
Articolo 4 (*)
(*) Così modificato dall'articolo G, punto
6, del TUE.
1. L'esecuzione
dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
un PARLAMENTO
EUROPEO;
un CONSIGLIO;
una
COMMISSIONE;
una CORTE DI
GIUSTIZIA;
una CORTE DEI
CONTI.
Ciascuna istituzione agisce nei
limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio
e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un
Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.
Articolo 4 A (**)
(**) Così inserito dall'articolo G, punto
7, del TUE.
Sono istituiti, secondo le
procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche
centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in
appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti
dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso
denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.
Articolo 4 B (*)
(*) Così inserito dall'articolo G, punto 7,
del TUE.
Istituita una
Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni
che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a
quest'ultimo.
Articolo
5
Gli Stati
membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero
determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima
nell'adempimento dei propri compiti.
Essi si
astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione
degli scopi del presente trattato.
Articolo 6 (**)
(**) Così modificato dall'articolo G, punto 8, del TUE.
Nel campo di
applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni
particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata
in base alla nazionalità.
Il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può stabilire tutte le
regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.
Articolo 7 (*)
(*) Articoli 7,
7 A, 7 B e 7 C: ex articoli 8, 8 A, 8 B e 8 C (articolo G, punto 9, del TUE).
1. Il mercato
comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di
dodici anni.
Il periodo
transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata
può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.
2. Per ciascuna
tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e
condotte insieme.
3. Il passaggio
dalla prima alla seconda tappa è condizionato dalla constatazione che
l'essenziale degli obiettivi, specificamente fissati dal presente trattato
per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le
eccezioni e procedure previste dal trattato stesso, gli impegni siano stati
mantenuti.
Tale
constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che
delibera all'unanimità sulla relazione della Commissione. Tuttavia,
l'unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere
il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta
l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.
Alla fine del
quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse
condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è
automaticamente prolungata di un altro anno.
Alle fine del
sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.
4. Nel termine
di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza
ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati
membri hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un
organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e
le istituzioni della Comunità. Detto organo arbitrale è composto di tre
membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della
Commissione.
In caso di
mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla
richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di
giustizia entro un nuovo termine di un mese.
L'organo
arbitrale designa esso stesso il suo presidente.
Esso emette la
sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione
del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.
5. La seconda e
terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una
decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta
della Commissione.
6. Le
disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di
prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di
quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato.
7. Fatte salve
le eccezioni o deroghe previste dal presente trattato, la fine del periodo
transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del
complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle
realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.
Articolo
7 A
La Comunità
adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno
nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 7 B, 7 C e 28,
dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo
1, e degli articoli 84, 99, 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre
disposizioni del presente trattato.
Il mercato
interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata
la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
secondo le disposizioni del presente trattato.
Articolo 7 B
La Commissione
riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre
1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato
interno entro il termine stabilito all'articolo 7 A.
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli
orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato
nell'insieme dei settori interessati.
Articolo 7 C
Nella
formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo
7 A , la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere
sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da
talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le
disposizioni appropriate.
Se queste
disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere
temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del
mercato comune.
5
PARTE SECONDA (*)
(*) Parte
seconda così inserita dall'articolo G, punto C, del TUE.
CITTADINANZA
DELL'UNIONE
Articolo
8
1. istituita
una cittadinanza dell'Unione.
cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I cittadini
dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal
presente trattato.
Articolo
8 A
1. Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione
dello stesso.
2. Il Consiglio
può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui
al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso
delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme
del Parlamento europeo.
Articolo
8 B
1. Ogni
cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre
1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni
dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di
quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui
non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle
modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare
entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare disposizioni
derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Articolo 8 C
Ogni cittadino
dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro
di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati
membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i
negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.
Articolo 8 D
Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo
conformemente all'articolo 138 D.
Ogni cittadino
dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo
138 E.
Articolo
8 E
La Commissione
presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in
merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale
relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Su questa base,
lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a
completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive
norme costituzionali.
5
PARTE TERZA (*)
(*) Parte terza che raggruppa le ex parti
seconda e terza (articolo G, punto D, del TUE).
POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO I
Libera
circolazione delle merci
Articolo
9
1. La Comunità
è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi
di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali
all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto
equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro
rapporti con i paesi terzi.
2. Le
disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si
applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti
da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Articolo
10
1. Sono
considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da
paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità
d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente
esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di
tali dazi e tasse.
2. La
Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore
del presente trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa
per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla
necessità di attenuare, quanto più è possibile, le formalità imposte al
commercio.
Entro la fine
del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, la
Commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati
membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione
delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi
doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato
membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o
parziale di tali dazi o tasse.
Nello stabilire
tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste
per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e per la
progressiva applicazione della tariffa doganale comune.
Articolo
11
Gli Stati
membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi
l'esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in
materia di dazi doganali in virtù del presente trattato.
5
CAPO 1
UNIONE DOGANALE
Sezione 1
Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri
Articolo 12
Gli Stati
membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali
all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equiva
Articolo
13
1. I dazi
doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono
progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio,
secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.
2. Le tasse di
effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli
Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il
periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo
di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'articolo 14,
paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del
citato paragrafo 2.
Articolo
14
1. Per ogni
prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni è
costituito dal dazio applicato al 1o gennaio 1957.
2. Il ritmo
delle riduzioni è determinato come segue:
durante la
prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del
presente trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del
quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato;
durante la
seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di tale
tappa; una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una
terza riduzione un anno dopo;
le riduzioni
ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali
riduzioni è determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Al momento della
prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli
prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10 %.
Ad ogni
ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi
in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual è definito dal
paragrafo 4, sia diminuito del 10 %, restando inteso che la riduzione per
ogni prodotto deve essere almeno pari al 5 % del dazio di base.
Tuttavia, per i
prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30 %, ogni riduzione
deve essere almeno pari al 10 % del dazio di base.
4. Per ogni
Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si
calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni
effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956.
5. I problemi
particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono
regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
6. Gli Stati
membri rendono conto alla Commissione delle modalità seguite
nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi
procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli
prodotti raggiunga:
almeno il 25 %
del dazio di base, al termine della prima tappa;
almeno il 50 %
del dazio di base, al termine della seconda tappa.
La Commissione
rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere
compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 13 e
delle percentuali fissate dal presente paragrafo.
7. Le
disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio,
che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 15
1. A
prescindere dalle disposizioni dell'articolo 14, ogni Stato membro, durante
il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la
riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati
membri e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.
2. Gli Stati
membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti
degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto
all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione
economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione
rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.
Articolo 16
Gli Stati
membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi
doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
Articolo
17
1. Le
disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi
doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in
considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per
quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'articolo 14,
paragrafi 3 e 4.
Tali dazi sono
abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10 % dei dazi di base.
Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello
previsto dall'articolo 14.
2. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere
dall'entrata in vigore del presente trattato, i loro dazi doganali di
carattere fiscale.
3. Gli Stati
membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna
conforme alle disposizioni dell'articolo 95.
4. Quando la
Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere
fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo
Stato in questione a mantenere tale dazio, sempreché lo Stato lo abolisca al
più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente trattato.
L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere
dall'entrata in vigore del trattato.
5
Sezione
2
Fissazione
della tariffa doganale comune
Articolo 18
Gli Stati
membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio
internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la
conclusione di accordi intesi, su una base di reciprocità e di mutuo
vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che
sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra
loro.
Articolo 19
1. Alle
condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa
doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi
applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità.
2. I dazi considerati
per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1o
gennaio 1957.
Tuttavia, per
quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad
esclusione della riduzione temporanea del 10 %. Inoltre, per le voci ove tale
tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio
applicato testé definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10 %.
Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato così definito di
oltre il 10 %, per il calcolo della media aritmetica viene considerato
quest'ultimo, maggiorato del 10 %.
Per quanto
concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono
sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.
3. I dazi della
tariffa doganale comune non possono essere superiori al:
3 % per i
prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B;
10 % per i
prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C;
15 % per i
prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D;
25 % per i
prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E;
quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio
non superiore al 3 %, tale dazio è portato al 12 % per il calcolo della media
aritmetica.
4. L'elenco F
stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.
5. Gli elenchi
delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'articolo 20
costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente trattato.
Articolo 20
I dazi
applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra
gli Stati membri. Ogni Stato membro può aggiungere altri prodotti a tale
elenco nel limite del 2 % del valore totale delle sue importazioni in provenienza
dai paesi terzi durante l'anno 1956.
La Commissione
prende ogni opportuna iniziativa perché tali negoziati vengano intrapresi
prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del
presente trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.
Qualora, per
determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il
Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità fino al
termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata,
stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 21
1. Le
difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli
articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore
del presente trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Entro la
fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale
comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli
19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie
merci cui la tariffa stessa va applicata.
Articolo 22
La Commissione, nei due anni
successivi all'entrata in vigore del presente trattato, determina in quale
misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'articolo 17,
paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della
media aritmetica prevista dall'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione tiene
conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.
Non più tardi
di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare, per il
prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata
dall'articolo 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite
previsto dall'articolo stesso.
Articolo 23
1. Ai fini
dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati
membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi
secondo le modalità seguenti:
per le
posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1o gennaio 1957
non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dei dazi della tariffa
doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a
decorrere dall'antrata in vigore del trattato;
negli altri
casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30 %
lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1o gennaio 1957 e quello
della tariffa doganale comune;
tale scarto è
nuovamente ridotto del 30 % alla fine della seconda tappa;
per quanto
riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine
della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro
applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente
all'articolo 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del
presente paragrafo.
2. Lo Stato membro che ha
ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è
dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di
validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie
che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il
dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo
precedente.
3. La tariffa
doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del
periodo transitorio.
Articolo 24
Per allinearsi
sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare
i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo
23.
Articolo
25
1. Ove la
Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti
contemplati negli elenchi B, C e D non è sufficiente all'approvvigionamento
di uno Stato membro e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente,
per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio
a favore dello Stato membro interessato.
Tali
contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di
temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.
2. Per quanto
riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi
saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 20, terzo
comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato,
a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza
dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un
approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare
conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato
membro interessato.
Questi contingenti non possono
superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di
attività a detrimento di altri Stati membri.
3. Per quanto
riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente trattato, la
Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in
parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore
contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreché non abbiano a
risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.
4. La
Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari
concessi in applicazione del presente articolo.
Articolo 26
La Commissione può autorizzare
uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà a differire
l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù dell'articolo 23, per i
dazi di talune posizioni della sua tariffa.
L'autorizzazione
non potrà essere accordata che per un periodo limitato e soltanto per un
insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in
questione più del 5 % del valore delle importazioni dallo stesso effettuate
in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano
disponibili i dati statistici.
Articolo 27
Entro la fine
della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al
ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri
a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.
Articolo 28
Qualsiasi
modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è
decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione.
Articolo 29
Nell'adempimento
dei compiti che le sono affidati ai sensi della presente sezione, la
Commissione s'ispira:
alla necessità
di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
all'evoluzione
delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in
cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza
delle imprese,
alla necessità
di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur
vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di
concorrenza sui prodotti finiti,
alla necessità
di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di
assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del
consumo nella Comunità.
5
CAPO 2
ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI
MEMBRI
Articolo 30
Senza
pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri
le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di
effetto equivalente.
Articolo 31
Gli Stati
membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e
misure di effetto equivalente.
Tuttavia, tale obbligo non si
applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle
decisioni del consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica
in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più
tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, i loro elenchi
dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi
così notificati sono consolidati fra gli Stati membri.
Articolo 32
Gli Stati
membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i
contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data
dell'entrata in vigore del presente trattato.
Tali
contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo
transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le
modalità qui si seguito definite.
Articolo 33
1. Un anno dopo
l'entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati membri
trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in
contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati
membri.
Alla stessa
data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali così
determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un
accrescimento pari ad almeno il 20 % del loro valore totale. Tuttavia,
ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato del 10 %
almeno.
Ogni anno, i
contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse
proporzioni, rispetto all'anno precedente.
Si opera il
quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore
del presente trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.
2. Quando, per
un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3 %
della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3
% almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo
l'entrata in vigore del presente trattato. Il contingente è portato al 4 %
dopo il secondo anno, al 5 % dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro
interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15 % almeno.
Qualora non
esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni,
determina un contingente adeguato.
3. Alla fine
del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20 % della
produzione nazionale.
4. Quando la
Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto,
durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto,
tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del
calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato
membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.
5. Per i
contingenti che rappresentino più del 20 % della produzione nazionale del
prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10 %
prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato
l'obbligo di un accrescimento annuale del 20 % del valore complessivo dei
contingenti globali.
6. Gli Stati
membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del
livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del
consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14
gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni
liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del
20 % previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva
approvazione della Commissione.
7. Mediante
direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo
d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a
contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente
trattato.
8. Qualora la
Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di
assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'articolo 32,
comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione,
all'unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito,
può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere
all'aumento delle percentuali stabilite.
Articolo 34
1. Sono vietate
fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi
misura di effetto equivalente.
2. Gli Stati
membri aboliscono, al più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni
quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente
esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.
Articolo 35
Gli Stati
membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati
membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione
secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti,
quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e
dalla situazione del settore interessato.
La Commissione
rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.
Articolo 36
Le disposizioni degli articoli
da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni
all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di
moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale,
o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti
o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria,
né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 37
1. Gli Stati membri
procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che
presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del
periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati
membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e
agli sbocchi.
Le disposizioni
del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale
uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza
sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le
esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai
monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati
membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati
nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi
all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli
Stati membri.
3. Il ritmo
delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione
delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli
articoli da 30 a 34 inclusi.
Qualora un
prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a
un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può
autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui
essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato
realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.
4. Nel caso di
un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione
destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è
opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo,
garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori
interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle
specializzazioni necessarie.
5. D'altra
parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili
con gli accordi internazionali esistenti.
6. La
Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle
modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al
presente articolo.
5
TITOLO II
Agricoltura
Articolo 38
1. Il mercato
comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per
prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta
connessione con tali prodotti.
2. Salvo
contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste
per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti
cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono
enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.
Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del
trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza
qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.
4. Il funzionamento e lo
sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere
accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati
membri.
Articolo 39
1. Le finalità
della politica agricola comune sono:
incrementare la
produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando
lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore
dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
assicurare così
un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano
nell'agricoltura,
stabilizzare i
mercati,
garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti,
assicurare
prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della
politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si
dovrà considerare:
il carattere
particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale
dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse
regioni agricole,
la necessità di
operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
il fatto che,
negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso
all'insieme dell'economia.
Articolo 40
1. Gli Stati
membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo
transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.
2. Per
raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39, sarà creata una
organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei
prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
regole comuni
in materia di concorrenza,
un
coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del
mercato,
una
organizzazione europea del mercato.
3.
L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può
comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi
definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi,
sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti,
sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di
stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve
limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere
qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un'eventuale
politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi
di calcolo uniformi.
4. Per
consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i
suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli
d'orientamento e di garanzia.
Articolo 41
Per consentire
il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, può essere in
particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
un
coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione
professionale, della ricerca e della divulgazione
azioni comuni
per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Articolo 42
Le disposizioni del capo
relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal
Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di
cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati
nell'articolo 39.
Il Consiglio
può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:
per la
protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
nel quadro di
programmi di sviluppo economico.
Articolo 43
1. Per
tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione
convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati
membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo
in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La
Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo
1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel
termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle
proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola
comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una
delle forme d'organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2,
come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte
devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate
nel presente titolo.
Su proposta
della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio,
deliberando all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza
qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende
decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L'organizzazione
comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle
organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo
precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
quando
l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla
decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la
produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il
tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli
adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
quando tale organizzazione
assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle
esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora
un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che
ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione
corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti
di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono
essere importate dall'esterno della Comunità.
Articolo 44
1. Nel corso
del periodo transitorio, sempreché la progressiva abolizione dei dazi
doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia
suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati
dall'articolo 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per
determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei
contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli
scambi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al
disotto dei quali le importazioni possono essere:
temporaneamente
sospese o ridotte,
ovvero
sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore
al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.
Nel secondo
caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.
2. I prezzi
minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra
gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, né
ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non
devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza
naturale tra gli Stati membri.
3. Non appena
entrato in vigore il presente trattato, il Consiglio, su proposta della
Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi
di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.
Tali criteri
tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che
applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo
a questi costi medi e parimenti della necessità di promuovere il graduale
miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni
necessari all'interno del mercato comune.
La Commissione
propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener
conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonché per ravvicinare
progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.
Questi criteri,
come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità
dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore
del presente trattato.
4. Fino a
quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno
essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente
la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le
proprie osservazioni.
Una volta presa
la decisione dal Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati
membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.
Su proposta della Commissione,
il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le
decisioni prese quando non siano conformi ai criteri così definiti.
5. A decorrere
dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile
stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.
6. Alla fine
del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi
ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a
maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148,
paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della
politica agricola comune.
Articolo 45
1. In attesa
che una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40,
paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti
nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:
disposizioni
intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro
produzione, e
bisogni
d'importazione,
lo sviluppo
degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a
lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.
Tali accordi o
contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi
discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni ai differenti
produttori della Comunità.
La conclusione
di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si
tiene conto del principio di reciprocità.
2. Per quanto
riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il
volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione
durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente trattato e
prevedono un incremento di tale volume dei limiti dei bisogni esistenti,
avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.
Per quanto
riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di
esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai
prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.
Tale
ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere
completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.
I prezzi sono
negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite
dalla Commissione per l'applicazione dei due precedenti commi.
In caso di
prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti
continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata
in vigore del presente trattato, mentre gli obblighi relativi
all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano
sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.
Gli Stati
membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie
disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione,
allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o
contratti in questione.
3. Nella misura in cui gli
Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti
destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i
prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di
ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in
provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se
il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a
compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a
tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco
consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.
Articolo 46
Quando in uno
Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del
mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che
sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro
Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in
provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la
regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale
Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.
La Commissione
fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire
l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di
cui determina le condizioni e modalità.
Articolo 47
Per quanto
attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in
applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura è incaricata di
tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del
Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.
5
TITOLO III
Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei
capitali
CAPO 1
I LAVORATORI
Articolo 48
1. La libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più
tardi al termine del periodo transitorio.
2. Essa implica
l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione
e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve
le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza
e sanità pubblica, essa importa il diritto:
di rispondere a
offerte di lavoro effettive,
di spostarsi
liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
di prendere
dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro,
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
di rimanere, a
condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione
stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver
occupato un impiego.
4. Le
disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Articolo 49
Fin
dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione
del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o
regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera
circolazione dei lavaratori, quale è definita dall'articolo 48, in
particolare (*):
(*) Prima frase
così modificata dall'articolo G, punto 10, del TUE.
assicurando una
stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
eliminando, in
base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come
anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla
legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati
membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei
movimenti dei lavoratori,
abolendo, in
base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle
legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati
membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla
libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i
lavoratori nazionali,
istituendo
meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente
il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e
industrie.
Articolo 50
Gli Stati
membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani
lavoratori.
Articolo 51
Il Consiglio,
con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di
sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera
circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta
di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
il cumulo di
tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali,
sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il
calcolo di queste,
il pagamento
delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
5
CAPO 2
IL DIRITTO DI STABILIMENTO
Articolo 52
Nel quadro
delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento
dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale
soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di
agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
La libertà di
stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro
esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare
di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite
dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Articolo 53
Gli Stati
membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro
territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le
disposizioni contemplate dal presente trattato.
Articolo 54
1. Entro la fine della prima
tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento
europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla
libertà di stabilimento esistenti all'interno della Comunità. La Commissione
sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima
tappa.
Il programma
fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per
l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale
attuazione.
2. Per
realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per
portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in
una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
delibera mediante direttive (*).
(*) Paragrafo 2
così modificato dall'articolo G, punto 11, del TUE.
3. Il Consiglio
e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle
disposizioni che precedono, in particolare:
trattando, in
generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento
costitiusce un contributo particolarmente utile all'incremento della
produzione e degli scambi,
assicurando una
stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di
conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse
attività interessate,
sopprimendo
quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione
interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il
cui mentenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
vigilando a che
i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di
un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività
non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste
se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere
all'attività di cui trattasi,
rendendo
possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel
territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato
membro, sempreché non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39,
paragrafo 2,
applicando la graduale
soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni
ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di
agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra
alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli
organi di gestione o di controllo di queste ultime,
coordinando,
nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che
sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58,
secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
accertandosi
che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi
dagli Stati membri.
Articolo 55
Sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda
lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia
pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può
escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente
capo.
Articolo 56
1. Le
prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime
lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Prima dello
scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della
seconda tappa, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B, stabilisce le direttive per il coordinamento delle
disposizioni che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o
amministrativo (*).
(*) Paragrafo 2
così modificato dall'articolo G, punto 12, del TUE.
Articolo 57 (**)
(**) Così
modificato dall'articolo G, punto 13, del TUE.
1. Al fine di
agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189
B, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli.
2. In ordine
alle stesse finalità, il Consiglio stabilisce, prima della scadenza del
periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il
Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, per quelle direttive la cui esecuzione,
in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi
legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e
le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio
delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B.
3. Per quanto
riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale
soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle
condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
Articolo 58
Le società
costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la
sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività prinicipale
all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza
degli Stati membri.
Per società si
intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese
le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto
pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di
lucro.
5
CAPO 3
I
SERVIZI
Articolo 59
Nel quadro
delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il
periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti
in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della
prestazione.
Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può
estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di
servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.
Articolo
60
Ai sensi del
presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite
normalmente dietro retribuzione, in quanto nonsiano regolate dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e
delle persone.
I servizi
comprendono in particolare:
attività di
carattere industriale,
attività di
carattere commerciale,
attività
artigiane,
attività delle
libere professioni.
Senza
pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento,
il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a
titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita,
alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
Articolo 61
1. La libera
circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle
disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La
liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono
vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la
liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.
Articolo 62
Gli Stati
membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente
raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento
dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di
quest'ultimo.
Articolo 63
1. Entro la fine della prima
tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento
europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni
esistenti all'interno della Comunità relative alla libera prestazione dei
servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del
primo biennio della prima tappa.
Il programma
fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe
della loro liberalizzazione.
2. Per attuare
il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare
una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su
proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e
sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando
all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata
in seguito.
3. Nelle
proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale
considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi
di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli
scambi di merci.
Articolo
64
Gli Stati
membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi
in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite
in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, quandociò sia loro consentito
dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore
interessato.
La Commissione
rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo 65
Fino a quando
non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi,
ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di
residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 59, primo
comma.
Articolo 66
Le disposizioni
degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal
presente capo.
5
CAPO 4
CAPITALI E PAGAMENTI (*)
(*) Titolo modificato
dall'articolo G, punto 14, del TUE.
Articolo
67
1. Gli Stati
membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e
nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le
restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli
Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla
nazionalità o sulla residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei
capitali.
2. I pagamenti
correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono
liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima
tappa.
Articolo 68
1. Gli Stati
membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle materie
contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in
cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente
trattato.
2. Quando uno
Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità
alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato
dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.
3. I prestiti
destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i
suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri
soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in
proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione
dell'articolo 22 del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli
investimenti.
Articolo 69
Il Consiglio,
deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il comitato
monetario di cui all'articolo 109 C, stabilisce, all'unanimità nel corso
delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive
necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'articolo 67.
Articolo
70
1. Per quanto
attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la
Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento
progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal
riguardo, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata delle direttive,
procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.
L'unanimità è necessaria per le misure che costituiscono un regresso in
materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali.
2. Qualora
l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di
eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri
e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri
a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunità,
quali sono previste dall'articolo 67, allo scopo di eludere le norme
regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo
Stato può, previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione,
adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.
Se il Consiglio constata che
tali misure restringono la libertà dei movimenti dei capitali all'interno
della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può
decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo
Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.
Articolo 71
Gli Stati membri procurano di
non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio
pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a
tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni
esistenti.
Essi si
dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei
capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro
consentito dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
La Commissione,
previa consultazione del comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri
raccomandazioni al riguardo.
Articolo 72
Gli Stati
membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale, a destinazione e
in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può
rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.
Articolo 73
1. Qualora dei
movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei
capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del
comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti
di capitale le misure di protezione di cui essa definisce la condizioni e le
modalità.
L'autorizzazione
può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata.
2. Tuttavia, lo
Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure
summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di
segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne
devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle
misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del comitato
monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere
le misure di cui trattasi.
Articolo 73 A (*)
(*) Articoli da
73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
A decorrere dal
1o gennaio 1994 gli articoli da 67 a 73 sono sostituiti dagli articoli da 73
B a 73 G.
Articolo 73 B (*)
(*) Articoli da 73 A a 73 H
così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
1. Nell'ambito
delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le
restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati
membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito
delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le
restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi
terzi.
Articolo 73 C (*)
(*) Articoli da
73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 73 B lasciano impregiudicata l'applicazione
ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre
1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria
per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad
essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti
in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi
finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2. Nell'ambito degli sforzi
volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli
altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di
capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure
concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi
diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in
proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari
o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. ± richiesta
l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che
comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la
liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad
essi diretti.
Articolo 73 D (*)
(*) Articoli da
73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
1. Le
disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati
membri:
di applicare le
pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera
una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima
situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di
collocamento del loro capitale;
di prendere
tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e
delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in
quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di
stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di
informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate
da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le
disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di
restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente
trattato.
3. Le misure e
le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento
dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73 B.
Articolo 73 E (*)
(*) Articoli da
73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
In deroga
all'articolo 73 B, gli Stati membri che beneficiano alla data del 31 dicembre
1993 di una deroga sulla base del diritto comunitario vigente sono
autorizzati a mantenere, al più tardi fino al 31 dicembre 1995, le
restrizioni ai movimenti di capitali consentite dalle deroghe in questione
vigenti alla prima data.
Articolo 73 F (*)
(*) Articoli da
73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
Qualora, in
circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o
ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il
funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente
necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non
superiore a sei mesi.
Articolo 73 G (*)
(*) Articoli da
73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
1. Qualora, nei
casi previsti all'articolo 228 A, sia ritenuta necessaria un'azione della
Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 228
A, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti
necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.
2. Fatto salvo
l'articolo 224 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo
quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni
politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti
di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti.
La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più
tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.
Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può
decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il
presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni
decisione presa dal Consiglio.
Articolo 73 H (*)
(*) Articoli da
73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.
Fino al 1Â
gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni:
ciascuno Stato
membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello
Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti
relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i
trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione
delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra
gli Stati membri in applicazione del presente trattato.
Gli Stati
membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro
pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò
sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in
particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti;
nella misura in
cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati
unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia
applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le
disposizioni del presente capo concernenti l'abolizione delle restrizioni
quantitative e la liberalizzazione dei servizi;
gli Stati
membri si impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per
i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'elenco di
cui all'allegato III del presente trattato.
La graduale
soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle
disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché non sia
disciplinata dalle disposizioni dei punti 1 e 2 o dalle altre disposizioni
del presente capo;
ove necessario,
gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile
la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo;
tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel
presente trattato.
5
TITOLO IV
Trasporti
Articolo 74
Gli Stati
membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia
disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei
trasporti.
Articolo 75 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 16, del TUE.
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari
dei trasporti, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
stabilisce:
norme comuni
applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno
Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno
o più Stati membri;
le condizioni
per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato
membro;
le misure atte
a migliorare la sicurezza dei trasporti;
ogni altra
utile disposizione.
2. Le
disposizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono stabilite
durante il periodo transitorio.
3. In deroga
alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i
principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente
pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure
l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio,
che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,
avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico
determinato dall'instaurazione del mercato comune.
Articolo
76
Fino a che non siano emanate le
disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del
Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro
effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati
membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano
la materia all'entrata in vigore del presente trattato.
Articolo 77
Sono
compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del
coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune
servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo 78
Qualsiasi
misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito
del presente trattato, deve tener conto della situazione economica dei
vettori.
Articolo 79
1. Entro e non
oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico
interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da
parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le
stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese
d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo
1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione
dell'articolo 75, paragrafo 1.
3. Il
Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due
anni dall'entrata in vigore del presente trattato, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una
regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del
paragrafo 1.
Esso può
prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle
istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata
dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.
4. La
Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i
casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato
ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro
della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del
paragrafo 3.
Articolo 80
1. A decorrere dall'inizio
della seconda tappa, è fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai
trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e
condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione
nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando
tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La
Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina
i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo,
da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata,
alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che
abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte
all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di
trasporto.
Dopo aver
consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le
necessarie decisioni.
3. Il divieto
di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Articolo 81
Le tasse o
canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un
vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello
ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal
passaggio stesso.
Gli Stati
membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione
può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del
presente articolo.
Articolo
82
Le disposizioni
del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale
di Germania, sempreché tali misure siano necessarie a compensare gli
svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di
talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.
Articolo 83
Presso la
Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di
esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta
in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando
impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato
economico e sociale.
Articolo 84
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su
strada e per vie navigabili.
2. Il
Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in
quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune
disposizioni per la navigazione marittima e aerea.
Le disposizioni
di procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3, sono applicabili.
5
TITOLO V
Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul
ravvicinamento delle legislazioni (*)
(*) Titolo
introdotto dall'articolo G, punto 17, del TUE.
CAPO 1
REGOLE DI CONCORRENZA
Sezione prima
Regole applicabili alle imprese
Articolo 85
1. Sono
incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per
oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
fissare
direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni di transazione,
limitare o
controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti,
ripartire i
mercati o le fonti di approvvigionamento,
applicare, nei
rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio
nella concorrenza,
subordinare la
conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi
o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto.
3. Tuttavia, le
disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi
accordo o categoria di accordi fra imprese,
a qualsiasi
decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e
a qualsiasi
pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori
una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
imporre alle
imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere
tali obiettivi,
dare a tali
imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale
dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 86
incompatibile
con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su
una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche
abusive possono consistere in particolare:
nell'imporre
direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre
condizioni di transazione non eque,
nel limitare la
produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
nell'applicare
nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio
per la concorrenza,
nel subordinare
la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Articolo 87
1. Nel termine
di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, con
deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo aver consultato
il Parlamento europeo, stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai
fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86.
Tali
disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato,
sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza
2. Le
disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
garantire
l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'articolo
86, comminando ammende e penalità di mora,
determinare le
modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla
necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo,
semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
precisare,
eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle
disposizioni degli articoli 85 e 86,
definire i
rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia
nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
definire i
rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della
presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente
articolo, dall'altra.
Articolo
88
Fino al momento
dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione
dell'articolo 87, le autorità degli Stati membri decidono in merito
all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione
dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e
delle disposizioni dell'articolo 85, in particolare del paragrafo 3, e
dell'articolo 86.
Articolo 89
1. Senza
pregiudizio dell'articolo 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione,
vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa
istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con
le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza,
i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati
l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non
sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai
principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e
autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui
definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
Articolo 90
1. Gli Stati
membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e
delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura
contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate
dagli articoli 6 e da 85 a 94 inclusi.
2. Le imprese
incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e
di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della
Comunità.
3. La
Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo
rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
5
Sezione 2
Pratiche di dumping
Articolo 91
1. Qualora,
durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato
membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di
dumping esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge
raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.
Quando le pratiche di dumping
continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia
stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le
condizioni e le modalità.
2. Dal momento dell'entrata in
vigore del presente trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che
si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato
membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza
che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione
quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le
disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente
paragrafo.
5
Sezione 3
Aiuti concessi dagli Stati
Articolo 92
1. Salvo
deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono
compatibili con il mercato comune:
gli aiuti a
carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano
accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
gli aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri
eventi eccezionali,
gli aiuti
concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di
Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui
sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale
divisione.
3. Possono
considerarsi compatibili con il mercato comune:
gli aiuti
destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione,
gli aiuti
destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro,
gli aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali
esistenti alla data del 1o gennaio 1957, in quanto determinati soltanto
dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle
stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte
salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica
commerciale comune nei confronti dei paesi terzi,
gli aiuti
destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando
non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in
misura contraria all'interesse comune (*),
(*) Lettera d)
così inserita dall'articolo G, punto 18, del TUE.
le altre
categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 93
1. La
Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di
aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato
comune.
2. Qualora la
Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92,
oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato
interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo
Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito,
la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la
Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di
uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che
un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al
Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il
Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la
Commissione delibera.
3. Alla
Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene
che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma
dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista
dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
Articolo 94 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 19, del TUE.
Il Consiglio, con deliberazione
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili
ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le
condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le
categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
5
CAPO 2
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 95
Nessuno Stato
membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati
membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle
applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre,
nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Gli Stati
membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, li
disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente
trattato che siano contrarie alle norme che precedono.
Articolo 96
I prodotti
esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di
alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad
essi applicate direttamente o indirettamente.
Articolo 97
Gli Stati
membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema
dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni
interne che applicano ai prodotti importati o iristorni che accordano ai
prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto
o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli
articoli 95 e 96.
Qualora le
aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi
suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del
caso.
Articolo 98
Per quanto
riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle
imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare
esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre
tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati
membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente
approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 99 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 20, del TUE.
Il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,
adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni
relative alle imposta sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre
imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria
per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro
il termine previsto dall'articolo 7 A.
5
CAPO 3
RAVVICINAMENTO
DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 100 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 21, del TUE.
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive
volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.
Articolo 100 A
1. In deroga
all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente,
si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi
dell'articolo 7 A. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di
cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e
sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto
l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (**).
(**) Paragrafo
così modificato dall'articolo G, punto 22, del TUE.
2. Il paragrafo
1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera
circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei
lavoratori dipendenti.
3. La
Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità,
sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su
un livello di protezione elevato.
4. Allorché,
dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio a
maggioranza qualificata, uno Stato membro ritenga necessario applicare
disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti previste
dall'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o
dell'ambiente, esso notifica tali disposizioni alla Commissione.
La Commissione
conferma le disposizioni in questione dopo aver verificato che esse non
costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione
dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.
In deroga alla
procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro
Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente
articolo.
5. Le misure di
armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi appropriati, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei
motivi non economici di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad
una procedura comunitaria di controllo.
Articolo 100 B
1. Nel corso
del 1992 la Commissione procede, con ciascuno Stato membro, a un inventario
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano
nella sfera dell'articolo 100 A e che non sono state oggetto di
armonizzazione ai sensi di questo articolo.
Il Consiglio,
deliberando secondo le disposizioni dell'articolo 100 A, può decidere che
talune disposizioni in vigore in uno Stato membro devono essere riconosciute
come equivalenti a quelle applicate da un altro Stato membro.
2. Le
disposizioni dell'articolo 100 A, paragrafo 4, sono applicabili per analogia.
3. La
Commissione procede all'inventario di cui al paragrafo 1, primo comma, e
presenta al Consiglio le proposte adeguate in tempo utile perché questo possa
deliberare prima della fine del 1992.
Articolo 100 C (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 23, del TUE.
1. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i paesi terzi i
cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri.
2. Tuttavia,
nel caso in cui una situazione di emergenza insorta in un paese terzo minacci
un improvviso afflusso nella Comunità di cittadini di detto paese, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione, può imporre, per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo
del visto per i cittadini provenienti dal paese in questione. L'obbligo del
visto fissato ai sensi del presente paragrafo può essere prorogato secondo la
procedura di cui al paragrafo 1.
3. A decorrere
dal 1o gennaio 1996 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito
alle decisioni di cui al paragrafo 1. Anteriormente a tale data il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure relative
all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.
4. Nei settori
di cui al presente articolo, la Commissione è tenuta ad esaminare qualsiasi
richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta
al Consiglio.
5. Il presente
articolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati
membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
6. Le
disposizioni del presente articolo sono applicabili ad altre materie se così
è deciso ai sensi dell'articolo K.9 delle disposizioni del trattato
sull'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni e secondo le condizioni di voto nel contempo fissate.
7. Le
disposizioni delle convenzioni in vigore fra gli Stati membri che
disciplinano materie contemplate nel presente articolo restano in vigore
fintantoché il loro contenuto non sarà stato sostituito da direttive o da
misure adottate in virtù del presente articolo.
Articolo 100 D (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 24, del TUE.
Il comitato di
coordinamento di alti funzionari, istituito dall'articolo K.4 del trattato
sull'Unione europea contribuisce, fatto salvo l'articolo 151, alla
preparazione dei lavori del Consiglio nei settori di cui all'articolo 100 C.
Articolo
101
Qualora la
Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le
condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una
distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli
Stati membri interessati.
Se attraverso
tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in
questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le
direttive all'uopo necessarie, deliberando all'unanimità durante la prima
tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono
adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.
Articolo 102
1. Quando vi sia motivo di
temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo
precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La
Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati
interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato
che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli
altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 101, di modificare le
loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato
membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una
distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni
dell'articolo 101.
5
TITOLO VI (*)
(*) Nuovo titolo
così inserito dall'articolo G, punto 25, del TUE, in sostituzione del titolo
II, articoli da 102 A a 109.
Politica economica e monetaria
CAPO 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo 102 A
Gli Stati
membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel
contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Gli
Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione
delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 A.
Articolo
103
1. Gli Stati
membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse
comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 102 A.
2. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze
al Consiglio europeo.
Il Consiglio
europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte
delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità.
Sulla base di
dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il
Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di
garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una
convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il
Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia
l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità,
nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di
cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.
Ai fini di
detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate
nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni
da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si
accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche
economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima
di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento
dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato
membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di
rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Il presidente
del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati
della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le
proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a
comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
5. Il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può adottare le
modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3
e 4.
Articolo 103 A
1. Fatta salva ogni altra
procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adeguate alla
situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà
nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno
Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi
difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo,
il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo
Stato membro interessato. Qualora le gravi difficoltà siano provocate da
calamità naturali, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il
presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla
decisione presa.
Articolo 104
1. vietata la
concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione
creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati
membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni o
organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali,
locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a
imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di
essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali
nazionali.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di
proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle
banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE
lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 104 A
1. vietata
qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle
istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli
enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto
pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato
alle istituzioni finanziarie.
2.
Anteriormente al 1Â gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 189 C, precisa le definizioni necessarie
per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.
Articolo 104 B
1. La Comunità non risponde né
si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti
regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto
pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le
garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto
economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano
agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o
degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di
imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto
specifico.
2. Se
necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 C, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti
di cui all'articolo 104 e al presente articolo.
Articolo 104 C
1. Gli Stati
membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La
Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità
del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori
rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio
sulla base dei due criteri seguenti:
se il rapporto
tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo
superi un valore di riferimento, a meno che
il rapporto non
sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che
si avvicina al valore di riferimento;
oppure, in
alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e
temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
se il rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento,
a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non
si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I valori di
riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi allegato al presente trattato.
3. Se uno Stato
membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri
menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della
Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo
pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli
altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a
medio termine dello Stato membro.
La Commissione
può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato
membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un
disavanzo eccessivo.
4. Il Comitato
previsto dall'articolo 109 C formula un parere in merito alla relazione della
Commissione.
5. La
Commissione, se retiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi
in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.
6. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato
ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un
disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi
del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio
formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare
tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del
paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il
Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato
seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette
raccomandazioni.
9. Qualora uno
Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio,
quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un
termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il
Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso il
Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni
secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da
detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. I diritti
di esperire le azioni di cui agli articoli 169 e 170 non possono essere
esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. Fintantoché
uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del
paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di
intensificare una o più delle seguenti misure:
chiedere che lo
Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate
dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
invitare la
Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di
prestiti verso lo Stato membro in questione;
richiedere che
lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo
adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il
disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
infliggere
ammende di entità adeguata.
Il presidente
del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.
12. Il
Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e
11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro
in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le
sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia
stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un
disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
13.
Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il
Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei
due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 148,
paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in
questione.
14. Ulteriori
disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente
articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi allegato al presente trattato.
Il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune
disposizioni che sostituiscono detto protocollo.
Fatte salve le altre
disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1Â gennaio 1994, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le
modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto
protocollo.
5
CAPO 2
POLITICA MONETARIA
Articolo 105
1. L'obiettivo
principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo
l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche
economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in
conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i
principi di cui all'articolo 3 A.
2. I compiti
fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
definire e
attuare la politica monetaria della Comunità;
svolgere le
operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109;
detenere e
gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
promuovere il
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo
2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei
governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La BCE viene
consultata:
in merito a
qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze;
dalla autorità
nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue
competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio,
secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6.
La BCE può
formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari
competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue
competenze.
5. Il SEBC
contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle
competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE,
nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE
compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,
escluse le imprese d'assicurazione.
Articolo 105 A
1. La BCE ha il
diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della
Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote.
Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono
le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
2. Gli Stati membri possono
coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il
volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di
cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE, può adottare misure
per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le
monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per
agevolare la loro circolazione nella Comunità.
Articolo 106
1. Il SEBC è
composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
2. La BCE ha
personalità giuridica.
3. Il SEBC è
retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il
comitato esecutivo.
4. Lo statuto
del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
5. Gli articoli
5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1. a)
e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che
delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa
consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della
Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario
il parere conforme del Parlamento europeo.
6. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della
BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta
le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e
34.3 dello statuto del SEBC.
Articolo 107
Nell'esercizio dei poteri e
nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente
trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale
né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o
accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi
degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli
organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a
rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli
organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali
nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 108
Ciascuno Stato membro assicura
che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione
nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà
compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.
Articolo 108 A
1. Per
l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle
disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto
del SEBC:
stabilisce
regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti
nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello
statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui
all'articolo 106, paragrafo 6;
prende le decisioni
necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente
trattato e dallo statuto del SEBC;
formula
raccomandazioni o pareri.
2. Il
regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le
raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
La decisione è
obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Gli articoli
190, 191 e 192 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla
BCE.
La BCE può
decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi
pareri.
3. Entro i limiti e alle
condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui
all'articolo 106, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese
ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai
regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 109
1. In deroga
all'articolo 228, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione
della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento
di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei
prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla
procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo
menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio
dell'ECU nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della
Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un
consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare,
adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ECU all'interno del sistema dei
tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo
dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ECU.
2. In mancanza
di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non
comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli
orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute.
Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del
SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga
all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario
debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le
modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità
devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione
è associata a pieno titolo ai negoziati.
Gli accordi
conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le
istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.
4. Fatto salvo
il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito
alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda
questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria,
nonché, deliberando all'unanimità, in merito alla sua rappresentanza in
conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105.
5. Senza
pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari
relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre
negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.
5
CAPO 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 109 A
1. Il consiglio
direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE
nonché i governatori delle banche centrali nazionali.
2.
Il comitato
esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
Il presidente,
il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati,
tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore
monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a
livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e
previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della
BCE.
Il loro mandato
ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Articolo
109 B
1. Il
presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.
Il presidente
del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio
direttivo della BCE.
2. Il
presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio
quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti
del SEBC.
3. La BCE
trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al
Consiglio europeo, una relazione annuale sulla attività del SEBC e sulla
politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente
della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che
può procedere su questa base ad un dibattito generale.
Il presidente
della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del
Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle
commissioni competenti del Parlamento
Articolo
109 C
1. Per
promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la
misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un
comitato monetario a carattere consultivo.
Il comitato
monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:
seguire la
situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché
il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente
al Consiglio ed alla Commissione;
formulare
pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria
iniziativa, destinati a tali istituzioni;
fatto salvo
l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B,
104 C, 109 E, paragrafo 2, 109 F, paragrafo 6, 109 H, 109 I, 109 J, paragrafo
2, e 109 K, paragrafo 1;
esaminare,
almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali
e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente
trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i
provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato
riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale
esame.
Gli Stati
membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.
2. All'inizio
della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il
comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.
Il comitato
economico e finanziario svolge i seguenti compiti:
formulare
pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria
iniziativa, destinati a tali istituzioni;
seguire la
situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e
riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in
particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni
internazionali;
fatto salvo
l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B,
104 C, 105, paragrafo 6, 105 A, paragrafo 2, 106, paragrafi 5 e 6, 109, 109
H, 109 I, paragrafi 2 e 3, 109 K, paragrafo 2, 109 L, paragrafi 4 e 5, nonché
svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal
Consiglio;
esaminare, almeno una volta
all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei
pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei
provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti
riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla
Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati
membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del
comitato.
3. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al
presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione
del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il
Parlamento europeo in merito a tale decisione.
4. Oltre ai
compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con
la deroga di cui agli articoli 109 K e 109 L, il comitato tiene sotto
controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale
dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al
Consiglio e alla Commissione.
Articolo 109 D
Per questioni
che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 103, paragrafo 4, 104
C, eccettuato il paragrafo 14, 109, 109 J, 109 K e 109 L, paragrafi 4 e 5, il
Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare,
secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la
richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
5
CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo
109 E
1. La seconda
fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1Â
gennaio 1994.
2. Prima di
tale data:
ciascuno Stato
membro:
adotta, se
necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo
73 B, fatto salvo l'articolo 73 E, nonché agli articoli 104 e 104 A,
paragrafo 1;
adotta, se
necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi
pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla
realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto
riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;
il Consiglio,
in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso
la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la
stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i
progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria
riguardante il mercato interno.
3. Gli articoli
104, 104 A, paragrafo 1, 104 B, paragrafo 1, e 104 C, esclusi i paragrafi 1,
9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.
Gli articoli
103 A, paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 105 A, 107, 109, 109 A,
109 B e 109 C, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della
terza fase.
4. Nella
seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici
eccessivi.
5. Nella
seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce
all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 108.
Articolo 109 F
1. A decorrere
dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività
l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato «IME»); esso ha
personalità giuridica e viene diretto e gestito da un Consiglio composto di
un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali
sarà scelto il vicepresidente.
Il presidente
viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di
capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del comitato
dei governatori delle banche centralinazionali della Comunità europea (in
appresso denominato «comitato dei governatori»), o del consiglio dell'IME e
previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è
scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel
settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono
essere nominati presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il
vicepresidente.
Lo statuto
dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
Il comitato dei
governatori delle banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio
della seconda fase.
2. L'IME:
rafforza la
cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;
rafforza il
coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di
garantire la stabilità dei prezzi;
sorveglia il
funzionamento del sistema monetario europeo;
procede a
consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche
centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati
finanziari;
assume i
compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le
relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME;
agevola
l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il
regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.
3. Al fine di
preparare la terza fase, l'IME:
prepara gli
strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica
nella terza fase;
promuove
l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la
raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua
sfera di competenza;
prepara le
norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere
nell'ambito del SEBC;
promuove
l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;
esercita la
supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.
Al più tardi il
31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e
logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase.
Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione
affinché decida in proposito.
4. L'IME,
deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo Consiglio, può:
formulare
pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria
e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in
ciascuno Stato membro;
presentare
pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle
politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna
della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario
europeo;
fare
raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla
loro politica monetaria.
5. L'IME,
deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le
proprie raccomandazioni.
6. L'IME viene
consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri
nella sua competenza.
Entro i limiti
e alla condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità
degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri
nella sua competenza.
7. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri
compiti per la preparazione della terza fase.
8. Nei casi in
cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti
alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della
BCE.
Nei casi in cui
il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti
all'IME vanno intesi, prima del 1Â gennaio 1994, come riferimenti al comitato
dei governatori.
9. Nel corso
della seconda fase, per «BCE» di cui agli articoli 173, 175, 176, 177, 180 e
215 si intende l'IME.
Articolo 109 G
La composizione
valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata.
Dall'inizio della terza fase,
il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo
109 L, paragrafo 4.
Articolo
109 H
1. In caso di
difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di
uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia
dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in
particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la
graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede
senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e
dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle
disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui
esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da
parte dello Stato interessato.
Se l'azione
intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non
appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà
incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del
comitato di cui all'articolo 109 C, il concorso reciproco e i metodi del
caso.
La Commissione
tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua
evoluzione.
2. Deliberando
a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco;
stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il
concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
un'azione
concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati
membri possono ricorrere;
misure
necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà
mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi
terzi;
concessione di
crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di
questi.
3. Quando il
concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal
Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate
risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in
difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le
condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione
può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata.
4. Fatto salvo
l'articolo 109 K, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile
dall'inizio della terza fase.
Articolo 109 I
1. In caso di
improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga
immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 109 H, paragrafo 2, lo
Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di
salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento
possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata
strettamente indispensabile a ovviare alla difficoltà improvvise
manifestatesi.
2. La Commissione e gli Stati
membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più
tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al
Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 109 H.
3. Su parere
della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui
all'articolo 109 C, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata,
decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le
suddette misure di salvaguardia.
4. Fatto salvo
l'articolo 109 K, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile
dall'inizio della terza fase.
Articolo 109 J
1. La
Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli
Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione
dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della
compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo
statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 nonché
lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la
realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al
rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
il
raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da
un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che
hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
la
sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal
conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un
disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C,
pararafo 6;
il rispetto dei
margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema
monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della
moneta di qualsiasi altro Stato membro;
i livelli dei
tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della
convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al
meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.
I quattro
criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali
devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo
allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME
tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati
dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle
partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei
costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2. In base a
queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione, valuta:
se i singoli
Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una
moneta unica;
se la
maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per
l'adozione di una moneta unica;
esso trasmette
le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito
nella composizione dei capi di Stato o di governo. Il Parlamento europeo
viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella
composizione dei capi di Stato o di governo.
3. Tenendo
debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del
Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella
composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando a maggioranza
qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:
decide, sulla
base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza
degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una
moneta unica;
decide se sia
opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione
e, in caso
affermativo,
stabilisce la
data di inizio della terza fase.
4. Se entro la
fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la
terza fase inzierà il 1Â gennaio 1999. Anteriormente al 1Â luglio 1998, il
Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo la
ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del
secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui
al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza
qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al
paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica.
Articolo 109 K
1. Qualora sia
stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 109 J, paragrafo
3, il Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all'articolo 109
J, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione
della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di
cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso
denominati «Stati membri con deroga».
Qualora il
Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 109
J, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si
applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali
Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».
2. Almeno una
volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la
Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura
dell'articolo 109 J, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo
e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o
di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle
condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 109 J,
paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
3. La deroga di
cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si
applichino i seguenti articoli: 104 C, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2,
3 e 5, 105 A, 108 A, 109, 109 A, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di
detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli
obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.
4. Agli
articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105 A, 108 A, 109 e 109 A, paragrafo 2, lettera
b), per «Stati membri» si intende «Stati membri senza deroga».
5. I diritti di voto degli
Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui
agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in
deroga agli articoli 148 e 189 A, paragrafo 1, la maggioranza qualificata
corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza
deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo
2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati
membri.
6. Gli articoli
109 H e 109 I continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.
Articolo 109 L
1. Non appena
presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente
all'articolo 109 J, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1Â
luglio 1998:
il Consiglio
adotta le disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 6;
i governi degli
Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui
all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e
gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri
con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore
a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma
in nessun caso può essere inferiore a quattro.
Non appena è
stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e
si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente
trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha
inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.
2. Non appena è
stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con
l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative
modalità sono definite nello statuto dell'IME.
3. Se e
fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 106,
paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui
all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo
decisionale della BCE.
4. Alla data di
inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati
membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione
della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono
irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU
viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto.
Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU. Il
Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure
necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli
Stati membri.
5. Se si decide, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2, di abolire una deroga,
il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e
dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa
consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ECU subentra alla moneta
dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per
l'introduzione dell'ECU come moneta unica nello Stato membro interessato.
Articolo 109 M
1. Fino
all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato
membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse
comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati
membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione
nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU.
2. A decorrere dall'inizio
della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il
paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato
membro.
5
TITOLO VII (*)
(*) Nuovo
titolo così inserito dall'articolo G, punto 26, del TUE, in sostituzione del
capo 4 del titolo II, articoli da 110 a 116.
Politica
commerciale comune
Articolo 110
Con
l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono
contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio
mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi
internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.
La politica
commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione
dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di
concorrenza delle imprese di tali Stati.
Articolo
111
(Abrogato)
Articolo 112
1. Senza
pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre
organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri
alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima
del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che
venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.
Su proposta della Commissione,
il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e
a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le
disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di
tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi
comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre
imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno
Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano
superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui
prodotti esportati.
Articolo 113 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 28, del TUE.
1. La politica
commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto
concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e
commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di
esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da
adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. La
Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica
commerciale comune.
3. Qualora si
debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che
l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati
sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale
designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle
direttive che il Consiglio può impartirle.
Le pertinenti
disposizioni dell'articolo 228 sono applicabili.
4.
Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo
il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 114
(Abrogato)
Articolo 115 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 30, del TUE.
Per assicurare
che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati
membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di
traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino
difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi
con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In
mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le
misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità.
In caso d'urgenza gli Stati
membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di
autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi
notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi
momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le
misure in questione.
In ordine di
priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.
Articolo 116
(Abrogato)
5
TITOLO
VIII
Politica sociale, istruzione, formazione professionale e
gioventù (*)
(*) Titolo così
introdotto dall'articolo G, punto 32, del TUE.
CAPO 1
DISPOSIZIONI SOCIALI
Articolo 117
Gli Stati
membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel
progresso.
Gli Stati
membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del
mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle
procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Articolo 118
Senza
pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato e conformemente
agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere
una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in
particolare per le materie riguardanti:
l'occupazione,
il diritto al
lavoro e le condizioni di lavoro,
la formazione e
il perfezionamento professionale,
la sicurezza
sociale,
la protezione
contro gli infortuni e le malattie professionali,
l'igiene del
lavoro,
il diritto
sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la
Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e
pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul
piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni
internazionali.
Prima di
formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il
Comitato economico e sociale.
Articolo 118 A
1. Gli Stati
membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare
dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di
progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.
2. Per
contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189
C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante
direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto
delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro (*).
(*) Primo comma
così modificato dall'articolo G, punto 33, del TUE.
Tali direttive
eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di
natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese.
3. Le
disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno
Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente
trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.
Articolo
118 B
La Commissione
si sforza di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali, il
quale possa sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in relazioni
convenzionali.
Articolo 119
Ciascuno Stato
membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione
del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per
retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o
trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro
al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di
retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
che la
retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in
base a una stessa unità di misura,
che la
retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto
di lavoro uguale.
Articolo 120
Gli Stati
membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo
retribuito.
Articolo
121
Il Consiglio,
con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e
sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di
misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei
lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.
Articolo 122
La Commissione
dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo
speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.
Il Parlamento
europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi
particolari concernenti la situazione sociale.
5
CAPO 2
IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Articolo 123 (*)
(*) Così modificato
dall'articolo G, punto 34, del TUE.
Per migliorare
le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno
e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel
quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha
l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di
occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché
di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti
dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la
riconversione professionale.
Articolo 124
L'amministrazione del Fondo
spetta alla Commissione.
In tale compito
la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione
e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 125 (**)
(**) Così
modificato dall'articolo G, punto 35, del TUE.
Il Consiglio,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le decisioni di
applicazione relative al Fondo sociale europeo.
5
CAPO 3 (*)
(*) Capo 3
(articoli 126 e 127) così introdotti dall'articolo G, punto 36, del TUE. Ex
articoli 126 e 127 senza oggetto.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENT¿
Articolo 126
1. La Comunità
contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la
loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema
d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L'azione
della Comunità è intesa:
a sviluppare la
dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la
diffusione delle lingue degli Stati membri;
a favorire la
mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il
riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
a promuovere la
cooperazione tra gli istituti d'insegnamento;
a sviluppare lo
scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
istruzione degli Stati membri;
a favorire lo
sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
a incoraggiare
lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
3. La Comunità
e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in
particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente
articolo, il Consiglio adotta:
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri;
deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.
Articolo 127
1. La Comunità
attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le
azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi
ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione
professionale.
2. L'azione
della Comunità è intesa:
a facilitare
l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la
formazione e la riconversione professionale;
a migliorare la
formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare
l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
a facilitare
l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli
istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
a stimolare la
cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di
formazione professionale e imprese;
a sviluppare lo
scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
formazione degli Stati membri.
3. La Comunità
e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione
professionale.
4. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189
C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure
atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente
articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
5
TITOLO IX (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 37, del TUE. Ex articolo 128 senza oggetto.
Ex articoli 129 e 130 diventati articoli 198 D e 198 E.
Cultura
Articolo 128
1. La Comunità
contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto
delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il
retaggio culturale comune.
2. L'azione
della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e,
se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei
seguenti settori:
miglioramento
della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli
europei;
conservazione e
salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
scambi
culturali non commerciali;
creazione
artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. La Comunità
e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in
particolare con il Consiglio d'Europa.
4. La Comunità
tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre
disposizioni del presente trattato.
5. Per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente
articolo, il Consiglio adotta:
deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione
del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura
di cui all'articolo 189 B;
deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.
5
TITOLO X (*)
(*) Così inserito dall'articolo
G, punto 38, del TUE.
Sanità
pubblica
Articolo 129
1. La Comunità
contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana,
incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario,
sostenendone l'azione.
L'azione della
Comunità si indirizza in primo luogo alla prevenzione delle malattie,
segnatamente dei grandi flagelli, compresa la tossicodipendenza, favorendo la
ricerca sulle loro cause e sulla loro propagazione, nonché l'informazione e
l'educazione in materia sanitaria.
Le esigenze di
protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche
della Comunità.
2. Gli Stati
membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive
politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La
Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni
iniziativa utile a promuovre detto coordinamento.
3. La Comunità
e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. Per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente
articolo, il Consiglio adotta:
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri;
deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.
5
TITOLO XI (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 38, del TUE.
Protezione dei consumatori
Articolo 129 A
1. La Comunità
contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei
consumatori mediante:
misure adottate
in applicazione dell'articolo 100 A nel quadro della realizzazione del
mercato interno;
azioni
specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati
membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici
dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata.
2. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189
B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le azioni
specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Le azioni
adottate in applicazione del paragrafo 2 non impediscono ai singoli Stati
membri di mantenere e di prendere misure di protezione più rigorose. Tali misure
devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla
Commissione.
5
TITOLO XII (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 38, del TUE.
Reti transeuropee
Articolo 129 B
1. Per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 A e 130
A e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle
collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi
derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la
Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei
settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e
dell'energia.
2. Nel quadro
di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità
mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali,
nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità
di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive
di sbocchi al mare e periferiche.
Articolo 129 C
1. Per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 129 B, la Comunità:
stabilisce un
insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee
pincipali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti
orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
intraprende
ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle
reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
può appoggiare
gli sforzi finanziari degli Stati membri per progetti d'interesse comune
finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti di
cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie
di prestito o abbuoni d'interesse; la Comunità può altresì contribuire al
finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione da istituire
entro e non oltre il 31 dicembre 1993 conformemente all'articolo 130 D, di
progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L'azione della
Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli Stati
membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche
svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 129 B. La Commissione può
prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi
iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
3. La Comunità
può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di
interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.
Articolo 129 D
Gli
orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1, sono adottati dal
Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189
B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni.
Gli
orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio
di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
Il Consiglio,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
adotta le altre misure previste nell'articolo 129 C, paragrafo 1.
5
TITOLO XIII (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 38, del TUE.
Industria
Articolo 130
1. La Comunità e gli Stati
membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla
competitività dell'industria della Comunità.
A tal fine,
nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione
è intesa:
ad accelerare
l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
a promuovere un
ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la
Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese;
a promuovere un
ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
a favorire un
migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche
d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati
membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per
quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere
ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1
attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni
del presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a
sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli
obiettivi di cui al paragrafo 1.
Il presente
titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di
qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza.
5
TITOLO XIV (*)
(*) Ex titolo
V, così modificato dall'articolo G, punto 38, del TUE.
Coesione economica e sociale
Articolo 130 A
Per promuovere uno sviluppo
armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria
azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e
sociale.
In particolare la Comunità mira
a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali.
Articolo 130 B
Gli Stati
membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di
raggiungere gli obiettivi dell'articolo 130 A. L'elaborazione e l'attuazione
delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno
tengono conto degli obiettivi dell'articolo 130 A e concorrono alla loro
realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione
che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale
europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti
e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni
tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella
realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari
strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione
è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni
specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei Fondi,
fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della
Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Articolo 130 C
Il Fondo europeo di sviluppo
regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e
all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla
riconversione delle regioni industriali in declino.
Articolo 130 D
Fatto salvo
l'articolo 130 E, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a
finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il
raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa
procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni
necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e
con gli altri strumenti finanziari esistenti.
Il Consiglio,
deliberando secondo la stessa procedura, istituice entro il 31 dicembre 1993
un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in
materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture
dei trasporti.
Articolo 130 E
Le decisioni
d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate
dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo
189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni.
Per quanto
riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
«orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili
rispettivamente gli articoli 43 e 125.
5
TITOLO XV (*)
(*) Ex titolo VI, così
modificato dall'articolo G, punto 38, del TUE.
Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 130 F
1. La Comunità
si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche
dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua
competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute
necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.
2. A tal fine
essa incoraggia nell'insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e
le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di
ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità ; essa sostiene i loro
sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di
sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare,
all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme
comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta
cooperazione.
3. Tutte le
azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni
dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono
decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 130 G
Nel perseguire
tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle
intraprese dagli Stati membri:
attuazione di programmi di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione
con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;
promozione
della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali;
diffusione e
valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione comunitari;
impulso alla formazione
e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.
Articolo 130 H
1. La Comunità
e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e
della politica comunitaria.
2. La
Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere
ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo 130 I
1. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189
B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un
programma quadro pluriennale, che comprende l'insieme delle azioni della
Comunità. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di
cui all'articolo 189 B.
Il programma
quadro:
fissa gli
obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste
dall'articolo 130 G e le relative priorità;
indica le
grandi linee di dette azioni;
stabilisce l'importo globale
massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al
programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni
previste.
2. Il programma
quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della
situazione.
3. Il programma
quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di
ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di
realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti
necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi
specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il
programma quadro e per ciascuna azione.
4. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale, adotta i programmi specifici.
Articolo 130 J
Per
l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio:
fissa le norme
per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università;
fissa le norme
applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Articolo 130 K
Nell'attuazione
del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi
complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano
il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.
Il Consiglio adotta le norme
applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
Articolo
130 L
Nell'attuazione del programma
quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri
interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da
più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per
l'esecuzione di detti programmi.
Articolo 130 M
Nell'attuazione
del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione
in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con
paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Le modalità di
questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi
conformemente all'articolo 228, tra la Comunità e i terzi interessati.
Articolo 130 N
La Comunità può
creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore
esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
comunitari.
Articolo 130 O
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni
di cui all'articolo 130 N.
Il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione
del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli
130 J, 130 K e 130 L. L'adozione dei programmi complementari richiede
l'accordo degli Stati membri interessati.
Articolo 130 P
All'inizio di
ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in
materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati
durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.
Articolo
130 Q
(Abrogato)
5
TITOLO XVI (*)
(*) Ex titolo
VII, così modificato dall'articolo G, punto 38, del TUE.
Ambiente
Articolo
130 R
1. La politica della Comunità
in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
salvaguardia,
tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
protezione
della salute umana;
utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali;
promozione sul
piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente
a livello regionale o mondiale.
2. La politica
della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni
causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze
connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.
In questo
contesto, le misure di armonizzazione conformi a tali esigenze comportano,
nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati
membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel
predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:
dei dati
scientifici e tecnici disponibili;
delle
condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
dei vantaggi e
degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
dello sviluppo
socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato
delle sue singole regioni.
4. Nel quadro
delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità
della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi,
negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi
interessati.
Il comma
precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle
sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo 130 S
1. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189
C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, decide in merito
alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli
obiettivi dell'articolo 130 R.
2. In deroga
alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 100
A, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale, adotta:
disposizioni
aventi principalmente natura fiscale;
le misure
concernenti l'assetto territoriale, la destinazione dei suoli, ad eccezione
della gestione dei residui e delle misure di carattere generale, nonché la
gestione delle risorse idriche;
le misure
aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse
fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento
energetico del medesimo.
Il Consiglio,
deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le
materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le
decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.
3. In altri
settori il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta programmi d'azione generali che fissano gli obiettivi prioritari da
raggiungere.
Il Consiglio,
deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal
paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.
4. Fatte salve
talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento
e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo
il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1
implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato
membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura,
disposizioni appropriate in forma di
deroghe
temporanee e/o
sostegno
finanziario del Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31
dicembre 1993 in conformità dell'articolo 130 D.
Articolo 130 T
I provvedimenti
di protezione adottati in virtù dell'articolo 130 S non impediscono ai
singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una
protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con
il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.
5
TITOLO XVII (*)
(*) Così inserito dall'articolo
G, punto 38, del TUE.
Cooperazione allo sviluppo
Articolo 130 U
1. La politica della Comunità
nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli
Stati membri, favorisce:
lo sviluppo
economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare
di quelli più svantaggiati;
l'inserimento
armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;
la lotta contro
la povertà nei paesi in via di sviluppo.
2. La politica
della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di
sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché
al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. La Comunità
e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi
riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni
internazionali competenti.
Articolo 130 V
La Comunità
tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 130 U nelle politiche da essa
svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.
Articolo 130 W
1. Fatte salve
le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, adotta le misure
necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 U. Tali
misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.
2. La Banca
europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo
statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
3. Le
disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i
paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione
ACP-CEE.
Articolo 130 X
1. La Comunità
e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di
cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto,
anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze
internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri
contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto
comunitario.
2. La
Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo
130 Y
Nell'ambito
delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i
paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità
della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi,
negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi
interessati.
Il comma precedente non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.
5
PARTE QUARTA
ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 131
Gli Stati membri convengono di
associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con
il Belgio, la Danimarca (*), la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno
Unito delle relazioni particolari (**). Questi paesi e territori, qui di
seguito chiamati paesi e territori , sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato IV del presente trattato.
(*) Le parole
«la Danimarca» sono aggiunte dall'articolo 2 del trattato Groenlandia.
(**) Prima
frase, ad eccezione delle parole «la Danimarca», così modificata
dall'articolo 24, paragrafo 1, di AA DK/IRL/RU nella versione che risulta
dall'articolo 13 della DA AA DK/IRL/RU.
Scopo
dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e
territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la
Comunità nel suo insieme.
Conformemente
ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione
deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di
questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo
sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
Articolo 132
L'associazione
persegue gli obiettivi seguenti:
Gli Stati
membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime
che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato.
Ciascun paese o
territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli
altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale
mantiene relazioni particolari.
Gli Stati
membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progessivo
di questi paesi e territori.
Per gli
investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni
e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche
e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
Nelle relazioni fra gli Stati
membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e
delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante
applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di
stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni
particolari prese in virtù dell'articolo 136.
Articolo 133
1. Le
importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso
negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene
progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del
presente trattato.
2. All'entrata
in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni
dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono progressivamente
soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.
3. Tuttavia, i
paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle
necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loroindustrializzazione o dazi
di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui
al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di
quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato
membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni
particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente
trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il
prodotto in provenienza dalla Stato membro che mantiene relazioni particolari
con il paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in
provenienza dalla Comunità all'entrata nel paese o territorio importatore.
4. Il paragrafo
2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi
internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento
dell'entrata in vigore del presente trattato una tariffa doganale non
discriminatoria.
5.
L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei
paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di
fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in
provenienza dai diversi Stati membri.
Articolo 134
Se il livello
dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro
entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni
dell'articolo 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a
detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione
di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a
questa situazione.
Articolo
135
Fatte salve le
disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e
l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e
territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e
territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta
l'unanimità degli Stati membri.
Articolo 136
Per un primo
periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente
trattato, una convenzione di applicazione, allegata a tale trattato,
stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e
territori e la Comunità.
Prima dello scadere della
convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi
sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni che dovranno
essere previste per un nuovo periodo.
Articolo 136 bis (*)
(*) Articolo
aggiunto dall'articolo 3 del trattato Groenlandia.
Gli articoli da
131 a 136 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni
specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il
regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente
trattato.
5
PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I
Disposizioni istituzionali
CAPO 1
LE ISTITUZIONI
Sezione 1
Il Parlamento europeo
Articolo 137 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G.39 TUE.
Il Parlamento europeo, composto
di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i
poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Articolo 138
(I paragrafi 1
e 2 hanno perso efficacia alla data del 17 luglio 1979, in applicazione delle
disposizioni dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei
rappresentanti nel Parlamento europeo)
[Vedere
articolo 1 del suddetto atto che si legge come segue:
1. I
rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella
Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.]
[Vedere
articolo 2 del suddetto atto che si legge come segue:
2. Il numero
dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio
|
24
|
Danimarca
|
16
|
Germania
|
81
|
Grecia
|
24
|
Spagna
|
60
|
Francia
|
81
|
Irlanda
|
15
|
Italia
|
81
|
Lussemburgo
|
6
|
Paesi Bassi
|
25
|
Autriche
|
21
|
Portogallo
|
24
|
Finlande
|
16
|
Suède
|
22
|
Regno Unito
|
81](*)
|
(*) Numero dei
rappresentanti così fissato dall'articolo 10, dell'AA ESP/PORT. Vedasi anche
la decisione del Consiglio dell'1 febbraio 1993 recante modifica del numero
dei rappresentanti (punto E.2 seguente, pag. 809). Questa decisione non è in
vigore alla data dell'1 luglio 1993.
3. Il
Parlamento europeo elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a
suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli
Stati membri (**).
(**) Vedasi
l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto relativo all'elezione dei
rapppresentanti nel Parlamento europeo.
Il Consiglio,
con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che
si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le
disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri,
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (*).
(*) Secondo
comma così modificato dall'articolo G.40 TEU.
Articolo 138 A (**)
(**) Così
inserito dall'articolo G.41 TUE.
I partiti
politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in
seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad
esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 138 B (**)
(**) Così
inserito dall'articolo G.41 TUE.
Nella misura prevista dal
presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione
degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle
procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C, nonché formulando pareri
conformi o pareri consultivi.
A maggioranza
dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di
presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria
l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente
trattato.
Articolo 138 C (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G.41 TUE.
Nell'ambito
delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi
membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di
esaminare, fatte salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre
istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva
amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i
fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino
all'espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione
temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Le modalità per l'esercizio del
diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo,
dal Consiglio e dalla Commissione.
Articolo 138 D (*)
(*) Secondo
comma così modificato dall'articolo G.40 TEU.
Qualsiasi
cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare,
individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una
petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di
attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.
Articolo 138 E (*)
(*) Secondo
comma così modificato dall'articolo G.40 TEU.
1. Il Parlamento
europeo nomina un mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi
cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva
amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari,
salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio
delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente
alla sua missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce
che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento
europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i
fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura
giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva
amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di
tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una
relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che
ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni anno il
mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle
sue indagini.
2. Il mediatore è nominato dopo
ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo
mandato è rinnovabile.
Il mediatore
può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta
del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore
esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi
doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per
tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra
attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo
parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.
Articolo 139
Il Parlamento
europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo
martedì del mese di marzo (*).
(*) Primo comma
così modificato dell'articolo 27, paragrafo 1, del trattato di fusione. Per
quanto riguarda la seconda frase di questo comma, vedere anche articolo 10,
paragrafo 3, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel
Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo può
riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi
membri, del Consiglio o della Commissione.
Articolo 140
Il Parlamento europeo designa
tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte le
sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di
quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione
risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate
dal Parlamento europeo o dai membri di questa.
Il Consiglio è
udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce
nel suo regolamento interno.
Articolo 141
Salvo contrarie disposizioni
del presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta
dei suffragi espressi.
Il regolamento
interno fissa il numero legale.
Articolo
142
Il Parlamento
europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri
che lo compongono.
Gli atti del
Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da
detto regolamento.
Articolo 143
Il Parlamento
europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale
annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.
Articolo 144
Il Parlamento
europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della
Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi
almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è
approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei
membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono
abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare
gliaffari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione
conformemente all'articolo 158. In questo caso, il mandato dei membri della
Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto
il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi
collettivamente (*).
(*) Terza frase
del secondo comma così inserito dall'articolo G.42 TUE.
5
Sezione 2
Il Consiglio
Articolo 145
Per assicurare
il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle
condizioni da questo previste, il Consiglio:
provvede al
coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
dispone di un
potere di decisione,
conferisce alla Commissione, negli
atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce.
Ill Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate
modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare
direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere
ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà
stabilito in via preliminare.
Articolo 146 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 43, del TUE.
Il Consiglio è
formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,
abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.
La presidenza è
esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei
mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri:
durante un
primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna,
Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
durante il
successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia,
Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo
(**).
(**) Secondo
comma così modificato dall'articolo 11 dell'AA ESP/PORT.
Articolo 147
Il Consiglio si riunisce su
convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi
membri o della Commissione.
Articolo 148
1. Salvo
contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio
sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le
deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai
voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio
|
5
|
Danimarca
|
3
|
Germania
|
10
|
Grecia
|
5
|
Spagna
|
8
|
Francia
|
10
|
Irlanda
|
3
|
Italia
|
10
|
Lussemburgo
|
2
|
Paesi Bassi
|
5
|
Autriche
|
4
|
Portogallo
|
5
|
Finlande
|
3
|
Suède
|
4
|
Regno Unito
|
10
|
Le
deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
cinquantaquattro
voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta
della Commissione,
cinquantaquattro
voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi
(*).
(*) Paragrafo 2
così modificato dall'articolo 14 dell'AA ESP/PORT.
3. Le astensioni dei membri
presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del
Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Articolo
149
(Abrogato)
Articolo 150
I
n caso di
votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli
altri membri.
Articolo 151 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G.46 TUE.
1. Un comitato
composto dei rappresentanti permanenti degli Stati membri ha il compito di
preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli
affida.
2. Il Consiglio
è assistito da un segretariato generale, posto sotto la direzione di un
segretario generale. Il segretario generale è nominato dal Consiglio che
delibera all'unanimità.
Il Consiglio
decide in merito all'organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio stabilisce il
proprio regolamento interno.
Articolo 152
Il Consiglio
può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene
opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli
tutte le proposte del caso.
Articolo 153
Il Consiglio
stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti
dal presente trattato.
Articolo 154
Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e
pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei
giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.
Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità
sostitutive di retribuzione.
5
Sezione 3
La Commissione
Articolo 155
Al fine di
assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità,
la Commissione:
vigila
sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle
disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,
formula
raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando
questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga
necessario,
dispone di un
proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del
Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente
trattato,
esercita le
competenze che le sono conferite del Consiglio per l'attuazione delle norme
da esso stabilite.
Articolo 156
La Commissione pubblica ogni
anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento
europeo, una relazione generale sull'attività della Comunità.
Articolo 157 (*)
1. La Commissione è composta di
diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che
offrano ogni garanzia di indipendenza.
(*) Paragrafo
1, primo comma, così modificato dall'AA ESP/PORT.
Il numero dei
membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione
deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il
numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.
2. I membri
della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza
nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento
dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile
con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a
rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della
Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della
Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro
insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata
delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti
dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per
quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o
vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia,
su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi,
pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo
160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri
vantaggi sostitutivi.
Articolo 158 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G.48 TUE.
1. I membri
della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la
procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni
dell'articolo 144.
Il loro mandato
è rinnovabile.
2. Previa
consultazione del Parlamento europeo, i governi degli Stati membri designano,
di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della
Commissione.
I governi degli
Stati membri, in consultazione con il presidente designato, designano le
altre persone che intendono nominare membri della Commissione.
Il presidente e
gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti,
collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri
della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai governi degli Stati
membri.
3. I paragrafi
1 e 2 si applicano per la prima volta al presidente e agli altri membri della
Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995.
Il presidente e
gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993
sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il loro
mandato scade il 6 gennaio 1995.
Articolo 159 (*)
(*) Così modificato
dall'articolo G, punto 48, del TUE.
A parte i rinnovamenti regolari
e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente
per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato è
sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro,
nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad
una sostituzione.
In caso di
dimissioni o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata
del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista
dall'articolo 158, paragrafo 2.
Salvo in caso
di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160, i membri della
Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro
sostituzione.
Articolo 160
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più
alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia
commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di
giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
Articolo 161 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G.49 TUE.
La Commissione
può nominare uno o due vicepresidenti tra i suoi membri.
Articolo 162
1. Il Consiglio
e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune
accordo le modalità della loro collaborazione.
2. La
Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di
assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle
condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del
regolamento.
Articolo 163
Le
deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi
membri previsto dall'articolo 157.
La Commissione
può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri
stabilito nel suo regolamento interno.
5
Sezione 4
La Corte di giustizia
Articolo 164
La Corte di
giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e
nell'applicazione del presente trattato.
Articolo 165 (*)
(*) Così modificato
dall'articolo G, punto 49, del TUE.
La Corte di
giustizia è composta di tredici giudici (**).
(**) Primo
comma così modificato dall'articolo 17 dell'AA ESP/PORT.
La Corte di
giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo
ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque
giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o
di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un
regolamento a tal fine stabilito.
La Corte di giustizia si
riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o
un'istituzione della Comunità che è parte nell'istanza.
Ove ciò sia
richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità,
può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi
secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 167, secondo comma.
Articolo 166
La Corte di
giustizia è assistita da sei avvocati generali (*).
(*) Primo comma
così modificato dall'articolo 18 dell'AA ESP/PORT.
L'avvocato
generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità
e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla
Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua
missione, quale è definita dall'articolo 164.
Ove ciò sia
richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità,
può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari
ritocchi all'articolo 167, terzo comma.
Articolo 167
I giudici e gli
avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei
rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano
giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei
anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un
rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sette e sei
giudici.
Ogni tre anni
si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda
ogni volta tre avvocati generali (*).
(*) Commi
secondo e terzo così modificati dall'articolo 19 dell'AA ESP/PORT.
I giudici e gli
avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici
designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il
suo mandato è rinnovabile.
Articolo 168
La Corte di
giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Articolo 168 A (**)
(**) Così modificato
dall'articolo G, punto 50, del TUE.
1. Alla Corte
di giustizia è affiancato un Tribunale competente a conoscere in primo grado,
con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi
di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di
ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale di primo grado
non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai
sensi dell'articolo 177.
2. Su richiesta
della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e
della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa le
categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di
primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari
necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria
del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alle Corte di
giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della
Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado.
3. I membri del
Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le
garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni
giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai
governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I
membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
4. Il Tribunale
di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con
la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime
del Consiglio.
Articolo 169
La Commissione,
quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui
incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al
riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue
osservazioni.
Qualora lo
Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Articolo 170
Ciascuno degli
Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato
membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente
trattato.
Uno Stato
membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su
una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù
del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione
emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in
condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e
orali.
Qualora la
Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla
domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte
di giustizia.
Articolo 171 (*)
(*) Così modificato
dall'articolo G, punto 51, del TUE.
1. Quando la
Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli
obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è
tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia comporta.
2. Se ritiene
che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la
Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo
Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di
giustizia.
Qualora lo
Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla
Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte
comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione
essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare
da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle
circostanze.
La Corte di
giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è
conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di
una somma forfettaria o di una penalità.
Questa
procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 170.
Articolo 172 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 52, del TUE.
I regolamenti
adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal
Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono
attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di
merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
Articolo 173 (**)
(**) Così
modificato dall'articolo G, punto 53, del TUE.
La Corte di
giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del
Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o
pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti dei terzi.
A tal fine, la
Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione
delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi
regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di
potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte è
competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il
Parlamento europeo e la BCE propongono per salvaguardare le proprie
prerogative.
Qualsiasi
persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso
contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur
apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre
persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
I ricorsi
previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi
a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua
notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo 174
Se il ricorso è fondato, la
Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per
quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi
necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere
considerati come definitivi.
Articolo 175 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 54, del TUE.
Qualora, in
violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la
Comissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre
istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far
constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile
soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di
agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta,
l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un
nuovo termine di due mesi.
La Corte di
giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi
proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti
contro di essa.
Articolo 176 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 55, del TUE.
L'istituzione o
le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata
dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
comporta.
Tale obbligo
non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione
dell'articolo 215, secondo comma.
Il presente
articolo si applica anche alla BCE.
Articolo 177 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 56, del TUE.
La Corte di
giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
sull'intepretazione
del presente trattato,
sulla validità
e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e
della BCE,
sull'interpretazione
degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia
previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere
è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale
giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi
sulla questione.
Quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a
rivolgersi alla Corte di giustizia.
Articolo 178
La Corte di
giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al
risarcimento dei danni di cui all'articolo 215, secondo comma.
Articolo
179
La Corte di
giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la
Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati
dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
Articolo 180 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 57, del TUE.
La Corte di
giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle
controversie in materia di:
esecuzione
degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea
per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a
tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169;
deliberazioni
del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.
Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della
Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste
dall'articolo 173;
deliberazioni
del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I
ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni
fissate dall'articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e
unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e
paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
esecuzione, da
parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente
trattato e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al
riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri
riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169 nei confronti degli Stati
membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale
nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del
presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia comporta.
Articolo 181
La Corte di giustizia è
competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in
un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla
Comunità o per conto di questa.
Articolo 182
La Corte di
giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri
in connessione con l'oggetto del presente trattato, quando tale controversia
le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
Articolo 183
Fatte salve le
competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le
controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo,
sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
Articolo 184 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 58, del TUE.
Nell'eventualità di una
controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della
Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del
termine previsto dall'articolo 173, quinto comma, valersi dei motivi previsti
dall'articolo 173, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di
giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.
Articolo
185
I ricorsi
proposti alle Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la
Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Articolo
186
La Corte di
giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti
provvisori necessari.
Articolo 187
Le sentenze
della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate
dall'articolo 192.
Articolo 188
Lo statuto
della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.
Il Consiglio,
deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa
consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le
disposizioni del titolo III dello statuto.
La Corte di
giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è
sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
5
Sezione 5 (*)
(*) Sezione
quinta (articoli da 188 A a 188 C, ex articoli 206 e 206 bis) così inserita
dall'articolo G, punto 59, del TUE.
La
Corte dei conti
Articolo
188 A
La Corte dei
conti assicura il controllo dei conti.
Articolo 188 B
1. La Corte dei
conti è composta di dodici membri.
2. I membri
della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto
parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che
posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire
tutte le garanzie d'indipendenza.
3. I membri
della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio,
che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
Tuttavia, nelle
prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte,
ricevono un mandato limitato di quattro anni.
I membri della
Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.
I membri designano
tra di loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato
del presidente è rinnovabile.
4. I membri
della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento
dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile
con il carattere delle loro funzioni.
5. I membri
della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni,
esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal
loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la
durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi
derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e
delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione,
determinate funzioni o vantaggi.
6. A parte
rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei
conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni
d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni
del paragrafo 7.
L'interessato è
sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso
di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica
fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
7. I membri
della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure
essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi
sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della
Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o
non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
8. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare
stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei
conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le
indennità sostitutive di retribuzione.
9. Le
disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili
anche ai membri della Corte dei conti.
Articolo 188 C
1. La Corte dei
conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina
del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato
dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale
esame.
La Corte dei
conti presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione in cui
attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle
relative operazioni.
2. La Corte dei
conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed
accerta la sana gestione finanziaria.
Il controllo
delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle
entrate alla Comunità.
Il controllo
delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli
possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di
bilancio considerato.
3. Il controllo
ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso
le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli
Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di
controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi
nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei
conti se intendono partecipare al controllo.
I documenti e
le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei
conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni
delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non
hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
4. Dopo la
chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua.
Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte
delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei
conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi
particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali, e dare pareri su
richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.
Essa adotta le
relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri
che la compongono.
Essa assiste il
Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di
controllo dell'esecuzione del bilancio.
5
CAPO 2
DISPOSIZIONI COMUNI A PIU’ ISTITUZIONI
Articolo 189 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 60, del TUE.
Per
l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente
trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio
e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e
formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento
ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva
vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito
alla forma e ai mezzi.
La decisione è
obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le
raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Articolo 189 A (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 61, del TUE.
1. Quando, in
virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta
della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca
emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le
disposizioni dell'articolo 189 B, paragrafi 4 e 5.
2. Fintantoché
il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria
proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto
comunitario.
Articolo 189 B (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 61, del TUE.
1. Quando nel
presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un
atto, si applica la procedura che segue.
2. La
Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo,
adotta una posizione comune. La posizione comune viene comunicata al
Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento
europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La
Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua
posizione.
Se, entro un
termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
approva la
posizione comune, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in
conformità di tale posizione comune;
non si è
pronunciato, il Consiglio adotta l'atto in questione in conformità della sua
posizione comune;
dichiara, a
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, che intende respingere la
posizione comune, esso ne informa immediatamente il Consiglio. Il Consiglio
può convocare il comitato di conciliazione di cui al paragrafo 4 per
precisare ulteriormente la sua posizione. Il Parlamento europeo conferma in
seguito, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di aver
respinto la posizione comune, nel qual caso l'atto proposto si considera non
adottato, oppure propone emendamenti conformemente alle disposizioni della
lettera d) del presente paragrafo;
propone
emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo
compongono; il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla
Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se, entro un
termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli
emendamenti, esso modifica di conseguenza la sua posizione comune e adotta
l'atto in questione; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità
sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il
Consiglio non approva l'atto in questione, il presidente del Consiglio,
d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca immediatamente il
comitato di conciliazione.
4. Il comitato
di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti
ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di
giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei
membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei
rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del
comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per
favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del
Consiglio.
5. Se, entro un
termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di
conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il
Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere
dall'approvazione per adottare l'atto in questione conformemente al progetto
comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il
Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il
Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni,
l'atto in questione si considera non adottato.
6. Se il
Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si
considera non adottato, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata entro un termine di sei settimane dalla scadenza del termine
concesso al comitato di conciliazione, confermi la posizione comune da esso
approvata prima dell'avvio della procedura di conciliazione, eventualmente
con emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In questo caso l'atto in
questione è adottato definitivamente, a meno che il Parlamento europeo, entro
un termine di sei settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio,
respinga il testo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, nel
qual caso l'atto proposto si considera non adottato.
7. I termini di
tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo possono essere
prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, di
comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Il termine di tre
mesi di cui al paragrafo 2 è prorogato automaticamente di due mesi qualora
siano applicabili le disposizioni della lettera c) di tale paragrafo.
8. Il campo di
applicazione della procedura di cui al presente articolo può essere esteso,
secondo la procedura prevista dall'articolo N, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea, in base ad una relazione che la Commissione presenterà
al Consiglio al più tardi nel 1996.
Articolo 189 C (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 62, del TUE.
Quando nel
presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un
atto, si applica la seguente procedura:
il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo
parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;
la posizione
comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e
la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che
hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della
posizione della Commissione.
Se, entro un termine
di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione
comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio
adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione
comune;
entro il termine
di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza
assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione
comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa
maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle
delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.
Qualora il
Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio,
quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità;
la Commissione,
sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina
entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha
adottato la propria posizione comune.
La Commissione
trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli
emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il
suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti
emendamenti;
il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla
Commissione.
Il Consiglio
può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto
all'unanimità;
nei casi di cui
alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di
tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della
Commissione si considera non adottata;
i termini di
cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di
comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.
Articolo 190 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 63, del TUE.
I regolamenti,
le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione
sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente
richiesti in esecuzione del presente trattato.
Articolo 191 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G.64 TUE.
1. I
regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della
procedura di cui all'articolo 189 B sono firmati dal presidente del
Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Essi entrano in vigore alla data da essi
stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione.
2. I
regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste
istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi entrano in vigore alla data
da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione.
3. Le altre direttive e le
decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di
tale notificazione.
Articolo 192
Le decisioni
del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non
siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione
forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul
cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la
sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che
il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone
la Commissione e la Corte di giustizia.
Assolte tali
formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere
l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente,
secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere
sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia.
Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di
competenza delle giurisdizioni nazionali.
5
CAPO 3
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 193
istituito un
Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è
composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e
sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori,
commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi
generali.
Articolo 194 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 64, del TUE.
Il numero dei
membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:
Belgio
|
12
|
Danimarca
|
9
|
Germania
|
24
|
Grecia
|
12
|
Spagna
|
21
|
Francia
|
24
|
Irlanda
|
9
|
Italia
|
24
|
Lussemburgo
|
6
|
Paesi Bassi
|
12
|
Autriche
|
12
|
Portogallo
|
12
|
Finlande
|
9
|
Suède
|
12
|
Regno Unito
|
24 (**)
|
(**) Primo
comma così modificato dall'articolo 21 dell'AA ESP/PORT.
I membri del
Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera
all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I membri del
Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale
della Comunità.
Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del
Comitato.
Articolo 195
1. Ogni Stato
membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco
comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai
propri cittadini.
La composizione
del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una
rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e
sociale.
2. Il Consiglio
consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni
europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati
all'attività della Comunità.
Articolo 196 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 65, del TUE.
Il Comitato designa
tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di
due anni.
Esso stabilisce
il proprio regolamento interno.
Il Comitato è
convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso
può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 197
Il Comitato
comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati
dal presente trattato.
Il Comitato
annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezioneper i
trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai
titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.
L'attività delle sezioni
specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato.
Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal
Comitato.
Presso il
Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di
elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da
sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento
interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla
competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
Articolo 198 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 66, del TUE.
Il Consiglio o
la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal
presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in
cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può
formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora lo
reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per
la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad
un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al
presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto
dell'assenza di parere.
Il parere del
Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio
e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
5
CAPO 4 (*)
(*) Capo 4 (articoli
da 198 A a 198 C) così inserito dall'articolo G, punto 67, del TUE.
IL COMITATO DELLE REGIONI
Articolo 198 A
istituito un
comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività
regionali e locali, in appresso designato Comitato delle regioni .
Il numero dei
membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:
Belgio
|
12
|
Danimarca
|
9
|
Germania
|
24
|
Grecia
|
12
|
Spagna
|
21
|
Francia
|
24
|
Irlanda
|
9
|
Italia
|
24
|
Lussemburgo
|
6
|
Paesi Bassi
|
12
|
Autriche
|
12
|
Portogallo .
|
12
|
Finlande
|
9
|
Suède
|
12
|
Regno Unito .
|
24
|
I membri del
Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei
rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio che delibera
all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I membri del
Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale
della Comunità.
Articolo 198 B
Il Comitato
delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di
presidenza per la durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio
regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che
delibera all'unanimità.
Il Comitato è
convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso
può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 198 C
Il Consiglio o
la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal
presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due
istituzioni lo ritenga opportuno.
Qualora lo
reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per
la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un
mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al
presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto
dell'assenza di parere.
Quando il
Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 198,
il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda
di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa
interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.
Il Comitato
delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria
iniziativa.
Il parere del Comitato è
trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle
deliberazioni.
5
CAPO 5 (*)
(*) Capo 5
(articoli 198 D e 198 E, ex articoli 129 e 130) così inserito dall'articolo
G, punto 68, del TUE.
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo 198 D
La Banca
europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri
della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto
della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un
protocollo allegato al presente trattato.
Articolo 198 E
La Banca
europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al
mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e
senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine
facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire
scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori
dell'economia:
progetti
contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
progetti
contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'imprese oppure la
creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del
mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere
interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli
Stati membri;
progetti
d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura,
non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento
esistenti nei singoli Stati membri.
Nello
svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi
d'investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e
degli altri strumenti finanziari della Comunità.
5
TITOLO II
Disposizioni finanziarie
Articolo 199 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 69, del TUE.
Tutte le
entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo
sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun
esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Le spese
amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato
sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed
alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a
carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette
disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del
bilancio.
Nel bilancio,
entrate e spese devono risultare in pareggio.
Articolo 200
(Abrogato)
Articolo 201 (**)
(**) Così
modificato dall'articolo G, punto 71, del TUE.
Il bilancio,
fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse
proprie.
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle
risorse proprie della Comunita di cui raccomanda l'adozione da parte degli
Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 201 A (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 72, del TUE.
Per mantenere la disciplina di
bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di
modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono
avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o
misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della
Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 201.
Articolo 202
Le spese
iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio
finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in
esecuzione dell'articolo 209.
Alle condizioni
che saranno determinate in applicazione dell'articolo 209, i crediti, che non
siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio
finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati
all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono
specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda
della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra,
in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.
Le spese del
Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Cortedi
giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di
un regime speciale per determinate spese comuni.
Articolo 203 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo 12 del trattato che modifica talune disposizioni
finanziarie.
1. L'esercizio
finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna
istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di
previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di
previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che
può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto
preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle
spese.
3. La
Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio
non oltre 1o settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del
bilancio.
Ogniqualvolta
il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione
ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio,
con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di
bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.
4. Il progetto
di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5
ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Il Parlamento
europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il
diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta
dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per
quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma.
Qualora, entro
un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di
bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è
definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo
non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto
modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente
adottato.
Qualora, entro
tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto
modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte
di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il
Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le
altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera
alle condizioni che seguono:
il Consiglio
può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli
emendamenti adottati dal Parlamento europeo;
per quanto
concerne le proposte di modifica:
qualora una
modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di
aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in
quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da
una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione
delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata,
rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di
rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
qualora una
modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare
l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può,
deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di
modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di
modificazione è rigettata;
qualora, in
applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio
abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a
maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di
bilancio sia fissare un altro importo.
Il progetto di
bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal
Consiglio.
Qualora, entro
un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio,
il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento
europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state
accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio
informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun
emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro
tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati
dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate
siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è
trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a
quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un
termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il
Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di
modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e
dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni
apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio.
Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il
bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la
procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del
Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia il
Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo
compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi,
rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un
nuovo progetto.
9. Per
l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal
trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso
massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in
corso.
La Commissione,
dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso
massimo che risulta:
dall'evoluzione
in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
dalla
variazione media dei bilanci degli Stati membri
e
dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.
Il tasso
massimo è comunicato anteriormente al 1o maggio a tutte le istituzioni della
Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio,
fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente
paragrafo.
Qualora, per le
spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti
adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio
stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il
Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può
ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del
tasso massimo.
Quando il
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività
delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita
al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso
mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e
il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo
compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna
istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel
rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma,
in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio
delle entrate e delle spese.
Articolo 204 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo 13 del trattato che modifica talune disposizioni
finanziarie.
Se, all'inizio
dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese
possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra
suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in
esecuzione dell'articolo 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti
nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per
effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al
dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio,
con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori
al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di
cui al primo comma.
Se tale decisione concerne
spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al
Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo,
deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti
dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese
per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma.
Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui
il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento
europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio,
quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.
Le decisioni di
cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di
risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.
Articolo 205 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 73, del TUE.
La Commissione
cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del
regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria
responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del
principio della buona gestione finanziaria.
Il regolamento prevede le
modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa
all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del
bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate
dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di
crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 205 bis (*)
(*) Articolo
aggiunto dall'articolo 14 del trattato che modifica talune disposizioni
finanziarie.
Ogni anno la
Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti
dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa
comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della
Comunità.
Articolo 206 (**)
(**) Ex
articolo 206 ter, così modificato dall'articolo G, punto 74, del TUE.
1. Il
Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del
bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e
il bilancio finaziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della
Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate
alle osservazioni della Corte stessa, nonché le pertinenti relazioni speciali
di quest'ultima.
2. Prima di
dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro
dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione
del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione
sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo
finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di
quest'ultimo tutte le informazioni necessarie.
3. La
Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni
che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del
Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle
osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
La Commissione,
su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in
merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in
particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione
del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
Articolo
206 bis
(Abrogato)
Articolo 207
Il bilancio è
stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del
regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209.
I contributi
finanziari previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione
della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.
I saldi
disponibili di detti contributi sono depositati presso le tesorerie degli
Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi
depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui
al primo comma, il valore corrispondente alle parità in vigore il giorno del
deposito.
Le
disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che
formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Il regolamento
adottato in esecuzione dell'articolo 209 stabilisce le modalità tecniche
dell'escuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale
europeo.
Articolo 208
La Commissione,
con riserva d'informare le autorità competenti degli Stati membri
interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che
essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria
alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente
trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali
trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di
cui ha bisogno.
La Commissione
comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi
designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla
banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti
finanziari da questo ultimo autorizzati.
Articolo 209 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 76, del TUE.
Il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:
stabilisce i
regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative
all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica
dei conti;
fissa le
modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal
regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della
Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente
alle esigenze di tesoreria;
determina le
norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori
finanziari, ordinatori e contabili.
Articolo 209 A (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 77, del TUE.
Gli Stati
membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari
della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che
ledono i loro interessi finanziari.
Fatte salve
altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano
l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le
frodi. A tal fine essi organizzano, con l'aiuto della Commissione, una
stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive
amministrazioni.
5
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo
210
La Comunità ha
personalità giuridica.
Articolo 211
In ciascuno
degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica
riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può
in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in
giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.
Articolo 212
(Articolo
abrogato dall'articolo 24, paragrafo 2, del trattato di fusione)
[Vedere
articolo 24, paragrafo 1, del trattato di fusione che si legge come segue:
1. Alla data
dell'entrata in vigore del presente trattato, i funzionari e gli altri agenti
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica
europea e della Comunità europea dell'energia atomica diventano funzionari ed
altri agenti delle Comunità europee e fanno parte dell'amministrazione unica
di tali Comunità.
Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei
funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti
di tali Comunità.]
Articolo 213
Per
l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le
informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle
condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente
trattato.
Articolo 214
I membri delle istituzioni
della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della
Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non
divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto
professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i
loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
Articolo 215 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 78, del TUE.
La
responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile
al contratto in causa.
In materia di responsabilità
extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
Il secondo
comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca
centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La
responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata
dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro
applicabile.
Articolo 216
La sede delle
istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati
membri.
Articolo 217
Il regime
linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio
delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal
Consiglio, che delibera all'unanimità.
Articolo 218
(Articolo
abrogato dall'articolo 28, secondo comma, del trattato di fusione)
[Vedere
articolo 28, primo comma, del trattato di fusione che si legge come segue:
Le Comunità
europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei
privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni
definite dal protocollo allegato al presente trattato. Lo stesso vale per la
Banca europea per gli investimenti.]
Articolo 219
Gli Stati
membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di
composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.
Articolo 220
Gli Stati
membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire,
a favore dei loro cittadini:
la tutela delle
persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni
accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
l'eliminazione
della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,
il reciproco
riconoscimento delle società a mente dell'articolo 58, comma secondo, il
mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede
da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a
legislazioni nazionali diverse,
la
semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle
sentenze arbitrali.
Articolo 221
Fatta salva l'applicazione
delle altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri, nel termine
di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano la
disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei
cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente
dell'articolo 58.
Articolo 222
Il presente trattato lascia del
tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Articolo 223
1. Le
disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
nessuno Stato
membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
ogni Stato
membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli
interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure
non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per
quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Nel corso del primo anno
successivo all'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio con
deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le
disposizioni del paragrafo 1 b).
3. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
apportare modificazioni a tale elenco.
Articolo 224
Gli Stati
membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni
necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a
risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere
nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico,
in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una
minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini
del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 225
Quando delle
misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per
effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la
Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali
misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.
In deroga alla
procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un
altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli
articoli 223 e 224. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.
Articolo 226
1. Durante il periodo
transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività
economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di
difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione
economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad
adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e
di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
2. A richiesta
dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce
senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone
le condizioni e le modalità d'applicazione.
3. Le misure
autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme
del presente trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per
raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali
misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile
il funzionamento del mercato comune.
Articolo 227 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 79, del TUE.
1. Il presente
trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla
Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di
Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al
Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica
portoghese e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (**).
(**) Paragrafo
1 così modificato dall'articolo 24 dell'AA ESP/PORT.
2. Per quanto
riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni particolari e
generali del presente trattato riguardanti:
la libera
circolazione delle merci,
l'agricoltura,
escluso l'articolo 40, paragrafo 4,
la
liberalizzazione dei servizi,
le regole di
concorrenza,
le misure di
salvaguardia contemplate dagli articoli 109 H, 109 I
le istituzioni,
sono
applicabili fin dall'entrata in vigore del presente trattato.
Le condizioni
di applicazione delle altre disposizioni del presente trattato saranno
definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante
decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della
Commissione.
Le istituzioni
della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal
presente trattato e in particolare dall'articolo 226, a che sia consentito lo
sviluppo economico e sociale di tali regioni.
3. I paesi e i
territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente
trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione
definito nella quarta parte del trattato stesso.
Il presente
trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni
particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non
menzionati nell'elenco precitato (*).
(*) Paragrafo
3, secondo comma, così modificato dall'articolo 26, paragrafo 2, dell'AA
DK/IRL/RU.
4. Le
disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui
uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. (**) In
deroga ai paragrafi precedenti:
(**) Paragrafo
5 aggiunto dall'articolo 26, paragrafo 3, dell'AA DK/IRL/RU.
il presente
trattato non si applica alle Faeröer;
il presente
trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;
le disposizioni
del presente trattato sono applicabili alle isole assicurare l'applicazione
del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di
nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea
dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (*).
(*) Vedasi tomo
II, volume II, della presente edizione.
5
Articolo 228 (**)
(**) Così modificato
dall'articolo G, punto 80, del TUE.
1. Quando le
disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la
Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la
Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad
avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione,
in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per
assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio
può impartirle.
Nell'esercizio
delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, seconda frase,
per i quali è richiesta l'unanimità.
2. Fatte salve
le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, gli accordi
sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando
l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano
interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 238.
3. Il Consiglio
conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per
gli accordi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, inclusi i casi in cui
l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la
procedura di cui all'articolo 189 B o quella di cui all'articolo 189 C. Il
Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare
in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il
Consiglio può deliberare.
In deroga al
comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 238, nonché gli altri
accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure
di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie
considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un
atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 189 B sono conclusi
previo parere conforme del Parlamento europeo.
In caso
d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine
per il parere conforme.
4. All'atto
della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può
abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti
di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura
semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso,
corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
5. Quando il
Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del
presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati
secondo la procedura prevista nell'articolo N del trattato sull'Unione
europea.
6. Il
Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere
della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le
disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia
espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle
condizioni stabilite dall'articolo N del trattato sull'Unione europea.
7. Gli accordi
conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per
le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.
Articolo 228 A (*)
(*) Così
inserito dall'articolo G, punto 81, del TUE.
Quando una
posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del
trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza
comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre
parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, prende le misure urgenti necessarie.
Articolo 229
La Commissione
assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli
istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle
tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre
i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione
internazionale.
Articolo 230
La Comunità
attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
Articolo 231 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 82, del TUE.
La Comunità
attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una
stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.
Articolo 232
1. Le disposizioni del presente
trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i
diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale
Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato
comune del carbone e dell'acciaio.
2. Le disposizioni
del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che
istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.
Articolo 233
Le disposizioni
del presente trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle
unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il
Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni
regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.
Articolo 234
Le disposizioni del presente
trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni
concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o
più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.
Nella misura in
cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli
Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le
incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno
reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una
comune linea di condotta.
Nell'applicazione
delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del
fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati
membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e
sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di
istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime
e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati
membri.
Articolo 235
Quando un'azione della Comunità
risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno
degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i
poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo,
prende le disposizioni del caso.
5
Articolo 236
(Abrogato)
Articolo
237
(Abrogato)
Articolo 238 (*)
(*) Così
modificato dall'articolo G, punto 84, del TUE.
La Comunità può
concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che
istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci,
da azioni in comune e da procedure particolari.
Articolo 239
I protocolli
che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente
trattato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 240
Il presente
trattato è concluso per una durata illimitata.
Insediamento
delle istituzioni
Articolo 241
Il Consiglio si
riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del trattato.
Articolo 242
Il Consiglio
prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale
entro tre mesi dalla sua prima riunione.
Articolo 243
L'Assemblea (*)
si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su
convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di
presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione
dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.
(*) NOTE DES
ÉDITEURS
In deroga alle
disposizioni dell'articolo 3 dell'AUE, per ragioni storiche il termine
«Assemblea» non è stato sostituito dai termini «Parlamento europeo».
Articolo 244
La Corte di
giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La
prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse
modalità seguite per i membri.
La Corte di
giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di
tre mesi dalla sua entrata in funzione.
La Corte di
giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione
del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a
contare dalla stessa data.
Fin dalla
nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che
gli sono conferite dal presente trattato.
Articolo 245
La Commissione
entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente
trattato dal momento della nomina dei suoi membri.
Non appena
entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i
collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione
economica della Comunità.
Articolo 246
1. Il primo
esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del trattato
e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31
dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del trattato
quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.
2. Fino
all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri
versano alla Comunità delle anticipazioni senza interessi che vanno in
deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio
stesso.
3. Fino a
quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile
agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 212, ciascuna
istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo
conclude contratti di durata limitata.
Ogni
istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero,
alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.
5
Disposizioni
finali
Articolo 247
Il presente trattato sarà
ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme
costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il governo della Repubblica italiana.
Il presente
trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto
deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che
procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito
avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente,
l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo
mese successivo alla data del deposito stesso.
Articolo
248
Il presente
trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana,
in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti
ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica
italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno
dei governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che,
i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato.
Fatto a Roma,
il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK
|
J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
|
ADENAUER
|
HALLSTEIN
|
PINEAU
|
M. FAURE
|
Antonio SEGNI
|
Gaetano
MARTINO
|
BECH
|
Lambert SCHAUS
|
J. LUNS
|
J. LINTHORST HOMAN
|
|