Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007
A
seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore il 16 novembre
2007 sul testo dell’ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il primo biennio
economico 2006 – 2007 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei
Conti il 28 novembre 2007 sull’attendibilità dei costi quantificati per
l’accordo medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio, il giorno 29 novembre 2007, alle ore 10.30, ha
avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CGU firmato
per le Organizzazioni Sindacali di categoria:
FLC/CGIL firmato
CISL SCUOLA firmato
UIL SCUOLA firmato
SNALS-CONFSAL firmato
FED.NAZ.GILDA/UNAMS firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio
economico 2006-2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO
2006-07
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
Premessa
Capo I - disposizioni generali
art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza
del presente contratto
art. 2 - interpretazione autentica del contratto
Capo II - relazioni sindacali
art. 3 - obiettivi e strumenti
art. 4 - contrattazione collettiva integrativa
art. 5 - partecipazione
art. 6 - relazioni a livello di istituzione
scolastica
art. 7 - composizione delle delegazioni
art. 8 - assemblee
Capo III – norme comuni
art. 9 - misure incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica
art. 10 - mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale
art. 11 - pari opportunità
art. 12 - congedi parentali
art. 13 - ferie
art. 14 - festività
art. 15 - permessi retribuiti
art. 16 - permessi brevi
art. 17 - assenze per malattia
art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di
lavoro, personali e di studio
art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale
assunto a tempo determinato
art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
art. 21 - individuazione del personale avente
diritto di mensa gratuita
art. 22 - personale impegnato in attività di
educazione degli adulti ed in altre tipologie di attività didattica
art. 23 - termini di preavviso
Capo IV – docenti
art. 24 - intenti comuni
art. 25 - area docenti e contratto individuale di
lavoro
art. 26 - funzione docente
art. 27 - profilo professionale docente
art. 28 - attività di insegnamento
art. 29 - attività funzionali all’insegnamento
art. 30 - attività aggiuntive ed ore eccedenti
art. 31 - ricerca e innovazione
art. 32 - ampliamento dell’offerta formativa e
prestazioni professionali
art. 33 - funzioni strumentali al piano
dell’offerta formativa
art. 34 - attività di collaborazione con il
dirigente scolastico
art. 35 - collaborazioni plurime
art. 36 - contratto a tempo determinato per il
personale in servizio
art. 37 - rientro in servizio dei docenti dopo il
30 aprile
art. 38 - permessi ed assenze del personale docente
chiamato a ricoprire cariche elettive
art. 39 - rapporti di lavoro a tempo parziale
art. 40 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 41 - docenti che operano nell’ambito dei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie
art. 42 - servizio prestato dai docenti per
progetti concordati con le università
art. 43 - modalità di svolgimento delle attività di
tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di
supporto dell’attività scolastica
Capo V - personale ata
art. 44 - contratto individuale di lavoro
art. 45 - periodo di prova
art. 46 - sistema di classificazione professionale
del personale ata
art. 47 - compiti del personale ata
art. 48 - mobilità professionale del personale
ata
art. 49 -valorizzazione della professionalità degli
assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori
scolastici
art. 50 - posizioni economiche per il personale
ata
art. 51 - orario di lavoro ata
art. 52 - permessi ed assenze del personale ata
chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
art. 53 - modalità di prestazione dell’orario di
lavoro
art. 54 - ritardi, recuperi e riposi
compensativi
art. 55 - riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore
settimanali
art. 56 - indennità di direzione e sostituzione del
DSGA
art. 57 - collaborazioni plurime per il personale
ata
art. 58 - rapporto di lavoro a tempo
parziale
art. 59 - contratto a tempo determinato per il
personale in servizio
art. 60 – rapporto di lavoro a tempo
determinato
art. 61 - restituzione alla qualifica di
provenienza
art. 62 - sequenza contrattuale
Capo VI - la formazione
art. 63 - formazione in servizio
art. 64- fruizione del diritto alla
formazione
art. 65 - livelli di attività
art. 66 - il piano annuale delle istituzioni
scolastiche
art. 67 - i soggetti che offrono
formazione
art. 68 - formazione in ingresso
art. 69 - formazione per il personale delle scuole in
aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da
nomadi
art. 70 - formazione degli insegnanti che operano in
ambienti di apprendimento particolari
art. 71 - commissione bilaterale per la
formazione
Capo VII – tutela della salute nell’ambiente di
lavoro
art. 72 - finalità
art. 73 - il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
art. 74 - organismi paritetici
territoriali
art. 75 - osservatorio nazionale paritetico della
sicurezza
art. 76 - norme di rinvio
Capo VIII – aspetti economico-retributivi
generali
art. 77 - struttura della retribuzione
art. 78 - aumenti della retribuzione base
art. 79 - progressione professionale
art. 80 - tredicesima mensilità
art. 81 - effetti dei nuovi stipendi
art. 82 - compenso individuale accessorio per il
personale ata
art. 83 - retribuzione professionale
docenti
art. 84 - fondo dell’istituzione
scolastica
art. 85 - nuovi criteri di ripartizione delle risorse
per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica
art. 86 - compensi accessori per il personale in
servizio presso ex IRRE e MPI
art. 87 - attività complementari di educazione
fisica
art. 88 - indennità e compensi a carico del fondo
d’istituto
art. 89 - direttore dei servizi generali e
amministrativi
art. 90 - norme transitorie di parte
economica
Capo IX – norme disciplinari
Sezione I - personale docente
art. 91 - rinvio delle norme disciplinari
Sezione II - personale amministrativo, tecnico e
ausiliario
art. 92 - obblighi del dipendente
art. 93 - sanzioni e procedure
disciplinari
art. 94 - competenze
art. 95 - codice disciplinare
art. 96 - rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
art. 97 - sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
art. 98 - comitato paritetico sul
mobbing
art. 99 - codice di condotta relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro
Capo X - personale delle scuole italiane
all’estero
art. 100 - vertenze ed organismi di
conciliazione
art. 101 - sistema delle relazioni
sindacali
art. 102- partecipazione
art. 103 - impegni connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta formativa
art. 104 - progetti finalizzati al miglioramento
dell’offerta formativa ed al superamento del disagio scolastico
art. 105 - ferie
art. 106 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 107 - orari e ore eccedenti
art. 108 - mobilità tra le istituzioni scolastiche
all’estero
art. 109 - mobilità professionale verso le
istituzioni scolastiche all’estero
art. 110 - iscrizione alle graduatorie permanenti per
la destinazione all’estero
art. 111 - modalità di svolgimento della prova di
accertamento della conoscenza della lingua
art. 112 - valutazione della prova di accertamento
linguistico
art. 113 - riformulazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti
art. 114 - gestione delle graduatorie per la
destinazione all'estero
art. 115 - esaurimento di graduatoria e prove
straordinarie
art. 116 - durata del servizio all’estero
art. 117 - interruzione del servizio
all’estero
art. 118 - calcolo degli anni di servizio
all’estero
art. 119 - restituzione ai ruoli metropolitani in
caso di assenze per malattia
art. 120 - restituzione ai ruoli metropolitani per
incompatibilità e per motivi di servizio
art. 121 - restituzione al ruoli metropolitani a
seguito di sanzioni disciplinari
art. 122 - foro competente
art. 123 - norme applicative
art 124 - fruizione dei permessi
art. 125 - fruizione del diritto alla
formazione
art. 126 - sequenza contrattuale
Capo XI – personale delle istituzioni
educative
art. 127 - profilo professionale e funzione del
personale educativo
art. 128 - attività educativa
art. 129- azioni funzionali all'attività
educativa
art. 130 - attività aggiuntive
art. 131 - attività di progettazione a livello di
istituzione
art. 132 - attività di collaborazione con il
dirigente scolastico
art. 133 - obblighi di lavoro
art. 134 - norma finale
Capo XII - conciliazione ed arbitrato
art. 135 - tentativo obbligatorio di
conciliazione
art. 136 - arbitrato
art. 137 - modalità di designazione
dell'arbitro
art. 138 - norma finale
Capo XIII - telelavoro
art. 139 - disciplina del telelavoro
art. 140 - orario di lavoro
art. 141 - formazione
art. 142 - copertura assicurativa
art. 143 - criteri operativi
art. 144 - norma finale di rinvio
Capo XIV– disposizioni finali
art. 145 - personale in particolari posizioni di
stato
art. 146 - normativa vigente e
disapplicazioni
art. 147 - aumenti contrattuali ai capi
d’istituto
art. 148 - previdenza complementare
art. 149 - verifica delle disponibilità finanziarie
complessive
art. 150 - norma di rinvio
Allegati
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO
SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO
2006-07
PREMESSA
Le disposizioni contrattuali che seguono riportano
tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che
di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Le disposizioni legislative, anche se eventualmente
abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali
qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto
dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui
sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA
DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il
quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale
quadro sottoscritto l’11 giugno 2007. Il personale del
comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1°
gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della
sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo
n.165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla
predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto
previsto dall’art.48, comma 3, del d.lgs.
n.165/2001.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo
n.165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio
1993.
7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo
del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti
firmatarie del CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle
province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai
decreti legislativi 24.07.96, nn.
433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n.354/1997.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla
data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata
invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale o integrativo.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di
cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo
che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa
integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di
garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema
scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro
elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal
presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola
nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione collettiva: si svolge in ambito
territoriale nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica,
con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
interpretazione autentica dei contratti collettivi di
cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo
i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale è disciplinato:
A) MOBILITA’:
con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata
di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale, a domanda e
d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale
dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale
docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli
impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi
funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione,
verranno ricercate le forme appropriate per favorire l’incontro tra
competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative
che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole
scuole;
utilizzazione del personale in altre attività di
insegnamento;
utilizzazione del personale soprannumerario e
inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo;
procedure e criteri di utilizzazione del personale,
tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n. 289/2002;
mobilità intercompartimentale.
B) FORMAZIONE:
con cadenza annuale, obiettivi, finalità e criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si
perseguirà l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi,
ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni
professionali e disciplinari, nonché delle iniziative idonee a costituire
adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare
le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore
dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della
formazione.
C) con cadenza di norma biennale, criteri per
l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.
D) con cadenza annuale, criteri e parametri di
attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio
educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione
scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del
personale ATA.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
linee di indirizzo e criteri per la tutela della
salute nell'ambiente di lavoro;
criteri di allocazione e utilizzo delle risorse,
provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello
d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli
interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;
criteri, modalità e opportunità formative per il
personale docente, educativo ed ATA.;
criteri di utilizzazione del personale;
criteri e modalità di verifica dei risultati delle
attività di formazione.
4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle
seguenti materie:
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio;
criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee
territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
istituzione di procedure di raffreddamento
dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola
istituzione scolastica;
modalità per la costituzione di una commissione
bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle
relazioni sindacali sul territorio regionale.
5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al
comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini
congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
trattative.
6. La contrattazione integrativa si svolge alle
condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n.
165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo
delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al
livello istituzionale competente per materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale,
con cadenza almeno annuale e nell’ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie,
ai soggetti identificati all’articolo 7;
formazione in servizio, aggiornamento,
autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle
situazioni di esubero;
criteri per la definizione e la distribuzione degli
organici di tutto il personale;
modalità organizzative per l'assunzione del personale
a tempo determinato e indeterminato;
documenti di previsione di bilancio relativi alle
spese per il personale;
operatività di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e
di supporto dell’attività scolastica;
dati generali sullo stato dell'occupazione degli
organici e di utilizzazione del personale;
strumenti e metodologie per la valutazione della
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto;
andamento generale della mobilità;
esiti dei monitoraggi effettuati
dall’Amministrazione;
accesso all’intranet scolastico per le informazioni
di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
informazione sulle risorse globali assegnate alle
scuole per il loro funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e
sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della
organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono
richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento
dell’informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo
sarà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi
successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in
ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi
dall’apertura.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed
educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle
competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le
relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente
articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le
seguenti:
a.
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
b.
piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi
comprese quelle di fonte non contrattuale;
c.
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e
territoriali;
d.
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e.
utilizzazione dei servizi sociali;
f.
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale
in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;
g.
tutte le materie oggetto di contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa le
seguenti:
h. modalità
di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del
personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal
DSGA, sentito il personale medesimo;
i.
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità
didattica. Ritorni pomeridiani;
j.
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
k.
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
l. i
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
m. criteri e
modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare
nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra,
deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui
con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi
dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste
ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza
annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già
sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del
contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse
potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui
all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n.
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo di istituto;
o.
verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva
integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo
sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa
documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal
presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore
generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto
organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste dal
contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai
criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi
venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I revisori effettuano il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i
principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo,
entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti
effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a
conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai
fini della riapertura della contrattazione.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A livello di amministrazione:
Per la parte pubblica:
-dal titolare del potere di rappresentanza o da un
suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli
uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato.
L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria
scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL,
come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della
RSU.
2. Il MPI può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.).
ART. 8 -
ASSEMBLEE
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di
lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro
capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della
retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di
personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee
il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto
2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli
componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione
delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto
2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione
si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere
di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del
personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono
svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente,
secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di
2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa
nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale,
in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della
sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei
limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede
e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note
dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o
istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso
giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o
educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o
succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine
delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne
abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa
data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei
limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di
cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro
il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre
sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il
dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare
interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del
personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa
fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o
sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con
quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la
contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla
scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in
ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai
commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario
di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette
al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3
del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la
tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della
comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
CAPO III – NORME COMUNI
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI
ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA
1. Le Parti affermano il comune impegno ad
incentivare la scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti
formativi nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio.
2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulerà,
entro i termini di cui all’art.4, comma 3, lettera b, apposito contratto
integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per
indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato
dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per
la dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta
all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei
risultati da comunicare al MPI e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la
diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto
territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche
consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione
territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati
al recupero dell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamento
dell’offerta formativa..
4. I compensi per il personale coinvolto nelle
attività di cui al presente articolo saranno definiti in sede di
contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede
di contrattazione regionale.
ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E
INTERCOMPARTIMENTALE
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di
riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti
formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in
sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più
agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne
conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del
personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il
soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale,
sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro
pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri
per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla
mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale
integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione
relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che
esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le
aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle
professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità professionale ai
fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro
vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura
forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio
ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di
risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di
concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in
situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al
personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al
precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la
sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità
relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il
corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la
riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le
esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con
l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali
innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli
adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e
aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e
formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento
dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni
scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con altre
Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità
intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione
integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del
personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le
modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui
connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul
rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di
percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure
concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di
provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono,
comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché
la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la
formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.
165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o
d'ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di
cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico
superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di
cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di
utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe
avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di
utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione
avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale
d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 e successive modifiche è riconoscibile per intero ai
fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che
intercompartimentale.
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con
il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare
riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi
temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della
legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari
opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di
prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
·
percorsi di formazione mirata del personale sulla
cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare
riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione
dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di
testo, alle politiche di riforma;
·
azioni positive, con particolare riferimento alle
condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
·
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie
sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
·
flessibilità degli orari di lavoro;
·
fruizione del part-time;
·
processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie
al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale,
su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti
analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il
funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato
dal Direttore regionale.
ART. 12 - CONGEDI PARENTALI
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel
D. L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.
151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi
di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché
le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi
di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,
secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione,
tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per
quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in
parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è
accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale
risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n.
151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n.
151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4
e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs.
n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario
periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 - FERIE
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre
1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate
previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la
settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e
i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono
calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi
di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale
docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è
consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti
sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che
se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi
anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia,
che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite
dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà
delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno
successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il
personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione
delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si
siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta
in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze
per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze
si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede
al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.
937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza
del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio,
purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1,
sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni
caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione
anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente
stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non
continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al
dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda,
nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per
gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di
ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con
decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una
settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono
le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le
indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di
trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3
ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono
essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da
specifiche disposizioni di legge.
ART. 16 - PERMESSI BREVI
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al
dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con
contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente
fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi
si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono
eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.;
per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello
della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per
fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il
numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei
permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale
in servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto
ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del
competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine
di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo
comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore
regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge
a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente,
nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la
retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio,
con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per
i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori
a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni
trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per
gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche
quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o
educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque
non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa,
comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal
primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il
controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture
ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto
a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio
domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere
verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante
le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa
di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche
della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002,
n.289 e successive modifiche.
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI
STUDIO
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali
continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del
10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si
richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale
docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione
cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n.
399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del
presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può
essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del
1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa,
a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo
di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A
TEMPO DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato, al
personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988 e al personale non licenziabile di cui agli
artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.
270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto
di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze
stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato
sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle
ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per
il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di
sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle
stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto
a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma
precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella
misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di
incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del
1994, e che non si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio
scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma
4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a
tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono
concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od
esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre,
attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per
i motivi previsti dall’art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha
diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del
coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del
personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto
medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30
giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di
cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo
determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un
permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati
dall’art.12.
15. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui
all’art.17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A
CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla
conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett.
a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza
è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano
anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di
durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina
conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO
DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa
gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o
sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento
adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti
contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di
mensa.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli
insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che
svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede
rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza
educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in
servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione
della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di
interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza
sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi
dell’art. 278 del decreto legislativo n.
297/94.
5.Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce
anch’esso della mensa gratuita.
6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono
essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme
restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di
erogazione dei contributi ai Comuni.
ART. 22 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti
che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della
scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che
contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce
che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle
operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi
abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici
percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento
saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli
obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può
essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta
per la definizione del piano di formazione in servizio, nonché di
specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo
settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con
l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è
definita in base alla programmazione annuale dell’attività e
all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza
dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono
considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi
dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla
prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal
successivo art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale
sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia
in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di
ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi
compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla
base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità
scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà
anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo
alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento
ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione
quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione
integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione
di risorse per il personale impegnato nel settore.
2 .Le Parti concordano di rimandare ad apposita
sequenza contrattuale la disciplina della materia in attesa che sia
attuato l’art. 1, comma 632, della legge finanziaria
27.12.2006, n.296.
ART. 23 - TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati
come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
oltre 10 anni.
CAPO IV - DOCENTI
ART. 24 - INTENTI COMUNI
1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24
maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03.
Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede
contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione
complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse
specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti
d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli
insegnanti.
ART. 25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola
dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola
secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli
educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e
regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di
legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale
vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica
di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a
tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo
indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 26 - FUNZIONE DOCENTE
1. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità
e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i
vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti,
nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più
utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto
del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del
raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in
ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno
informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.
ART. 27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito
da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli
indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente
con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i
competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento
delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme
di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo
1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso
Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono
correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono
articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono
prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di
lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art.
7.
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle
lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge
in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali
nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite
per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in
modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica
da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi
di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia
impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di
assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in
sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni
nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui
orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici
ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola
dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante
l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma
successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione
ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio
dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di
lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla
didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del
3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le
hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo
o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al
completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base
della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in
misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la
vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o
durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette
attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività
didattica.
ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano
le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti
tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei
docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e
fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40
ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei
consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi
a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio
dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei
in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami,
compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative
del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del
collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento
dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione
tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
medesimi.
ART. 30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti
d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme
contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle
stipula del presente CCNL.
ART. 31 - RICERCA E INNOVAZIONE
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali
finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca
educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi
d’innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al
miglioramento dei livelli di apprendimento.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali
risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive
operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle
condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti
formativi.
ART. 32 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche,
possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti,
nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle
esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni
delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento
comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative
deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime
delle responsabilità.
ART. 33 -
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita
dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto
e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni
strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con
delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta
formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,
numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali
dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione
d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore
generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla
quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di
effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in
cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle
relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico
successivo.
ART. 34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai
quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono
riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di
contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le
attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente
scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
ART. 35 - COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di
disporre di particolari competenze professionali non presenti o non
disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale
collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle
scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente
scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca
con gli obblighi ordinari di servizio.
ART. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28,
il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola,
rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado
d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non
inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre
anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti
sindacali.
ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30
APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il
personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione
del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione
dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento
di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti
connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime
ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo
il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni
finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta
nel caso di docenti delle classi terminali.
ART. 38 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE
CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale docente chiamato a
ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n.165. Il personale che si avvalga del regime delle
assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare,
ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in
cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi
alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali
variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più
scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti
dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di
assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi
cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il
periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un
mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione
a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1,
sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in
soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il
docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei
compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della
scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di
servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della
documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente
dall'interessato.
ART. 39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti
di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa
massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale
si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a
tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di
ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di
concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per
ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a
tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo
parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve
essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con
la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe
di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché
la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma
1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi
carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei
limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute
nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del
CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
ART. 40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si
assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno
sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello
di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente
l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle
sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare
medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il
giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di
durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto
l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice
civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di
specifiche disposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti
secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del
1994, mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al
precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3.,
2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a
configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti
costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo
previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con
orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza
della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 41 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI
DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
1. In sede di redazione dell’orario di servizio
scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella
sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e
di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito
dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 42 - SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI
CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
1. Ove si stipulino convenzioni tra Università,
Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi
all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso
universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere
rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale
regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi, a loro carico,
di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti
interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time
annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI
SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
1. Lo studente universitario in tirocinio si
configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso può essere utilizzato in attività
istituzionali in compresenza di un docente della scuola.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa
alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e
alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo
programma di tirocinio, che vanno computate all’interno delle ore di
tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di
lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività
di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti
di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione
dell’orario di servizio.
CAPO V - PERSONALE ATA
ART. 44 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli
istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di
sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in
rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale
docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi
dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n.
59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove
competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla
base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e
generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi
tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e
amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella
distinta area professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica
di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a
tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato
può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 45 - PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita
come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti
appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati
inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a
seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato
l'idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di
prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza
per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o
regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente
CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione
ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico
previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi
di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto
di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta
fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra
Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla
conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a
domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo
indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di
concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un
periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per
la durata del periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l’interessato è
utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato
per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente
scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.
ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE ATA .
1. I profili professionali del personale ATA sono
individuati dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano
disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti
culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più
profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata
nella successiva tabella C.
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono
costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste
dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti
di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano
delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal
dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti
dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le
risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna
istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno
scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A
per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona,
all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
ART. 48 - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione
di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area
inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto
sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive, collegate alla
formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei
titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione -
fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in
possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per
l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato
accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di
un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di
appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti
procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro
all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione
ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti
culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili
nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a
tal fine.
ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’
DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E
TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI .
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al
precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza
di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli
assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di
coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori
scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico
dei servizi.
ART. 50 -
POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA
1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale
di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure
connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il
personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella
C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in
una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale,
determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici
mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in
tredici mensilità al personale dell'Area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al
comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della
frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente
collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla
valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei
crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del
presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è
determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella
misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto
delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata
al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico
profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A,
l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli
interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di
collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e
responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di
valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della
possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47
del presente CCNL.
ART. 51 -
ORARIO DI LAVORO ATA
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore,
suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche
pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto
saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di
flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi,
recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di
servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri
uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale
dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove
ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12
minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli
stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio
sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione
integrativa d’istituto.
ART. 52 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A
RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a
ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001,
n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze
e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni
trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui
presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla
carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali
variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in
più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della
documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente
dall'interessato.
ART. 53 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI
LAVORO
1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula
una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente
articolo, sentito il personale ATA.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza
rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6, adotta il
piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono
essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli
obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a. Orario di lavoro flessibile:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di
servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di
servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare
l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o
posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in
cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e
agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano
dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne
facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile
compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo
stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o
educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a
situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli
in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla
legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con
l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle
esigenze prospettate dal restante personale.
b. Orario plurisettimanale:
- la programmazione plurisettimanale dell’orario di
lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei
quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o
particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione
scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende
agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
coinvolto.
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario
settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un
totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore
medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e,
di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno
scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di
lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario
di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle
giornate lavorative.
c. Turnazioni:
- la turnazione è finalizzata a garantire la
copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di
servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite
tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora
le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le
esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione
dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda
in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà
avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l’adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà
essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse
alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei turni
notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di
norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili
nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un
terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non
siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo
comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della
disponibilità del personale;
- l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade
nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del
giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla
effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le
lavoratrici dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
allattamento fino a un anno.
3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è
articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche
per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e
riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o
dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale
di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica
gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine,
reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
ART. 54 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro
comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo
a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o
frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e
previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario
giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di
tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale
titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o
di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo
alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si
sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore,
per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente,
le stesse devono comunque essere retribuite.
6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a
ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti
orari acquisiti.
ART. 55 - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE
SETTIMANALI
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario
a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,
finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio
giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione
scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare
il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri di cui al comma 1.
ART. 56 - INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come
nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta,
a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale
che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura
professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio
1999, a decorrere dal 1/1/2006 l’indennità di direzione,
di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa
nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto
(TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1
dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio
1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire
la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari
della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a
carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione
scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
valore dell’indennità di direzione nella misura base effettivamente
corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente
decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri
per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta
disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore
amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti
disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa
attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è
sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi
dell’art. 47.
5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno
scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo
determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 57 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE
ATA
1. Il personale ATA può prestare la propria
collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che
richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella
scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche
parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente
scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi
.
ART. 58 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1.Per il personale di cui al precedente art. 44,
nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono
essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione
o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti,
nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree
di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e,
comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione
organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale
si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo
professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il
limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché
la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente
comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma
1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione
di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla
relativa O.M.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere
continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni
di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non
siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa
Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della
seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15
giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto
a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei
limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 39,
comma 13.
ART. 59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del
comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad
un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti
sindacali.
ART. 60 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il
personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento
dell’orario.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e
da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il dipendente
completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al
pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice
civile.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di
specifiche disposizioni normative.
ART. 61 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA
può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con
effetto dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di
restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale
scolastico della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di
provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli
sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
ART. 62 -
SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Le Parti convengono che la materia di cui al
presente Capo possa essere rivista in una successiva sequenza contrattuale
da attivarsi entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL.
2. Per le finalità di cui al comma 3, sono destinate
alla sequenza contrattuale le seguenti risorse finanziarie:
a) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse derivanti
dal contenimento della spesa del personale ATA, pari a 34 milioni di euro
al lordo degli oneri riflessi;
b) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse
corrispondenti allo 0,39% della massa salariale al 31.12.2005 che saranno
stanziate dalla Legge finanziaria 2008 in base al Protocollo Governo –
OO.SS. del 29 maggio 2007;
c) quota parte delle risorse di cui all’art. 47,
comma 1 lett. b), attualmente finalizzate al finanziamento dei incarichi
specifici del personale ATA.
3. La sequenza contrattuale di cui al comma 1, avrà
ad oggetto le seguenti finalità:
a) la rivalutazione del valore unitario delle
posizione economiche per la valorizzazione del personale ATA di cui agli
artt. 49 e 50, nonché l’estensione della platea dei beneficiari;
b) assegnazione di nuove posizioni economiche
nell’Area B finalizzate all’individuazione di attività lavorative
complesse, caratterizzata da autonomia operativa, attraverso le procedure
selettive di cui all’art. 48;
c) il riesame delle modalità di applicazione
dell’art. 55.
4. Nella medesima sequenza contrattuale, saranno
affrontate le modifiche della declaratoria dei profili professionali,
nonché le eventuali modifiche degli artt. 56 e 89 del presente CCNL. In
quella sede verrà definito il raccordo tra i titoli di studio attualmente
richiesti e quelli stabiliti dalla tabella B del presente CCNL.
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART. 63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. La formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace
politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a
fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che
consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento
e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad
integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di
concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà
promossa, con particolare riferimento ai processi d’innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e
collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili,
nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da
norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo
nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria
si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate
dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata
risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
ART. 64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione
organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle
istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta
il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione
alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o
da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento
avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo
formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei
profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario
per raggiungere la sede dell’attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di
cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni,
hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo
di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie
artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in
misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a
iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal
precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni
e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale
docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad
iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque
giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o
come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e
l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio
hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche
mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti
dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze
con gli interlocutori istituzionali e le Università Italiane per favorire
l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei
crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione
decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il
personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di
perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare
riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione
e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con
la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche
di articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le
iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento
in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari
forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente
scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri
di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
ART. 65 -
LIVELLI DI ATTIVITÀ
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o
consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione,
riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al
POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile
sul territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica regionale garantisce,
su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di
supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi
legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli
interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono
necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per
l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione
di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo
degli interventi.
ART. 66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai
docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli
obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di
formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da
soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si
articola in iniziative:
- promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata
in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di
convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli
Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART. 67 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti confermano il principio
dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del
personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento
da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la
formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche,
le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti
pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1, comma 610, della legge
n.296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti
qualificati associazioni professionali sulla base della vigente
normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati
e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per
l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente
comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di
interesse generale. I criteri di riferimento sono:
-
la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità
contenute nello statuto;
-
l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della
scuola;
-
l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
-
le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
-
l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione
metodologica condotte nel settore specifico;
-
il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con
riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla
differenza funzionale di compiti e di competenze;
-
la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al
monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
-
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
-
la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei
processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
-
la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali
di lavoro;
-
la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la
valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i
soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse
destinate a progetti di interesse generale promossi
dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche,
singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e
di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i
criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti
definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti
corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo,
l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa
alle iniziative proposte al personale della scuola.
ART. 68 - FORMAZIONE IN INGRESSO
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o
consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto
dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione
sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e
l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di
accoglienza.
3. Nel corso dell’anno di formazione sono create
particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze
tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella
prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente
riconosciute.
ART. 69 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN
AREE A RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in
relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di
sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare
significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e
tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale
facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in
relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il
personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e
si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati,
nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul
territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle
aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già
realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti
attività formative:
pronto intervento linguistico,
corsi specifici sull’insegnamento della lingua
italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
approfondimento delle tematiche dell’educazione
interculturale,
produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per
l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua
nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle
Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di
materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a
disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.
5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle
attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione
di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni
espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non
governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
ART. 70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO PARTICOLARI
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per
insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi
serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli
ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per
il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente.
L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai
docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei
diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità
con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza
delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti
formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento,
certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà
ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento
nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra
l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli
istituti di prevenzione e pena il MPI realizza le necessarie intese, con i
Ministeri della Salute e di Giustizia, per la programmazione,
l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
ART. 71 - COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE
1. Le Parti convengono che, entro 60 gg. dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una
Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che persegua l’obiettivo
di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di
formazione nazionale per il personale del comparto.
2. La costituzione della predetta Commissione non
potrà comportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa
sarà a titolo gratuito per tutti i componenti.
CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
ART. 72 - FINALITÀ
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme
di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema
di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal
D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla necessità di realizzare
l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche
sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli
del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e
con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio
1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nel comparto pubblico.
ART. 73 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi
previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e
dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora
non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile
tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero
in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà
ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è
contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano
sulle seguenti indicazioni:
a)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi
congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un
addetto da questi incaricato;
b)
laddove il D.lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico
di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e
tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la
disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare
proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli
atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di
valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito
all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del
D.lgs.626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui
sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
c)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei
rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e
i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del
lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità
degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve
inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d)
il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la
documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un
uso strettamente connesso alla sua funzione;
e)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del
D.lgs.n.626 citato e del relativo Accordo quadro. La formazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un
programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli
previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del
16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari
esigenze;
f)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;
g)
per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi
già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi
retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per
l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed
l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati
tempo di lavoro.
ART. 74 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico
regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di
cui all'art. 20 del D.lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e
promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei
prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e
dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di
tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di
livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per
favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi
assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART. 75 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi
in materia di igiene e sicurezza l’Osservatorio Nazionale Paritetico ha il
compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di
coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare
proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART. 76 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa
esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e
sicurezza.
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
ART. 77 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale
docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si
compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a)
stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b)
posizioni economiche orizzontali;
c)
eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
a)
retribuzione professionale docenti;
b)
compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c)
compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d)
indennità di direzione dei DSGA;
e)
compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f)
compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g)
indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h)
altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche
disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988,
n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi
carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica
soluzione mensile.
ART. 78 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi
previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1,
i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle
decorrenze stabilite nella Tabella 2.
3. Al personale educativo spetta il trattamento
economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.
ART. 79 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
1. Al personale scolastico è attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il
passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito
al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in
sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio;
in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà
essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle
fattispecie e per i periodi seguenti:
a.
due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una
durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di
sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA;
b.
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente
e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ART. 80 - TREDICESIMA MENSILITA’
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al
trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero
al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso
dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni
mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in
altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio
per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
ART. 81 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78
hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le
attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità
di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi
maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 82 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL
PERSONALE ATA.
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a
fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua
sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle
misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio
1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante
Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai
fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci
retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio
1999.
4. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire
la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari
della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a
carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione
scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
valore del Compenso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in
ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato
dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il
personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a
tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun
anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno
scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un
massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche.
6 . Nei confronti del direttore dei servizi generali
ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle
indennità di direzione di cui all’art.56.
7 .Il compenso individuale accessorio in questione
spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art.
17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni
di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo
è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ata con contratto
part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario
risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle
ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e
indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate
nell’applicazione progressioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi
per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3
milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2007), è
corrisposta un compenso una-tantum pari a € 344,65 in ragione del servizio
prestato nel biennio contrattuale 2006/07.
ART.83 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
1. La retribuzione professionale docenti di cui
all’art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle
scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio
1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione
professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo
utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle
voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio
1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire
la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari
della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a
carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione
scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta
in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato
dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il
personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla
quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata
applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46
complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante
l’anno 2006.
ART. 84 - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di
Istituto, già definite ai sensi dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono
incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere sull’anno 2008, di un
importo pari a € 2,36 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni
unità di personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo 0,11%
della massa salariale alla predetta data.
2. Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL
7.12.05 ricevono nel presente accordo una diversa
finalizzazione, poiché destinate a coprire gli oneri derivanti
dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL,
conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive
del fondo a decorrere dall’anno 2006.
ART. 85 - NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo
delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del
presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni
scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
-
15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del
servizio;
-
68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti
interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente
ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario;
-
17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto
interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli
istituti secondari di secondo grado.
2. In coerenza con i criteri definiti dal comma
precedente, il riparto delle risorse complessive di cui all'art. 84 del
presente CCNL, disponibili dal 31 dicembre 2007, è effettuato sulla base
dei valori unitari annui, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione, e dei parametri per anno scolastico di riferimento,
di seguito indicati:
- €
4.157,00 per ciascun punto di erogazione del servizio;
- €
802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale
organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- €
857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun
addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di
diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo
grado.
3. I valori unitari indicati al comma 2 saranno
oggetto di aggiornamento nel successivo biennio contrattuale, al fine di
renderli compatibili con le future risorse contrattuali, nonché con le
variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell’organico di
diritto. Nella stessa sede sarà quantificata, ai sensi degli artt. 56 c.
3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del presente CCNL, la decurtazione annuale
complessiva a carico del fondo dell’istituzione scolastica, occorrente per
la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’inclusione, nella base di
calcolo del TFR, degli elementi retributivi di cui ai predetti
articoli.
ART. 86 - COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO PRESSO EX IRRE e MPI
1. Per l’erogazione di compensi per il trattamento
accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in
servizio presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e
periferica del MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale
con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti
compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1
sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo
2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse
complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di
cui all’art. 84 del presente CCNL.
3. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio
finanziario alimentano le risorse complessive per il finanziamento del
fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente
CCNL.
ART. 87 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE
FISICA
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili,
fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di
educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate
ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF,
progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici
degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel
decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto,
nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti
di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione
scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per
l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del
precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione
prevista dal presente articolo.
ART. 88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO
D’ISTITUTO
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle
aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi
anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in
correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o
d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei
docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche
con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei
vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica
e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera,
carceraria, corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse
del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici
in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e
di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito
del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei
progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei
compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un
ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
a.
Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e
didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a
particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione
mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del
funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento
sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle
istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa
e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in
contrattazione integrativa d’istituto;
b.
le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un
massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste
dall’art.70 del CCNL del 4 agosto
1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali
attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c.
le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero
per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante
dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei
docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione
attivati.
d.
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono
nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione
di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a
prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera
a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta
un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
e.
le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in
prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari
forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure
stabilite nella Tabella 6;
f.
i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non
più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende
avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le
funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33
del presente CCNL;
g.
le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le
modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
h.
l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non
sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla
normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa
rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
i.
il compenso spettante al personale che in base alla normativa
vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56,
comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in
godimento;
j.
la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56
del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel
CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
k.
compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra
attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del
POF;
l.
particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
ART. 89 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. Al personale DSGA possono essere corrisposti,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i),
esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
a.
per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore
annue;
b.
per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti
finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti
privati.
ART. 90 - NORME TRANSITORIE DI PARTE ECONOMICA
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo
tra Governo e sindacati del 29 maggio 2007, le parti si rincontreranno per
la sottoscrizione dell’accordo relativo al riconoscimento dei benefici
economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali per il
biennio 2006-2007, non appena verrà approvata la legge finanziaria per
l’anno 2008, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad
attribuire decorrenza febbraio 2007 all’aumento stipendiale a regime
indicato nella Tabella 2, nonché ad aumentare le quantità complessive
delle risorse indicate nell’art. 84, comma 1, finalizzate al fondo
dell’istituzione scolastica per la contrattazione integrativa, in modo da
garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari al 31.12.2005 del
personale docente.
3. Nell’ambito della sequenza contrattuale saranno
altresì disponibili per la valorizzazione del personale docente le risorse
derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del medesimo
personale docente conclusosi nell’anno scolastico 2004/05, pari a 210
milioni di euro al lordo degli oneri riflessi dal 31.12.2007. Nella
sequenza sarà valutata l’opportunità dell’istituzione della tredicesima
mensilità sul CIA, RPD e indennità di direzione o, in alternativa,
l’eventuale incremento della retribuzione base.
4. Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricerca
didattica in classe, all’innovazione e agli interventi didattici
integrativi saranno ripartite con particolare attenzione rivolta alle
scuole dove il sistema di valutazione maggiormente rilevi disagio
ambientale e funzionale, nonché alle istituzioni che avranno evidenziato
un particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche
previste dal medesimo sistema di valutazione.
5. Al fine di operare un completa ricognizione di
tutte le risorse utilizzabili in sede di contrattazione integrativa le
Parti si impegnano a redigere un elenco esaustivo delle singole poste
finanziarie e delle loro corrispondenti finalità.
6. Si procederà altresì al riesame e
all’omogenizzazione delle materie di cui agli articoli 9, 29, 30, 47 e 86,
ricercando altresì una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
7. Si procederà inoltre a definire i compensi per i
presidenti e i commissari incaricati dell’esame di Stato, ai sensi
dell’art.4, comma 10, della legge
n.1/2007.
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART. 91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole
di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al
Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297
del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al
personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e
tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti
regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e
ausiliario
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento
all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con
impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della
legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e
professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo
professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione
scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei
modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di
cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le
informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del
D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di
collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi
generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le
specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi
da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti
e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio
e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia
od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori.
Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il
dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di
documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun
profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le
attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento
delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati
dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del
fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di
un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i
fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa.
Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94, il dirigente
scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti
il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi
sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono
intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 .
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato,
si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 94 -
COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la
multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il
licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale
regionale.
ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza
ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il
tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione
ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo
tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio
di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche
in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza
verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli
alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati
ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al
dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del
1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di
lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato
dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli
alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che
abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel
comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi,
calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti,
dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai
sensi dell'art. 1 della legge 300 del
1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a
terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno,
nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni
di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio
per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale,
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante
la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n.267 , nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice
penale;
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi,
anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia
obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo
deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e
non può essere sostituita con altre.
ART. 96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione
inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di
un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, negli altri casi il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del
2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso
è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art.
95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e
8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente
al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95,
comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d), e successivamente assolto
a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza
di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e
con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta
una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare,
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento
ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal
servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica
l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale
di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonché gli assegni del
nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali
o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto
e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza
morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore
di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi
e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione
lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la
dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo
dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al
fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio
scolastico regionale con i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate
al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli
di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della
figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei
codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei
piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro,
ai seguenti obiettivi:
affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente
designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del
comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono
l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al
loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi.
I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività
svolta.
I comitati di cui al presente articolo rimangono in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un sola volta.
ART. 99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE
SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno applicazione,
con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da
assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del
27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del
presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto
così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva
alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
CAPO X -
PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART. 100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
1. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di
uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il
quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica - ed il MPI - Gabinetto del Ministro; per le
vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è
indirizzata al console territorialmente competente.
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i
conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi
esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di
circoscrizione consolare.
ART. 101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in
Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio
all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di
contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a
livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano
l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua
italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le
istituzioni scolastiche italiane statali all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è
costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da
un delegato del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici
interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del
MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma
precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti,
fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando che
questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all’art. 13, comma
9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n.
297 .
4. Per la contrattazione integrativa a livello di
Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita
dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli
Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della
struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali
all’estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente
scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono
costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui
al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le specificità
e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti
all’estero.
Nell’ambito di una politica di diffusione della
lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più articolata
domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime
effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità
di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione della
funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori
presso le Università straniere, sono definite con la contrattazione
integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi
extra-accademici.
ART. 102 - PARTECIPAZIONE
1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello
centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste
dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al
d.lgs n. 62/98.
Essa fornisce altresì un’informazione preventiva
relativamente ai posti di cui agli artt. 108 e 109, e sulle
professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare
al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n°
297/94.
2. Possono essere inoltre consensualmente costituite
commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie
di cui all’art. 5.
ART. 103 - IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE
DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica
consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento
dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MPI, nel predisporre,
sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari
adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione dell’autonomia alle
istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto.
3. Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia le
istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei
vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano
dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per
l’esercizio della funzione docente di cui all’art. 26.
4. Le scuole statali italiane all’estero, come
previsto dall’art. 32, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento
dell’offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti
svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in
relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con
esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 104 - PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
1. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero
promuovono progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi compresi
gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo
restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli
obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in
particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in
servizio nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono
determinati nella misura annua necessaria a compensare le attività svolte
dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole e,
comunque, nel limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme
eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono
nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane di cui all’art. 84.
ART. 105 - FERIE
1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la
durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si
aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del
relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività
didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vanno fruite
le ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in
uso nel paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi
continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 13 assicura al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio - 31
agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico
locale.
4. E’ assicurata all’interessato la fruizione
dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra
paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 106 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del
contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo
determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi
1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione
del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata
alla retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora
più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva
è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione
dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un
assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto
stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità
di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle
scuole italiane all’estero, in modo che la retribuzione complessiva
rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle
graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere
raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle
supplenze, di competenza del MPI.
ART. 107 - ORARI E ORE ECCEDENTI
1. Si conferma per il personale docente, in servizio
nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio
previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno
definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle
attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di
insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del
CCNL.
3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non
costituenti cattedra saranno attribuite con le procedure di cui all’art.
30 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo
indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento
di personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare
strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai
docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti
anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio
metropolitano.
ART. 108 - MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ALL’ESTERO
1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione di
posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere
disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa,
purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di
destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima
circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare
limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato
accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque,
dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito
della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i
trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero.
Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per
trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere
disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da
quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per
circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime
condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati
nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale di cui all'art.
101.
4. Per il personale assegnato alla scuole europee il
trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine
quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di
soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale,
conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta
su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi
di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione
decentrata nazionale.
ART. 109 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale docente
ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994,
n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata,
ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta
attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio
dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio
metropolitano tra un incarico e l’altro.
ART. 110 - ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER
LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale docente e
ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad
essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle
relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e
spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta
con provvedimento del MAE d’intesa con il MPI, può partecipare, a domanda,
il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato
che, dopo l’anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo
servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i
quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di accertamento
linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti dall’apposita
ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell’inserimento nella
graduatoria permanente.
ART. 111 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
1.L’accertamento di cui al precedente art. 110 è
effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine sono predisposti distinti questionari per
ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche
diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare l’adeguata
conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i
quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o
delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico
contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano
presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se
il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la
piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di
cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA,
saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese,
tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3,
ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di
istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può
partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano
all’estero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in
possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della
scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i
lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di
primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole
secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell’ambito di
corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi per
titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al
precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi
di apposita Agenzia specializzata, purchè qualificata o certificata in
materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 112- VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO
LINGUISTICO
1. La valutazione della prova di accertamento della
conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale
prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle
prove strutturate l’apposita commissione, nominata dal Direttore Generale
per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MPI,
redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i
nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi
generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun
codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e
per lettorati.
3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra
acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della
lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni
scolastici.
ART. 113 -
RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
1. Le graduatorie permanenti, distinte per codici
funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i
lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun
concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della
conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli
prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei
titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che
prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i
titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio
complessivo, l’ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il MAE procede all’aggiornamento delle graduatorie
di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui
titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato
all’art. 112, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli
conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui
risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al
presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del
personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo
all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra
indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che
ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia
ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che
sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità, ovvero ai
sensi dell’art. 120, che sia restituito ai ruoli metropolitani per ragioni
di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che
abbia già prestato all’estero nelle istituzioni diverse dalle scuole
europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai
dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole
europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro
il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dell’anno
scolastico, con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti.
Esse sono inoltre affisse all’albo del Ministero degli Affari Esteri –
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV –
e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia
interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e
può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od
omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche
d’ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche
motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati
ed ai controinteressati mediante affissione all’albo dell’Ufficio
anzidetto.
5. Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei
concorrenti, dei requisiti per l’inclusione nelle graduatorie permanenti,
il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff.
IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è
ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di
affissione. La decisione dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal
ricevimento del reclamo.
ART. 114 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai
trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti
di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le
operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun
anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE,
previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il
numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di
trasferimento. L'elenco dei posti individuati è affisso all'albo del MAE e
degli Uffici centrali e periferici del MPI.
3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui
sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così
individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente
all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II personale, una volta accettata la destinazione
all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato.
Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di
essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro
aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o
che, dopo l'accettazione, non assume servizio, è depennato da tutte le
graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento
dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ART. 115 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE
STRAORDINARIE
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di
assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere
mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle
stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso
aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a
seguito del D.M. del MPI 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998,
n.448, una corrispondenza automatica, l’Amministrazione,
nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di
attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso
dell’interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure
di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di
accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente
ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove straordinarie non
comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle
ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono
considerati nominabili per i posti all’estero anche coloro che, a seguito
di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi
tre anni.
ART. 116 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Il personale destinatario del presente contratto
può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole
Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni
scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un
periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre
anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un
solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con
eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore
della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in
servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto
di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta
scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni,
con eventuale proroga di un anno.
4. Il personale che abbia prestato all’estero un solo
periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle scuole
europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a
condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di
servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano
compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo
a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di
servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente
un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle
scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purché utilmente
collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro
dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio
metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di
servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per
la destinazione all’estero.
ART. 117 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla
base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata
incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 118 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO
ALL’ESTERO
1. Anche per le scuole italiane all’estero e le
scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che
inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno
successivo.
ART. 119 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN
CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
1. Nel caso di assenze per malattia di durata
superiore ai 60 giorni , il personale in servizio all'estero è restituito
ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l’intero assegno di
sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i
restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al
presente contratto.
ART. 120 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER
INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI SERVIZIO
1. La destinazione all'estero cessa, con decreto del
MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza
all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata
situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare
controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti
tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai
ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MPI.
ART. 121 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A
SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
1. L’erogazione di una sanzione disciplinare
superiore alla censura , per quanto riguarda il personale docente ed ATA,
comporta l’immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 122 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del
presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto quanto
attiene all’arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma ) e alla
conciliazione.
ART. 123 - NORME APPLICATIVE
1. In attesa che sia completamente attivata anche
all’estero l’autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di istituito
si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il contratto
collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto
organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e
dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli
studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio dei
docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo
nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono intendersi, quando non
vi sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al
livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente
capo, al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in
servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica
la disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto
normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MPI,
sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal
MAE, d'intesa con il MPI.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si
intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297 del
1994.
ART. 124 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera
b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all’art. 15, per i
quali compete l’indennità personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini
di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l’indennità personale è
corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari,
documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3
giorni complessivi per anno scolastico): l’indennità personale è
corrisposta nella misura del 50%.
ART. 125 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. Il personale docente fruisce del diritto alla
formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa con il
MPI, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale
finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all’estero.
Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello
centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a
distanza.
ART. 126 - SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano
di rinviare, come previsto dall’Atto d’indirizzo, ad una specifica
sequenza contrattuale il confronto sulle modifiche da apportare agli
istituti di cui al presente Capo. La sequenza deve iniziare fin
dall’entrata in vigore del presente CCNL e concludersi entro e non oltre i
tre mesi successivi.
2. La sequenza conterrà i seguenti obiettivi:
a) il tema delle relazioni sindacali e della
contrattazione integrativa;
b) attuazione operativa dell’autonomia didattica,
organizzativa ed economica delle scuole italiane all’estero;
c) piena applicazione dei diritti al personale
docente e ATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (assenze,
congedi parentali, ferie, permessi e diritto allo studio e alla
formazione…);
d) ridefinizione di modalità e criteri connessi al
trattamento economico spettante al personale docente assunto con contratto
a tempo determinato;
e) norme contrattuali sulla destinazione che
costituisce mobilità professionale.
Fino alla sottoscrizione della predetta sequenza
restano in vigore le norme previste dal presente Capo.
CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 127 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
1. Il profilo professionale dei personale educativo è
costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si
sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la
funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione
degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di
rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di
rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie
articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e
propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART. 128 - ATTIVITA' EDUCATIVA
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei
processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione
degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e
guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel
convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata
anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative
culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive
metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
ART. 129 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA'
EDUCATIVA
1. L'azione funzionale all'attività educativa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la
produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi,
l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri
argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni
collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le
attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento
dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e
ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i
docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi
convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od
istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento
dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto
od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.
3. Le attività di carattere collegiale sono
costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la
programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle
relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli
elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai
quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato;
la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con
gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole
frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale
all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione
educativa.
ART. 130 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento
dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a
realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento
dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di
progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od
istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di
progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare,
gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di
apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi
dall'Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività
aggiuntive di cui al presente articolo e finanziate dall’art. 33, a
livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa
misura e con le medesime modalità di cui all'art. 30 del presente
CCNL.
4. Le attività aggiuntive funzionali all'attività
educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo
i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano
attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro
costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo,
o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto
dall'art. 131, comma 4.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 131 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI
ISTITUZIONE
1. Il personale educativo, riunito collegialmente,
definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che
è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi,
dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano
delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti
organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione
del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito
del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato con
le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF
delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti
della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei
rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra
aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione
complessiva.
3. In coerenza con i POF, i dirigenti delle
istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico,
avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone
il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la
pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la
loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente,
delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da
assumere per rendere coerente la propria attività con le attività
scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti
atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli
allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo
possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di
aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare.
In tale occasione sono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli
educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti
di cui al comma 2.
ART. 132 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati
ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni
sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede
di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per
le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente
scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f).
ART. 133 - OBBLIGHI DI LAVORO
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo
sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e
sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le
altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi
formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa
l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore,
programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque
giorni alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al
comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse
sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le
attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui
all'art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente
del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto
educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad
assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività
funzionali di cui all'art. 129, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è
determinato secondo quanto previsto dall'art. 30.
ART. 134 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal
presente capo, si applicano le disposizioni recate da questo CCNL.
CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART. 135 -
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste
dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro
siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi
commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente
alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui
all’art. 484 del T.U. n. 297/94.
3. Presso le articolazioni territoriali del MPI è
istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono
svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la
pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del
contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio
territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie
riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare
la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o
notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma
restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme
previste dal comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del
rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le
comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e
conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce
mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso
contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte
dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei
quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della
comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo
di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e
9.
7. Qualora la soluzione della controversia
prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni,
l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di
cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di
conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di
venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito
delle osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici
giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel
termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il
tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura
civile. Il processo verbale relativo al tentativo
obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di
un’associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro
competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria
del tribunale ai sensi dell’articolo target="_parent" href="http://www.snals.it/allegati.aspx del
codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che
dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio
ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di
esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata
efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
9. In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio
di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del
lavoro.
10. Qualora l’amministrazione non depositi nei
termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non
riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente
Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente
comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante della pubblica
amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 .
ART. 136 - ARBITRATO
1. Le parti, possono concordare di deferire la
decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di
comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui
all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio
2001.
ART. 137 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO
1. La richiesta di compromettere in arbitri la
controversia deve essere comunicata all’altra parte secondo le modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a
sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no accettare la proposta. Se la
proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno
alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle
categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine,
si procederà, alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale
competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della
lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il
consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro
sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la
rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte
dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera
arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del
23/1/2001 entro cinque giorni dalla designazione comunque
effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si
svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene
l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste
dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
ART. 138 - NORMA FINALE
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti
articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data
23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
CAPO XIII - TELELAVORO
ART. 139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO
1. Il presente capo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità
stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo
2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per
quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo
sono quelle previste dall’art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con
l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro
decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili
anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano
l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a
domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso
l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative
presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici
progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purché i relativi
oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.
ART. 140 -
ORARIO DI LAVORO
1. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, è distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno, concordati con le istituzioni scolastiche ed educative
nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di
un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non
sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o
festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell'accordo quadro
del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali" si
intende un’interruzione del circuito telematico che non sia
prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
ART. 141 - FORMAZIONE
1. L' Amministrazione centrale definisce, in sede di
contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che
assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del
23/3/2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al
progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi,
le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento
professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il
reinserimento.
ART. 142 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. Le istituzioni scolastiche ed educative,
nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione
del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei
seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione
del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del
lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2.La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia
del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs.
626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo
riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.
ART. 143 - CRITERI OPERATIVI
1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad
introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici
di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della
produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi
a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di
produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della
sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi
esterni, nonchè di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi
centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, un’attendibile,
seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tutte le spese e,
dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore
produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata
valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria
complessiva.
ART. 144 - NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel
presente capo si rinvia alla disciplina di cui all’Accordo quadro sul telelavoro del
23.03.2000.
CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI
ART. 145 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI
STATO
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e
delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio
di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento
economico previsto dal capo VIII.
2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale
è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle
progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003.
3. Restano ferme le disposizioni in vigore che
prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in
altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
ART. 146 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs.
n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico
impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non
applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione
delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL
che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.
336 e successive modificazioni e integrazioni.
tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale,
sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme
in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai
mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo
resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come
previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice
Civile;
g)la seguente normativa:
1) Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)
2) Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3) Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
4) Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
5) Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR
n.399/88
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26
(artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che
presta servizio all’estero)
7) ai soli fini della determinazione dell’importo
dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di
reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL
26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL
4.08.95
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio militare)
10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio)
11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001.
2. E’ espressamente disapplicata la seguente
normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
l’art. 7, comma 4 -secondo periodo, comma 5, comma 6 e
comma 7 del D.Lgs. 59/2004;
- l’art. 8, comma 3 del D.Lgs.
59/2004;
- l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma 5 del
D.Lgs. 59/2004 ;
- l’art. 11, comma 7, del D.Lgs.
59/2004;
3. Le Parti si riservano la possibilità di
riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza
contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.
ART. 147 - Aumenti contrattuali ai capi di istituto
1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio
contrattuale 2006-09 e che non hanno acquisito la qualifica di dirigenti
scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali, per tredici
mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti secondari di II
grado.
ART. 148 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le Parti si danno atto di aver attivato il Fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base
dell'Accordo 14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n.
124/1993 e dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori
che liberamente aderiscono e aderiranno al Fondo stesso secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
ART. 149 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
COMPLESSIVE
1. In caso di accertamento da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di maggiori oneri del contratto rispetto a
quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n.
165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
2. Qualora siano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo
di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso
ART. 150 - NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente CCNL è
suscettibile delle modifiche che in via pattizia si rendessero necessarie
in relazione all’entrata in vigore di eventuali innovazioni
ordinamentali.
Allegati
TABELLE da 1 a 9 (FORMATO PDF)
TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
1. L’unità dei servizi amministrativi è costituita
dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale ATA
individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che
sono individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità
ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità
diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli
atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante
e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di
piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale,
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione
nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche
amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione
degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di
economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche.
Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento
ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo
svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più
addetti dell’area B.
tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di
procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di
riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse
alla didattica, e’ subconsegnatario con l’affidamento della custodia e
gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e
delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei
laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e
la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo
dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate
di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite
del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa
richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione
delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta
della tenuta dell'archivio e del protocollo.
tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e
reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità.
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli
autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro.
cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti,
conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari,
di cui cura l’ordinaria manutenzione.
infermeria
- organizzazione e funzionamento dell’infermeria
dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di
prevenzione prescritte.
guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo degli
alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale
appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti
i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di
monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in
particolare dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità
specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale
e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben
definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario
delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria
durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da
esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
TABELLA B - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) laurea triennale in giurisprudenza; in scienze
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore tecnico:
- a) laurea triennale specifica.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di maturità
Assistente tecnico:
- a) diploma di maturità corrispondente alla
specifica area professionale.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un
istituto professionale alberghiero;
Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di qualifica professionale
specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di qualifica professionale e corso
certificato di formazione sull’assistenza all’handicap e sull'igiene dei
minori
Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale successivo alla
scuola media.
E' fatta salva la validità dei titoli di studio in
possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro
che sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese
di servizio.
TABELLA C - Corrispondenza tra aree e profili
professionali del personale ATA
(Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03)
Nuove Aree |
Profili professionali previsti dal CCNL
4-8-1995
|
D |
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi |
C |
Coordinatore amministrativo |
C |
Coordinatore tecnico |
B |
Assistente amministrativo |
B |
Assistente tecnico |
B |
Cuoco |
B |
Infermiere |
B |
Guardarobiere |
A s |
Collaboratore scolastico dei servizi |
A s |
Addetto alle aziende agrarie |
A |
Collaboratore scolastico |
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento
personale ATA
Vecchia
Area |
Vecchia
qualifica |
Nuova
qualifica |
Nuova
Area
|
D |
Direttore dei servizi generali e
amministrativi |
Direttore dei servizi generali e
amministrativi |
D |
C |
Coordinatore amministrativo o tecnico |
Coordinatore amministrativo o tecnico |
C |
B |
Assistente amministrativo o tecnico |
Assistente amministrativo o tecnico |
B |
B |
Cuoco |
Cuoco |
B |
B |
Infermiere |
Infermiere |
B |
|
|
Guardarobiere |
B |
|
|
Collaboratore scolastico dei servizi |
A s |
|
|
Addetto alle aziende agrarie |
A s |
A |
Guardarobiere |
|
|
A |
Addetto alle aziende agrarie |
Collaboratore scolastico |
A |
A |
Collaboratore scolastico |
|
|
TABELLA D
(Tabella D del C.C.N.L. 24/07/03)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI,
PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE
ALL’ESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti
35)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o
posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata almeno
quadriennale conseguito in Italia o all’estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti,
Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata biennale
o triennale conseguito in Italia o all’estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito in Italia o all’estero punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera,
diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e
spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o
stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di
perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o
straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti
2
9. per ogni titolo finale di corsi di
specializzazione post-lauream rilasciato da un’università italiana o
straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25
punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in
graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per
classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di
pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di
appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del
personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di
livello superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per alunni
portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi
dell’art.325 del D.lgs.16-4-1994, n.
297 punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati al
superamento della dispersione scolastica, all’educazione alla
multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati
con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti
2
6. per l’attività di direzione o di coordinamento nei
corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’estero,
previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE
e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un
massimo di punti 4
7. per l’attività di docenza nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’Estero previsti dal
piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all’area
disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non
attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1
fino ad un massimo di punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi
di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o
ammodernamento dei servizi, promossi dall’amministrazione o approvati
dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di
punti 2
9. per l’inclusione in altra graduatoria di
precedenti procedure di selezione all’estero indetta ai sensi dell’art. 1
della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza del
corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica compreso
nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori
agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti
1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20
punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella
qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la
scuola dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto
a tempo indeterminato punti 2
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di
intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si
configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del
Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e è garantito l'impegno delle aziende a sostenere
ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) è garantito l'impegno dell'Amministrazione a
definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari,
oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 165 del
2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un
dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del
presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da
adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una
cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie
sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il
dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o
per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere
adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire
alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del
consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione
di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente
alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a
trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari,
fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale
della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie
sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la
denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del
procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo
ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla
cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di
lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti
disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su
richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli
orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali
ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
4. Sarà inoltre predisposto del materiale informativo
destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in
caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di
condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A
tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà
a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente
del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di
attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti
con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in
servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le
altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione
in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da
leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con
il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente
dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle
proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di
cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale
da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei
limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque
possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro
il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto
di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti
con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui
od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle
quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono
in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento
nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in
ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa
di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra
opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova
il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si danno atto che la previsione contrattuale
dell’istituto arbitrale nelle controversie di lavoro del comparto scuola
non ha conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne uno scarso
utilizzo. Esso va invece va rilanciato, anche attraverso l’introduzione di
modifiche, finalizzandolo all’obbligatorietà delle relative procedure.
Le Parti concordano che l’istituto arbitrale si
inserisce in una comune volontà di snellimento ed economicità delle
procedure di contenzioso in sede diversa da quella giurisdizionale,
attualmente oberata anche da numerosi contenziosi scolastici.
Le Parti si propongono, inoltre, di coinvolgere il
Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia per
reperire risorse specifiche da destinare all’istituto dell’arbitrato,
anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento che contribuiscano
alla creazione di una cultura positiva dell’arbitrato sia per le PP.AA.
che per le OO.SS, -.
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