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CCNL DEL COMPARTO REGIONI-ENTI
LOCALI
SOTTOSCRITTO IL 6 LUGLIO 1995
PARTE
PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di
applicazione
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui all'art. 5 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Per il personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi.
3. Il riferimento al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto
come D.Lgs. n.29 del 1993.
ART. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa
ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto.
La stipulazione si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti
negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi
1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a
conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte
dell'A.RA.N.
3. Le amministrazioni
destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro
30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza, il presente
contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima
di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo. La disdetta per la parte pubblica avviene nel rispetto
delle intese e dei pareri di cui all'art. 50, comma
4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5. Per evitare periodi di
vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di
detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi
1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale
per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di
cui al comma precedente.
TITOLO II
SISTEMA
DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 3
Obiettivi
e strumenti
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità
delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività
amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini
pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione
dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla
partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste,
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure
bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei
servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione
tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai
contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con il comma 1 e
2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva, la
quale si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con
i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del
presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 29
del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti
collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le
procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.
13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) esame il quale si svolge
nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo
prevedono, a norma dell'art. 10 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente
contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 12. In
appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le
procedure indicate nell'art. 8.
c) consultazione, per le materie
per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi
l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari
formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, allo scopo di
rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i
livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i
soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto.
L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le
informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e
mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative,
finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni
di cui all' art.13.
ART. 4
Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato
1. Le piattaforme per il
rinnovo del contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche materie
indicate nell'articolo 5 sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza
del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il
mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L' Amministrazione provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro
15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del
presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 6, per l'avvio del negoziato, entro 15
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata
deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si
attua entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la
sottoscrizione, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51,
terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I
contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione.
6. In prima applicazione, la
contrattazione decentrata per tutte le materie ad essa demandate si potrà
avviare alla scadenza del termine di cui all'art. 42, comma 2, secondo
periodo, e cioè dopo il 31.7.95.
ART. 5
Livelli
di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione
collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo
nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo
decentrato presso ciascuna amministrazione del comparto.
2. La contrattazione decentrata
riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 3, secondo le clausole di
rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle procedure
indicati nell'art. 4 garantendo il rispetto dei criteri di individuazione
delle disponibilità economiche fissati a livello nazionale, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b) secondo capoverso e
dall'art. 32.
3. La contrattazione decentrata
si svolge sulle seguenti materie:
a) i sistemi di incentivazione
della produttività collettiva, finalizzati all'efficienza e al miglioramento
della qualità dei servizi, nell'ambito dei progetti e delle altre iniziative
definiti da ciascuna amministrazione, con riferimento ai criteri generali
per:
la definizione della percentuale
di risorse da destinare ai progetti e ai programmi;
la scelta dei dipendenti da
adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità organizzative e
di servizio delle strutture;
le verifiche da espletare per la
valutazione dei risultati, che saranno attuate nei modi e nei tempi
risultanti dalla proceduralizzazione indicata nell'art. 33 del presente
contratto;
la corrispondente attribuzione
dei fondi di produttività ai gruppi e ai singoli, secondo le regole selettive
previste dall'art. 33 del presente contratto;
b) la quota di risorse ed i
criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori legati
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o
dannose;
c) i criteri generali per la
distribuzione di risorse aggiuntive e dei risparmi di gestione di cui
all'art. 32;
d) implicazioni in ordine alla
qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza
delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi;
e) linee di indirizzo generale
per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
f) criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti
disabili.
4. L'erogazione dei trattamenti
incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione
dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività ed
è quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati
totali o parziali raggiunti.
5. I contratti decentrati non
possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di
esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui
all'art. 31, comma 1, lettera b) secondo capoverso, e all'art. 32, e conservano
la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
ART. 6
Composizione
delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma
8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante di
parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato;
da rappresentanti dei titolari
degli uffici interessati.
2. Le amministrazioni del
comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della
attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono
tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma
7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione è composta:
·
dalle R.S.U;
·
da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali
di cui all'art. 12 lettera b);
·
da un componente di ciascuna delle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.
CAPO II
INFORMAZIONE
E FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 7
Informazione
1. Ciascuna amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce
informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 12 e, su richiesta, anche
ai soggetti di cui all'art. 6 comma 3 terza alinea, in materia di ambiente di
lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie
individuate dal D.Lgs. n. 29
del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce
un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per
la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
c) verifica periodica della
produttività degli uffici;
d) stato dell'occupazione;
e) criteri generali di
riorganizzazione degli uffici e di programmazione della mobilità;
f) criteri generali riguardanti
l'organizzazione del lavoro;
g) iniziative per la
trasformazione dei servizi pubblici di cui all'art. 22 e
seguenti della legge 142/1990, ai sensi dell'art. 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modificazioni ed
integrazioni;
h) applicazione dei parametri
concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;
i) documenti di previsione del
bilancio relativi alle spese per il personale.
3. Nelle seguenti materie
l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e
i relativi risultati, riguardanti:
- distribuzione complessiva dei
carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di
formazione del personale;
- misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della
mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva del
fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei
servizi, ai sensi degli artt. 33 e 34;
- introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi
effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- iniziative rivolte al
miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
Per l'informazione di cui al
presente comma è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale
l'Amministrazione fornisce tempestive e adeguate informazioni sulle predette
materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema
informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo
di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli
operatori, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
ART. 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui
all'articolo 12, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, può
chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie,
ai sensi dell'articolo 10
del D.Lgs. n. 29 del 1993 :
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per
la determinazione dei carichi di lavoro;
c) verifica periodica della
produttività degli uffici;
2. Della richiesta di esame è
data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi
incontri - che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta;
durante il periodo di durata
dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel
termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro
un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie
oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie .
6. Durante il periodo in cui si
svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali
nelle materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
ART. 9
Pari
opportunità
1. In materia di pari
opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 7 del DPR
13 maggio 1987 n. 268 e dell'art. 28 del
DPR 3 agosto 1990 n. 333.
2. Le misure per favorire pari
opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono oggetto di
contrattazione decentrata, secondo le modalità degli artt. 5 e 6,
anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le modalità di attuazione
delle misure di cui al comma 2 sono oggetto di informazione preventiva ed
eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure individuate
dagli artt. 7 e 8 del presente contratto.
ART.
10
Consultazione
1. L'Amministrazione, con le
modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c) procede alla consultazione:
delle rappresentanze di cui all'art. 12, nel caso previsto dall'ottavo comma
dell'art. 59 del D.Lgs.
n. 29 del 1993 e negli altri casi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge o contrattuali; del rappresentante per la sicurezza,
nei casi previsti dall'art. 19 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 11
Forme di
partecipazione
1. Per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali,
possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi
alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari
opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9, svolgono
i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli
organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. E' costituita una Conferenza
Nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, delle Associazioni o Unioni degli altri Enti del comparto e
delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, almeno 2 volte
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività.
4. Le Regioni e le Associazioni
o Unioni regionali degli altri Enti del Comparto e le Organizzazioni
sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le
finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento
di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione
o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento
professionale.
CAPO III
DIRITTI
SINDACALI
ART.12
Rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali
nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N. -
Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, e
dell'accordo A.RA.N - Organizzazioni sindacali del comparto del 26 maggio
1994 e, in attesa delle elezioni delle RSU, le rappresentanze sindacali
individuate ai sensi dell'art. 19 della
legge 300 del 1970. Per le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto resta ferma l'applicabilità dell'art.19 della legge 300
del 1970, anche dopo le elezioni delle RSU, limitatamente all'esercizio dei
diritti e delle prerogative a queste non trasferiti ai sensi dei relativi
protocolli d'intesa e dell'accordo di comparto del 26 maggio 1994.
b) le rappresentanze sindacali
individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970, in caso di non
sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a).
2. Il dipendente eletto o
designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non fa
parte della delegazione trattante di parte pubblica.
ART. 12
bis
Contributi
sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà
di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro
prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale
interessata.
2. La delega ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in
qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la
relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto della revoca decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere
operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in
base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO
IV
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 13
Interpretazione
autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti
si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la
parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.RA.N. si attiva
autonomamente o su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o
delle Associazioni o Unioni rappresentative degli altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 51
del D.Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si
procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 51,
terzo comma, del D.Lgs. n.29 del 1993, sostituisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
decentrato.
6. Gli accordi di
interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti
previsti dall'art. 53, comma
2 del D.Lgs. n.29 del 1993.
TITOLO
III
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 14
Il
contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali,
secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto.
2. Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del rapporto di
lavoro;
b) data di inizio del rapporto
di lavoro;
c) qualifica di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività
lavorativa;
g) termine finale nel contratto
di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per
i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il
contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art.
15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro,
indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi
particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 58 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a
richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il
termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di
cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente
contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti
dagli artt. 17 e 28 del D.P.R.
del 9 maggio 1994, n. 487.
ART. 14
bis
Periodo
di prova
1. Il dipendente assunto in
servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui
durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le qualifiche fino
alla quarta;
- 6 mesi per le restanti
qualifiche.
Possono essere esonerati dal
periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del
suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente
prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso
in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del
D.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del
CCNL sottoscritto il 6.7.1995.
4. Le assenze riconosciute come
causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo
di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al
dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e
non godute.
8. Il periodo di prova non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente
dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di
prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso
di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e
profilo di provenienza.
CAPO II
PARTICOLARI
TIPI DI CONTRATTO
ART. 15
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. Tutte le Amministrazioni
possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su
richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale.
2. I contingenti di personale da
destinare a tempo parziale non possono superare il 25 per cento della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale con esclusione dei profili professionali indicati nel
comma 4 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la
dotazione organica medesima.
Le amministrazioni determinano
tali contingenti, sulla base delle domande degli interessati, entro il 30
giugno di ogni anno.
3. Per il reclutamento del
personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il
personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale, anche se a tempo determinato, non può essere costituito
relativamente a profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di
direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure
l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei
confronti del personale in servizio che, pur appartenendo ad uno dei profili
in questione, non svolga le predette funzioni. La trasformazione dei posti e
l'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata
dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo
parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale
non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati ai sensi del comma 2 . Tale disposizione si applica ai rapporti
di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente
contratto.
6. Il tempo parziale può essere
realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte
dall'amministrazione, per il potenziamento dei propri servizi anche nelle ore
pomeridiane:
con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
con articolazione della prestazione
su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare - come
media - la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
7. Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario,
né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
8. Al personale occupato a tempo
parziale è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto
della stessa amministrazione. 9. Il trattamento economico, anche accessorio,
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e
profilo professionale, di pari anzianità.
10. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 18. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico
è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
11. In costanza di rapporto di
lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della
durata della prestazione lavorativa di cui al comma 6 . Per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa
si applicano, nei limiti previsti dal comma 2, le disposizioni contenute
nell'art. 7 del
D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
12. Il trattamento previdenziale
e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Dalla data di stipulazione
del presente contratto rimangono in vigore l'art. 1, commi 2 e 3, l'art. 2,
commi 2 e 3, e gli artt. 7, 9 e
10 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117.
ART. 16
Assunzioni
a tempo determinato
1. In applicazione e ad
integrazione di quanto previsto dalla legge 230/1962 e
successive modificazioni e dall'art. 23, comma
1, della L. n. 56/1987, l' Amministrazione può
stipulare contratti individuali per l' assunzione di personale a tempo determinato
nei seguenti casi:
a) in sostituzione di personale
assente, quando l'assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata
del restante periodo di conservazione del posto, compresi i casi di distacco
sindacale. Si prescinde dal limite dei 45 giorni per la sostituzione del
personale dei centri di formazione professionale delle Regioni, delle scuole
degli enti locali e del personale degli asili nido, secondo le vigenti
disposizioni, anche regolamentari, nonché in tutti gli altri casi in cui sussistano
particolari motivi di urgenza.
b) in sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, sia nell'ipotesi di astensione
obbligatoria, sia in quella di astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del
1971 e 903 del 1977;
c) per assunzioni stagionali,
nell'ambito delle vigenti disposizioni; per particolari punte di attività;
per esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei mesi; per attività
connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati, secondo la disciplina di
cui alla L. 554/1988, al DPCM 127/1989, e all'art. 3, comma
4, del DPR n. 268/1987, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio;
d) temporanea copertura di posti
vacanti nelle singole qualifiche per un periodo massimo di sei mesi, purché
sia già stato bandito il pubblico concorso o sia già stata avviata la
procedura di selezione per la copertura degli stessi.
2. Per la selezione del
personale da reclutare, le amministrazioni applicano i principi previsti
dall'articolo 36
del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Nei casi di cui alle lettere
a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata
nel contratto individuale o, prima di tale data, con il rientro in servizio
del lavoratore sostituito avente diritto alla conservazione del posto.
5. L'assunzione può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale
rapporto può essere costituito.
6. Al personale assunto a tempo
determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti
precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al
servizio prestato;
- in caso di assenza per
malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 in quanto
compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito
con modificazioni nella legge 11
novembre 1983 n. 638.
I periodi di trattamento
economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i
criteri di cui al comma 7 dell'art. 21, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiori a due mesi.
Il trattamento economico non può
comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del
posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il
termine massimo fissato dall'art. 21;
- possono essere concessi
permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di
matrimonio in cui si applica l'art. 19, comma 3.
- in tutti i casi di assunzioni
a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la
brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art.14, comma
5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il
contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti
dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel
termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 del c.c..
7. Il contratto a termine è
nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'apposizione del termine non
risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori
delle ipotesi previste nei commi precedenti.
8. Il termine del contratto a
tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del
dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del
contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili
ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale
il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il dipendente può essere
riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici ovvero a trenta
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente
inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si
tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di
legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a
termine sono nulli.
9. In nessun caso il rapporto di
lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
CAPO III
STRUTTURA
DEL RAPPORTO
ART. 17
Orario di
lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro
è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni
Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.
2. L'orario di lavoro è
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione
dell'orario è determinata, previo esame con le Organizzazioni sindacali, dai
dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma
3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine
dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati
servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al
comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei
seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse
umane
- miglioramento della qualità
delle prestazioni
- ampliamento della fruibilità
dei servizi da parte dell'utenza
- miglioramento dei rapporti
funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni - rispetto dei carichi
di lavoro.
4. La distribuzione dell'orario
di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi
di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo
le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che
consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare
l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo
centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il
personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che
consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o
annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto
del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) turnazione, che consiste
nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di
orario secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR
n. 268 del 1987;
d) utilizzazione in maniera
programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione
flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una
organica distribuzione dei carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego
flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi
della legge 11
agosto 1991, n. 266;
5. L' osservanza dell'orario di
lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo
automatico.
ART. 18
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in
ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale
periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti
nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto
hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate
previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione
dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono
ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi
ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in
cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione
dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha
usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19 conserva il diritto alle
ferie.
9. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16.
Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con
le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente.
10. Compatibilmente con le
oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di
ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel
periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede
e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente
ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie
non goduto.
12. In caso di indifferibili
esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze
di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il
dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di
aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da
malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per
più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con
tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è
riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle
ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle
esigenze di servizio, anche oltre i termine di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto
del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le
ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,
si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
CAPO IV
INTERRUZIONI
E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 19
Permessi
retribuiti
1. A domanda del dipendente
sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare
debitamente:
partecipazione a concorsi od
esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto
all'anno;
lutti per coniuge, parenti entro
il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per
evento;
2. A domanda del dipendente
possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito
per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati,
compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì
diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3
possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie
e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi,
non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite
massimo di 18 ore mensili.
7. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo
complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma
1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n.
903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento
di cui ai commi 4 e 5.
Dopo il compimento del primo
anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma
2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni trenta annuali
di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha, altresì,
diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti
previsti da specifiche disposizione di legge.
10. Nell'ambito delle
disposizioni previste dalla legge 11
agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21
settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione
civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle
attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione
degli orari di lavoro.
11. Il presente istituto
sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo
straordinario vigente nel comparto.
ART. 20
Permessi
brevi
1. Il dipendente, a domanda,
può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo
sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque
superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente
di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del
servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e,
comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo
casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a
recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità
individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la
proporzionale decurtazione della retribuzione.
ART. 21
Assenze
per malattia
1. Il dipendente non in prova,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano
tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo
episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto
dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede,
su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute,
per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia
riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni
del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la
sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo
in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della
stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso
dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto
a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente
seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun
riassorbimento del trattamento in godimento. Ove non sia possibile procedere
in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico
spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa
mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi
o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente
contratto.
b) 90 % della retribuzione di
cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di
cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti
dal comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve
essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel
caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il
controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di
norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità
Sanitaria Locale.
11. Il dipendente che durante
l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove
può essere reperito.
12. Il dipendente assente per
malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato,
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
14. Nel caso in cui l'infermità
sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato
guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a",
"b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La
presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
15. Le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che
pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni
caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal
comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto. Per le
amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente
contratto, si applicava l'art. 18 del
DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dipendente
nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino
alla scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione
di cui alla lettera a) dello stesso comma.
ART. 22
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21,
commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di
cui all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio
come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 21. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per
l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto
riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo.
CAPO V
NORME
DISCIPLINARI
ART. 23
Doveri
del dipendente
1. Il dipendente conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in
modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione
tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto,
tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione
e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione
alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto
d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai
sensi dell'art. 24 L. 7
agosto 1990 n.241;
c) non utilizzare a fini privati
le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il
cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le
disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4
gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di
lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del
servizio;
f) durante l'orario di lavoro,
mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a
principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non attendere ad occupazioni
estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico - fisico
in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni
inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo,
il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi
esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto
sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto
espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito
rientri nelle proprie responsabilità;
l) avere cura dei locali,
mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
m) non valersi di quanto è di
proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
n) non chiedere né accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le
disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte
del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
p) comunicare
all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo
avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente
o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
ART. 24
Sanzioni
e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei
lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non
superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza
preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il
caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente , senza previa contestazione
scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre
20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento
dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del
fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per
la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15
giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 59,
comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare
non sia di sua competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2,
segnala entro dieci giorni, all'ufficio competente, ai sensi del comma 4
dell'art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa
delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare
deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito.
Qualora non sia stato portato a
termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al
comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui al comma 7,
lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad
alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
9. I provvedimenti di cui al
comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto
dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del
decreto legislativo n. 29/1993, in particolare per quanto
concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni
omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.
ART. 25
Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del principio
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del
comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi
violati;
c) responsabilità connesse alla
posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo
causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di
più lavoratori in accordo tra di loro;
2. La recidiva nelle mancanze
previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di
più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a
principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti
degli utenti o terzi pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione
dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi
in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non
ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a
visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall' articolo 6
della L. n. 300/70;
f) insufficiente rendimento,
rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti
assegnati;
g) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da
cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
L'importo delle ritenute per
multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze
previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle
mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal
servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi,
alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che
ritardino il recupero psico fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
f) testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi,
gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei
confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della
L. 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia,
comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre
volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del
responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione
di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del
trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed
arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi
lavorativi;
e) persistente insufficiente
rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato
per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità.
g) violazione dei doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità
tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro.
7. La sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di
lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche
per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) condanna passata in
giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma
1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55,
modificata ed integrata dall'art. 1, comma
1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in
servizio;
d) condanna passata in giudicato
quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
e) violazioni intenzionali dei
doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma
1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
8. Il procedimento disciplinare,
ai sensi dell'art. 24, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia
connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel
corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a
conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo
a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare
è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma 2, dalla data di
conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di
cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. Il codice di cui al comma 10
deve essere pubblicato tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui
all'art. 2 comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
ART. 26
Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove
riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento
disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la
privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
3. Il periodo trascorso in
allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 27
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell'articolo 25 commi 6 e 7.
3. L'amministrazione, cessato lo
stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può
prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente,
fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di
sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi
1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi
precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale dall'art. 25 commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal
servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al
50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo
familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato,
anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza
definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno
alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata
sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
CAPO VI
MOBILITA'
ART. 27
bis
Accordi
di mobilità
1.In applicazione dell'art. 35, comma
8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del
comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per
disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di
cui al comma 1, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione
di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la dichiarazione di
eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa
in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della
richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la
stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di
messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito
degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine,
sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di
messa in disponibilità da parte dell'amministrazione,ai sensi delle vigenti
disposizioni.
4. Per la stipulazione degli
accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è
composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle
amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonchè da rappresentanti
dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte
sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni
sindacali individuate dall'art. 6, comma
3, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, anche
se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni
diverse.
5. Gli accordi di mobilità
stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti
indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi
ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti e
le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla
mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in
esubero;
c) i requisiti culturali e
professionali nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali
discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei
posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del
bando di mobilità;
e) le eventuali attività di
riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da
dare all'accordo medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo
di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono
sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna
amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma
3, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità è disposta nei confronti
dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità
all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente
al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito
entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti
richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle
posizioni funzionali dal I al VI , livello la scelta avviene mediante
compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva
nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare
e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di VII e VIII livello,
l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base
di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di
servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro
continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al
dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti
disposizioni.
10. Ove si tratti di profili
dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del
dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da
quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il
dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero
posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento
il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con
riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a
seguito dei futuri miglioramenti.
11. Le amministrazioni che
intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma
7 del d.lgs. n. 29/1993.
12. Le amministrazioni
trasmettono gli accordi di mobilità stipulati ai sensi del presente articolo
all'osservatorio di cui all'art. 11, comma
4, del CCNL stipulato in data 6.7.1995.
CAPO VII
ESTENSIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART.
27 ter
Cause
di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati
negli artt. 21, 22 e
25 del CCNL stipulato in data 6.7.1995, ha luogo:
a) al compimento del limite
massimo di età o al raggiungimento dell' anzianità massima di servizio
previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione;
b) per dimissioni del
dipendente;
c) per decesso del dipendente.
ART.
27 quater
Obblighi
delle parti
1. Nel primo caso di cui alla
lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione
del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter
l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda
dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da
presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del
dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione
rispettando i termini di preavviso.
PARTE
SECONDA
TITOLO I
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA
DELLA RETRIBUZIONE
ART. 28
Struttura
della retribuzione
1. La struttura della
retribuzione del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1 si compone
delle seguenti voci:
A - trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa
speciale;
4) livello economico
differenziato;
B - trattamento accessorio:
1) compensi per il lavoro
straordinario di cui all'art. 31, comma 2, lettera a);
2) compensi per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 31, comma 2,
lettera e) e all'art. 33;
3) premi per la qualità delle
prestazioni individuali di cui all'art. 31, comma 2 lettera d) e all'art. 34;
4) indennità speciali previste:
·
dall'art 31, comma 2, lettera b);
·
dall'art 31, comma 2, lettera c) e dagli artt. 35 e 36;
·
dall'art. 37;
2. Al personale, ove spettante,
è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13
maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
ART. 29
Aumenti
della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come
stabiliti dall'articolo 43
del DPR 3 agosto 1990 n. 333, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438/92, sono
ulteriormente incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili
lorde:
|
Qualifica
|
I
|
L.
|
94.000
|
|
Qualifica
|
II
|
L.
|
98.000
|
|
Qualifica
|
III
|
L.
|
104.000
|
|
Qualifica
|
IV
|
L.
|
109.000
|
|
Qualifica
|
V
|
L.
|
115.000
|
|
Qualifica
|
VI
|
L.
|
125.000
|
|
Qualifica
|
VII
|
L.
|
132.000
|
|
Qualifica
|
VIII
|
L.
|
156.000
|
2. Gli aumenti di cui al comma 1
competono con decorrenza 1 dicembre 1995. Conseguentemente, dalla stessa data
i nuovi stipendi tabellari annui sono rideterminati negli importi indicati
nella tabella allegato A.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30
novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
|
Qualifica
|
I
|
L.
|
66.000
|
|
Qualifica
|
II
|
L.
|
69.000
|
|
Qualifica
|
III
|
L.
|
74.000
|
|
Qualifica
|
IV
|
L.
|
77.000
|
|
Qualifica
|
V
|
L.
|
82.000
|
|
Qualifica
|
VI
|
L.
|
87.000
|
|
Qualifica
|
VII
|
L.
|
92.000
|
|
Qualifica
|
VIII
|
L.
|
109.000
|
4. Gli aumenti di cui al comma 3
hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale.
ART.
30
Effetti
nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità di cui
all'articolo 27, comma 6 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
2. I benefici economici - ivi
compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione
dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART. 31
Disciplina
per il finanziamento del trattamento accessorio
1. Al finanziamento della parte
variabile della retribuzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo
calcolato con riferimento all'anno 1993 dalle amministrazioni in applicazione
dell'art. 5 del DPR
3 agosto 1990, n. 333.
Tale fondo, a decorrere dal
31.12.95 e a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli
aumenti retributivi del biennio successivo, è rivalutato del 6% ed è
ulteriormente incrementato:
a) per le Regioni, di un
ammontare corrispondente allo 0,2 % del monte salari riferito all'anno 1993,
esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico
dell'amministrazione, e di un ulteriore ammontare corrispondente all'1,5 %
del monte salari riferito al 1993 relativo al solo personale inquadrato nelle
qualifiche settima e ottava;
b) per le altre amministrazioni
del comparto di un ammontare corrispondente allo 0,4 del monte salari annuo
riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei
contributi a carico dell'amministrazione.
Il fondo di cui sopra è
ulteriormente incrementato delle risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione della produttività del personale.
2. Le risorse di cui al comma 1
sono destinate al finanziamento dei seguenti fondi:
a) Fondo per il compenso del
lavoro straordinario:
Il fondo è costituito nel suo
ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell'art. 6, comma
2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta
dall'1 gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario,
di una percentuale pari al 15 per cento.
Tale fondo è finalizzato a
compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero
necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.
Resta ferma la disciplina
vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario
secondo l'art. 16 del
D.P.R. 268/1987.
b) Fondo per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno :
Il fondo è costituito nel suo
ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 per il
pagamento delle indennità di cui all'art. 6, comma
2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990.
Il fondo è finalizzato alla
remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi
particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E'
pertanto destinato alla corresponsione delle indennità di turno,
reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festivo e
festivo notturno. Dette indennità restano disciplinate: dagli artt 11, 13 e 34 del D.P.R.
268/1987, dall'art. 28 del
D.P.R. 347/1983, dall'art. 49 del
D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di
Commercio.
c) Fondo per compensare
particolari posizioni di lavoro e responsabilità:
Il fondo è costituito nel suo
ammontare da una somma pari allo 0.2 % del monte salari calcolato con
riferimento al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti, oppure, per le
Regioni, dall'1,5 % del monte salari calcolato con riferimento al 1993 e
relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava.
Tale fondo, costituito per
l'anno 1996, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di
responsabilità e di lavoro ed a corrispondere le indennità di cui agli artt.
35 e 36 d) Fondo per la qualità della prestazione individuale:
Il fondo è costituito da una
somma pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario
fino ad un massimo dello 0,5 % del monte salari annuo calcolato con
riferimento al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti; fermo restando
tale limite massimo, per l'anno 1996, il fondo predetto è integrato da una
somma pari allo 0,2 per cento dello stesso monte salari.
Tale fondo è finalizzato alla
valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla
efficienza delle amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualità
della prestazione individuale di cui all'art. 34.
e) Fondo per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi:
Il Fondo è costituito nel suo
ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1
detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle
lettere a), b), c) d) del presente comma.
Tale fondo è finalizzato alla
erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento
dei servizi nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 33.
3. In relazione a particolari
condizioni organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti,
le Amministrazioni destinano eventuali economie di spesa realizzate
nell'utilizzo dei fondi di cui alle lett. a), b),
c) e d) del comma 2 ad incrementare
le risorse del fondo di cui alla lett. e) del medesimo comma.
4. Nei Comuni con popolazione
non superiore a diecimila abitanti e nelle altre amministrazioni con un
numero di dipendenti non superiore a 50, le somme destinate, secondo la
disciplina del presente articolo, ai fondi di cui al comma 2 lettere b), c),
d) ed e), possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario per le
finalità e secondo la disciplina dell'art. 33.
5. Per le Camere di Commercio
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del
D.P.R. n. 268 del 1987, nonché dell'art. 49 ,
comma 4, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, in
materia di progetti finalizzati, il cui finanziamento non confluisce nel
fondo di cui alla lett. e) del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui il fondo per
il finanziamento del trattamento accessorio calcolato ai sensi del comma 1
risulti inferiore al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
dell'art. 5 del DPR
n. 333 del 1990, previsto per l'anno 1995, esso viene
rideterminato sommando al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi del citato art. 5, previsto per l'anno 1995, al netto delle economie
di gestione, un importo corrispondente al 6% del fondo calcolato in base al
comma 1 nonché le economie di gestione eventualmente conseguite nell'anno
1995 ai sensi dell'art. 5, comma
3, del DPR n. 333 del 1990.
7. Le amministrazioni del
comparto di nuova istituzione possono determinare le risorse del fondo di cui
al comma 1 con i criteri dell'art. 5 del DPR
n. 333 del 1990.
ART.32
Risorse
aggiuntive ed economie di gestione
1. Le amministrazioni che si
trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma 2 possono incrementare
per il 1996 , con oneri a proprio carico, i fondi di cui all'art. 31, comma
2, nel limite massimo di una somma pari allo 0.5 % del monte salari annuo
riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei
contributi a carico dell'amministrazione. Tale somma può essere incrementata
di un'ulteriore somma pari allo 0,2 % del medesimo monte salari, qualora
siano accertati risparmi di gestione quantitativamente corrispondenti,
secondo i criteri indicati al comma 3.
2. Possono avvalersi della
facoltà di cui al comma 1 gli enti non dissestati e non strutturalmente
deficitari secondo le vigenti disposizioni, e che abbiano realizzato le
seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di
razionalizzazione di cui al titolo I del
D.L.vo n. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture
organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) rilevazione dei carichi di
lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche;
d) istituzione e attivazione dei
servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.".
3. I risparmi di gestione
consistono nei minori oneri relativi al personale derivanti dagli adempimenti
riorganizzativi indicati al comma 2, ivi compresi quelli correlati alla
progressiva riduzione delle funzioni di direzione e di staff e dei relativi
posti di organico, che non incidano sulla estensione e sulla qualità dei
servizi resi agli utenti.
4. I risparmi di gestione sono
determinati a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il
personale al 31.8.1995 e quella al 31.8.93, entrambe rapportate ad anno e
calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della
legge n. 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del
medesimo articolo.
5. Le amministrazioni devono
attestare, attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di
valutazione, che detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi
sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e non siano
dovuti all' affidamento di attività all'esterno.
ART. 33
Fondo per
la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
1. Il fondo di cui all'art. 31,
comma 2, lett. e), è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo
dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente per la
realizzazione di progetti - obiettivo, di piani di lavoro e di altre
iniziative predisposte dai dirigenti e finalizzate al conseguimento di più
elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con
particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza anche attraverso
l'ampliamento dei periodi di apertura degli uffici al pubblico e la
conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari.
2. Una quota rilevante, non
inferiore al quaranta per cento del fondo, deve essere utilizzata per
progetti finalizzati che coinvolgano solo una percentuale limitata del
personale.
3. In base ai criteri generali
oggetto di contrattazione decentrata, la scelta dei dipendenti da adibire
alle iniziative per la produttività collettiva sarà determinata dal dirigente
sulla base della loro collocazione organizzativa e professionale e della
funzionalità della loro partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli
progetti. I criteri generali di valutazione della produttività e dei
risultati saranno oggetto di contrattazione decentrata, tenendo conto dei
caratteri e degli obiettivi delle iniziative, in modo da garantire la
selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo
carattere incentivante. La valutazione potrà basarsi sia su fattori
collettivi attinenti alla qualità e al grado di raggiungimento complessivo
degli obiettivi programmati, sia su elementi attinenti alla qualità e alla
intensità della partecipazione individuale.
4. I risultati raggiunti, per
ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante
l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio
e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del
nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di monitoraggio si
conclude con un rapporto da trasmettere all'A.RA.N.
ART. 34
Fondo per
la qualità della prestazione individuale
1. Allo scopo di valorizzare la
capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle
amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico, dal 1° dicembre 1995,
ciascuna amministrazione corrisponde i premi di qualità della prestazione
individuale utilizzando il fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. d).
2. Il premio è attribuito a una
percentuale massima del 15% del personale in servizio in ciascuna qualifica
nei limiti del fondo indicato nel comma 1. L'importo di detti premi è
determinato secondo i valori della tabella allegato B.
3. I dirigenti attribuiscono i
premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvedono
all'erogazione dei premi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base dei
seguenti criteri, anche disgiunti:
a) precisione e qualità delle
prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento
operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla
gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza e
alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
d) capacità organizzativa e di
proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di
miglioramenti organizzativi e gestionali;
Eventuali controversie
sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di
conciliazione in sede sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 30
giugno 1995.
4. Le decisioni adottate dai
dirigenti devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o
delle OO.SS. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.
I risultati generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati
alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con le
amministrazioni interessate.
5. I risultati raggiunti, per
ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante
l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio
e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o
nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di monitoraggio si
conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN.
ART. 35
Indennità
di area direttiva
1. Le Regioni, nei limiti del
fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera c), dal 1996 attribuiscono al
personale inquadrato nelle qualifiche VIII e VII - nel limite massimo del
quaranta per cento dei dipendenti complessivamente in servizio nelle stesse
qualifiche - una indennità accessoria, annua lorda, revocabile, di importo
variabile determinata nel modo seguente:
Qualifica
|
Minimo
|
Massimo
|
|
VIII
|
L. 1.000.000
|
L. 2.000.000
|
|
VII
|
L. 700.000
|
L. 1.200.000
|
2. Ai fini della attribuzione
dell'indennità di cui al comma 1, le amministrazioni individuano per il
periodo annuale di riferimento, le posizioni organizzative e le funzioni
professionali, specialistiche e di responsabilità alle quali collegare tale
elemento di retribuzione accessoria tenendo conto dei seguenti criteri:
- livello di responsabilità;
- complessità delle competenze
attribuite;
- specializzazione richiesta dai
compiti affidati;
- responsabilità di procedimento
ai sensi della legge n.
241/90.
3. L'indennità viene corrisposta
ai titolari delle posizioni individuate ai sensi del comma 2 a conclusione di
ogni esercizio finanziario.
4. L'indennità cessa di essere
corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni
organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità individuate
dal comma 2.
5. I criteri per l'attribuzione
dell'indennità alle posizioni organizzative che saranno individuate dagli
Enti ai sensi del comma 2 sono preventivamente comunicati alle Organizzazioni
Sindacali e verificati in un apposito incontro.
ART. 36
Indennità
per il personale che operi in particolari posizioni
1. Le Amministrazioni del
comparto non ricomprese nell'art. 35, comma 1, il cui organico preveda figure
dirigenziali, nei limiti del fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera c), a
decorrere dal 1996, attribuiscono una indennità annua lorda negli importi
minimi e massimi di cui all'art. 35, comma 1, al personale inquadrato nelle
qualifiche VIII e VII, individuato come previsto al comma 2.
2. Ai fini dell'attribuzione
dell'indennità di cui al comma 1, le amministrazioni individuano per il
periodo annuale di riferimento, secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art.
35 e le procedure di cui al comma 5 dello stesso articolo, le posizioni
organizzative e le funzioni professionali, specialistiche e di responsabilità
alle quali collegare tale elemento di retribuzione accessoria. Per il
personale delle Camere di commercio, costituisce titolo preferenziale
l'avvenuto superamento di prove selettive nazionali e il conseguente
svolgimento di compiti propri della qualifica acquisita.
3. L'indennità cessa di essere
corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni
organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità individuate
dal comma 2.
4. Le amministrazioni del
comparto prive di posizioni dirigenziali in organico, corrispondono, nei
limiti del fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera c), al personale
apicale della VIII e VII qualifica tenuto alla firma del bilancio, del conto
consuntivo e dei relativi certificati una indennità annua lorda negli importi
minimi e massimi di cui all'art. 35, comma 1.
5. Le amministrazioni di cui al
comma 4, nei limiti del fondo medesimo, prevedono l'attribuzione della
indennità anche ad altro personale delle stesse qualifiche, in posizione
apicale, che abbia la direzione di una struttura organizzativa con
responsabilità di procedimenti ai sensi della legge n.
241/1990 ovvero sia funzionario responsabile di imposta
designato con provvedimento formale dei competenti organi.
6. Le amministrazioni di cui ai
commi 1 e 4, nei limiti del fondo di riferimento, prevedono, altresì, la
attribuzione di una specifica indennità dell'importo minimo di L. 500.000 e
massimo di L. 800.000 al personale della VI e V qualifica funzionale che sia
responsabile del coordinamento di gruppi di lavoro, di squadre di operai,
ovvero che, in relazione alla struttura e alla dimensione organizzativa
dell'Ente, sia tenuto allo svolgimento di funzioni plurime. Per il personale
delle Camere di commercio, l'attribuzione dell'indennità avviene alle stesse
condizioni di cui al comma 2 ultimo capoverso.
7. Le indennità di cui al
presente articolo sono revocabili e la loro corresponsione è subordinata
all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate.
8. Le Amministrazioni di cui
all'art. 31, comma 4, ai fini della corresponsione delle indennità previste
dal presente articolo si avvalgono della facoltà di utilizzo complessivo dei
fondi prevista dal medesimo comma.
ART. 37
Indennità
1. Dal 1° dicembre 1995 le
seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) al personale dell'area di
vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato
nella V qualifica funzionale: £. 1.030.000 annue lorde a titolo di
integrazione tabellare;
b) a tutto il personale
dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in
possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5
della legge 7 marzo 1986 n. 65: £. 1.570.000 annue lorde
ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non
svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986
£. 930.000 per 12 mesi;
c) al personale educativo degli
asili nido: £. 900.000 annue lorde;
d) al personale insegnante delle
scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico
pratici), ai docenti delle scuole secondarie delle amministrazioni di cui
all'art. 1: £. 900.000 annue lorde;
e) al personale docente dei
centri di formazione professionale delle amministrazioni di cui all'art. 1,
che svolga attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del
5° comma dell'art. 48 DPR n.
268 del 1987: £. 900.000 annue lorde.
2. Al personale insegnante delle
scuole materne compete altresì un'indennità di tempo potenziato, non utile ai
fini previdenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di attività
didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura
di L. 200.000 lorde mensili e per 10 mesi di anno scolastico.
3. Le indennità previste alle
lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che
svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento.
4. Sono confermate nell'importo
di L. 1.500.000 l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale
dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma
1, del DPR n. 333 del 1990 nonché le somme spettanti a
titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44 del
D.P.R. 333/1990.
5. Restano altresì confermate
negli attuali importi le somme corrisposte a titolo di livello economico
differenziato, di cui all'art. 35 dello stesso decreto, in atto percepite.
Gli artt. 35 e 36
del DPR n. 333 del 1990 trovano applicazione sino alla
revisione dell'ordinamento di cui all'art. 42.
6. Le indennità di cui al
presente articolo dal 1 dicembre 1995 assorbono sino alla concorrenza tutte
le indennità percepite allo stesso titolo.
7. Ai dipendenti che
usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del
DPCM 27 ottobre 1994 n. 770 competono la retribuzione
tabellare nonché tutte le indennità legate alla qualifica spettanti prima del
distacco. Agli stessi dipendenti non sono corrisposti i compensi legati alla
produttività o comunque collegati all'effettivo esercizio delle prestazioni.
ART. 38
Riassegnazione
fondi salario accessorio
1. Nel periodo di vigenza
contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di
cui all'art. 31, non siano state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari
sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
PARTE
TERZA
TITOLO I
NORME
FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
ART. 39
Termini
di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del
dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso
decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è
tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione
ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al
recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che
riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il
rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il
consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie
non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di
preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è
computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del
dipendente , l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.
nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del
preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci
di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15
giorni secondo la tabella n.1 allegata al presente contratto.
ART. 40
Norma di
collegamento alla legislazione regionale
1. I richiami alle disposizioni
dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi
nazionali per il personale degli enti locali sono riferiti anche alle
corrispondenti disposizioni delle leggi regionali di approvazione dei
medesimi accordi.
ART. 41
Norme
transitorie
1. I procedimenti disciplinari
in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari
accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art.
25, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del
Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
3. Alle infrazioni commesse nel
periodo di cui all'art. 25, comma 11 si applicano le disposizioni del comma
1.
ART. 42
Revisione
dell'ordinamento
1. E' istituita una Commissione
composta da rappresentanti dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di
lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di
quanto indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza
sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di
formulare proposte per la revisione dell'ordinamento, con particolare
riguardo:
a) alle caratteristiche
complessive dei sistemi di inquadramento professionale vigenti nel comparto,
analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e
privati, tenendo conto anche della esperienza acquisita e delle realtà
presenti nei diversi paesi europei;
b) alla congruità dei profili
professionali esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e
fungibilità delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità del
necessario riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica funzionale senza
che ciò comporti variazioni di natura economica;
c) alla congruità di tali
sistemi in relazione alle modifiche intervenute e che si prospettano
nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle
amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree di
inquadramento professionale.
2. Anche allo scopo di
supportare i lavori della Commissione di cui al comma 1 con l'analisi di più
specifiche esigenze dei singoli Enti, le Parti convengono di dar luogo ad una
sperimentazione su alcuni di essi. La sperimentazione avrà ad oggetto la
verifica della coerenza dell'attuale ordinamento con le esigenze
organizzative e gestionali degli enti medesimi approfondendo anche la
possibilità di percorsi di carriera dei dipendenti. La sperimentazione su
dette realtà avrà termine entro il 31 luglio 1995. Eventuali intese raggiunte
tra le parti stipulanti il presente contratto collettivo di lavoro saranno
estese a tutti gli enti del comparto o a categorie omogenee degli stessi che
ne abbiano le condizioni. La sperimentazione riguarderà un numero
circoscritto di enti che presentino equilibrio di bilancio ed abbiano
concretamente avviato la riorganizzazione ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, scelti tenendo conto della
loro dimensione, della loro collocazione territoriale, delle loro
caratteristiche organizzative, della tipologia istituzionale e di eventuali
altre caratterizzazioni utili a fornire un quadro rappresentativo
dell'insieme del comparto. L'individuazione degli enti suddetti sarà
effettuata entro il 28 febbraio 1995 d'intesa fra le parti. A tal fine
l'A.RA.N. acquisirà elementi di valutazione e indicazioni da parte della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Associazioni o Unioni degli
altri enti del comparto. Al termine della sperimentazione le parti
valuteranno, tenendo conto delle proposte della Commissione, sentite le
Associazioni degli enti del Comparto, la possibilità di concordare
innovazioni di carattere generale sull'ordinamento professionale dei
lavoratori. Le parti si impegnano a concludere questa valutazione entro il 31
dicembre 1995, convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti
avranno decorrenza entro il 30.9.97.
3. Per l'area di vigilanza le
parti riconoscono la necessità di considerare approfonditamente gli elementi
di criticità attinenti alla sua collocazione - retributiva, giuridica,
funzionale e normativa - anche alla luce del confronto e della
sperimentazione di cui ai commi precedenti, nonché del quadro normativo,
riservandosi di valutare proposte specifiche per affrontare le stesse
criticità e convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi abbiano decorrenza
entro il 30.9.97.
ART. 43
Norma
finale
1. Per tutte le materie e gli
istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti
norme di legge, nonché degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con
decreti del Presidente della Repubblica o con leggi regionali ai sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93. In caso di controversie trovano applicazione
le disposizioni dell'art. 13.
2. Le parti concordano di
confermare le modalità e le procedure vigenti in materia di contributi
sindacali, riservandosi, entro tempi da definire, l'eventuale loro
adeguamento contrattuale.
3. Entro il 31 marzo 1995 le
parti si impegnano a disciplinare l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 36 comma
8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, dopo aver verificato le
interconnessioni con la mobilità interna e quella tra enti del comparto
nonché tra amministrazioni pubbliche diverse di cui al DPR 16 settembre
1994 n. 716 e al decreto da emanare ai sensi dell'art. 3, comma
52 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
ART.
44
Norme per
i dipendenti del Comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridici ed
economici previsti per i dipendenti degli enti locali dal presente contratto
si applicano anche ai dipendenti del Comune di Campione d'Italia.
2. Sono confermate le
disposizioni previste dall'art. 62, comma
2, del DPR n. 268 del 1987, riguardanti la perequazione
del trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del
suo segretario al franco svizzero.
ART. 44
bis
Disposizioni
particolari
1. Al personale che già nella
vigenza dei precedenti contratti ne era destinatario, continuano ad
applicarsi gli artt. 50
e 55 del DPR n.
268 del 1987, nonché gli artt. 41 e 42
del DPR n. 333 del 1990, fatto salvo quanto di seguito
disposto:
- l'art. 41, comma
3, del DPR n. 333 del 1990 è così sostituito: "Il
calendario, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione
per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle
scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e
aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla
qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza.";
- l'art. 41, comma
4, e l'art. 42, comma
5, del DPR n. 333 del 1990 sono così sostituiti: "Del
restante monte ore, almeno centoventi ore annue sono da destinare
all'organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione
sociale, all'aggiornamento professionale.";
- l'art. 42, comma
4, del DPR n. 333 del 1990 è così sostituito: "Il
calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e
negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per
attività di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività
lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di
appartenenza.";
Le parti si danno atto che la
disciplina del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche,
nonché del personale addetto alla formazione professionale, presenta aspetti
particolari la cui definizione avverrà con apposito accordo entro il
31.5.1996, in previsione dell'anno scolastico 1996-1997, tenendo conto di
alcune materie previste dal contratto della scuola che possano essere
rilevanti per il personale interessato.
2. Le Province che in
applicazione dell'art. 49, comma
5, del DPR n. 333 del 1990 abbiano previsto, in relazione
al proprio ordinamento, l'istituzione di unità operative complesse e non
abbiano ancora dato integrale attuazione al disposto dello stesso articolo,
possono tuttora darvi applicazione anche ai fini dell'inquadramento del
relativo personale.
3. Fino alla revisione
dell'ordinamento prevista dall'art. 42, il livello economico differenziato di
cui agli artt. 35 e 36
del DPR n. 333 del 1990 può essere attribuito anche al
personale individuato dall'art. 34, comma 1, dello stesso DPR. Tale personale
concorre a determinare la percentuale di cui all'art. 35, comma
4, del DPR 333/1990. In conformità a quanto previsto dall'art. 37,
comma 5, gli importi dei livelli economici differenziati, anche di nuova
attribuzione, restano confermati nei valori previsti dalla previgente
disciplina, senza tener conto degli incrementi stipendiali derivanti dall'applicazione
dell'art. 29.
4. Ai sensi dell'art. 5 del
DPCM n. 593 del 1993, il CCNL del personale del
comparto Regioni-Autonomie Locali si applica anche alle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) che non siano state individuate dalle
Regioni come svolgenti prevalente attività sanitaria. La Commissione di cui
all'art. 42 verificherà la situazione dei profili sanitari operanti presso le
IPAB e presso le altre eventuali strutture degli Enti Locali in rapporto ai
corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale.
5. Si conferma la piena vigenza,
nel comparto, dell' art. 12 del
DPR n. 347 del 1983 e dell'art. 68 del
DPR n. 268 del 1987.
Art. 10
integrativo
1. Le disposizioni contenute
nell' art. 4, comma 1-secondo e quarto alinea- e comma 2, nell'art. 8, commi
2, 3 e 4, nell'art. 9, comma 1 (nella parte in cui non modifica precedenti
disposizioni), commi 2, 3, 4 e 5, hanno effetto dalla mezzanotte del 6 luglio
1995. Tutte le altre disposizioni del presente contratto hanno effetto dalla
data della sua sottoscrizione.
2. In relazione alle materie
disciplinate nei precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto
nell'art. 47 del
CCNL del 6.7.1995, sono inapplicabili, le seguenti disposizioni:
- art. 18 del
DPR n. 333 del 1990 (contributi sindacali);
- art. 25 del
DPR n. 347 del 1983 (periodo di prova);
- art. 124 del
DPR n. 3 del 1957 (dimissioni).
ART. 45
Disposizioni
particolari per gli Enti di piccole dimensioni
1. Per gli enti locali nei
quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica
dirigenziale, i poteri e le prerogative che il presente contratto attribuisce
al dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse
disposizioni degli Statuti o dei Regolamenti degli enti medesimi, al
personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è preposto a strutture
organizzative di massima dimensione, purché ascritto a qualifiche funzionali
che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea. L'esercizio
di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni
superiori.
2. Qualora non sussistano le
condizioni per applicare la disposizione del comma 1, i summenzionati poteri
e prerogative si intendono riferiti al Segretario Comunale.
ART. 46
Personale
addetto alle case da gioco
1. Sono confermate le
disposizioni previste dall'art. 34 del
DPR n. 347 del 1983 e dall'art. 63 del
DPR n. 268 del 1987.
ART. 47
Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma
1, del D.Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2,
comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte
le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in
relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in
particolare le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all'articolo 2:
art. 30 del DPR n. 333 del 1990;
b) con riferimento all'articolo
4: art. 31 del
DPR n. 333 del 1990;
c) con riferimento all'articolo
5: artt. 25 e 27
del DPR n. 268 del 1987;
d) con riferimento all'articolo
6: art. 26 del
DPR n. 268 del 1987;
e) con riferimento all'articolo
7: artt. 18 - 20
del DPR n. 13 del 1986; art. 29 del
DPR n. 268 del 1987;
f) con riferimento all'articolo
9: art. 16 DPR 395 del 1988;
g) con riferimento all'articolo
10: art. 2 DPR n.
268 del 1987;
h) con riferimento all'articolo 12:
art. 25 legge n. 93 del 1983;
i) con riferimento all'articolo
13: art. 28 del
DPR n. 268 del 1987; art. 32 DPR n.
333/90; art. 21 del
DPR n. 13 del 1986;
l) con riferimento all'articolo
14: art. 12 DPR n.
3 del 1957;
m) con riferimento all'articolo
15: art. 1, comma
1, art. 2, comma 1, artt. 3, 4, 5 e 6 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117;
art. 4 DPR n.
13 del 1986; art. 8 DPR n.
347 del 1983; art. 14 DPR n.
268 del 1987;
n) con riferimento all'articolo
16: art. 4,
lettera A) comma 1 e lettera B), commi 6 e 7, del DPR 268 del 1987; art. 1 e 5 DPCM n. 127
del 1988; art. 3, comma
23, L. n. 537 del 1993;
o) con riferimento all'articolo
17: art.11, commi
da 1 a 11, del DPR 268 del 1987;
p) con riferimento all'articolo 18:
art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR n. 395 del 1988;
q) con riferimento all'articolo
19: art. 15, comma
7, DPR n. 268 del 1987; art. 17 DPR n.
347 del 1983; art. 9 DPR n. 810 del 1980; art. 3, commi
dal 37 al 41, della L. n. 537 del 1993; e art.
22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94;
r) con riferimento all'articolo
20: art. 15 DPR n.
268 del 1987; art. 11 del
DPR n. 13 del 1986;
s) con riferimento agli articoli
21 e 22: artt. 17, 18 e
19 DPR n. 347 del 1983; art. 56 e 61 DPR n. 268
del 1987; art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del
DPR n. 3 del 1957; artt. dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3, commi
dal 37 al 41 della L. n. 537/93; e art. 22, commi 22,23,24,26
della L. n. 724/94;
t) con riferimento all'articolo
23: artt. 12, 13,
14, 15, 16, 17 del DPR n. 3 del 1957;
u) con riferimento agli articoli
dal 24 al 27: art. 51, commi
9 e 10, L. 142/90; art. 16 DPR n.
333 del 1990;
v) con riferimento agli articoli
dal 28 al 38: art. 34, comma
1, lettere a) e b), del DPR n. 268 del 1987; artt. 5
(con effetto dal 1.1.96), 6 (con effetto dal 1.1.96), 43, 44, 45,
46, 47, del DPR n. 333 del 1990.
2. Con riferimento alle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono
altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4
del DPR n. 333 del 1990.
3. Fatti salvi gli effetti già
prodotti dall'art. 72 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui al comma 1
sono inapplicabili le norme emanate dalle singole amministrazioni del
comparto, nell'esercizio di potestà legislativa o regolamentare, che
stabiliscano trattamenti normativi o economici speciali per categorie di
personale dipendente dalle amministrazioni stesse o che siano comunque
incompatibili con le disposizioni del presente contratto.
4. Le amministrazioni curano
adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta
disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme
non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.
ART. 48
Verifica
delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da
parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a
quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma
3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n.412.
2. Qualora vengano certificati
maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si
incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello
stesso.
PREMESSA
1.Gli istituti normativi presi
in esame sono: tempo parziale, tempo determinato, ferie, permessi
retributivi, assenze per malattia, maternità, sospensione cautelare in caso
di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento
penale.
2.Le voci retributive
considerate sono: indennità previste negli articoli 31, comma 2, lettere b) e
c) 35, 36, 37, assegno per il nucleo familiare.
|
3.Gli istituti previsti dagli
artt. 33 e 34 non sono stati considerati perchè corrisposti in base a
criteri non legati alla presenza in servizio.
|
|
Voci
retributive
|
|
Istituti
C.C.N.L.
|
Art. 31
2 c.
Lett. b
Indennità
di
turno
|
Art. 31
2 c.
Lett. b
Reperi-
bilità
|
Art. 31
2 c.
Lett. b
Maneg-
gio
valori
|
Art. 31
2 c.
Lett. b
Orario
ordinario
etc.
|
Art. 31
2 c.
Lett. c
Artt.
35
e 36
|
Art.
37
-----
----
|
Assegno
per il
nucleo
familiare
|
|
tempo parziale
verticale
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
tempo parziale
orizzontale
|
SI*
|
NO
|
SI*
|
SI*
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
tempo
determinato
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
ferie
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
permessi
congedi
straordinari
|
NO*
|
NO
|
NO*
|
NO*
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
assenze
sup.
15 gg.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
astensione
obbligatoria
facolativa
30 gg.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
astensione
facolativa
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
sospensione
cautelare
procedimento
disciplinare
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
sospensione
cautelare
procedimento
penale
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
|
*
pro-quota
|
ALLEGATO
A (riferimento 2° comma, articolo 29)
STIPENDIO
TABELLARE ANNUO A REGIME
(per 12
mensilità)
|
VIII
|
LIVELLO
|
20.183.000
|
|
VII
|
LIVELLO
|
15.455.000
|
|
VI
|
LIVELLO
|
13.371.000
|
|
V
|
LIVELLO
|
12.141.000
|
|
IV
|
LIVELLO
|
10.729.000
|
|
III
|
LIVELLO
|
9.669.000
|
|
II
|
LIVELLO
|
8.457.000
|
|
I
|
LIVELLO
|
7.449.000
|
ALLEGATO
B (riferimento 2° comma, articolo 34)
PREMIO
INDIVIDUALE
|
VIII
|
LIVELLO
|
700.000
|
|
VII
|
LIVELLO
|
630.000
|
|
VI
|
LIVELLO
|
570.000
|
|
V
|
LIVELLO
|
530.000
|
|
IV
|
LIVELLO
|
500.000
|
|
III
|
LIVELLO
|
460.000
|
|
II
|
LIVELLO
|
430.000
|
|
I
|
LIVELLO
|
400.000
|
TABELLA
"A"
"ASSENZE
PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell'art. 21,
comma 1.
1.1. Si supponga che un
dipendente, dopo il 6.7.1995, si assenti per malattia secondo il seguente
schema:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2
mesi);
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10
mesi);
- dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi
- ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà
superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario:
- sommare le assenze intervenute
nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle
dell'ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal
19.7.95 al 19.7.98: 12 mesi
- ultimo episodio morboso: 7
mesi
- totale 19 mesi
Al 20.1.99 il dipendente avrà
totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.99 egli avrà quindi superato il
periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di
fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi).
1.2. Si supponga ora che il
dipendente si assenti secondo il seguente schema:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2
mesi);
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10
mesi);
- dal 20.12.97 al 20.6.98 (6
mesi);
- dal 20.12.99 al 20.1.2000 (1
mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate
nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla
conservazione del posto, con retribuzione, per un periodo di 11 mesi (salva
la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di
18 mesi).
Infatti:
- totale assenze effettuate dal
19.12.96 al 19.12.99: 6 mesi
- ultimo episodio morboso: 1
mese
- totale 7 mesi
Al 20.6.98 il dipendente completa,
ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua
assenze fino al 20.12.99, con la conseguenza che al fine del computo dei tre
anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.96, senza tener conto delle
assenze precedenti tale ultima data. Al 20.1.99 egli avrà totalizzato solo 7
mesi di assenza.
2. Applicazione dell'art. 21,
comma 7 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di
trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario
stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono
state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del
nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente
quanto stabilito nel comma 7 dell'art. 21 e, fino alla scadenza del
contratto, nel comma 15 dello stesso articolo . Per stare agli esempi fatti
nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2
mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10
mesi) - Intera retribuzione fino al 15 .8.96;
90% della retribuz. fino al
15.11.96;
- dal 20.7.98 al 20.2.99 (7
mesi) - 50% della retribuzione fino al 20.1.99.
Dal 21.1.99 l'assenza non è
retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del
comma 2 dell'art.21)
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2
mesi); - Intera retribuzione;
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10
mesi) - Intera retribuzione fino al 15 .8.96 ;
90% della retribuz. fino al
15.11.96;
- dal 20.12.97 al 20.6.98 (6
mesi) - 50% della retribuzione;
- dal 20.12.99 al 20.1.2000 (1
mese) - 100% della retribuzione.
N.B. Trattandosi di assenze di
lunga durata, in entrambi i casi esemplificati, durante i periodi di
retribuzione intera deve essere corrisposto anche il trattamento economico
accessorio come determinato nella tabella n.1 allegata al CCNL stipulato
in data 6.7.1995. A prescindere dalla durata della malattia, viene
sempre corrisposto l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, come già
precisato, fino alla scadenza del contratto trova applicazione l'art. 21,
comma 15, ultimo capoverso.
3. Applicazione dell'art. 21
ultimo comma - Fase transitoria.
Il nuovo regime si applica solo
alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (6.7.1995) o
a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale
ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che
prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in
precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto,
né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, né ai
fini della determinazione del trattamento economico. E' quindi di tutta
evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni
dalla data di stipulazione del contratto (6.7.1995).
4. Assenze per malattia nel
rapporto a tempo determinato
4.1 Periodo di conservazione del
posto.
Coincide con la durata del
contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per
il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2 . Il rapporto di
lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel
contratto.
Un dipendente assunto a tempo
determinato per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla
conservazione del posto per 6 mesi. Se però egli si ammala dopo quattro mesi
dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i
restanti due mesi.
4.2 Trattamento economico delle
assenze.
4.2.1. Determinazione del
periodo massimo retribuibile e relativo trattamento - Regola generale.
Si deve verificare, in base alla
previsione dell'art. 5 della L.638/1983,
richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qual'è il periodo lavorato nei
dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello
massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15
dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato
dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i
periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta
in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile
varia quindi nel corso del rapporto.
Ai fini della quantificazione
del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo
retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con
rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 ( e cioè la
metà del periodo massimo retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su
18 ( e cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18 ( e cioè due
sesti ) al 50 % ( o ai due terzi per chi applicava il DPR 347 / 83)
Si consideri il seguente
esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha
lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;
- il periodo massimo
retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la
metà) potranno essere retribuIti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60
giorni (due sesti) al 50% ( o ai due terzi per chi applicava il dpr 347/83).
L'assenza di 120 giorni del
dipendente sarà dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i
restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90 %;
Se l'assenza fosse stata di 190
giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuIta
nel modo seguente:
- 90 gg. al 100%;
- 30 gg. al 90%;
- 60 gg. al 50% (o ai due terzi
per chi applicava il dpr 347/83);
- 10 gg. senza retribuzione.
Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può,
infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun
trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del
contratto a termine.
N. B. Negli esempi fatti si è
ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica
assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia,
nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico
spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima
assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di
rapporto).
4.2.2. Periodo massimo
retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia
lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un
periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto
successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il
CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono
retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60 gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi,
ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di
cui 60 gg.da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da
retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti,
se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:
- 45 gg. (la metà del massimo)
da retribuire al 100%
- 15 gg. (un sesto) da
retribuire al 90 %;
- 30 gg. (due sesti) da
retribuire al 50 % (o ai 2/3 per chi applicava il dpr 347 del
1983)
Invece, poiché è stato
incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100 % per passare dai
"normali" 45 giorni, risultanti dall'applicazione della solita
proporzione, ai 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di
un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50 %.
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%;
10 gg. (15 gg. - 1/3) al 90 %;
20 gg. (30 gg. - 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il
lavoratore si assenta per 20 gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata
dell'assenza; se si assenta per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60
gg e al 90 % per i successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito
al 100% per i primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori
20 gg., mentre per gli altri 30 giorni non sarà retribuito.
4.2.3. Periodo massimo
retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei
dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore
al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno
trenta giorni, perché così prevede espressamente l'art. 5 della
L. 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono
sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il
dipendente si ammala per 40 gg., poiché ha diritto alla retribuzione solo per
30 gg., i primi 30 gg. di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg.
sono senza retribuzione.
DICHIARAZIONI
A VERBALE E CONGIUNTE
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 1
L'A.RA.N. e le OO.SS.
firmatarie del presente contratto intendono sottolineare che il comune
essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari
livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati
è di trovare, nell'ambito di una libera contrattazione, un comune
orientamento per la soluzione dei problemi che riguardano, in generale, la
tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo le parti si
danno atto che esse hanno inteso superare ogni forma di cogestione
nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento
dell'amministrazione.
Le parti riconoscono dunque che
nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso
far salve, nella loro integralità, da un lato le competenze e la
responsabilità dei dirigenti così come definite dal D.Lgs. n. 29
del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome
funzioni e capacità di azione delle OO.SS. dei lavoratori.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 2
Le parti riconoscono
l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della
sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria
attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di
garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori
condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità
fisica.
A tal fine le parti, per dare
concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei
dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della
L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa
nazionale vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 626
del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli
aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la
sicurezza.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 3
Le parti si impegnano ad
iniziare, a partire dal mese di giugno 1995, i lavori preparatori per
giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza
complementari.
Le parti considerano la modifica
del D.Lgs. n. 124 del 1993 condizione preliminare per rendere attuabile un
sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori
degli Enti.
In tale orientamento dovranno
essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo e
le clausole che ne permettano la verifica.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 4
Per la revisione
dell'ordinamento del personale delle Camere di Commercio, la Commissione di
cui all'art. 41 terrà conto dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b,
sottoscritto dall'UNIONCAMERE e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL,
UIL, SNALCC, che ha già individuato gli elementi di criticità del proprio
ordinamento professionale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 5
Per le Camere di Commercio il
comma 1 dell'art. 30 deve essere commisurato al monte salari calcolato sulla
base dei trattamenti economici determinati per il 1993 ai sensi dell'ottavo
comma dell'art. 3 del D.L. 547/94 convertito in legge n. 644 del 22 novembre
1994.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 6
Le Parti si impegnano a rivedere
entro il 30.4.1995 la normativa vigente in relazione ai seguenti istituti e
problematiche concernenti il personale del comparto:
- mensa;
- attività sociali culturali e
ricreative;
- formazione professionale;
- personale educativo;
- personale docente degli enti
locali presso gli istituti statali;
- segretari economi.
Analogamente si procederà per le
problematiche relative alle I.P.A.B.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 7
In tema di composizione delle
delegazioni trattanti in sede decentrata le parti riconoscono l'opportunità
di una fase transitoria nella quale restano invariate le regole sulla
rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo, anche in relazione
alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle
sindacali.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 8
Le parti, allo scopo di rendere
applicativi i contenuti del decreto
legislativo 626/94 in materia di prevenzione e di sicurezza negli
ambienti di lavoro, si incontreranno allo scopo di dare attuazione alle
disposizioni che verranno concordate sulla materia nell'intesa di livello
intercompartimentale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 9
Poiché per effetto
dell'applicazione del decreto legislativo 509/94 il Consiglio di
Amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza degli organi dei sanitari
(ONAOSI) ha deliberato la trasformazione dell'Opera in Fondazione ai sensi
dell'articolo 1 commi 2 e 3 del citato decreto con conseguente trasformazione
della natura del rapporto di lavoro del personale e della disciplina
contrattuale ad esso applicabile, le parti riconoscono la applicabilità del
presente contratto collettivo di lavoro al personale dipendente dell'ONAOSI
fino alla definizione della nuova disciplina e alla conseguente
individuazione del nuovo e diverso contratto collettivo da applicare a tale
personale.
DICHIARAZIONE
A VERBALE n. 10
Le OO.SS. Confederali CGIL -
CISL - UIL ritengono l'indennità di vacanza contrattuale attribuita per
l'anno 1994 aumento contrattuale conglobato a tutti gli effetti e come tale
incidente anche sulla 13.ma mensilità 1994.
DICHIARAZIONE
A VERBALE n. 11
Le OO.SS. Confederali CGIL -
CISL - UIL ritengono necessario che in via contrattuale vengano definite le
agibilità sindacali per le R.S.U. e per le normali attività degli organi
statutari già previsti dall'art. 12 del
D.P.R. 333/90 e dall'art. 30 della
legge 300/70.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CGIL F.P.- CISL FILSEL- UIL Enti
Locali confermano che il contenuto del comma 2 dell'art. 9 del presente
contratto corrisponde a quanto espresso dalle oo.ss. e dagli Enti e in
particolare che :
- le province possono, in modo
autonomo, determinare quante unità operative complesse istituire tuttora con
la conseguente preposizione, ad ognuna di esse, del Segretario Economo che vi
presta servizio.
Roma 15.2.1996
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Nell'ambito dell'accordo sulla
nuova disciplina del personale addetto alle istituzioni educative e
scolastiche ed alla formazione professionale, da definire entro il 31/05/1996
e sulla base della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori
interessate/i, sarà oggetto di riesame e sistemazione organica l'insieme
delle norme e discipline contenute nei precedenti DD.PP.RR. contrattuali
nonchè quanto previsto dall'art. 9 del presente accordo.
Roma 15.2.1996
CGIL/FP CISL/FILSEL UIL/EE.LL.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
ARAN e CGIL-CISL-UIL delle
Autonomie Locali ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti
nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera
nell'ambito del nuovo ordinamento.
Il confronto, da riprendere il
21.2.1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria alla verifica della
possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di carriera dei
dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale - sulla
base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto - realizzino
il riconoscimento e la valorizzazione della crescita professionale derivata
dalla formazione e dall'esperienza acquisita all'interno delle amministrazioni
favorendo i progetti di ridefinizione delle piante organiche in vista di una
ottimizzazione della gestione delle risorse umane
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti negoziali concordano
che in riferimento al contenuto dell'art. 9, comma 1, primo, secondo e terzo
alinea, del presente contratto è fatta salva la disciplina degli accordi
decentrati già sottoscritti.
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