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Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale del Comparto
Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 -
2003
Il giorno 12 giugno 2003 alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran,
ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
FP/CGIL firmato
FPS/CISL firmato
UIL/PA firmato
CISAL INTESA firmato
CONFSAL/ UNSA firmato
RDB/PI non firmato
FLP firmato
Confederazioni:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
RDB – CUB non firmato
UGL firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri
per il quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002–2003.
COMPARTO MINISTERI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO
MINISTERI 2002-2005
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I:
Art.1: Campo di applicazione.
Art.2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
TITOLO II - Relazioni Sindacali
CAPO I:
Art.3: Relazioni sindacali
Art.4: Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti
integrativi
Art.5: Materie delle relazioni sindacali e forme di partecipazione
CAPO II: Forme di partecipazione
Art.6: Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III: Prerogative e diritti sindacali
Art 7: Norma di rinvio
TITOLO III – Classificazione del personale
CAPO I: Il sistema classificatorio
Art. 8: Principi del sistema
Art. 9: Commissione paritetica per il sistema classificatorio
TITOLO IV: Rapporto di lavoro
CAPO I: Norme disciplinari
Art.10: Clausole generali
Art.11: Modifiche dell'art.23 del CCNL del 16 maggio 1995
Art.12: Modifiche dell'art.24 del CCNL del 16 maggio 1995
Art.13: Codice disciplinare
Art.14: Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art.15: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art.16: Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II
Art.17: Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi
di lavoro
CAPO III:
Disposizioni finali
Art.18: Disposizioni particolari
Art.19: Procedure di conciliazione ed arbitrato
TITOLO V: Trattamento economico
CAPO I
Art.20: Stipendio tabellare
Art.21: Effetti dei nuovi stipendi
Art.22: Indennità di amministrazione
Art.23: Integrazione del fondo unico di amministrazione
Art.24: Norma finale di parte economica
CAPO II
Art.25: Personale assunto a contratto presso le sedi estere
TITOLO VI: Norme finali e transitorie
Art. 26: Norme finali
Art. 27: Disapplicazioni
TABELLE:
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
NOTA A VERBALE ARAN
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ALLEGATO 1. – Schema di codice di condotta da
adottare nella lotta contro le molestie sessuali
ALLEGATO 2. – Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
NOTE A VERBALE
OO.SS.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le
amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8, comma 1 del CCNQ sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002.
Il presente contratto si applica, altresì:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai
sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi
della L. 401 del
1990 - con contratto a tempo indeterminato dal
Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli
Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del
22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le
precisazioni di cui agli artt. 18 e 25;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art.1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto
previsto dal CCNL del 24 aprile 2002;
c) al personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria di
cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere
integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel
testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al
31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con
idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie
entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze
stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di
cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
ñ
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL del 16 febbraio 1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
ART. 4
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente
CCNL, che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo
legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo
delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con
cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni all'organismo
indicato nel citato art. 2. corredata dell'apposita relazione illustrativa
tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto
collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso
di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa
entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale
con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999, che è, pertanto disapplicato.
ART. 5
MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE
1. All'art. 4, comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo il terzo alinea è aggiunto il
seguente:
"Criteri generali per l'attuazione della mobilità
volontaria dei dipendenti tra sedi centrali e periferiche o tra le sedi
periferiche di una stessa amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al
comma 5".
2. All'art. 6, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999, al termine dell'ultima frase del punto 3
è aggiunta la seguente frase: "le materie per le quali è prevista
l'informazione preventiva e successiva possono essere integrate nell'ambito
della contrattazione di secondo livello in sede di amministrazione di cui
all'art. 4, comma 3, lett. A)".
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6 lett. D) del CCNL 16 febbraio 1999, sono altresì costituiti appositi Comitati paritetici, ai quali
è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare
proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la
realizzazione delle finalità di cui all'art. 26 del citato CCNL.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 6 COMITATO
PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Le parti prendono atto
che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore
frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o
psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri
dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una
serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo
in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni
di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la
dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,
addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al
fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono
rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore
interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste
dall'art. 6, lett. d) del CCNL del 16 febbraio
1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascuna amministrazione con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria
competenza; b) individuazione delle possibili
cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie
o di violenza morale; c) formulazione di proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del
dipendente interessato; d) formulare proposte per la definizione dei codici
di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono
presentate alle Amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità di
attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti
dall'art. 26 del CCNL del 16 febbraio
1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti
una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali; b) favorire la
coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli
uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di
essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei
Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento.
In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono
tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono
in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati
possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO III PREROGATIVE E
DIRITTI SINDACALI
ART. 7 NORMA DI RINVIO
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia
a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10, comma 3, relativo alle
modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le amministrazioni
nonchè ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche.
2. In relazione alla questione insorta
sull'art. 9 comma 1 del CCNL del 16 febbraio
1999 relativamente alla fruibilità dei permessi sui
luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un
approfondimento in una apposita sessione negoziale che inizierà entro il
15 marzo 2003.
ñ
TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
CAPO I IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
ART. 8 PRINCIPI DEL SISTEMA
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al
fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli
uffici nonché promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa, le parti convengono sulla opportunità di confermare
l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel processo di valorizzazione
professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di supporto
alla riforma stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il
settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione
ottimale delle risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in
relazione alla maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti
collettivi del precedente quadriennio, le parti ritengono che la
contrattazione integrativa debba valorizzare in particolare, i seguenti
principi già enunciati nel citato sistema
classificatorio: a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso
dall'esterno, ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la
copertura dei posti; b) valutazione ponderata di
tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le aree e i profili cui si riferiscono le
selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 16 febbraio
1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio,
agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e
qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito
un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato
alla selezione. c) esplicito riconoscimento, nelle
progressioni verticali, della prevalenza all'inquadramento del personale
proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione
continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi,
costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di
aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova
cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena attuazione
all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, in particolare rendendo
disponibili le risorse indicate nel comma 5 della norma.
4. Le parti si danno reciproco atto della operatività
dei contratti integrativi già stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto
il sistema classificatorio e, conseguentemente, si impegnano ad assumere,
ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata
alla rapida applicazione degli stessi.
ART. 9 COMMISSIONE PARITETICA PER
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni
lavorative individuali richiedono l'impegno delle parti nel portare
avanti il sistema di classificazione
professionale, di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, quale efficace e concreto strumento di
riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di prima
applicazione del sistema classificatorio di cui al comma 1, si danno atto
della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire
anche ad una semplificazione dello stesso per una migliore gestione dei
processi lavorativi ed un impiego più flessibile delle risorse umane.
3. A tal fine è istituita, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN
- Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL,
con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al
raggiungimento degli obiettivi suindicati e di formulare alle parti
negoziali proposte per una verifica del sistema classificatorio che in
particolare esamini la possibilità di: - attuare una riduzione degli attuali accessi
dall'esterno; - individuare all'interno delle aree
posizioni esclusivamente economiche e le relative modalità di sviluppo
professionale; - ricomporre i processi lavorativi
attraverso una nuova declaratoria di area, con l'indicazione di eventuali
norme transitorie per il passaggio dall'attuale al nuovo sistema; - valutare le implicazioni sulla dotazione organica
derivanti dall'applicazione delle proposte.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte
sindacale, saranno adottate sulla base della rappresentatività espressa
dalle stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. A tale commissione è demandato anche il compito di
formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area
della vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del
Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed
organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte avverrà con le
modalità e tempi indicati nell'art. 10 della legge 145 del
2002.
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TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
ART. 10 CLAUSOLE
GENERALI
1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo IV
del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in particolare gli artt. 23, 24 e 26 del citato
capo IV, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
ART. 11 MODIFICHE ALL'ART. 23 DEL
CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 23 del CCNL del 16 maggio
1995 sono apportate le seguenti
modifiche: a) la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è
modificata in "obblighi del dipendente"; b) al
termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti
il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato"; c) al comma 3, lettera d), le parole "della legge 4
gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con "del d. lgs. n. 443 del 28 dicembre
2000 e del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000"; d) al comma 3, lettera q),
dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari propri" e prima del
punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi".
ART. 12 MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL
CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio
1995 sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli
obblighi disciplinati all'art. 23 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale; b)
rimprovero scritto (censura); c) multa di importo
variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi; f) licenziamento con
preavviso; g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento
all'"art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in
entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del
2001";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento
emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile
della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti
all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo
ufficio."
d) dopo il
comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da
intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno
comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed
immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni
giuridiche"
e)
il comma 10 è sostituito dal seguente: "11. Per
quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".
ART. 13 CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e
in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs.
n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla
rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato
dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento; - all'eventuale
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla posizione di
lavoro occupata dal dipendente; - al concorso
nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con
particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio
previsto dalla legge; - al comportamento verso gli
utenti;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della
stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a
seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di
maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma. c) Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche
in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza
verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione
o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite
personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L.300 del
1970; f) insufficiente
rendimento; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato
dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività
sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
si applica per: a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste
nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni,
a trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione; d) svolgimento di altre attività lavorative durante
lo stato di malattia o di infortunio; e) rifiuto
di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari; f) minacce, ingiurie gravi, calunnie
o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di
fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; g) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero
e di espressione ai sensi dell'art.1 L.300 del 1970; h) qualsiasi comportamento
da cui sia derivato danno grave all'amministrazione o a terzi; i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona j) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o
di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel
comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3
presentino caratteri di particolare gravità; b)
assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione
alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo; d) insufficiente persistente scarso
rendimento dovuto a comportamento negligente; e)
esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano
lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente
comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una
indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16
maggio 2001 nonchè gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti. Il periodo di sospensione non è, in
ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di
servizio.
5. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in
una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione
della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a); b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4,
lettera d); c) ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall'Amministrazione per riconosciute e motivate
esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione
alla tipologia di mobilità attivata; d) mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando
l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si
applica la sanzione di cui al comma 4; e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di
persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona; h) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal
servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti,
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità; c)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito
di presentazione di documenti falsi; d)
commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro. e) condanna passata in
giudicato: 2. per i
delitti indicati nell' art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 16 del 1992; 3. quando alla condanna consegua comunque
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 4. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97 del
2001.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi
da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili,
agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del 16 maggio
1995, come modificato dal presente CCNL quanto al tipo e
alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in
ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma
di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con
altre.
9. L'art. 25 del CCNL del 16 maggio
1995 è disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti
al medesimo art. 25 devono intendersi all'art. 25 come rinovellato dal
presente contratto.
ART.14 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare
rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione
è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga
nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di
un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 97 del
2001, in linea generale il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del
2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso
è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall' art.
13, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e
6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente
al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del
2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 13,
comma 5 lettera h) e comma 6, lett. b) ed e),
e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta
una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 15 SOSPENSIONE CAUTELARE IN
CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare,
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento
ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati
previsti dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice
penale, c) ed e) della legge 16 del 1992.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97 del
2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica
l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 14, in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità
pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16
maggio 2001 nonchè gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell' art. 14, commi 6 e 7, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14 comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali
o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto
e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art. 27 del CCNL del 16 maggio
1995.
ART. 16 NORME TRANSITORIE PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi
del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 come
rinovellato dal presente contratto, qualora più favorevoli, in luogo di
quelle previste dall'art. 25 del CCNL del 16 maggio
1995.
CAPO II
ART. 17 CODICE DI
CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di
partecipazione di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta
relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione del 27.11.1991, n.
92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice–tipo.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
1. Il comma 2, dell'art. 8 del CCNL integrativo del 16 maggio
2001, riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca,
all'ultimo rigo, dopo la virgola, viene così integrato " fatta salva
l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge
448 del 2001".
2. Con riferimento all'art. 33 del CCNL del 16 maggio
2001, le parti prendono atto che per mero errore
materiale, è stata omessa la citazione della legge 336 del 1970. Pertanto il comma 3 del suddetto articolo viene
integrato, dalla data di entrata in vigore del predetto CCNL, come qui di
seguito indicato:"In relazione ai benefici previsti per gli ex-combattenti
e simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed
integrazioni."
3. Con riferimento al personale di cui all'art. 1,
comma 2, lett.a), sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL
ivi indicati. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
comparto, ivi richiamate in relazione agli istituti per i quali è prevista
la diretta applicabilità al personale medesimo, si intendono modificate o
integrate dalle norme contenute nel presente contratto.
4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica,
chiariscono che, tra le risorse indicate nell'art. 17, comma 13 del CCNL del 16 maggio 2001, sin dalla data di
entrata in vigore di quest'ultimo, sono state ricomprese le risorse già
destinate alla corresponsione dell'indennità rischio radiologico, che
continua ad essere attribuita al personale avente titolo nelle misure ed
alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale
tecnico di radiologia dall'entrata in vigore del presente contratto la
denominazione dell'indennità di rischio è cambiata in indennità
professionale.
5. All'art. 9, comma 3, lett. a), del CCNL del 16 maggio
2001, il comma 2 ivi indicato, al termine, è integrato
con il seguente periodo: "Tra le motivazioni per cui possono essere
concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l'effettuazione di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi
calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento
della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di
emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti
autorità"
6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio
1995 viene integrato con il seguente periodo: "Tra questi
ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 legge 13 luglio 1967, n.
584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n.
107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n.
52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i
donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i
ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in
una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti
contrattuali applicabili.
8. Al personale in distacco ed in aspettativa ai
sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono
quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione
integrativa.
ART. 19 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
ED ARBITRATO
1. Per tutte le controversie individuali è previsto
il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs.
165/2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie
individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate
nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio
2001 e successive modificazioni e
proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può
adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa
possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a
prescindere dalla tipologia delle conciliazione prescelta tra quelle
indicate nel comma 2, In tal caso si esperiscono le procedure indicate
nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio
2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili con le procedure
previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi all'organismo di cui
all'art. 55, commi 8 e 9 del D. Lgs.
165/2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) del CCNL del 16 febbraio
1999.
ñ
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ART. 20 STIPENDIO
TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo
conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonchè di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno
2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come
stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 21 febbraio
2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al
CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
Detto conglobamento non ha effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in
servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione del commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi
comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2,
comma 6, del presente CCNL.
ART. 21 EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e 15 comma 7 del
presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione
dell'art. 20 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella
prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 20, comma 3 del
presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n.
335.
ART. 22 INDENNITA' DI
AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il procedimento di
perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale
del Comparto, le misure attualmente vigenti dell'indennità
d'amministrazione sono incrementate degli importi e con la decorrenza
indicati nelle Tabelle C e D.
2. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra
Amministrazione del medesimo comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 16 maggio
2001, al personale viene corrisposta l'indennità del
comma 1, nella misura spettante presso l'Amministrazione di
destinazione.
ART. 23 INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO
DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai
sensi dell'art. 31 del CCNL del 16 febbraio
1999 e dell'art. 6 del CCNL 21 febbraio
2001 è ulteriormente incrementato di un importo pari a €
10,90 pro – capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio
2003.
2. Sono, altresì, confermate le modalità di utilizzo
del fondo di cui all'art. 32 del CCNL del 16 febbraio
1999 e all'art. 7 del CCNL del 21 febbraio
2001.
ART. 24 NORME FINALI DI PARTE
ECONOMICA
1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle
disponibilità economiche stanziate per il rinnovo del presente contratto
relativo al biennio economico 2002 – 2003, sono ricomprese le risorse
specificatamente destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena
copertura finanziaria dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio
2001 relativo al trattamento di fine rapporto di
lavoro.
2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento
degli istituti di cui all'art. 23 non vengano completamente utilizzate
nell'anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di amministrazione per
l'esercizio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano confermate le norme dei precedenti CCNL.
CAPO II
ART. 25 PERSONALE ASSUNTO
A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE
1. Il fondo unico per il personale assunto a
contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, di cui
all'art. 10 del CCNL del 12 aprile
2001, è ulteriormente incrementato di un importo
complessivo, al netto degli oneri riflessi, pari a € 530.000 annui con
decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in € 1.220.000 annui con
decorrenza 1 gennaio 2003. Tali importi sono individuati sulla base degli
incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante personale del
comparto.
ñ
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 26 NORME
FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano confermate le norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non
disapplicate:
- CCNL 1994/1997 del 16 maggio
1995, con particolare riferimento all'art. 19, nella
parte in cui prevede che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali;
CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12
gennaio 1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30
aprile 1996; CCNL 1998/2001 del 16 febbraio
1999 e del 21 febbraio 2001; CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 del 16 maggio
2001. In caso di eventuali interventi legislativi in
materia di orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la
disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 165 del
2001.
ART. 27 DISAPPLICAZIONI
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono
disapplicate le seguenti norme:
a) Con riferimento all'art. 4 (tempi e procedure per
la stipulazione dei contratti integrativi): l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio
1999; b) Con riferimento agli
artt. 13 (Codice disciplinare) e 14 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale): l'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato
dall'art. 17, commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio
2001; c) Con riferimento all'art.
15 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale): l'art. 27 del CCNL del 16 maggio
1995; d) Con riferimento all'art.
16 (Norme transitorie per i procedimenti disciplinari): l'art. 41, commi 1 e 2 del CCNL del 16 maggio 1995
ñ
Tabelle
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione economica |
dal 1.1.2002 |
dal 1.1.2003 |
|
Ispettore Generale r.e. |
59,50 |
66,30 |
|
Direttore Divisione r.e. |
55,30 |
61,60 |
|
C3 - S |
47,90 |
53,40 |
|
C3 |
47,90 |
53,40 |
|
C2 |
43,60 |
48,60 |
|
C1 - S |
39,80 |
44,40 |
|
C1 |
39,80 |
44,40 |
|
B3 - S |
36,50 |
40,61 |
|
B3 |
36,50 |
40,61 |
|
B2 |
34,30 |
38,20 |
|
B1 |
32,60 |
36,30 |
|
A1 - S |
30,90 |
34,40 |
|
A1 |
30,90 |
34,40 |
Tabella B -
Nuova retribuzione tabellare
Valori in euro per 12 mensilità
|
Posizione economica |
dal 1.1.2002 |
dal 1.1.2003 (1) |
|
Ispettore Generale r.e. |
18.899,48 |
26.667,22 |
|
Direttore Divisione r.e. |
17.178,86 |
24.784,21 |
|
C3 - S |
15.667,74 |
22.949,97 |
|
C3 |
14.190,15 |
21.472,38 |
|
C2 |
12.417,72 |
19.546,16 |
|
C1 - S |
11.558,70 |
18.537,36 |
|
C1 |
10.876,46 |
17.855,12 |
|
B3 - S |
10.548,16 |
17.406,52 |
|
B3 |
9.487,87 |
16.346,23 |
|
B2 |
8.598,99 |
15.375,22 |
|
B1 |
7.906,16 |
14.619,38 |
|
A1 - S |
7.725,15 |
14.373,71 |
|
A1 |
7.194,75 |
13.843,31 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed
assorbe l’Indennità Integrativa Speciale.
Tabella C -
Incrementi mensili dell’Indennità
d’amministrazione
Valori in euro da corrispondere per 12 mensilità
Corte dei Conti - Ministero Giustizia - Consiglio di
Stato - Avvocatura di Stato - Ministero Giustizia DAP - ex Ministero
Commercio Estero - ex MURST - ex PCM Dip.Spettacolo/Turismo/Aree
Urbane/Affari Sociali - ex Ministero Trasporti Motorizzazione/Marina
mercantile/Civilavia - ex Ministero Beni culturali - Ministero della
Salute
|
Posizione economica |
Incremento dal 1.1.2002 |
Rideterminato dal 1.1.2003 (1) |
|
Ispettore Generale r.e. |
9,80 |
10,80 |
|
Direttore Divisione r.e. |
9,60 |
10,80 |
|
C3 - S |
9,00 |
10,00 |
|
C3 |
9,00 |
10,00 |
|
C2 |
8,00 |
8,80 |
|
C1 - S |
7,20 |
8,00 |
|
C1 |
7,20 |
8,00 |
|
B3 - S |
6,20 |
7,00 |
|
B3 |
6,20 |
7,00 |
|
B2 |
5,60 |
6,40 |
|
B1 |
5,20 |
5,80 |
|
A1 - S |
4,80 |
5,40 |
|
A1 |
4,80 |
5,40 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed
assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2002.
Tabella D -
Incrementi mensili dell’Indennità
d’amministrazione
Valori in euro da corrispondere per 12 mensilità
Ministero Comunicazioni - ex Ministero Lavoro - ex
Ministero Tesoro e Bilancio - ex Ministero Finanze - Ministero Difesa -
Ministero Interno - ex Ministero Industria - ex Ministero Ambiente - ex
Ministero Lavori Pubblici - ex Ministero Pubblica Istruzione - Ministro
Politiche Agricole - Ministero Affari Esteri
|
Posizione economica |
Incremento dal 1.1.2002 |
Rideterminato dal 1.1.2003 (1) |
|
Ispettore Generale r.e. |
27,80 |
29,00 |
|
Direttore Divisione r.e. |
26,60 |
27,80 |
|
C3 - S |
20,80 |
21,80 |
|
C3 |
20,80 |
21,80 |
|
C2 |
18,60 |
19,60 |
|
C1 - S |
16,60 |
17,40 |
|
C1 |
16,60 |
17,40 |
|
B3 - S |
14,60 |
15,40 |
|
B3 |
14,60 |
15,40 |
|
B2 |
13,20 |
13,80 |
|
B1 |
11,80 |
12,40 |
|
A1 - S |
10,60 |
11,20 |
|
A1 |
10,60 |
11,20 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed
assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2002.
ñ
Nota a verbale ARAN
Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 20,
comma 3, si precisa che al personale in servizio all’estero destinatario
del presente contratto, cui non spetta l’IIS, verrà
applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla
misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002,
che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali
secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto
personale il conglobamento dell’indennità integrativa speciale sullo
stipendio tabellare è utile ai fini dell’indennità di buonuscita.
ñ
Dichiarazioni congiunte:
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all'art. 6 ed in considerazione della
necessità di affrontare in modo organico le situazioni di mobbing
esistenti nelle amministrazioni del comparto, le parti raccomandano che le
previsioni in esso contenute abbiano attuazione in tempi rapidi e
nell'ambito delle strutture esistenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 9 le parti convengono che
nei lavori della Commissione sarà dato particolare rilievo alle modalità
per la riqualificazione professionale del personale appartenente all'area
A, anche in relazione ai processi di esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione all'art. 18, le parti prendono atto
della necessità di verificare congiuntamente gli altri casi di donazione
di organi (ad es. rene, fegato) per i quali prevedere una particolare
tutela anche, eventualmente, nell'ambito dell'art. 6, comma 1, primo periodo, del CCNL
integrativo del 16 maggio 2001. La verifica dovrà essere portata a termine entro
sei mesi
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 19, le parti prendono atto
della necessità che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
preveda idonee soluzioni organizzative atte ad evitare situazioni di
incompatibilità quando venga fatto ricorso alle procedure di cui
all'art. 66 del d.lgs. n. 165 del
2001, da parte di dipendenti delle Direzioni
provinciali del Lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 22, le parti affermano che
l'omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione percepita dai
dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del d.lgs. n. 300
del 1999 non assume carattere negoziale essendo connessa con il riassetto
delle pubbliche amministrazioni interessate. Le relative risorse,
pertanto, devono essere oggetto di preciso finanziamento di legge non
potendo il contratto collettivo provvedere al raggiungimento di tale
obiettivo con le risorse derivanti dall'applicazione dell'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Tuttavia le parti, nell'ambito delle limitate
risorse contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti
il processo di riallineamento retributivo perseguito sin dal
contratto collettivo del 16 maggio
1995, attraverso un meccanismo di perequazione dei valori
dell'indennità stessa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'Accordo sulla concessione dei buoni
pasto del 30 aprile 1996, le parti si danno atto della necessità di
procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto,
alla verifica della spesa effettivamente sostenuta a fronte dei relativi
stanziamenti per l'eventuale revisione della disciplina e degli importi
attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione alla nuova disciplina delle forme
flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal CCNL del 16 maggio 2001, le parti sottolineano la particolare e
significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane
che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono alle
amministrazioni ampi margini di gestione diretta dei servizi, evitando in
tal modo il ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate
nell'espletamento delle attività istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con l'obiettivo di verificare, nell'arco della
vigenza contrattuale, la possibilità di revisione dell'istituto della
trasferta, le parti confermano i contenuti della dichiarazione congiunta
n. 2 del CCNL del 16 maggio 2001.
ñ
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA
DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1 (Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di
intimidazione nei suoi confronti.
Art. 2 (Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si
configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto
delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto
delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti
molesti;
d) è istituita
la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora
in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento
della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie
sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il
ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere.
Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al
proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere
un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo
oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un
dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si
impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di
diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della
persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento
costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste
dai CCNL in vigore.
Art. 3 (Procedure da adottare
in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il
dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o
per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere
adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire
alla soluzione del caso.
Art. 4 (Procedura informale
intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione
di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente
alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del
lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5 (Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a
trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari,
fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale
della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie
sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la
denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione
generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata
dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di
lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità
della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di
lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti
disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di
uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via
temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al
fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la
possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,
eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è
comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga
in sedi che creino disagio.
Art. 6 (Attività di
sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli
orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali
ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia
luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di
condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A
tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà
a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente
del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di
attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti
con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ñ
ALLEGATO 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1 (Disposizioni di
carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in
servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le
altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione
in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da
leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 2 (Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con
il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente
dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle
proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di
cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale
da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei
limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3 (Regali e altre
utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro
il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
Art. 4 (Partecipazione ad
associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto
di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5 Trasparenza negli
interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti
con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6 (Obbligo di
astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui
od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7 (Attività
collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle
quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8 (Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono
in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9 (Comportamento nella
vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10 (Comportamento in
servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11 (Rapporti con il
pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in
ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte
dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire
loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli
di qualità.
Art. 12 (Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra
opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova
il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Art. 13 (Obblighi connessi
alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una
piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale
prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio;
qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse
categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per
gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
ñ
NOTE A VERBALE OO.SS.
Roma, 28 febbraio 2003
NOTA A VERBALE N. 1
La FP CGIL ritiene che il presente CCNL avrebbe
dovuto destinare maggiori risorse e materie, direttamente, alla
contrattazione integrativa di posto di lavoro, per intervenire con
maggiore incisività sull’organizzazione del lavoro, in coerenza con la
piattaforma presentata.
NOTA A VERBALE N. 2
La FP CGIL esprime la propria riserva sull’art. 1,
comma 2, punto b) del presente CCNL perché l’accordo citato non è stato
sottoscritto dalla nostra Organizzazione sindacale in quanto ritenuto
inadeguato a risolvere i gravi e ormai storici problemi degli Uffici
giudiziari.
Esemplificativa a tale proposito è la mancata
regolamentazione dell’orario di lavoro.
* * *
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Roma, 14 maggio 2003
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del Governo
di modificare il contratto sottoscritto con l’ARAN lesiva dell’autonomia
della contrattazione e dei soggetti presenti al tavolo. Tale richiesta è
inaccettabile sul piano del metodo, e per quel che attiene al punto
relativo al conglobamento, anche sul piano del merito.
Il negoziato ha infatti comportato tra i suoi esiti
oggettivi la modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo
della pensione oltre che della indennità di buonuscita. La pretesa del
Governo di non tener conto di questo esito si poggia, non su una presunta
assenza di copertura finanziaria, ma, sui rapporti di forza che il Governo
usa impedendo la sottoscrizione definitiva del contratto, azzerandone, di
fatto, il risultato contrattuale raggiunto.
CGIL e FP CGIL, decidono di accettare la modifica del
testo sottoscritto solo per acquisire il contratto e per non riportare il
percorso contrattuale della categoria al punto zero.
Le scriventi OO.SS., nella convinzione della
raggiungibilità dell’obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai
fini del calcolo della pensione, la cui copertura finanziaria è già in
atto presso l’ INPDAP, dichiarano fin d’ora l’apertura di una specifica
vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie richieste.
Il Segretario Generale FP CGIL Nazionale (Laimer
Armuzzi)
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Roma, 14 maggio 2003
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISL FPS con riferimento alla richiesta del
Governo di modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN, nella parte
relativa al conglobamento della I.I.S. nello stipendio, ritiene non
condivisibile tale metodo d'intervento unilaterale che non rispetta il
ruolo e l'autonomia negoziale delle parti.
Tale modifica richiesta dal Governo alla pre-intesa
contrattuale già sottoscritta appare quindi elemento di forte
prevaricazione, che peraltro non trova logica motivazione se confrontato
con il lineare sviluppo delle trattative sulla predetta materia avvenuto
in sede ARAN.
Peraltro in sede di sviluppo negoziale le Parti hanno
sempre discusso della computabilità dell'I.I.S. nello stipendio agli
effetti della indennità di buonuscita INPDAP, anche in relazione alla
quantificazione corrispondente costo contrattuale da imputarsi in sede di
rinnovo, e tenuto conto che la più complessiva problematica riguardante la
riforma previdenziale è oggetto di specifico confronto tra il Governo e le
OO.SS. Confederali.
Pertanto la CISL FPS conviene di sottoscrivere il
CCNL Comparto Ministeri con le modifiche richieste dal Governo poiché non
alterano la sostanza delle intese raggiunte e sottoscritte dalle Parti ed
al solo fine di consentire la conclusione della citata tornata
contrattuale, dimostrando grande senso di responsabilità nei confronti dei
lavoratori e
per non riportare il percorso contrattuale della categoria ad una
pericolosa fase di penalizzante stallo.
La CISL FPS ritiene di sottoscrivere il presente CCNL
anche al fine di non fornire ulteriori alibi al Governo che con metodo
scorretto disconosce l'accordo sul Pubblico Impiego del febbraio 2002,
l'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993, impedendo il rinnovo
dei contratti in tutti gli altri comparti del Pubblico Impiego.
La CISL FPS, nella convinzione della raggiungibilità
dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini del calcolo
della pensione, anche in considerazione della copertura finanziaria già in
atto presso l'INPDAP, dichiara fin d'ora l'apertura di una specifica
vertenza a sostegno delle proprie richieste.
* * *
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Roma, 14 maggio 2003.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CONFEDERAZIONE UIL E
DELLA UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La UIL e la UIL PA esprimono il proprio dissenso, sul piano del merito e
del metodo, per le modifiche apportate dall'ARAN, su indicazione del
Governo, agli artt. 12 e 21 dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del
CCNL dei Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio 2003, in quanto lesive dei
diritti dei lavoratori.
Infatti, tale atto unilaterale rimette in discussione
l'attuale sistema di relazioni sindacali, altera i rapporti paritetici tra
le parti nella negoziazione, indebolisce il ruolo dei soggetti
contrattuali, ripristina regole di controllo e di intervento autoritativo
estranee alla natura privatistica del rapporto di lavoro introdotta dal
D.Lgs 165/2001.
In particolare, la sterilizzazione degli effetti del
conglobamento dell'IIS nello stipendio sul trattamento pensionistico,
rappresenta una arbitraria decurtazione di un beneficio già concordato tra
le parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto finanziario.
E' assurdo e, a nostro giudizio, illegittimo definire
uno stipendio tabellare di base che viene assoggettato ad un'unica
aliquota contributiva, ma viene valutato in modo differenziato al momento
del calcolo della pensione.
Altrettanto inaccettabile è la modifica, da perentori
a ordinatori, di alcuni termini del procedimento disciplinare. In tal
modo, infatti, si introduce un pericoloso fattore di incertezza a danno
dei lavoratori sottoposti a procedimenti disciplinari, in una materia che,
al contrario, necessita di regole precise. Così si favoriscono gestioni
autoritarie e si scaricano sui lavoratori i ritardi e le inefficienze
delle amministrazioni.
La UIL e la UIL PA:
-
preso atto dell'atteggiamento dilatorio assunto dalle
controparti nella definizione del CCNL relativo al quadriennio
2002/2005;
-
considerato che il CCNL è scaduto oramai da più di
sedici mesi;
-
al fine di garantire ai lavoratori tutti gli altri
benefici contrattuali;
-
per non vanificare gli effetti di recupero del potere
di acquisto delle retribuzioni;
nel sottoscrivere il presente contratto di lavoro, ribadiscono Il
proprio dissenso sulle modifiche unilaterali apportate e dichiarano
che intraprenderanno tutte le iniziative, di carattere sindacale e
giurisdizionale, finalizzate a riconoscere ai lavoratori del Comparto
Ministeri gli effetti del conglobamento dell'IIS, anche ai fini del
calcolo della pensione ed a trasformare in perentori tutti i termini
relativi ai procedimenti disciplinari.
* * *
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 25 (personale assunto con
contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere) le OO.SS CGIL FP –
CISL FPS – UIL PA ritengono che al suddetto personale debba essere
applicata, in materia di trattamento di malattia, la disciplina prevista
dal CCNL 94/97 e successive modificazioni per il personale dei ministeri.
CGIL FP - CISL FPS - UIL PA
* * *
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Roma 28 febbraio 2003
DICHIARAZIONE CGIL CISL UIL
Cgil Cisl Uil preso atto che l'indennità di
amministrazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la
contrattazione integrativa è stata omogeneizzata con quella dell'ex
Dipartimento dello Spettacolo attraverso l'utilizzo del fondo unico di
amministrazione assumono l'impegno di sostenere a tutti i livelli il
consolidamento degli importi nelle tabelle dell'indennità di
amministrazione.
Pertanto verranno intraprese tutte le opportune
iniziative contrattuali e legislative alfine di raggiungere tale
obiettivo.
Opportune soluzioni dovranno essere assunte per il
Ministero della Sanità e per quello dell'Infrastrutture.
FP CGIL Podda - FPS CISL Tarelli - UIL PA Bosco
* * *
Roma 28.2.2003
NOTA A VERBALE
La RdB Pubblico Impiego valuta negativamente
l'ipotesi di accordo relativa al CCNL 2002- 2005 comparto Ministeri in
quanto:
sul piano economico non risponde alle esigenze
dell'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione reale e all'aumento del
costo della vita dovuta all'introduzione dell'Euro, prevedendo aumenti
assolutamente distanti dai livelli delle retribuzioni europee;
pur in presenza del blocco reiterato delle assunzioni
non affronta e non prevede alcuna soluzione al problema del precariato
confermando il pieno utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
rinvia, con una fumosa dichiarazione congiunta, la
soluzione all'annoso problema dell'adeguamento del valore dei buoni pasto
consentendo al Governo di incamerare le risorse stanziate ma non
utilizzate per questo istituto (60 milioni di euro);
rimanda la definizione del problema dell'ordinamento
professionale ad una istituenda Commissione i cui limiti di azione
impediranno di fatto la soluzione definitiva al giusto inquadramento del
personale;
irreggimenta il personale in una gabbia disciplinare
repressiva;
non dà certezze in ordine al libero esercizio delle
libertà sindacali;
La RdB Pubblico Impiego per quanto sopra non
sottoscrive l'Ipotesi di Accordo che sottoporrà alla valutazione dei
propri organismi statutari e al referendum tra i lavoratori del Comparto
al fine di verificare la rispondenza dell'ipotesi di Accordo alle
necessità ed alle aspettative della categoria.
Direzione Nazionale RdB PI
* * *
ñ
Roma, 28 febbraio 2003
NOTA ALL’IPOTESI DI CCNL COMPARTO MINISTERI 2002 –
2005
La FLP valuta non soddisfacente la presente ipotesi
di accordo in quanto:
sotto l’aspetto economico
-
non garantisce un recupero del potere di acquisto
degli stipendi rispetto all'inflazione reale. Le retribuzioni rimangono
quindi ancora ben lontane da quelle europee;
-
non garantisce la perequazione delle indennità di
amministrazione esistenti nelle diverse amministrazioni del comparto
ministeri; anzi, l’attuale sistema contrattuale esistente, con la
previsione del trascinamento di parte dell’indennità di amministrazione
sull’indennità di buonuscita e sul TFR, acuisce la sperequazione,
protraendone gli effetti anche oltre il termine della vita lavorativa dei
dipendenti;
-
utilizza quota parte degli stanziamenti contrattuali
per finanziare gli oneri derivanti dal conglobamento dell’indennità
integrativa speciale nello stipendio tabellare;
-
non recepisce la richiesta di adeguamento del valore
economico dei buoni pasto, perseverando di fatto una discriminazione
rispetto a quanto diversamente previsto e attuato in altri comparti di
contrattazione.
sotto l’aspetto normativo
-
sono disattese le aspettative di carriera dei
lavoratori ministeriali con la mancata previsione di un nuovo sistema di
ordinamento professionale;
-
in particolare, si registra la mancata previsione,
anche in contrasto con la stessa direttiva della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, dell’omogeneizzazione dei
sistemi classificatori esistenti nei differenti comparti con la necessaria
introduzione dell’area D;
-
la previsione di cui all’art. 8, di fatto non risolve
i problemi relativi alle attuali procedure di riqualificazione in corso
nei diversi ministeri alla luce della sentenza n. 194 della Corte
Costituzionale, mettendone anzi a repentaglio il buon esito;
-
viene istituita una ennesima commissione paritetica
per lo studio di un nuovo sistema classificatorio con il preciso scopo
di
posticipare al prossimo rinnovo contrattuale giuridico (2006-2009)
qualsiasi possibile modifica in tema di ordinamento professionale;
-
vengono disattese numerose proposte avanzate dalla
FLP su diverse materie contrattuali, fra le quali: - mancato adeguamento monte giorni permessi
retribuiti ex art. 18; - mancata abrogazione
decurtazione indennità di amministrazione su malattie (15 gg); - mancata introduzione della prestazione lavorativa
flessibile per la famiglia; - mancata previsione
di contingenti minimi di ore annuali di formazione per dipendente; - mancata previsione norme di raccordo per
omogeneizzazione delle modalità di applicazione dell’indennità di
trasferta in atto presso il Ministero della Difesa.
La FLP per le motivazioni sopra descritte ritiene di
non poter sottoscrivere la presente ipotesi di accordo. La medesima verrà
sottoposta all'approvazione da parte dei lavoratori attraverso l'istituto
del referendum, al fine di verificarne la rispondenza alle aspettative
espresse dai medesimi.
* * *
ñ
Roma, 14 maggio 2003
NOTA AL VERBALE DI RETTIFICA DELL’IPOTESI DI CCNL
COMPARTO MINISTERI 2002 – 2005 SIGLATO IL 28 FEBBRAIO 2003
Analogamente a quanto riportato nella nostra nota già
allegata all’ipotesi di CCNL comparto ministeri siglato il 28.02.03,
ribadiamo il nostro totale dissenso all’integrazione di ulteriori
modifiche di articoli contrattuali che aumentano, pesantemente, il
giudizio complessivamente negativo già espresso.
Per le considerazioni di cui sopra la FLP
ribadisce di non sottoscrivere il verbale di rettifica degli articoli 12,
20 e 21 dell’ipotesi di CCNL di che trattasi, perché:
-Viene spazzato con un colpo di spugna l’unico
elemento positivo contenuto nell’ipotesi di CCNL e precisamente quella di
rendere più omogenee le pensioni del pubblico impiego a quelle del privato
tramite l’operazione di conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio
tabellare con i relativi effetti, oltre che sulla Buonuscita, anche ai
fini dell’aumento forfetario del 18% della base pensionabile;
-La nuova formulazione dell’articolo inerente le
procedure disciplinari affievolisce le certezze del diritto per i
lavoratori sui termini previsti nelle fasi intermedie del procedimento
disciplinare.
Infine si contesta il metodo con il quale il Governo
unilateralmente ha bloccato un’ipotesi di contratto già siglata da una
parte del sindacato e dal suo agente contrattuale, dimostrando ancora una
volta l’inaffidabilità dell’attuale sistema di relazioni sindacali che è
di fatto lesivo delle funzioni e dell’autonomo ruolo delle OO.SS..
* * *
ñ
Roma, 28 febbraio 2002
DICHIARAZIONE A VERBALE FEDERAZIONE UNSA-CONFSAL
La Federazione Unsa-Confsal, pur sottoscrivendo il
presente CCNL, intende osservare quanto segue:
1.
la mancata disciplina, sia normativa che economica
dell’area della vice-dirigenza, la quale viene demandata ad una
commissione paritetica di futura istituzione, vanifica di fatto la
previsione normativa contenuta nell’art.10 della legge n.145/2002;
2.
L’Unsa-Confsal ritiene inoltre indispensabile
salvaguardare, nell’ambito della formulazione del nuovo sistema
classificatorio da parte della Commissione paritetica all’uopo prevista,
le specifiche professionalità e gradi di responsabilità esistenti
all’interno delle singole aree, evitando ogni possibile forma di
appiattimento;
3.
Pur prendendo atto dell’impegno di cui alla
dichiarazione congiunta n.6, questa O.S. ribadisce la necessità di
adeguare, sin da questa tornata contrattuale il valore dei buoni pasto,
fermo da molti anni e notevolmente inferiore rispetto ad altri settori.
Ciò anche in considerazione delle disponibilità economiche esistenti sui
corrispondenti capitoli di bilancio, non completamente utilizzati.
4.
Si rileva altresì l’assenza delle opportune
specificazioni volte a consentire l’inserimento dell’indennità di
amministrazione nella quote “A” della base stipendiale utile ai fini
pensionistici;
5.
Si esprime, infine, il proprio dissenso sulle norme
concernenti i dipendenti a contratto del Ministero degli Affari Esteri
riscontrando, ancora una volta, un trattamento deteriore riservato alla
categoria in questione sia sul piano giuridico, non essendosi prevista
alcuna norma volta a migliorarne il trattamento normativo ( ad es. assenza
per malattie, passaggi interni, aspettative, formazione, tutela portatori
di handicap), sia sul piano del trattamento economico, giudicandosi del
tutto insoddisfacente la sola previsione di incrementi del Fondo Unico di
Amministrazione. Il dovuto riconoscimento della
professionalità espressa dai dipendenti in questione, contenuto nella
proposta della scrivente O.S. di revisione del quadro normativo
contrattuale, peraltro, non avrebbe determinato eccessivi incrementi di
spesa. Del tutto arbitraria appare, poi, la
discriminazione operata all’interno della categoria, limitando
l’applicazione del CCNL ai soli impiegati in possesso della cittadinanza
italiana, discriminazione che si pone in evidente contrasto con la
normativa del lavoro nazionale e comunitaria. In
particolare, non si comprende il motivo per il quale al personale a
contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale non debba
essere riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per le
elezioni delle RSU, non ravvisandosi alcun impedimento derivante dalla
normativa locale del lavoro.
* * *
NOTA A VERBALE
La Federazione UNSA-CONFSAL sottoscrive il verbale di
rettifica dell'intesa del 28/02/2003 sul CCNL Comparto ministeri 2002 -
2005 Biennio Economico 2002 - 2003 per l'improrogabile necessità di
consentire l'erogazione dei miglioramenti economici al personale
interessato che attende da circa 17 mesi di percepire gli arretrati e
l'aumento mensile.
Occorre riconoscere, però, che l'intesa sul
conglobamento dell' I.I.S. (Indennità Integrativa Speciale), pur con le
precisazioni apportate, costituisce il pre-riconoscimento dì un diritto
che dovrà trovare la sua naturale definizione nelle iniziative governative
di un provvedimento legislativo specifico, coerente con le finalità dei
presente documento contrattuale.
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