CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998 -
1999
A seguito del parere favorevole
espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo
relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del
S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio
2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 8 giugno 2000 alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente – Prof. Carlo Dell'Aringa. .Firmato. .
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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OO.SS. di categoria
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Confederazioni sindacali
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ANAAO/ASSOMED Firmato
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COSMED Firmato
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CIMO–ASMD Firmato
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UMSPED (AAROI – AIPAC - SNR) Firmato
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CIVEMP (SIVEMP - SIMET) Firmato
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FED. CISL MEDICI - COSIME Firmato
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CISL Firmato
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FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) Firmato
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ANPO Firmato
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CGIL MEDICI Firmato
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CGIL Firmato
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FED. UIL FNAM, FIALS – Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP. Firmato
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UIL Firmato
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Al termine della
riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali
di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. per
il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
Quadriennio normativo
1998-2001 e biennio economico 1998-1999
Art. 28, comma 4: il riferimento corretto è all'art. 27, comma 7 e
non comma 6;
Art. 30, comma 4: il riferimento esatto è alla clausola "di cui
all'art. 38, comma 5 secondo periodo e successivi", anziché secondo
periodo;
Art. 37: precisato meglio che l'importo è comprensivo della tredicesima
mensilità;
Art. 38, comma 1, lett. a): il riferimento è all'art. 36, comma 4;
Art. 38, comma 3: aggiungere dopo "1996" ", fatta
salva l'applicazione dell'art. 34.";
Art. 39, comma 8 ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29;
Art. 47, comma 3: sostituire artt. 30 e 44 con "di cui agli
artt. 44, commi 5 e 6 e 45";
Tabelle n. 3 e n. 4: stipendio medici a tempo definito L. 33.028.000 e
non 33.000.000 (cfr. art. 3 CCNL 5.12.1996 II biennio economico 1996-1997)
Dichiarazione congiunta n. 4: il riferimento è all'art. 25, comma 3, anziché
u.c.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
TITOLO II: RELAZIONI SINDACALI
CAPO I: Metodologie di relazioni
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
Art. 7 - Coordinamento regionale
Art. 8 - Comitati per le pari opportunità
CAPO II: I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative
Art. 9 - Soggetti sindacali
Art. 10 - Composizione delle delegazioni
CAPO III: Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 - Clausole di raffreddamento
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
TITOLO III: RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
Art. 14 - Periodo di prova
CAPO II: Struttura del rapporto
Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 17 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa
CAPO III: Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 18 - Sostituzioni
Art. 19 – Aspettativa
CAPO IV: Mobilità
Art. 20 - Mobilità volontaria
Art. 21 - Comando
CAPO V: Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Risoluzione consensuale
Art. 23 - Comitato dei Garanti
CAPO VI: Istituti di peculiare interesse
Art. 24 - Coperture assicurative
Art. 25 - Patrocinio legale
TITOLO IV: INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
CAPO I: Incarichi dirigenziali
Art. 26 - Graduazione delle funzioni
Art. 27 - Tipologie di incarico
Art. 28 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e
procedure.
Art. 29 - Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura
complessa
Art. 30 - Norma transitoria
CAPO II: Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 31 - Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti
Art. 32 - La valutazione dei dirigenti
Art. 33 - Effetti della valutazione
Art. 34 - Effetti della valutazione negativa
PARTE
SECONDA
TITOLO
I: TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I: Struttura della retribuzione
Art. 35 - Struttura della retribuzione dei dirigenti
CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo
Art. 36 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
Art. 37 - Indennità Integrativa Speciale ed Indennità di specificità
medico-veterinaria
Art. 38 - Norma transitoria per i dirigenti già di II livello
Art. 39 - La retribuzione di posizione
Art. 40- Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 41 - Equiparazione
Art. 42 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
CAPO III: Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Art. 43 - Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e
dei veterinari esercitanti la libera professione extramuraria
Art. 44 - Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri
rapporti
CAPO IV: Incarichi e trattamento economico dei dirigenti con rapporto di
lavoro non esclusivo
Art. 45 - Incarichi
Art. 46 - Trattamento economico fondamentale
Art. 47 - Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 48 - Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca
dell'opzione per l'attività libero professionale extramuraria
CAPO V
Art. 49 – Effetti dei benefici economici
TITOLO II: IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I: I fondi aziendali
Art. 50 - Fondo per: indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa
Art. 51 - Fondo del trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro
Art. 52 - Fondo della retribuzione di risultato e premio per la
qualità della prestazione individuale
Art. 53 - Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni
organiche o dei servizi
PARTE
TERZA
TITOLO
I
CAPO I: La libera professione intramuraria dei dirigenti medici e
veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 54 - Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti
medici
Art. 55 - Tipologie di attività libero professionali
Art. 56 - Disciplina transitoria
Art. 57 - Criteri generali per la formazione delle tariffe e per
l'attribuzione dei proventi
Art. 58 - Altre attività a pagamento
Art. 59 - Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti
di prevenzione
Art. 60 - Attività non rientranti nella libera professione
intramuraria
Art. 61 - Norma di rinvio
PARTE
QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
62 - Disposizioni particolari
Art. 63 - Norme di rinvio
Art. 64 - Norma programmatica
Art. 65 - Disapplicazioni e sostituzioni
- Tabelle ed allegati
- Dichiarazioni congiunte ed a verbale (n.d.r.: non vengono riportate)
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti
medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto
di cui all'art. 2, comma 1 punto IV, dell'Accordo quadro per la definizione
delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino
all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad
applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 62, comma 2.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5
agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente
indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e
veterinari. Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli
odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993,
n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997,
n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come
"d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo
unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25
maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre
1998, n. 387. Pertanto, la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" è
riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. L'atto
aziendale di cui all'art. 3 bis del dlgs 229/1999 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese
le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all'art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs.
502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o
"servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle
Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi
regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o
complessa si fa rinvio all'art. 27.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le
modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II
biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati
contratti non disapplicate né modificate dal presente, l'eventuale riferimento
ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va
inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27 lett. b), c) e d).
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001
per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999
per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene
al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29
del 1993, è comunicata da parte dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere
generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei
successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993 e le procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs
n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma
precedente.
Titolo II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
ART. 3
Obiettivi
e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei
sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività.
2. Il predetto
obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali,
che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a
livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente
contratto;
c) concertazione, consultazione ed
informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della
partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni
Paritetiche;
d) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
ART. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti
stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi
di cui agli artt. 50, 51 e 52.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono
regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui
titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del
1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B)
criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al
fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali
generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992,
dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi
assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali
raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria
verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL
5.12.1996;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997;
3) la distribuzione tra i fondi delle risorse
aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52;
4) le
modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi
previsti dall'art.27, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata
ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di
cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio,
la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in
conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di
riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali dell'attività di formazione manageriale e aggiornamento dei
dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. Del dlgs
502/1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate
dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione
delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei
limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso
decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle
innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione,
disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del
lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui
all'art. 54, comma 1 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero
professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai
dirigenti interessati.
3. Fermi restando i principi di comportamento delle parti
indicati nell'art. 11, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non
direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia
raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in
contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e
si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale,
tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura,
richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in
sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo
entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare
del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di
rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN
il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
ART. 6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli
istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
A)
Informazione:
- L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni
sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di
cui all'art. 10, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche
di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione
degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione
dei fondi previsti dal presente contratto.
- Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la
contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione,
l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre
materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
- Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a
richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso,
in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici
e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali
processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
- I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione,
possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri
generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali;
- articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della
retribuzione di posizione;
- gli effetti di ricaduta dei
sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti sul trattamento economico;
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le
emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il
ricorso alla risoluzione consensuale.
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che
iniziano entro le quarantotto ore dalla data di
ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie
oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilità.
C) Consultazione
1. La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A),
prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del
dirigente alle attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi
per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento
di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8, hanno il compito
di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione
dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è
costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei
Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i
rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle
specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi
sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità
dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività,
le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4. É costituita una Conferenza
nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i
rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Art. 7
Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia
aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli
definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente
CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su
materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati
dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con
particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione manageriale e formazione continua,
comprendente l' aggiornamento professionale e la formazione permanente;
b) verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di
posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende
sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in
conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo
restando il valore della spesa regionale;
c)
perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 41, relativo all'equiparazione del ex IX livello al
X livello non qualificato del DPR 384/1990;
d)
perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 42, relativo alla corresponsione dell'indennità di
esclusività di rapporto;
2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d)
le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate
alle scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere
c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in
relazione all'utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
Art. 8
Comitati
per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari
opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante
dell'azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'azienda. Il presidente del Comitato designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
3. Nell'ambito dei
vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie
sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di parità
dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche
della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale;
- processi di mobilità;
-
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l'operatività dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare,
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in
particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi
formativi.
5. I Comitati per le
pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÁ DELLE PREROGATIVE
ART. 9
Soggetti sindacali
1. In attesa che la rappresentanza
sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con
la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali
nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite
espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali,
2. Per effetto del comma 1, il
complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per
dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre
prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art.
10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali:
- componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/970;
- componenti delle organizzazioni
sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva
integrativa;
3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi
statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti
con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli permessi di cui
all'art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
4. In attesa degli accordi del comma 1, la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi
aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato.
5. Per la
titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13,
comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
ART. 10
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di
parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o
da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari
degli uffici interessati appositamente individuati dall'azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è
composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali
di cui all'art. 9, comma 1;
- dai componenti delle
organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente
CCNL;
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle
rappresentanze di cui all'art. 9 non può far parte della delegazione trattante
di parte pubblica.
4. Le
aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa,
dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti
principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge
in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando
l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma
3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere
l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si
svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste relazioni sindacali.
ART. 12
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie
aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla
richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo
51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5, per i contratti
collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio
della vigenza del contratto.
2.
La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di
generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le
controversie.
TITOLO III
Rapporto
di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di
Lavoro
ART. 13
Il contratto individuale di lavoro
dei dirigenti
1. L'assunzione dei dirigenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento
delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD. PP.RR. 483 e 484 del
1997.
2. L'assunzione dei
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto
l'espletamento delle procedure selettive richiamate dall'art. 16 del CCNL del 5
dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonchè quelle
individuate dall'art. 15 septies del dlgs. 502/1992.
3. l'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di
lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto
individuale.
4. Il contratto
individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal
presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato
o determinato);
b) data di inizio del rapporto di lavoro
e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area
e disciplina di appartenenza;
d) incarico conferito e
relativa tipologia tra quelle indicate nell'art. 27, obiettivi generali da
conseguire, durata dell'incarico stesso che è sempre a termine, modalità di
effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;
e) il trattamento economico complessivo corrispondente al
rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 35
lett. A);
- voci del trattamento economico accessorio
di cui all'art. 35 lett. B) ove spettanti;
f) indennità di esclusività del rapporto nella misura
spettante;
g) periodo di prova ove previsto;
h) sede di destinazione;
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di
lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne
costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti
dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L'azienda, prima di procedere
all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a
presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli
un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali di lavoro stipulati dopo il
31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di esclusività del
rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla
stipulazione del contratto. A tal fine, l'interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dall'art.19, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e
dall'art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi in cui l'azienda, nel periodo 1 gennaio
30 luglio 1999 abbia stipulato il contratto individuale senza l'inserimento
della predetta clausola, agli effetti dell'opzione si applica l'art. 15.
8. Scaduto inutilmente il termine
di cui al comma 6, l'azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
9. Il contratto
individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il
conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure
dei commi 1 e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l'azienda ovvero
di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell' art.
17 bis del dlgs 502/1992.
10.
Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione
per il conferimento di incarico di direttore di distretto qualora ricorra
l'ipotesi prevista dall'art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs
502/1992, che prefigura particolari modalità di conferimento dell' incarico.
11. Per i dirigenti neo assunti il
contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato con le modalità
del comma 12, per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito
ai sensi dell'art. 28.
12. Nel
corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto
individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente comunicata al
dirigente per il relativo esplicito assenso.
13. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende
non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di
legge.
ART. 14
Periodo di
prova
1. L'art. 15 del CCNL del 5
dicembre 1996, in relazione all'istituzione del ruolo e livello unico della
dirigenza sanitaria è così sostituito:
"1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella
qualifica di dirigente o coloro che - già dirigenti della stessa o altra azienda
o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina
di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal
periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì,
esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è
stata unificata ai sensi dell'art. 18 del dlgs 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si
tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per
malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti ai sensi dell'art. 72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata
della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica
l'art. 25, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai
sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per
esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può
essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda
del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi
personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso di
mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente
rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si
applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di
diverso comparto.
10. Non sono
soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l'incarico di
direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste dall'art.
15 e segg. del dlgs 502/1992. In tali casi può trovare applicazione, a
richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma 6."
CAPO II
STRUTTURA
DEL RAPPORTO
Art. 15
Caratteristiche del rapporto di
lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è
esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all'art. 20 i quali non
dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche
in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in
cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale
con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno
degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento
degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di
tutti i dirigenti che alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999
abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già in servizio
alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono
tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. La
mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per
il rapporto esclusivo.
4. Il
dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al
rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della
libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31
dicembre di ogni anno, con le modalità previste dall'art. 48.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo
comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie
funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale
nell'area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che
abbiano mantenuto l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria comporta totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio,
per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento
delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri
omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e
sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le
equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni
che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in
cui le stesse devono essere effettuate.
ART. 16
Orario di
lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'azienda, i dirigenti titolari di uno degli incarichi di cui
all' art. 27 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in
servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure
individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di
servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi
da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi
di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con
le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione
degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato
con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato.
2. L'orario di lavoro dei
dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi
sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o
professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di
budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il
conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi
1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell'art.
65 del CCNL 5 dicembre 1996.
4.
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e
veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23,
comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva
va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di
appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario
di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore
destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri
delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede
aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco
delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei
turni di guardia, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda
individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
6. La presenza del dirigente
veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici
ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari,
individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle
esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante
l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL 5 dicembre
1996, fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale,
con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20 comma 1
del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I
dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello
dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
8. Tutti i dirigenti medici di cui
al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt.
19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la presente
clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
ART 17
Orario di
lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio
tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti, all'espletamento
dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da
realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5
dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento,
didattica e ricerca finalizzata.
CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 18
Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o
malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione
è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza
annuale.. Analogamente
si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi
con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale più strutture
complesse.
2. Nei casi di
assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente
della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio
di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine –
si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di
struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b)
valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso
di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse
ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di
struttura semplice.
4. Nel
caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del
dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero
dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a
dodici.
5. Nei casi in cui
l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione
di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore
generale ovvero di direttore sanitario e di
direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle
leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato
elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e
successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e
provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico
a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle
procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16
del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La
disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del
dlgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata
ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo
scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del
titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito
completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e
valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si
configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e
livello unico della dirigenza sanitaria.Al dirigente incaricato della
sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento
per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga
continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile
di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla
corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo
dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La
presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se
ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere
corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle
sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura
temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente
incarico.
9. In prima
applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno
dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l'art.
121 del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa
consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2.
ART. 19
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono
essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di
dodici mesi nel triennio.
2. Al
fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per le
assenze per malattia.
3. I
periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si
cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5
dicembre 1996..
4. L'azienda,
qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel
termine appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6. L'aspettativa è concessa per un
periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la
stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico
di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del dlgs
502/1992.
7. In deroga a quanto
previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso
la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del
contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e
5.
8. E' disapplicato l'art. 28
del CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 20
Mobilità volontaria
1. La mobilità volontaria dei
dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2
giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di
organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova,
con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina
di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza,
qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi.
3. La
mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale
segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'art.
27, comma 1, lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di
attività, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni
riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne
ricorrano le condizioni, si applica l'art. 28, comma 5.
4. La mobilità di cui al presente
articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o
l'ente di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di
uno degli incarichi tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett.b) e c),
tenuto conto della clausola precedente. L'incarico
di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda
con le procedure dell'art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità
intercompartimentale dei dirigenti da e verso le
aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni interessate
abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E' confermata l'applicazione del comma 16 dell'art. 37
del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. Sono disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR
384/1990 ed il comma 10 dell'art. 39 del CCNL del 5 dicembre 1996.
ART. 21
Comando
1. Per comprovate esigenze di
servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso
l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione
ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il
loro assenso.
2. Il comando è
disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del
dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o
l'amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato
non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti,
temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili
sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del
dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purchè la conseguente
esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa
individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne
formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il dirigente può chiedere
un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti
e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che
abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può
superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianità di
servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato
dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per
l'acquisizione di tecniche particolari, al dirigente comandato sono corrisposti
gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di
missione.
9. Sono disapplicati
gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
CAPO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22
Risoluzione consensuale
1. L'azienda o il dirigente
possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
2. La risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di
processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una
diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti
salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico
della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative
competenze.
3. Ai fini dei
commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i
quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai
sensi dell'art. 6, lett. B).
4. In applicazione dei commi
precedenti, l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito della
effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennità
può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio
tabellare, dell' indennità integrativa speciale, dell' indennità di specificità
medico – veterinaria e di esclusività del rapporto
in godimento, degli assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura
complessa ove spettanti nonchè della retribuzione di posizione complessiva in
atto.
ART. 23
Comitato
dei Garanti
1. Entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione è istituito un Comitato
dei Garanti, composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo
sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei
casi e con il rispetto delle procedure previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre
1996 e dall'art. 34 del presente contratto che, per quanto attiene
l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi
citato.
2. Il presidente è
nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed
esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di
gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione
stessa sentito l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle
aziende, l'altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta.
In mancanza, di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla
Regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi
precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata in vigore del presente
contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti.
5. Il recesso è adottato previo
conforme parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale
l'azienda può procedere al recesso.
6. Il comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i
suoi componenti non sono rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in corso all'entrata in vigore
del presente contratto sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla
costituzione del Comitato dei Garanti, decorso inutilmente il quale avvengono
con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.
CAPO VI
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
ART. 24
Coperture assicurative
1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per
garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti,
ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro
attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di
rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Al fine di pervenire ad una omogenea quanto
generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita
una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le
regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per
la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo
nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la
sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente
selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende
aderiscono.
3. Per il
raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di
costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema
dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà
costituito - come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione
a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già
destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro- capite di L 50.000
mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a
carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla
polizza generale.
4. La
Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto.
5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in
favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio.
In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre
spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del
servizio.
6. La polizza di cui
al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione
obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo
di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del
medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
7. Le polizze di assicurazione
relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso
integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3,
dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
9. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per
morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10. Sono disapplicati l'art. 28,
comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR 384/1990.
ART.
25
Patrocinio
legale
1. L'azienda, nella tutela dei
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile, contabile o penale nei
confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio
ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione
che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo
assenso.
2. Qualora il
dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello
indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno
interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del
procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite
massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma
1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica.
Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto
da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per
presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per
averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda
per la sua difesa.
4. E'
disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.
TITOLO IV
Incarichi
dirigenziali e valutazione dei dirigenti
CAPO
I
Incarichi
dirigenziali
ART. 26
Graduazione delle funzioni
1. L'art. da 51 del CCNL 5
dicembre 1996 relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della
determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari
è confermato salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti:
"4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali
corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza
medico veterinaria - è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel
comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa
al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o – per quelli già
di I livello - dalla originaria provenienza da posizioni
funzionali o economiche del DPR 384/1990. La graduazione consente di
collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5
dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del
dirigente cui l'incarico è conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta
a revisione periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1
lett. B)."
"6. La disciplina del conferimento degli
incarichi prevista dagli articoli seguenti del presente capo entra in vigore con
il contratto e presuppone, altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora
attivate, realizzino le seguenti innovazioni:
a)
l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal dlgs. 29/1993;
b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle
funzioni dirigenziali ai sensi del dlgs. 229/1999;
c)
l'applicazione del dlgs. 286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto
stesso."
Art. 27
Tipologie
di incarico
1. Le tipologie di incarichi
conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi
sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario
o di presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992;
b)
incarico di direzione di struttura semplice;
c)
incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
d) incarichi di natura professionale conferibili ai
dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui
alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra
o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'
assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3.
Per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è
attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino
all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall' art. 15
quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale -
si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II
livello.
5. Tra le strutture
complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate
dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi integrati. I
Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati,
funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle aziende,
svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse
di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. I
Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture
semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall'azienda,
ai sensi dell'art. 3 quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di
assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio
sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie
all'assolvimento delle funzioni attribuite con contabilità separata all'interno
del bilancio aziendale.
7. Per
struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura
complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della
responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si
intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di
elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali –
quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della
struttura di riferimento.
9.
Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno
della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività
omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella
disciplina di appartenenza.
10. Sino all'adozione dell'atto
aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono,
nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 56, comma 1, fascia b) ed a quelli di
cui all' art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996.
11. Gli incarichi di direzione di
struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di
lavoro esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per l'attività
libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto dall'art. 45.
12. Nell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena attuazione
al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri
di gestione ai sensi dell'art. 3 del dlgs 29/1993. A tali strutture ed al loro
interno dovrà essere applicato il principio dell'art. 14 del d.lgs 29/1993,
richiamato dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
ART. 28
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri
e procedure
1. Ai dirigenti, all'atto della
prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con
precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del
responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono
progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui
all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su
proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il
periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto
individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni
di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice
ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di
studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27,
comma 1 lett. b) e c).
4. Gli
incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di
valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della
struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli
incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del
numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le
strutture alle quali anche provvisoriamente l' azienda riconosca le
caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7.
5. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in
vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli
incarichi di cui al comma 3 comporta la stipulazione del contratto individuale,
che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico
conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le
modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l'art. 13, comma 12.
6. Nel conferimento degli
incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le
aziende tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art.
32;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare;
c) dell'area e disciplina di
appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle
capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze
specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita
in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate
di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi
assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32;
f) del criterio della rotazione ove applicabile.
g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non
si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.
7. In caso di più candidati all'incarico da conferire,
l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i
criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre
articolazioni interne interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel
comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento
e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva
determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di
cui all'art. 10, comma 2.
9.
Gli incarichi dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata
all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è
connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le
modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento
del predetto limite.
10. I
dirigenti il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente
contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a
verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine
del triennio dal conferimento dell'incarico stesso.
11. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto
scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle
cause previste dall'art. 34 secondo le procedure e con gli effetti ivi
indicati.
ART. 29
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di
struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di
struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997,
nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio.
2. Il contratto individuale disciplina la durata, il
trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le
risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate
con le procedure previste dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da
cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo
più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 31. Nel
conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28, comma
9 ultimo periodo.
4. Le aziende
formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la
revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti
criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con
le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. I criteri per il
rinnovo previsti dall' art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di
valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare
riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di
correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione
dipartimentale nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
5. L'accertamento dei risultati
negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di
revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto
scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art.
34.
6. Gli incarichi interni di
direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art.
17 bis del dlgs. 502/1992.
7. Gli incarichi interni di direttore di distretto – ove di
struttura complessa – sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art.
3 sexies del dlgs 502/1992.
ART. 30
Norma
transitoria
1. I dirigenti medici e veterinari
di ex II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il
passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma nel termine di cui all'art.
15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile 2000
- possono chiedere di essere sottoposti a verifica per l'attività svolta
nell'ultimo quinquennio.
2. La
verifica è disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla base
dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 6 e 29, comma 4 entro il 31 dicembre
2000. La verifica è effettuata da parte della Commissione prevista dall'art. 15
ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai
dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa in atto - è mantenuto il trattamento economico in godimento
o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l'indennità di specificità
medica dall'art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in vigore
precedentemente.
4. In caso di
verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un
ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di
cui all' art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le
condizioni.
5. In caso di esito
negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001, è conferito
un incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c),
rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il
trattamento economico è quello previsto dall'art. 38, commi 1 e 2, mentre la
retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico
conferito.
6. I dirigenti di
cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere
sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione di struttura
complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del
quale si applica il comma 5.
7.
I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato
per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati
nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione
quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento
economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione
dell'art. 50.
CAPO II
VERIFICA E
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
ART. 31
Verifica dei risultati e delle attività dei
dirigenti
1. Gli organismi preposti alla
verifica dei dirigenti ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/1992
sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il
nucleo di valutazione;
2. L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla
verifica:
a) delle attività professionali svolte e dei risultati
raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico
conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti
titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla
scadenza dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti
di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo
quinquennio di servizio.
3. L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla
verifica annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura
complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di
risorse;
b) dei risultati raggiunti da tutti i
dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi
affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1,
comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai
dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle
risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo
le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo si
articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono
deputati alla valutazione dei dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui
al comma 1. gli elementi necessari alla verifica loro demandata.
5. L'organismo di cui al comma 1
lettera b) opera sino alla eventuale applicazione da parte dell'azienda,
dell'art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999.
6. In prima applicazione il
triennio per le verifiche di cui al comma 2 lett. a) decorre dall'entrata in
vigore del dlgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli incarichi in scadenza prima
di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di
attività. Il triennio per le successive verifiche del dirigente scatta dopo
l'effettuazione dell'ultima.
ART. 32
La
valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla
verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della
professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto
di lavoro dei dirigenti medesimi.
2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli
organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi
definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di
valutazione delle Aziende sanitarie per la conferma o il conferimento di
qualsiasi tipo di incarico.
3
Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi
di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle
competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione
nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'art. 31, comma 4. Tali criteri
prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di
cui all'art. 10, comma 2.
4. Le
procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti
principi:
a) trasparenza dei criteri e dei risultati;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato,
anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio.
c) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte
del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla
quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre
gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi
criteri di verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai
seguenti elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità
del comma 3:
a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione
multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella
gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività,
attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione
degli istituti contrattuali;
d) risultati delle
procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità
clinica delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di
qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire
e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti
processi formativi e la selezione del personale
f)
raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma
2 del dlgs 502/1992 non appena operativo;
g) osservanza
degli obiettivi prestazionali assegnati;
h) rispetto del
codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6. La valutazione annuale dei dirigenti da parte nucleo di
valutazione ha le finalità previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b).
7. A titolo meramente indicativo
la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o
semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del
budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate
nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto aziendale nonché la
valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli
obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne l'osservanza degli obiettivi
prestazionali affidati, l'impegno e la disponibilità correlati alla
articolazione dell'orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
ART. 33
Effetti
della valutazione
1. L'esito positivo della valutazione triennale e quella al
termine dell'incarico costituisce condizione, ai sensi del comma 5 dell'art. 15
del D.Lgs. 502/1992, per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di
maggior rilievo professionali o gestionali.
2. L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo
assunti al termine del quinto anno può comportare l'attribuzione di incarichi di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di
strutture semplici.
3. L'esito
positivo della verifica di cui all'art. 31, comma 3 comporta l'attribuzione ai
dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di
cui all'art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche alla formazione
della valutazione del comma 1.
ART. 34
Effetti
della valutazione negativa
1. L'accertamento della
responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32,
prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un
contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del
dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilità dirigenziale che
rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei
dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione di
provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito
aziendale;
b) all'entità degli scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato
a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle
direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in
parte;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di
altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore
economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l' attribuzione
dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;
c) in caso di accertamento di responsabilità
particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi
della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27,
comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino
positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono
mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi
nell'art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano
conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento
delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di
valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non
conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, può determinare:
a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di
risultato;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di
altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico
inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997;
c) in caso di
responsabilità grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la
componente fissa della retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione
negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad
elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa,
resta ferma la facoltà di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure
previste dall'art. 23.
PARTE II
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
struttura della retribuzione
ART. 35
Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1. La struttura della retribuzione
dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura
attualmente percepita;
3) retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
4) indennità di specificità
medica;
5) retribuzione di posizione minima - di parte
fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5 dicembre
1996, secondo biennio economico 1996-1997.
6) Assegno
personale, ove spettante ai sensi del presente contratto.
Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l'assegno
per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive
modificazioni.
B) TRATTAMENTO
ACCESSORIO
1) retribuzione di posizione - parte
variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella citata al punto
5 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma
6, del CCNL 5 dicembre 1996;
3) retribuzione legata
alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante.
4)
specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi
dell'art. 38 commi 3 o 5;
5) indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40;
2. I successivi Capi dal II al IV sono distinti con
riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e
veterinari - esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico
previsto dal Capo II è applicabile a tutti i dirigenti che abbiano optato per il
rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
CON RAPPORTO DI LAVORO
ESCLUSIVO
ART. 36
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare
1. Dal 1 novembre 1998 al 31
maggio 1999, gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari previsti per
i dirigenti medici e veterinari dagli artt. 43, 44 e 45, lettere A) e C) del
CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 –
1997, sono i seguenti:
|
- dirigenti di II livello |
L. 92.000 |
|
- dirigenti di I livello |
L. 73.000 |
2. Dal 1 giugno 1999 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento
mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe il
precedente:
|
- dirigenti di II livello |
L. 172.000 |
|
- dirigenti di I livello |
L. 136.000 |
3. Lo stipendio tabellare annuo,
per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1 è così stabilito:
|
|
dal 1 novembre 1998 |
dal 1 giugno 1999 |
|
- dirigenti di II livello |
L. 49.104.000 |
L. 50.064.000 |
|
- dirigenti di I livello |
L. 36.876.000 |
L. 37.632.000 |
4. Fatto salvo quanto previsto
dall'art.38 a decorrere dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del d.lgs.
229/1999, essendo la dirigenza medico veterinaria collocata in un ruolo unico lo
stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilità
per tutti i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di struttura
complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente alla
entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, è fissato in L. 37.632.000.
5. Sono disapplicati gli artt. 43,
44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in cui siano previsti,
per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali
pensionabili e non riassorbibili.
ART. 37
Indennità
Integrativa Speciale ed Indennità di specificità medico - veterinaria
1. L'indennità integrativa
speciale per il ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ivi compresi
quelli dell' art. 36 comma 4 è fissata in L. 13.883.000 annui lordi comprensivi
della tredicesima mensilità.
2.
L'indennità di specificità medica, prevista dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre
1996 - secondo biennio economico, per i dirigenti del comma 1 è fissata nella
misura di L. 15.000.000 - annui lordi. Essa è fissa e ricorrente ed è
corrisposta per tredici mensilità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono
dal 1 agosto 1999.
ART. 38
Norma
transitoria per i dirigenti già di II livello
1. Per i dirigenti medici e
veterinari di ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in servizio al 31
luglio 1999 ovvero assunti anche successivamente come tali o come responsabili
di struttura complessa a seguito di avviso già pubblicato - ai sensi della
disposizione transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2 del d.lgs. 229/1999 - in
Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1999 nonchè per i dirigenti di ex II
livello che abbiano positivamente superato la verifica di cui all'art. 30, il
trattamento economico stipendiale per dodici mensilità – dal 1 agosto 1999 - è
cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita
dall'art.36 comma 4 di L. 37.632.000;
b) assegno
personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L. 13.263.000, pari
alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati nei commi 3 – primo alinea -
e 4 dell'art. 36 e comprensivo della differenza tra il valore dell'indennità
integrativa dei dirigenti di ex II livello pari a L. 14.783.000 e quella fissata
dall'art. 37. L' assegno è corrisposto per tredici mensilità.
2. L'indennità di specificità medica per i dirigenti di cui
al comma 1 è confermata nel valore di L. 20.000.000 a titolo personale e non
riassorbibile.
3. Ai dirigenti
già di II livello assunti con incarico quinquennale ai sensi del previgente art.
15 del dlgs 502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene
confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto goduto
con le medesime caratteristiche e natura previste dall' art. 58 del CCNL 5
dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34.
4. Le garanzie dei commi 1 e 2
operano nei confronti dei medesimi dirigenti anche nel caso di loro
assunzione - senza soluzione di continuità - per
conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in altra azienda
successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In tal caso non
viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 40.
5. All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui
al comma 1 lettera b) e le voci del trattamento economico dei commi 2 e 3 -
nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50.
Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi
vacanti dall' 1 gennaio 1998. Le risorse già destinate allo specifico
trattamento di cui al comma 3, per i dirigenti di struttura complessa indicati
nell'art. 30, la cui domanda di opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora
in corso al 31 luglio 1999, al superamento della verifica, sono finalizzate,
nella misura minima lorda annua di L. 3.230.000, all'incremento della
retribuzione di posizione – parte variabile – con decorrenza dalla data di
superamento della verifica stessa, nei limiti della disponibilità del fondo di
cui all'art. 50. Qualora, invece, l'azienda abbia attribuito ai dirigenti
dell'art. 30 l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo
specifico trattamento economico, esso rimane consolidato nella retribuzione di
posizione – parte variabile - nella misura minima e, per la parte eccedente,
viene riassorbito con i successivi incrementi della stessa, a condizione che il
dirigente chieda e superi la verifica di cui all'art. 30.
6. Ai dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo
l'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, il trattamento economico viene
rideterminato ai sensi degli artt. 36, comma 4 e 37, senza assegni personali e
senza lo specifico trattamento economico di cui al comma 3 con l'attribuzione
dell'indennità prevista dall'art. 40.
7. L'art. 58 del CCNL del 5 dicembre 1996 è
disapplicato.
ART. 39
La
retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione è
una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla
graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre
1996 è collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27.
2. La retribuzione di posizione, è
composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici
mensilità.
3. La componente
fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura -
in atto goduta - in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o
di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502
del 1992.
4. La componente
fissa della retribuzione è mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34
operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile.
5. In prima applicazione del CCNL
del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore
economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e
variabile - per il personale già in servizio all'entrata in vigore del contratto
medesimo - è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio
economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei
dirigenti.
6. La componente
fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma
5 non è modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima
contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle
funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione
alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di
posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di
graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla
tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57
del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il
valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 è la
risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota
aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni,
si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al
minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico
complessivo.
8. Nel caso di
attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito
di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal
dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico
di pari valore economico.
9.
Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi
che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo
l'atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione –
parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il
35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come
rideterminata dal comma 10.
10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996
sono così rideterminati:
Fascia a) dell'art. 56: L.
80.000.000
Fascia b) dell'art. 56: L. 70.000.000
Fascia a) dell'art. 57: L. 70.000.000
Fascia b) dell'art. 57: L. 45.000.000
11. Per i dirigenti di nuova
assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico
diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il
biennio 1998 - 1999 - ai seguenti valori, fatto salvo quanto previsto dall'art.
5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997:
componente fissa: L. 2.000.000
componente variabile: L. 371.000
12. Alla corresponsione della
retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in
applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all' art.
50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende
provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.
ART. 40
Indennità
per incarico di direzione di struttura complessa
1. Ai dirigenti di cui all'art. 36
comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla
retribuzione di posizione - compete, a decorrere dal 1 agosto 1999, un'indennità
di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di L. 18.263.000 per
tredici mensilità.
2. L'
indennità non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di
direzione di struttura complessa.
3. All'applicazione del presente articolo si provvede con
le risorse del fondo indicato nell'art. 50. L'indennità, all'atto della
cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico dei
dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura
intera, in ragione d'anno.
ART. 41
Equiparazione
1. Le parti concordano sulla
necessità di procedere alla equiparazione della retribuzione minima contrattuale
di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio
economico 1996 - 1997 dei dirigenti di ex IX livello, qualificato e non del DPR
384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X
livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni
dirigenziali operata con l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I
livello dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992.
2. Tale equiparazione, iniziata
con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto riguarda lo
stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine per la
conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto che le
risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 – 2001,
rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d'ora che
per un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvederà, con
le procedure dell'art. 7 lett. c) alla loro perequazione a livello regionale.
3. Le parti concordano, altresì,
di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del trattamento
economico dei dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, al termine del
quinquennio di cui all'art. 28
ART. 42
Indennità
di esclusività del rapporto di lavoro
1. Nel quadro del riordino del
Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di promuovere
il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al
conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la
razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni
contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e disciplina da
stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione dei
relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennità per
l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari. Per una corretta
distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le modalità
previste dall'art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del
rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente
legata alla permanenza stabile nell' attuale quadro normativo del presente
sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge
sopravvenute dovessero modificare l'esclusività del rapporto senza riferimento
agli aspetti economici, il contratto – per la presente parte – sarà
immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del
negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in ogni caso, il
mantenimento dell'indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un
diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusività del
rapporto di lavoro.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD
ESAURIMENTO
ART. 43
Incrementi e stipendi tabellari dei
medici a tempo definito e dei veterinari esercitanti la libera professione
extramuraria
1. Gli incrementi mensili lordi
degli stipendi tabellari, previsti per i dirigenti medici e veterinari indicati
dagli artt. 43, 44 e 45, lettere B) e D) del CCNL 5 dicembre 1996, come
rideterminati per il secondo biennio economico 1996 – 1997 sono i seguenti:
A) Dal 1 novembre 1998:
a) Medici già a tempo
definito
dirigenti di II livello L. 69.000
dirigenti di I livello L. 52.000
b) Veterinari di cui alla lettera D) degli artt. 43,44, e
45 del CCNL 5 dicembre 1996
dirigenti di II livello
L. 86.000
dirigenti di I livello L. 67.000
B) Dal 1 giugno 1999, con il
riassorbimento del precedente incremento, gli incrementi tabellari sono i
seguenti:
a) Medici già a tempo
definito
dirigenti di II livello L. 129.000
dirigenti di I livello L. 97.000
b) Veterinari di cui alla lettera D) degli artt. 43,44, e
45 del CCNL 5 dicembre 1996
dirigenti di II livello
L. 160.000
dirigenti di I livello L. 124.000
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici
mensilità, dei dirigenti medici di cui al comma 1 lett. A e B, punto a), alle
cadenze sottoindicate, è così stabilito:
|
|
1 novembre 1998 |
1 giugno 1999 |
|
Dirigenti già di II livello: |
L. 33.828.000 |
L. 34.548.000 |
|
Dirigenti già di I livello: |
L. 23.111.000 |
L. 23.651.000 |
Per i dirigenti medici di II livello in servizio al 31
luglio 1999, il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità dal 1
agosto 1999 è cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo nella misura di L. 23.651.000
già previsto per i dirigenti di I livello;
b) assegno
personale pensionabile e non riassorbibile annuo, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 44 L. 11.582.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari
individuati nel presente comma e le misure delle indennità integrative
spettanti.
3. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici
mensilità, dei dirigenti veterinari di cui al comma 1 lett. A e B, punto b),
alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:
|
|
1 novembre 1998 |
1 giugno 1999 |
|
Dirigenti già di II livello: |
L. 44.776.000 |
L. 45. 664.000 |
|
Dirigenti già di I livello: |
L. 32.325.000 |
L. 33.009.000 |
Per i dirigenti veterinari di ex II livello in servizio al
31 luglio 1999 il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità – dal 1
agosto 1999 - è cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo nella misura stabilita dal
presente comma per i dirigenti già di I livello di L. 33.009. 000;
b) assegno personale pensionabile e non riassorbibile
annuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, di L. 13.485.000, pari alla
differenza tra gli stipendi tabellari individuati nel presente comma e le misure
delle indennità integrative spettanti.
4. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni
personali di cui alle lettere b) dei commi 2 e 3 - nella misura intera in
ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica
anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall' 1
gennaio 1998.
5. Il trattamento
economico omnicomprensivo di L. 10.800.000 previsto per gli ex medici condotti
ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione indicata nell'art. 133 del
DPR 384/1990, è rideterminato in L. 11. 156.000.
6. I dirigenti di cui al presente articolo mantengono
l'indennità integrativa speciale in godimento.
7. Sono disapplicati gli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5
dicembre 1996 fatte salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo
inquadramento dei dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.
ART. 44
Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed
altri rapporti
1. I rapporti di lavoro a tempo
definito ed altri similari dei dirigenti medici già di I e II livello sono
soppressi con le modalità di realizzazione di cui ai seguenti commi anche per
dare completa attuazione agli artt. 42 e 72 del CCNL del 5 dicembre 1996 circa
la riconduzione di tali dirigenti medici ad un rapporto di lavoro unico anche
per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17.
2. Il passaggio al rapporto unico
- per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - è portato a termine entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i
corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4;
b)
l'indennità integrativa e quella di specificità medico - veterinaria nella
misura prevista dall'art. 37;
c) ai dirigenti già di II
livello ai quali sia mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa a
seguito della verifica di cui all'art. 30 l'indennità di incarico prevista
dall'art. 40. che assorbe l'assegno personale dell'art. 43, comma 2. Per coloro
che avevano optato per il rapporto quinquennale è mantenuto lo specifico
trattamento in godimento.
d) l'indennità di esclusività
di rapporto nella misura spettante;
e) la retribuzione
di posizione definita aziendalmente in relazione all'incarico affidato, nel
rispetto dell'art. 39;
f) la retribuzione di risultato,
ove spettante.
Per i dirigenti già di II livello a tempo definito che non
avessero optato per l'incarico quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica
anche l'art. 30.
3. Il comma 2
si applica anche ai dirigenti veterinari già di I e II, di cui all'art. 43,
comma 1 lett. A) punto b), i quali abbiano optato per l'esclusività di rapporto.
In tal caso l'indennità prevista al punto c) del comma 2 per i dirigenti già di
II livello che abbiano mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa
ai sensi dell'art. 30 assorbe l'assegno personale di cui all'art. 43, comma,
3.
4. Il comma 2 trova
applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati di cui
all'art. 70, comma 5 del CCNL 5 dicembre 1996 che alla data prevista del 14
marzo 2000, abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
5. Per i dirigenti medici e
veterinari dei commi precedenti che non abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza
dall'opzione - anche successivamente - con l'attribuzione del trattamento
economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c).
6. In ogni caso la trasformazione
del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche
per coloro che non dovessero optare per il rapporto esclusivo. In tale caso a
detti dirigenti è attribuito:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i
corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4;
b)
l'indennità integrativa e quella di specificità medico – veterinaria ove in
godimento e nella misura prevista dall'art. 37;
c) ai
dirigenti medici e veterinari già di II livello di cui all'art. 43, commi 2 e 3,
l'assegno personale ivi previsto alla lett. b) è riassorbito;
d) la retribuzione di posizione definita con le regole di
cui all'art. 39.
7. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal
presente articolo congelando - in misura corrispondente alla spesa - le
assunzioni per posti vacanti di dirigente, tenuto conto - per i dirigenti medici
- del maggior numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo
orario.
CAPO IV
INCARICHI
E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
con rapporto di lavoro non esclusivo
ART. 45
Incarichi
1. Ai dirigenti medici e
veterinari già di I e II livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno
optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, gli incarichi di direzione di
struttura semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15
marzo 2000.
2. Fermo rimanendo
quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto
quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati
negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30
giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere
conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lett. c),
corrispondente al valore economico della retribuzione di posizione come
rideterminata dall'art. 47.
3.
In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello, l'opzione
per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilità di un posto
di dirigente.
4. I dirigenti
del comma 1 non possono svolgere attività libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente
articolo possono revocare l'opzione per l'esercizio
dell'attività libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni
anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
ART. 46
Trattamento economico fondamentale
1. Ai dirigenti di cui all'art.
36, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale
che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo spettano:
a) il trattamento economico tabellare dell'art. 36, comma
4;
b) l'indennità integrativa prevista dall' art. 37;
c) per i dirigenti medici e veterinari già di II
livello l'assegno personale previsto dall'art. 38, comma 1 e l'indennità di
specificità medica del comma 2;
d) le altre voci
previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti.
2. Ai dirigenti di cui all'art. 43 comma 1 che non siano
passati al rapporto unico ai sensi dell'art. 44 competono:
a) il trattamento economico tabellare previsto dall' art.
43 commi 2 e 3;
b) l' indennità integrativa in godimento
e quella di specificità medica prevista dalla tabella allegato 1 al CCNL 5
dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 per i relativi rapporti di
lavoro;
c) per i dirigenti medici e veterinari già di II
livello l'assegno personale previsto
dall'art. 43,
commi 2 e 3;
d) le altre voci previste dall' art. 35
lettera A) ove spettanti.
3. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di
cui ai commi 1 e 2 lettera c), nella misura intera in ragione d'anno -
confluiscono nel fondo dell'art 50. Tale norma si applica anche per le risorse
lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall' 1 gennaio 1998.
ART. 47
Retribuzione di posizione e di risultato
1. La retribuzione di posizione
dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro
non esclusivo, è così costituita:
a) componente fissa come da tabella all. 1 del CCNL 5
dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta dall'art.
5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in
applicazione del dlgs 229/1999, decorre da tale ultima data;
b) parte variabile in godimento ridotta del 50%. Tale
riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6)
limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella
allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 -
eventualmente ridefinita in azienda.
2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione,
ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono
le salvaguardie previste dall'art. 39.
3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad
incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più lo
specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 del CCNL 5
dicembre 1996.
4. Ai dirigenti
del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del
comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio
2000.
6. Le risorse relative
alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento
dell'indennità di esclusività di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di
provenienza delle voci citate – art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di
pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50.
7. Le aziende provvederanno al
recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro
non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli
incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento
economico è consentita l'eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni
mensili.
ART. 48
Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca
dell'opzione per l'attività libero professionale extramuraria
1. Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente
abbia revocato l'opzione per l'esercizio dell'attività libero professionale
extramuraria compete il trattamento economico previsto dall' art. 44, comma 5,
con decorrenza dal 1 gennaio successivo.
2. La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base
dell'incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure di cui
all'art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure
previste dal DPR. 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in
godimento.
3. Al dirigente è
riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa è
determinata a consuntivo.
CAPO V
ART. 49
Effetti dei benefici
economici
1. Le misure degli stipendi
tabellari risultanti dall'applicazione dei Capi dal II al IV del presente
contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 30,
comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del
comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti
fissa e variabile in godimento nonchè alle indennità di cui art. 37, agli
assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3
data la loro natura stipendiale, ed infine dall' art. 40.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità
premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale – parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1 al
CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997.
TITOLO II
IL
FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
I FONDI AZIENDALI
ART. 50
Fondo per: indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa
1. Per il finanziamento
dell'indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari, dello specifico trattamento economico nei casi in
cui è mantenuto a titolo personale nonché l'indennità di incarico di direzione
di struttura complessa, è confermato il fondo previsto dall' art. 60 del CCNL 5
dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo,
in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo è, altresì, integrato
con le seguenti risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli
eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione
organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto
dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all'
1,6% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con
riferimento al 31 dicembre 1997;
c) risorse derivanti
dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi – anche a parità di organico.
d) dagli assegni personali di cui agli artt. 38, 43, commi
2 e 3;
3. Con le risorse del presente fondo, opportunamente
individuate, nel biennio successivo 2000 – 2001 sarà data applicazione all' art.
41 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non,
in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla
definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di
cinque anni.
4. Il fondo di
cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che
annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono
temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo
al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a
decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
5. L'art. 63, comma 2, lett. a),
secondo capoverso del CCNL 5 dicembre 1996 può ancora trovare applicazione con
le stesse modalità, esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di vigenza del
citato contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la facoltà in tutto o in
parte sino alla concorrenza massima.
6. E' confermato il fondo di cui all'art. 47, comma 4 del
CCNL 5 dicembre 1996 nonchè il fondo previsto dall'art. 61 avente il medesimo
scopo di cui al presente articolo relativamente ai dirigenti delle IPAB aventi
finalità sanitarie, il cui ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1997.
Esso è integrato con le modalità previste dal comma 2 e dal comma 3, nei limiti
delle disponibilità di bilancio.
7. Il fondo è ridotto degli importi di cui all'art. 47,
comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente
contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.
ART. 51
Fondo del
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. É confermato il fondo per la
corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative,
già previsto dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui ammontare è quello
consolidato al 31.12.1997.
2.
Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni
per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 62 del
citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle
indennità, le modalità della loro erogazione e la flessibilità dell'utilizzo
delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente
nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.
3. E' confermata l'abrogazione
dell'istituto dello straordinario per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa in relazione all'art. 60, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. La contrattazione
integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo
alla razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di
cui all'art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l'importo
dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di L 40.000.
L'eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione
è irreversibile.
5. E' abrogato
l'art. 110, comma 6 ultimo periodo del DPR 384/1990.
ART. 52
Fondo
della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione
individuale
1. Le risorse finanziarie di cui
al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente
retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a
costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità
della prestazione.
2. Al
finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la
disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante
l'utilizzo dei seguenti fondi:
a) Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai
livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi del personale medico e
veterinario;
b) Fondo per i premi per la qualità della
prestazione individuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono
formati dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997,
ai sensi dell'art. 63 del CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio
economico.
4. Per la formazione
dei fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e
miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni:
a) nel consolidamento dei fondi non va considerato quanto
connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5
dicembre 1996 (II biennio economico);
b) qualora gli
incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere
espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai
nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di
produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
attività.
c) resta confermata la possibilità di
utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di
eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli
artt. 50 e 51.
5. I fondi previsti nel comma 2 lett. a) sono, altresì,
alimentati, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti
dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle
aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che
destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del personale.
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del
consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo,
calcolato con riferimento al 1997,, secondo le modalità stabilite dalle Regioni
negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, in
presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della
realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali -
quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole
aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al
comma 5, lett. b) è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo
interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi
relativi alla retribuzione di risultato.
7. Le Regioni, ai sensi degli
artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e
perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi strategici relativi al
consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al
reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano
l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo,
calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da
parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati
ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da
definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali
finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2
% del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida sino al 31
dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette risorse aggiuntive
regionali sono assegnate al finanziamento dell' indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Il fondo è inoltre ridotto ai sensi dell'art. 47, comma
6.
8. É confermato l'art. 64
del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al finanziamento per la retribuzione di
risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale relativi
ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie. I fondi sono quelli
consolidati al 31 dicembre 1997 con le precisazioni del comma 4. Essi sono
incrementabili con le risorse di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo
purché gli enti versino nelle condizioni previste dall'art. 64, comma 2 citato.
ART. 53
Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni
organiche o dei servizi
1. Le aziende e gli enti che, in
attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la
dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a
quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt.
50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno incrementare
i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio,
tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e,
comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art.
35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre
1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla
corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente
spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui agli artt. 40 e 42,
2. Analogamente si procede nel
caso di attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione
organica con riferimento al trattamento accessorio.
PARTE III
TITOLO I
CAPO I
La libera professione
intramuraria dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo
ART. 54
Attività libero-professionale
intramuraria dei dirigenti medici
1. In applicazione degli artt. 4,
comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli
stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è consentito
lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda,
nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato
dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione previsto dall'art. 17
dello stesso decreto e con le procedure indicate nell'art. 4, comma 2, lettera
G).
2. In particolare,
l'azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti
per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di
ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte
le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'
esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11
Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori
dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non
accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i
quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Le modalità di svolgimento
dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende
nel rispetto dei criteri generali del presente contratto
4. Per attività libero
professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto
personale individualmente o in èquipe, esercita fuori dell'impegno di servizio
in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e
di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture
ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con
oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi
del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.
5. L'esercizio dell'attività
professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le
attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in
modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da
assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero
professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente
un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i
compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita
anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda negozia
in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle
équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività
istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse
assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipes
interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che,
comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati,
prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da
adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
ART. 55
Tipologie
di attività libero professionali
1. L'esercizio dell'attività
libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può
svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla
scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene
richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4.
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi
dell'art. 54 comma 4, svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o
associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede
nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
c)
partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da
singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra
azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi
di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli,
associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa
con le èquipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui
alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e
temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri
dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni
aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità
anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei
requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle
direttive regionali in materia.
3. L'attività libero professionale è prestata con le
modalità indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997, pubblicato nella
G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di
esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina
del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal dlgs
626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di
incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di
cui all'art. 59.
4. La gestione dell'attività
libero professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n.724, in materia di
obbligo di specifica contabilizzazione.
ART. 56
Disciplina
transitoria
1. Sino alla realizzazione di
quanto previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire
l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti medici e
veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e
comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o
di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti
condizioni:
a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi
prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e
l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle
tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;
c)
emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario
dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente,
il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite
massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che
provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli;
d) definizione del numero e della collocazione della sede o
delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è
transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero professionale
intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54, comma 1.
2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle
direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si riconvocheranno
entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente contratto, per definire
la materia, entro il termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di
indirizzo o di regolamentazione regionale.
ART. 57
Criteri
generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei
proventi
1. I criteri per l'attribuzione
dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonchè al personale che presta la
propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina
adottata con le procedure dell'art. 54, comma 1.
2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto
dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di
diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola
prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b)
relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di
ricovero e day hospital di cui all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa
forfettaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa
delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e
segg.della legge n. 488/1999;
c) le tariffe per le
prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono
essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto,
evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe,
del personale di supporto, i costi – pro quota – anche forfetariamente stabiliti
- per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.
d) Le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque
essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti
disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per
le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe
inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera
professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di
attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998.
e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini
dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
f) Nell'attività libero professionale di équipe di cui
all'art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la distribuzione della quota parte
spettante ai singoli componenti avviene – da parte delle aziende – su
indicazione dell'équipe stessa.
g) Le tariffe delle
prestazioni libero professionali di cui all'art. 55, comma 1 lettera a)
comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel
rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti
interessati. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso
articolo, se svolte individualmente
h) Per le attività
di cui alla lettera c) dell'art. 55, svolte in équipe, la tariffa è definita
dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi
spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi.
i) un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in
azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5%
della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto
delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da
destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie –
individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata
possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla
ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio
economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano
l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
Art. 58
Altre
attività a pagamento
1. L'attività di consulenza dei
dirigenti medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico
dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attività di
consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una
particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi
di cui all'art. 55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di
servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del
comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che
disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi
anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e
le modalità di svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni
socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i
soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le
finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e
disciplini:
- la durata della convenzione;
- la
natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro
subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i
limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di
lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di
accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b)
deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il
95 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la
retribuzione del mese successivo.
4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra
quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto
Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul
lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si
applica il comma 3.
5. L'atto
indicato nell'art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito
può chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente
da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in
relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere
occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario
già esistente con il medico prescelto con riferimento all'attività libero
professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito
dell'azienda.
6. L'onorario
della prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli
ordinistici, viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il
quale ne rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario dell'azienda.
L'onorario viene versato entro cinque giorni dalla riscossione all'azienda, che
ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese
successivo.
7. L'atto
aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina i casi in cui le attività
professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte
individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono
disciplinate da convenzione. Le predette attività sono consentite solo se a
carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda con le
modalità stabilite dalla convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina
in conformità al presente contratto: il limite massimo di attività di ciascun
dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso
dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità
di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante
all'azienda stabilita in conformità ai criteri indicati nell'art. 56.
8. Gli onorari per le prestazioni
di cui al comma 7 sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha
svolto l'attività, la quale ne rilascia ricevuta su appositi bollettari forniti
dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la struttura citata, dedotte
le quote di propria spettanza, versa all'azienda ed al dirigente le quote di
loro competenza con le cadenze previste nella convenzione.
9. L'atto aziendale di cui
all'art. 54, comma 1, disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta a
pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia
all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a
richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività
libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività
ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche
risorse introitate, in conformità al presente contratto.
10. Per le prestazioni di cui al
comma 9, l' atto aziendale in conformità di quanto previsto dal presente
articolo, stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime
libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente,
comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di
servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha
effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di
lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia
luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi
spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
d) La partecipazione ai
proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può
essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate
alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2,
lettera d), del d.lgs. 502/1992.
e) L'attività deve
garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della
rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
ART. 59
Attività
professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
1. L' attività professionale
intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di prevenzione,
erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la
disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità
pubblica, integrando l'attività istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio
dell'attività libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell'art. 55
– per le quali non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa
delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza
zooiatrica per gli animali d'affezione) - l'attività professionale richiesta a
pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall' azienda, ai sensi della
lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all'attività
medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle
situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle
funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei
componenti le equipes interessate.
Art. 60
Attività non rientranti nella
libera professione intramuraria
1. Non rientrano fra le attività
libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano
comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi
universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e
professionali;
c) partecipazioni a commissioni di
concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica
di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili
costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990,
etc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei
relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati
scientifici;
f) partecipazioni ad organismi
istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di
dirigenti sindacali;
g) attività professionale
sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e
associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa
comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione
interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché
a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7
dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa
autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del
dlgs. 29/ 1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della
gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attività e gli
impegni istituzionali.
3.
Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano
essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse
all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e
di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di
posizione o di risultato.
ART. 61
Norma di
rinvio
1. Le parti convengono che,
essendo in corso di emanazione l'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 72, comma 11 della legge 448/1998 nonché le connesse direttive
regionali la presente disciplina dovrà essere integrata o armonizzata con le
indicazioni in esse previste.
2. A tal fine le parti concordano che il predetto
adeguamento – ove necessario- avvenga mediante un apposito contratto collettivo
entro due mesi dall'entrata in vigore dell' atto di indirizzo.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 62
Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza
contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui
agli artt. 50,51 e 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio
economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di
pertinenza.
2. Le tabelle di
equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del
servizio sanitario nazionale saranno definite con apposito contratto entro il 30
giugno 2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti criteri: contratti
collettivi attualmente applicati; qualifica di provenienza del personale.
3. Le parti preso - atto della
decisione del TAR Lazio n. 640/1994, che ha annullato il comma 2 dell'art. 133
del DPR 384/1990 relativamente al mancato riconoscimento della retribuzione
individuale di anzianità agli ex medici condotti che non avevano optato per il
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito entro il 30 dicembre 1990 –
stabiliscono che – ove sussistano le condizioni - le aziende dovranno attivare
entro il 31 maggio 2000 la procedura di cui all'art. 66 del dlgs 29/1993.
4. Le parti, in via di
interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione minima
contrattuale - parte fissa e variabile - prevista dalle tabelle (rispettivamente
allegato 3 ed 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico, come
integrati – sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del 2 luglio
1997) facendo parte del trattamento economico fondamentale, produce
integralmente i suoi effetti ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'
art. 50, comma 2 ed art. 6 dei CCNL del 5 dicembre 1996 – I e II biennio - con
le decorrenza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
5. I casi previsti dall'art. 16
disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende – per l'area medico
veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono
integrati da quello indicato nell'art. 15 septies, comma 1, del dlgs 502/1992. A
tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità
per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti, richiesti
sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è
attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto
per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione
comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la
copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione,
attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio
dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque,
superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 39. Ai dirigenti
pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di
aspettativa.
6. Ove nel testo
del presente contratto gli assegni da corrispondere sono "annui, lordi per
tredici mensilità", si intende che l'importo indicato nel testo non comprende il
rateo della tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di
pertinenza, ove si tratti di voci che sono retribuite con i fondi.
ART. 63
Norme di
rinvio
1. Le parti si impegnano a
negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le seguenti materie:
a) procedure di conciliazione e arbitrato;
b) mobilità connessa ad eccedenze;
c) previdenza complementare.
2. Entro il 30 giugno 2001 le parti procederanno, altresì,
ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione
della disciplina del rapporto di lavoro mediante recupero alla disciplina
pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale
revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la
disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennità di rischio
radiologico.
3. Nelle more
dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali
che non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in
vigore.
ART. 64
Norma
programmatica
1. Le parti, pur prendendo atto
che nell'art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l'istituto del
part – time non è consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessità
ed urgenza di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale istituto
esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza
familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con
sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.
2. Le parti convengono,
altresì, sull'opportunità che la materia venga affrontata nel contesto delle
code contrattuali di cui al comma 2 dell'art. 61 per disciplinare le
percentuali, il trattamento economico e normativo nonché l'utilizzo dei risparmi
per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli incentivi del personale.
In tale disciplina sarà previsto il recesso per giusta causa nei confronti del
dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti la libera
professione extramuraria.
ART. 65
Disapplicazioni e sostituzioni
1. Per effetto del presente
contratto risultano sostituite o disapplicate le seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli artt. da 1 ad
12 (campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali ed
interpretazione dei contratti) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL 5
dicembre 1996;
B) con riguardo all'artt. 13 (il contratto individuale di lavoro dei
dirigenti) è sostituito l'art. 14 del CCNL 5 dicembre 1996;
C) con riguardo all'art. 14 (periodo di prova) è sostituito
l'art. 15 del CCNL 5 dicembre 1996;
D) con riguardo agli
artt. 16 e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) sono sostituiti gli artt. 17 e 18
del CCNL 5 dicembre 1996;
E) con riguardo all'art. 18 (sostituzioni) è disapplicato l'art. 121
del DPR 384/1990, con effetto dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente CCNL;
F) con riguardo all'art. 19 (aspettativa) è disapplicato l'art. 28 del
CCNL 5 dicembre 1996;
G) con riguardo all'art. 20 (mobilità volontaria) sono disapplicati gli
artt. 82,83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 39 del CCNL 5
dicembre 1996;
H) con riguardo all'art. 21 (comando) sono disapplicati gli artt. 44 e
45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979;
I) con riguardo all'art. 24 (copertura assicurativa) sono disapplicati
l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR 384/1990;
J) con riguardo all'art. 25
(patrocinio legale) è disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987;
K) con riguardo all'art. 26
(graduazione delle funzioni) è sostituito l'art. 51 del CCNL 5 dicembre
1996, limitatamente ai commi 4 e 6;
L) con riguardo agli artt. 28 e 29 (affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali) sono disapplicati gli artt. 52 e 53 del CCNL 5 dicembre
1996;
M) con riguardo agli
articoli da 31 a 34 (verifica e valutazione dei dirigenti) è sostituito
l'art. 59 del CCNL 5 dicembre 1996;
N) con riguardo agli articoli da 35 a 48 (struttura della retribuzione
ed incrementi contrattuali) si rinvia al relativo testo, con l'avvertenza che,
ove le norme disapplicate contengano disposizioni transitorie queste hanno
cessato – di norma - di produrre i loro effetti con la prima applicazione dei
CNL del 5 dicembre 1996 e loro successive integrazioni. E', inoltre,
disapplicato l'art. 117 del DPR 384/1990.
O) con riguardo all'art. 49
(effetti benefici economici) è sostituito l'art. 50 del CCNL 5 dicembre
1996;
P) con riguardo agli
articoli da 50 a 52 (fondi per la retribuzione di posizione e per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ed al risultato) nel
rinviare al testo dei singoli articoli per le eventuali disapplicazioni, si
richiama quanto affermato nella lettera N. Con particolare riguardo ai fondi il
termine "consolidato" si riferisce – fatte salve le precisazioni nel testo
dell'art. 52 – al fondo correttamente formato ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli da 60 a 66 del CCNL 5 dicembre 1996 per la
corresponsione delle voci del trattamento economico cui le norme stesse sono
finalizzate.
Q) con riguardo agli artt. da 54 a 60 (libera professione) sono
disapplicati gli artt. 67, 68 e 69 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché l'allegato 5,
sostituito dal presente allegato 9;
2. Sono, altresì, disapplicate tutte le norme previgenti
incompatibili con quelle del presente contratto, ivi comprese quelle risultanti
da leggi o regolamenti regionali disciplinanti materie del rapporto di lavoro
oggetto del presente contratto.
3. Le parti concordano che eventuali errori materiali
riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell'ARAN, previa
informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
Tavola 1
Situazione retributiva (1) a regime nel I biennio economico
1998 - 1999
(migliaia di lire)
Art. 36, comma 1, medici con rapporto
esclusivo
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 in poi |
|
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa(5) |
|
Dir. str. compl. di nuova assunz. (6) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
(8) |
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
|
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
|
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2) |
15.000 |
|
Specifico trattamento ad personam (3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2) |
- |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2) |
- |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18.263 (7) |
|
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
5.908 |
|
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
90.686 (4) |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(4) Salvo applicazione art. 38, comma 5, 2^
periodo.
(5) Già dirigenti di II livello, anche con incarico
quinquennale, ovvero assunti come dirigenti di II livello o con incarico di
direzione di struttura complessa anche dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato
in G.U. prima del 31/7/99.
(6) Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato
in G.U. dopo il 31/7/99
(7) Pari alla misura dell'assegno ad personam dei dirigenti
di ex II livello più la differenza tra l'ISM dell'ex I e dell'ex II livello
dirigenziale.
Tavola 2
Situazione retributiva(1) a regime nel I biennio economico
1998 - 1999
(migliaia di lire)
Art. 46, comma 1, medici che non hanno effettuato l'opzione
per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000 |
Situazione dopo il 15/3/2000(5) (cfr. artt. 45 e 46) |
|
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa |
Dirigenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ex I liv.) |
|
(ex II liv.) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
|
37.632 |
|
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
|
13.883 |
|
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2) |
15.000 |
|
20.000 (2) |
|
Specifico trattamento ad personam (3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2) |
- |
|
- |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2) |
- |
|
13.263 (2) |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
4.386 |
|
5.908 |
|
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
70.901 |
(4) |
90.686 (4) |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(4) I tagli per l'opzione del rapporto non esclusivo
operano, per legge, sulla retribuzione di posizione e di risultato dall'1/7/99
(cfr. art. 47)
(5) Per i dirigenti che non optano per il rapporto
esclusivo, il trattamento economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente
dopo il 15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione di
struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello anche lo
specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art. 47). Il loro
trattamento rimane comunque differenziato per gli assegni personali, operando i
tagli solo sulle voci di cui alla nota 4. La situazione riportata in colonna (9) per i dirigenti di ex II livello ad incarico
quinquennale, a norma dell'art. 45, comma 2, si verifica a partire
dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli incrementi tabellari del II
biennio.
Tavola 3
Situazione retributiva (1) a regime nel I biennio economico
1998 - 1999
(migliaia di lire)
Art. 43, comma 1, lettera a, medici a tempo definito
optanti per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 (5) |
Situazione 30 gg. dopo l'entrata in vigore del
CCNL |
|
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa |
|
Dir. |
Dir. strutt. Complessa |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
(8) |
(9) |
|
Stipendio |
22.487 |
33.028 |
23.651 |
34.548 |
23.651 |
23.651 |
|
37.632 |
37.632 |
|
IIS |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
13.473 |
|
13.883 |
13.883 |
|
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
Specifico trattamento ad personam (2) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(3) |
- |
2.500 (3) |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
11.582 |
(3) |
- |
- |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
18.263 (4) |
|
13^ mensilità |
2.041 |
3.086 |
2.138 |
3.212 |
2.138 |
3.270 |
|
4.386 |
5.908 |
|
Totale |
40.001 |
56.830 |
41.262 |
58.476 |
41.262 |
58.476 |
|
70.901 |
93.186 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(3) A titolo personale
(4) Assorbe assegno ad personam della colonna (7).
(5) Il trattamento economico delle colonne (6) e (7) dura sino a quando non sarà attribuito quello
delle colonne (8) e (9).
N.B. Nella tabella non sono riportati gli incrementi tabellari
relativi al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e
dall'1/7/2001.
Tavola 4
Situazione retributiva (1) a regime nel I biennio economico
1998 - 1999
(migliaia di lire)
Art. 44, commi 5 e 6, medici a tempo definito
non optanti per il rapporto esclusivo al
14/3/2000
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000 |
Situazione dal 15/3/2000 |
In caso di opzione per il rapporto esclusivo ai sensi
artt. 15 e 48 |
|
Dirigenti(5) |
Dirigenti |
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. str. compl. |
|
(ex I Liv.) |
(ex II Liv.) |
|
(ex I Liv.(6)) |
(ex II Liv.(6)) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
(8) |
(9) |
|
(10) |
(11) |
|
Stipendio |
22.487 |
33.028 |
23.651 |
34.548 |
23.651 |
23.651 |
|
23.651 |
23.651 |
|
37.632 |
37.632 |
|
IIS |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
13.473 |
|
13.473 |
13.473 |
|
13.883 |
13.883 |
|
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
2.000 |
4.000 |
|
15.000 |
15.000 (4) |
|
Specifico trattamento ad personam (3) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(2) |
- |
- |
|
- |
- |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
11.583 |
(2) |
- |
11.583 |
(2) |
- |
- |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
13^ mensilità |
2.041 |
3.086 |
2.138 |
3.212 |
2.138 |
3.269 |
|
2.138 |
3.269 |
|
4.386 |
4.386 |
|
Totale |
40.001 |
56.830 |
41.262 |
58.476 |
41.262 |
58.476 |
|
41.262 |
55.976 |
|
70.901 |
70.901 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(4) Assorbe assegno ad personam.
(5) Per i dirigenti che non optano per il rapporto
esclusivo, il trattamento economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente
dopo il 15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione di
struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello anche lo
specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art. 47). Il loro
trattamento rimane comunque differenziato per gli assegni personali, operando i
tagli solo sulle voci di cui alla nota 4. La situazione riportata in colonna (9)
per i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale, a norma dell'art. 45,
comma 2, si verifica a partire dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli
incrementi tabellari del II biennio.
(6) Nella tabella non sono riportati gli incrementi
relativi al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e
dall'1/7/2001.
Tavola 5
Situazione retributiva (1) a regime nel I biennio economico
1998 – 1999
(migliaia di lire)
Art. 36, comma 1, veterinari con rapporto
esclusivo
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 |
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. Con str. Complessa |
dir. str. compl. di nuova assunz. |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
|
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
|
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2) |
15.000 |
|
Specifico trattamento ad personam (3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2) |
- |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2) |
- |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18.263 (7) |
|
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
5.908 |
|
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
90.686 (4) |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(4) Salvo applicazione art. 38, comma 5, 2^
periodo.
(5) Già dirigenti di II livello, anche con incarico
quinquennale, ovvero assunti anche dopo il 31/7/99 come dirigenti di II livello
o con incarico di direzione di struttura complessa ma con avviso pubblicato in
G.U. prima del 31/7/99.
(6) Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato
in G.U. dopo il 31/7/99
(7) Pari alla misura dell'assegno ad personam dei dirigenti
di ex II livello più la differenza tra l'ISM dell'ex I e dell'ex II livello
dirigenziale.
Tavola 6
Situazione retributiva(1) a regime nel I biennio economico
1998 - 1999
(migliaia di lire)
Art. 46, comma 1, veterinari che non hanno effettuato
l'opzione
per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 al 14/3//2000 |
Situazione dopo il 15/3/2000 (5) (cfr. artt. 45 e
46) |
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. Con str. Complessa |
Dirigenti |
|
(ex I liv.) |
(ex II liv.) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
(8) |
(9) |
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
37.632 |
|
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
|
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2) |
15.000 |
20.000 (2) |
|
Specifico trattamento ad personam (3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2) |
- |
- |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2) |
- |
13.263 (2) |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
4.386 |
5.908 |
|
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
70.901 |
90.686 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(4) I tagli per l'opzione del rapporto non esclusivo
operano, per legge, sulla retribuzione di posizione e di risultato dall'1/7/99
(cfr. art. 47)
(5) Per i dirigenti che non optano per il rapporto
esclusivo, il trattamento economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente
dopo il 15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione di
struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello anche lo
specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art. 47). Il loro
trattamento rimane comunque differenziato per gli assegni personali, operando i
tagli solo sulle voci di cui alla nota 4. La situazione riportata in colonna (9) per i dirigenti di ex II livello ad incarico
quinquennale, a norma dell'art. 45, comma 2, si verifica a partire
dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli incrementi tabellari del II
biennio.
Tavola 7
Situazione retributiva (1) a regime nel I biennio economico
1998 - 1999
(migliaia di lire)
Art. 43, comma 1, lettera b, veterinari ex art. 43, 44 e 45
CCNL 5/12/96
optanti per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99(5) |
Situazione 30 gg. dopo l'entrata in vigore del
CCNL |
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
(8) |
(9) |
|
Stipendio |
31.521 |
43.744 |
33.009 |
45.664 |
33.009 |
33.009 |
|
37.632 |
37.632 |
|
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
|
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
Specifico trattamento ad personam (2) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(3) |
- |
2.500 (3) |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.485 |
(3) |
- |
- |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
18.263 (4) |
|
13^ mensilità |
2.793 |
3.979 |
2.917 |
4.139 |
2.917 |
4.209 |
|
4.386 |
5.908 |
|
Totale |
50.197 |
69.006 |
51.809 |
71.086 |
51.809 |
71.086 |
|
70.901 |
93.186 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(3) A titolo personale
(4) Assorbe assegno ad personam della colonna (7).
(5) Il trattamento economico delle colonne (6) e (7) dura sino a quando non sarà attribuito quello
delle colonne (8) e (9).
N.B. Nella tabella non sono riportati gli incrementi tabellari
relativi al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e
dall'1/7/2001.
Tavola 8
Situazione retributiva (1) a regime nel I biennio economico
1998 - 1999
(migliaia di lire)
Art. 43, comma 1, lettera b, veterinari ex art. 43, 44 e 45
CCNL 5/12/96
non optanti per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000 |
Situazione dal 15/3/2000 |
Opzione per il rapporto esclusivo ai sensi artt. 15 e
48 |
|
Dirigenti(5) |
Dirigenti |
|
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. str. compl. |
(ex I Liv.) |
(ex II Liv.) |
|
(ex I Liv. (6)) |
(ex II Liv. (6)) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
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(8) |
(9) |
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(10) |
(11) |
|
Stipendio |
31.521 |
43.744 |
33.009 |
45.664 |
33.009 |
33.009 |
|
33.009 |
33.009 |
|
37.632 |
37.632 |
|
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
|
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
2.000 |
4.000 |
(2) |
15.000 |
15.000 (4) |
|
Specifico trattamento ad personam (3) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(2) |
- |
- |
|
- |
- |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.485 |
(2) |
- |
13.485 |
|
- |
- |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
13^ mensilità |
2.793 |
3.979 |
2.917 |
4.139 |
2.917 |
4.208 |
|
2.917 |
4.207 |
|
4.386 |
4.386 |
|
Totale |
50.197 |
69.006 |
51.809 |
71.086 |
51.809 |
71.085 |
|
51.809 |
68.584 |
|
70.901 |
70.901 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in
azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia
alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima
contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli.
(4) Assorbe assegno ad personam.
(5) Per i dirigenti che non optano per il rapporto
esclusivo, il trattamento economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente
dopo il 15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione di
struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello anche lo
specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art. 47). Il loro
trattamento rimane comunque differenziato per gli assegni personali, operando i
tagli solo sulle voci di cui alla nota 4. La situazione riportata in colonna (9)
per i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale, a norma dell'art. 45,
comma 2, si verifica a partire dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli
incrementi tabellari del II biennio.
(6) Nella tabella non sono riportati gli incrementi
relativi al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e
dall'1/7/2001.
ALLEGATO N. 9
Per fornire alle aziende ed enti
unità di indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività libero
professionale intramuraria e per la fissazione delle tariffe, in attesa di
quanto sarà previsto dall'atto di indirizzo di cui all'art. 72 della legge
448/1998 e dalle successive linee guida regionali, le parti concordano i
seguenti punti:
A) PREMESSA GENERALE E
FINALITA'
1. L'azienda
e gli enti sono interessati allo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione
di servizi a pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in parallelo
all'attività istituzionalmente dovuta, al fine di:
a) contribuire al processo riorganizzativo dei servizi
offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze,
capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali
dell'Ente, nell'ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;
b) rafforzare la capacità competitiva dell'azienda stessa
non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza
con le strutture private, ma sul mercato più generale dei servizi sanitari;
c) garantire il diritto sancito dalla vigente normativa
verso il personale medico che opti per l'attività professionale intramoenia (di
seguito denominata LPI), di esercitare la stessa nell'ambito dell'Ente di
appartenenza sia in modo diretto che in forma partecipativa ai proventi
derivanti da rapporti instaurati con strutture private non accreditate e con
terzi paganti;
d) valorizzare il ruolo e le opportunità
professionali della dirigenza sanitaria;
e) introdurre,
con il carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro, condizioni che
favoriscano la motivazione del personale e il "senso" d'appartenenza
all'azienda.
2. L'azienda, con l'entrata in vigore del presente CCNL che
disciplina le modalità dell'attività LPI, intende riconoscere, consentire,
promuovere e sostenere concretamente e attivamente l'attività LPI con modalità e
interventi flessibili nell'ambito del quadro normativo.
3. L'attività LPI deve rappresentare realmente
l'espressione di una libera scelta dell'utente senza influire negativamente sul
tempestivo ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi
volumi di attività, concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione e a
riconoscere la giusta remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri
dirigenti del ruolo sanitario che vi intendano partecipare con le necessarie
funzioni di supporto. L'attività libero professionale, all'interno o all'esterno
delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire
esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione,
cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale
nell'interesse degli utenti e della collettività.
4. La configurazione organizzativa dell'esercizio della LPI
richiede la collaborazione del personale tenuto a svolgere attività di supporto.
Il personale della dirigenza sanitaria che non intenda esercitare l'attività
LPI, è tenuto comunque a concorrere, in ragione delle competenze istituzionali
attribuite, agli adempimenti connessi alle prestazioni in regime libero
professionale secondo le modalità fissate dall'azienda.
5. E' riconosciuto e garantito il diritto di parità nel
trattamento sanitario fra i pazienti interessati dalle prestazioni in regime
libero professionale ed i pazienti in regime di attività strettamente
istituzionale, ciò con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si
rendono necessarie, ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che
urgenti.
6. Il ricorso alla valorizzazione della libera professione
assume per l'Azienda la finalità anche di crescita complessiva della
produttività, nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità delle
prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci, e di
sviluppo della promozione del ruolo aziendale.
B) ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE
INTRAMURARIA
1. Le aziende, avvalendosi del Collegio di direzione di cui
all'art. 17 del dlgs. 502/1992 e sulla base dei criteri generali stabiliti ai
sensi dell'art. 4, comma 2 lett. G), definiscono con apposito atto, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia, le modalità organizzative
dell'attività libero professionale della dirigenza medico – veterinaria.
2. La disciplina aziendale assicura il rispetto dei
seguenti principi:
a) l'attività libero professionale ambulatoriale deve
essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di
attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità;
b) qualora per ragioni tecnico – organizzative non sia
possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari
differenziati, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo
mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime
istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate
ovvero da individuare con apposita timbrature;
c) non è
consentita l'attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi
di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di
rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle
patologie o delle norme da individuare in sede aziendale.
3. La disciplina aziendale dovrà prevedere le modalità
autorizzative dell'esercizio della LPI nelle quali dovranno essere indicati:
- gli spazi orari disponibili;
- i
locali e le attrezzature necessari;
- le modalità
organizzative, anche in relazione al personale di supporto, tra cui le modalità
per le prenotazioni e per la tenuta delle liste di attesa, nonché le modalità
per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e
territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per
tale attività, garantendo comunque all'attività istituzionale carattere
prioritario rispetto a quella libero professionale;
-
l'istituzione di appositi organismi di verifica della LPI, promozione e
monitoraggio costituiti in forma paritetica ai sensi dell'art. 54.